Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29
SETTEMBRE 2023, N. 132
All'articolo 1:
alla rubrica, le parole: «Termini in materia di» sono
sostituite dalle seguenti: «Differimento di termini in materia di».
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Ulteriori misure di proroga in materia di
politiche abitative). - 1. I contratti di locazione o di assegnazione
in godimento aventi ad oggetto unita' immobiliari a uso abitativo in
regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario
di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in
corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2024 sono
prorogati fino a tale data ai medesimi termini e condizioni.
2. Ferma la facolta' di riscatto eventualmente prevista nei
contratti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2024 il proprietario
che intende trasferire a titolo oneroso le unita' immobiliari di cui
al medesimo comma 1 deve notificare la proposta di alienazione
all'assegnatario, al quale e' attribuito il diritto di prelazione. Si
applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in
quanto compatibili.
3. Per i contratti di cui al comma 1 scaduti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la
prelazione di cui al comma 2 puo' essere esercitata alle seguenti
condizioni:
a) l'immobile e' occupato dall'assegnatario o, in caso di
decesso, dal suo nucleo familiare al momento della notificazione
della volonta' di alienarlo;
b) il proprietario dell'immobile non ne ha disposto con
contratto preliminare o contratto definitivo di compravendita ovvero
con altro contratto costitutivo o traslativo di usufrutto, uso o
abitazione, trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto;
c) il soggetto che esercita la prelazione ha adempiuto
regolarmente al pagamento dell'indennita' di occupazione.
4. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione,
i contratti di cui al comma 3 si intendono rinnovati sino al 31
dicembre 2024, ai medesimi termini e condizioni, salvo che non sia
intervenuto provvedimento passato in giudicato di rilascio
dell'immobile.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano
le facolta' di riscatto eventualmente previste a favore degli
assegnatari degli immobili di cui al comma 1».
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Proroga di termini per il versamento dell'imposta
sostitutiva per la rideterminazione del valore delle
cripto-attivita'). - 1. All'articolo 1, commi 134 e 135, della legge
29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "15 novembre 2023".
2. Il comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 10
maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 2023, n. 87, e' abrogato».
All'articolo 3:
al comma 2, le parole: «somme che, nelle more, siano state
versate» sono sostituite dalle seguenti: «somme che siano state gia'
versate»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29
dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2023, n. 14, le parole: "1° gennaio 2024" sono sostituite
dalle seguenti: "1° gennaio 2025".
2-ter. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento
delle attivita' funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale,
finalizzate tra l'altro alla valorizzazione e alla gestione del
patrimonio immobiliare pubblico, alla societa' di gestione del
risparmio costituita ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restandone l'autonomia
finanziaria e operativa, alla stessa non si applicano i vincoli, i
divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa
pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel
provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196. Restano fermi, ove applicabili, i vincoli
di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Si
applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei
bilanci e sostenibilita' del debito delle amministrazioni pubbliche,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24
dicembre 2012, n. 243, nonche' quelle in materia di obblighi di
comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di
finanza pubblica. Alla predetta societa' di gestione del risparmio
non si applica inoltre, ai fini della determinazione degli emolumenti
di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, la
disciplina prevista dall'articolo 11, comma 6, del testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' dall'articolo 23-bis del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Agli oneri in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a
500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2-quater. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1°
giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2023, n. 100, le parole: "20 novembre 2023", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "10 dicembre 2023"».
Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Differimento dei termini per l'adesione al
ravvedimento speciale). - 1. I soggetti che, entro il termine del 30
settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di
regolarizzazione di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono comunque procedere alla
predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre
condizioni e modalita' ivi previste, se versano le somme dovute in
un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le
irregolarita' od omissioni entro la medesima data».
All'articolo 4:
al comma 1, lettera a), le parole: «ovunque ricorrano» sono
sostituite dalle seguenti: «ovunque ricorrono»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Proroga di termini
per l'assegnazione agevolata di beni ai soci e per il versamento
della relativa imposta sostitutiva».
All'articolo 5:
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Differimento del
termine per la comunicazione della variazione del codice IBAN tramite
il portale del Fondo indennizzi risparmiatori».
Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Differimento di termini per l'esercizio di azioni
di accertamento e liquidazione di danni per crimini di guerra e
contro l'umanita'). - 1. All'articolo 8, comma 11-ter, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "sono
prorogati sino alla scadenza di quattro mesi decorrenti dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"
sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati sino al 31 dicembre
2023"».
All'articolo 6:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 18, comma 10-bis, del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
aprile 2023, n. 41, le parole: "31 marzo 2024" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2026". Entro il termine modificato ai sensi
del primo periodo la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(Consob) si avvale, per il personale, fino alla qualifica di
consigliere, in effettivo servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, delle facolta' di cui all'articolo 2, commi
4-duodecies, con le modalita' di selezione pubblica ivi previste, e
4-terdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. La facolta' di cui
al secondo periodo puo' essere esercitata mediante una o piu'
procedure alle quali puo' essere ammesso a partecipare solo il
personale che, di volta in volta, abbia maturato, anche computando i
periodi di servizio svolti con uno o piu' contratti di lavoro a tempo
determinato, un periodo di servizio presso la Consob non inferiore a
3 anni.
1-ter. Nelle more dell'approvazione della riforma del quadro
di governance economica dell'Unione europea, per gli anni 2023 e 2024
continua ad applicarsi la metodologia di determinazione
dell'indicatore di virtuosita' di cui al terzo periodo del comma 20
dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine nei
predetti anni i parametri relativi al surplus di spesa rispetto agli
obiettivi programmati dal patto di stabilita' interno e al rispetto
del patto di stabilita' interno devono essere valutati con
riferimento al conseguimento, rispettivamente, negli esercizi 2021 e
2022, dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, riguardante il saldo del risultato di
competenza al netto dell'importo determinato dal debito autorizzato e
non contratto, risultante dai prospetti allegati al rendiconto della
gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Proroga di termini in
materia di adempimento di obblighi informativi ai fini fiscali».
Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis (Proroga del termine per la relazione sugli
obiettivi di servizio 2022). - 1. All'articolo 4-bis, comma 2, del
decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "entro il 31 luglio
2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2023".
Art. 6-ter (Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di
utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia
di spending review degli enti locali). - 1. In considerazione delle
criticita' riscontrate dai comuni, a seguito della fase di
sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo
1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e
dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie
attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di
redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite
l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica
messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle
finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il
comma 850 e' sostituito dal seguente:
"850. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della
spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della
finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole
della governance economica europea, le regioni e le province autonome
assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo
alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini
i comuni, le province e le citta' metropolitane assicurano un
contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i
comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le citta'
metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025".
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 850
dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, come sostituito dal
comma 2 del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il
comma 853 e' sostituito dal seguente:
"853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte
dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane di cui al
comma 850 e' effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa
relativa alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia' degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti
dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo
rendiconto approvato, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche (BDAP) alla data del 30 novembre 2023. Per gli anni 2024 e
2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun
ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza
pubblica. In caso di incapienza si applicano le procedure previste
all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n.
228. Per la quota dei comuni appartenenti al territorio della regione
Valle d'Aosta l'importo del concorso e' versato dalla regione
all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X,
dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun
anno e, in mancanza di tale versamento, tale importo e' trattenuto
dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme a
qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione. In caso di mancata
intesa entro trenta giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine
del giorno della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali della
proposta, il decreto puo' comunque essere adottato. Ciascun ente
accerta le entrate di cui ai periodi precedenti al lordo del
contributo alla finanza pubblica e impegna tale spesa al lordo delle
minori somme ricevute, provvedendo, per le entrate non riscosse,
all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata".
Art. 6-quater (Differimento di termini in materia di
investimenti). - 1. All'articolo 1, comma 415, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023".
Art. 6-quinquies (Proroga di termini in materia di utilizzo di
risorse da parte degli enti locali). - 1. All'articolo 7, comma 2,
del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "al
2025" sono sostituite dalle seguenti: "al 2026"».
All'articolo 7:
al comma 3, le parole: «al fine di attribuire misure» sono
sostituite dalle seguenti: «al fine di concedere misure», le parole:
«le regioni Emilia, Toscana» sono sostituite dalle seguenti: «le
regioni Emilia-Romagna, Toscana» e le parole: «riassegnazione in
spesa» sono sostituite dalle seguenti: «riassegnazione alla spesa»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1°
marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2024"»;
alla rubrica, dopo le parole: «Misure urgenti in materia di»
sono inserite le seguenti: «anticipo dei termini per l'utilizzo del».
Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis (Proroga in materia di adempimenti certificativi di
cui all'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
in materia di bioliquidi sostenibili). - 1. All'articolo 40, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le
parole da: "dal 2023" fino a: "della direttiva (UE) 2018/2001," sono
sostituite dalle seguenti: "a partire dal terzo mese successivo a
quello di approvazione di un sistema volontario a basso rischio di
cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e comunque
non oltre il 1° gennaio 2025".
Art. 7-ter (Disposizioni per garantire la sicurezza del sistema
elettrico nazionale). - 1. I gestori degli impianti di generazione di
energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale
superiore a 300 MW che hanno usufruito delle deroghe di cui
all'articolo 5-bis, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28,
e che, in considerazione del divieto di importazione del carbone
russo stabilito dall'articolo 3 duodecies del regolamento (UE) n.
833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, non riescono a reperire
sul mercato carbone di qualita' tale da garantire l'osservanza dei
valori limite delle emissioni, possono usufruire di ulteriori deroghe
ai sensi del medesimo articolo 5-bis, commi 3 e 3-bis, a condizione
che:
a) i medesimi impianti siano inseriti dalla societa' Terna
S.p.A. nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del
sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) la Terna S.p.A. dichiari che un'eventuale indisponibilita'
non programmata dei medesimi impianti comporterebbe il rischio
elevato del mancato rispetto degli standard di sicurezza
dell'esercizio del sistema elettrico;
c) la deroga sia limitata a quanto necessario per consentire
il rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema
elettrico.
Art. 7-quater (Disposizioni in materia di continuita'
territoriale). - 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' rifinanziato nella misura di 8
milioni di euro per l'anno 2023.
2. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, le parole: "e Lampedusa" sono sostituite dalle seguenti: ", di
Lampedusa e d'Elba".
3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui
servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso
alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori
selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli
16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 settembre 2008, e' stanziato 1 milione di euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali
possono concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli
oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza
di servizi, finalizzata a individuare altresi', sulla base delle
risorse individuate ai sensi del presente comma, il contenuto degli
oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per
l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal
regolamento (CE) n. 1008/2008.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3,
pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
All'articolo 8:
al comma 2, le parole: «pari a» sono sostituite dalle seguenti:
«valutati in».
Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Proroga di termine in materia di contratti di
arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi
ausiliari di bordo). - 1. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024"».
All'articolo 9:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 19, le parole: "30 novembre 2023", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024".
1-ter. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo
2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2023, n. 56, le parole: "30 ottobre 2023" sono sostituite dalle
seguenti: "30 novembre 2023".
1-quater. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8
novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
dicembre 2022, n. 196, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2024". Con riferimento alle misure di
cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n.
181, gli effetti delle disposizioni di cui al primo periodo operano
limitatamente alle unita' con contratto di lavoro flessibile in
servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, nei limiti di euro 193.000 per l'anno 2024. I
Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, decadono, ove
non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2 del
decreto-legge n. 150 del 2020, il sessantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
1-quinquies. Al fine di agevolare la definizione della
procedura di infrazione n. 2023/4001 per presunta violazione della
direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio
sanitario della regione Calabria, all'articolo 16-septies, comma 2,
del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la lettera g) e'
abrogata.
1-sexies. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, le parole:
"ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della
regione Calabria" sono sostituite dalle seguenti: "o di Azienda per
il governo della sanita' della regione Calabria - Azienda Zero,
ovvero, previa convenzione, della stazione unica appaltante della
regione Calabria".
1-septies. Per il completamento dei piani di riorganizzazione
di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, nonche' di quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti,
imposti dalla pandemia di COVID-19, delle progettazioni delle
strutture di cui all'accordo di programma per gli investimenti nel
settore sanitario ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle
finanze e la regione Calabria, sottoscritto in data 13 dicembre 2007,
e' autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e di
38,6 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 38,6
milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla
regione Calabria.
1-octies. Agli oneri, pari a 99.395 euro per l'anno 2024 in
termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dal comma
1-quater, relativi alla proroga delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189».
Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Proroga di termini in materia di trasporto
pubblico locale). - 1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge
10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il
15 novembre 2023, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento
Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine di
consentire la continuita' e la regolarita' del servizio di trasporto
pubblico locale, e' richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo
periodo. Dal 1° gennaio 2024 l'utilizzo delle risorse dell'Unione
europea, nazionali e regionali, gia' assegnate alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano e destinate al rinnovo della
flotta dei mezzi di trasporto pubblico locale, e' prioritariamente
finalizzato alla sostituzione dei veicoli con caratteristiche
antinquinamento Euro 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con apposito decreto entro il 15 dicembre 2023 dispone
l'esonero dei veicoli di cui al terzo periodo e definisce le
modalita' di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di
cui al quarto periodo. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede agli adempimenti di cui al presente comma con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente"».
All'articolo 10:
al comma 2, dopo le parole: «31 dicembre 2023» il segno di
interpunzione «,» e' soppresso;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il termine previsto per l'adozione del decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, per stabilire le modalita' di
valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, di
cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e' prorogato al 31 gennaio 2024.
2-ter. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159, le parole: "entro l'anno 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "entro l'anno 2024".
2-quater. All'articolo 58, comma 5-septies, secondo periodo,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "a
decorrere dal 1° settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a
decorrere dal 1° dicembre 2023".
2-quinquies. All'articolo 2-ter, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: "per l'anno scolastico
2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023 nonche' per l'anno
scolastico 2023/ 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni
scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025"»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Proroga di termini in
materia di abilitazione scientifica nazionale e in materia di
istruzione. Disposizioni urgenti per consentire il tempestivo
pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale
scolastico».
Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis (Proroga di termini in materia di trasporti
eccezionali). - 1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "30 marzo 2025";
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle
amministrazioni interessate, degli enti proprietari delle strade e
delle associazioni di categoria, per la definizione del Piano
nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalita'. Il
predetto Piano, da adottare entro il 30 ottobre 2024 con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
individua i corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di
eccezionalita' che garantiscono il collegamento tra le aree
industrializzate del Paese e i principali poli logistici e
industriali, le modalita' di monitoraggio dei manufatti e le azioni
necessarie per risolvere le criticita' anche di natura
infrastrutturale, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a
legislazione vigente ovvero con oneri a carico degli utilizzatori dei
predetti corridoi. Entro novanta giorni dall'adozione del Piano, il
tavolo istituito ai sensi del primo periodo propone i criteri e le
modalita' per ridefinire i contenuti e l'operativita' delle linee
guida di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della
relativa adozione entro il termine di cui al comma 2 del presente
articolo. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati".
Art. 10-ter (Proroga dei termini per l'accesso all'indennizzo
in favore delle vittime di reati intenzionali violenti). - 1.
All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2025";
b) le parole: "31 ottobre 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "31 ottobre 2025".
Art. 10-quater (Proroga di termini in materia sportiva). - 1.
All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36, la parola: "settembre" e' sostituita dalla
seguente: "ottobre" e le parole: "entro il 31 ottobre" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre"».
Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Elezioni degli organismi di rappresentanza dei
pubblici dipendenti e differimento della rilevazione del dato
associativo). - 1. Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo
31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha
disposto il rinvio delle elezioni degli organismi di rappresentanza
dei pubblici dipendenti dal 2021 al 2022, il contestuale differimento
della rilevazione del dato associativo degli stessi dal 31 dicembre
2020 al 31 dicembre 2021 e la proroga della durata triennale del
mandato delle rappresentanze dei lavoratori dei comparti pubblici, le
elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) sono differite
al 2025.
2. Con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati
relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione,
necessari per l'accertamento della rappresentativita' di cui
all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all'Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche
amministrazioni, controfirmati da un rappresentante
dell'organizzazione sindacale interessata, con modalita' che
garantiscano la riservatezza delle informazioni».
All'articolo 12:
al comma 1, dopo le parole: «legge 28 aprile 2022, n. 46,» sono
inserite le seguenti: «in materia di rappresentativita' delle
associazioni professionali a carattere sindacale tra militari,».
All'articolo 13:
al comma 1, dopo le parole: «il Dipartimento della protezione
civile» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio
dei ministri» e le parole: «nella corso» sono sostituite dalle
seguenti: «nel corso»;
al comma 2, dopo le parole: «36 milioni» e' inserita la
seguente: «di».
Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Proroghe in materia di sicurezza informatica
nella pubblica amministrazione). - 1. In coerenza con il Piano
triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, al fine
di garantire la sicurezza informatica della pubblica amministrazione,
gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di
acquisto e di negoziazione realizzati dalla societa' Consip S.p.A. e
dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi
di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on
premise, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora scaduto
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono prorogati fino alla messa a disposizione dei
nuovi strumenti e comunque di non oltre un anno e i relativi importi
e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato gia' raggiunto
l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari
al 50 per cento del valore iniziale, purche' detti strumenti non
siano gia' stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni
legislative e fatta salva la facolta' di recesso dell'aggiudicatario
con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 14:
al comma 1, le parole: «16 dicembre 2022, n. 204"» sono
sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2022, n. 204,"»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di poter procedere alla riorganizzazione
entro il termine del 30 novembre 2023 di cui al comma 1, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a incrementare il
contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n.
77, di venti unita'. Ai relativi oneri, pari a 388.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
2-ter. Al fine di garantire la piena attuazione della
riorganizzazione prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il
comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e'
sostituito dal seguente:
"1. Il limite di spesa per il conferimento di incarichi di
collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227,
e' incrementato di 150.000 euro per l'anno 2023 e di 250.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2024. Nel rispetto del limite di spesa
complessivo di cui al primo periodo si puo' procedere al conferimento
dei relativi incarichi anche in deroga al limite percentuale e
numerico previsto dalle vigenti disposizioni".
2-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 2-ter, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Proroga dei termini di temporaneo ripristino del
funzionamento delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari
e Portoferraio). - 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 19
febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni
distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
c) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2024".
2. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto
legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni
distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, e' prorogato al 1°
gennaio 2025.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2024, cui
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia».
All'articolo 15:
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 8.4, secondo periodo, del
decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", e comunque fino alla definitiva cessione dei
complessi aziendali"»;
alla rubrica, dopo la parola: «Proroga» e' inserita la
seguente: «di».
Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis (Proroga di termine in materia di misure a tutela
dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi). - 1.
All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10,
le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2024".
Art. 15-ter (Differimento di termini per la rateizzazione in
materia di debiti relativi alle quote-latte). - 1. I termini di cui
ai commi 7 e 13 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 13 giugno
2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto
2023, n. 103, sono differiti al 31 dicembre 2023.
Art. 15-quater (Modifiche al codice di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36). - 1. Al codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: "concreta ed
effettiva" sono soppresse;
b) all'articolo 73, comma 4, le parole: "dieci giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
Art. 15-quinquies (Proroga del termine per l'operativita' del
Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile). - 1. Al fine di
assicurare l'operativita' della fondazione "Istituto di Ricerche
Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", all'articolo 1,
comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "e
2021" sono inserite le seguenti: "e di 500.000 euro per ciascuno
degli anni 2023 e 2024".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'universita' e della ricerca.
Art. 15-sexies (Differimento di termini per la realizzazione
del nuovo complesso ospedaliero della citta' di Siracusa). - 1.
All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "entro tre anni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2024";
b) al comma 2, le parole: "e' di un anno, prorogabile per due
anni" sono sostituite dalle seguenti: "e' fissata fino al 31 dicembre
2024".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16.000
euro per l'anno 2023 e 100.000 euro per l'anno 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente:
«Art. 16-bis (Disposizioni per aree terremotate). - 1.
All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) per i soggetti attuatori di cui alle lettere a), d)
ed e) del comma 1 dell'articolo 15, altresi' nella Centrale di
committenza e stazione unica appaltante Sisma 2016 istituita presso
la struttura del Commissario straordinario".
2. All'articolo 57, comma 3, primo periodo, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, le parole: "nelle medesime funzioni" sono
sostituite dalle seguenti: "nei predetti Uffici, anche in posizioni
contrattuali diverse"».