Art. 2.
1. Fino al 31 dicembre 2026 le Parti non eserciteranno il diritto
di denuncia previsto dall'articolo 9 dell'Accordo di collaborazione
in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica Italiana e
il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma
il 5 marzo 2008.
2. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data di
ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si
saranno comunicate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle
rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore.
In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente
autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 27 settembre 2021, in due originali in lingua
italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Parte di provvedimento in formato grafico