(Accordo-art. 18)
 
                             Articolo 18 
 
    Le Parti si impegnano a proteggere  i  diritti  sulla  proprieta'
intellettuale  derivanti  dall'attuazione  del  presente  Accordo.  A
questo   proposito   prevarranno   le   disposizioni    di    Accordi
internazionali firmati da entrambe le Parti. 
    Qualora   necessario   entrambe   le   Parti   si   consulteranno
reciprocamente e faciliteranno Norme e Accordi specifici  allo  scopo
di proteggere i diritti sulla proprieta' intellettuale. 
    Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette  ai  diritti
di proprieta' intellettuale derivate  dall'attivita'  cooperativa  ai
sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze Parti  senza
il previo consenso scritto di entrambe le Parti ed in ottemperanza  a
quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di  Proprieta'
intellettuale. 
    Le due Parti favoriranno il trasferimento di tecnologie  tra  gli
Enti Pubblici, le Associazioni  e  le  Organizzazioni,  nel  rispetto
degli obblighi derivanti da Accordi specifici.