Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 APRILE 2023, N. 39 All'articolo 1: al comma 1, al primo periodo, le parole: «su delega di questi» sono sostituite dalle seguenti: «su sua delega», le parole: «il sud» sono sostituite dalle seguenti: «il Sud» e dopo le parole: «delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «nonche' dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato», il terzo periodo e' soppresso e, al quarto periodo, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio» sono inserite le seguenti: «dei ministri»; al comma 3, dopo la parola: «Commissario» e' inserita la seguente: «straordinario»; al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Le predette risorse» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «previa rimodulazione delle stesse» sono inserite le seguenti: «ai sensi del comma 5»; al comma 5, le parole: «Entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 per l'effettuazione della ricognizione di cui al medesimo comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4» e dopo le parole: «finanza pubblica» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; al comma 7, le parole: «mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa» sono sostituite dalle seguenti: «mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa»; al comma 8, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Ai fini di cui alla presente lettera, la Cabina di regia individua gli interventi funzionali al potenziamento della capacita' idrica suscettibili di esecuzione tramite forme di partenariato pubblico privato, anche se non ancora inseriti nella programmazione triennale prevista dall'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente»; al comma 9, le parole: «dei predetti interventi» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi di cui al comma 3 e alla lettera b) del comma 8»; al comma 10, al secondo periodo, le parole: «n. 303 del 1999» sono sostituite dalle seguenti: «30 luglio 1999, n. 303», dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Il compenso e' definito con il provvedimento di nomina.» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Dipartimento puo' avvalersi altresi', a titolo gratuito e per quanto di rispettiva competenza, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dei distretti idrografici competenti per territorio, dell'Ordine nazionale dei geologi, dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali e del Consiglio nazionale degli ingegneri». All'articolo 2: al comma 1, le parole: «cui di» sono soppresse. All'articolo 3: al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «Il Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale,» sono inserite le seguenti: «fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano,», le parole: «per gli utilizzi idrici» sono sostituite dalle seguenti: «sugli utilizzi idrici» e le parole: «istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «istituiti presso ciascuna Autorita' di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 11 del presente decreto»; al comma 3, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) effettua una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana, nonche' degli invasi fuori esercizio temporaneo, da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione»; al comma 4, dopo le parole: «su richiesta delle regioni» sono inserite le seguenti: «o dell'Autorita' di bacino distrettuale territorialmente competente»; al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «in via d'urgenza» il segno di interpunzione: «,» e' soppresso e, al secondo periodo, le parole: «Conferenza Stato-regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» e dopo le parole: «il provvedimento incide» sono aggiunte le seguenti: «nonche' alle Autorita' di bacino distrettuali territorialmente competenti»; al comma 6, al primo periodo, le parole: «unita' di livello dirigenziale non generale» sono sostituite dalle seguenti: «unita' di personale dirigenziale di livello non generale» e le parole: «personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario» sono sostituite dalle seguenti: «personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario», al quinto periodo, dopo le parole: «decreto legislativo n. 303 del 1999,» sono inserite le seguenti: «scelti anche in relazione alla comprovata esperienza maturata all'interno della pubblica amministrazione nel settore della gestione delle risorse idriche e degli invasi,» e, all'ottavo periodo, dopo le parole: «la spesa di» e' inserita la seguente: «euro»; al comma 7, al primo periodo, le parole: «per la realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo», dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,» sono inserite le seguenti: «del Commissario straordinario di governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,» e dopo le parole: «legge 12 dicembre 2019, n. 141,» sono inserite le seguenti: «nonche' del commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, di cui al comma 10 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,» e, al secondo periodo, dopo le parole: «24, commi 1 e 3, del» sono inserite le seguenti: «codice della protezione civile, di cui al»; dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. Il Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021 per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, e' autorizzato all'apertura di una contabilita' speciale per le spese di funzionamento e di realizzazione, in conformita' con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. L'eventuale raccordo con l'ACEA ATO2 Spa e' disciplinato da convenzione, senza oneri per il Commissario». All'articolo 4: al comma 1, le parole: «comma 3, e comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 8», dopo le parole: «all'articolo 22 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al», dopo le parole: «all'articolo 5 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e dopo le parole: «all'articolo 9 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»; dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Per gli interventi di manutenzione straordinaria ed incremento della sicurezza e della funzionalita' delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027 con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 1/2022 del 15 febbraio 2022, come integrata dalla delibera del CIPESS n. 35/2022 del 2 agosto 2022, sono fissati al 30 settembre 2023 i termini per la pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero per la trasmissione della lettera d'invito, e al 31 dicembre 2023 i termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. 2-ter. Al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 di competenza regionale, anche con riferimento alla realizzazione, al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, in deroga a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il proponente puo' presentare all'autorita' competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto legislativo, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i concerti, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso»; al comma 3: il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine di promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, l'aggiornamento e il potenziamento delle reti e dei programmi di monitoraggio delle risorse idriche sotterranee e superficiali nonche' l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacita' di invaso, il Commissario, sentite le regioni interessate, individua, entro il 30 giugno 2023, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi redatti ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi»; al secondo periodo, dopo la parola: «individuano» sono inserite le seguenti: «, in conformita' a quanto disposto dagli articoli 114 e 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» e dopo le parole: «suddetti interventi,» sono inserite le seguenti: «ivi compreso il loro riutilizzo per il riequilibrio del trasporto solido fluviale a valle,»; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 30 settembre 2023, le regioni comunicano i progetti di fattibilita' e di gestione delle reti di monitoraggio dei corpi idrici e delle relative pressioni antropiche, necessari ai fini delle valutazioni dei volumi di acqua effettivamente adoperabili per i diversi usi e per completare lo scenario degli interventi fondamentali per massimizzare l'efficacia della gestione integrata delle risorse e la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici»; dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. L'articolo 9-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e' sostituito dal seguente: "Art. 9-ter (Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti). - 1. Ai fini dell'installazione di impianti solari fotovoltaici collocati in modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, la relativa istanza di concessione e' pubblicata nel sito internet istituzionale dell'ente concedente ai fini della presentazione delle eventuali istanze concorrenti per un termine di trenta giorni. Qualora, alla scadenza del termine di cui al primo periodo, non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto aggiudicatario, e' rilasciata una concessione sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ai sensi del comma 3. 2. Il titolare della concessione di cui al comma 1 presenta, ai sensi del comma 3, istanza di procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, o di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima. Per il periodo di durata della procedura abilitativa semplificata o del procedimento autorizzatorio ai sensi del comma 3, e comunque non oltre il termine di dodici mesi o di ventiquattro mesi dalla data di presentazione rispettivamente dell'istanza di procedura abilitativa semplificata o di autorizzazione, sulle aree oggetto delle concessioni di cui al comma 1 non e' consentita la realizzazione di alcuna opera ne' di alcun intervento incompatibili con le attivita' di cui al medesimo comma 1, primo periodo. 3. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attivita' di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La procedura di cui al primo periodo non si applica agli impianti di cui al comma 1 ubicati all'interno delle aree previste all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o di siti della rete Natura 2000. Per gli impianti di cui al comma 1 di potenza superiore a 10 MW si applica la procedura di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica sono rilasciati tutti gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso delle dighe e degli invasi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti di cui al comma 3 sotto il profilo ambientale, anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e una corretta posizione dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondita' del bacino, nonche' i criteri connessi alla sicurezza delle dighe e degli invasi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584"»; dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Gli interventi e le attivita' afferenti alla realizzazione delle opere di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo sono considerati di pubblica utilita'. I relativi titoli abilitativi comprendono la dichiarazione di pubblica utilita'. 5-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8, comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: "nonche' dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto," sono inserite le seguenti: "e di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto"; b) all'articolo 27-ter, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Sono inoltre soggetti a procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari al superamento delle procedure di infrazione dell'Unione europea sulla depurazione o comunque connessi alla gestione della risorsa idrica, ricompresi nell'allegato III alla parte seconda del presente decreto". 5-quater. Alle attivita' previste al comma 5-ter la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5-quinquies. All'articolo 2 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il comma 3 e' abrogato. 5-sexies. Al fine di promuovere una migliore omogeneita' e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPo), con particolare ma non esclusivo riferimento all'investimento 3.3, "Rinaturazione dell'area del Po", di cui alla missione 2, componente 4, del PNRR, del quale l'Agenzia e' soggetto attuatore, e' data facolta' di uso del prezzario AIPo e successivi aggiornamenti, comunque nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi». Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Misure per garantire la continuita' della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico). - 1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale assicurando la produzione di energia elettrica in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, in deroga ai limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota (1) della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle prescrizioni delle autorizzazioni integrate ambientali delle singole centrali termoelettriche, nel periodo dal 20 giugno al 15 settembre 2023, e' autorizzato l'esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW per un numero di ore di funzionamento non superiore a 500 per ciascuna centrale, nel rispetto dei seguenti limiti: a) per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 37°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3,5°C oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione; b) per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37°C; c) per i corsi d'acqua, la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 4°C; su almeno meta' di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare i 2°C; d) per i laghi, la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. 2. La deroga di cui al comma 1 puo' essere attivata, nelle condizioni di esercizio del sistema elettrico nazionale che facciano prevedere il rischio di attivazione del Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico (PESSE), su richiesta del gestore della rete di trasmissione nazionale al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con un anticipo di almeno due giorni rispetto all'inizio del periodo di rischio per l'adeguatezza del sistema, indicando anche la durata attesa, strettamente necessaria a far fronte all'esigenza del sistema elettrico stesso. Successivamente all'attivazione della deroga da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a notificare ai titolari delle unita' di produzione che hanno comunicato al medesimo gestore di avere vincoli all'immissione in rete per limiti di temperatura allo scarico i periodi temporali in cui si rende necessaria la predetta attivazione». All'articolo 5: al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «d'intesa con la regione territorialmente competente» sono inserite le seguenti: «e sentita l'Autorita' di bacino competente, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano»; al comma 2, le parole: «inerenti la sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti alla sicurezza», le parole: «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2014, n. 256» sono sostituite dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale n. 256 del 4 novembre 2014», la parola: «, statale» e' soppressa e le parole: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo 2004, n. 59» sono sostituite dalle seguenti: «nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004»; dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attivita', possono svolgere in prossimita' delle stesse attivita' periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalita' appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'Autorita' di bacino, che individui: a) la superficie interessata dalle operazioni; b) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate; c) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione. Gli oneri derivanti dalle attivita' di cui al presente comma nonche' dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico del gestore o del concessionario"». All'articolo 6: al comma 1: all'alinea, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al»; al capoverso e-sexies) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, realizzabili anche mediante un unico bacino»; dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Limitatamente alla durata della gestione commissariale di cui all'articolo 3 del presente decreto, agli interventi e alle opere di cui al punto A.19 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a condizione che gli stessi siano funzionali alle attivita' agro-silvo-pastorali, realizzati in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia». All'articolo 7: al comma 2, quinto periodo, le parole: «di cui al terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al quarto periodo». Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: «Art. 7-bis (Disposizioni urgenti sul deflusso ecologico in caso di circostanze eccezionali di scarsita' idrica). - 1. In considerazione dell'urgenza di fronteggiare le gravi conseguenze dovute a fenomeni di siccita' prolungata e gli impatti in termini di scarsita' idrica, le sperimentazioni sul deflusso ecologico dei corpi idrici, di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, possono essere rimodulate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, laddove ricorrano le condizioni di cui al comma 10 dell'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria). - 1. Per consentire lo svolgimento delle attivita' di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a condizioni di scarsita' idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensita', nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una disciplina organica in materia, l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici e' soggetta, fino al 31 dicembre 2024, alle disposizioni di cui al presente articolo. 2. La richiesta di autorizzazione e' notificata all'autorita' nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. L'autorita' nazionale competente, entro dieci giorni dal ricevimento della notifica, effettuata l'istruttoria preliminare di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo, trasmette copia della notifica al Ministero della salute, al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e a ogni regione e provincia autonoma interessata. L'autorita' nazionale competente invia copia della notifica all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che svolge i compiti della soppressa Commissione interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 224 del 2003. L'ISPRA, entro i successivi quarantacinque giorni, effettua la valutazione della richiesta ed esprime il proprio parere all'autorita' nazionale competente e alle altre amministrazioni interessate. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere dell'ISPRA, l'autorita' nazionale competente adotta il provvedimento autorizzatorio. Dell'esito della procedura e' data comunicazione alle regioni e alle province autonome interessate. 3. Per ogni eventuale successiva richiesta di autorizzazione riguardante l'emissione di un medesimo organismo, gia' autorizzato nell'ambito di un medesimo progetto di ricerca, e' ammesso il riferimento a dati forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi a emissioni precedenti. 4. All'esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, il soggetto notificante trasmette una relazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, che adottano un parere relativo ai risultati della sperimentazione da inoltrare al soggetto notificante e alle regioni e alle province autonome interessate. 5. Per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici di cui al presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 8, commi 2, lettera c), e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. 6. Alle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 14, 32, 33, commi 1 e 4, e 34 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. 7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». All'articolo 10: al comma 1: la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) il comma 3 e' abrogato»; alla lettera d), le parole: «di intesa con la Conferenza unificata» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata»; dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Gli impianti di desalinizzazione possono essere realizzati anche con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato, ivi inclusa la finanza di progetto. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di desalinizzazione pubblici e in partenariato pubblico privato, destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Per la realizzazione di detti impianti si applicano le disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sul superamento del dissenso di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39"»; al comma 2: alla lettera a) sono premesse le seguenti: «0a) all'articolo 101, comma 6, al primo periodo, dopo le parole: "con valori superiori ai valori-limite di emissione" sono inserite le seguenti: "o nel caso di utilizzo delle stesse in impianti di desalinizzazione" e, al secondo periodo, dopo le parole: "non peggiori di quelle prelevate" sono inserite le seguenti: "o in accordo con fattore di concentrazione tipico degli scarichi derivanti dagli impianti di desalinizzazione"; 0b) all'articolo 109, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il decreto di cui al comma 2 non si applica alla gestione dei sedimenti all'interno delle acque di transizione e degli ambienti lagunari per i quali trova applicazione la pianificazione di cui all'articolo 121 del presente decreto, fatte salve le specifiche norme per la salvaguardia della Laguna di Venezia di cui all'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126"»; alla lettera b), capoverso 1.2.3-bis: al punto (1) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'incremento percentuale massimo della concentrazione di boro del corpo recettore entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento) e' pari al 5 per cento rispetto alla concentrazione media di fondo dello stesso corpo recettore»; al punto (2) sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 6 dell'articolo 101,» e le parole: «di cui all'articolo 101» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo articolo 101»; al punto (3), dopo le parole: «procedimenti di dissalazione» sono inserite le seguenti: «, in caso di mancato recupero dei residui dopo trattamento e dopo aver valutato prioritariamente forme di recupero della salamoia,»; dopo il punto (3) e' aggiunto il seguente: «(3-bis) Per gli impianti di desalinizzazione con capacita' sino a 50 l/s e' possibile valutare in fase di rilascio dell'autorizzazione allo scarico una deroga al valore limite di emissione di cui alla tabella 3 per il parametro relativo ai solidi sospesi totali»; dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) alla parte terza, all'Allegato 5, al punto 4, tabella 3, le parole: "solidi speciali totali" sono sostituite dalle seguenti: "solidi sospesi totali"»; dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti autorizzatori e di valutazione ambientale gia' avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». All'articolo 11: al comma 1, lettera b): all'alinea, le parole: «dopo l'articolo 63,» sono sostituite dalle seguenti: «nella parte terza, sezione I, titolo I, capo II, dopo l'articolo 63»; al capoverso Art. 63-bis, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 176». All'articolo 12: al comma 1: all'alinea, le parole: «Regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto»; alla lettera a), i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti: «1) al primo periodo, le parole: "da 4.000 euro a 40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 8.000 euro a 50.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio"; 2) al secondo periodo, le parole: "da 400 euro a 2.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 2.000 euro a 10.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio"»; alla lettera b), capoverso 3-bis, le parole: «e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «e di Bolzano»; al comma 2, le parole: «od ente» sono sostituite dalle seguenti: «o un ente», dopo le parole: «con personalita' giuridica» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono esclusivamente a carico della persona giuridica e sono fissate in misura variabile da venticinquemila a duecentocinquantamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «le sanzioni amministrative di cui al presente comma si applicano esclusivamente alla persona giuridica in misura non inferiore a venticinquemila euro e non superiore a duecentocinquantamila euro». All'articolo 13: al comma 1, dopo le parole: «un piano di comunicazione» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; al comma 2, dopo le parole: «Il piano di cui al comma 1» il segno di interpunzione: «,» e' soppresso e dopo le parole: «le amministrazioni centrali» sono inserite le seguenti: «e le Autorita' di bacino». Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: «Art. 13-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».