(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  14
  APRILE 2023, N. 39 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 1, al primo periodo, le parole: «su  delega  di  questi»
sono sostituite dalle seguenti: «su sua delega», le parole: «il  sud»
sono sostituite dalle seguenti: «il Sud» e  dopo  le  parole:  «delle
finanze» sono aggiunte le seguenti:  «nonche'  dal  presidente  della
Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un presidente
di regione o provincia autonoma da lui delegato», il terzo periodo e'
soppresso e, al quarto  periodo,  dopo  le  parole:  «Presidenza  del
Consiglio» sono inserite le seguenti: «dei ministri»; 
    al  comma  3,  dopo  la  parola:  «Commissario»  e'  inserita  la
seguente: «straordinario»; 
    al comma  4,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «Le  predette
risorse» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»  e  dopo
le parole: «previa  rimodulazione  delle  stesse»  sono  inserite  le
seguenti: «ai sensi del comma 5»; 
    al comma 5, le parole: «Entro quindici giorni dalla  ricognizione
di cui al comma 3 e delle comunicazioni  di  cui  al  comma  4»  sono
sostituite dalle seguenti: «Entro quindici giorni dalla scadenza  del
termine di cui al comma 3 per l'effettuazione della  ricognizione  di
cui al medesimo comma 3 e delle comunicazioni di cui al  comma  4»  e
dopo le parole: «finanza pubblica» e' inserito il seguente  segno  di
interpunzione: «,»; 
    al  comma  7,  le  parole:  «mediante  versamento  all'entrata  e
successiva riassegnazione alla spesa» sono sostituite dalle seguenti:
«mediante  versamento  all'entrata  del  bilancio   dello   Stato   e
successiva riassegnazione ai pertinenti  stati  di  previsione  della
spesa»; 
    al comma 8, lettera a),  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «. Ai fini di cui alla presente lettera, la Cabina  di  regia
individua gli interventi funzionali al potenziamento della  capacita'
idrica suscettibili  di  esecuzione  tramite  forme  di  partenariato
pubblico privato, anche se non ancora inseriti  nella  programmazione
triennale  prevista  dall'articolo  21  del  codice   dei   contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente»; 
    al comma 9, le parole: «dei predetti interventi» sono  sostituite
dalle seguenti: «degli interventi di cui al comma 3 e alla lettera b)
del comma 8»; 
    al comma 10, al secondo periodo, le parole:  «n.  303  del  1999»
sono sostituite dalle seguenti: «30 luglio 1999,  n.  303»,  dopo  il
secondo periodo e' inserito il seguente: «Il compenso e' definito con
il provvedimento di nomina.» ed e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Il Dipartimento puo' avvalersi altresi', a titolo  gratuito
e per quanto di rispettiva competenza, dell'Istituto superiore per la
protezione  e  la  ricerca  ambientale,  dei  distretti   idrografici
competenti  per  territorio,  dell'Ordine  nazionale   dei   geologi,
dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali  e
del Consiglio nazionale degli ingegneri». 
  All'articolo 2: 
    al comma 1, le parole: «cui di» sono soppresse. 
  All'articolo 3: 
    al comma 1,  terzo  periodo,  dopo  le  parole:  «Il  Commissario
esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale,»  sono
inserite le seguenti:  «fatte  salve  le  competenze  delle  province
autonome di Trento e di  Bolzano,»,  le  parole:  «per  gli  utilizzi
idrici» sono sostituite dalle seguenti: «sugli utilizzi idrici» e  le
parole: «istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo  11»
sono sostituite dalle seguenti: «istituiti presso ciascuna  Autorita'
di bacino distrettuale ai  sensi  dell'articolo  63-bis  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto  dall'articolo  11  del
presente decreto»; 
    al comma 3, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
      «g) effettua una  ricognizione  dei  corpi  idrici  sotterranei
potenzialmente idonei a ricevere interventi  per  il  ravvenamento  o
l'accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle
risorse idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute
umana, nonche' degli invasi fuori esercizio temporaneo, da finanziare
nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo  1,  comma  6,
secondo periodo,  per  favorirne  il  recupero  in  alternativa  alla
dismissione»; 
    al comma 4, dopo le parole: «su  richiesta  delle  regioni»  sono
inserite  le  seguenti:  «o  dell'Autorita'  di  bacino  distrettuale
territorialmente competente»; 
    al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «in via  d'urgenza»
il segno di interpunzione: «,» e' soppresso e, al secondo periodo, le
parole: «Conferenza Stato-regioni» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano»  e  dopo  le  parole:  «il
provvedimento  incide»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «nonche'  alle
Autorita' di bacino distrettuali territorialmente competenti»; 
    al comma 6, al primo  periodo,  le  parole:  «unita'  di  livello
dirigenziale non generale» sono sostituite dalle seguenti: «unita' di
personale  dirigenziale  di  livello  non  generale»  e  le   parole:
«personale docente educativo  e  amministrativo  tecnico  ausiliario»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «personale  docente,  educativo  e
amministrativo, tecnico e ausiliario», al  quinto  periodo,  dopo  le
parole: «decreto legislativo n.  303  del  1999,»  sono  inserite  le
seguenti: «scelti  anche  in  relazione  alla  comprovata  esperienza
maturata all'interno della pubblica amministrazione nel settore della
gestione  delle  risorse  idriche  e  degli  invasi,»  e,  all'ottavo
periodo, dopo le parole: «la  spesa  di»  e'  inserita  la  seguente:
«euro»; 
    al comma 7, al primo periodo, le parole:  «per  la  realizzazione
degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al comma 1»  sono
sostituite dalle seguenti: «per  la  realizzazione  degli  interventi
infrastrutturali individuati  ai  sensi  del  comma  1  del  medesimo
articolo», dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma  153,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145,»  sono  inserite  le  seguenti:  «del
Commissario straordinario di governo di cui  all'articolo  21,  comma
11.1, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,»  e  dopo  le
parole: «legge 12 dicembre 2019, n. 141,» sono inserite le  seguenti:
«nonche' del commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e
la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, di  cui  al
comma 10 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,»
e, al secondo periodo, dopo le parole: «24, commi 1 e  3,  del»  sono
inserite le seguenti: «codice della protezione civile, di cui al»; 
    dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
      «7-bis. Il Commissario straordinario, nominato con decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  16  aprile  2021  per
l'intervento  relativo  alla   messa   in   sicurezza   del   sistema
acquedottistico del Peschiera, e'  autorizzato  all'apertura  di  una
contabilita'  speciale  per  le   spese   di   funzionamento   e   di
realizzazione, in conformita' con le procedure di cui all'articolo 4,
comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  14  giugno  2019,  n.  55.  L'eventuale
raccordo con l'ACEA ATO2 Spa e' disciplinato  da  convenzione,  senza
oneri per il Commissario». 
  All'articolo 4: 
    al comma 1, le parole: «comma 3, e comma 8» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 3 e 8», dopo le parole: «all'articolo 22  del»  sono
inserite le seguenti: «codice dei contratti  pubblici,  di  cui  al»,
dopo le parole: «all'articolo  5  del»  sono  inserite  le  seguenti:
«regolamento di cui al» e dopo le parole: «all'articolo 9  del»  sono
inserite le seguenti: «regolamento di cui al»; 
    dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. Per gli interventi  di  manutenzione  straordinaria  ed
incremento della sicurezza e della funzionalita' delle dighe e  delle
infrastrutture idriche  destinate  ad  uso  potabile  ed  irriguo  di
competenza  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
finanziati a valere sul  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  -
programmazione 2021-2027 con delibera del Comitato  interministeriale
per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n.
1/2022 del 15 febbraio 2022, come integrata dalla delibera del CIPESS
n. 35/2022 del 2 agosto 2022, sono fissati al  30  settembre  2023  i
termini per la pubblicazione del bando o dell'avviso per  l'indizione
della procedura di gara, ovvero per  la  trasmissione  della  lettera
d'invito, e al 31 dicembre 2023  i  termini  per  l'assunzione  delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti. 
      2-ter. Al fine di semplificare e  accelerare  la  realizzazione
degli interventi di cui al comma 1 di competenza regionale, anche con
riferimento alla realizzazione, al  potenziamento  e  all'adeguamento
delle infrastrutture idriche, in deroga a quanto disposto dal comma 1
dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
il proponente puo' presentare all'autorita' competente un'istanza  ai
sensi dell'articolo 23, comma 1, del  medesimo  decreto  legislativo,
allegando la documentazione  e  gli  elaborati  progettuali  previsti
dalle normative di settore per  consentire  la  compiuta  istruttoria
tecnico-amministrativa  finalizzata   al   rilascio   di   tutte   le
autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze,  i  pareri,  i
concerti, i nulla osta e gli atti  di  assenso  comunque  denominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto  e
indicati puntualmente in apposito elenco predisposto  dal  proponente
stesso»; 
    al comma 3: 
      il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Al  fine  di
promuovere il  potenziamento  e  l'adeguamento  delle  infrastrutture
idriche,  l'aggiornamento  e  il  potenziamento  delle  reti  e   dei
programmi  di  monitoraggio  delle  risorse  idriche  sotterranee   e
superficiali nonche' l'incremento delle condizioni di sicurezza e  il
recupero della  capacita'  di  invaso,  il  Commissario,  sentite  le
regioni interessate, individua, entro il 30 giugno 2023,  sulla  base
anche  dei  progetti  di  gestione  degli  invasi  redatti  ai  sensi
dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  le
dighe per  le  quali  risulta  necessaria  e  urgente  l'adozione  di
interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi»; 
      al secondo periodo, dopo la parola: «individuano» sono inserite
le seguenti: «, in conformita' a quanto disposto dagli articoli 114 e
117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» e dopo le parole:
«suddetti interventi,» sono inserite le seguenti:  «ivi  compreso  il
loro riutilizzo per il riequilibrio del trasporto solido  fluviale  a
valle,»; 
      e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Entro  il  30
settembre 2023, le regioni comunicano i progetti di fattibilita' e di
gestione delle reti di monitoraggio dei corpi idrici e delle relative
pressioni antropiche, necessari ai fini delle valutazioni dei  volumi
di  acqua  effettivamente  adoperabili  per  i  diversi  usi  e   per
completare lo scenario degli interventi fondamentali per massimizzare
l'efficacia della gestione integrata delle risorse  e  la  resilienza
dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici»; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. L'articolo 9-ter del decreto-legge 1°  marzo  2022,  n.
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,
e' sostituito dal seguente: 
        "Art. 9-ter (Semplificazioni per l'installazione di  impianti
fotovoltaici flottanti). - 1. Ai fini dell'installazione di  impianti
solari fotovoltaici collocati in modalita' flottante  sullo  specchio
d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche  o  demaniali,
compresi gli invasi idrici nelle cave  dismesse  o  in  esercizio,  o
installati a copertura dei canali di irrigazione, la relativa istanza
di  concessione  e'  pubblicata  nel  sito   internet   istituzionale
dell'ente concedente ai  fini  della  presentazione  delle  eventuali
istanze concorrenti per un termine di trenta  giorni.  Qualora,  alla
scadenza del termine  di  cui  al  primo  periodo,  non  siano  state
presentate istanze concorrenti o, nel caso  di  istanze  concorrenti,
sia stato selezionato il soggetto aggiudicatario, e'  rilasciata  una
concessione sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o
dell'autorizzazione alla costruzione e  all'esercizio  ai  sensi  del
comma 3. 
        2. Il titolare della concessione di cui al comma 1  presenta,
ai sensi del comma 3, istanza di procedura  abilitativa  semplificata
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  o
di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti  di
cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta  giorni  dalla
data di rilascio della concessione medesima. Per il periodo di durata
della  procedura  abilitativa   semplificata   o   del   procedimento
autorizzatorio ai sensi del comma 3, e comunque non oltre il  termine
di dodici mesi o di ventiquattro mesi  dalla  data  di  presentazione
rispettivamente dell'istanza di procedura abilitativa semplificata  o
di autorizzazione, sulle aree oggetto delle  concessioni  di  cui  al
comma 1 non e' consentita la realizzazione di  alcuna  opera  ne'  di
alcun intervento incompatibili con le attivita' di  cui  al  medesimo
comma 1, primo periodo. 
        3. Ferme restando le disposizioni tributarie  in  materia  di
accisa sull'energia elettrica, per l'attivita' di  costruzione  e  di
esercizio degli impianti di cui al comma 1 di potenza fino a  10  MW,
comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, si
applica la procedura abilitativa semplificata di cui  all'articolo  6
del  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  fatte  salve  le
disposizioni in materia di valutazione di  impatto  ambientale  e  di
tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152. La procedura di cui al primo  periodo  non  si  applica
agli impianti di cui  al  comma  1  ubicati  all'interno  delle  aree
previste all'articolo  136  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
delle aree naturali protette di cui alla legge 6  dicembre  1991,  n.
394, o di siti della rete Natura 2000. Per gli  impianti  di  cui  al
comma 1 di potenza superiore a 10  MW  si  applica  la  procedura  di
autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del  decreto  legislativo
29  dicembre  2003,  n.  387.   Nell'ambito   del   procedimento   di
autorizzazione unica  sono  rilasciati  tutti  gli  atti  di  assenso
necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e,  nel
caso  delle  dighe  e  degli  invasi  di  cui  all'articolo   1   del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  21  ottobre  1994,  n.   584,   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti. 
        4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza
energetica, di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997,  n.  281,  sono  stabiliti  i  criteri  per   l'inserimento   e
l'integrazione degli impianti di cui al  comma  3  sotto  il  profilo
ambientale, anche al fine di  assicurare  un'adeguata  superficie  di
soleggiamento  dello  specchio  d'acqua  e  una  corretta   posizione
dell'impianto rispetto alle sponde e  alla  profondita'  del  bacino,
nonche' i criteri connessi alla sicurezza delle dighe e degli  invasi
di cui all'articolo 1  del  decreto-legge  8  agosto  1994,  n.  507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584"»; 
    dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
      «5-bis.  Gli  interventi  e   le   attivita'   afferenti   alla
realizzazione delle opere di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente
articolo sono considerati di pubblica  utilita'.  I  relativi  titoli
abilitativi comprendono la dichiarazione di pubblica utilita'. 
      5-ter. Al decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo  8,  comma  2-bis,  primo  periodo,  dopo  le
parole: "nonche' dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato
per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente
decreto," sono inserite le seguenti: "e di quelli  comunque  connessi
alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell'allegato  II  alla
parte seconda del presente decreto"; 
        b) all'articolo 27-ter,  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
seguente: 
          "1-bis. Sono inoltre soggetti a procedimento autorizzatorio
unico accelerato regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture
necessari al superamento delle procedure  di  infrazione  dell'Unione
europea sulla depurazione o comunque  connessi  alla  gestione  della
risorsa idrica, ricompresi nell'allegato III alla parte  seconda  del
presente decreto". 
      5-quater. Alle attivita' previste al comma 5-ter la Commissione
di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3  aprile
2006,  n.  152,  provvede  con  le  risorse  umane,   strumentali   e
finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
      5-quinquies. All'articolo 2 del decreto-legge 16  giugno  2022,
n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto  2022,  n.
108, il comma 3 e' abrogato. 
      5-sexies. Al fine di  promuovere  una  migliore  omogeneita'  e
trasparenza  nella  realizzazione  degli  interventi   che   ricadono
nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia  interregionale  per
il fiume Po (AIPo), con  particolare  ma  non  esclusivo  riferimento
all'investimento 3.3, "Rinaturazione dell'area del Po", di  cui  alla
missione 2, componente 4, del PNRR, del quale l'Agenzia  e'  soggetto
attuatore, e' data facolta' di uso del prezzario  AIPo  e  successivi
aggiornamenti, comunque nel  limite  delle  risorse  disponibili  per
ciascuno degli interventi». 
  Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
    «Art. 4-bis (Misure per garantire la continuita' della produzione
di energia elettrica durante lo stato di emergenza  in  relazione  al
deficit  idrico). -  1.  Al  fine  di  garantire  la   sicurezza   di
funzionamento  del  sistema  elettrico   nazionale   assicurando   la
produzione di energia elettrica in misura necessaria  alla  copertura
del  fabbisogno  nazionale,  in  deroga  ai  limiti   relativi   alla
temperatura degli scarichi termici di cui alla nota (1) della tabella
3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e  alle  prescrizioni  delle  autorizzazioni  integrate
ambientali delle singole centrali termoelettriche, nel periodo dal 20
giugno al 15 settembre 2023, e' autorizzato l'esercizio temporaneo di
singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore  a  300
MW per un numero di ore di funzionamento  non  superiore  a  500  per
ciascuna centrale, nel rispetto dei seguenti limiti: 
      a) per il mare e per le zone  di  foce  di  corsi  d'acqua  non
significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i  37°C
e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun
caso superare i 3,5°C oltre i 1.000 metri di distanza  dal  punto  di
immissione; 
      b) per i canali artificiali,  il  massimo  valore  medio  della
temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37°C; 
      c) per i corsi d'acqua, la variazione massima  tra  temperature
medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e  a  valle  del
punto di immissione non deve superare  i  4°C;  su  almeno  meta'  di
qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare i 2°C; 
      d) per i laghi, la temperatura dello scarico non deve  superare
i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in
nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza  dal  punto  di
immissione. 
    2. La deroga di cui  al  comma  1  puo'  essere  attivata,  nelle
condizioni di esercizio del sistema elettrico nazionale che  facciano
prevedere il rischio di attivazione del Piano  di  emergenza  per  la
sicurezza del sistema elettrico (PESSE),  su  richiesta  del  gestore
della rete di trasmissione  nazionale  al  Ministro  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica, con un  anticipo  di  almeno  due  giorni
rispetto all'inizio del periodo  di  rischio  per  l'adeguatezza  del
sistema, indicando anche la durata attesa, strettamente necessaria  a
far fronte all'esigenza del sistema elettrico stesso. Successivamente
all'attivazione della deroga da parte del  Ministro  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica, il gestore  della  rete  di  trasmissione
nazionale  provvede  a  notificare  ai  titolari  delle   unita'   di
produzione che hanno comunicato al medesimo gestore di avere  vincoli
all'immissione in rete per  limiti  di  temperatura  allo  scarico  i
periodi  temporali  in  cui   si   rende   necessaria   la   predetta
attivazione». 
  All'articolo 5: 
    al comma 1, primo periodo,  dopo  le  parole:  «d'intesa  con  la
regione territorialmente competente» sono inserite  le  seguenti:  «e
sentita l'Autorita' di bacino competente, fatte salve  le  competenze
delle province autonome di Trento e di Bolzano»; 
    al comma 2, le parole: «inerenti la  sicurezza»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «inerenti  alla  sicurezza»,  le  parole:  «Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre  2014,  n.  256»  sono
sostituite dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale n. 256 del 4  novembre
2014», la parola: «,  statale»  e'  soppressa  e  le  parole:  «nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo  2004,  n.  59»
sono sostituite dalle seguenti: «nel supplemento ordinario n. 39 alla
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004»; 
    dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60,  dopo
il comma 3 e' inserito il seguente: 
        "3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento  delle
opere   idrauliche,   i   soggetti   concessionari   di   derivazioni
idroelettriche,  nell'esercizio  delle  proprie  attivita',   possono
svolgere in prossimita' delle stesse attivita' periodica  di  pulizia
del materiale flottante, secondo modalita' appositamente  individuate
dall'operatore  stesso  attraverso  la  redazione  di  un  piano   di
manutenzione, presentato all'Autorita' di bacino, che  individui:  a)
la superficie interessata dalle operazioni; b) il  periodo  ovvero  i
periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate;  c)  una
descrizione generale delle  operazioni  di  manutenzione.  Gli  oneri
derivanti dalle attivita' di cui  al  presente  comma  nonche'  dallo
smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico  del
gestore o del concessionario"». 
  All'articolo 6: 
    al comma 1: 
      all'alinea, dopo le parole: «comma 1,  del»  sono  inserite  le
seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al»; 
      al capoverso e-sexies) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, realizzabili anche mediante un unico bacino»; 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Limitatamente alla durata della gestione  commissariale
di cui all'articolo 3 del presente decreto, agli  interventi  e  alle
opere di cui al punto A.19 dell'allegato A annesso al regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio  2017,  n.
31, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1,  del
testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, a condizione che  gli  stessi  siano  funzionali
alle attivita' agro-silvo-pastorali, realizzati in scavo direttamente
sul suolo agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti  dal
suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o  altri  materiali
di natura edilizia». 
  All'articolo 7: 
    al comma 2, quinto periodo, le parole: «di cui al terzo  periodo»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al quarto periodo». 
  Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
    «Art. 7-bis (Disposizioni urgenti sul deflusso ecologico in  caso
di  circostanze  eccezionali  di   scarsita'   idrica).   -   1.   In
considerazione dell'urgenza  di  fronteggiare  le  gravi  conseguenze
dovute a fenomeni di siccita' prolungata e gli impatti in termini  di
scarsita' idrica, le sperimentazioni sul deflusso ecologico dei corpi
idrici, di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 21  marzo  2022,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.
51, possono essere rimodulate, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, laddove ricorrano le condizioni di cui al comma  10
dell'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». 
  Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
    «Art.  9-bis  (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   genetica
agraria). - 1. Per  consentire  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
ricerca  presso  siti  sperimentali  autorizzati,   a   sostegno   di
produzioni vegetali in grado di  rispondere  in  maniera  adeguata  a
condizioni di scarsita' idrica e in presenza di stress  ambientali  e
biotici di particolare intensita', nelle more dell'adozione, da parte
dell'Unione  europea,  di  una  disciplina   organica   in   materia,
l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di  organismi
prodotti  con  tecniche  di  editing  genomico  mediante   mutagenesi
sito-diretta o di cisgenesi a  fini  sperimentali  e  scientifici  e'
soggetta, fino al 31 dicembre  2024,  alle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo. 
    2. La richiesta di  autorizzazione  e'  notificata  all'autorita'
nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo  8
luglio 2003, n. 224. L'autorita' nazionale  competente,  entro  dieci
giorni  dal  ricevimento  della  notifica,  effettuata  l'istruttoria
preliminare di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del  medesimo
decreto legislativo, trasmette  copia  della  notifica  al  Ministero
della  salute,  al  Ministero  dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste e a  ogni  regione  e  provincia  autonoma
interessata.  L'autorita'  nazionale  competente  invia  copia  della
notifica all'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA), che svolge i compiti della soppressa  Commissione
interministeriale di valutazione di cui  all'articolo  6  del  citato
decreto legislativo n. 224 del  2003.  L'ISPRA,  entro  i  successivi
quarantacinque giorni, effettua la  valutazione  della  richiesta  ed
esprime il proprio parere all'autorita' nazionale competente  e  alle
altre amministrazioni interessate. Entro dieci giorni dal ricevimento
del parere dell'ISPRA, l'autorita'  nazionale  competente  adotta  il
provvedimento autorizzatorio.  Dell'esito  della  procedura  e'  data
comunicazione alle regioni e alle province autonome interessate. 
    3. Per ogni  eventuale  successiva  richiesta  di  autorizzazione
riguardante l'emissione di un medesimo  organismo,  gia'  autorizzato
nell'ambito di  un  medesimo  progetto  di  ricerca,  e'  ammesso  il
riferimento a dati forniti in notifiche  precedenti  o  ai  risultati
relativi a emissioni precedenti. 
    4. All'esito di ciascuna emissione e alle scadenze  eventualmente
fissate nel provvedimento di autorizzazione di cui  al  comma  2,  il
soggetto   notificante   trasmette   una   relazione   al   Ministero
dell'ambiente  e  della   sicurezza   energetica   e   al   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e  delle  foreste,  che
adottano un parere relativo ai  risultati  della  sperimentazione  da
inoltrare al soggetto notificante e  alle  regioni  e  alle  province
autonome interessate. 
    5. Per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di
organismi  prodotti  con  tecniche  di  editing   genomico   mediante
mutagenesi  sito-diretta  o  di  cisgenesi  a  fini  sperimentali   e
scientifici di  cui  al  presente  articolo  non  si  applica  quanto
previsto dall'articolo 8, commi 2,  lettera  c),  e  6,  del  decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224. 
    6. Alle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 14, 32, 33, commi 1 e 4,  e  34  del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. 
    7. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 
  All'articolo 10: 
    al comma 1: 
      la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c) il comma 3 e' abrogato»; 
      alla lettera d),  le  parole:  «di  intesa  con  la  Conferenza
unificata» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede  di
Conferenza unificata»; 
      dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
        «d-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
          "4-bis. Gli impianti  di  desalinizzazione  possono  essere
realizzati anche con il ricorso  a  forme  di  partenariato  pubblico
privato, ivi inclusa la finanza di  progetto.  L'autorizzazione  alla
realizzazione e  all'esercizio  degli  impianti  di  desalinizzazione
pubblici  e  in   partenariato   pubblico   privato,   destinati   al
soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi, equivale  a
dichiarazione  di  pubblica  utilita'  e  costituisce,  ove  occorra,
variante allo strumento urbanistico. Per la  realizzazione  di  detti
impianti si  applicano  le  disposizioni  sull'esercizio  dei  poteri
sostitutivi e sul superamento del dissenso di cui all'articolo 2  del
decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39"»; 
    al comma 2: 
      alla lettera a) sono premesse le seguenti: 
        «0a) all'articolo 101, comma 6, al  primo  periodo,  dopo  le
parole: "con valori superiori ai  valori-limite  di  emissione"  sono
inserite le seguenti:  "o  nel  caso  di  utilizzo  delle  stesse  in
impianti di desalinizzazione" e, al secondo periodo, dopo le  parole:
"non peggiori di quelle prelevate" sono inserite le seguenti:  "o  in
accordo con fattore di concentrazione tipico degli scarichi derivanti
dagli impianti di desalinizzazione"; 
        0b)  all'articolo  109,  dopo  il  comma  2  e'  inserito  il
seguente: 
          "2-bis. Il decreto di cui al comma 2 non  si  applica  alla
gestione dei sedimenti all'interno delle acque di transizione e degli
ambienti lagunari per i quali trova applicazione la pianificazione di
cui all'articolo 121 del presente decreto, fatte salve le  specifiche
norme per la salvaguardia della Laguna di Venezia di cui all'articolo
95  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126"»; 
      alla lettera b), capoverso 1.2.3-bis: 
        al punto (1) e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'incremento percentuale massimo della concentrazione  di  boro  del
corpo recettore entro un raggio di 50 metri dallo  scarico  (zona  di
mescolamento) e' pari al 5 per  cento  rispetto  alla  concentrazione
media di fondo dello stesso corpo recettore»; 
        al punto (2) sono premesse le seguenti parole:  «Fatto  salvo
quanto previsto dai commi 2 e 6 dell'articolo 101,» e le parole:  «di
cui all'articolo 101» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  al
medesimo articolo 101»; 
        al punto (3), dopo le parole: «procedimenti di  dissalazione»
sono inserite le seguenti: «, in caso di mancato recupero dei residui
dopo trattamento e  dopo  aver  valutato  prioritariamente  forme  di
recupero della salamoia,»; 
        dopo il punto (3) e' aggiunto il seguente: 
          «(3-bis) Per gli impianti di desalinizzazione con capacita'
sino  a  50  l/s  e'  possibile  valutare   in   fase   di   rilascio
dell'autorizzazione allo scarico  una  deroga  al  valore  limite  di
emissione di cui alla tabella 3 per il parametro relativo  ai  solidi
sospesi totali»; 
      dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
        «b-bis) alla parte terza, all'Allegato 5, al punto 4, tabella
3,  le  parole:  "solidi  speciali  totali"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "solidi sospesi totali"»; 
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano
anche ai procedimenti autorizzatori e di valutazione ambientale  gia'
avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto». 
  All'articolo 11: 
    al comma 1, lettera b): 
      all'alinea, le parole: «dopo l'articolo  63,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nella parte terza, sezione I,  titolo  I,  capo  II,
dopo l'articolo 63»;  
      al capoverso Art. 63-bis,  dopo  il  comma  5  e'  aggiunto  il
seguente: 
        «5-bis. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta
fermo quanto previsto dall'articolo 176». 
  All'articolo 12: 
    al comma 1: 
      all'alinea, le parole: «Regio decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «testo unico delle disposizioni  di  legge  sulle  acque  e
sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto»; 
      alla lettera a), i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti: 
        «1) al primo periodo, le parole:  "da  4.000  euro  a  40.000
euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 8.000 euro a  50.000  euro,
con riduzione di un terzo nei casi  in  cui  sia  in  corso  un  iter
procedurale autorizzativo o concessorio"; 
        2) al secondo periodo, le parole: "da 400 euro a 2.000  euro"
sono sostituite dalle seguenti: "da 2.000 euro  a  10.000  euro,  con
riduzione di  un  terzo  nei  casi  in  cui  sia  in  corso  un  iter
procedurale autorizzativo o concessorio"»; 
      alla lettera b), capoverso 3-bis, le parole: «e  Bolzano»  sono
sostituite dalle seguenti: «e di Bolzano»; 
    al comma 2, le parole: «od ente» sono sostituite dalle  seguenti:
«o un ente», dopo le parole: «con personalita' giuridica» e' inserito
il seguente segno di interpunzione: «,» e  le  parole:  «le  sanzioni
amministrative di cui al presente comma sono esclusivamente a  carico
della persona  giuridica  e  sono  fissate  in  misura  variabile  da
venticinquemila a duecentocinquantamila euro» sono  sostituite  dalle
seguenti: «le sanzioni amministrative di cui  al  presente  comma  si
applicano  esclusivamente  alla  persona  giuridica  in  misura   non
inferiore   a   venticinquemila    euro    e    non    superiore    a
duecentocinquantamila euro». 
  All'articolo 13: 
    al comma 1, dopo  le  parole:  «un  piano  di  comunicazione»  e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 
    al comma 2, dopo le parole: «Il piano di cui al comma 1» il segno
di  interpunzione:  «,»  e'  soppresso  e   dopo   le   parole:   «le
amministrazioni centrali» sono inserite le seguenti: «e le  Autorita'
di bacino». 
  Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: 
    «Art. 13-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del
presente decreto si applicano nelle  regioni  a  statuto  speciale  e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con  i
rispettivi statuti e le  relative  norme  di  attuazione,  anche  con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».