(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 2023, N. 13 
 
    Nella parte I, la partizione: «Titolo I» e  la  relativa  rubrica
sono soppresse. 
    All'articolo 1: 
      al comma 1,  al  primo  periodo,  le  parole:  «senza  nuovi  e
maggiori oneri»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «senza  nuovi  o
maggiori oneri» e dopo le parole: «medesimo articolo 8» sono inserite
le seguenti: «del  decreto-legge  n.  77  del  2021»  e,  al  secondo
periodo, dopo la parola: «adottati» il segno di interpunzione: «,» e'
soppresso e le parole: «lett. e)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«lettera e),»; 
      al comma 3,  al  primo  periodo,  le  parole:  «senza  nuovi  e
maggiori oneri»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «senza  nuovi  o
maggiori oneri» e, al terzo periodo, dopo le  parole:  «del  presente
comma» il segno di interpunzione: «,» e' soppresso; 
      al comma 4: 
        alla lettera b), numero 2), capoverso 3-bis, dopo le  parole:
«categorie produttive e sociali,», ovunque ricorrono,  sono  inserite
le seguenti: «del settore bancario, finanziario e assicurativo,»,  al
primo periodo, dopo la parola: «individuati» e' inserito il  seguente
segno di interpunzione: «,» e le parole: «del presente decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 24  febbraio  2023,  n.
13» e, al secondo periodo, dopo le parole: «Consiglio  dei  ministri»
e' inserita la seguente: «del»; 
        alla lettera d): 
          al numero 1), le parole:  «e  il  Tavolo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e del Tavolo»; 
          al  numero  2.2),  alinea,  la   parola:   «sostituta»   e'
sostituita dalla seguente: «sostituita»; 
        alla lettera e): 
          al capoverso 1, le parole: «oltre alle disposizioni di  cui
al comma 2, sono istituite presso il medesimo Ministero,  due  posti»
sono sostituite dalle seguenti: «oltre a quanto previsto dal comma 2,
sono istituite  presso  il  medesimo  Ministero  due  posizioni»,  le
parole: «numero di posti» sono sostituite dalle seguenti: «numero  di
posizioni» e la parola: «assegnati»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«assegnate»; 
          al capoverso 2, al  primo  periodo,  le  parole:  «gestione
finanziaria e monitoraggio» sono sostituite  dalle  seguenti:  «sulla
gestione finanziaria e  sul  monitoraggio»  e  dopo  le  parole:  «di
informazione,» e' inserita la seguente: «di» e dopo il terzo  periodo
e' inserito il seguente:  «Per  gli  interventi  di  titolarita'  del
Ministero dell'economia e delle  finanze,  l'Ispettorato  svolge,  in
raccordo con le altre strutture del Ministero e  nel  rispetto  delle
loro competenze, le funzioni previste dall'articolo 8,  commi  1,  2,
secondo periodo, 3 e 4»; 
          al capoverso 2-bis, le parole: «comma  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «comma 2»; 
        alla lettera f): 
          al numero 1), le parole: «con  amministrazioni  pubbliche,»
sono sostituite dalle seguenti: «con amministrazioni pubbliche e»; 
          al numero 4), capoverso 8-bis, dopo le parole: «titolari di
interventi»  e'  inserita  la  seguente:  «del»  e  le  parole:  «dei
controlli e della rendicontazione» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per la rendicontazione e il controllo»; 
        dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: 
          «f-bis) all'articolo 8,  comma  2,  al  primo  periodo,  le
parole: "con il Servizio centrale per il PNRR" sono sostituite  dalle
seguenti: "con l'Ispettorato generale per  il  PNRR"  e,  al  secondo
periodo, le parole:  "predetto  Servizio  centrale"  sono  sostituite
dalle seguenti: "predetto Ispettorato generale"»; 
      al comma 5, le parole: «euro  533.950»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «euro 549.980», le parole: «euro 640.730»  sono  sostituite
dalle seguenti: «euro 659.980»  e  le  parole:  «Programma  Fondi  di
riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «programma "Fondi
di riserva e speciali"». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1: 
        all'alinea, le parole: «un coordinatore  e»  sono  sostituite
dalle seguenti: «un coordinatore,»; 
        alla lettera b), le parole: «e gli obiettivi e  i  traguardi»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «rispetto  agli  obiettivi  e  ai
traguardi»; 
        alla lettera e), dopo le parole:  «di  cui  al  citato»  sono
inserite le seguenti: «articolo 6 del»; 
      al comma 4, al secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo
9» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 9»  e,  al
quarto periodo, le parole: «personale di  livello  non  dirigenziale»
sono sostituite dalle seguenti: «personale non dirigenziale»; 
      al comma 5, la parola: «CCNL»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
«contratto collettivo nazionale di lavoro del personale»; 
      al comma 6, le parole: «e non generali» sono  sostituite  dalle
seguenti: «e non generale,»; 
      al comma 7, lettera b), dopo le  parole:  «Segreteria  tecnica»
sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 4  del  decreto-legge
n. 77 del 2021». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1, lettera a): 
        al numero 1), capoverso 1, al primo periodo, le  parole:  «In
caso» sono sostituite dalle seguenti: «Nei  casi»,  dopo  le  parole:
«degli ambiti territoriali sociali» sono inserite  le  seguenti:  «di
cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000,
n. 328,» e le parole: «inerzia o difformita'» sono  sostituite  dalle
seguenti: «nell'inerzia o nella difformita'» e, al  secondo  periodo,
dopo le parole: «sentito il  soggetto  attuatore»  sono  inserite  le
seguenti: «anche al fine di  individuare  tutte  le  cause  di  detta
inerzia» e dopo le parole: «il potere di  adottare»  e'  inserita  la
seguente: «tutti»; 
        al numero 3), le  parole:  «terzo  periodo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al  terzo  periodo»  e  dopo  le  parole:  «delibera
adottata ai sensi del comma 1» sono inserite le seguenti:  «,  ultimo
periodo,». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo il primo periodo sono
inseriti i seguenti: «Le amministrazioni assegnatarie,  ai  fini  del
completamento del  contingente  del  suddetto  personale  di  propria
spettanza, possono procedere  all'assunzione  di  personale  a  tempo
determinato  selezionato  attingendo  a  graduatorie  in   corso   di
validita', per i profili professionali  corrispondenti.  Le  predette
amministrazioni comunicano le assunzioni effettuate  al  Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e  al  Dipartimento  della
funzione pubblica». 
    Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
      «Art. 4-bis (Disposizioni in materia di riduzione dei tempi  di
pagamento  delle   pubbliche   amministrazioni).   -   1.   Ai   fini
dell'attuazione della Riforma 1.11, "Riduzione dei tempi di pagamento
delle pubbliche amministrazioni e delle autorita'  sanitarie",  della
Missione 1, componente 1, del PNRR le Amministrazioni centrali  dello
Stato adottano specifiche misure, anche di  carattere  organizzativo,
finalizzate all'efficientamento dei  rispettivi  processi  di  spesa,
dandone  conto  nell'ambito  della  nota  integrativa  al  rendiconto
secondo  gli  schemi  indicati  dal  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
nell'ambito della circolare annuale  sul  rendiconto  generale  dello
Stato. 
      2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nell'ambito  dei
sistemi di valutazione  della  performance  previsti  dai  rispettivi
ordinamenti,  provvedono  ad  assegnare,  integrando   i   rispettivi
contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti  delle
fatture commerciali nonche' ai  dirigenti  apicali  delle  rispettive
strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei  tempi
di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai  fini
del riconoscimento della retribuzione di  risultato,  in  misura  non
inferiore  al  30  per  cento.  Ai  fini  dell'individuazione   degli
obiettivi  annuali,  si  fa  riferimento  all'indicatore  di  ritardo
annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b),  e  861,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento  degli
obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento  e'  effettuata
dal competente organo di controllo di  regolarita'  amministrativa  e
contabile  sulla  base  degli  indicatori   elaborati   mediante   la
piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1,  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64. 
      3. Ai fini  del  monitoraggio  e  della  rendicontazione  degli
obiettivi della Riforma di cui al  comma  1,  il  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle
finanze definisce, entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  la  base  di
calcolo e le  modalita'  di  rappresentazione  degli  indicatori  ivi
previsti. 
      4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3  non  si  applicano
agli enti del Servizio sanitario nazionale». 
    All'articolo 5: 
      al  comma  1,  al  primo  periodo,  le  parole:  «dei  soggetti
destinatari, aggiudicatari o altri» sono sostituite  dalle  seguenti:
«dei soggetti destinatari  o  aggiudicatari  o  degli  altri»  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, acquisito  il  preventivo  parere  del
Garante per la protezione  dei  dati  personali,  sono  stabilite  le
modalita' di attuazione del presente comma»; 
      al comma 2, al primo periodo, alle parole: «Nel rispetto»  sono
premesse le seguenti: «In relazione ai dati di cui al comma  1,»,  le
parole: «e del decreto legislativo» sono sostituite  dalle  seguenti:
«e  al  codice  di  cui  al  decreto  legislativo»   e   le   parole:
«valutazione,   monitoraggio»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«valutazione e monitoraggio» e, al secondo  periodo,  le  parole:  «e
salvi i limiti legislativi previsti a tutela dei dati personali» sono
sostituite dalle seguenti: «e nel rispetto della normativa vigente in
materia di tutela dei dati personali»; 
      al comma 3: 
        alla lettera a), alle parole: «nell'ambito» sono premesse  le
seguenti: «ai sensi del regolamento (UE) 2021/241,»; 
        alla lettera b), le parole: «all'articolo  46,  paragrafo  1»
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 46»; 
      al comma 4, le parole: «e articolo 10»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e all'articolo 10»; 
      al comma 5, le parole: «legge 10 luglio» sono sostituite  dalle
seguenti: «legge 1° luglio»; 
      al comma 7, dopo le  parole:  «assegnazione  di  incentivi»  il
segno  di  interpunzione:  «,»  e'  soppresso  e   le   parole:   «il
sostenimento  delle  predette   spese   anteriormente   all'atto   di
concessione  dell'incentivo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il
sostenimento delle spese a valere sugli incentivi di cui al  comma  6
anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo»; 
      al comma 8, le parole: «regolamento UE 2016/679 e del  decreto»
sono sostituite dalle  seguenti:  «regolamento  (UE)  2016/679  e  al
codice di cui al decreto»; 
      alla rubrica, le parole: «e comunitarie» sono sostituite  dalle
seguenti: «ed europee». 
    All'articolo 6: 
      al comma 1: 
        all'alinea, dopo le parole:  «all'articolo  9»  il  segno  di
interpunzione: «,» e' soppresso; 
        al  capoverso  6,  le  parole:  «il   tempestivo   avvio   ed
esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «l'avvio  e  l'esecuzione
tempestivi»  e  le  parole:  «chiusura  degli   interventi.";»   sono
sostituite dalle seguenti: «chiusura degli interventi".»; 
      al comma 2,  le  parole:  «della  presente  disposizione»  sono
sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 24  febbraio  2023,  n.
13,»; 
      alla rubrica,  dopo  le  parole:  «gestione  finanziaria»  sono
inserite le seguenti: «delle risorse del». 
    Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 6-bis (Flessibilita'  per  l'utilizzo  degli  avanzi  per
investimenti locali e per la gestione dei fondi correnti del PNRR). -
1. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La deroga di cui  al
periodo precedente si applica anche ai finanziamenti  di  derivazione
statale ed europea assegnati  per  spese  correnti  finalizzate  alla
realizzazione di interventi afferenti al PNRR". 
      Art. 6-ter (Disposizioni per il rafforzamento dell'operativita'
dell'Amministrazione finanziaria). - 1. All'articolo 9-bis, comma 15,
secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "nonche',  per  favorire  l'introduzione
del  concordato  preventivo  e   l'implementazione   dell'adempimento
collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128,  a
porre in essere le attivita'  di  progettazione,  di  sviluppo  e  di
realizzazione dell'interoperabilita' delle banche dati, relativamente
agli  aspetti  metodologici,  fermi  restando  il   coordinamento   e
l'indirizzo da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate  e  la  cura  dei
connessi aspetti tecnologici da parte della Sogei S.p.A.". 
      2. All'articolo 49 del decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 6, dopo le parole: "mediante la  stipulazione  di
apposite convenzioni," e' inserita la seguente: "anche"; 
        b) al comma 8, dopo le parole: "commi 6 e 7" sono inserite le
seguenti: ", nonche' per le finalita' di cui al comma 6 dell'articolo
7  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,"». 
    All'articolo 7: 
      al comma 1, primo periodo, le parole: «che sia assicurato» sono
sostituite dalle seguenti: «che siano assicurati»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis.  Ferma  restando  la  necessita'  di  assicurare   il
rispetto delle condizioni previste al comma 1, primo periodo, ai fini
dell'aggiornamento  dei  cronoprogrammi  procedurali,  in   sede   di
adozione del decreto di cui al medesimo comma 1  la  scheda  progetto
relativa al programma denominato "Rinnovo delle flotte di bus,  treni
e navi verdi - Bus" puo' prevedere un aggiornamento  della  tipologia
di  alimentazione  degli  autobus  adibiti  al   trasporto   pubblico
regionale e locale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo  1,
comma 8, quarto periodo, del decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101». 
    Nella parte I, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti: 
      «Art. 7-bis (Disposizioni urgenti in materia di  revisione  dei
prezzi). - 1. L'articolo 26,  comma  6-bis,  penultimo  periodo,  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' da intendersi nel senso che  le
stazioni appaltanti, per  l'anno  2023,  possono  fare  richiesta  di
accesso al Fondo di cui al comma 6-quater del predetto  articolo  26,
purche' la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite  e
contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia gia'  stato  accesso  ai
Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del medesimo articolo. 
      Art.  7-ter  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di   garanzie
definitive negli appalti pubblici). -  1.  Al  fine  di  favorire  la
partecipazione alle procedure di  gara  afferenti  agli  investimenti
pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o
in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e  dai  programmi
cofinanziati  dai   fondi   strutturali   dell'Unione   europea,   le
disposizioni di cui all'articolo 103, comma 5, del codice di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  si  applicano,  anche  in
deroga alle specifiche clausole contrattuali, ai contratti  d'appalto
relativi ai settori speciali di cui al capo I  del  titolo  VI  della
parte II del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18  aprile
2016, n. 50, in corso di esecuzione alla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, ivi  inclusi  quelli
relativi ad accordi quadro  gia'  aggiudicati  ovvero  efficaci  alla
medesima data». 
    All'articolo 8: 
      al comma 1, le parole:  «ad  essi  assegnati»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ad  essi  assegnate»  e  dopo  le  parole:  «secondo
periodo, del» sono inserite le seguenti:  «testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge  9  giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al primo periodo, dopo le parole: "per  il  reclutamento
del personale a tempo determinato"  sono  inserite  le  seguenti:  ",
ovvero con contratto di somministrazione di lavoro,"; 
          b) al secondo periodo, dopo  le  parole:  "A  tal  fine,  i
contratti di lavoro a tempo determinato" sono inserite  le  seguenti:
", ovvero i contratti di somministrazione di lavoro,"»; 
      al comma 2, le parole: «dei programmi e operativi complementari
alla programmazioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «dei
programmi operativi complementari alle programmazioni europee»; 
      al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma  4»  il  segno  di
interpunzione: «,» e' soppresso ed e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo:  «Per  i  segretari  comunali  e  provinciali,  la  medesima
facolta' di incremento percentuale del trattamento  accessorio  oltre
il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, e' calcolata sui  valori  della  retribuzione  di
posizione, spettanti in base all'ente di titolarita',  come  definiti
dal comma 1 dell'articolo 107 del contratto collettivo  nazionale  di
lavoro  relativo  al  personale  dell'area  delle  funzioni   locali,
sottoscritto in data 17  dicembre  2020,  nonche'  sul  valore  della
retribuzione di risultato come risultante  dai  contratti  collettivi
vigenti»; 
      al comma 5, le parole: «di cui  al  comma  4»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi  3  e  4»,  dopo  le  parole:  «enti
locali» sono inserite le seguenti: «e  gli  enti  e  le  aziende  del
Servizio sanitario nazionale» e dopo  le  parole:  «all'articolo  113
del» sono inserite le seguenti: «codice dei  contratti  pubblici,  di
cui al»; 
      al comma 7, le parole: «due posizioni di  livello  dirigenziale
non  generale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «due   posizioni
dirigenziali di livello non generale»; 
      al comma 8,  dopo  le  parole:  «All'articolo  54-quater»  sono
inserite le seguenti: «, comma 1,»; 
      al comma 10, dopo  le  parole:  «del  PNRR»  sono  inserite  le
seguenti: «di titolarita'» e dopo le parole: «articolo 7» il segno di
interpunzione: «,» e' soppresso; 
      al comma 11, le parole: «stanziamento di fondo  speciale»  sono
sostituite dalle seguenti: «stanziamento del fondo speciale»; 
      al comma 13 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «o,
qualora previsto a  legislazione  vigente,  previa  informativa  alle
stesse»; 
      dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente: 
        «13-bis. Fino al  31  dicembre  2023,  le  procedure  di  cui
all'articolo 145,  comma  2,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  si   applicano   anche   ai
finanziamenti e contributi previsti per gli enti  locali  nell'ambito
del Piano nazionale di ripresa e resilienza.  Dalle  disposizioni  di
cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica». 
    Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 
      «Art. 8-bis (Fondo per l'avvio di opere  indifferibili).  -  1.
Ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo  per  l'avvio  di
opere indifferibili, di  cui  all'articolo  26,  commi  2  e  3,  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli interventi relativi  ad  opere
finanziate, in tutto o in parte, con le risorse  previste  dal  PNRR,
oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai  sensi
dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31  maggio  2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
108, avviate dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022, considerano  come
importo preassegnato a  ciascun  intervento,  in  aggiunta  a  quello
attribuito con  il  provvedimento  di  assegnazione,  l'ammontare  di
risorse pari al 20 per cento dell'importo gia' assegnato dal predetto
provvedimento. 
      2. Ai fini dell'attuazione del  comma  1,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti comunica, entro il 30 aprile 2023,  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato l'elenco degli  interventi,  completi
del codice unico  di  progetto  (CUP)  e  dell'indicazione  dell'ente
locale attuatore. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da
adottare entro dieci giorni dalla scadenza  del  termine  di  cui  al
periodo  precedente,  sono  assegnate  le  risorse  agli   interventi
individuati nell'elenco di  cui  allo  stesso  periodo.  Resta  fermo
quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022. 
      3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede, nei limiti
delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 26,  comma  7,  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 
      4. All'articolo 1, comma 375, della legge 29 dicembre 2022,  n.
197, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
        "b-bis) gli interventi finanziati con risorse statali  per  i
quali si applicano  gli  obblighi  e  le  condizionalita'  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza". 
      5. Al  fine  di  assicurare  il  completamento  dell'intervento
relativo all'armamento  della  tratta  Montedonzelli-Piscinola  della
Linea 1 della metropolitana di Napoli, e'  autorizzata  la  spesa  di
1.200.000 euro  per  l'anno  2023.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del  Fondo  per  l'avvio  di  opere
indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del  decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91. 
      6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 56 e' sostituito dal seguente: 
          "56. L'ente locale beneficiario del contributo  di  cui  al
comma  51  e'  tenuto  ad  assumere   l'obbligazione   giuridicamente
vincolante,  relativa  alla  stipula  del  contratto  di  affidamento
dell'incarico di progettazione oggetto del contributo, entro sei mesi
decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di  cui  al  comma
53. Con il medesimo decreto sono altresi' definite  le  modalita'  di
monitoraggio  e  di  verifica   delle   informazioni   relative,   in
particolare, alla stipula del contratto di affidamento  dell'incarico
di  progettazione  e  dell'effettiva  conclusione  dell'attivita'  di
progettazione. Ai fini  dell'erogazione  del  contributo  di  cui  al
presente comma, e'  sempre  richiesta  l'acquisizione  di  un  codice
identificativo di gara (CIG) ordinario.  I  contributi  assegnati  ai
sensi del comma 53 sono erogati dal Ministero dell'interno agli  enti
beneficiari,  per  l'80  per  cento,  previa  verifica  dell'avvenuta
stipula del contratto di affidamento dell'incarico  di  progettazione
e, per il restante  20  per  cento,  previa  verifica  dell'effettiva
conclusione  dell'attivita'  di  progettazione  e  comunque  fino   a
concorrenza della spesa effettivamente sostenuta. In caso di  mancato
rispetto del termine di  cui  al  primo  periodo,  il  contributo  si
intende revocato. A decorrere dalla procedura di assegnazione per  il
2024,  gli  enti  beneficiari  dei  contributi  relativi  al  biennio
precedente possono presentare istanza di finanziamento delle spese di
progettazione, solo  dopo  aver  dimostrato,  tramite  i  sistemi  di
monitoraggio di cui al comma  57,  di  aver  completato  le  relative
attivita'  di  progettazione  oggetto  di  contributo   nel   biennio
precedente"; 
        b) al comma 57, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:
"L'assunzione  delle  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti  e  la
conclusione   dell'attivita'   di   progettazione   sono   verificate
attraverso i dati presenti nel citato sistema di monitoraggio"». 
    All'articolo 9: 
      al comma 3,  le  parole:  «dalle  seguenti  amministrazioni  ed
organismi» sono sostituite dalle  seguenti:  «da  rappresentanti  dei
seguenti amministrazioni e organismi»; 
      al comma 6, le parole: «rimborsi spese» sono  sostituite  dalle
seguenti: «rimborsi di spese». 
    All'articolo 10: 
      al comma 1, le parole: «Componente  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «componente 1»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. All'articolo 13, comma 1, alinea, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, dopo le parole: "con contratto di lavoro a tempo
determinato" sono inserite le seguenti: ", non rinnovabile,"»; 
      alla rubrica, le parole: «Componente 2» sono  sostituite  dalle
seguenti: «componente 1». 
    All'articolo 11: 
      al  comma  1,  le  parole:  «monitoraggio  e  controllo»   sono
sostituite dalle seguenti:  «il  monitoraggio  e  il  controllo»,  le
parole: «della spesa» sono soppresse e le  parole:  «500  mila»  sono
sostituite dalla seguente: «500.000»; 
      al comma  2,  le  parole:  «500  mila»  sono  sostituite  dalla
seguente: «500.000» e le parole:  «stanziamento  di  fondo  speciale»
sono sostituite dalle seguenti: «stanziamento del fondo speciale»; 
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. Per  garantire  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
controllo e rendicontazione previste nell'ambito dell'Investimento 1,
"Transizione 4.0", della Missione 1, "Digitalizzazione,  innovazione,
competitivita', cultura e turismo", componente 2,  "Digitalizzazione,
innovazione e competitivita' nel sistema  produttivo",  il  Ministero
delle imprese e del made in  Italy  e'  autorizzato  a  stipulare,  a
titolo gratuito, una convenzione con l'Agenzia delle entrate al  fine
di  disciplinare,  anche  in  deroga   alle   disposizioni   di   cui
all'articolo 68  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, le procedure e le modalita' per  la  messa  a
disposizione e lo  scambio  dei  dati,  delle  informazioni  e  della
documentazione   rilevanti   per   le   attivita'    di    controllo,
l'individuazione dei tempi per l'avvio e la conclusione dei controlli
nel rispetto delle scadenze previste per i singoli target, nonche' le
modalita' e i termini entro i quali il Ministero delle imprese e  del
made in Italy deve assicurare, coerentemente con le  tempistiche  dei
controlli, l'emanazione dei  pareri  tecnici  richiesti  dall'Agenzia
delle entrate nell'ambito delle attivita' istruttorie. Nell'ambito di
tale convenzione deve essere indicato il numero  delle  attivita'  di
controllo demandate all'Agenzia delle entrate che, in ogni caso, deve
essere limitato a quelle necessarie a garantire  il  controllo  e  la
rendicontazione dell'Investimento di cui al periodo precedente. Nello
svolgimento delle predette attivita' e' assicurato il rispetto  delle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27  aprile  2016,  e  del  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196». 
    All'articolo 12: 
      al comma 1: 
        all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 35-ter» il segno di
interpunzione: «,» e' soppresso; 
        alla lettera a): 
          al primo periodo, la parola: «adottato» e' sostituita dalle
seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023,
n. 13,», le parole: «ivi comprese» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«ivi compresi» e le parole: «e riservatezza»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e la riservatezza»; 
          il  secondo  periodo  e'  sostituito  dai   seguenti:   «In
relazione alle procedure per il reclutamento delle amministrazioni di
cui all'articolo 3, il decreto di cui al terzo  periodo  tiene  conto
delle specificita' dei  rispettivi  ordinamenti.  Entro  il  medesimo
termine di cui al  terzo  periodo,  per  le  amministrazioni  di  cui
all'articolo 19 della legge 4 novembre  2010,  n.  183,  e'  adottato
apposito decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione,  di
concerto con i Ministri dell'interno, della difesa,  dell'economia  e
delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del  parere  del
Garante per la protezione dei dati personali»; 
          al terzo periodo, dopo le  parole  «dell'articolo  46  del»
sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e dopo le  parole:
«dell'articolo 71 del» sono inserite  le  seguenti:  «medesimo  testo
unico di cui al»; 
      al comma 2, le parole: «nella formulazione vigente  alla  data»
sono sostituite dalle seguenti: «nel testo vigente prima della data». 
      Nella parte II, la rubrica del titolo II  e'  sostituita  dalla
seguente:  «Disposizioni  di  accelerazione   e   snellimento   delle
procedure» e al capo I del titolo II e' aggiunta la seguente rubrica:
«Misure abilitanti per la riforma della pubblica amministrazione». 
    All'articolo 14: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), capoverso 3-bis, dopo le parole: «comma  3,»
sono inserite le seguenti: «del presente decreto»; 
        alla  lettera  b),  capoverso   6-quinquies,   alla   parola:
«provvedimenti» e' premessa la seguente: «i» e le parole: «al comma 1
e  sottoposti»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «al   comma   1
sottoposti»; 
        alla lettera d): 
          al numero 1), le  parole:  «e  delle  infrastrutture»  sono
sostituite dalle seguenti: «, e alle infrastrutture»; 
          al numero 2): 
          al capoverso 5,  dopo  le  parole:  «quarto  periodo»  sono
inserite le seguenti: «, del presente articolo»; 
          al capoverso 5-ter, il  primo  periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: «Le risultanze della valutazione di assoggettabilita'  alla
verifica preventiva dell'interesse archeologico di  cui  all'articolo
25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016,  sono  acquisite
nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 5 del  presente
articolo.  Qualora  non  emerga  la  sussistenza  di   un   interesse
archeologico, le risultanze della  valutazione  di  assoggettabilita'
alla  verifica  preventiva   dell'interesse   archeologico   di   cui
all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono
corredate delle eventuali prescrizioni  relative  alle  attivita'  di
assistenza archeologica in corso d'opera da  svolgere  ai  sensi  del
medesimo articolo 25»; 
        alla lettera e), numero 2), dopo  le  parole:  «comma  5»  e'
aggiunto il seguente segno di interpunzione: «,»; 
      al comma 2, dopo le parole: «medesimo decreto  legislativo»  il
segno di interpunzione: «,» e' soppresso; 
      al comma 4, al primo  periodo,  le  parole:  «Per  le  medesime
finalita' di  cui  al  comma  1,»  sono  soppresse,  le  parole:  «le
disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3,
5, 6, 8  e  13  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,»  sono
sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui agli  articoli  1,
2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del  decreto-legge  16  luglio
2020, n. 76,» e, al secondo periodo, le parole:  «da  Consip  S.p.A.»
sono sostituite dalle seguenti: «dalla Consip S.p.A.»; 
      dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
        «4-bis. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  4,  le
disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 6, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
settembre 2020, n. 120, si applicano fino al 31 dicembre 2026. Con il
decreto del Ministro dell'interno di cui  al  comma  5  del  medesimo
articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  possono
essere individuate, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei  Gruppi
interforze antimafia  istituiti  presso  le  prefetture,  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
        4-ter. Ferma restando la somma complessivamente  destinata  a
concorrere alla realizzazione  del  singolo  programma,  in  caso  di
programmi finanziati sia con risorse del PNRR  sia  con  risorse  del
PNC, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
su proposta dell'Amministrazione centrale titolare della misura PNRR,
puo' essere disposta, nei limiti delle risorse del  PNC  disponibili,
l'assegnazione di risorse al fine di porre ad  esclusivo  carico  del
PNC medesimo specifici interventi, per i quali devono essere comunque
assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e  la  coerenza
con  gli  impegni  assunti  con  la  Commissione  europea  nel   PNRR
sull'incremento della capacita'  di  spesa  collegata  all'attuazione
degli interventi del PNC»; 
      al comma 8, lettera a),  dopo  le  parole:  «all'alinea,»  sono
inserite le seguenti: «le parole:  "Fino  al  30  giugno  2023"  sono
sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2024" e»; 
      al comma 9, capoverso 451-bis, le parole:  «di  2.231.00  euro»
sono sostituite dalle seguenti: «di 2.231.000 euro»; 
      dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
        «9-bis. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei
soggetti individuati  dall'articolo  3,  comma  1,  del  decreto  del
Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  1°  febbraio  2023,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  55  del  6  marzo   2023,
costituisce  titolo  per   l'emissione   della   fattura   da   parte
dell'impresa  esecutrice,  anche  in   assenza   del   rilascio   del
certificato di pagamento da parte della stazione  appaltante.  A  tal
fine, i medesimi soggetti  forniscono  all'impresa  esecutrice  copia
dell'istanza  presentata,  completa  del  prospetto  di  calcolo  del
maggior importo  dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori  rispetto
all'importo dello stato di avanzamento dei  lavori  determinato  alle
condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori  e  vistato
dal responsabile unico del procedimento». 
    Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: 
      «Art. 14-bis (Disposizioni in materia di  sottoscrizione  degli
accordi di programma). - 1. Al fine di  assicurare  il  rispetto  del
cronoprogramma degli interventi previsti dagli accordi di  programma,
all'articolo 34 del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il
comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        "4.  L'accordo,  consistente   nel   consenso   unanime   del
presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci
e delle altre amministrazioni interessate, deve  essere  sottoscritto
entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito  positivo  della
conferenza di cui al comma 3 ed e' approvato  con  atto  formale  del
presidente della regione o  del  presidente  della  provincia  o  del
sindaco  e  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale   della   regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione,
produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo  81  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,  determinando
le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti  urbanistici  e
sostituendo i permessi di costruire, sempre che vi sia l'assenso  del
comune interessato"». 
    All'articolo 15: 
      al comma 1, le parole: «delle medesima Agenzia» sono sostituite
dalle seguenti: «della medesima Agenzia»; 
      al comma 3, le parole: «per la realizzazione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «alla realizzazione»; 
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. L'Istituto per  il  credito  sportivo  puo'  proporre
all'Agenzia del demanio di integrare, previa intesa con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, l'elenco  degli  immobili  di  cui  al
comma 3 che possono essere  oggetto  degli  interventi  di  recupero,
ristrutturazione e rifunzionalizzazione a valere, anche parzialmente,
sulle risorse del PNRR, purche' ne ricorrano le condizioni in termini
di coerenza con gli obiettivi specifici e di conformita' ai  relativi
principi di attuazione, con beni di proprieta' del medesimo Istituto,
destinati  ad  impianti  sportivi  o  a  finalita'  istituzionali   o
strumentali. Per la quota eventualmente non coperta dalle risorse del
PNRR, l'Istituto per il credito sportivo  provvede  al  finanziamento
degli interventi di  cui  al  periodo  precedente  nell'ambito  della
propria autonomia finanziaria»; 
      al comma 4, dopo le parole:  «di  competenza»  e'  inserito  il
seguente segno di interpunzione: «,», le  parole:  «regole  Eurostat»
sono sostituite dalle seguenti: «regole di  Eurostat»  e  le  parole:
«affidamento della progettazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«affidamento delle attivita' di progettazione»; 
      al comma 5, al  primo  periodo,  le  parole:  «Ministero  della
difesa individua» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero della
difesa individua» e  le  parole:  «di  Difesa  Servizi  S.p.A.»  sono
sostituite dalle seguenti:  «della  Difesa  Servizi  S.p.A.»  e  sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero della  difesa  e
la Difesa Servizi S.p.A. possono avvalersi, a titolo gratuito e senza
ulteriori oneri aggiuntivi a carico della  finanza  pubblica,  previa
intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,  dell'Istituto
per il credito sportivo per l'individuazione degli immobili destinati
alla realizzazione e valorizzazione di impianti  sportivi  e  per  la
valutazione della sostenibilita'  economica  e  finanziaria  e  della
fattibilita' tecnica ed economica dei progetti.  Il  Ministero  della
difesa e la  Difesa  Servizi  S.p.A.  possono  stipulare  intese  con
l'Istituto per il credito sportivo per facilitare il  cofinanziamento
degli impianti sportivi da realizzare e valorizzare»; 
      dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
        «5-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1  e  fermo
quanto previsto all'ultimo periodo del medesimo comma, l'Agenzia  del
demanio individua, sentiti gli enti locali competenti e d'intesa  con
il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  gli   immobili   di
proprieta' dello Stato e  di  altri  enti  pubblici  suscettibili  di
essere  inseriti  in  operazioni   di   permuta,   valorizzazione   o
dismissione che possano essere destinati ad alloggi  universitari  ed
annesse  strutture   ovvero   ad   impianti   sportivi   oggetto   di
finanziamento, anche  parziale,  con  le  apposite  risorse  previste
nell'ambito delle misure del PNRR. Le operazioni di permuta di cui al
presente comma sono realizzate senza conguagli  in  denaro  a  carico
dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica. 
        5-ter.  Al  fine  di  raggiungere  gli  obiettivi  del  Piano
nazionale di ripresa  e  resilienza,  in  considerazione  del  valore
educativo,  sociale  e  di  promozione  del   benessere   psicofisico
dell'attivita' sportiva in tutte le sue forme, le regioni e gli  enti
locali  provvedono  alla  ricognizione  degli  immobili  e   impianti
sportivi di loro proprieta' che possono essere oggetto di  interventi
di  recupero  o  ristrutturazione  ovvero   adibiti   alle   predette
attivita'. La ricognizione e' operata sulla base di criteri  definiti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa  intesa
in sede di Conferenza unificata, in coerenza con quanto disposto  dal
presente articolo, anche al fine di valorizzare le periferie urbane»; 
      alla rubrica, dopo le parole:  «Ministero  della  difesa»  sono
inserite le seguenti: «nonche' delle regioni e degli enti locali». 
    Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: 
      «Art. 15-bis (Contributo dell'Agenzia del  demanio  a  sostegno
degli interventi di rigenerazione  urbana,  di  rifunzionalizzazione,
efficientamento e messa in sicurezza di  spazi  e  immobili  pubblici
finanziati con risorse PNRR, PNC e  PNIEC).  -  1.  I  beni  immobili
appartenenti  al  demanio  storico  artistico  ovvero  al  patrimonio
disponibile  dello  Stato,  in  gestione  all'Agenzia  del   demanio,
interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o
sociali  recanti  apposito  finanziamento,  ovvero   interessati   da
interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in parte, con le
risorse previste nell'ambito delle misure di cui al  Piano  nazionale
di ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  dal  Piano  nazionale  per  gli
investimenti  complementari  (PNC)  nonche'   dal   Piano   nazionale
integrato per l'energia e  il  clima  (PNIEC),  possono,  su  domanda
presentata da  regioni,  comuni,  province  e  citta'  metropolitane,
essere trasferiti in proprieta', a titolo gratuito, ai predetti  enti
che ne facciano motivata richiesta alla suddetta Agenzia entro il  31
dicembre 2024, indicando la destinazione finale del bene  e  i  tempi
stimati di realizzazione degli interventi. 
      2. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i  beni  in
uso per finalita' dello Stato o per quelle  di  cui  all'articolo  2,
comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i beni per  i  quali
siano in corso procedure volte a consentirne l'uso  per  le  medesime
finalita' nonche' quelli inseriti o suscettibili di  essere  inseriti
in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione  ai  sensi  di
legge. 
      3.  L'Agenzia   del   demanio,   d'intesa   con   il   Ministro
dell'economia e  delle  finanze  e  di  concerto  con  la  competente
amministrazione titolare delle risorse  di  cui  al  comma  1,  entro
sessanta  giorni  dalla  richiesta  di  trasferimento,  verifica   la
sussistenza delle condizioni e  dei  presupposti  per  l'accoglimento
della stessa e ne comunica l'esito all'ente interessato che, in  caso
di esito positivo, acquisisce la disponibilita' del bene, nelle  more
del  completamento  del  trasferimento,  ai  fini  dell'avvio   della
progettazione e di ogni altra attivita' propedeutica. 
      4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione  dell'accoglimento
della richiesta, il trasferimento del bene e'  disposto  con  decreto
dell'Agenzia del demanio che prevede: a) la  retrocessione  del  bene
allo  Stato  in  caso  di   mancato   avvio   o   non   completamento
dell'intervento nei termini previsti dal relativo  finanziamento;  b)
il divieto di alienazione dei beni statali trasferiti per un  periodo
di cinque anni decorrenti dal collaudo, dalla regolare esecuzione dei
lavori  ovvero  dal  completamento   dell'intervento   sugli   stessi
realizzati.  Il  decreto   di   trasferimento   dei   beni   immobili
appartenenti al demanio storico artistico e' comunicato ai competenti
uffici del Ministero  della  cultura  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 54, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e i  beni  medesimi  restano  assoggettati  alla
disciplina di tutela di cui al predetto codice. 
      5. I beni di cui al comma  1  sono  trasferiti,  con  tutte  le
pertinenze, gli accessori, i vincoli, gli oneri e i pesi, nello stato
di fatto e di diritto in cui si trovano, con  contestuale  immissione
di  ciascun  ente   territoriale,   a   decorrere   dalla   data   di
sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui  al
comma 4, nel possesso giuridico  degli  stessi  e  con  subentro  del
medesimo ente in tutti i rapporti attivi e passivi relativi  al  bene
trasferito. 
      6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  le
risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti  locali
che acquisiscono in  proprieta',  ai  sensi  del  presente  articolo,
immobili statali utilizzati a titolo oneroso, sono ridotte in  misura
pari  alla  riduzione   delle   entrate   erariali   conseguente   al
trasferimento  di  cui  al  comma  5.  Qualora  non   sia   possibile
l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della
riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia
delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato. 
      7. Al  fine  di  favorire  lo  sviluppo  e  l'efficienza  della
progettazione degli interventi di cui al presente articolo, gli  enti
richiedenti, nelle more del trasferimento del bene, possono avvalersi
dei  servizi  di  progettazione  gratuiti  della  Struttura  per   la
progettazione di beni ed edifici  pubblici  di  cui  all'articolo  1,
commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
      8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano». 
    All'articolo 16: 
      al comma 1, al primo periodo, le  parole:  «dei  beni  statali»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «i  beni  statali»  e,  al  quarto
periodo, le parole: «regole Eurostat» sono sostituite dalle seguenti:
«regole  di  Eurostat»  e  le  parole:  «della  progettazione»   sono
sostituite dalle seguenti: «delle attivita' di progettazione»; 
      al comma 3, le parole: «energia  rinnovabile»  sono  sostituite
dalle seguenti: «energia da fonti rinnovabili»; 
      dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis. Per le finalita' di cui al  comma  1,  in  deroga  ai
requisiti di cui all'articolo 31, comma  2,  lettere  b)  e  c),  del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  l'Agenzia  del  demanio
puo' costituire comunita' energetiche rinnovabili nazionali,  in  via
prioritaria, con le amministrazioni dello Stato di  cui  all'articolo
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  nonche'  con  le
altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche per impianti
superiori a 1 MW, con facolta' di  accedere  ai  regimi  di  sostegno
previsti dal medesimo decreto  legislativo  anche  per  la  quota  di
energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse  sotto
la stessa cabina primaria, disciplinando i relativi  rapporti  con  i
clienti finali nell'atto costitutivo  della  comunita',  fatto  salvo
quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° marzo
2022, n. 17, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  aprile
2022, n. 34, e  dall'articolo  10,  comma  2,  del  decreto-legge  23
settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175». 
    All'articolo 17: 
      al comma 2, le  parole:  «da  diritto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di diritto»; 
      al comma 3, al primo periodo, le  parole:  «da  Consip  S.p.A.»
sono sostituite dalle seguenti: «dalla Consip  S.p.A.»  e,  al  terzo
periodo, dopo le parole: «In  relazione  all'incremento  disposto  ai
sensi   del   primo   periodo,»   sono    inserite    le    seguenti:
«l'aggiudicatario,  previa  autorizzazione  da  parte  della   Consip
S.p.A.,  puo'  eseguire  parte  della   prestazione   oggetto   delle
convenzioni e degli accordi quadro stipulati  dalla  medesima  Consip
S.p.A. avvalendosi di altri operatori economici, a prescindere  dalla
loro  eventuale  partecipazione  alla  medesima  procedura,   purche'
all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e  le  forniture
da subappaltare e che tali operatori economici siano in possesso  dei
requisiti previsti all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio  2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
108, nonche' dei requisiti previsti all'articolo 80 del codice di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, in alternativa,»; 
      al comma 4, le parole: «decreto del Ministero» sono  sostituite
dalle seguenti: «decreto del Ministro»; 
      al comma 5, le parole: «da Consip S.p.A.» sono sostituite dalle
seguenti:   «dalla    Consip    S.p.A.»    e    dopo    la    parola:
«clinico-assistenziali"» il segno di interpunzione: «,» e' soppresso. 
    All'articolo 18: 
      al comma 2, alinea, dopo le parole: «All'articolo  50-ter  del»
sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale,  di
cui al»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. All'articolo 1, comma  563,  secondo  periodo,  della
legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  le  parole:   "alle   pubbliche
amministrazioni,  agli  enti  territoriali"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "ai soggetti pubblici e privati" e le  parole:  "attraverso
lo strumento della Carta" sono sostituite dalle seguenti: "attraverso
l'utilizzo anche in via telematica dello strumento della Carta"»; 
      al comma 3: 
        al primo periodo, dopo le parole: «commi 6  e  7,  del»  sono
inserite le seguenti: «codice delle  comunicazioni  elettroniche,  di
cui al», dopo le parole: «articolo 5, comma 3, del» sono inserite  le
seguenti: «codice  della  strada,  di  cui  al»  e  dopo  le  parole:
«apposita  richiesta»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  in  formato
digitale e mediante posta elettronica certificata,»; 
        al   secondo   periodo,   dopo   le    parole:    «preventiva
comunicazione» sono inserite le seguenti: «, in  formato  digitale  e
mediante posta elettronica certificata,»,  dopo  le  parole:  «citato
articolo 5,  comma  3,»  sono  inserite  le  seguenti:  «del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.  285,»  e  le  parole:  «che  verranno
dettagliate»    sono    sostituite    dalle    seguenti:    «definite
dettagliatamente»; 
      il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento  degli
obiettivi di trasformazione  digitale  di  cui  al  regolamento  (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  10  febbraio
2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, per  gli  interventi  relativi  alla
realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga  fissa  e
mobile, sono prorogati di ventiquattro  mesi  i  termini  relativi  a
tutti i certificati, gli attestati, i permessi,  le  concessioni,  le
autorizzazioni  e  gli  atti  abilitativi  comunque  denominati,  ivi
compresi i termini di inizio e  di  ultimazione  dei  lavori  di  cui
all'articolo 15 del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o  formatisi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto.  La  disposizione  di
cui al primo periodo  si  applica  anche  ai  termini  relativi  alle
segnalazioni certificate di inizio  attivita'  (SCIA),  nonche'  alle
autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni  e  autorizzazioni
ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano
anche  ai  permessi  di  costruire  e   alle   SCIA   per   i   quali
l'amministrazione competente abbia accordato  una  proroga  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 2, del testo unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  o  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e
dell'articolo 10-septies del decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche  e  alle  dichiarazioni  e
autorizzazioni ambientali comunque denominate e  prorogate  ai  sensi
del citato articolo 10-septies»; 
      dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis. Al fine di consentire  il  tempestivo  raggiungimento
degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  10  febbraio
2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di garantire connettivita' a banda
ultra larga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento
del Piano "Italia a 1 Giga", approvato dal Comitato interministeriale
per  la  transizione  digitale  il  27  luglio  2021,  gli  operatori
beneficiari della proroga  di  cui  all'articolo  1,  comma  11,  del
decreto-legge   30   dicembre   2021,   n.   228,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  25  febbraio  2022,  n.   15,   possono
richiedere il mantenimento dei diritti d'uso  delle  frequenze  nella
banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026, previa presentazione di
apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11
del codice  delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro il 31  luglio  2023.  Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 63 del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 259 del 2003, la proroga dei diritti d'uso  e'
soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31
ottobre 2023 dall'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  in
base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al  bando  di
gara  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale, 5a serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018,  in
proporzione alla quantita' di frequenze, alla popolazione  coperta  e
alla durata del diritto d'uso, considerando, altresi', il progressivo
spegnimento delle frequenze oggetto di proroga»; 
      al comma 5: 
        all'alinea, le parole: «Al  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Al codice delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al
decreto»; 
        alla lettera a): 
          al numero  2),  le  parole:  «le  amministrazioni,  enti  e
gestori» sono sostituite dalle  seguenti:  «le  amministrazioni,  gli
enti e i gestori» e le parole: «ivi incluse»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ivi inclusi»; 
        dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente: 
          «2-bis) al comma 10, la  parola:  "novanta"  e'  sostituita
dalla seguente: "sessanta"»; 
        alla lettera b), dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente: 
          «2-bis) il comma 5 e' abrogato»; 
      il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6.  Dopo  l'articolo  49  del  codice  delle   comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
e' inserito il seguente: 
          "Art.  49-bis  (Misure  di  semplificazione  per   impianti
relativi ad opere prive o di minore rilevanza). - 1.  Gli  interventi
di cui agli articoli 44 e  45  del  presente  codice,  relativi  agli
impianti delle opere prive di rilevanza o di minore rilevanza di  cui
agli articoli 94 e 94-bis del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e  gli  interventi
di cui agli articoli 46,  47  e  49  del  presente  codice  non  sono
soggetti all'autorizzazione preventiva di  cui  all'articolo  94  del
testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380. 
          2.  Sono  interventi   privi   di   rilevanza,   a   titolo
esemplificativo:  microcelle,  impianti  di  copertura  indoor  e  in
galleria e le infrastrutture costituite  da  pali/paline  di  altezza
inferiore o uguale a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN. 
          3. Gli interventi di  cui  al  comma  1  che  hanno  minore
rilevanza  e  prevedono  l'esecuzione  di  lavori  strutturali  nelle
localita' sismiche individuate ai sensi dell'articolo  83  del  testo
unico di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno
2001, n.  380,  sono  soggetti  al  preventivo  deposito  in  formato
digitale del progetto strutturale presso l'Ufficio del genio  civile,
accompagnato dalla dichiarazione  del  progettista  che  assevera  il
rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra  il
progetto esecutivo riguardante le strutture e  quello  architettonico
nonche' il rispetto delle eventuali prescrizioni  sismiche  contenute
negli strumenti di pianificazione  urbanistica.  L'avvenuto  deposito
abilita all'inizio dei relativi lavori"»; 
      il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        «7.  Dopo  l'articolo  54  del  codice  di  cui  al   decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: 
          "Art. 54-bis (Infrastrutture di  comunicazione  elettronica
ad alta velocita'). - 1. Per la realizzazione  di  infrastrutture  di
comunicazione elettronica ad alta velocita' nelle zone gravate da usi
civici non e' necessaria l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  12,
secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e,  nei  casi  di
installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46  e  49
del presente codice e di realizzazione di  iniziative  finalizzate  a
potenziare le infrastrutture e a  garantire  il  funzionamento  delle
reti e l'operativita' e continuita' dei servizi di telecomunicazione,
non si applica il vincolo  paesaggistico  di  cui  all'articolo  142,
comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"»; 
      al comma 9, le parole: «decreto legislativo del 18 aprile» sono
sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 18 aprile»; 
      dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
        «10-bis. Al fine di contenere l'incremento del contributo  di
cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,
le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2020, n. 8, e  di  cui  all'articolo  34,  comma  4,  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche allo scopo di  consentire
la prosecuzione delle attivita' finalizzate  all'implementazione  del
processo di digitalizzazione, in conformita' al  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza ai sensi  dell'articolo  27,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,  si  applicano  fino   al
completamento  del  processo  di  transizione   digitale   da   parte
dell'Autorita' ivi indicata e comunque non oltre il 31 marzo 2024»; 
      al comma 11: 
        alla lettera a), alle parole: «secondo periodo,» e'  premessa
la seguente: «al» e le parole: «secondo periodo  e»  sono  sostituite
dalle seguenti: «secondo periodo, e»; 
        alla lettera b), le parole: «secondo periodo» sono sostituite
dalle seguenti: «secondo periodo,»; 
      dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: 
        «11-bis. All'articolo 65 del testo unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
          a) dopo la parola: "(PEC)" o "PEC" , ovunque ricorre,  sono
inserite le seguenti: "o portale telematico di riferimento"; 
          b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
          "4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale
telematico all'atto della presentazione allo sportello  unico  e'  da
considerare attestazione di deposito rilasciata al costruttore che ha
presentato la denuncia". 
        11-ter. Al fine di garantire il  perseguimento  del  pubblico
interesse alla tempestiva e corretta  esecuzione  del  contratto,  e'
estesa ai Piani "Italia a 1 Giga", "Italia 5G backhauling" e  "Italia
5G  densificazione"  l'applicazione   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 35, comma 18, del codice di cui al  decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50. 
        11-quater.  Per  consentire  la  rendicontazione  del  Grande
progetto nazionale banda ultra larga aree bianche,  adottato  con  la
decisione di esecuzione C(2019) 2652 final della Commissione europea,
del 3 aprile 2019, sui programmi  operativi  cofinanziati  dai  fondi
strutturali  e  di  investimento  europei   per   la   programmazione
2014-2020, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
183, e' autorizzato a concedere in favore del Ministero delle imprese
e del made in Italy le anticipazioni di  cui  all'articolo  1,  comma
243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di 100  milioni
di euro per l'anno 2023». 
    Dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente: 
      «Art.  18-bis  (Adeguamenti   tecnologici   per   la   gestione
dell'identita' digitale). - 1. Al fine di garantire il raggiungimento
dei target previsti dalla Missione 1, componente 1,  sub-Investimento
1.4.4, del PNRR, in sede di rinnovo  degli  accreditamenti  da  parte
dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)  di  cui  all'articolo  64,
comma 2-ter, del codice di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,
n. 82, i  gestori  dell'identita'  digitale  garantiscono,  oltre  ai
servizi  gia'  erogati,  la  verifica  dei  dati  mediante  l'accesso
all'Anagrafe  nazionale  della  popolazione  residente  (ANPR),  come
previsto  dal  comma  3-ter  del  citato  articolo  64,  nonche'  gli
adeguamenti tecnologici necessari ad  assicurare  l'innalzamento  del
livello  dei  servizi,   nonche'   della   qualita',   sicurezza   ed
interoperabilita'  degli  stessi,   stabiliti   dalle   linee   guida
dell'AgID. Ai fini dell'accreditamento  e  per  l'assolvimento  degli
obblighi di  cui  al  primo  periodo  e  nelle  more  dell'incremento
qualitativo del  sistema  di  identita'  digitale,  i  gestori  delle
identita' digitali stipulano apposita convenzione con l'AgID  in  cui
sono definiti gli obblighi dei gestori, ivi compresi quelli  previsti
al primo periodo e a legislazione vigente, nonche'  i  criteri  e  le
modalita' per la verifica del conseguimento e del mantenimento  degli
obiettivi  prestazionali  stabiliti  dalle   norme   vigenti,   dalle
convenzioni  stesse  e  dalle  linee  guida  dell'AgID.  La  predetta
convenzione disciplina, altresi', le modalita' e il cronoprogramma di
attuazione degli obblighi posti in  capo  ai  gestori  dell'identita'
digitale,  le  regole  tecniche  e  le  modalita'  di   funzionamento
dell'accesso ai servizi garantito tramite il sistema pubblico per  la
gestione dell'identita' digitale  (SPID),  nonche'  la  misura  e  le
modalita' di erogazione del finanziamento del progetto sulla base dei
costi sostenuti, dell'adempimento degli obblighi convenzionali e  del
raggiungimento degli obiettivi prefissati,  monitorati  e  verificati
per approvazione dall'Unita' di missione PNRR presso il  Dipartimento
per la trasformazione digitale della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, titolare del sub-Investimento  della  Missione  di  cui  al
primo periodo. La predetta struttura della Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri  competente  per   l'innovazione   tecnologica   e   la
transizione digitale comunica con  cadenza  semestrale  al  Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Ispettorato generale per il PNRR,
anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi
di monitoraggio, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione  degli
interventi e gli obiettivi conseguiti. 
      2. Al raggiungimento degli obiettivi  convenzionali  prefissati
in coerenza con il PNRR, monitorati  e  verificati  per  approvazione
dall'Unita'  di  missione  PNRR  presso  il   Dipartimento   per   la
trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
ai  sensi  del  comma  1,  ai  gestori  dell'identita'  digitale   e'
riconosciuto un contributo, nel limite massimo di spesa di 40 milioni
di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
dell'Autorita'  politica   delegata   in   materia   di   innovazione
tecnologica, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con l'Autorita' politica delegata per il PNRR, da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  il  contributo  e'  ripartito  in
proporzione al  numero  di  identita'  digitali  gestite  da  ciascun
gestore,  degli  accessi   ai   servizi   erogati   dalle   pubbliche
amministrazioni, delle verifiche dei  dati  nell'ANPR,  tenuto  conto
dell'incremento delle identita' digitali gestite e delle  transizioni
registrate, nonche'  del  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi
convenzionali di cui al primo periodo, verificati per approvazione, e
sono stabiliti le modalita' e il cronoprogramma di  erogazione  delle
somme erogabili, nel limite di spesa  sopra  indicato,  previo  esito
positivo delle verifiche  sul  rispetto  delle  convenzioni  e  degli
obiettivi del PNRR. 
      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo,
pari a 40 milioni  di  euro,  si  provvede  a  valere  sulle  risorse
assegnate alla Missione 1, componente 1, sub-Investimento 1.4.4,  del
PNRR, secondo le procedure previste per la gestione delle risorse del
Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia». 
    All'articolo 19: 
      al comma 2: 
        alla lettera a), dopo le parole:  «31  dicembre  2024"»  sono
aggiunte le seguenti: «; al citato comma  2-bis,  il  quattordicesimo
periodo e' sostituito dal seguente:  "La  Commissione  opera  con  le
modalita' previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25,  27  e  28  del
presente decreto"»; 
        dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
          «a-bis)  all'articolo  8,  comma  5,  l'ultimo  periodo  e'
sostituito dal seguente: "A decorrere  dall'annualita'  2023,  per  i
componenti  della  Commissione  tecnica  di   verifica   dell'impatto
ambientale si applicano  i  compensi  previsti  per  i  membri  della
Commissione tecnica PNRR-PNIEC"»; 
        dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
          «c-bis) all'articolo 28, comma 4,  dopo  le  parole:  "sono
svolte  direttamente  dall'autorita'  competente"  sono  aggiunte  le
seguenti: ", che deve esprimersi entro il termine di novanta  giorni.
In  caso  di  inerzia  da  parte  dell'autorita'   competente,   allo
svolgimento delle attivita' di  verifica  provvede  il  titolare  del
potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della  legge  7
agosto 1990, n. 241"»; 
      al comma 3: 
        alla lettera a), dopo il numero 2) e' inserito il seguente: 
          «2-bis) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti
la composizione del contingente, i profili degli esperti da  inserire
nella short list di cui al comma 2-bis e i compensi degli esperti"»; 
        dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
          «a-bis) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti: 
          "2. A  decorrere  dall'anno  2023,  l'individuazione  degli
esperti di cui al comma 1 avviene a seguito di avviso pubblicato  nel
sito  internet  del  Ministero  dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica, finalizzato ad acquisire la manifestazione  di  interesse
alla  nomina  di  esperto.  Al  fine   di   garantire   il   costante
aggiornamento della short list di cui al comma 2-bis, l'avviso di cui
al primo periodo rimane pubblicato nel sito  internet  del  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica sino al 30 giugno 2025. 
          2-bis. All'esito della verifica del possesso dei  requisiti
di cui al comma 1, e' redatta una short list recante i nominativi dei
soggetti valutati come idonei. Il Capo del  dipartimento  competente,
sentiti i direttori generali, provvede alla nomina ai sensi del comma
2-ter, attingendo alla short list di cui  al  primo  periodo,  tenuto
conto, in rapporto alle esigenze operative delle strutture di livello
generale afferenti al dipartimento, delle specifiche professionalita'
ed esperienze dei soggetti inclusi nella stessa short list"»; 
        alla lettera b),  capoverso  2-ter,  dopo  le  parole:  «sono
conferiti» sono inserite le seguenti: «, anche  in  deroga  a  quanto
previsto  dall'articolo  7,  comma  6,  lettera   b),   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» e le parole: «Capo  dipartimento»
sono sostituite dalle seguenti: «Capo del dipartimento». 
    All'articolo 20: 
      al  comma  2,  al  secondo  periodo,  le  parole:  «nonche'  al
personale» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' dal personale» e,
al quarto periodo,  le  parole:  «nonche'  a  quelli  previsti»  sono
sostituite dalle seguenti: «nonche' quelli previsti»; 
      al comma 4, le parole: «decreto-legge 17 n. 50» sono sostituite
dalle seguenti:  «decreto-legge  n.  50»  e  le  parole:  «segretaria
tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «Segreteria tecnica». 
    All'articolo 21: 
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 15  settembre
2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 4 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"L'INPS fornisce altresi' all'Autorita' politica delegata in  materia
di disabilita' e al Dipartimento per le  politiche  in  favore  delle
persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
secondo le  indicazioni  della  medesima  Autorita'  o  del  medesimo
Dipartimento, rappresentazioni in forma aggregata dei  dati  e  delle
informazioni presenti nel sistema informativo  di  cui  al  comma  3,
lettera a), al fine di agevolare il monitoraggio e la  programmazione
degli interventi e delle politiche  in  materia  di  disabilita',  di
supportare l'attuazione delle riforme e degli investimenti in materia
di disabilita' previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa  e
resilienza, nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca  e
di studio"; 
          b) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
          "11-bis. Dei dati e delle informazioni di cui al comma 7  e
delle informazioni  integrate  ai  sensi  del  comma  10  e'  fornita
rappresentazione in forma aggregata all'Autorita'  politica  delegata
in materia di disabilita' e  al  Dipartimento  per  le  politiche  in
favore delle persone con disabilita' della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 4,
terzo periodo"»; 
      la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Misure  per  il
monitoraggio e la programmazione  delle  politiche  e  delle  riforme
attuative del PNRR in materia di disabilita'». 
    All'articolo 22: 
      al comma 1, la  parola:  «Provveditori»,  ovunque  ricorre,  e'
sostituita dalla seguente: «Provveditorati», le parole: «afferenti le
attivita' e le funzioni» sono sostituite dalle  seguenti:  «afferenti
alle attivita' e alle funzioni» e dopo le parole:  «articolo  3  del»
sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»; 
      al comma 2, dopo le parole: «comma 3,  del»  sono  inserite  le
seguenti: «regolamento di cui al»; 
      al comma 5, le  parole:  «il  predetto  Corpo  nazionale»  sono
sostituite dalle seguenti: «il Corpo nazionale»; 
      al comma 6, le parole: «per l'anno 2030, euro» sono  sostituite
dalle seguenti: «per l'anno 2030 ed euro». 
    All'articolo 23: 
      al comma 1, le  parole:  «come  integrate  dall'articolo»  sono
sostituite dalle seguenti: «, come integrate ai sensi dell'articolo»,
le parole: «convertito in  legge»  sono  sostituite  dalla  seguente:
«convertito»  e  le  parole:  «Unita'  di  missione  del  PNRR»  sono
sostituite dalle seguenti: «Unita' di missione per il PNRR». 
    All'articolo 24: 
      al comma 2, capoverso 1-bis, dopo  le  parole:  «interventi  di
edilizia scolastica di cui al comma 1,» sono  inserite  le  seguenti:
«nonche' per tutti gli interventi  di  edilizia  scolastica  ad  ogni
titolo rientranti fra i progetti PNRR di  titolarita'  del  Ministero
dell'istruzione e del merito,» e le  parole:  «,  i  cui  oneri  sono
posti» sono sostituite dalle  seguenti:  «;  i  relativi  oneri  sono
posti»; 
      al comma 3, alinea,  le  parole:  «rientranti  nel  PNRR»  sono
soppresse e le parole: «ove diversi» sono sostituite dalle  seguenti:
«ove diverse»; 
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3  si  applicano,  in
quanto compatibili, anche agli Istituti  tecnologici  superiori  (ITS
Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99,  per  l'attuazione
degli interventi rientranti nel PNRR»; 
      al comma 4, le parole: «ivi richiamati» sono  sostituite  dalle
seguenti: «rientranti nel PNRR»; 
      al comma 5, le parole: «la spesa  4  milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «la spesa di 4 milioni» e le parole: «3 aprile  2017»
sono sostituite dalle seguenti: «13 aprile 2017»; 
      al comma 6, dopo le parole: «bando  di  gara»  e'  inserito  il
seguente  segno  di  interpunzione:  «,»  e   le   parole:   «tecnico
organizzativi»      sono       sostituite       dalla       seguente:
«tecnico-organizzativi»; 
      dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
        «6-bis. All'articolo 14 della legge 15 luglio  2022,  n.  99,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1: 
          1) all'alinea, le parole:  "dodici  mesi"  sono  sostituite
dalle seguenti: "diciassette mesi"; 
          2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
          "c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia  intervenuta
almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31
marzo 2023"; 
        b) al comma 2, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "diciassette mesi"». 
    All'articolo 25: 
      al comma  1,  capoverso  6,  terzo  periodo,  dopo  le  parole:
«dirigenti di seconda  fascia»  e'  inserito  il  seguente  segno  di
interpunzione: «,». 
    All'articolo 26: 
      al comma 2, dopo le parole: «del beneficio»  sono  inserite  le
seguenti: «di cui al comma 1»; 
      al comma 3, le parole: «beneficio contributivo di cui al  comma
1» sono sostituite dalle seguenti: «beneficio di cui al comma 1»; 
      al comma 4, le parole: «Decreto del Ministero  dell'Economia  e
delle Finanze del 6 agosto  2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021,» e
sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021»; 
      dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        «5-bis.   All'articolo   14,   comma    6-duodevicies,    del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29  giugno  2022,  n.  79,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
          a)  al  primo  periodo,  le  parole:  "Nei  trentasei  mesi
successivi alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto" sono sostituite dalle  seguenti:  "Fino  al  31
dicembre 2026"; 
          b)  al  terzo  periodo,  le  parole:  "Nei  trentasei  mesi
successivi alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto" sono sostituite dalle  seguenti:  "Fino  al  31
dicembre 2026"»; 
      dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
        «6-bis. L'articolo 6, comma 6, della legge 30 dicembre  2010,
n. 240, si interpreta come riferito  anche  ai  ricercatori  a  tempo
determinato di cui all'articolo 24 della medesima legge, assunti  con
regime di tempo pieno, i  quali  possono  transitare,  per  gli  anni
accademici successivi a quello della presa di servizio, al  regime  a
tempo definito, previa domanda da  presentare  al  rettore  sei  mesi
prima  dell'inizio  dell'anno  accademico  dal  quale  far  decorrere
l'opzione e con obbligo di mantenere il regime prescelto  per  almeno
un anno accademico»; 
      il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        «7. All'articolo 18 della legge 30  dicembre  2010,  n.  240,
dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: 
          "4-ter.    Ciascuna    universita',    nell'ambito    della
programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno
un quinto dei posti disponibili di professore di  prima  fascia  alla
chiamata di studiosi in  possesso  dell'abilitazione  per  il  gruppo
scientifico-disciplinare. A tali  procedimenti  non  sono  ammessi  a
partecipare i  professori  di  prima  fascia  gia'  in  servizio.  Le
disposizioni di cui al presente comma non si  applicano  alle  Scuole
superiori a ordinamento speciale"»; 
      al comma 8, le parole: «le universita' statali,  possono»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «le  universita'  statali  possono»,  le
parole: «un importo non superiore all'un per cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «un importo non  superiore  al  2  per  cento»  e  le
parole:  «e  nel  limite  massimo  delle  risorse  rimborsate»   sono
soppresse; 
      al comma 9, le parole: «All'art. 12, del  regio  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «All'articolo 12  del  testo  unico  delle
leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto»; 
      dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
        «9-bis. Al fine di favorire  il  pieno  raggiungimento  degli
obiettivi della Missione 4, componente  2,  del  Piano  nazionale  di
ripresa e  resilienza,  all'articolo  2,  comma  8,  della  legge  21
dicembre 1999, n. 508, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
          "a-bis) previsione  dell'abilitazione  artistica  nazionale
quale  attestazione  della  qualificazione  didattica,  artistica   e
scientifica  dei  docenti  nonche'  quale  requisito  necessario  per
l'accesso alle procedure di reclutamento a  tempo  indeterminato  dei
docenti, con decentramento delle procedure di nomina  delle  relative
commissioni, di valutazione dei  candidati,  di  pubblicazione  degli
esiti e  di  gestione  del  relativo  contenzioso.  Il  conseguimento
dell'abilitazione non da' diritto all'assunzione in ruolo"». 
    All'articolo 27: 
      al comma  2,  dopo  le  parole:  «consentire  al  medesimo»  e'
inserita la seguente: «Ministero». 
    Dopo l'articolo 27 e' inserito il seguente: 
      «Art. 27-bis (Semplificazioni in  materia  di  affidamento  dei
contratti  pubblici  per  le  universita'  statali,  le   istituzioni
dell'AFAM  e  gli  enti  pubblici  nazionali  di   ricerca   per   la
realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di  competenza  del
Ministero dell'universita' e della ricerca). - 1. All'articolo 48 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3  e'  inserito  il
seguente: 
        "3-bis. La procedura di  cui  al  comma  3  si  applica  alle
universita' statali, alle istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, nonche' agli enti pubblici di  ricerca  di  cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218,  per
tutte le procedure per la realizzazione degli interventi del  PNRR  e
del PNC di competenza del Ministero dell'universita' e della  ricerca
di importo fino a 215.000 euro"». 
    All'articolo 28: 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. In attuazione della Riforma  1.7  della  Missione  4,
componente 1, del Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  dopo
l'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, e' inserito il
seguente: 
          "Art. 1-ter (Regime autorizzatorio per l'esercizio  di  una
struttura residenziale universitaria). - 1. Al fine di contribuire al
raggiungimento degli obiettivi  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, l'esercizio di una struttura  residenziale  universitaria
beneficiaria delle risorse di cui all'articolo 1-bis e'  soggetto  al
regime autorizzatorio di cui al presente articolo. 
          2. Gli standard minimi nazionali per la classificazione  di
una  struttura  residenziale  universitaria  sono  disciplinati   dal
decreto di cui all'articolo 1-bis, comma 7, lettera f). 
          3. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, le  regioni  disciplinano  le  modalita'
operative per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle
strutture che rispettano i requisiti di cui al comma 2  e  provvedono
al  conseguente  rilascio  dell'autorizzazione  all'esercizio   della
struttura residenziale universitaria. 
          4. Le normative relative  all'autorizzazione  all'esercizio
di  strutture  residenziali  universitarie  approvate  dalle  regioni
precedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione mantengono la loro efficacia fino  all'emanazione  delle
disposizioni di cui al comma 3. 
          5. Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente
articolo,  si  fa  rinvio  alla  normativa  vigente  in  materia,  in
particolare per  quanto  concerne  gli  aspetti  di  natura  fiscale.
Dall'attuazione del presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
          6. Restano salvi  ed  impregiudicati,  in  ogni  caso,  gli
interventi  che  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione risultano gia' assegnatari dei finanziamenti di cui alla
presente legge e delle risorse a valere sul PNRR"»; 
      alla  rubrica,  le   parole:   «housing   universitario»   sono
sostituite dalle seguenti: «residenze e alloggi universitari». 
    All'articolo 29: 
      al comma 1, al primo periodo, le parole: «agli interventi» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «le  amministrazioni  attuatrici  e   i
soggetti attuatori responsabili degli  interventi»,  le  parole:  «si
applica la disciplina prevista dall'ordinanza» sono sostituite  dalle
seguenti: «applicano la disciplina prevista dagli  articoli  4  e  14
dell'ordinanza» e le parole: «disposizioni di leggi» sono  sostituite
dalle seguenti: «disposizioni di  legge»  e  il  secondo  periodo  e'
sostituito dal seguente: «Per le province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano resta fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 1,  secondo
periodo, della citata ordinanza n. 558 del 2018»; 
      al comma 2, le parole: «dalla legge, 27» sono sostituite  dalle
seguenti: «dalla legge 27»; 
      al comma 3, le parole: «dal commi 1 e 2» sono sostituite  dalle
seguenti: «dai commi 1 e 2»; 
      al comma 4, le parole: «, ovunque presenti,» sono soppresse. 
    Nel capo IV del titolo II della parte II, dopo l'articolo  29  e'
aggiunto il seguente: 
      «Art.  29-bis  (Disposizioni   urgenti   contro   il   dissesto
idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche).  -  1.
Per garantire da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri il
coordinamento e il raccordo necessari per affrontare le situazioni di
criticita' ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale
interessate da fenomeni di esondazione e di  alluvione,  il  Ministro
per la protezione civile e  le  politiche  del  mare  si  avvale  del
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri,
che opera in coordinamento con il  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica e con il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a  legislazione  vigente.  Il  Dipartimento  Casa  Italia
assicura in particolare il supporto necessario per lo svolgimento  da
parte del Ministro per la protezione civile e le politiche  del  mare
delle  attivita'  di  impulso  e   coordinamento   in   ordine   alla
realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza
relativi al contrasto del dissesto  idrogeologico  e  alla  difesa  e
messa in sicurezza del suolo, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
      2. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "con  decreto  del
Ministro della transizione ecologica," sono inserite le seguenti: "di
concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche  del
mare,"; 
        b) al  terzo  periodo,  dopo  le  parole:  "d'intesa  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare"
sono inserite le seguenti: "e  con  il  Ministro  per  la  protezione
civile e le politiche del mare". 
      3. All'articolo 7, comma  2,  del  decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al primo periodo, dopo le parole:  "decreti  del  Ministro
della  transizione  ecologica"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  di
concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche  del
mare,"; 
        b) al decimo  periodo,  dopo  le  parole:  "su  proposta  del
Ministro della transizione ecologica" sono inserite le  seguenti:  "e
sentito il Ministro per la  protezione  civile  e  le  politiche  del
mare"». 
    All'articolo 30: 
      al comma 1: 
        alla lettera a) sono premesse le seguenti: 
          «0a) al comma 136, primo periodo, dopo  le  parole:  "opere
pubbliche" sono inserite le seguenti: "o le forniture"; 
          0b) al comma 136-bis: 
          1)  al  primo  periodo,  le  parole:  "30  settembre"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre" e dopo le  parole:  "piccole
opere" sono aggiunte le seguenti:  "ovvero  per  forniture  o  lavori
pubblici cantierabili per le  stesse  finalita'  previste  dal  comma
135"; 
          2) al  secondo  periodo,  dopo  la  parola:  "lavori"  sono
inserite le seguenti: "o le forniture" e le parole: "15  dicembre  di
ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti:  "30  aprile  dell'anno
successivo"; 
          0c) dopo il comma 136-bis e' inserito il seguente: 
          "136-ter. Nel caso di interventi a  copertura  pluriennale,
il mancato affidamento dei lavori o delle forniture  nei  termini  di
cui al comma 136 comporta la revoca di cui al comma  136-bis  per  la
sola quota relativa alla prima annualita'; la regione ha facolta'  di
confermare la programmazione dello  stesso  intervento  per  le  sole
annualita' successive, procedendo al cofinanziamento  dell'intervento
con risorse proprie o del soggetto beneficiario"»; 
        alla lettera a), capoverso 139-quater, dopo le parole:  «2024
e 2025»,  ovunque  ricorrono,  il  segno  di  interpunzione:  «,»  e'
soppresso e le parole:  «controllo  e  valutazione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «il controllo e la valutazione»; 
      dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
        «a-bis) al comma 143, terzo periodo,  dopo  le  parole:  "tre
mesi" sono inserite le  seguenti:  "e,  per  il  contributo  riferito
all'annualita' 2022, di sei mesi"». 
    All'articolo 31: 
      al comma 1, le parole da: «All'articolo 40»  fino  a:  «n.  79»
sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 1, comma  427,  secondo
periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234»; 
      al comma 2, le parole: «comma 421 e seguenti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «commi 421  e  seguenti»,  le  parole:  «fattibilita'
tecnico economica»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «fattibilita'
tecnico-economica», le parole: «di messa in sicurezza di aree  e  di»
sono sostituite dalle seguenti: «messa in sicurezza di aree e»  e  le
parole: «del 2021per» sono sostituite dalle seguenti: «del 2021 per»; 
      al comma 3, le parole: «risorse idriche, alla» sono  sostituite
dalle seguenti: «risorse idriche e alla»; 
      al  comma  4,  le  parole:  «comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma  2»  e  le  parole:  «comma  421  e  seguenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi 421 e seguenti»; 
      al comma 6: 
        alla lettera a), le parole: «del suddetto  articolo  1»  sono
soppresse, le parole: «all'articolo 1,  comma  422,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «al  comma
422,» e le parole: «a Roma Capitale» sono sostituite dalle  seguenti:
«al Commissario straordinario»; 
        alla lettera b): 
          al capoverso 425-bis: 
          all'alinea, le parole:  «rinnovo  armamento  metropolitana»
sono sostituite dalle seguenti:  «del  rinnovo  dell'armamento  della
metropolitana» e  dopo  la  parola:  «registrato»  sono  inserite  le
seguenti: «alla Corte dei conti»; 
        alla  lettera  a),  quinto   periodo,   le   parole:   «comma
precedente» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo»; 
        alla lettera c), le parole:  «corredati  dalla  attestazione»
sono sostituite dalle  seguenti:  «corredati  dell'attestazione»,  le
parole: «di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti:  «ai
sensi dell'articolo 13» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«. In deroga all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50, la verifica puo' essere effettuata dal responsabile unico  del
procedimento, anche avvalendosi della struttura di  cui  all'articolo
31, comma 9, del medesimo decreto legislativo, ove  il  progetto  sia
stato redatto da progettisti esterni»; 
        la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
          «d) ai fini dell'affidamento dei lavori, la selezione degli
operatori economici avviene secondo le modalita' di cui  all'articolo
32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014. Il soggetto attuatore, ovvero  la  centrale  di
committenza cui abbia  eventualmente  fatto  ricorso,  individua  gli
operatori economici  da  consultare  nella  procedura  negoziata,  in
numero adeguato e compatibile con la  celerita'  della  procedura  di
gara e tale da garantire il confronto concorrenziale, sulla  base  di
informazioni  riguardanti  le   caratteristiche   di   qualificazione
economica e  finanziaria  e  tecniche  e  professionali  desunte  dal
mercato, nel rispetto dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza  e
rotazione, e seleziona cinque operatori economici, se  sussistono  in
tale numero soggetti idonei. Ai fini della procedura di gara: 
          1) e' autorizzato il ricorso alle riduzioni dei termini per
ragioni d'urgenza di cui all'articolo 8, comma  1,  lettera  c),  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
          2)  e'  autorizzato,   alla   scadenza   del   termine   di
presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui
all'articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo 6  settembre
2011, n. 159, nei  confronti  degli  operatori  economici  che  hanno
manifestato interesse a partecipare alla procedura; 
          3) il termine di cui all'articolo 83, comma 9, del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' ridotto a cinque giorni; 
          4) la verifica di  congruita'  delle  offerte  anormalmente
basse puo' essere  effettuata,  in  deroga  alla  previsione  di  cui
all'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, in base ai soli elementi specifici  dell'offerta,  ai  sensi  del
comma 6 del medesimo articolo; 
          5) e' autorizzata la consegna delle prestazioni in  via  di
urgenza prima della stipula contrattuale, ai sensi  dell'articolo  8,
comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
nelle  more  del  completamento  delle  verifiche  del  possesso  dei
requisiti di ordine generale e speciale  propedeutiche  alla  stipula
del contratto; 
          6) e' autorizzata la modifica del contratto senza procedere
ad un nuovo affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  per  l'esecuzione
di lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, necessari
a realizzare la sistemazione superficiale dell'area di  intervento  e
di quelle limitrofe ad  esso  funzionali,  purche'  il  prezzo  degli
stessi non ecceda, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 106, il
50 per cento del valore del contratto iniziale, nonche' nel  rispetto
dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici»; 
          al capoverso 425-ter, le parole: «di cui al comma  425-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal  programma  dettagliato
degli interventi, approvato ai sensi del comma 422» e le parole:  «in
quanto  compatibile»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  quanto
compatibili»; 
      dopo il capoverso 425-ter e' aggiunto il seguente: 
        «425-quater. Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli
2 e 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18,
il progetto di fattibilita' tecnica ed economica degli interventi  di
cui al comma 425-bis garantisce il  rispetto  dei  principi  e  delle
regole tecniche sulla progettazione universale,  per  assicurare,  su
base di uguaglianza con gli altri, l'accessibilita', l'autonomia,  la
sicurezza nonche' la fruibilita' degli spazi pubblici da parte  delle
persone con disabilita'»; 
        dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
          «b-bis) al comma 427: 
          1) al quinto periodo, le parole: "per la messa in sicurezza
e la manutenzione straordinaria delle strade" sono soppresse; 
          2)  al  sesto  periodo,  le  parole:  "Limitatamente   agli
affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui  all'articolo  35
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50
del 2016," sono soppresse; 
          3) al settimo periodo, le parole: "di messa in sicurezza  e
manutenzione  straordinaria  delle  strade"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui
al comma 422,"»; 
      dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
        «6-bis.   L'Agenzia   del   demanio,   ove   necessario   per
l'attuazione degli interventi finanziati dai commi  precedenti,  puo'
ricorrere, nei  limiti  delle  procedure  disciplinate  dal  presente
articolo e previa  intesa  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, al supporto e alla fornitura di servizi dell'Istituto per il
credito sportivo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. 
        6-ter. In occasione delle  celebrazioni  del  Giubileo  della
Chiesa Cattolica per il 2025, il Commissario straordinario di cui  al
comma 2 adotta un piano  per  la  realizzazione  di  un  progetto  di
cardioprotezione di Roma Capitale  che,  al  fine  di  consentire  la
riduzione dei tempi di  intervento  nei  casi  di  arresto  cardiaco,
prevede  il   posizionamento   di   postazioni   con   defibrillatori
teleconnessi al numero 118, in relazione ai  flussi  dei  fedeli  del
Giubileo, nei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b),
della legge 4 agosto 2021, n. 116. 
        6-quater.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro della salute,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  sono  definite  le  modalita'  di
posizionamento dei dispositivi di cui al comma 6-ter. 
        6-quinquies. Ai fini di cui al comma 6-ter e' autorizzata  la
spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024.  Agli  oneri  di  cui  al
presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». 
      Nel capo VI del titolo II della parte II, all'articolo 32  sono
premessi i seguenti: 
        «Art. 31-bis (Misure urgenti per interventi su infrastrutture
viarie nei territori colpiti dal sisma del 2016). -  1.  All'articolo
15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma  2
e' aggiunto il seguente: 
          "2-bis. Al  fine  di  assicurare  l'efficace  e  tempestiva
attuazione degli interventi di  cui  al  comma  1,  per  il  supporto
tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione  delle  opere,  al
soggetto attuatore si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo
4, commi 3 e 5, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile  2019,  n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attivita' connesse alla
realizzazione dei citati interventi sono posti a  carico  dei  quadri
economici degli interventi con le modalita' e nel limite della  quota
di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111". 
        Art. 31-ter (Attribuzione di risorse alla regione Molise  per
l'adeguamento sismico della diga di Ripaspaccata). - 1.  Al  fine  di
garantire la realizzazione dell'Investimento 4.1  della  Missione  2,
componente 4,  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  in
relazione  alle   manutenzioni   impiantistiche   e   strumentali   e
all'adeguamento sismico delle strutture in  calcestruzzo  armato  del
manufatto  di  scarico  e  della  casa  di  guardia  della  diga   di
Ripaspaccata in agro  del  comune  di  Montaquila,  in  provincia  di
Isernia, e' autorizzata in favore della regione Molise  la  spesa  di
7,1 milioni di euro per l'anno 2023  e  di  7  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2024  e  2025.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  22,
comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42». 
    All'articolo 33: 
      al comma 1: 
        alla lettera a): 
          al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Tenuto conto  delle
preminenti esigenze di appaltabilita' delle opere, il Presidente  del
Consiglio superiore dei lavori pubblici puo' disporre che l'attivita'
di verifica dell'esistenza di evidenti carenze  progettuali,  con  le
medesime modalita' di cui al periodo precedente, sia  svolta  da  una
delle Sezioni esistenti del Consiglio superiore dei lavori  pubblici,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"; 
        dopo il numero 1) e' inserito il seguente: 
          «1-bis) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: 
          "1-quater. Le procedure di  approvazione  degli  interventi
relativi alle infrastrutture  ferroviarie  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo e all'articolo 53-bis del presente  decreto  per  i
quali sia  stato  nominato  un  Commissario  straordinario  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  14  giugno  2019,  n.  55,   anche
eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono  essere  avviate
dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante  anche  nel
caso in cui la disponibilita' dei finanziamenti sia limitata al  solo
progetto di fattibilita' tecnica ed economica. In tale ipotesi, fermi
restando  gli  effetti  dell'apposizione  del   vincolo   preordinato
all'esproprio, la dichiarazione di pubblica  utilita'  dell'opera  ai
sensi del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  decade  qualora,  entro  sei  mesi
dalla data in cui diventa efficace l'atto che  dichiara  la  pubblica
utilita', il Commissario straordinario non adotti apposita  ordinanza
attestante  l'assegnazione  dei  finanziamenti   necessari   per   la
realizzazione degli interventi. Gli interventi  di  cui  al  presente
comma sono considerati prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei
finanziamenti per i successivi livelli  progettuali  e  per  la  loro
realizzazione.   In   caso   di   decadenza   dell'efficacia    della
dichiarazione di pubblica utilita', restano valide le  autorizzazioni
e le intese gia'  acquisite,  purche'  il  Commissario  straordinario
attesti l'assenza di modifiche al progetto sulla  base  del  quale  i
pareri, le autorizzazioni e le intese sono stati rilasciati"»; 
        al numero 3), dopo le parole: «all'Allegato IV» sono inserite
le seguenti: «del presente decreto» e le parole:  «secondo  periodo.»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «secondo  periodo,  del  presente
decreto»; 
        al numero 4), dopo le parole: «all'Allegato IV» sono inserite
le seguenti: «del presente decreto»; 
        al numero 5), capoverso 5, dopo le  parole:  «comma  6»  sono
inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «secondo e
terzo periodo.» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «terzo  e  quarto
periodo»; 
        al  numero  6.4,  le  parole:   «all'ottavo   periodo»   sono
sostituite dalle seguenti: «al settimo periodo»; 
        al numero 7), capoverso 6-ter, le parole:  «5  e  6.".»  sono
sostituite dalle seguenti: «5 e 6";»; 
        alla lettera b), numero 1), dopo le parole: «e' trasmesso» il
segno di interpunzione: «,» e' soppresso; 
        alla lettera c): 
          al numero 1), alle parole: «e il dirigente» e' premesso  il
seguente segno di interpunzione: «,»; 
          al numero 2), dopo le parole: «Ai componenti  del  Comitato
speciale» sono inserite le  seguenti:  «e'  corrisposta»  e  dopo  le
parole: «agli altri componenti del Comitato speciale»  sono  inserite
le seguenti: «sono corrisposti»; 
      al comma 5, al  primo  periodo,  le  parole:  «primo  e  quinto
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «primo e quarto periodo,» e,
al terzo periodo, le parole: «rimborsi spesa» sono  sostituite  dalle
seguenti: «rimborsi di spese»; 
      dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
        «5-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18  aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019,  n.  55,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Le
disposizioni  di  cui  al  presente  comma  non  si  applicano   agli
interventi relativi  alle  infrastrutture  ferroviarie  di  cui  agli
articoli 44 e  53-bis  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108". 
        5-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 27 gennaio  2022,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,  n.  25,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 5-bis: 
          1) al secondo periodo, le  parole:  "La  titolarita'  della
misura e' in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al" sono
sostituite dalla seguente: "Al"; 
          2) dopo il secondo periodo sono aggiunti  i  seguenti:  "Al
fine di  assicurare  la  tempestiva  realizzazione  degli  interventi
necessari allo svolgimento dei Giochi  del  Mediterraneo  di  Taranto
2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato,
su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche
di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport  e  i
giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  il
Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
e' nominato un Commissario straordinario con i poteri e  le  funzioni
di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo  e
quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario
straordinario  provvede  ad  informare  periodicamente  il   Comitato
organizzatore  dei  XX  Giochi  del  Mediterraneo  sullo   stato   di
avanzamento delle attivita'. Con  il  medesimo  decreto  e'  altresi'
stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli  interventi
da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento  del  valore
dei medesimi quadri economici, da destinare alle  spese  di  supporto
tecnico e al compenso per il Commissario straordinario.  Il  compenso
del Commissario straordinario e' stabilito in misura non superiore  a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le  attivita'  connesse  alla
realizzazione  dei  progetti  e  degli  interventi,  il   Commissario
straordinario puo' avvalersi, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, dell'Unita' Tecnica- Amministrativa di cui all'articolo 5, comma
1, del decreto-legge  10  dicembre  2013,  n.  136,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonche' di societa'
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle  regioni
o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, con oneri posti a carico dei quadri  economici
degli interventi nell'ambito  della  percentuale  di  cui  al  quarto
periodo"; 
          b) al comma 5-ter, il  primo  e  il  secondo  periodo  sono
sostituiti dai seguenti: "Il  Commissario  straordinario  di  cui  al
comma 5-bis, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede  alla
predisposizione, nei limiti delle risorse disponibili a  legislazione
vigente a tale scopo destinate e sentito  il  Comitato  organizzatore
dei  XX  Giochi  del  Mediterraneo,  della  proposta  del   programma
dettagliato delle opere  infrastrutturali  occorrenti,  ivi  comprese
quelle per l'accessibilita', distinte in opere essenziali, connesse e
di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice  unico
di  progetto,  del  soggetto  attuatore,   del   costo   complessivo,
dell'entita' del finanziamento  concedibile,  delle  altre  fonti  di
finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli
interventi. Il programma e' approvato, anche per stralci, con  uno  o
piu' decreti  del  Ministro  per  gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del  Ministro  per  lo  sport  e  i
giovani, adottati di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze. Con i decreti  di  cui  al  secondo  periodo  sono  altresi'
stabiliti,  per  ciascuna  opera,  il   cronoprogramma   procedurale,
suddiviso   in   obiettivi   iniziali,   intermedi   e   finali,   il
cronoprogramma finanziario, le modalita' di attuazione, le  modalita'
di monitoraggio delle opere indicate nel predetto elenco, nonche'  le
modalita'  di  revoca  del   finanziamento   in   caso   di   mancata
alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato  rispetto  del
cronoprogramma procedurale degli interventi"; 
          c) dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti: 
          "5-quater.   E'   autorizzata   l'apertura   di    apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario  di  cui
al comma 5-bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione  dei
progetti e degli interventi. Il Commissario  predispone  e  aggiorna,
mediante i sistemi  informativi  del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale  dello  Stato,  il  cronoprogramma   dei   pagamenti   degli
interventi.  Il  Commissario,  nei  limiti  delle  risorse  impegnate
nell'ambito  dei  bilanci  delle  amministrazioni  interessate,  puo'
avviare le procedure di affidamento dei contratti  anche  nelle  more
del trasferimento delle risorse sulla contabilita' speciale. 
          5-quinquies. Alle  controversie  relative  all'approvazione
degli elenchi degli interventi di cui al comma 5-ter, alle  procedure
di  espropriazione,  con   esclusione   di   quelle   relative   alla
determinazione delle indennita' espropriative, e  alle  procedure  di
progettazione, approvazione e  realizzazione  degli  interventi  come
individuati ai sensi del medesimo comma 5-ter si  applica  l'articolo
125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104". 
        5-quater. Al fine di garantire la realizzazione della Linea 2
della  metropolitana  della  citta'  di  Torino,  con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro  dell'economia  e
delle finanze e il sindaco di Torino, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, e' nominato  un  Commissario  straordinario  con  i
poteri e le  funzioni  di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  secondo
periodo, e comma 5, primo e  quarto  periodo,  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108, come modificato dal  presente  decreto.  Con  il
medesimo decreto sono altresi' stabilite le modalita'  di  attuazione
dell'opera  nonche'  le  modalita'  di  monitoraggio,  da  effettuare
attraverso il sistema di monitoraggio  delle  opere  pubbliche  della
banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP)  ai  sensi  del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le modalita' di  revoca
delle risorse e le attivita' connesse alla realizzazione  dell'opera.
Il Commissario  straordinario,  entro  novanta  giorni  dall'atto  di
nomina, provvede all'espletamento delle attivita'  di  progettazione,
di  affidamento  e  di  esecuzione  e  assume  tutte  le   iniziative
necessarie per assicurare la  realizzazione  degli  interventi  e  la
messa  in  esercizio  dell'impianto.  Al  Commissario  non   spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati. Per il supporto tecnico e le attivita'  connesse
alla realizzazione dell'opera, il Commissario puo'  avvalersi,  senza
nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  di  strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonche'  di
societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla
regione o da altri soggetti di cui all'articolo  1,  comma  2,  della
legge 31  dicembre  2009,  n.  196.  Le  amministrazioni  interessate
provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente». 
    All'articolo 34: 
      al comma 1: 
        all'alinea, le parole: «n 78» sono sostituite dalle seguenti:
«n. 78»; 
        alla lettera b), le parole: «fermo restando» sono  sostituite
dalle seguenti: «ferma restando»; 
      al comma 3, alinea, dopo le parole: «All'articolo 1»  il  segno
di interpunzione: «,» e' soppresso; 
      alla rubrica, le parole: «nuovi sedi per esigenze  connesse  al
PNRR e per il  reperimento  di  nuovi  sedi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nuove sedi». 
    All'articolo 35: 
      al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, le parole:  «assolvere
gli  obblighi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «assolvere   agli
obblighi»; 
      al  comma  2,  le  parole:   «dall'articolo   22   del   Codice
dell'amministrazione digitale, come  modificato  dal  comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal  comma  4-bis  dell'articolo  22  del
codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005,  introdotto  dal
comma 1 del presente articolo»; 
      al comma 3, alinea, dopo la parola: «transitorie» sono inserite
le seguenti: «, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,»; 
      al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3»  sono  inserite
le seguenti: «del presente articolo». 
    All'articolo 36: 
      al comma 1,  le  parole:  «specifiche  tecniche  del  direttore
generale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «specifiche   tecniche
adottate ai sensi del comma 4 dal direttore generale». 
    All'articolo 38: 
      al comma 1, dopo le parole: «comma 4,  del»  sono  inserite  le
seguenti: «codice della crisi d'impresa  e  dell'insolvenza,  di  cui
al». 
    All'articolo 40: 
      al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b) all'articolo 8, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
          "5. In sede di prima applicazione della presente legge,  ai
fini della sua migliore implementazione, entro  trenta  giorni  dalla
pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7,  sono
indette le elezioni  del  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
tributaria che, in ogni caso, hanno luogo  non  oltre  il  31  maggio
2023.  Sono  eleggibili  nella  componente  togata  i  soli   giudici
tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura
prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che  siano
magistrati tributari sono, per la durata del  mandato  in  Consiglio,
collocati fuori ruolo. Il presidente e' eletto nella prima seduta,  a
maggioranza assoluta dei  componenti  del  Consiglio,  fra  i  membri
eletti dal Parlamento"»; 
      dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
          «4-bis. In sede di prima  applicazione,  gli  incarichi  in
essere  all'atto  del   definitivo   transito,   se   svolti   presso
amministrazioni che realizzano o autorizzano interventi finanziati in
tutto o in parte con le risorse previste dal  PNRR,  dal  PNC  e  dai
programmi cofinanziati dai  fondi  strutturali  dell'Unione  europea,
restano in ogni caso ultimabili sino alla scadenza  naturale,  previa
autorizzazione del relativo organo di auto-governo». 
    All'articolo 42: 
      al comma 1, le parole: «2 agosto 2022, n. 96,» sono  sostituite
dalle seguenti: «n. 96 del 2 agosto 2022»; 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. Al fine  di  contribuire  ai  medesimi  obiettivi  di
tutela del territorio e della risorsa  idrica,  all'articolo  21-bis,
comma 1, del decreto-legge 21 marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51,  le  parole:  "31
dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025"»; 
      alla rubrica sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «e
misure per l'approvvigionamento idrico». 
    All'articolo 45: 
      al  comma  2,  le  parole:  «risorse  di  cui  al  Fondo»  sono
sostituite dalle seguenti: «risorse del Fondo»; 
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima,
di cui all'articolo 1, commi da 488 a 497, della  legge  30  dicembre
2021,  n.  234,  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  stabiliti
nell'ambito degli accordi internazionali sul  clima  e  sulla  tutela
ambientale dei quali l'Italia e' parte, all'articolo 1 della predetta
legge n. 234 del 2021 dopo il comma 488 e' inserito il seguente: 
          "488-bis. Le risorse del Fondo di cui  al  comma  488  sono
impignorabili e  pertanto,  in  caso  di  ricezione  di  un  atto  di
pignoramento presso terzi da parte della Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.A., in qualita' di gestore  del  Fondo,  quest'ultima  rende  una
dichiarazione negativa ai  sensi  dell'articolo  547  del  codice  di
procedura civile". 
        2-ter.  Al  fine  di  accelerare  gli  interventi  strategici
necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria  entro
i limiti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del  21  maggio  2008,  e  per  le  finalita'  di  cui
all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio  2009,  n.
88,  nonche'  per  sostenere  gli   investimenti   per   far   fronte
all'emergenza energetica in atto per  impianti  a  fonti  di  energia
rinnovabili  e  biocarburanti  e  per  infrastrutture   di   ricarica
elettrica per i veicoli anche del trasporto  pubblico  locale  ovvero
utilizzati in agricoltura,  le  risorse  previste  dall'articolo  30,
comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
sono incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023,
2024 e 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  comma
si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo  di  cui  al
comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
        2-quater. Al fine di  valorizzare  le  pratiche  di  gestione
agricole e forestali sostenibili, in grado di migliorare le capacita'
di assorbimento del carbonio  atmosferico  e  aggiuntive  rispetto  a
quelle prescritte dalla normativa europea e nazionale in  materia  di
conduzione delle superfici agricole e forestali, e' istituito, presso
il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi  dell'economia
agraria (CREA), il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati
su base volontaria dal settore agroforestale  nazionale,  di  seguito
denominato "Registro". I  crediti  di  cui  al  presente  comma  sono
utilizzabili nell'ambito  di  un  mercato  volontario  nazionale,  in
coerenza con le  disposizioni  relative  al  Registro  nazionale  dei
serbatoi di carbonio agroforestali di cui  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  1°  aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2008. 
        2-quinquies. I crediti di cui al comma 2-quater  non  possono
essere utilizzati nel mercato EU ETS di cui al decreto legislativo  9
giugno 2020, n. 47, e nel mercato  Carbon  Offsetting  and  Reduction
Scheme for International Aviation (CORSIA) di cui al regolamento (UE)
2017/2392 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  13  dicembre
2017, e, pur contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali
di assorbimento delle emissioni di gas a effetto serra contabilizzati
dall'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA) nell'ambito degli obblighi internazionali, rilevano, ai  fini
dell'impiego su  base  volontaria,  esclusivamente  per  le  pratiche
aggiuntive di  gestione  sostenibile  realizzate  in  base  a  quanto
disposto dal comma 2-sexies, ferma restando la competenza  dell'ISPRA
per le attivita' connesse all'Inventario nazionale  delle  foreste  e
dei serbatoi forestali di carbonio (INFC). 
        2-sexies. Il  CREA  ammette  all'iscrizione  nel  Registro  i
crediti di  carbonio  generati  e  certificati  ai  sensi  del  comma
2-septies, su richiesta dei soggetti proprietari  ovvero  gestori  di
superfici agroforestali, come definite ai  sensi  degli  articoli  3,
comma 3, e 4 del testo unico di cui al decreto legislativo  3  aprile
2018, n. 34, e dal Piano strategico della politica agricola comune di
cui al regolamento  (UE)  2021/2115  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  2  dicembre  2021,  che  realizzano   attivita'   di
imboschimento,  rimboschimento  e  gestione  sostenibile  agricola  e
forestale,  aggiuntive  rispetto  a  quelle  previste  dalla  vigente
normativa europea e nazionale di settore, secondo quanto previsto dal
comma  2-septies  e  dal  Gruppo  intergovernativo  di  esperti   sul
cambiamento climatico (IPCC). 
        2-septies. Con decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano,  entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono adottate le linee guida volte a individuare  i
criteri per  l'attuazione  dei  commi  2-quater  e  2-quinquies  e  a
definire le modalita' di certificazione dei crediti e di gestione del
Registro  nell'ambito  del  Sistema  informativo  agricolo  nazionale
(SIAN), in coerenza con le  informazioni  territoriali  e  produttive
presenti nei fascicoli aziendali censiti nel Sistema. Entro ulteriori
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
presente comma, con  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste sono definite le  modalita'  di
iscrizione, aggiornamento e controllo dei crediti registrati. 
        2-octies. Dall'attuazione dei commi da 2-quater  a  2-septies
non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio
dello Stato. All'istituzione  del  Registro  e  alla  gestione  dello
stesso  il  CREA  provvede  con  le  risorse  umane,  finanziarie   e
strumentali disponibili a legislazione vigente»; 
      alla rubrica, le  parole:  «aste  C02»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «aste per le emissioni di CO2» e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e ulteriori disposizioni in  materia  di  contrasto
all'inquinamento atmosferico». 
    Nel capo VIII del titolo II della parte II, dopo l'articolo 45 e'
aggiunto il seguente: 
      «Art. 45-bis  (Supporto  del  Gestore  dei  servizi  energetici
S.p.A. per l'attuazione degli investimenti  PNRR  di  competenza  del
Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  e  per  le
funzioni del Comitato ETS). - 1. Il Ministero dell'ambiente  e  della
sicurezza  energetica,  per  l'espletamento  di  attivita'  ad   alto
contenuto specialistico  afferenti  alla  gestione  degli  interventi
della Missione 2 del PNRR, puo' avvalersi  del  Gestore  dei  servizi
energetici S.p.A.  (GSE),  mediante  la  sottoscrizione  di  appositi
accordi,  fermo  restando  il  mantenimento,  in  capo  al   medesimo
Ministero, di ogni responsabilita'  in  merito  all'attuazione  degli
interventi stessi  nonche'  delle  attivita'  da  svolgere  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108.
Alle attivita' previste dal presente comma si provvede senza nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
      2. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) le parole: "Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare" e "Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio  e  del  mare",   ovunque   ricorrono,   sono   sostituite
rispettivamente dalle  seguenti:  "Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica" e "Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica"; 
        b) al comma 6, secondo periodo, dopo le  parole:  "in  house"
sono inserite le seguenti: ", del GSE"». 
    All'articolo 46: 
      al comma 1, dopo le parole: «parte seconda del»  sono  inserite
le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al» e
dopo le parole: «lettera a), del» sono inserite le  seguenti:  «testo
unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
edilizia, di cui al»; 
      al comma 5: 
        all'alinea, dopo la parola: «Al» sono inserite  le  seguenti:
«codice di cui al»; 
        alla lettera a), la parola: «Ministero.» e' sostituita  dalle
seguenti: «Ministero della cultura»; 
        alla lettera b), numero 2),  all'alinea,  le  parole:  «,  e'
aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono  aggiunti
i seguenti» e dopo il capoverso 10-bis e' aggiunto il seguente: 
          «10-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10
e 10-bis e' valutabile ai fini della responsabilita'  disciplinare  e
dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto
1990, n. 241». 
    All'articolo 47: 
      al comma 1: 
        alla lettera a) sono premesse le seguenti: 
          «0a) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: "ivi inclusa
la produzione di idrogeno originato dalle biomasse" sono inserite  le
seguenti: "e la produzione di biometano tramite gassificazione  delle
biomasse"; 
          0b) all'articolo 20, comma 1, alinea, primo  periodo,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",  tenuto  conto  delle  aree
idonee ai sensi del comma 8"»; 
        alla lettera a): 
          al numero 1) e' premesso il seguente: 
          «01) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
          "a) i siti ove sono gia' installati impianti  della  stessa
fonte e in cui  vengono  realizzati  interventi  di  modifica,  anche
sostanziale,   per    rifacimento,    potenziamento    o    integrale
ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che  non
comportino una variazione dell'area  occupata  superiore  al  20  per
cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non  si  applica
per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai  quali  la  variazione
dell'area occupata e' soggetta al limite di cui alla lettera  c-ter),
numero 1)"»; 
          al numero 2.1) e' premesso il seguente: 
          «2.01)  al  primo  periodo,  dopo   le   parole:   "decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono  aggiunte  le  seguenti:  ",
incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142,  comma
1, lettera h), del medesimo decreto"»; 
        dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: 
          «a-bis) all'articolo 20, dopo il comma 8  sono  aggiunti  i
seguenti: 
          "8-bis. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi
di cui al comma 2,  per  consentire  la  celere  realizzazione  degli
impianti e garantire la sicurezza del traffico limitando le possibili
interferenze, le societa'  concessionarie  autostradali  affidano  la
concessione delle aree idonee di cui  al  comma  8,  lettera  c-bis),
previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure ad
evidenza  pubblica,  avviate  anche   a   istanza   di   parte,   con
pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza,
imparzialita'   e   proporzionalita',   garantendo   condizioni    di
concorrenza  effettiva.  Gli  avvisi  definiscono,  in  modo  chiaro,
trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della  concessione  e
non discriminatorio, i requisiti soggettivi  di  partecipazione  e  i
criteri di selezione delle domande, nonche' la durata  massima  delle
subconcessioni  ai  sensi  del  comma  8-ter.  Se  si  verificano  le
condizioni di cui all'articolo 63, comma 2, lettera a), del codice di
cui al decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  le  societa'
concessionarie possono affidare le aree idonee di  cui  al  comma  8,
lettera c-bis), mediante subconcessione,  a  societa'  controllate  o
collegate in modo  da  assicurare  il  necessario  coordinamento  dei
lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le
societa' controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori,  i
servizi e le forniture sulla base di procedure ad evidenza  pubblica,
nel  rispetto  dei   principi   di   trasparenza,   imparzialita'   e
proporzionalita', garantendo condizioni di concorrenza effettiva. 
          8-ter. La durata dei rapporti di subconcessione di  cui  al
comma 8-bis  e'  determinata  in  funzione  della  vita  utile  degli
impianti e  degli  investimenti  necessari  per  la  realizzazione  e
gestione degli stessi e  puo'  essere  superiore  alla  durata  della
concessione autostradale, salva la possibilita' per il concessionario
che  subentra  nella  gestione   di   risolvere   il   contratto   di
subconcessione riconoscendo  un  indennizzo  pari  agli  investimenti
realizzati non integralmente ammortizzati"; 
        a-ter) all'articolo 22, dopo il comma 1-bis  e'  aggiunto  il
seguente: 
          "1-ter.  La  disciplina  di  cui  al  comma  1  si  applica
altresi',   indipendentemente    dalla    loro    ubicazione,    alle
infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti  di
cui medesimo comma 1"»; 
        alla lettera b),  capoverso  Articolo  22-bis,  comma  1,  le
parole: «acquisizione,  permessi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«acquisizione di permessi» e sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III
della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
ove previste»; 
        alla lettera c), le parole: «le associazioni» sono sostituite
dalla seguente: «associazioni»; 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. In conformita' alle disposizioni di cui  all'articolo
6 del regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022,
a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto e  fino  al  30  giugno  2024,  sono
esentati dalle valutazioni ambientali di  cui  al  titolo  III  della
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
          a)  i  progetti  di  impianti  fotovoltaici   con   potenza
complessiva sino a 30 MW, anche comprensivi delle opere connesse, dei
sistemi  di  accumulo  e  delle  infrastrutture  indispensabili  alla
costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti  nelle
aree idonee ai sensi  dell'articolo  20  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani  o  programmi
gia' sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica  ai
sensi del titolo II della parte seconda  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152; 
          b) i progetti di impianti per  lo  stoccaggio  dell'energia
elettrica  da  fonti  rinnovabili,  anche  comprensivi  delle   opere
connesse e delle infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione  e
all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.
199, contemplate nell'ambito di piani  o  programmi  gia'  sottoposti
positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo
II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
          c) i progetti di  rifacimento,  potenziamento  o  integrale
ricostruzione di impianti fotovoltaici gia' esistenti,  eventualmente
comprensivi di sistemi di  accumulo,  che  non  prevedano  variazione
dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei  predetti
interventi, sino a 50 MW, che ricadano nelle  aree  idonee  ai  sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.  199,
contemplate  nell'ambito  di  piani  o  programmi   gia'   sottoposti
positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo
II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
          d)  i  progetti  di  repowering  di  impianti  eolici  gia'
esistenti, che non prevedano  variazione  dell'area  occupata  e  con
potenza complessiva, a seguito dell'intervento medesimo,  sino  a  50
MW, che ricadano nelle aree idonee  ai  sensi  dell'articolo  20  del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate  nell'ambito
di piani o programmi  gia'  sottoposti  positivamente  a  valutazione
ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
          e)  i  progetti  di  impianti  di  produzione  di   energia
rinnovabile offshore di potenza complessiva non superiore  a  50  MW,
che ricadano,  ai  sensi  dell'articolo  23,  comma  2,  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nelle aree individuate dal Piano
di gestione dello spazio marittimo, gia' sottoposti  positivamente  a
valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della  parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
        1-ter. L'esenzione di cui al comma 1-bis si applica anche  ai
progetti di infrastrutture elettriche di connessione  degli  impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili  o  di  sviluppo  della
rete elettrica  di  trasmissione  nazionale,  necessari  a  integrare
l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, ovvero  ai  progetti  di
impianti di stoccaggio di  energia  da  fonti  rinnovabili  ricadenti
nelle aree contemplate dal Piano di cui all'articolo 36  del  decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93, gia'  sottoposti  positivamente  a
valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della  parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.  1-quater.  I
commi 1-bis e 1-ter si applicano, a scelta del proponente,  anche  ai
progetti ivi previsti per i quali, alla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente  decreto,  sia  in  corso  un
procedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III  della
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; 
      al comma 2, secondo periodo, le parole: «atti  o  provvedimenti
attuativi» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimenti applicativi
a contenuto generale»; 
      al comma 3: 
        alla  lettera  b),  le  parole:  «qualora  non  sottoposti  a
valutazione di impatto ambientale» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al  titolo
III della parte seconda del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152»; 
        la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
          «c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
          "4. L'autorizzazione di cui al  comma  3  e'  rilasciata  a
seguito di un procedimento unico, comprensivo,  ove  previste,  delle
valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte  seconda  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte
le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei  principi  di
semplificazione e con le modalita' stabilite  dalla  legge  7  agosto
1990,  n.  241.  Il  rilascio  dell'autorizzazione   comprende,   ove
previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al  titolo
III della parte seconda del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152,  costituisce  titolo  a  costruire  ed  esercire  l'impianto  in
conformita' al progetto approvato e  deve  contenere  l'obbligo  alla
rimessa in pristino dello stato dei  luoghi  a  carico  del  soggetto
esercente a  seguito  della  dismissione  dell'impianto  o,  per  gli
impianti  idroelettrici,  l'obbligo  all'esecuzione  di   misure   di
reinserimento e  recupero  ambientale.  Il  termine  massimo  per  la
conclusione del procedimento unico e' pari a novanta giorni nel  caso
dei progetti di cui al comma 3-bis  che  non  siano  sottoposti  alle
valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte  seconda  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di  cui  al
terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento
unico e' pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti  per  le
procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della  parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti.
Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso  alla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento  unico
di cui al presente comma puo' essere avviato anche  in  pendenza  del
procedimento  per  il  rilascio  del  provvedimento  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA o del provvedimento di VIA"»; 
      dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
        «3-bis. All'articolo 1, comma 2-quater, del  decreto-legge  7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) alla lettera b), primo periodo, le  parole:  "rilasciata
dal Ministero dello sviluppo economico, secondo  le  disposizioni  di
cui al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "rilasciata
dal Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  ai  sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387"; 
          b) alla lettera c): 
          1) al numero 1), le parole: "dal Ministero  dello  sviluppo
economico"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "dal   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica"; 
          2) il numero 3) e' sostituito dal seguente: 
          "3) procedura abilitativa semplificata di cui  all'articolo
6 del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28,  se  l'impianto  di
produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili e' in
esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio". 
        3-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, il primo periodo e' soppresso»; 
      al comma 4, le parole: «2 marzo  2011»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «3 marzo 2011»; 
      al comma 6, le parole: «di  installazione.";»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di installazione".»; 
      dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
        «6-bis. Al fine di aumentare la capacita'  di  produzione  di
energia   da   fonti   rinnovabili   necessaria    per    raggiungere
l'indipendenza energetica e di conseguire gli obiettivi del PNRR,  le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo  economico
2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19  marzo
2018,  continuano   ad   applicarsi   ai   progetti   relativi   alla
realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano  e
di biocarburanti diversi dal biometano per i quali alla data  del  31
dicembre 2022 sia stato rilasciato  il  provvedimento  favorevole  di
valutazione di impatto ambientale, ovvero  il  provvedimento  di  non
assoggettamento a tale  procedura,  nonche'  ai  progetti  che  siano
oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purche', alla data del  31
dicembre   2022,   sia   stato   sottoscritto   il   contratto    con
l'amministrazione aggiudicatrice»; 
      al comma  8,  dopo  le  parole:  «del  medesimo  decreto»  sono
inserite le seguenti: «legislativo n. 152 del 2006»; 
      al comma 9, le parole: «impianti tecnologiche» sono  sostituite
dalle seguenti: «impianti tecnologici»; 
      dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 
        «9-bis.  Nelle  more  dell'adozione  del   decreto   di   cui
all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199, a decorrere dall'anno 2023  l'impegno  massimo  di  spesa  annua
cumulata di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016, e' rideterminato in 400 milioni  di
euro per gli interventi da  realizzare  o  realizzati  da  parte  dei
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  a),  del  predetto
decreto e in 500 milioni di euro per gli  interventi  realizzati  dai
soggetti di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera b). 
        9-ter.  Ai  fini  del  pieno  conseguimento  degli  obiettivi
previsti dall'Investimento 3.1 della Missione 4,  componente  2,  del
PNRR, all'articolo  7  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
          "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si  applicano
agli impianti la cui realizzazione e' prevista in  aree  sulle  quali
insistono  progetti  di  infrastrutture  di  ricerca  indicate  nella
Tabella 7  del  Piano  nazionale  infrastrutture  di  ricerca  (PNIR)
2021-2027, finanziate in tutto o  in  parte  con  risorse  statali  o
dell'Unione  europea,  che  richiedano,  ai   fini   della   relativa
realizzazione  o  del  corretto  funzionamento  delle  infrastrutture
medesime, la preservazione  ambientale  delle  aree  medesime  e  dei
territori    circostanti,    secondo    criteri    di    prossimita',
proporzionalita' e precauzione". 
        9-quater.  Le  autorizzazioni  relative  agli  impianti   che
insistono sulle aree di cui al comma  9-ter,  capoverso  1-bis,  gia'
rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  2,  lettera
c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono  nulle  e  prive  di
efficacia. 
        9-quinquies. In relazione agli  obiettivi  di  cui  al  comma
9-ter, alinea, al fine di consentire  la  realizzazione  e  il  pieno
funzionamento dell'infrastruttura  di  ricerca  denominata  "Einstein
Telescope", inclusa nel Piano  nazionale  infrastrutture  di  ricerca
(PNIR) 2021-2027 tra quelle ad alta priorita' e di categoria  globale
e la cui collocazione sul territorio italiano  e'  identificata  come
idonea nel conceptual design study finanziato nell'ambito del Settimo
programma quadro di ricerca e innovazione (7° PQ) con grant agreement
n. 211743, gli ulteriori  titoli  abilitativi,  comunque  denominati,
all'esercizio delle attivita' economiche definite, in sede  di  prima
applicazione,  dall'allegato   1   annesso   al   presente   decreto,
nell'ambito dei comuni  indicati,  in  sede  di  prima  applicazione,
nell'allegato 2 annesso al presente decreto,  sono  rilasciati  dalle
amministrazioni   competenti   di   concerto   con    il    Ministero
dell'universita' e della ricerca,  sentito  l'Istituto  nazionale  di
fisica nucleare (INFN). 
        9-sexies. Le attivita' economiche ovvero i territori comunali
di cui al comma 9-quinquies possono essere modificati, sulla base  di
esigenze  oggettive   connesse   alla   preservazione   della   piena
funzionalita' dell'infrastruttura di ricerca e alla  riduzione  delle
potenziali  interferenze  con  essa,   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito l'INFN»; 
      al comma 10, le parole: «in deroga,  ai  requisiti  di  cui  al
comma 2, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «in  deroga
ai requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b),»; 
      dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: 
        «11-bis. I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per  la
produzione di energia elettrica di cui al punto 2)  dell'allegato  II
alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e
alla lettera b) del punto 2  dell'allegato  IV  alla  medesima  parte
seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW e 10 MW, purche': 
          a) l'impianto si trovi nelle aree  classificate  idonee  ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.
199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20; 
          b) l'impianto si  trovi  nelle  aree  di  cui  all'articolo
22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; 
          c) fuori dei casi di cui alle lettere a) e  b),  l'impianto
non  sia  situato   all'interno   di   aree   comprese   tra   quelle
specificamente elencate e  individuate  ai  sensi  della  lettera  f)
dell'allegato 3  annesso  al  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
219 del 18 settembre 2010. 
        11-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto  legislativo
3 marzo 2011, n. 28, il terzo periodo e' soppresso. 
        11-quater. Al punto 2,  lettera  h),  dell'allegato  IV  alla
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo  le
parole: "250 kW" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero 1.000 kW per  i
soli impianti idroelettrici realizzati su  condotte  esistenti  senza
incremento ne' della portata esistente ne'  del  periodo  in  cui  ha
luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre  che  non
alterino i volumi e  le  superfici,  non  comportino  modifiche  alle
destinazioni d'uso, non riguardino parti  strutturali  dell'edificio,
non comportino aumento delle  unita'  immobiliari  e  non  implichino
incremento dei parametri urbanistici"». 
    Dopo l'articolo 47 e' inserito il seguente: 
      «Art.   47-bis   (Introduzione   di   una   regolazione    cost
reflectivedelle tariffe  del  servizio  di  teleriscaldamento)  -  1.
All'articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 4 luglio 2014,  n.
102, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'alinea, le parole: "entro ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto  e"  sono  soppresse  e  le
parole: "Ministro dello sviluppo  economico»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica"; 
        b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
          "e) stabilisce le tariffe di cessione del calore,  in  modo
da  armonizzare  gli  obiettivi  economico-finanziari  dei   soggetti
esercenti  il  servizio  con  gli  obiettivi  generali  di  carattere
sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse"». 
    All'articolo 48: 
      al comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: 
        «e-bis) ad ulteriori disposizioni di  semplificazione  per  i
cantieri di micro-dimensioni, per i quali e' attesa una produzione di
terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi»; 
      al comma 2, le parole: «direttiva 2018/851/UE» sono  sostituite
dalle seguenti: «direttiva (UE) 2018/851»; 
      al comma 3, dopo le parole: «n. 164, e  il»  sono  inserite  le
seguenti: «regolamento di cui al»; 
      dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis. All'articolo 1, comma 128, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, dopo la parola:  "elettrificazione"  sono  inserite  le
seguenti: "e ammodernamento"». 
    All'articolo 49: 
      il comma 2 e' soppresso; 
      al   comma   3,   capoverso   1-bis,   le   parole:   «gestione
imprenditoriali»   sono   sostituite   dalle   seguenti:    «gestione
imprenditoriale»; 
      al comma 4, le parole:  «in  considerazione  delle  eccezionali
criticita' riguardanti le  condizioni  di  approvvigionamento  e  del
rilevante impatto produttivo e occupazionale della medesima  impresa»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nonche'  all'impresa  Portovesme
s.r.l., quale unico produttore nazionale di zinco e  piombo  primari,
in  considerazione  delle  eccezionali  criticita'   riguardanti   le
condizioni di approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo e
occupazionale delle medesime imprese»; 
      al comma 5,  le  parole:  «di  euro",»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di euro,"»; 
      dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
        «6-bis. All'articolo 24-bis del decreto legislativo 14  marzo
2014, n. 49, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
          "1-bis. La garanzia finanziaria da versare nel trust,  pari
all'importo determinato secondo quanto  stabilito  al  comma  1,  per
ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati,  nel  caso  di  opzione
verso  uno  dei  sistemi   collettivi   riconosciuti,   puo'   essere
interamente versata nel periodo massimo di cinque anni dalla data  di
sottoscrizione del relativo contratto,  che  ne  definisce  la  quota
annuale. Alla corresponsione delle eventuali annualita'  non  versate
provvede il  GSE  mediante  corrispondente  riduzione  delle  tariffe
incentivanti  e  contestuale  trasferimento   al   medesimo   sistema
collettivo segnalante, secondo le modalita' e le tempistiche definite
nell'ambito delle istruzioni operative del GSE  di  cui  all'articolo
40, comma 3"». 
      Nel capo X del titolo II della parte II, dopo l'articolo 49  e'
aggiunto il seguente: 
        «Art. 49-bis (Impianti alimentati a biomassa solida). - 1. Al
fine di aumentare la  sicurezza  del  sistema  energetico  nazionale,
all'articolo 5-bis, comma 4,  primo  periodo,  del  decreto-legge  25
febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5
aprile 2022, n. 28, la parola: ",  prevedendo"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "nonche' impianti alimentati da biomassa solida, prevedendo
per i soli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili"». 
    All'articolo 50: 
      al comma 1, le parole: «risorse nazionali e  comunitarie»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «risorse  nazionali  ed  europee»  e  le
parole: «decreto del presente» sono soppresse; 
      al comma 3, le parole: «dalla data di adozione» sono sostituite
dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore» e le  parole:  «del
PSC» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano sviluppo e coesione»; 
      al comma 5, le parole: «dall'adozione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalla data di entrata in vigore» e  dopo  le  parole:  «di
cassa» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 
      al comma 6, le parole: «e dei contratti di collaborazione» sono
sostituite dalle seguenti: «e ai contratti di collaborazione»; 
      al comma 7,  al  terzo  periodo,  le  parole:  «della  presente
disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente  decreto»
e, al quarto periodo, le parole: «indennita' o altri emolumenti» sono
sostituite dalle seguenti: «le indennita' o gli altri emolumenti»; 
      al comma 8, le parole: «cui di» sono soppresse, dopo le parole:
«19 novembre 2014,» sono  inserite  le  seguenti:  «pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014,» ed e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: «Limitatamente ai componenti del Nucleo di
verifica e controllo addetti, alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente  decreto,  allo  svolgimento  delle
attivita' di  controllo  di  programmi  e  progetti  di  investimento
pubblici e di Autorita' di audit, gli incarichi sono  mantenuti  fino
alla data di conclusione delle procedure di  conferimento  dei  nuovi
incarichi in attuazione  delle  previsioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal  comma  10  ovvero
fino alla loro naturale conclusione, se anteriore»; 
      al comma 9, le parole: «commi 1  a  8»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi da 1 a 8» e le parole: «Consiglio del Ministri» sono
sostituite dalle seguenti: «Consiglio dei ministri»; 
      al comma 11, sesto periodo, dopo le parole: «dei componenti del
Nucleo» e' inserita la seguente: «non»; 
      al comma 12, al primo periodo, dopo  le  parole:  «del  Nucleo»
sono inserite le seguenti:  «per  le  politiche  di  coesione»  e  le
parole:  «cinquantamila»  e   «centoquarantamila»   sono   sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «50.000» e «140.000»  e,  al  secondo
periodo,  la  parola:  «trentamila»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«30.000»; 
      al comma 13: 
        alle lettere a), b)  e  c),  le  parole:  «del  Nucleo»  sono
sostituite dalle seguenti: «del NUPC»; 
        alla lettera d), le  parole:  «del  Nucleo»  sono  sostituite
dalle   seguenti:   «del   NUPC»,   le    parole:    «programmazione,
riprogrammazione» sono sostituite dalle seguenti:  «programmazione  e
riprogrammazione», le  parole:  «l'accelerazione  e  dell'attuazione»
sono sostituite dalle seguenti: «l'accelerazione dell'attuazione», le
parole: «Fondo Sviluppo e Coesione» sono sostituite  dalle  seguenti:
«Fondo per lo sviluppo e la coesione», le parole: «e controllo"» sono
sostituite dalle seguenti: «e controllo» e le parole:  «dell'articolo
53» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 51»; 
      al comma 16, le parole:  «del  Nucleo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del NUPC» e le parole:  «trasferite  con  il  decreto  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «trasferite in applicazione del decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri»; 
      dopo il comma 17 e' inserito il seguente: 
        «17-bis. Per le stesse finalita'  di  cui  al  comma  17,  le
regioni, le province, le citta' metropolitane e gli enti locali,  ivi
comprese le unioni di comuni, assegnatari del personale  assunto  con
rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1,  comma  179,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante il  concorso  pubblico
bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge  n.
178 del 2020, possono procedere, dalla  data  di  entrata  in  vigore
della   legge   di   conversione   del   presente    decreto,    alla
stabilizzazione, nei  limiti  dei  posti  disponibili  della  vigente
dotazione  organica,  del  medesimo  personale  che  abbia   prestato
servizio per almeno  ventiquattro  mesi  nella  qualifica  ricoperta,
previo colloquio selettivo e  all'esito  della  valutazione  positiva
dell'attivita'  lavorativa  svolta.  Per  le  assunzioni  di  cui  al
presente comma,  i  ventiquattro  mesi  di  servizio  possono  essere
maturati anche computando  i  periodi  di  servizio  svolti  a  tempo
determinato presso amministrazioni  diverse  da  quella  che  procede
all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al  presente  comma
sono effettuate a valere  sulle  facolta'  assunzionali  di  ciascuna
amministrazione disponibili a  legislazione  vigente  all'atto  della
stabilizzazione». 
    All'articolo 51: 
      al comma 1, capoverso  56-bis,  le  parole:  «Regolamento  (UE)
2021/1060»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «regolamento   (UE)
2021/1060 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  24  giugno
2021,»  e  la  parola:  «IGRUE»   e'   sostituita   dalle   seguenti:
«Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione  europea
(IGRUE)»; 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis. A partire dal periodo contabile 2023-2024, i rimborsi
riconosciuti dalla Commissione europea a fronte  di  spese  sostenute
con  risorse  nazionali  e  rendicontate  nell'ambito  dei  programmi
nazionali e regionali, cofinanziati dal  Fondo  europeo  di  sviluppo
regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo sociale
europeo  plus  (FSE+),  sono  trasferiti  in  una  o  piu'  linee  di
intervento codificate sul conto corrente di tesoreria  n.  25051  del
fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche  europee  di  cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.  183,  unitamente  alle
quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse del citato fondo di
rotazione che si rendono disponibili per effetto  di  variazioni  del
tasso di cofinanziamento. Contestualmente  alla  presentazione  delle
domande di pagamento alla  Commissione  europea,  le  Amministrazioni
titolari  dei  programmi  provvedono  a   comunicare   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari
con l'Unione europea (IGRUE) gli importi  riconosciuti  a  fronte  di
spese sostenute con risorse nazionali. Restano  salve  le  specifiche
destinazioni delle risorse stabilite  per  legge  e  le  disposizioni
previste dal comma 1-quater. 
        1-ter. Con delibera del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica  e  lo  sviluppo  sostenibile,  adottata  su
proposta  dell'Autorita'  politica  delegata  per  le  politiche   di
coesione, sono individuati gli interventi di sviluppo economico e  di
coesione sociale e territoriale, coerenti con la natura delle risorse
utilizzate, e sono disciplinate le modalita' di  utilizzazione  delle
risorse trasferite sul conto corrente di tesoreria di  cui  al  comma
1-bis, ferma restando la destinazione territoriale delle  stesse.  Il
monitoraggio degli interventi e' assicurato con le modalita'  di  cui
all'articolo 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
        1-quater. I rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a
fronte di spese anticipate dallo Stato per misure  di  riduzione  dei
costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito  dei  programmi
nazionali  cofinanziati  dal  FESR  e  dal  FSE  per  il  periodo  di
programmazione  2014-2020,  ai  sensi  dell'articolo   25   ter   del
regolamento  (UE)  n.  1303/  2013  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 17 dicembre 2013,  sono  trasferiti,  unitamente  alle
quote di cofinanziamento  nazionale  e  alle  risorse  del  fondo  di
rotazione  per  l'attuazione   delle   politiche   europee   di   cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.  183,  che  si  rendono
disponibili per effetto di variazioni del tasso  di  cofinanziamento,
alla  Cassa  per  i  servizi   energetici   e   ambientali   per   il
finanziamento, nei limiti  delle  relative  risorse  disponibili,  di
iniziative normative volte alla previsione  di  agevolazioni  per  la
fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute  in  particolare
ai  clienti  domestici  economicamente  svantaggiati   o   in   gravi
condizioni di salute, di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 29
dicembre 2022, n. 197»; 
      alla rubrica sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «e
altre misure in materia di fondi strutturali europei». 
    Dopo l'articolo 51 e' inserito il seguente: 
      «Art. 51-bis (Disposizioni in materia di bilancio di  genere  e
ambientale) - 1. A decorrere dall'anno 2023 per il disegno  di  legge
di bilancio per il triennio 2024-2026, il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze  trasmette  alle  Camere,  entro  trenta  giorni  dalla
presentazione del disegno di legge di bilancio ai sensi dell'articolo
21  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,   appositi   allegati
conoscitivi nei quali, per il triennio di riferimento del disegno  di
legge di bilancio, e' data evidenza delle spese: 
        a)  relative  alla  promozione  della   parita'   di   genere
attraverso le politiche pubbliche; 
        b)  aventi  natura  ambientale,  riguardanti   attivita'   di
protezione,   conservazione,   ripristino,   gestione   e    utilizzo
sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale. 
      2. Per le finalita' di cui al presente articolo si applicano le
procedure previste dagli articoli 36, comma 6, e 38-septies, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196». 
    All'articolo 52: 
      al comma 1, dopo le parole: «della direzione» sono inserite  le
seguenti: «per il» e le parole: «2026  e  di  euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «2026 ed euro»; 
      al comma 2, la parola: «abusiva»  e'  soppressa  e  le  parole:
«nominato con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  21
febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla  delibera
del Consiglio dei ministri del 18  febbraio  2022,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2022»; 
      al comma 5, dopo le parole: «comma 1,  del»  sono  inserite  le
seguenti: «testo  unico  in  materia  di  societa'  a  partecipazione
pubblica, di cui al», le parole: «lettera  a)  del»  sono  sostituite
dalle seguenti: «lettera a), del codice dei  contratti  pubblici,  di
cui al», le parole: «comma 6  del  medesimo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 6, del medesimo codice di cui al», le parole:  «aree
ed immobili» sono sostituite dalle seguenti: «aree e agli  immobili»,
le parole: «del suolo, recupero» sono sostituite dalle seguenti: «del
suolo e di recupero» e dopo le parole: «indicati al primo periodo» il
segno di interpunzione: «,» e' soppresso; 
      dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
        «5-bis.  Al  fine  di  assicurare  la   realizzazione   degli
interventi di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica n. 47/2014 del 10 novembre 2014,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015,  con  delibera  del
Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica  e  lo
sviluppo sostenibile sono  assegnati  alla  regione  Toscana  euro  5
milioni per l'anno 2025, euro 20 milioni per l'anno 2026 ed  euro  16
milioni per l'anno 2027, a valere sulle  risorse  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027,  di  cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  a
titolo  di  anticipazione  riconosciuta  a  detta  regione  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della medesima legge  n.  178
del 2020. Con la medesima delibera sono aggiornati il  cronoprogramma
di spesa e le modalita' per assicurare l'attuazione degli interventi. 
        5-ter.  Al  fine  di  prevenire   condotte   illecite   nello
smaltimento dei fanghi sul territorio, per un periodo di dodici  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, le regioni possono avviare  programmi  sperimentali
di  controllo  e  tracciamento  dei  veicoli  adibiti  al   trasporto
specifico dello spurgo dei pozzi  neri  e  pozzetti  stradali,  anche
attraverso l'utilizzo  di  tecnologia  GPS.  All'implementazione  dei
programmi  di  cui  al  periodo  precedente  le  regioni   provvedono
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione  vigente  sui  rispettivi  bilanci,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
        5-quater. Le azioni ordinarie della societa'  Arexpo  S.p.A.,
di proprieta' del socio regione Lombardia,  sono  convertite,  previo
adeguamento dello statuto sociale, in  azioni  speciali  privilegiate
nella ripartizione degli utili ai sensi dell'articolo 2350 del codice
civile, secondo le modalita' da  stabilire  da  parte  dell'assemblea
straordinaria di modifica dello statuto, in ragione dei benefici,  in
termini  di  minori  oneri  finanziari  documentati,  ascrivibili  al
contributo riconosciuto  ad  Arexpo  S.p.A.  ai  sensi  del  comma  1
dell'articolo 7 della legge della regione Lombardia 8 agosto 2022, n.
17. Resta fermo il diritto di recesso degli altri soci, da esercitare
secondo le modalita' di cui all'articolo 2437-bis del codice civile. 
        5-quinquies. All'articolo 26, comma 6-ter, del  decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al primo periodo, le parole:  "31  dicembre  2022"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023, nonche' alle  concessioni
di lavori in  cui  e'  parte  una  pubblica  amministrazione  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30
giugno 2023,"; 
          b) al secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "Per  i  citati
appalti" e' inserita la seguente: ", concessioni"; 
          c) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Per  le
concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al Fondo per
la prosecuzione delle opere pubbliche di cui  al  comma  6-quater  e'
ammesso fino al 10 per cento della sua capienza complessiva e,  nelle
ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 del codice di cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resta ferma  l'applicazione  delle
regole di  Eurostat  ai  fini  dell'invarianza  degli  effetti  della
concessione sui saldi di finanza pubblica"». 
    All'articolo 53: 
      al comma 1, le parole: «comma 7 quater» sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 7-quater», le parole: «Piani di sviluppo e coesione»
sono sostituite dalle seguenti: «Piani  sviluppo  e  coesione»  e  le
parole: «i bandi o avvisi» sono sostituite dalle seguenti: «i bandi o
gli avvisi»; 
      al comma  2,  le  parole:  «Fondo  sviluppo  e  coesione»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione»; 
      alla rubrica, le parole: «risorse FSC»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione». 
    All'articolo 54: 
      al comma 1, dopo le parole: «misure del PNRR» sono inserite  le
seguenti: «di titolarita'», le  parole  «2021-2027»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «2023-2027»  e  dopo  le  parole:  «approvato   con
decisione» sono inserite le seguenti: «di esecuzione»; 
      al comma 4, primo periodo, le parole: «- sezione A  Agricoltura
- e' rideterminata» sono sostituite dalle seguenti: «,  la  dotazione
organica  del  personale  della  sezione  Agricoltura  del   medesimo
Ministero e' rideterminata»; 
      al comma 8, le parole: «a decorrere dal 2024»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2024» e le parole:  «Programma
Fondi  di  riserva  e  speciali»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«programma "Fondi di riserva e speciali"». 
    All'articolo 55: 
      al  comma  2,  al  primo  periodo,  le  parole:  «2006,  e  del
regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «2006, del  regolamento»
e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
svolge attivita' di cooperazione nei settori  delle  politiche  della
gioventu' e dello sport, anche a  livello  internazionale  e  con  le
comunita' degli italiani all'estero d'intesa con il  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, nonche'  attivita'
di coordinamento, promozione e  realizzazione  di  studi  e  ricerche
sulla  cittadinanza  europea,  sulla  cittadinanza  attiva  e   sulla
partecipazione dei giovani, e funzioni di  autorita'  abilitata  alla
formazione di animatori socioeducativi»; 
      al  comma  4,  al  secondo  periodo,  le  parole:   «ai   sensi
dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165,» sono soppresse e, al  terzo  periodo,  le  parole:  «periodo
precedente» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo»; 
      al comma 5, dopo le parole: «compatibile, il» sono inserite  le
seguenti: «regolamento di cui al». 
    Dopo l'articolo 55 e' inserita la seguente partizione: «Parte  IV
- Disposizioni finali». 
    Sono aggiunti, in fine, i seguenti allegati: 
 
                                                          «Allegato 1 
 
                                     (articolo 47, comma 9-quinquies) 
Codici ATECO delle  attivita'  i  cui  titoli  abilitativi,  comunque
  denominati,  sono  rilasciati  di   concerto   con   il   Ministero
  dell'universita' e della ricerca, sentito l'Istituto  nazionale  di
  fisica nucleare (INFN) 
B Estrazione di minerali da cave e miniere 
    23.5 Produzione di cemento, calce e gesso 
    23.6 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso 
    23.7 Taglio, modellatura e finitura di pietre 
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 
    35.11 Produzione di energia elettrica 
F Costruzioni 
    42.1 Costruzione di strade e ferrovie 
 
                                                           Allegato 2 
 
                                     (articolo 47, comma 9-quinquies) 
Comuni interessati 
    Ala' dei Sardi 
    Benetutti 
    Bitti 
    Budduso' 
    Dorgali 
    Galtelli 
    Irgoli 
    Loculi 
    Lode' 
    Lula 
    Nule 
    Nuoro 
    Oliena 
    Onani' 
    Orune 
    Osidda 
    Padru 
    Pattada 
    Siniscola 
    Torpe'».