(Protocollo-art. 2)
                               Art. 2. 
 
    1. Fino al 31 dicembre 2026 le Parti non eserciteranno il diritto
di denuncia previsto dall'articolo 9 dell'Accordo  di  collaborazione
in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica Italiana e
il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma
il 5 marzo 2008. 
    2. Il  presente  Protocollo  entrera'  in  vigore  alla  data  di
ricezione della seconda delle due  notifiche  con  cui  le  Parti  si
saranno  comunicate  reciprocamente  l'avvenuto  espletamento   delle
rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore. 
    In  fede  di  che,  i  sottoscritti  rappresentanti,  debitamente
autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. 
    Fatto a Roma il 27 settembre 2021, in  due  originali  in  lingua
italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede. 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico