(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           Modificazioni apportate in sede di conversione 
                al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 1, dopo la parola: «stagionale» e' inserito il  seguente
segno di interpunzione: «,» e  la  parola:  «decreto-legislativo»  e'
sostituita  dalle   seguenti:   «testo   unico   delle   disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo»; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Ai fini della predisposizione dello schema  di  decreto  di
cui al comma 1, la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  sente  i
Ministri competenti per materia, gli  iscritti  al  registro  di  cui
all'articolo  42,  comma  2,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche'  il  Consiglio  nazionale
dell'economia e del lavoro. Il predetto decreto e'  adottato,  previa
deliberazione del  Consiglio  dei  ministri,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e acquisito  il  parere  delle  competenti  Commissioni
parlamentari, che si esprimono entro trenta  giorni  dal  ricevimento
della  richiesta.  Decorso  tale  termine  il  decreto  e'   comunque
adottato»; 
    al comma 3, la parola: «decreto-legislativo» e' sostituita  dalle
seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo»; 
    al comma 4, al primo periodo, la parola: «triennio» e' sostituita
dalle seguenti: «triennio 2023-2025» e, al secondo periodo,  dopo  le
parole: «Le istanze» sono inserite le seguenti: «di cui agli articoli
22, 24 e 26 del testo unico di cui al decreto legislativo  25  luglio
1998, n. 286,»; 
    dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
      «5-bis. Con i decreti  di  cui  al  presente  articolo  possono
essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti
dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati  o  dalle
autorita' competenti nei Paesi di primo asilo o di transito. 
      5-ter.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui   al   comma   5,
all'articolo 21 del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        "1-bis. Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3,  comma
4, e secondo le procedure di cui agli articoli 22  e  24,  in  quanto
compatibili, possono essere autorizzati l'ingresso e il soggiorno per
lavoro  subordinato,  anche  a  carattere  stagionale,  di  stranieri
cittadini di Paesi con i quali  l'Italia  ha  sottoscritto  intese  o
accordi in materia di rimpatrio"». 
  All'articolo 2: 
    la numerazione: «5.0.1», ovunque  ricorre,  e'  sostituita  dalla
seguente: «5.01»; 
    al comma 1: 
      all'alinea,  la  parola:  «decreto-legislativo»  e'  sostituita
dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo»; 
    alla lettera a): 
      al numero 2), le parole: «della questura» sono sostituite dalle
seguenti: «dalla questura»; 
      al numero 3), capoverso 5.0.1, le parole: «elementi ostativi di
cui alla presente disposizione.".» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«elementi ostativi di cui al presente articolo";»; 
      al numero 4), capoverso 5-quater, le parole:  «Al  sopravvenuto
accertamento degli elementi ostativi di cui al comma 5.0.1 o  di  cui
all'articolo  24-bis,  comma  4,  consegue»  sono  sostituite   dalle
seguenti: "Al sopravvenuto accertamento degli  elementi  ostativi  di
cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai
sensi  dell'articolo  24-bis,  comma  4,  conseguono"  e  le  parole:
«permesso di soggiorno.".» sono sostituite dalle seguenti:  «permesso
di soggiorno";»; 
      al numero 5), capoverso 6-bis,  la  parola:  «nazionale.".»  e'
sostituita dalla seguente: «nazionale";»; 
      alla lettera b), la  parola:  «6-bis.".»  e'  sostituita  dalla
seguente: «6-bis";»; 
      alla lettera c), capoverso Art. 24-bis: 
        al comma 1, dopo le parole: «comma 8, del» sono  inserite  le
seguenti: «regolamento di cui al» e  dopo  le  parole:  «previsto  al
comma 4» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»; 
        al comma 2, le parole: «presente  decreto  legislativo»  sono
sostituite dalle seguenti: «presente testo unico». 
  All'articolo 3: 
    al comma 1: 
      all'alinea, le parole:  «del  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del testo unico di cui al decreto»; 
      alla lettera c), capoverso 2-bis, al  primo  periodo,  dopo  le
parole:  «residente  all'estero»  sono  inserite  le   seguenti:   «,
all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorita' competenti nei  Paesi
di  primo  asilo  o  di  transito»,  al  terzo  periodo,  le  parole:
«corredata dalla» sono sostituite dalle seguenti:  «corredata  della»
e, al quarto periodo, le parole: «o di cui all'articolo 24-bis, comma
4, consegue" sono sostituite dalle seguenti: «, anche a  seguito  dei
controlli  effettuati  ai  sensi  dell'articolo  24-bis,   comma   4,
conseguono»; 
      alla lettera e): 
        all'alinea,  le  parole:  «e'  inserito  il  seguente»   sono
sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»; 
        al capoverso 4-bis, la parola: «in-house» e' sostituita dalle
seguenti: «in house», dopo le parole: «intese tecniche» sono inserite
le seguenti: «con  organizzazioni  internazionali  o»  e  le  parole:
«Paesi  terzi  di  interesse  per  la  promozione  di   percorsi   di
qualificazione  professionale   e   la   selezione   dei   lavoratori
direttamente nei Paesi di origine» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Paesi  terzi  nei  confronti  dei  quali  sussiste   l'interesse   a
promuovere percorsi di qualificazione professionale  e  la  selezione
dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine»; 
        dopo il capoverso 4-bis e' aggiunto il seguente: 
          «4-ter. In via transitoria, per gli anni 2023  e  2024,  e'
consentito  alle  organizzazioni  nazionali  dei  datori  di   lavoro
presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del  lavoro  e  alle
loro articolazioni territoriali o di categoria di concordare con  gli
organismi formativi o con gli operatori dei servizi  per  il  lavoro,
accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le
associazioni  operanti  nel  settore  dell'immigrazione  iscritti  al
registro delle associazioni e degli enti  che  svolgono  attivita'  a
favore degli immigrati, di cui all'articolo 52 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,  n.  394,
programmi di formazione professionale  e  civico-linguistica  per  la
selezione e la formazione di lavoratori  direttamente  nei  Paesi  di
origine. A completamento del corso di formazione, previa  verifica  e
attestazione da parte dei predetti enti, i  lavoratori  possono  fare
ingresso in Italia con le procedure previste  per  gli  ingressi  per
lavoro per casi particolari, ai sensi  dell'articolo  27,  entro  tre
mesi dalla conclusione del corso»; 
    al comma 2,  le  parole:  «del  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del testo unico di cui al decreto». 
  All'articolo 4: 
      al comma 1, alinea, le parole: «del  decreto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto». 
    Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
      «Art.  4-bis  (Disposizioni  in  materia  di  conversione   dei
permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati). -  1.
All'articolo 32 del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
        "1-bis. Il permesso di soggiorno  di  cui  al  comma  1  puo'
essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per  motivi  di
studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o  autonomo
previo accertamento  dell'effettiva  sussistenza  dei  presupposti  e
requisiti previsti  dalla  normativa  vigente,  al  compimento  della
maggiore eta', ai minori  stranieri  non  accompagnati,  affidati  ai
sensi dell'articolo 2 della legge  4  maggio  1983,  n.  184,  ovvero
sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori
stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero  ai
minori stranieri non accompagnati che  siano  stati  ammessi  per  un
periodo non inferiore a due  anni  in  un  progetto  di  integrazione
sociale e civile gestito da un ente  pubblico  o  privato  che  abbia
rappresentanza nazionale e che comunque  sia  iscritto  nel  registro
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  ai  sensi
dell'articolo 52 del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394"». 
  All'articolo 5: 
    al comma 1,  dopo  le  parole:  «nel  corso  del  triennio»  sono
inserite le seguenti: «2023-2025 ai sensi dell'articolo 1,  comma  4,
del presente decreto»; 
    al comma 2: 
      all'alinea, le parole: «L'articolo  1,  comma  4-quater,»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il comma 4-quater dell'articolo 1»; 
      al capoverso 4-quater, la parola: «CCNI»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «contratto collettivo nazionale integrativo del personale»,
le  parole:  «CCNL  comparto  funzioni   centrali   2019/2021»   sono
sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di  lavoro
del  personale  del  comparto  Funzioni  centrali  per  il   triennio
2019-2021» e le parole: «e' agente» sono sostituite  dalle  seguenti:
«ha qualifica di agente». 
    Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 5-bis (Misure per il potenziamento tecnico-logistico  del
sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera). - 1.  Per
la realizzazione  dei  punti  di  crisi  e  delle  strutture  di  cui
all'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo  25
luglio 1998, n. 286, e dei centri di cui all'articolo 9  del  decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano, fino al 31 dicembre
2025, le facolta' di deroga di cui al comma  3-bis  dell'articolo  19
del  decreto-legge  17  febbraio  2017,  n.   13,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  13  aprile  2017,  n.  46,   introdotto
dall'articolo 10 del presente decreto. Per le  finalita'  di  cui  al
presente comma, limitatamente ai punti di crisi e alle  strutture  di
cui  al  citato  articolo  10-ter,  il  Ministero   dell'interno   e'
autorizzato ad avvalersi  delle  risorse  previste  dall'articolo  1,
comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
      2. Fino al 31 dicembre 2025, al  fine  di  assicurare  adeguati
livelli di accoglienza nel punto di crisi di Lampedusa in relazione a
situazioni di particolare  affollamento,  il  Ministero  dell'interno
puo' avvalersi, per la gestione del predetto punto  di  crisi,  della
Croce Rossa italiana, con le facolta' di deroga richiamate  al  comma
1. Sono assicurate le prestazioni previste,  per  tale  tipologia  di
struttura, dallo schema di capitolato di gara di cui all'articolo  12
del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. 
      3. All'articolo 10-ter  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1  e'  inserito  il
seguente: 
        "1-bis. Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti  di  cui
al presente articolo, gli stranieri ospitati presso i punti di  crisi
di cui al comma 1 possono essere trasferiti in strutture analoghe sul
territorio nazionale, per l'espletamento delle attivita'  di  cui  al
medesimo comma. Al fine di assicurare la coordinata attuazione  degli
adempimenti  di   rispettiva   competenza,   l'individuazione   delle
strutture di cui  al  presente  comma  destinate  alle  procedure  di
frontiera con trattenimento  e  della  loro  capienza  e'  effettuata
d'intesa con il Ministero della giustizia». 
      4. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto  2015,  n.
142, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Nelle more dell'individuazione di  disponibilita'  di
posti nei centri governativi di cui all'articolo 9 o nelle  strutture
di cui al presente articolo, l'accoglienza puo' essere  disposta  dal
prefetto, per il  tempo  strettamente  necessario,  in  strutture  di
accoglienza provvisoria individuate con le modalita' di cui al  comma
2. In tali strutture sono assicurate le  prestazioni  concernenti  il
vitto,  l'alloggio,  il  vestiario,  l'assistenza  sanitaria   e   la
mediazione linguistico-culturale, secondo le  disposizioni  contenute
nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12». 
      5. Al fine di assicurare adeguati livelli  di  accoglienza  nei
punti di crisi di cui all'articolo 10-ter del testo unico di  cui  al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministero dell'interno
e' autorizzato a stipulare, con le facolta' di deroga  richiamate  al
comma 1 del presente articolo, uno o piu' contratti per l'affidamento
del servizio di trasporto marittimo dei migranti  ivi  presenti,  nel
limite massimo complessivo di euro 8.820.000 per  l'anno  2023.  Alle
attivita'  istruttorie  di  natura  tecnico-amministrativa   e   alle
procedure di affidamento del servizio di cui  al  presente  comma  il
Ministero dell'interno puo' provvedere per il tramite dei  competenti
uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  All'onere
di cui al presente comma, pari ad euro 8.820.000 per l'anno 2023,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a  euro  2.800.000,
l'accantonamento relativo al medesimo  Ministero  e,  quanto  a  euro
6.020.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 
      Art.  5-ter  (Modifiche  al  sistema  di  accoglienza).  -   1.
All'articolo 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre  1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma  1,  alinea,  le  parole:  «anche  i  richiedenti
protezione internazionale e,» sono soppresse; 
        b) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonche' i richiedenti protezione internazionale  che  hanno  fatto
ingresso nel territorio nazionale a  seguito  di  protocolli  per  la
realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di
reinsediamento    nel    territorio    nazionale    che     prevedono
l'individuazione dei beneficiari nei Paesi di origine o  di  transito
in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per  i
rifugiati (UNHCR)»; 
        c) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: 
          «1-quater. I titolari  di  protezione  internazionale  e  i
titolari dei permessi di soggiorno di cui alle  lettere  a),  a-bis),
b), c), d), e), f) e  g)  del  comma  1  che,  salvi  casi  di  forza
maggiore, non si  presentano  presso  la  struttura  di  destinazione
individuata dal servizio centrale di  cui  al  comma  4  entro  sette
giorni  dalla  relativa  comunicazione  decadono  dalle   misure   di
accoglienza  di  cui  al  presente  articolo,  salvo  che   ricorrano
obiettive e motivate ragioni di ritardo, secondo la  valutazione  del
prefetto della Provincia di provenienza del beneficiario»; 
        d) al comma 2-bis, lettera a), dopo le parole: «i richiedenti
protezione internazionale» sono inserite  le  seguenti:  «di  cui  al
comma 1-bis del presente articolo e all'articolo 9, comma 1-bis,  del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142». 
      2.  Al  decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 8: 
          1) al comma 2, le parole: «Le funzioni di prima  assistenza
sono assicurate» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo  quanto
previsto dal comma 1-bis  dell'articolo  9  del  presente  decreto  e
dall'articolo 1-sexies, comma 1-bis, del  decreto-legge  30  dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
1990, n. 39, l'accoglienza dei richiedenti protezione  internazionale
e' assicurata»; 
          2) il comma 3 e' abrogato; 
        b) all'articolo 9: 
          1) le parole: «di prima  accoglienza»,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «di accoglienza»; 
          2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Il richiedente che si trova in una  delle  specifiche
situazioni di cui all'articolo 17, comma 1, del presente decreto puo'
essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei
posti disponibili, nell'ambito del  sistema  di  accoglienza  di  cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre  1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39»; 
          3) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso; 
          4) il comma 4-bis e' abrogato; 
          5)  al  comma  4-ter,   le   parole:   «del   trasferimento
prioritario del richiedente di cui al comma  4-bis»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del trasferimento del richiedente di  cui  al  comma
1-bis»; 
        c) all'articolo 11, il comma 3 e' abrogato. 
      3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
ai richiedenti  protezione  internazionale  presenti,  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
nel  sistema  di  accoglienza  di  cui  all'articolo   1-sexies   del
decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. 
      4. I cittadini afghani  richiedenti  protezione  internazionale
che, a seguito della grave crisi determinatasi in Afghanistan,  fanno
ingresso nel territorio nazionale in attuazione delle  operazioni  di
evacuazione effettuate dalle autorita' italiane, anche in ragione del
servizio prestato al precedente  Governo  afghano  e  alla  comunita'
internazionale  che  lo  coadiuvava,  possono  essere  accolti  anche
nell'ambito del sistema di accoglienza di cui  all'articolo  1-sexies
del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,  come  modificato
dal comma 1 del presente articolo. 
      5. Resta fermo quanto previsto dal decreto-legge 2 marzo  2023,
n. 16,  dalle  ordinanze  di  protezione  civile  e  dalle  ulteriori
disposizioni  normative  adottate  in   relazione   all'esigenza   di
assicurare  soccorso  e  assistenza  alla  popolazione   ucraina   in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto. 
      6.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
      Art.  5-quater  (Riduzione  o  revoca   delle   condizioni   di
accoglienza). - 1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18  agosto
2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1, la lettera e) e' abrogata; 
        b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Nei casi di violazione grave o  ripetuta,  da  parte  del
richiedente protezione internazionale, delle regole  della  struttura
in cui e' accolto, ivi compreso  il  danneggiamento  doloso  di  beni
mobili  o  immobili,  ovvero  in  caso  di  comportamenti  gravemente
violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, il
prefetto, fatta salva la facolta' di disporre  il  trasferimento  del
richiedente in altra struttura, adotta  una  o  piu'  delle  seguenti
misure: 
          a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad  attivita'
organizzate dal gestore del centro; 
          b) esclusione temporanea dall'accesso  a  uno  o  piu'  dei
servizi  di  cui  all'articolo  10,  comma  1,  secondo  periodo,  ad
eccezione dell'accoglienza materiale; 
          c) sospensione, per  un  periodo  non  inferiore  a  trenta
giorni e non superiore a sei mesi, o revoca  dei  benefici  economici
accessori  previsti  nel  capitolato  di  gara   d'appalto   di   cui
all'articolo 12»; 
        c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
          «2-bis. Le misure di cui al presente articolo sono adottate
in modo individuale,  secondo  il  principio  di  proporzionalita'  e
tenuto  conto  della  situazione  del  richiedente,  con  particolare
riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17, e sono  motivate.
I provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti  del  richiedente
sono comunicati alla Commissione  territoriale  competente  all'esame
della domanda di protezione internazionale»; 
        d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
          «4. Nei casi di violazione  delle  regole  del  centro,  il
gestore richiama formalmente il richiedente  e,  quando  ricorrano  i
presupposti per l'applicazione  delle  misure  di  cui  al  comma  2,
trasmette tempestivamente alla prefettura una relazione sui fatti»; 
        e) al comma 5: 
          1) al primo periodo, dopo le parole: «Il provvedimento  di»
sono inserite le seguenti: «riduzione o»; 
          2) al terzo periodo, le parole: «di revoca» sono soppresse; 
        f) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Riduzione  o
revoca delle condizioni di accoglienza"». 
  All'articolo 6: 
      al comma 1, le parole: «decreto  legislativo  25  luglio  1998»
sono sostituite dalle  seguenti:  «testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998»; 
      al comma 3, le parole: «decreto  legislativo  18  aprile  2016»
sono sostituite dalle seguenti: «codice dei  contratti  pubblici,  di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016»; 
      al comma 4,  dopo  la  parola:  «contratto»  sono  inserite  le
seguenti: «di cui al comma 1». 
    Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 6-bis (Attivazione di una  postazione  medicalizzata  del
118 presso l'isola di Lampedusa). - 1. In considerazione del fenomeno
dei flussi migratori e delle particolari condizioni  geografiche  del
territorio,  nell'ambito  del  sistema  di  soccorso  della   Regione
siciliana e' attivata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto,  una  postazione
medicalizzata del  118  presso  l'isola  di  Lampedusa,  al  fine  di
garantire   tempestivita'   ed   efficienza   negli   interventi   di
emergenza-urgenza, per tutelare la salute degli abitanti dell'isola e
dei migranti. 
      2. Entro lo stesso  termine  di  cui  al  comma  1,  l'Istituto
nazionale per la promozione della salute delle  popolazioni  migranti
ed il contrasto delle malattie  della  poverta'  (INMP),  sentito  il
Ministero  della  salute,  stipula  un  protocollo  d'intesa  con  il
Ministero dell'interno, la Regione siciliana, il comune di  Lampedusa
e la Capitaneria di porto-Guardia costiera, finalizzato  a  garantire
alla postazione medicalizzata di cui al comma 1 l'apporto di adeguate
professionalita', la  strumentazione  tecnica  necessaria  nonche'  i
protocolli  di  presa  in  carico  e  assistenza  della   popolazione
migrante. 
      3. L'attivazione della postazione di cui  al  comma  1  avviene
nell'ambito del servizio sanitario regionale della Regione  siciliana
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione  vigente  e  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25  giugno  2019,  n.  60.
All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 si  provvede  con
le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  gia'  a  disposizione
dell'INMP a legislazione vigente. 
      Art.  6-ter  (Modifiche  alla  disciplina  sulle  modalita'  di
accoglienza). - 1. All'articolo 10, comma  1,  secondo  periodo,  del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, le parole:  "l'assistenza
sanitaria,  l'assistenza  sociale  e   psicologica,   la   mediazione
linguistico-culturale,  la  somministrazione  di  corsi   di   lingua
italiana e i servizi di orientamento legale  e  al  territorio"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "l'assistenza  sanitaria,  l'assistenza
sociale e la mediazione linguistico-culturale"». 
  All'articolo 7: 
    il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,
n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 6, comma 1-bis, le lettere a), b) e h-bis) sono
abrogate; 
      b) all'articolo 18-bis, comma 1, dopo le  parole:  "per  taluno
dei  delitti  previsti  dagli  articoli"  e'  inserita  la  seguente:
"558-bis,"; 
      c) all'articolo 19: 
        1) al comma 1.1, il terzo e il quarto periodo sono soppressi; 
        2) al comma 1.2: 
          2.1) al primo periodo,  dopo  le  parole:  "la  Commissione
territoriale trasmette"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  ai  sensi
dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28  gennaio  2008,
n. 25,"; 
          2.2) il secondo periodo e' soppresso; 
        3) al comma 2, lettera d-bis): 
          3.1) le parole: "gravi condizioni psicofisiche o  derivanti
da gravi patologie" sono sostituite dalle  seguenti:  "condizioni  di
salute  derivanti  da  patologie   di   particolare   gravita',   non
adeguatamente curabili nel Paese di origine"; 
          3.2) le parole: "e convertibile in  permesso  di  soggiorno
per motivi di lavoro" sono soppresse; 
      d) all'articolo 20-bis: 
        1) al  comma  1,  la  parola:  "grave"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "contingente ed eccezionale"; 
        2) al comma 2: 
          2.1)  dopo  la  parola:  "rinnovabile"  sono  inserite   le
seguenti: "per un periodo ulteriore di sei mesi"; 
          2.2) la  parola:  "grave"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"eccezionale"; 
          2.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ma  non
puo' essere  convertito  in  permesso  di  soggiorno  per  motivi  di
lavoro"»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis.  Ai  procedimenti  di  competenza   della   Commissione
nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto  continua  ad  applicarsi  la  disciplina
previgente»; 
    al comma 3, le parole: «in  motivi  di  lavoro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «in permesso di soggiorno per motivi di lavoro,»; 
    la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Protezione  speciale,
vittime del reato di costrizione  o  induzione  al  matrimonio,  cure
mediche e calamita' naturali». 
  Nel capo I, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti: 
    «Art.  7-bis  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di   procedure
accelerate in frontiera). - 1.  Al  decreto  legislativo  28  gennaio
2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 4, comma 1-bis,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: "ovvero  nell'ambito  del  personale  dell'area  dei
funzionari  o  delle  elevate  professionalita'  dell'Amministrazione
civile dell'interno, appositamente formato in materia  di  protezione
internazionale a cura dell'Amministrazione  medesima  successivamente
all'ingresso in ruolo"; 
      b) all'articolo 28-bis: 
        1) al comma 2: 
          1.1) alla lettera b), l'ultimo periodo e' soppresso; 
          1.2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
      "b-bis)  domanda  di   protezione   internazionale   presentata
direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al  comma
4 da un richiedente proveniente da  un  Paese  designato  di  origine
sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis"; 
          1.3)  alla  lettera  c),  dopo   le   parole:   "ai   sensi
dell'articolo 2-bis" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto
previsto alla lettera b-bis)"; 
        2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
          "2-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e b-bis) del  comma
2 la procedura puo' essere svolta direttamente alla frontiera o nelle
zone di transito di cui al comma  4  e  la  Commissione  territoriale
decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda"; 
      c) all'articolo 29: 
        1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
          "b) il richiedente ha reiterato identica domanda, dopo  che
sia stata presa una decisione  da  parte  della  Commissione  stessa,
senza addurre nuovi elementi  o  nuove  prove,  in  merito  alle  sue
condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine,  che
rendano  significativamente  piu'  probabile  che  la  persona  possa
beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente
alleghi  fondatamente  di  essere   stato,   non   per   sua   colpa,
impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della
sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale"; 
        2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
          "1-bis.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  la  domanda  e'
sottoposta  a  esame  preliminare  da  parte  del  presidente   della
Commissione territoriale, diretto ad accertare  se  emergono  o  sono
stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove
rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione  internazionale
e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi  o  prove
non e' imputabile a colpa del ricorrente, su  cui  grava  l'onere  di
allegazione specifica. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il
presidente  della  Commissione  procede   anche   all'audizione   del
richiedente sui motivi addotti a sostegno  dell'ammissibilita'  della
domanda nel suo caso specifico"; 
      d) all'articolo 35-bis: 
        1) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
          "d) avverso il provvedimento  adottato  nei  confronti  dei
soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis),  c)
ed e)"; 
        2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
          "5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai
sensi  del  comma  4   non   sospende   l'efficacia   esecutiva   del
provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un'altra  domanda
reiterata a seguito  di  una  decisione  definitiva  che  respinge  o
dichiara inammissibile una prima domanda reiterata,  ovvero  dichiara
inammissibile  la  domanda   di   riconoscimento   della   protezione
internazionale, ai sensi dell'articolo 29-bis"; 
      e) dopo l'articolo 35-bis e' inserito il seguente: 
        "Art. 35-ter  (Sospensione  della  decisione  in  materia  di
riconoscimento della protezione  internazionale  nella  procedura  in
frontiera). -  1.  Quando  il  richiedente  e'  trattenuto  ai  sensi
dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.  142,
contro la decisione della Commissione territoriale e' ammesso ricorso
nel termine di quattordici giorni dalla notifica del provvedimento  e
si  applica  l'articolo  35-bis,  comma  3,  del  presente   decreto.
L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva  del  provvedimento
impugnato e' proposta, a pena di  inammissibilita',  con  il  ricorso
introduttivo. 
        2. Il ricorso  e'  immediatamente  notificato  a  cura  della
cancelleria  al  Ministero   dell'interno   presso   la   Commissione
territoriale o la sezione che  ha  adottato  l'atto  impugnato  e  al
pubblico ministero, che nei successivi due giorni possono  depositare
note difensive. Entro  lo  stesso  termine,  la  Commissione  che  ha
adottato l'atto impugnato e' tenuta a rendere disponibili il  verbale
di audizione o, ove  possibile,  il  verbale  di  trascrizione  della
videoregistrazione,  nonche'  copia  della  domanda   di   protezione
internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della
procedura di esame. Alla scadenza del predetto termine il giudice  in
composizione monocratica provvede allo stato degli atti entro  cinque
giorni con decreto motivato non impugnabile. 
        3.  Dal  momento  della  proposizione  dell'istanza  e   fino
all'adozione del provvedimento previsto dal comma 2, ultimo  periodo,
il ricorrente non puo' essere espulso o  allontanato  dal  luogo  nel
quale e' trattenuto. 
        4. Quando l'istanza di sospensione e' accolta  il  ricorrente
e' ammesso nel territorio nazionale e gli e' rilasciato  un  permesso
di soggiorno per richiesta di asilo. La sospensione degli effetti del
provvedimento  impugnato,  disposta  ai  sensi  del  comma  3,  perde
efficacia  se  il  ricorso  e'  rigettato,  con  decreto  anche   non
definitivo. 
        5. Alla scadenza del  termine  di  cui  al  comma  2,  ultimo
periodo, il giudice, in composizione  collegiale,  procede  ai  sensi
dell'articolo 35-bis, commi 7 e seguenti, in quanto compatibili". 
    2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 6: 
        1) al comma 2: 
          1.1) all'alinea, dopo le parole: "n. 286" sono inserite  le
seguenti: ", nei limiti dei posti disponibili"; 
          1.2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
          "d) e' necessario determinare gli elementi su cui  si  basa
la domanda di protezione internazionale  che  non  potrebbero  essere
acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi
dell'articolo 13, comma 4-bis, lettere a), c), d) ed e), del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla  sussistenza
del rischio di fuga e' effettuata caso per caso"; 
        2) al comma 3-bis, dopo le parole: "per la  determinazione  o
la verifica dell'identita' o della  cittadinanza"  sono  inserite  le
seguenti: ", anche mediante il ricorso alle operazioni di rilevamento
fotodattiloscopico e la verifica delle banche dati"; 
      b) dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti: 
      "Art.  6-bis  (Trattenimento   dello   straniero   durante   lo
svolgimento della procedura in frontiera di cui  all'articolo  28-bis
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25). - 1. Fuori dei  casi
di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-bis, del presente  decreto  e  nel
rispetto dei criteri definiti all'articolo 14, comma 1.1, del decreto
legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  il  richiedente  puo'  essere
trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui
all'articolo 28-bis, comma  2,  lettere  b)  e  b-bis),  del  decreto
legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  e   fino   alla   decisione
dell'istanza di sospensione di cui all'articolo 35-bis, comma 4,  del
medesimo decreto legislativo  n.  25  del  2008,  al  solo  scopo  di
accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato. 
        2. Il trattenimento di cui al comma 1  puo'  essere  disposto
qualora il richiedente non abbia consegnato  il  passaporto  o  altro
documento equipollente in  corso  di  validita',  ovvero  non  presti
idonea garanzia finanziaria.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  con  decreto  del
Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e
dell'economia e  delle  finanze,  sono  individuati  l'importo  e  le
modalita' di prestazione della predetta garanzia finanziaria. 
        3.  Il  trattenimento  non  puo'  protrarsi  oltre  il  tempo
strettamente  necessario  per  lo  svolgimento  della  procedura   in
frontiera ai sensi dell'articolo 28-bis del  decreto  legislativo  28
gennaio 2008, n. 25.  La  convalida  comporta  il  trattenimento  nel
centro per un periodo massimo, non prorogabile, di quattro settimane. 
        4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente  e'  trattenuto
in appositi locali presso le strutture di  cui  all'articolo  10-ter,
comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  ovvero,  in
caso  di  arrivi  consistenti  e  ravvicinati,  nei  centri  di   cui
all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.
286, situati in prossimita' della frontiera o della zona di transito,
per il tempo strettamente necessario all'accertamento del diritto  ad
entrare nel territorio dello Stato. Si applica in quanto  compatibile
l'articolo 6, comma 5. 
      Art.  6-ter  (Trattenimento  del  richiedente  sottoposto  alla
procedura Dublino di cui al regolamento (UE) n. 604/2013).  -  1.  In
attesa del trasferimento previsto dal regolamento  (UE)  n.  604/2013
del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26  giugno  2013,  lo
straniero puo' essere trattenuto nei centri di  cui  all'articolo  14
del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  ove  sussista  un
notevole rischio di fuga e sempre che non possano disporsi le  misure
di cui al medesimo articolo  14,  comma  1-bis.  La  valutazione  sul
notevole rischio di fuga e' effettuata caso per caso. 
      2. Il notevole rischio di fuga sussiste quando  il  richiedente
si sia sottratto  a  un  primo  tentativo  di  trasferimento,  ovvero
qualora ricorrano almeno due delle seguenti circostanze: 
        a) mancanza di un documento di viaggio; 
        b) mancanza di un indirizzo affidabile; 
        c) inadempimento all'obbligo di  presentarsi  alle  autorita'
competenti; 
        d) mancanza di risorse finanziarie; 
        e)  il  richiedente  ha  fatto  ricorso  sistematicamente   a
dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalita' anche al
solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di
espulsione. 
      3.  Il  trattenimento  non  puo'  protrarsi  oltre   il   tempo
strettamente  necessario  per  l'esecuzione  del  trasferimento.   La
convalida  comporta  il  trattenimento  nel  centro  per  un  periodo
complessivo di  sei  settimane.  In  presenza  di  gravi  difficolta'
relative all'esecuzione del trasferimento il  giudice,  su  richiesta
del questore, puo' prorogare il trattenimento  per  ulteriori  trenta
giorni, fino a un termine massimo di ulteriori sei  settimane.  Anche
prima  della  scadenza  di  tale  termine,  il  questore  esegue   il
trasferimento dandone comunicazione  senza  ritardo  al  giudice.  Si
applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5". 
      Art.  7-ter  (Disposizioni  in   materia   di   decisioni   sul
riconoscimento della protezione  internazionale).  -  1.  Al  decreto
legislativo 28 gennaio  2008,  n.  25,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
        a) all'articolo 27, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
          "2-bis.  La  Commissione  territoriale,  nel  caso  in  cui
ritenga che non sussistano i presupposti per il riconoscimento  della
protezione internazionale  e  non  ricorrano  le  condizioni  per  la
trasmissione degli atti al  questore  ai  fini  del  rilascio  di  un
permesso di soggiorno per protezione speciale  o  per  cure  mediche,
acquisisce dal questore elementi informativi circa la non sussistenza
di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi  1-bis  e
2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"; 
        b) all'articolo 32, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
          "4. La decisione di cui al comma 1, lettere  b),  b-bis)  e
b-ter), del presente articolo e il verificarsi delle ipotesi previste
dagli articoli 23, 29 e 29-bis comportano, alla scadenza del  termine
per l'impugnazione, l'obbligo  per  il  richiedente  di  lasciare  il
territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un  permesso
di soggiorno ad altro titolo e salvo che la Commissione  territoriale
rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui ai commi  3.2  e
3-bis del presente articolo o di una delle cause  impeditive  di  cui
all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo  25  luglio
1998, n. 286. Nei casi di cui al  periodo  precedente,  la  decisione
reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto  di
reingresso di cui  all'articolo  13,  commi  13  e  14,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.  286.  L'attestazione  tiene  luogo  e
produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
il questore procede ai sensi del medesimo articolo 13, commi 4  e  5,
salvi gli effetti di cui  all'articolo  35-bis,  commi  3  e  4,  del
presente   decreto.   Il   provvedimento    recante    l'attestazione
dell'obbligo  di  rimpatrio  in  conformita'  al  presente  comma  e'
impugnabile con ricorso unitario ai sensi dell'articolo 35, comma  1,
del presente decreto"; 
        c) all'articolo 33, comma 3,  le  parole:  "all'articolo  32,
comma 3" sono sostituite  dalle  seguenti:  "all'articolo  27,  comma
2-bis, e all'articolo 32, commi 3 e 4"; 
        d) all'articolo 35, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          "1. Avverso i provvedimenti della Commissione  territoriale
di cui all'articolo 32 e avverso i  provvedimenti  della  Commissione
nazionale di cui all'articolo 33  e'  ammesso  ricorso  all'autorita'
giudiziaria ordinaria. Il ricorso e' ammesso anche nel  caso  in  cui
l'interessato abbia  richiesto  il  riconoscimento  dello  status  di
rifugiato e  sia  stata  riconosciuta  esclusivamente  la  protezione
sussidiaria o la protezione speciale e nel caso di  cui  all'articolo
32, comma 3.1"; 
        e)  all'articolo  35-bis,  il  comma  8  e'  sostituito   dal
seguente: 
          "8. La Commissione che  ha  adottato  il  provvedimento  di
diniego, successivamente alla  sua  notifica  all'interessato,  rende
disponibile la videoregistrazione di cui all'articolo 14, comma 1, al
suo difensore munito  di  procura  dopo  la  verifica  della  procura
effettuata a  cura  della  cancelleria  del  giudice  competente  per
l'impugnazione, con le modalita' previste dalle  specifiche  tecniche
di cui al comma  16.  Entro  venti  giorni  dalla  notificazione  del
ricorso, la Commissione mette a disposizione del giudice mediante gli
strumenti del processo civile telematico il verbale  di  trascrizione
della videoregistrazione redatto a norma del  medesimo  articolo  14,
comma 1, copia della domanda di protezione internazionale e di  tutta
la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame di cui
al  capo  III,  nonche'  l'indicazione  delle  informazioni  di   cui
all'articolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della decisione. Entro il
medesimo termine la Commissione mette a disposizione del  giudice  la
videoregistrazione  con  le  modalita'  previste   dalle   specifiche
tecniche di cui al comma 16". 
      Art.  7-quater  (Disposizioni  in  materia  di  convalida   dei
provvedimenti  di  accompagnamento  immediato  alla  frontiera  e  di
trattenimento). - 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo  25
luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 13,  dopo  il  comma  5-bis  e'  inserito  il
seguente: 
          «5-bis.1.   La   partecipazione   del   destinatario    del
provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile,  a
distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il
centro di cui all'articolo 14 del presente testo unico nel  quale  lo
straniero e' trattenuto,  in  conformita'  alle  specifiche  tecniche
stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6,
comma 5, del decreto legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,  e  nel
rispetto dei periodi dal quinto al decimo del comma  5  del  predetto
articolo 6»; 
        b) all'articolo 14, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
          «4-bis.   La   partecipazione    del    destinatario    del
provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile,  a
distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il
centro di cui al comma 1 nel quale lo  straniero  e'  trattenuto,  in
conformita'  alle   specifiche   tecniche   stabilite   con   decreto
direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del  decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto  dei  periodi  dal
quinto al decimo del comma 5 del predetto articolo 6». 
      Art. 7-quinquies (Procedura decisoria semplificata dei  ricorsi
depositati entro il 31 dicembre 2021 ai  sensi  dell'articolo  35-bis
del  decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25).  -   1.   Nei
procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione  del  presente  decreto  nei  quali  il  ricorso  di  cui
all'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008,  n.  25,
e' stato depositato entro il 31 dicembre 2021 il difensore, munito di
procura speciale contenente i poteri di cui al comma 2, puo', fino al
momento in cui il  giudice  ha  rimesso  la  decisione  al  collegio,
depositare istanza di  esame  in  via  principale  della  domanda  di
protezione speciale e in via subordinata della domanda di  protezione
internazionale. 
      2. Per la presentazione dell'istanza  di  cui  al  comma  1  il
difensore deve essere munito di procura speciale contenente il potere
di chiedere al giudice l'esame in via  principale  della  domanda  di
protezione speciale e in via subordinata  l'esame  della  domanda  di
protezione internazionale. 
      3. L'istanza di cui al comma 1, a pena di inammissibilita',  e'
motivata e corredata di tutta la  documentazione  ritenuta  idonea  a
dimostrare la sussistenza, alla data di entrata in vigore della legge
di  conversione   del   presente   decreto,   dei   presupposti   per
l'accoglimento  della  domanda  di  riconoscimento  della  protezione
speciale ed e' immediatamente comunicata, a cura  della  cancelleria,
alla Commissione territoriale che ha adottato l'atto impugnato  e  al
pubblico ministero, che entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione
hanno facolta' di depositare sintetiche controdeduzioni. 
      4. L'istanza priva della documentazione di cui al  comma  3  e'
dichiarata inammissibile dal giudice  designato,  con  ordinanza  non
impugnabile. 
      5. Il giudice  designato,  in  composizione  monocratica,  alla
scadenza del termine di cui al comma 3, se non provvede ai sensi  del
comma  4,  esamina  in  via  preliminare  la  domanda  di  protezione
speciale. Quando ne ricorrono i presupposti, la accoglie  allo  stato
degli atti con decreto non reclamabile e dichiara l'estinzione  della
domanda proposta in via subordinata, provvedendo sulle spese. 
      6. Il giudice designato, quando non ricorrono i presupposti per
procedere ai sensi del comma 5, rimette la decisione al collegio. 
      7. Quando la parte ricorrente e' ammessa al patrocinio a  spese
dello Stato, con il provvedimento adottato ai sensi del  comma  5  il
giudice procede alla liquidazione in conformita' all'articolo 82  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di  giustizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
      8. Contro il decreto adottato ai sensi del comma 5 puo'  essere
proposto ricorso in cassazione e si applica l'articolo 35-bis,  comma
13, quinto e sesto periodo, del decreto legislativo 28 gennaio  2008,
n. 25. 
      9.  L'esame  dell'istanza  presentata  ai  sensi  del  presente
articolo e'  trattato,  compatibilmente  con  l'organizzazione  della
sezione specializzata, in via prioritaria». 
  All'articolo 8: 
    al comma 1: 
      all'alinea, le  parole:  «Al  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Al testo unico di cui al decreto»; 
      alla lettera a), le parole: «comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al comma 1» e le parole:  «al  comma  3»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, al comma 3, alinea,»; 
      alla lettera b),  capoverso  Art.  12-bis,  comma  1,  dopo  le
parole: «Chiunque, in  violazione  delle  disposizioni  del  presente
testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o»  sono  inserite
le seguenti: «in qualunque modo»; 
      al  comma  2,  dopo  le  parole:  «e  12-bis»   il   segno   di
interpunzione: «,» e' soppresso; 
      al  comma  3,  dopo  le  parole:  «e  12-bis»   il   segno   di
interpunzione: «,» e' soppresso; 
      al comma 4,  le  parole:  «n.  7-bis)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «numero 7-bis)». 
  All'articolo 9: 
      al comma 1, le parole:  «si  trovi  in  un  paese  terzo»  sono
sostituite dalle seguenti: «si trova in un Paese terzo»; 
      al comma 2, le parole:  «del  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del testo unico di cui al decreto»; 
      al comma 3, le parole:  «del  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del regolamento di cui al decreto». 
    Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 9-bis (Disposizioni in materia di  delitti  commessi  nei
centri o nelle strutture per richiedenti protezione  internazionale).
- 1. All'articolo 14, comma 7-bis, del testo unico di cui al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  dopo  le  parole:  "all'articolo
10-ter" sono inserite le seguenti: "o in uno dei centri di  cui  agli
articoli 9 e 11 del decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,
ovvero in una  delle  strutture  di  cui  all'articolo  1-sexies  del
decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39". 
      Art.  9-ter  (Disposizioni  in  materia  di  cessazione   della
protezione internazionale). - 1. Al decreto legislativo  19  novembre
2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 9, il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: 
          "2-ter. Per l'applicazione del  comma  1,  lettera  d),  e'
rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di  origine,
ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e  per  il  periodo
strettamente necessario"; 
        b)  all'articolo  15,  il  comma  2-ter  e'  sostituito   dal
seguente: 
          "2-ter. Ai fini di  cui  al  comma  2,  e'  rilevante  ogni
rientro, anche di  breve  durata,  nel  Paese  di  origine,  ove  non
giustificato  da  gravi  e  comprovati  motivi  e  per   il   periodo
strettamente necessario"». 
  All'articolo 10: 
      al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le  parole:  «comma  1,  del»
sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e dopo le  parole:
«lettera h), del» sono inserite le seguenti:  «codice  dei  contratti
pubblici, di cui al». 
    Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
      «Art. 10-bis (Estensione della durata massima del trattenimento
dello straniero nei centri di permanenza  per  il  rimpatrio).  -  1.
All'articolo  14,  comma  5,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
        a) al quinto  periodo,  le  parole:  "prorogabile  per  altri
trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "prorogabile per altri
quarantacinque giorni"; 
        b) al sesto periodo, le parole: "prorogabile per altri trenta
giorni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "prorogabile  per  altri
quarantacinque giorni"».