(Accordo-art. 7)
                             Articolo 7 
                     Cooperazione amministrativa 
 
1. Ai fini della corretta applicazione del presente Accordo, lo Stato
contraente in cui  l'attivita'  di  lavoro  dipendente  viene  svolta
fornisce annualmente  in  formato  elettronico,  entro  il  20  marzo
dell'anno successivo all'anno fiscale di riferimento, le informazioni
rilevanti ai fini dell'imposizione del lavoratore frontaliere. Queste
informazioni includono: 
  a) il nome, il  cognome,  la  data  di  nascita  e  l'indirizzo  di
     residenza del lavoratore frontaliere; 
  b) per  quanto  riguarda  i  lavoratori  frontalieri  residenti  in
     Italia, il luogo di nascita; per quanto  riguarda  i  lavoratori
     frontalieri residenti in Svizzera, il luogo di attinenza; 
  c) il  codice  fiscale  attribuito  dallo  Stato  di  residenza  al
     lavoratore frontaliere; 
  d) l'ammontare lordo dei  salari,  degli  stipendi  e  delle  altre
     remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere; 
  e) l'ammontare  dei  contributi  sociali  obbligatori  pagati   dal
     lavoratore frontaliere; 
  f) il totale dell'imposta prelevata  alla  fonte  sui  salari,  gli
     stipendi  e  le  altre  remunerazioni  analoghe   ricevute   dal
     lavoratore frontaliere, e 
  g) il nome, l'indirizzo e il codice fiscale del datore di lavoro. 
Le autorita'  competenti  degli  Stati  contraenti  stabiliscono  con
procedura di amichevole composizione le modalita' di applicazione del
presente paragrafo. 
2. Le informazioni di cui alle lettere da a) a  g)  del  paragrafo  1
vengono fornite annualmente in formato elettronico entro il 20  marzo
dell'anno  successivo  all'anno  fiscale  di  riferimento  anche   in
relazione ai lavoratori  frontalieri  che  svolgono  un'attivita'  di
lavoro dipendente che soddisfano le condizioni previste al punto  ii.
della lettera b) dell'articolo 2, indipendentemente dalle  condizioni
previste ai punti i. e iii. della lettera b) dell'articolo 2. 
3. Le informazioni ricevute da uno  Stato  contraente  ai  sensi  dei
paragrafi 1 e 2 sono tenute segrete  analogamente  alle  informazioni
ottenute in applicazione della legislazione fiscale di detto Stato  e
sono  comunicate  soltanto  alle  persone  o  autorita'  (compresi  i
tribunali  e   le   autorita'   amministrative)   che   si   occupano
dell'accertamento  o  della  riscossione,  delle  procedure   o   dei
procedimenti concernenti tali imposte, delle  decisioni  sui  ricorsi
presentati concernenti le imposte dovute nello  Stato  di  residenza.
Tali  persone  o  autorita'  possono   utilizzare   le   informazioni
unicamente per questi fini. Esse possono rivelarle nell'ambito di una
procedura  giudiziaria  pubblica  o  in  una  decisione  giudiziaria.
Nonostante le disposizioni  precedenti,  uno  Stato  contraente  puo'
utilizzare  ad  altri  fini  le  informazioni   ricevute,   se   tali
informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo  la
legislazione di entrambi gli Stati e le  autorita'  competenti  dello
Stato  richiesto  ne  hanno  approvato   l'impiego.   Nonostante   le
disposizioni precedenti, le  informazioni  ricevute  ai  sensi  della
lettera g) del paragrafo 1 possono essere  utilizzate  unicamente  ai
fini dell'imposizione  dei  salari,  degli  stipendi  e  delle  altre
remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri  ai  sensi
della lettera b) dell'articolo 2  e  del  paragrafo  2  del  presente
articolo. 
4. In  caso  di  errori  nel  calcolo  dell'imposta  alla  fonte,  di
informazioni ricevute tardivamente da  parte  del  datore  di  lavoro
oppure di periodi fiscali incompleti  per  i  quali  siano  necessari
ulteriori aggiustamenti, una  nuova  comunicazione  sulle  correzioni
fatte e' fornita allo Stato di residenza del  lavoratore  frontaliere
entro la scadenza prevista per la comunicazione dei dati  concernenti
l'anno fiscale successivo. 
5. Le autorita' fiscali dei Cantoni dei Grigioni, del  Ticino  e  del
Vallese  inviano  le  informazioni,  di  cui  ai  paragrafi  1  e  2,
concernenti   i   lavoratori   frontalieri   residenti   in   Italia,
direttamente all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate invia
le informazioni, di cui ai paragrafi 1 e 2, concernenti i  lavoratori
frontalieri residenti in Svizzera, all'Amministrazione federale delle
contribuzioni. 
6. Prima dell'entrata in  vigore  del  presente  Accordo,  gli  Stati
contraenti procedono alla verifica dell'operativita' dello scambio di
informazioni secondo il presente articolo.