PROTOCOLLO EMENDATIVO
dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il
Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di
San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO
(di seguito denominati «le Parti»),
Preso atto dell'evoluzione tecnologica intervenuta nel settore
radiotelevisivo e delle telecomunicazioni;
Considerati gli aggiornamenti intervenuti nella destinazione
d'uso internazionale delle frequenze della banda 700MHz;
Preso atto dell'esigenza di rinegoziare tra le Parti l'assetto
delle frequenze radio-televisive per consentire la realizzazione del
5G in Italia e a San Marino;
Considerata, pertanto, la necessita' di procedere allo
spegnimento, per lo sviluppo del sistema 5G, del Canale 51, il cui
uso con una rete sul territorio italiano e' stato attribuito a San
Marino dall'accordo tra le Parti fatto a Roma il 5 marzo 2008,
innovativo dell'Accordo fatto a Roma il 23 ottobre 1987 e integrato
con successivo e ulteriore Accordo Tecnico del 21 dicembre 2010;
Condividendo la necessita' di evitare interferenze nocive al
confine nell'uso delle medesime frequenze attribuite
internazionalmente all'Italia e a San Marino;
Condividendo l'obiettivo di rafforzare la collaborazione
culturale nel settore radiotelevisivo, ampliando la fruizione
reciproca delle rispettive programmazioni;
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
All'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il
Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di
San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) All'articolo 3, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai
seguenti:
«2. Considerando le potenzialita' derivanti dal sistema
digitale, le due Parti dovranno, di comune accordo, evitare
reciproche interferenze nelle zone di confine. Ciascuna delle due
Parti, secondo quanto previsto dal Piano di Ginevra 2006, potra'
utilizzare il Canale 42 all'interno del proprio territorio. La Parte
sammarinese cessera', in una data compresa tra il 15 ottobre e il 30
ottobre 2021, sia nell'estensione della rete sul territorio italiano
sia nei propri confini, l'uso del canale 51, che sara' utilizzato
dalla Parte italiana per lo sviluppo del sistema 5G. A fronte di
cio', le Parti faciliteranno la conclusione di un accordo tra San
Marino RTV e un operatore nazionale italiano, individuato dalla
prima, al fine di assicurare il trasporto di un programma di San
Marino RTV su una rete che fornisca la copertura di ambito nazionale
nel territorio della Repubblica Italiana conformemente alla normativa
di settore. Al suddetto programma sara' reso disponibile un proprio
esclusivo numero LCN nazionale, che non potra' essere assegnato ad
operatori italiani. Il numero LCN attribuito, che sara' il numero
piu' basso attualmente disponibile, verra' comunicato alla parte
sammarinese entro il 20 settembre 2021.
3. La Repubblica di San Marino non porra' in esercizio parte
delle attribuzioni sammarinesi registrate come "assignment" nel Piano
di Ginevra 2006, segnatamente i canali 7, 26 e 30 - DVB nonche' 12B e
12C - DAB, durante il periodo di vigenza del presente Accordo;
pertanto, l'Amministrazione Italiana le potra' utilizzare nel
territorio limitrofo a quello di San Marino, senza le limitazioni
previste dal Piano di Ginevra 2006. Tali attribuzioni continueranno
comunque a rimanere in capo alla Repubblica di San Marino secondo
quanto stabilito a Ginevra durante la Conferenza dell'ITU - RRC-06. A
tal riguardo, nell'intento di consentire la diffusione di un
programma DAB sammarinese sul territorio italiano, la parte italiana
facilitera' la conclusione di un accordo che l'operatore sammarinese
concludera' autonomamente con uno degli operatori nazionali DAB per
il trasporto su una rete nel territorio della Repubblica Italiana
conformemente alla normativa di settore.»;
b) all'articolo 5, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
Accordo, il Governo della Repubblica Italiana concorrera' con una
somma forfettaria annuale stabilita nella misura di 4.898.000,00 Euro
per l'anno 2021, di 4.492.000,00 Euro per l'anno 2022, di
4.530.000,00 Euro per l'anno 2023, di 4.581.000,00 Euro per l'anno
2024, di 4.648.000,00 Euro per l'anno 2025 e di 4.718.000,00 Euro a
decorrere dall'anno 2026.»;
c) all'articolo 7, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai
seguenti:
«1. I due Governi costituiranno una Commissione Mista,
coordinata dai rispettivi Ministeri degli Affari Esteri, incaricata
di verificare la corretta applicazione dell'Accordo e di esaminare
l'andamento della collaborazione nel settore radiotelevisivo e
formulare eventuali proposte da sottoporre ai rispettivi Governi.
2. Nell'ipotesi di cessazione della vigenza dell'Accordo la
Commissione avra' il compito di proporre alle rispettive Autorita' le
modalita' di gestione, anche sotto il profilo tecnico, finanziario ed
amministrativo, della rimessa a disposizione della Parte sammarinese
delle frequenze di cui agli articoli 3.2 e 3.3, fermo restando il
mantenimento della continuita' del servizio fino alla rimessa
menzionata.»;
d) all'articolo 9, le parole «due (2) mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «sei (6) mesi».