Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 16 FEBBRAIO 2023, N. 11
All'articolo 1 e' premesso il seguente:
«Art. 01 (Proroga del termine relativo alle spese sostenute per
interventi effettuati su unita' immobiliari dalle persone fisiche). -
1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, le parole: "entro il 31 marzo 2023" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2023"».
All'articolo 1, comma 1:
alla lettera a):
all'alinea, le parole: «, e' aggiunto il seguente» sono
sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
dopo il capoverso 1-quinquies e' aggiunto il seguente:
«1-sexies. Alle banche, agli intermediari finanziari
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, alle societa' appartenenti a un gruppo
bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo
unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia
ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti
d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi
dell'articolo 119 del presente decreto, in relazione agli interventi
la cui spesa e' stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, e'
consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta
al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali,
con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento
della quota annuale eccedente i crediti d'imposta, sorti a fronte di
spese di cui al predetto articolo 119 del presente decreto, gia'
utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il cessionario
abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni
caso, il primo utilizzo puo' essere fatto in relazione alle ordinarie
emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Con appositi
provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle entrate e del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia,
sono individuate le modalita' applicative del presente comma»;
alla lettera b):
al capoverso 6-bis:
all'alinea, le parole: «Ferme le ipotesi di dolo di cui al
comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «Ferma restando, nei casi di
dolo, la disciplina di cui al comma 6 del presente articolo e fermo
restando il divieto di acquisto di cui all'articolo 122-bis, comma
4,» e la parola: «dimostrano» e' sostituita dalla seguente:
«dimostrino»;
alle lettere a) e b), dopo le parole: «dell'articolo 47 del»
sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;
la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) visura catastale ante operam o storica dell'immobile
oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora
censiti, domanda di accatastamento»;
alla lettera e), le parole: «di congruita'» sono sostituite
dalle seguenti: «della congruita'» e le parole: «corredate da» sono
sostituite dalle seguenti: «corredate di»;
la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi
da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione
prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante "Requisiti
tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione
energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi
per i quali uno o piu' dei predetti documenti non risultino dovuti in
base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che
attesti tale circostanza»;
la lettera i) e' sostituita dalle seguenti:
«i) un'attestazione, rilasciata dal soggetto che e'
controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo,
di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Qualora tale
soggetto sia una societa' quotata o una societa' appartenente al
gruppo di una societa' quotata e non rientri fra i soggetti obbligati
ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del
2007, un'attestazione dell'adempimento di analoghi controlli in
osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela e'
rilasciata da una societa' di revisione a tale fine incaricata;
i-bis) nel caso di interventi di riduzione del rischio
sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6 agosto 2020, recante
modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, recante "Sisma Bonus - Linee
guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni
nonche' le modalita' per l'attestazione, da parte di professionisti
abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati";
i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che
ha realizzato i lavori e il committente»;
il capoverso 6-ter e' sostituito dal seguente:
«6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con
riguardo ai cessionari che acquistano i crediti d'imposta da una
banca o da altra societa' appartenente al gruppo bancario della
medesima banca o da una societa' quotata o da altra societa'
appartenente al gruppo della medesima societa' quotata facendosi
rilasciare un'attestazione del possesso, da parte della banca, della
societa' quotata o della diversa societa' del gruppo cedente, di
tutta la documentazione di cui al comma 6-bis. Resta fermo il divieto
di cui all'articolo 122-bis, comma 4»;
al capoverso 6-quater:
al primo periodo, le parole: «o non gravita'» sono
sostituite dalle seguenti: «o della non gravita'»;
al terzo periodo, le parole: «comma 1.bis.1» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis.1».
All'articolo 2:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di
superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui
all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
al comma 2, lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone
sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente
lettera si applicano anche alle spese per gli interventi gia'
rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 119 e 121,
comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi in piani
di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione
urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di
dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla
data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati
dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al
risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei
fabbricati interessati»;
al comma 3:
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia gia'
stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura
dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data
di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati
acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori o della
stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura
dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia
dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;
la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di
cui all'articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 16, comma
1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di
titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui
alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del
medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano gia' costituiti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con riguardo ai
soggetti di cui alla predetta lettera d-bis) del comma 9
dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, tutti i requisiti
necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma
10-bis del medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data di
avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e
devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di
fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il
requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel
caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli
interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119,
comma 10-bis, lettera b), prevede espressamente la sussistenza da
data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo
comma 10-bis.
3-ter. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo
del comma 3-bis, il requisito della non percezione di compensi o
indennita' di carica da parte dei membri del consiglio di
amministrazione delle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di
promozione sociale, previsto dalla lettera a) del comma 10-bis
dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello
statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova oppure con
dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che i predetti membri del
consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o
indennita' di carica ovvero vi hanno rinunciato o li hanno
restituiti.
3-quater. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli
eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' in
relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici
verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali e' stato
dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio
dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori
della regione Marche.
3-quinquies. All'articolo 9, comma 4, primo periodo, del
decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: "di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo
periodo, del medesimo decreto-legge" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo
periodo, del predetto decreto-legge n. 34 del 2020";
b) le parole: "31 ottobre 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "31 marzo 2023".
3-sexies. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, dopo il comma 8-quater e' inserito il seguente:
"8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31
dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente
articolo, la detrazione puo' essere ripartita, su opzione del
contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal
periodo d'imposta 2023. L'opzione e' irrevocabile. Essa e' esercitata
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023.
L'opzione e' esercitabile a condizione che la rata di detrazione
relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella
relativa dichiarazione dei redditi"»;
al comma 4, le parole: «del 2013, sono» sono sostituite dalle
seguenti: «del 2013 sono».
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di
varianti degli interventi edilizi agevolati). - 1. Le disposizioni
dell'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e
dell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto si interpretano
nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo
abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento
edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini
previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprieta'
condominiale, non rileva, agli stessi fini, l'eventuale nuova
deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.
Art. 2-ter (Norme di interpretazione autentica in materia di
condizioni per la detraibilita' delle spese). - 1. Al fine di
garantire la certezza del diritto e di prevenire e ridurre il
contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli
interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77:
a) l'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, si interpreta nel senso che, per gli interventi diversi
da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge, la
liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento
costituisce una mera facolta' e non un obbligo;
b) gli articoli 119, comma 15, e 121, comma 1-ter, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono la
detraibilita' delle spese sostenute per il rilascio del visto di
conformita' ivi previsto, si interpretano nel senso che, ai fini
della predetta detraibilita', l'indicazione di tali spese nel computo
metrico e nelle asseverazioni di congruita' delle spese a cura dei
tecnici abilitati costituisce una mera facolta' e non un obbligo;
c) e' concessa al contribuente la possibilita' di avvalersi
della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, rispetto all'obbligo di
presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli
interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo
3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, ai fini delle detrazioni
fiscali di cui all'articolo 16, commi 1-quater, 1-quinquies e
1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119,
comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; in relazione a tali
benefici fiscali, la lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 2
del decreto-legge n. 16 del 2012 si interpreta nel senso che la prima
dichiarazione utile e' la prima dichiarazione dei redditi nella quale
deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione
della prima quota costante dell'agevolazione, fermo restando che, nel
caso in cui l'agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle
opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34
del 2020, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima
della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7
del medesimo articolo 121;
d) l'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si
interpreta nel senso che:
1) per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra
il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, e' sufficiente che la
condizione di essere in possesso dell'occorrente qualificazione di
cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 10-bis oppure
di documentare al committente o all'impresa appaltatrice l'avvenuta
sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b) del medesimo
comma 1 risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023;
2) il limite di 516.000 euro di cui all'alinea del comma 1
e al comma 2 del predetto articolo 10-bis e' calcolato avendo
riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun
contratto di subappalto;
3) le disposizioni del predetto articolo 10-bis, essendo
riferite alle spese sostenute per l'esecuzione di lavori, non si
applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese
sostenute per l'acquisto di unita' immobiliari.
Art. 2-quater (Interpretazione autentica dell'articolo 17,
comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241). - 1.
L'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi
prevista puo' avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti,
anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di
enti impositori diversi.
Art. 2-quinquies (Comunicazione per l'esercizio dell'opzione di
cessione del credito). - 1. La comunicazione per l'esercizio
dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma
10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il
contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo
2023, puo' essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le
modalita' ed entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione e' eseguita a
favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui
all'articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione
autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209».