(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI  CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE 11
                         GENNAIO 2023, N. 3 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1, le parole: «della Parte II, titolo IV,  di  cui  al
medesimo decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti:  «del  titolo
IV della parte II del  medesimo  decreto-legge»  e  dopo  le  parole:
«eventi sismici del mese di aprile 2009  verificatisi  nella  regione
Abruzzo» sono inserite le seguenti: «e da quelli verificatisi  a  far
data dal 24 agosto  2016  nelle  regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria,»; 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. All'articolo 11, comma 7-bis,  del  decreto-legge  19
giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125, dopo le parole:  "dello  stesso  immobile"  sono
aggiunte le seguenti: ", la cui  condizione  di  inagibilita',  anche
pregressa al sisma del 2009, purche' documentata  con  scheda  AeDES,
non garantisce la salvaguardia della  pubblica  incolumita'  al  fine
della completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri  immobili
riparati"»; 
      la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Accelerazione  e
semplificazione della ricostruzione pubblica nelle  aree  colpite  da
eventi sismici». 
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
      «Art. 1-bis (Riserva di  posti  nei  concorsi  pubblici  per  i
congiunti delle  vittime  dei  sismi  del  2009  e  del  2016).  - 1.
All'articolo 17 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.  142,  il  comma
7-bis e' sostituito dal seguente: 
        "7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  ricomprese
nei crateri dei sismi del 2009 e del 2016, possono riservare fino  al
30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo
indeterminato di personale non  dirigente  in  favore  degli  orfani,
delle parti di unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76,
e dei coniugi delle vittime dei citati eventi sismici"». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, capoverso 1-ter, le parole: «n. 1» sono  sostituite
dalle seguenti: «numero 1»; 
      al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «Al  compenso»  sono
inserite le seguenti: «del Commissario», dopo le parole:  «comma  3,»
e' inserita la seguente: «del» e dopo la  parola:  «convertito»  sono
inserite le seguenti: «, con modificazioni,»; 
      al comma 3, al primo periodo, le parole: «L'articolo 38,  comma
1,» sono sostituite dalle  seguenti:  «All'articolo  38»  e  dopo  le
parole: «n. 130,» sono inserite le  seguenti:  «il  comma  1»  e,  al
secondo periodo,dopo  le  parole:  «al  comma  2»  sono  inserite  le
seguenti: «del citato articolo 38». 
    All'articolo 3: 
      al  comma  1,  al  primo  periodo,  le  parole:  «deve   essere
interpretato» sono sostituite dalle seguenti: «si interpreta»  e,  al
secondo periodo, le parole: «Rimane ferma  la  durata  massima  degli
incarichi  dirigenziali  prevista  dall'articolo  19,  comma  6,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  comprensiva»   sono
sostituite dalle seguenti: «La  durata  degli  incarichi  di  cui  al
periodo precedente non puo' eccedere, in ogni  caso,  il  termine  di
cinque anni, comprensivo»; 
      il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. All'articolo 57, comma 2-bis, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, le parole: "la proroga fino  al  31  dicembre  2021  si
intende in deroga, limitatamente alla predetta annualita', ai  limiti
di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti  del
pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19  e  21
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81" sono sostituite  dalle
seguenti: "la proroga o il  rinnovo  fino  al  31  dicembre  2023  si
intende in deroga, limitatamente alle annualita' 2021, 2022  e  2023,
ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti  del
pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21  e
23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"»; 
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
          "3. Al fine di assicurare  le  professionalita'  necessarie
alla ricostruzione, le regioni, gli  enti  locali,  ivi  comprese  le
unioni dei comuni ricompresi nei crateri  del  sisma  del  2002,  del
sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonche'  gli
Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016,  n.  229,  in  coerenza  con  il  piano
triennale  dei  fabbisogni  di  cui  all'articolo   6   del   decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  possono  assumere  a   tempo
indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a
tempo  determinato  con  procedure  concorsuali  o  selettive  ed  in
servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o  presso  i
suddetti  enti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente
disposizione, che abbia maturato almeno tre anni  di  servizio  nelle
medesime funzioni. A tal fine il requisito di tre  anni  di  servizio
puo' essere maturato entro il 31 dicembre 2023,  anche  computando  i
periodi di servizio svolti a tempo  determinato,  in  relazione  alle
medesime attivita' svolte presso amministrazioni  diverse  da  quella
che procede all'assunzione, purche' comprese tra gli Uffici  speciali
per la ricostruzione e i predetti enti. Al personale con contratti di
lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al
periodo precedente, alla data  del  31  dicembre  2022,  un'attivita'
lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti
otto anni e' riservata una quota non superiore al 50  per  cento  dei
posti disponibili  nell'ambito  dei  concorsi  pubblici  banditi  dai
predetti enti. Per  tali  procedure  concorsuali,  i  relativi  bandi
prevedono   altresi'   l'adeguata   valorizzazione    dell'esperienza
lavorativa  maturata  presso  i  predetti  enti  con   contratti   di
somministrazione e lavoro. L'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini
e l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti  della  Laga  possono
procedere all'attuazione del presente comma,  in  analogia  a  quanto
previsto al comma 3-septies, anche in deroga alla dotazione  organica
di cui al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile
2013, nei limiti del  contingente  massimo  di  unita'  di  personale
indicato  al  citato  articolo  3,  comma  1,  ultimo  periodo,   del
decreto-legge n. 189 del 2016"»; 
      alla rubrica  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«nonche' autorizzazione ad assunzioni a tempo indeterminato». 
    Nel capo I, dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti: 
      «Art. 3-bis (Risorse per la  ripresa  economica  dei  territori
colpiti dal sisma del 2016).  -  1.  All'articolo  4,  comma  3,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  all'ultimo  periodo,  dopo  la
parola: "ricostruzione" sono inserite le seguenti:  "e  alla  ripresa
economica"  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Le
attivita' connesse alla ripresa economica possono  essere  finanziate
esclusivamente con le  risorse,  diverse  da  quelle  destinate  alla
ricostruzione, finalizzate allo scopo". 
      Art. 3-ter (Anticipazioni per il pagamento dell'IVA  in  favore
delle imprese danneggiate dal sisma del 2016). -  1.  All'articolo  4
del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  dopo  il  comma
7-bis sono aggiunti i seguenti: 
        "7-ter. Al fine di far fronte  alle  difficolta'  finanziarie
delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture  relative
agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto,
per la ricostruzione o la riparazione degli edifici  danneggiati  dal
sisma  e  afferenti  all'attivita'   di   impresa,   il   Commissario
straordinario e' autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla
contabilita' speciale di cui al comma 3. 
        7-quater.  Con  i  provvedimenti   previsti   dal   comma   2
dell'articolo 2 del presente decreto, sono individuate le modalita' e
le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al  comma
7-ter, nel limite massimo del 5 per cento delle  risorse  disponibili
sulla contabilita' speciale di cui al comma 3, nonche' la  disciplina
per il recupero delle somme anticipate entro la  data  di  erogazione
dell'ultimo  stato  di  avanzamento  lavori  relativo  all'intervento
edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante
l'acquisizione dei crediti IVA maturati in  relazione  agli  acquisti
collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso". 
      Art. 3-quater (Criteri per  la  concessione  dei  finanziamenti
agevolati per la ricostruzione  privata  nei  territori  colpiti  dal
sisma del 2016). - 1. All'articolo 6  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma  1,  lettera  b),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  ",  compreso  il  costo  per  gli  interventi   di
adeguamento   igienicosanitario,   energetico,   antincendio   e   di
eliminazione delle barriere architettoniche"; 
        b) al comma 2, lettere a), b) e d), dopo le  parole:  "o  dei
titolari di diritti reali di godimento" sono inserite le seguenti: "o
dei familiari che siano muniti di atto  di  delega  del  proprietario
appositamente autenticato"; 
        c) al comma 12-bis, le parole: "fino  al  30  per  cento  del
contributo concesso e comunque" sono soppresse. 
      2. I contributi per i costi di cui alla lettera a) del comma  1
possono essere  attribuiti  nell'ambito  dei  contributi  concessi  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto. 
      Art. 3-quinquies (Potenziamento degli  investimenti  in  favore
delle imprese nelle  aree  colpite  dal  sisma  del  2016).  - 1.  Al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
        a) all'articolo 6, comma 7, dopo le parole: "computi  metrici
estimativi redatti sulla base  del  prezzario  unico  interregionale,
predisposto  dal  Commissario  straordinario  d'intesa  con  i   vice
commissari  nell'ambito  della  cabina  di   coordinamento   di   cui
all'articolo 1, comma 5," sono  inserite  le  seguenti:  "ovvero,  in
alternativa,  sulla  base  dei  prezzari  regionali  di   riferimento
vigenti,"; 
        b) dopo l'articolo 20-bis e' inserito il seguente: 
          "Art. 20-ter (Ulteriori misure per il  potenziamento  degli
investimenti a favore delle  imprese  ricadenti  nelle  aree  colpite
dagli eventi sismici). - 1. Al fine di incrementare e potenziare  gli
investimenti delle  imprese  ricadenti  nelle  aree  danneggiate  dal
sisma, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono  utilizzare
le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie predisposte in
applicazione  dell'articolo  20-bis  per  finanziare  le  graduatorie
predisposte in applicazione dell'articolo 20, ovvero per attivare  un
nuovo bando finalizzato a concedere i  contributi  nel  rispetto  dei
criteri, delle condizioni e delle modalita' stabiliti con il  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2018. 
          2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i fondi non
utilizzati di cui all'articolo 24  sono  destinati  al  finanziamento
delle misure di sostegno previste dall'articolo 20"; 
        c)  all'articolo  31,  comma  6,   dopo   le   parole:   "con
l'indicazione" sono inserite le seguenti: ",  se  nota,"  e  dopo  le
parole: "l'addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione"
sono inserite le seguenti: "delle opere e delle quantita' oggetto  di
subappalto, ove non precedentemente indicate, e delle denominazioni". 
      Art. 3-sexies (Modifica alla disciplina concernente i ruderi  e
gli edifici collabenti). - 1. All'articolo  10,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "del 24 agosto  2016
con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1,  alla  data  del  26
ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato  2  ovvero
alla data del 18 gennaio  2017  con  riferimento  ai  Comuni  di  cui
all'allegato 2-bis" sono sostituite  dalle  seguenti:  "degli  eventi
sismici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016,  con  riferimento  ai
Comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2". 
      Art.  3-septies  (Interventi  sostitutivi  dei  comuni  per  la
ricostruzione di aggregati edilizi nei territori  colpiti  dal  sisma
del 2016). - 1. All'articolo  11,  comma  10,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In
tali casi il contributo concedibile e' limitato  al  solo  ripristino
strutturale degli edifici dell'aggregato edilizio  e  delle  finiture
comuni nonche'  di  quelle  esclusive  degli  immobili  dei  soggetti
legittimati che hanno aderito al consorzio". 
      Art.  3-octies  (Individuazione  dei  comuni  destinatari   dei
contributi per la ricostruzione dei beni danneggiati  dal  sisma  del
2016). - 1. All'articolo 12, comma 2, del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, le parole: "indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis"  sono
sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, commi 1 e 2,". 
      Art. 3-novies (Misure per le istituzioni scolastiche nei comuni
colpiti da eventi sismici) - 1. All'articolo 18-bis del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1: 
          1) all'alinea, le parole:  "e  2023/2024"  sono  sostituite
dalle  seguenti:  ",  2023/2024,  2024/2025,  2025/2026,   2026/2027,
2027/2028 e 2028/2029"; 
          2)  alla  lettera  a),  le  parole:  "e   2023/2024"   sono
sostituite  dalle  seguenti:  ",  2023/2024,  2024/2025,   2025/2026,
2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029"; 
        b) al comma 2, le parole: ", ed  euro  2.437.774  per  l'anno
2024" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 4.062.957 per  ciascuno
degli anni dal 2024 al 2028 ed euro 2.437.774 per l'anno 2029"; 
        c) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Misure  per
garantire la continuita' didattica". 
      2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1,  pari  a  1.625.183
euro per l'anno 2024, a 4.062.957 euro per ciascuno  degli  anni  dal
2025 al 2028 e a 2.437.774 euro per l'anno 2029, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
      Art. 3-decies (Disposizioni in materia di personale dei  comuni
dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del  21  agosto
2017). - 1. Al fine di assicurare le professionalita' necessarie alla
ricostruzione, i comuni di Casamicciola Terme, Forio  e  Lacco  Ameno
dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21  agosto
2017, in coerenza con  il  piano  triennale  dei  fabbisogni  di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
assumere  a  tempo  indeterminato,   nei   limiti   delle   capacita'
assunzionali di ciascun comune disponibili a legislazione  vigente  e
con le procedure, i termini e le modalita' di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con  rapporto
di lavoro a tempo determinato reclutato in  relazione  alle  medesime
attivita' con procedure  concorsuali  o  di  selezione  pubblica,  in
servizio presso i medesimi  comuni  e  direttamente  impegnato  nelle
attivita' di ricostruzione. Per le  assunzioni  di  cui  al  presente
comma, i requisiti di cui  all'articolo  20,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 75 del  2017  possono  essere  maturati  entro  il  31
dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a  tempo
determinato presso amministrazioni  diverse  da  quella  che  procede
all'assunzione, ferma restando la sussistenza dei  requisiti  di  cui
all'articolo 20, comma 1, lettere  a)  e  b),  del  medesimo  decreto
legislativo. 
      Art.  3-undecies  (Criteri  e  modalita'  per  l'erogazione  di
risorse ai comuni di Casamicciola Terme  e  di  Lacco  Ameno).  -  1.
All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 3 dicembre 2022,  n.  186,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  gennaio  2023,  n.  9,
dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:  "I  criteri  e  le
modalita' di erogazione delle somme di cui al periodo precedente sono
definiti con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,  da  adottare  entro  il  31  marzo
2023". 
      Art.   3-duodecies   (Modifica    all'articolo    20-bis    del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233) - 1. All'articolo 20-bis, comma
1, secondo periodo,  del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233,
le parole: ", limitatamente agli edifici classificati alla  data  del
31 dicembre 2021 con esito C o E ai sensi dei decreti del  Presidente
del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel  supplemento
ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e
14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  61  del  14
marzo 2015" sono soppresse». 
    Alla rubrica del capo I  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «nonche' per gli eventi calamitosi verificatisi nell'isola di
Ischia». 
    Nel capo II, all'articolo 4 e' premesso il seguente: 
      «Art. 3-terdecies (Proroga del ricorso ai contratti di lavoro a
tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 701,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178). - 1. All'articolo 1, comma 701,  della  legge
30 dicembre 2020, n. 178,  le  parole:  "al  31  ottobre  2023"  sono
sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024". 
      2. All'attuazione di quanto previsto dal comma  1  si  provvede
nel limite massimo  delle  risorse  disponibili  stanziate  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 704, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  e
nel rispetto del relativo riparto di cui al  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021,  ferma  restando  la  durata  non
superiore a tre anni di ciascun contratto  individuale  di  lavoro  a
tempo determinato». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 45 del» sono inserite
le seguenti: «codice della protezione civile, di cui al»; 
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno  2016,  n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  2016,  n.
160, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma  1,  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il
seguente: "Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione  del  fondo  e'
pari a 420.000 euro per il 2023, 450.000 euro per il 2024  e  450.000
euro per il 2025"; 
          b) al comma 2, primo  periodo,  le  parole:  "entro  il  20
dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al  2022"  sono  sostituite
dalle seguenti: "entro il 20 dicembre per  ciascuno  degli  anni  dal
2019 al 2025". 
        2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari  a  420.000
euro per l'anno 2023, 450.000 euro per l'anno 2024 e 450.000 euro per
l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190»; 
    alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e  del
Fondo per i contenziosi connessi  a  sentenze  esecutive  relative  a
calamita' o cedimenti». 
    All'articolo 5: 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. All'articolo 12-bis, comma 1,  del  decreto-legge  18
novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge  13
gennaio 2023, n. 6, il terzo periodo e' soppresso». 
    Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 5-bis  (Esercizio  del  potere  sostitutivo  in  caso  di
mancata adozione del piano comunale di protezione civile).  -  1.  Al
fine di prevenire pericoli gravi per  l'incolumita'  e  la  sicurezza
pubblica, nei confronti dei comuni ubicati in aree a rischio  elevato
e molto elevato per frane e alluvioni, come individuati dall'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che non  abbiano
adottato o  aggiornato  il  relativo  piano  comunale  di  protezione
civile, in caso di accertata e  perdurante  inerzia,  si  applica  il
potere sostitutivo previsto dall'articolo  8  della  legge  5  giugno
2003, n. 131. 
      Art. 5-ter (Rendicontazioni dei Commissari delegati titolari di
contabilita' speciali per emergenze). - 1. Al comma  4  dell'articolo
27 del codice della protezione civile, di cui al decreto  legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
"Qualora i  Commissari  delegati  non  producano  la  rendicontazione
prevista dal presente comma, a tale attivita' provvedono le autorita'
individuate per favorire e regolare il  proseguimento  dell'esercizio
delle funzioni commissariali in via ordinaria, ai sensi dell'articolo
26, comma 2". 
      Art. 5-quater  (Assicurazione  per  la  responsabilita'  civile
verso terzi a favore del personale della protezione civile). - 1.  E'
autorizzata la spesa di 23.750 euro per  ciascuno  degli  anni  2023,
2024 e 2025, da destinare alla stipulazione di  polizze  assicurative
per la tutela legale e  la  copertura  della  responsabilita'  civile
verso terzi a favore del personale in servizio presso il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
nonche' dei componenti della Commissione nazionale per la  previsione
e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del  codice
della protezione civile, di cui  al  decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1. 
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  pari  ad
euro 23.750 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e  2025,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
      Art. 5-quinquies (Stabilizzazione di personale operante  presso
il centro funzionale decentrato e la  sala  operativa  della  regione
Molise). - 1. Il personale assunto con contratto a tempo determinato,
ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002, che opera presso
il centro funzionale decentrato della regione  Molise,  di  cui  alla
nota del 4 settembre 2009, prot. n. DPC/PREN/56378, nonche' presso la
sala operativa regionale, e' ammesso  a  procedure  straordinarie  di
stabilizzazione, previa verifica dei requisiti professionali previsti
per le posizioni da ricoprire, nei ruoli della  regione  Molise,  nei
limiti  delle  capacita'  assunzionali  disponibili  a   legislazione
vigente. 
      Art. 5-sexies (Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa  di
cui all'articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del  2021  per  gli
eventi di  rilievo  nazionale  verificatisi  nell'anno  2021).  -  1.
All'articolo 1, comma 448, primo periodo,  della  legge  30  dicembre
2021, n. 234, le parole da: "e' autorizzata la spesa" fino alla  fine
del periodo sono sostituite dalle seguenti: ", nonche'  relativamente
alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del decreto-legge 11 gennaio  2023,
n. 3, in relazione agli eventi per i quali  e'  stato  dichiarato  lo
stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1,  lettera
c), del medesimo codice, verificatisi nell'anno 2021, e'  autorizzata
la spesa di 92 milioni di euro per l'anno 2023 e  di  50  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027". 
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 42 milioni di  euro
per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione  delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 51-ter, della legge 27  dicembre
2019, n. 160. 
      3. Entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  si   provvede   alla
definizione delle modalita' di applicazione delle procedure  previste
dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
932 del 13 ottobre 2022 agli eventi verificatisi nell'anno  2021,  ai
fini dell'applicazione del comma 1».