Articolo 7 Cooperazione amministrativa 1. Ai fini della corretta applicazione del presente Accordo, lo Stato contraente in cui l'attivita' di lavoro dipendente viene svolta fornisce annualmente in formato elettronico, entro il 20 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale di riferimento, le informazioni rilevanti ai fini dell'imposizione del lavoratore frontaliere. Queste informazioni includono: a) il nome, il cognome, la data di nascita e l'indirizzo di residenza del lavoratore frontaliere; b) per quanto riguarda i lavoratori frontalieri residenti in Italia, il luogo di nascita; per quanto riguarda i lavoratori frontalieri residenti in Svizzera, il luogo di attinenza; c) il codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza al lavoratore frontaliere; d) l'ammontare lordo dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere; e) l'ammontare dei contributi sociali obbligatori pagati dal lavoratore frontaliere; f) il totale dell'imposta prelevata alla fonte sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere, e g) il nome, l'indirizzo e il codice fiscale del datore di lavoro. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliscono con procedura di amichevole composizione le modalita' di applicazione del presente paragrafo. 2. Le informazioni di cui alle lettere da a) a g) del paragrafo 1 vengono fornite annualmente in formato elettronico entro il 20 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale di riferimento anche in relazione ai lavoratori frontalieri che svolgono un'attivita' di lavoro dipendente che soddisfano le condizioni previste al punto ii. della lettera b) dell'articolo 2, indipendentemente dalle condizioni previste ai punti i. e iii. della lettera b) dell'articolo 2. 3. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in applicazione della legislazione fiscale di detto Stato e sono comunicate soltanto alle persone o autorita' (compresi i tribunali e le autorita' amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati concernenti le imposte dovute nello Stato di residenza. Tali persone o autorita' possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Esse possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente puo' utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e le autorita' competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. Nonostante le disposizioni precedenti, le informazioni ricevute ai sensi della lettera g) del paragrafo 1 possono essere utilizzate unicamente ai fini dell'imposizione dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri ai sensi della lettera b) dell'articolo 2 e del paragrafo 2 del presente articolo. 4. In caso di errori nel calcolo dell'imposta alla fonte, di informazioni ricevute tardivamente da parte del datore di lavoro oppure di periodi fiscali incompleti per i quali siano necessari ulteriori aggiustamenti, una nuova comunicazione sulle correzioni fatte e' fornita allo Stato di residenza del lavoratore frontaliere entro la scadenza prevista per la comunicazione dei dati concernenti l'anno fiscale successivo. 5. Le autorita' fiscali dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese inviano le informazioni, di cui ai paragrafi 1 e 2, concernenti i lavoratori frontalieri residenti in Italia, direttamente all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate invia le informazioni, di cui ai paragrafi 1 e 2, concernenti i lavoratori frontalieri residenti in Svizzera, all'Amministrazione federale delle contribuzioni. 6. Prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati contraenti procedono alla verifica dell'operativita' dello scambio di informazioni secondo il presente articolo.