(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI  CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  2
  MARZO 2023, N. 16 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 1: 
      alla lettera a), dopo le parole: «7.000 posti» sono inserite le
seguenti: «e di ulteriori 49.600.000  euro  per  l'anno  2023»  e  le
parole: «dei requisiti di servizi» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dei requisiti dei servizi»; 
      alla lettera b), dopo le  parole:  «comma  1,  lettera  b)»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      alla lettera c), le parole: «si provvede  ai  sensi  di  quanto
previsto  dall'articolo  1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «si
provvede secondo i criteri previsti dall'articolo 1,  comma  2,»,  la
parola: «trenta» e' sostituita  dalla  seguente:  «quarantacinque»  e
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In base alle  risultanze
dell'aggiornamento del censimento di cui al  periodo  precedente,  il
Ministero dell'interno  -  Dipartimento  per  gli  affari  interni  e
territoriali - Direzione centrale  per  la  finanza  locale  provvede
esclusivamente al trasferimento pro quota delle relative  risorse  in
favore dei singoli  comuni  beneficiari.  A  tale  fine,  le  risorse
assegnate per le finalita' di cui alla presente lettera sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
allo stato di previsione del Ministero dell'interno»; 
    al comma  3,  le  parole:  «di  cui  all'articolo  44  del»  sono
sostituite dalle seguenti: «previsto dall'articolo 44 del  codice  di
cui al»; 
    al comma 4,  dopo  le  parole:  «nei  centri»  sono  inserite  le
seguenti: «e nelle strutture»; 
    al comma 6: 
      al primo periodo,  le  parole:  «risultanti  al  sistema»  sono
sostituite dalle seguenti: «risultanti nel Sistema», le parole:  «per
fronteggiare il quale» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  per  far
fronte ai quali» e le  parole:  «con  modificazioni  dalla  legge  20
maggio» sono sostituite dalle  seguenti:  «con  modificazioni,  dalla
legge 20 maggio»; 
      al secondo periodo, le parole: «fabbisogno sanitario  standard»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «fabbisogno  sanitario  nazionale
standard»; 
    al comma 7, le parole: «articolo, si  provvede»  sono  sostituite
dalle seguenti: «articolo si provvede». 
  Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
    «Art. 1-bis (Proroga dello  stato  di  emergenza  per  intervento
all'estero in conseguenza degli accadimenti in  atto  nel  territorio
dell'Ucraina). - 1. Lo stato di emergenza per  intervento  all'estero
in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina,
di cui alla deliberazione del  Consiglio  dei  ministri  25  febbraio
2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e'
ulteriormente prorogato,  nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a
legislazione vigente, fino al 31 dicembre 2023». 
  All'articolo 2: 
    al comma 1, dopo le parole: «2022/382 del Consiglio» e'  inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole:  «2001/55/CE
del Consiglio» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,». 
  Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
    «Art. 2-bis (Proroga di termine in materia di personale sanitario
e socio-sanitario). - 1. All'articolo 34, comma 1, del  decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
maggio 2022, n. 51, concernente il  riconoscimento  delle  qualifiche
professionali del personale sanitario e socio-sanitario  ucraino,  le
parole: "4 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti:  "31  dicembre
2023".». 
  All'articolo 3: 
    al comma 4, le parole: «articolo, si  provvede»  sono  sostituite
dalle seguenti: «articolo si provvede». 
  All'articolo 4: 
    al comma 1, la parola: «volume»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«numero» e le  parole:  «Sistema  nazionale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sistema nazionale». 
  All'articolo 5: 
    al comma  1,  le  parole:  «di  cui  all'articolo  44  del»  sono
sostituite dalle seguenti: «previsto dall'articolo 44 del  codice  di
cui al»; 
    al  comma  2,  lettera  a),  le  parole:  «degli  importi»   sono
sostituite dalle seguenti: «degli stanziamenti di parte corrente,  di
competenza e di  cassa,  delle  missioni  e  dei  programmi  per  gli
importi»; 
    al  comma  3,  primo  periodo,  dopo  le   parole:   «Commissioni
parlamentari» sono inserite le seguenti: «competenti  per  materia  e
per i profili finanziari». 
  All'allegato 1: 
    alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce:  17.
Organismi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei ministri, la parola: «Organismi»  e'  sostituita  dalla
seguente: Organi»; 
    alla rubrica: Ministero delle imprese e del made in Italy,  voce:
5.2. Servizi  di  Comunicazione  Elettronica,  di  Radiodiffuzione  e
Postali, la parola: «Radiodiffuzione» e' sostituita  dalla  seguente:
«Radiodiffusione»; 
    alla rubrica: Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,
voce:  3.2.  Trasferimenti  assistenziali   a   enti   previdenziali,
finanziamento   spesa   sociale,   programmazione,   monitoraggio   e
valutazione politiche sociali e  di  inclusione  attiva,  le  parole:
«finanziamento  spesa  sociale»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«finanziamento nazionale spesa sociale»; 
    alla rubrica: Ministero degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale, voce: 1.4. Promozione della pace  e  della  sicurezza
internazionale, le parole: «e della sicurezza» sono sostituite  dalle
seguenti: «e sicurezza»; 
    alla rubrica: Ministero dell'istruzione e del  merito,  voce:  1.
istruzione scolastica, la parola: «istruzione»  e'  sostituita  dalla
seguente: «Istruzione»; 
    alla rubrica: Ministero dell'Infrastrutture e dei  trasporti,  le
parole: «dell'Infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti:  «delle
infrastrutture».