(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 16 FEBBRAIO 2023, N. 11 
 
    All'articolo 1 e' premesso il seguente: 
      «Art. 01 (Proroga del termine relativo alle spese sostenute per
interventi effettuati su unita' immobiliari dalle persone fisiche). -
1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n.  77,  le  parole:  "entro  il  31  marzo  2023"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2023"». 
    All'articolo 1, comma 1: 
      alla lettera a): 
        all'alinea, le parole:  «,  e'  aggiunto  il  seguente»  sono
sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»; 
        dopo il capoverso 1-quinquies e' aggiunto il seguente: 
          «1-sexies.  Alle  banche,  agli   intermediari   finanziari
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo  unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, alle societa'  appartenenti  a  un  gruppo
bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo
unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia
ai sensi del codice delle assicurazioni private, di  cui  al  decreto
legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  cessionarie  dei  crediti
d'imposta  di  cui  al  comma  2  del  presente  articolo,  ai  sensi
dell'articolo 119 del presente decreto, in relazione agli  interventi
la cui spesa  e'  stata  sostenuta  fino  al  31  dicembre  2022,  e'
consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta
al fine di sottoscrivere emissioni di buoni  del  tesoro  poliennali,
con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per  cento
della quota annuale eccedente i crediti d'imposta, sorti a fronte  di
spese di cui al predetto articolo  119  del  presente  decreto,  gia'
utilizzati in compensazione ai sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso  in  cui  il  cessionario
abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni
caso, il primo utilizzo puo' essere fatto in relazione alle ordinarie
emissioni effettuate a partire dal  1°  gennaio  2028.  Con  appositi
provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle entrate e del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la  Banca  d'Italia,
sono individuate le modalita' applicative del presente comma»; 
      alla lettera b): 
        al capoverso 6-bis: 
          all'alinea, le parole: «Ferme le ipotesi di dolo di cui  al
comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «Ferma restando, nei casi di
dolo, la disciplina di cui al comma 6 del presente articolo  e  fermo
restando il divieto di acquisto di cui  all'articolo  122-bis,  comma
4,»  e  la  parola:  «dimostrano»  e'  sostituita   dalla   seguente:
«dimostrino»; 
      alle lettere a) e b), dopo le parole:  «dell'articolo  47  del»
sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»; 
      la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c) visura catastale  ante  operam  o  storica  dell'immobile
oggetto degli interventi oppure, nel  caso  di  immobili  non  ancora
censiti, domanda di accatastamento»; 
      alla lettera e), le parole:  «di  congruita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «della congruita'» e le parole: «corredate  da»  sono
sostituite dalle seguenti: «corredate di»; 
      la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
        «g) nel caso di interventi di efficienza  energetica  diversi
da quelli di cui all'articolo 119, commi 1  e  2,  la  documentazione
prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020,  recante  "Requisiti
tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione
energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso  di  interventi
per i quali uno o piu' dei predetti documenti non risultino dovuti in
base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di
notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che
attesti tale circostanza»; 
      la lettera i) e' sostituita dalle seguenti: 
        «i)  un'attestazione,  rilasciata   dal   soggetto   che   e'
controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo,
di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli  35  e  42
del decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.  231.  Qualora  tale
soggetto sia una societa' quotata  o  una  societa'  appartenente  al
gruppo di una societa' quotata e non rientri fra i soggetti obbligati
ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231  del
2007,  un'attestazione  dell'adempimento  di  analoghi  controlli  in
osservanza degli obblighi di adeguata  verifica  della  clientela  e'
rilasciata da una societa' di revisione a tale fine incaricata; 
        i-bis) nel  caso  di  interventi  di  riduzione  del  rischio
sismico, la documentazione prevista dal decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti n. 329  del  6  agosto  2020,  recante
modifica  del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, recante  "Sisma  Bonus -  Linee
guida per la classificazione del rischio  sismico  delle  costruzioni
nonche' le modalita' per l'attestazione, da parte  di  professionisti
abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati"; 
        i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto  che
ha realizzato i lavori e il committente»; 
        il capoverso 6-ter e' sostituito dal seguente: 
          «6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche  con
riguardo ai cessionari che acquistano  i  crediti  d'imposta  da  una
banca o da altra  societa'  appartenente  al  gruppo  bancario  della
medesima banca  o  da  una  societa'  quotata  o  da  altra  societa'
appartenente al gruppo  della  medesima  societa'  quotata  facendosi
rilasciare un'attestazione del possesso, da parte della banca,  della
societa' quotata o della diversa  societa'  del  gruppo  cedente,  di
tutta la documentazione di cui al comma 6-bis. Resta fermo il divieto
di cui all'articolo 122-bis, comma 4»; 
        al capoverso 6-quater: 
          al  primo  periodo,  le  parole:  «o  non  gravita'»   sono
sostituite dalle seguenti: «o della non gravita'»; 
          al  terzo  periodo,  le  parole:   «comma   1.bis.1»   sono
sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis.1». 
    All'articolo 2: 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1  non  si  applicano
alle opzioni relative alle spese  sostenute  per  gli  interventi  di
superamento  ed  eliminazione  di  barriere  architettoniche  di  cui
all'articolo  119-ter  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»; 
      al comma 2, lettera c),  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: 
        «Con esclusivo riferimento alle aree classificate  come  zone
sismiche di categoria 1,  2  e  3,  le  disposizioni  della  presente
lettera si  applicano  anche  alle  spese  per  gli  interventi  gia'
rientranti nell'ambito di applicazione  degli  articoli  119  e  121,
comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi  in  piani
di recupero del patrimonio edilizio esistente o  di  riqualificazione
urbana comunque denominati,  che  abbiano  contenuti  progettuali  di
dettaglio, attuabili a mezzo di titoli  semplificati,  i  quali  alla
data di entrata in vigore del presente  decreto  risultino  approvati
dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al
risparmio  del  consumo  energetico  e  all'adeguamento  sismico  dei
fabbricati interessati»; 
      al comma 3: 
        alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia gia'
stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per  la  fornitura
dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla  data
di entrata in vigore  del  presente  decreto  non  risultino  versati
acconti,  la  data  antecedente  dell'inizio  dei  lavori   o   della
stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per  la  fornitura
dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere  attestata  sia
dal cedente o committente sia dal cessionario o  prestatore  mediante
dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  resa  ai  sensi
dell'articolo 47 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»; 
        la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
          «c) risulti presentata, con riguardo alle  agevolazioni  di
cui all'articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  e  all'articolo  16,  comma
1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  63,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,  n.  90,  la  richiesta  di
titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi»; 
      dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
        «3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1  non  si  applicano
alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e  b),  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate  dai  soggetti  di  cui
alle lettere c), d) e  d-bis)  del  comma  9  dell'articolo  119  del
medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano  gia'  costituiti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con riguardo  ai
soggetti  di  cui  alla  predetta  lettera   d-bis)   del   comma   9
dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, tutti i requisiti
necessari ai fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del  comma
10-bis del medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data  di
avvio dei lavori o, se precedente, di  sostenimento  delle  spese,  e
devono permanere fino alla  fine  dell'ultimo  periodo  d'imposta  di
fruizione delle  quote  annuali  costanti  di  detrazione,  salvo  il
requisito della registrazione del contratto di  comodato  d'uso,  nel
caso  di  detenzione  a  tale  titolo  dell'immobile  oggetto   degli
interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo  119,
comma 10-bis, lettera b), prevede  espressamente  la  sussistenza  da
data certa anteriore alla data di  entrata  in  vigore  del  medesimo
comma 10-bis. 
        3-ter. Con riferimento a quanto previsto dal secondo  periodo
del comma 3-bis, il requisito della  non  percezione  di  compensi  o
indennita'  di  carica  da  parte  dei  membri   del   consiglio   di
amministrazione  delle  organizzazioni  non  lucrative  di   utilita'
sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di
promozione sociale,  previsto  dalla  lettera  a)  del  comma  10-bis
dell'articolo  119  del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'
soddisfatto  qualora,  indipendentemente  da  quanto  previsto  nello
statuto, sia dimostrato, con qualsiasi  mezzo  di  prova  oppure  con
dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47  del  testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  che  i  predetti  membri  del
consiglio  di  amministrazione  non  hanno   percepito   compensi   o
indennita'  di  carica  ovvero  vi  hanno  rinunciato  o   li   hanno
restituiti. 
        3-quater. Le disposizioni di cui al comma 1 non si  applicano
agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati  dagli
eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter,  primo  periodo,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  nonche'  in
relazione  a  immobili   danneggiati   dagli   eventi   meteorologici
verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per  i  quali  e'  stato
dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni  del  Consiglio
dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 221 del 21 settembre 2022, e 19  ottobre  2022,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei  territori
della regione Marche. 
        3-quinquies. All'articolo 9,  comma  4,  primo  periodo,  del
decreto-legge   18   novembre   2022,   n.   176,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
          a) le parole: "di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34,  in  deroga  all'articolo  121,  comma  3,  terzo
periodo, del medesimo decreto-legge" sono sostituite dalle  seguenti:
"di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del  decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2013, n. 90,  in  deroga  all'articolo  121,  comma  3,  terzo
periodo, del predetto decreto-legge n. 34 del 2020"; 
          b) le parole:  "31  ottobre  2022"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 marzo 2023". 
        3-sexies. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, dopo il comma 8-quater e' inserito il seguente: 
          "8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio  al  31
dicembre 2022  relativamente  agli  interventi  di  cui  al  presente
articolo,  la  detrazione  puo'  essere  ripartita,  su  opzione  del
contribuente, in dieci quote annuali di pari importo  a  partire  dal
periodo d'imposta 2023. L'opzione e' irrevocabile. Essa e' esercitata
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo  d'imposta  2023.
L'opzione e' esercitabile a condizione  che  la  rata  di  detrazione
relativa al periodo d'imposta  2022  non  sia  stata  indicata  nella
relativa dichiarazione dei redditi"»; 
      al comma 4, le parole: «del 2013, sono» sono  sostituite  dalle
seguenti: «del 2013 sono». 
    Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 2-bis (Norma di interpretazione autentica in  materia  di
varianti degli interventi edilizi agevolati). -  1.  Le  disposizioni
dell'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  e
dell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente  decreto  si  interpretano
nel senso che la  presentazione  di  un  progetto  in  variante  alla
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso  titolo
abilitativo  richiesto  in  ragione  della  tipologia  di  intervento
edilizio da eseguire non rileva ai  fini  del  rispetto  dei  termini
previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di  proprieta'
condominiale,  non  rileva,  agli  stessi  fini,  l'eventuale   nuova
deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante. 
      Art. 2-ter (Norme di interpretazione autentica  in  materia  di
condizioni per la  detraibilita'  delle  spese).  -  1.  Al  fine  di
garantire la certezza  del  diritto  e  di  prevenire  e  ridurre  il
contenzioso in materia  di  incentivi  per  le  spese  relative  agli
interventi di cui all'articolo 121, comma  2,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77: 
        a) l'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, si interpreta nel senso che, per gli interventi  diversi
da quelli di  cui  all'articolo  119  del  citato  decreto-legge,  la
liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di  avanzamento
costituisce una mera facolta' e non un obbligo; 
        b) gli articoli 119,  comma  15,  e  121,  comma  1-ter,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in  cui  prevedono  la
detraibilita' delle spese sostenute per  il  rilascio  del  visto  di
conformita' ivi previsto, si interpretano  nel  senso  che,  ai  fini
della predetta detraibilita', l'indicazione di tali spese nel computo
metrico e nelle asseverazioni di congruita' delle spese  a  cura  dei
tecnici abilitati costituisce una mera facolta' e non un obbligo; 
        c) e' concessa al contribuente la possibilita'  di  avvalersi
della remissione in  bonis  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del
decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  26  aprile  2012,  n.  44,  rispetto   all'obbligo   di
presentazione  nei  termini  dell'asseverazione  di  efficacia  degli
interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui  all'articolo
3, comma 3, del decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti n. 58 del  28  febbraio  2017,  ai  fini  delle  detrazioni
fiscali  di  cui  all'articolo  16,  commi  1-quater,  1-quinquies  e
1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  63,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo  119,
comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; in relazione a tali
benefici fiscali, la lettera b) del citato comma  1  dell'articolo  2
del decreto-legge n. 16 del 2012 si interpreta nel senso che la prima
dichiarazione utile e' la prima dichiarazione dei redditi nella quale
deve essere esercitato il  diritto  a  beneficiare  della  detrazione
della prima quota costante dell'agevolazione, fermo restando che, nel
caso in cui l'agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle
opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n.  34
del 2020, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima
della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma  7
del medesimo articolo 121; 
        d) l'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,  si
interpreta nel senso che: 
          1) per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra
il 21 maggio 2022 e il  31  dicembre  2022,  e'  sufficiente  che  la
condizione di essere in possesso  dell'occorrente  qualificazione  di
cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo  10-bis  oppure
di documentare al committente o all'impresa  appaltatrice  l'avvenuta
sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera  b)  del  medesimo
comma 1 risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023; 
          2) il limite di 516.000 euro di cui all'alinea del comma  1
e al comma  2  del  predetto  articolo  10-bis  e'  calcolato  avendo
riguardo singolarmente a ciascun contratto di  appalto  e  a  ciascun
contratto di subappalto; 
          3) le disposizioni del predetto  articolo  10-bis,  essendo
riferite alle spese sostenute per  l'esecuzione  di  lavori,  non  si
applicano  con  riguardo  alle  agevolazioni  concernenti  le   spese
sostenute per l'acquisto di unita' immobiliari. 
      Art.  2-quater  (Interpretazione  autentica  dell'articolo  17,
comma 1, del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241).  -  1.
L'articolo 17, comma 1, primo  periodo,  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi
prevista puo' avvenire,  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti,
anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui  all'articolo  121
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  nei  confronti  di
enti impositori diversi. 
      Art. 2-quinquies (Comunicazione per l'esercizio dell'opzione di
cessione  del  credito).  -  1.  La  comunicazione  per   l'esercizio
dell'opzione di cessione del credito di  cui  all'articolo  3,  comma
10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.  198,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.  14,  qualora  il
contratto di cessione non sia stato concluso alla data del  31  marzo
2023, puo' essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le
modalita' ed entro i termini di cui  all'articolo  2,  comma  1,  del
decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,  se  la  cessione  e'  eseguita  a
favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di  cui
all'articolo 64 del medesimo testo unico o imprese  di  assicurazione
autorizzate  a  operare  in  Italia  ai  sensi   del   codice   delle
assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209».