(Protocollo-art. 1)
 
                        PROTOCOLLO EMENDATIVO 
 
dell'Accordo di collaborazione  in  materia  radiotelevisiva  fra  il
  Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica  di
  San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008 
 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
 
                                  e 
 
                     IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA 
                            DI SAN MARINO 
                 (di seguito denominati «le Parti»), 
 
    Preso atto dell'evoluzione tecnologica  intervenuta  nel  settore
radiotelevisivo e delle telecomunicazioni; 
    Considerati  gli  aggiornamenti  intervenuti  nella  destinazione
d'uso internazionale delle frequenze della banda 700MHz; 
    Preso atto dell'esigenza di rinegoziare tra  le  Parti  l'assetto
delle frequenze radio-televisive per consentire la realizzazione  del
5G in Italia e a San Marino; 
    Considerata,  pertanto,   la   necessita'   di   procedere   allo
spegnimento, per lo sviluppo del sistema 5G, del Canale  51,  il  cui
uso con una rete sul territorio italiano e' stato  attribuito  a  San
Marino dall'accordo tra le Parti  fatto  a  Roma  il  5  marzo  2008,
innovativo dell'Accordo fatto a Roma il 23 ottobre 1987  e  integrato
con successivo e ulteriore Accordo Tecnico del 21 dicembre 2010; 
    Condividendo la necessita'  di  evitare  interferenze  nocive  al
confine    nell'uso    delle    medesime     frequenze     attribuite
internazionalmente all'Italia e a San Marino; 
    Condividendo  l'obiettivo   di   rafforzare   la   collaborazione
culturale  nel  settore  radiotelevisivo,  ampliando   la   fruizione
reciproca delle rispettive programmazioni; 
 
                    hanno convenuto quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
    All'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva  fra  il
Governo della Repubblica Italiana e il Governo  della  Repubblica  di
San Marino, con  Allegato,  fatto  a  Roma  il  5  marzo  2008,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
      a) All'articolo 3, i  paragrafi  2  e  3  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
        «2.  Considerando  le  potenzialita'  derivanti  dal  sistema
digitale,  le  due  Parti  dovranno,  di  comune   accordo,   evitare
reciproche interferenze nelle zone di  confine.  Ciascuna  delle  due
Parti, secondo quanto previsto dal  Piano  di  Ginevra  2006,  potra'
utilizzare il Canale 42 all'interno del proprio territorio. La  Parte
sammarinese cessera', in una data compresa tra il 15 ottobre e il  30
ottobre 2021, sia nell'estensione della rete sul territorio  italiano
sia nei propri confini, l'uso del canale  51,  che  sara'  utilizzato
dalla Parte italiana per lo sviluppo del  sistema  5G.  A  fronte  di
cio', le Parti faciliteranno la conclusione di  un  accordo  tra  San
Marino RTV e  un  operatore  nazionale  italiano,  individuato  dalla
prima, al fine di assicurare il trasporto  di  un  programma  di  San
Marino RTV su una rete che fornisca la copertura di ambito  nazionale
nel territorio della Repubblica Italiana conformemente alla normativa
di settore. Al suddetto programma sara' reso disponibile  un  proprio
esclusivo numero LCN nazionale, che non potra'  essere  assegnato  ad
operatori italiani. Il numero LCN attribuito,  che  sara'  il  numero
piu' basso attualmente  disponibile,  verra'  comunicato  alla  parte
sammarinese entro il 20 settembre 2021. 
        3. La Repubblica di San Marino non porra' in esercizio  parte
delle attribuzioni sammarinesi registrate come "assignment" nel Piano
di Ginevra 2006, segnatamente i canali 7, 26 e 30 - DVB nonche' 12B e
12C - DAB, durante  il  periodo  di  vigenza  del  presente  Accordo;
pertanto,  l'Amministrazione  Italiana  le  potra'   utilizzare   nel
territorio limitrofo a quello di San  Marino,  senza  le  limitazioni
previste dal Piano di Ginevra 2006. Tali  attribuzioni  continueranno
comunque a rimanere in capo alla Repubblica  di  San  Marino  secondo
quanto stabilito a Ginevra durante la Conferenza dell'ITU - RRC-06. A
tal  riguardo,  nell'intento  di  consentire  la  diffusione  di   un
programma DAB sammarinese sul territorio italiano, la parte  italiana
facilitera' la conclusione di un accordo che l'operatore  sammarinese
concludera' autonomamente con uno degli operatori nazionali  DAB  per
il trasporto su una rete nel  territorio  della  Repubblica  Italiana
conformemente alla normativa di settore.»; 
      b) all'articolo 5, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione   del   presente
Accordo, il Governo della Repubblica  Italiana  concorrera'  con  una
somma forfettaria annuale stabilita nella misura di 4.898.000,00 Euro
per  l'anno  2021,  di  4.492.000,00  Euro  per   l'anno   2022,   di
4.530.000,00 Euro per l'anno 2023, di 4.581.000,00  Euro  per  l'anno
2024, di 4.648.000,00 Euro per l'anno 2025 e di 4.718.000,00  Euro  a
decorrere dall'anno 2026.»; 
      c) all'articolo 7, i  paragrafi  1  e  2  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
        «1.  I  due  Governi  costituiranno  una  Commissione  Mista,
coordinata dai rispettivi Ministeri degli Affari  Esteri,  incaricata
di verificare la corretta applicazione dell'Accordo  e  di  esaminare
l'andamento  della  collaborazione  nel  settore  radiotelevisivo   e
formulare eventuali proposte da sottoporre ai rispettivi Governi. 
        2. Nell'ipotesi di cessazione della vigenza  dell'Accordo  la
Commissione avra' il compito di proporre alle rispettive Autorita' le
modalita' di gestione, anche sotto il profilo tecnico, finanziario ed
amministrativo, della rimessa a disposizione della Parte  sammarinese
delle frequenze di cui agli articoli 3.2 e  3.3,  fermo  restando  il
mantenimento  della  continuita'  del  servizio  fino  alla   rimessa
menzionata.»; 
      d) all'articolo 9, le parole «due  (2)  mesi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sei (6) mesi».