(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  31
  MARZO 2023, N. 35 
 
    All'articolo 1, comma 1: 
      alla lettera a), numero 1), le parole:  «R.F.I.  S.p.a.,»  sono
sostituite dalle seguenti: «le societa' R.F.I. S.p.a. e» e le parole:
«le Regioni Sicilia e Calabria» sono sostituite dalle  seguenti:  «la
Regione siciliana e la Regione Calabria»; 
      dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
        «a-bis)  all'articolo  1,  terzo  comma,  le  parole:  "delle
Ferrovie dello Stato e dell'ANAS"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"delle societa' R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a."»; 
      alla lettera b), numero 1), capoverso,  al  primo  e  al  terzo
periodo, le parole: «Regione Sicilia» sono sostituite dalle seguenti:
«Regione siciliana» e le parole: «da R.F.I. S.p.a.»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dalle societa' R.F.I. S.p.a.»; 
      alla lettera c): 
        al numero 1), le parole: «a  R.F.I.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «alla societa' R.F.I.»; 
        al numero 2), le  parole:  «"ad  eccezione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «", ad eccezione», dopo la  parola:  «ferroviari»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione:  «,»  e  le  parole:  «di
R.F.I.» sono sostituite dalle seguenti: «della societa' R.F.I.»; 
      alla lettera d), capoverso Art. 3-bis: 
        al comma 1, dopo  le  parole:  «dell'articolo  16  del»  sono
inserite  le  seguenti:  «testo  unico  in  materia  di  societa'   a
partecipazione pubblica, di cui al»; 
        al comma 4: 
          al primo periodo, dopo le parole: «lettera  c),  del»  sono
inserite le seguenti: «testo unico di cui al»; 
          al secondo periodo, le parole:  «del  decreto  legislativo»
sono sostituite dalle seguenti: «, del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo»; 
          al  terzo  periodo,  le  parole:  «e  i   trasporti»   sono
sostituite dalle seguenti:  «e  dei  trasporti»  e  le  parole:  «del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30  gennaio  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1, comma 7, della  legge  6
novembre 2012, n. 190»; 
          al quarto periodo, le parole: «della  finanza  pubblica.".»
sono sostituite dalle seguenti: «della finanza pubblica.»; 
        al comma 5, secondo periodo, le  parole:  «,  e  il  medesimo
opera» sono sostituite dalle seguenti: «.  Il  commissario  opera»  e
dopo le parole: «terzo e quarto  periodo»  e'  inserito  il  seguente
segno d'interpunzione: «,»; 
      alla lettera e), capoverso 6: 
        al primo periodo,  dopo  la  parola:  «concessionaria,»  sono
inserite le seguenti: «nel limite massimo di 500.000 euro annui,»; 
        al terzo periodo, dopo la parola: «scelti» sono  inserite  le
seguenti:  «,  d'intesa  con  la  Regione  siciliana  e  la   Regione
Calabria,»; 
        e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «La  Regione
Calabria e la Regione siciliana si esprimono  entro  quindici  giorni
dalla richiesta dell'intesa di cui al  terzo  periodo;  decorso  tale
termine, l'intesa si intende acquisita». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, le parole: «di seguito "societa'»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «di  seguito  denominata:  "societa'»,  la  parola:
«riprende» e' sostituita dalle seguenti: «riacquista efficacia» e  le
parole: «di seguito "opera"»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di
seguito denominato: "opera"»; 
      al comma 3, al primo periodo, le parole: «A.N.A.S. S.p.a.» sono
sostituite dalle seguenti: «La societa' A.N.A.S. S.p.a.» e, al  terzo
periodo, la  parola:  «provvedera'»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«provvede»; 
      al comma 4, le parole:  «,  d'intesa  con  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, e' autorizzato a sottoscrivere»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' autorizzato a sottoscrivere,  d'intesa
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,»; 
      al comma 5, le parole: «"Le  societa'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «"le societa'» e la parola: «partecipazione"» e' sostituita
dalla seguente: «partecipazione,"»; 
      al comma  6,  secondo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, come  sostituito  dall'articolo  1  del  presente
decreto»; 
      al comma  7,  dopo  le  parole:  «n.  1158»  sono  inserite  le
seguenti: «, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto»  e
le parole: «di cui all'articolo 1, comma  2,  della  medesima  legge»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, primo  comma,
della medesima legge n. 1158 del 1971, come modificato  dall'articolo
1 del presente decreto»; 
      al comma 8, lettera c): 
        all'alinea, le parole:  «piano  economico  finanziario»  sono
sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario»; 
        al numero 2), la parola: «pedaggiamento» e' sostituita  dalla
seguente: «pedaggio»; 
        al numero 3), le parole: «riscosso  da  R.F.I.  S.p.a.»  sono
sostituite dalle seguenti: «riscosso dalla societa' R.F.I. S.p.a.,» e
le  parole:  «sostenuti  da  R.F.I.  S.p.a.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sostenuti dalla societa' R.F.I. S.p.a.»; 
        al numero 5), le parole: «dell'opera, e le»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'opera e le»; 
      dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
        «8-bis. Il costo complessivo dell'opera di cui  al  comma  8,
lettera c), numero  5),  nel  limite  massimo  dell'importo  indicato
nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia  e  finanza  ai
sensi dell'articolo 3, comma  1,  e'  rideterminato,  escludendo  gli
oneri finanziari funzionali alla remunerazione dei capitali apportati
dall'investitore  privato,  in  quanto  non  previsti   nell'impianto
finanziario di cui  al  presente  decreto,  e  gli  oneri  funzionali
all'adeguamento del  progetto  esecutivo  alle  prescrizioni  di  cui
all'articolo  3,  comma  2,  che  sono  previsti   nell'aggiornamento
complessivo del costo del progetto,  e  comprendendo  l'aggiornamento
dei prezzi dei contratti caducati ai sensi  dell'articolo  34-decies,
comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
ai sensi del presente comma  nonche'  dei  commi  8-ter,  8-quater  e
8-quinquies. A tal fine, fino al 31 dicembre 2021 sono  applicati  ai
prezzi del contratto  con  il  contraente  generale,  in  conformita'
all'articolo 72, paragrafo 1, lettera a), della direttiva  2014/24/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del  26  febbraio  2014,  gli
indici di rivalutazione monetaria  previsti  dagli  stessi  contratti
caducati. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e  nei  limiti  di  cui  ai
commi  8-ter,  8-quater  e  8-quinquies  del  presente  articolo,  e'
riconosciuto l'adeguamento dei prezzi ai corrispettivi del contraente
generale per  le  attivita'  diverse  dall'acquisizione  a  qualsiasi
titolo degli immobili necessari  all'esecuzione  dell'opera,  la  cui
spettanza e' subordinata alla stipulazione degli atti  aggiuntivi  di
cui all'articolo 4, comma 3, per far fronte  all'eccezionale  aumento
dei prezzi dell'energia e dei materiali da costruzione  registrato  a
partire dall'anno 2022, in conformita' all'articolo 72, paragrafo  1,
lettera c), della citata direttiva 2014/24/UE. 
        8-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022 fino alla  data  della
deliberazione  di  approvazione  del  progetto  definitivo  ai  sensi
dell'articolo 3, commi 7 e 8, l'adeguamento dei prezzi  spettante  al
contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi  di
cui all'articolo 4, comma 3,  e'  pari  all'indice  di  conservazione
dell'equilibrio contrattuale di cui ai commi 8-quater  e  8-quinquies
del presente articolo. 
        8-quater.  Ai  fini  di  cui  al  comma  8-ter,  l'indice  di
conservazione dell'equilibrio contrattuale e'  calcolato  come  media
delle variazioni percentuali del valore dei  primi  quattro  progetti
infrastrutturali banditi dalle societa' R.F.I. S.p.a. e  ANAS  S.p.a.
nell'anno   2022,   secondo   l'ordine   di   priorita'   determinato
dall'importo a base di  gara.  Ai  fini  della  determinazione  della
variazione percentuale del valore di ciascuno dei progetti di cui  al
primo periodo si procede calcolando il rapporto tra: 
          a) il valore ottenuto applicando  alle  quantita'  previste
nel progetto a base di gara i prezzi delle tariffe vigenti  nell'anno
2023; 
          b) il valore ottenuto applicando  alle  quantita'  previste
nel progetto a base di gara i prezzi  delle  tariffe  vigenti  al  31
dicembre 2021. 
        8-quinquies.  All'indice  di  conservazione   dell'equilibrio
contrattuale di cui al comma 8-quater  si  applica  una  decurtazione
pari alla media delle percentuali  di  ribasso  registrate  in  esito
all'aggiudicazione delle gare relative ai quattro progetti di cui  al
predetto comma 8-quater». 
    All'articolo 3: 
      al comma 2: 
        alla lettera a), le parole: «norme  tecniche  di  costruzione
NTC2018» sono sostituite  dalle  seguenti:  «norme  tecniche  per  le
costruzioni  NTC2018,  di  cui  al   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e  dei  trasporti  17  gennaio  2018,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 8 alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  42  del  20
febbraio 2018,» e  dopo  la  parola:  «modifiche»  sono  inserite  le
seguenti: «alla modellazione geologica e»; 
        alla lettera c),  la  parola:  «salvo»  e'  sostituita  dalla
seguente: «salve»; 
        alla  lettera  f),  le  parole:  «n.  1158  del  1971»   sono
sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 1971, n. 1158,»; 
        al comma 3, le  parole:  «corredata  dagli»  sono  sostituite
dalle seguenti: «corredata degli»; 
        al  comma  4,  secondo  periodo,  le  parole:  «del  medesimo
articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo comma» e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»; 
      al comma 5: 
        al quinto periodo,  le  parole:  «di  adeguamento,  le»  sono
sostituite dalle seguenti: «di adeguamento e le» e le  parole:  «gia'
espresse» sono sostituite dalle seguenti: «gia' espressi»; 
        al settimo periodo, le parole: «e trasporti» sono  sostituite
dalle seguenti: «e dei trasporti»; 
      al comma 7: 
        all'alinea, al primo periodo, le parole:  «di  cui  al»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi del» e, al secondo  periodo,  le
parole: «Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e
lo Sviluppo Sostenibile, di seguito CIPESS,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Comitato interministeriale per la programmazione economica
e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; 
        alla lettera a), la parola: «ritenuti»  e'  sostituita  dalla
seguente: «ritenute»; 
        alla lettera d), le  parole:  «piano  economico  finanziario»
sono sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario»; 
    al comma 9, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41»; 
      al comma 11, dopo le  parole:  «del  progetto  esecutivo»  sono
inserite le seguenti: «e delle relative varianti». 
    Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
      «Art. 3-bis (Procedure espropriative relative all'opera). -  1.
Con riguardo alle procedure espropriative previste  dal  testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
espropriazione  per  pubblica  utilita',  di  cui  al   decreto   del
Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327,  relative  alle
opere di realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia  e  la
Calabria, l'autorita' espropriante costituisce uno spazio internet ad
accesso riservato,  denominato  "cassetto  virtuale",  finalizzato  a
dematerializzare lo scambio diretto di comunicazioni e documenti  con
i destinatari delle procedure, favorendo l'accesso agli atti, nonche'
uno  spazio  internet  a  libero   accesso,   denominato   "fascicolo
virtuale", finalizzato a incrementare la pubblicita' e la trasparenza
delle procedure e ad ospitare le comunicazioni indirette. 
      2. Le modalita' operative di attivazione del cassetto  virtuale
e le modalita' di deposito degli atti  di  cui  all'articolo  12  del
testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
giugno 2001, n. 327, e del decreto di esproprio,  nonche'  il  flusso
informativo fra l'autorita' espropriante  e  i  soggetti  destinatari
della procedura espropriativa,  anche  ai  fini  della  notificazione
degli atti ai sensi degli articoli  137  e  seguenti  del  codice  di
procedura civile, sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti,  da  adottare  entro  il  termine  di
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
      3. Nel fascicolo virtuale sono pubblicati: 
        a) l'identificazione dei soggetti attivi  dell'espropriazione
ai sensi dell'articolo 3 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327,  con  allegazione
degli eventuali  atti  di  delega  dei  poteri  espropriativi  e  dei
provvedimenti di  designazione  del  dirigente  dell'ufficio  per  le
espropriazioni e del responsabile del procedimento  espropriativo  di
cui all'articolo 6 del medesimo testo unico di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; 
        b) i provvedimenti di  apposizione  del  vincolo  preordinato
all'esproprio e di dichiarazione della pubblica utilita'; 
        c) il piano particellare  di  esproprio,  completo  di  parte
grafica e descrittiva; 
        d) i documenti di cui all'articolo  16,  commi  1  e  2,  del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
n. 327 del 2001; 
        e) una relazione  con  i  criteri  di  quantificazione  degli
oneri, diretti e indiretti, di esproprio e occupazione; 
        f) le comunicazioni di avvio del procedimento; 
        g) i decreti di accesso, occupazione ed esproprio; 
        h)  le  ordinanze  di  pagamento  e  di  deposito,  ai  sensi
dell'articolo 26 del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 327 del 2001». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1, le parole: «n. 1158 del 1971» sono sostituite dalle
seguenti: «17 dicembre 1971, n. 1158,»; 
      al comma 3: 
        all'alinea, le parole: «generale,  nonche'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «generale nonche'», dopo le parole: «commi 7 e 8»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»  e  dopo  la  parola:
«rinunzie» sono aggiunte le seguenti: «e condizioni»; 
        alla lettera a), dopo le parole: «nei  giudizi  pendenti»  e'
inserito  il  seguente  segno  d'interpunzione:  «,»  e  la   parola:
«maturata» e' sostituita dalla seguente: «maturati»; 
      dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: 
        «b-bis) l'accettazione espressa e  incondizionata,  da  parte
del contraente generale, dei criteri di aggiornamento dei  prezzi  di
cui all'articolo 2, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies; 
        b-ter) l'accettazione espressa e incondizionata, da parte del
contraente generale e degli altri  soggetti  affidatari  dei  servizi
connessi alla realizzazione dell'opera, delle anticipazioni  e  delle
clausole di revisione dei prezzi, da inserire negli  atti  aggiuntivi
come unica modalita' di aggiornamento e adeguamento dei corrispettivi
in corso di esecuzione, in conformita' alle vigenti  disposizioni  di
legge»; 
      al comma 4, lettera  a),  le  parole:  «corredata  dagli»  sono
sostituite dalle seguenti: «corredata degli»; 
      al comma 6,  le  parole:  «piano  economico  finanziario»  sono
sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario»; 
      al comma 7, le parole: «con RFI S.p.a.» sono  sostituite  dalle
seguenti: «con la societa' R.F.I. S.p.a.»  e  le  parole:  «con  ANAS
S.p.a.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  la  societa'  ANAS
S.p.a.»; 
      dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
        «7-bis. Coerentemente con quanto previsto  dal  comma  7,  al
fine di consentire il celere completamento del piano di adeguamento e
riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania quale intervento
funzionale alla completa operativita'  dell'opera,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto,  e'   nominato   un   Commissario   straordinario   per   il
coordinamento degli interventi indicati nel piano  di  adeguamento  e
riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania, con i poteri  e
le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55. Per il coordinamento  e  la  realizzazione  degli
interventi e delle opere di cui  al  primo  periodo,  il  Commissario
straordinario puo' nominare fino a due subcommissari, responsabili di
uno o piu' interventi. Al Commissario straordinario e agli  eventuali
subcommissari nominati non spettano compensi,  gettoni  di  presenza,
rimborsi  di  spese  o  altri  emolumenti  comunque  denominati.  Per
l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario e gli
eventuali subcommissari nominati possono  avvalersi  delle  strutture
della societa' ANAS S.p.a.  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
        7-ter. Entro sessanta giorni dall'approvazione  del  progetto
definitivo di cui all'articolo 3, comma 7, la Regione siciliana e  la
regione Calabria adottano, sentiti gli enti  locali  interessati,  un
Piano integrato condiviso finalizzato  ad  adeguare  il  sistema  del
trasporto pubblico locale e  regionale  nell'area  dello  Stretto  di
Messina alle esigenze di mobilita' derivanti dalla realizzazione  del
collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria  e  delle  relative
opere a terra e  ad  assicurare  adeguati  livelli  di  servizio  del
trasporto  pubblico  locale  e  regionale  in  considerazione   delle
esigenze logistiche e trasportistiche dei cantieri  previsti  per  la
realizzazione dell'opera. Le amministrazioni  interessate  provvedono
all'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al   presente   comma
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
        7-quater.  L'Autorita'  di  sistema  portuale  dello  Stretto
individua  i  progetti  prioritari  necessari  all'adeguamento  delle
infrastrutture e avvia  un  percorso  di  rifunzionalizzazione  delle
stesse, anche al fine di rendere coerenti i  progetti  con  la  nuova
configurazione  determinata  dalla  realizzazione  del   collegamento
stabile tra la  Sicilia  e  la  Calabria.  A  tal  fine  la  medesima
Autorita' di sistema portuale individua,  nell'ambito  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente, ad eccezione di quelle finanziate
nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e  del  Piano
nazionale complementare, le infrastrutture che possono essere oggetto
della rifunzionalizzazione di cui al primo periodo»; 
      al comma 8: 
        al primo periodo, le parole: «di R.F.I. S.p.a. e Anas S.p.a.»
sono sostituite dalle seguenti: «delle societa' R.F.I. S.p.a. e  ANAS
S.p.a.»; 
        al secondo periodo, dopo le parole: «comma 491»  e'  inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le  parole:  «al  primo
periodo» sono inserite le seguenti: «del presente comma»; 
        e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «La  societa'
concessionaria, con oneri a proprio carico, puo'  altresi'  stipulare
accordi con le amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ai  fini   di   cui
all'articolo 23-bis del medesimo decreto legislativo»; 
      dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
        «8-bis. Il monitoraggio della realizzazione dell'opera per la
prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e'
attuato con le modalita' e le procedure di cui all'articolo 39, comma
9, del codice dei contratti pubblici, di cui al  decreto  legislativo
31 marzo 2023, n. 36»; 
      al comma 9, le parole da: «Agli oneri»  fino  a:  «complessivi»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Agli   oneri   derivanti   dalle
disposizioni dell'articolo 2, comma 3,  nel  limite  massimo  di  320
milioni di euro complessivi  per  l'anno  2023,  si  provvede»  e  le
parole: «delle finanze, delle» sono sostituite dalle seguenti: «delle
finanze delle»; 
      dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 
        «9-bis.  La  societa'  concessionaria  sottoscrive   apposita
convenzione con i comuni di Messina  e  di  Villa  San  Giovanni  per
l'adozione di un "Piano di comunicazione  per  la  realizzazione  del
Ponte sullo Stretto" volto ad assicurare l'attuazione  di  iniziative
permanenti  di  informazione  e  di  sensibilizzazione  rivolte  alla
cittadinanza sullo stato di avanzamento dell'opera,  da  svolgere  in
collaborazione con i competenti enti territoriali. La convenzione  di
cui  al  primo  periodo  individua  le  modalita'  attuative  per  lo
svolgimento delle citate iniziative e ne  garantisce  l'attuazione  a
partire  dall'anno  2024  durante  tutta  la  fase  di  realizzazione
dell'opera fino al collaudo della stessa, comunque non  oltre  l'anno
2030. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1  milione  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. 
        9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  9-bis,
pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
        9-quater. Per le  attivita'  di  cui  all'articolo  3-bis  e'
autorizzata la spesa di  150.000  euro  per  l'anno  2024,  alla  cui
copertura  si  provvede  mediante  corrispondente   riduzione   delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
        9-quinquies. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio».