(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  14
  GENNAIO 2023, N. 5 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1: 
        dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «L'esclusione
dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal
primo periodo, non rileva ai fini contributivi»; 
        al secondo periodo, le parole:  «e  a  1,2  milioni  di  euro
nell'anno 2024 si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «e in 1,2
milioni di euro nell'anno 2024, si provvede»,  dopo  le  parole:  «n.
307, e, quanto» e' inserita la seguente: «a» e le parole: «Fondo  per
le esigenze indifferibili» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per
far fronte ad esigenze indifferibili che  si  manifestano  nel  corso
della gestione,»; 
      al comma 2: 
        al primo periodo, le parole: «n. 99,» sono  sostituite  dalle
seguenti: «, n. 99,», dopo le parole: «dei  prezzi  comunicati»  sono
inserite le seguenti: «dagli  esercenti  l'attivita'  di  vendita  al
pubblico di carburante per autotrazione  in  impianti  situati  fuori
della  rete  autostradale  nonche'  la  media  aritmetica,  su   base
nazionale, di quelli comunicati dagli  esercenti  operanti  lungo  la
rete autostradale» e le parole: «sul proprio sito istituzionale» sono
sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet istituzionale»; 
        al secondo periodo,  le  parole:  «lett.  l-bis),  del»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «lettera    l-bis),    del    codice
dell'amministrazione digitale, di cui al»; 
        il terzo periodo e' sostituito dal  seguente:  «La  modalita'
delle comunicazioni, da effettuarsi  al  variare,  in  aumento  o  in
diminuzione,  del  prezzo  praticato   e   comunque   con   frequenza
settimanale,  anche   in   mancanza   di   variazioni,   nonche'   le
caratteristiche  e  le  modalita'  di  esposizione   dei   cartelloni
contenenti le informazioni di  cui  al  comma  3  sono  definite  con
decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy,  da  adottare
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto»; 
      il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Gli esercenti  l'attivita'  di  vendita  al  pubblico  di
carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo  la  rete
autostradale, espongono con adeguata evidenza cartelloni riportanti i
prezzi medi di riferimento definiti ai sensi del comma 2»; 
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Al fine di garantire  un'adeguata  diffusione  presso
l'utenza dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate,  il
Ministero delle imprese e del made  in  Italy,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, sviluppa e rende disponibile
gratuitamente, mediante un soggetto in house  ovvero  sulla  base  di
convenzioni  stipulate  con  amministrazioni  pubbliche   dotate   di
specifica competenza, un'applicazione informatica, fruibile per mezzo
di dispositivi portatili, che consenta la  consultazione  dei  prezzi
medi di cui al comma 2  nonche'  dei  prezzi  praticati  dai  singoli
esercenti, tramite apposite funzioni  di  selezione,  anche  su  base
geografica, a disposizione degli utenti. A tal fine e' autorizzata la
spesa  di  500.000  euro,  per  l'anno  2023,  per  lo   sviluppo   e
l'implementazione dell'applicazione informatica, e  di  100.000  euro
annui,   a   decorrere    dall'anno    2024,    per    il    supporto
tecnico-specialistico   e   i   servizi   connessi   alla    gestione
dell'applicazione»; 
      al comma 4: 
        i periodi dal primo al quarto sono sostituiti  dai  seguenti:
«In  caso  di  violazione  degli  obblighi  di  comunicazione,   come
specificati dal decreto emanato ai sensi del comma 2, si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro  2.000,  tenuto
conto anche del livello di fatturato dell'esercente, per il giorno in
cui la violazione si e' consumata. Ove la violazione  degli  obblighi
di comunicazione sia reiterata per almeno quattro  volte,  anche  non
consecutive, nell' arco di sessanta giorni, puo' essere  disposta  la
sospensione dell' attivita' per un periodo da uno a trenta giorni. La
sanzione di cui al primo periodo si applica, con i medesimi importi e
modalita', anche in caso di violazione  dell'obbligo  di  esposizione
del prezzo medio di cui al comma 3. L'accertamento  delle  violazioni
di cui ai precedenti periodi e' effettuato dal Corpo della guardia di
finanza,  anche  avvalendosi  dei  poteri  di  accertamento  di   cui
all'articolo 41-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal  Ministero
delle imprese e del made in Italy  e  pubblicati  nel  sito  internet
istituzionale del medesimo Ministero, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. All'irrogazione delle sanzioni  provvede  il
prefetto»; 
        al sesto  periodo,  dopo  le  parole:  «comma  5,  del»  sono
inserite le seguenti: «codice del consumo, di cui al»; 
      al comma 5, primo periodo, le parole: «di cui al comma 2»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi  2  e  3»  e  le  parole:
«all'implementazione»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «allo
sviluppo»; 
      dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        «5-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  le  amministrazioni
competenti verificano l'allineamento delle iscrizioni presenti  nelle
banche di dati di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 7 agosto
2017, n.  124.  Nelle  more  della  piena  interoperabilita'  tra  le
suddette banche di dati, ogni inserimento, cancellazione  o  modifica
nell'anagrafe degli impianti di distribuzione  di  benzina,  gasolio,
GPL e metano della rete stradale e autostradale, di cui  al  medesimo
articolo 1, comma 100, della legge n. 124  del  2017,  e'  comunicato
all'Osservatorio  sui  prezzi  dei  carburanti.  Le   amministrazioni
competenti  provvedono  all'attuazione  del  presente  comma  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica»; 
      al comma 6, dopo le parole: «comma 1,  del»  sono  inserite  le
seguenti: «codice del consumo, di cui al»; 
      dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 
        «7-bis. Il Garante per la sorveglianza  dei  prezzi,  di  cui
all'articolo 2, comma 198, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
predispone trimestralmente una relazione  sull'andamento  dei  prezzi
medi di cui al comma 2, in  cui  sono  specificamente  illustrate  le
variazioni  rilevate  nella  filiera  del  prezzo;  la  relazione  e'
pubblicata nel sito internet dell'Osservatorio  dei  prezzi  e  delle
tariffe del Ministero delle imprese e del made in Italy. 
        7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari  a  500.000
euro per l'anno 2023 e a 100.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2024, si provvede: 
          a) per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle imprese e del made in Italy; 
          b) a  decorrere  dall'anno  2024,  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy». 
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
      «Art. 1-bis. (Disposizioni in materia  di  accise  sul  gasolio
commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11
agosto 2003, n. 218). - 1.  Al  fine  di  sostenere  il  settore  del
trasporto mediante autobus turistici, per  il  periodo  compreso  tra
il 1° aprile e il 31 agosto 2023 alle imprese  esercenti,  in  ambito
sia nazionale sia internazionale, attivita' di trasporto turistico di
persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218,
che utilizzano veicoli  aventi  classi  di  emissione  "euro  VI"  si
applica l'aliquota  agevolata  dell'accisa  sul  gasolio  commerciale
usato come carburante  prevista  al  numero  4-bis  della  tabella  A
allegata al testo unico di cui  al  decreto  legislativo  26  ottobre
1995, n. 504. 
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo,
valutati in 6,87 milioni di euro per l'anno 2023 e in 4,58 milioni di
euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 5,87 milioni di euro  per
l'anno 2023 e a 3,58  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e,  quanto  a  1
milione di euro  per  ciascuno  degli  anni  2023  e  2024,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
turismo». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, lettera b), le parole: «Il decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «291. Il decreto» e le parole: «nell'ultimo Documento
di   programmazione   economico-finanziaria   presentato»,    ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «nell'ultimo Documento  di
economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento  presentati
alle Camere». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1: 
        alla  lettera   a),   le   parole:   «sportelli   o   analoga
denominazione» sono sostituite dalle seguenti: «comunque denominati»; 
        alla lettera b): 
          al numero 1), le parole: «della collaborazione e  dei  dati
rilevati dall'ISTAT  che»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della
collaborazione dell'ISTAT e dei dati da esso rilevati, che»; 
          al numero 2), le parole: «sono sottratti  alla  disciplina»
sono sostituite dalle seguenti: «non sono sottoposti alla  disciplina
prevista dal testo unico»; 
          al numero 3),  le  parole:  «non  costituisca  reato»  sono
sostituite dalle seguenti: «costituisca reato,»  e  le  parole:  «nel
luogo» sono sostituite dalle seguenti: «per il luogo»; 
        alla lettera c): 
          al capoverso 199-bis, al primo  periodo,  dopo  le  parole:
«materie prime sui mercati internazionali» sono inserite le seguenti:
«, anche con riferimento alla filiera dei prezzi dei  carburanti  per
automazione,» e, al secondo periodo, le parole: «sulla filiera»  sono
sostituite dalle seguenti: «nella filiera»; 
      e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso: 
        «199-septies. Per il supporto specialistico alle attivita' di
analisi e monitoraggio dell'andamento dei  prezzi  nelle  filiere  di
mercato di cui ai commi da 199-bis a 199-sexies,  nonche'  di  quelle
svolte in attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.
51,  compreso  il  potenziamento  degli   strumenti   informatici   a
disposizione  del  Garante  per  la  sorveglianza  dei   prezzi,   e'
autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023
al 2025»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettera  c),  capoverso
199-septies, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle imprese e del made in ltaly»; 
      al comma 2, capoverso  4-bis,  terzo  periodo,  le  parole:  «e
maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «o maggiori oneri». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1, primo periodo, le parole: «del caro  energia»  sono
sostituite dalle seguenti:  «del  rincaro  dei  prezzi  dei  prodotti
energetici»; 
      al comma 2, al primo periodo, le parole: «e del Ministro»  sono
sostituite dalle seguenti: «e con il Ministro» e, al  terzo  periodo,
la parola: «previste» e' soppressa; 
      al comma 3, la parola: «CO2» e' sostituita dalla seguente: «CO2
», le parole: «fondo ammortamento titoli di  Stato»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» e dopo
le  parole:  «bilancio  dello  Stato»  sono  inserite  le   seguenti:
«nell'anno 2023».