Articolo 3 Imposizione dei lavoratori frontalieri 1. Confonnemente alle disposizioni dell'articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri e pagate da un datore di lavoro quale corrispettivo di un'attivita' di lavoro dipendente, sono imponibili nello Stato contraente in cui l'attivita' di lavoro dipendente viene svolta. Tuttavia, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere l'80 per cento dell'imposta risultante dall'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche applicabile nel luogo in cui l'attivita' di lavoro dipendente viene svolta, ivi incluse le imposte locali sui redditi delle persone fisiche. Lo Stato di residenza assoggetta a sua volta ad imposizione ed elimina la doppia imposizione. 2. Il carico fiscale totale sul reddito da attivita' di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri residenti in Italia non puo' essere inferiore all'imposta che sarebbe prelevata in applicazione dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974. 3. L'imposizione dei lavoratori frontalieri nello Stato contraente in cui l'attivita' di lavoro dipendente viene svolta e' effettuata tramite imposizione alla fonte. Qualsiasi altro metodo d'imposizione e' escluso ai fini del presente Accordo.