(Tabelle-tabelle)
                                                            Tabella A 
 
                 CLASSI DI CONCORSO: DENOMINAZIONE, 
              TITOLI DI ACCESSO, INSEGNAMENTI RELATIVI 
 
Note: 
    Di norma le note apposte accanto ai titoli d'accesso alle  classi
di concorso contenute nella tabella A prescrivono quanti crediti (CFU
o  CFA)  vadano  conseguiti  in   ciascuno   specifico   settore   di
conseguimento (SSD o SAD). Nel caso in  cui  le  note  prevedano,  in
relazione ad  un  numero  totale  di  crediti,  diversi  settori,  e'
possibile ascrivere la ripartizione dei crediti nell'ambito di  tutti
i settori elencati purche' la somma complessiva dei crediti  non  sia
inferiore al totale indicato: tali crediti possono essere conseguiti,
senza limitazioni o vincoli numerici,  in  uno  solo  dei  settori  o
distribuiti liberamente tra tutti o parte dei settori indicati, fatti
salvi i casi in cui le note prevedano in  modo  specifico  un  numero
minimo di crediti per uno o piu' settori. Qualora il totale  dei  CFU
richiesti sia superiore alla somma di quelli  richiesti  nei  diversi
settori, la distribuzione dei restanti CFU e' a scelta del  candidato
tra tutti i settori indicati accanto alla cifra totale. 
    Si evidenzia quanto previsto dall'art. 5, comma 1, che si riporta
integralmente: «Coloro i quali, all'entrata in  vigore  del  presente
decreto, sono in possesso di titoli di studio  validi  per  l'accesso
alle classi di concorso ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e  integrato  dal
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca del 9  maggio  2017,  n.  259,  con  particolare  riferimento
all'art. 5, possono fare riferimento ai requisiti  ivi  previsti  per
presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle
procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o
per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze». 
    Le discipline non linguistiche possono essere  insegnate  con  la
metodologia  CLIL  da  tutti  i  docenti  ad  eccezione   di   quelli
appartenenti  alle  classi  di  concorso  A-22  (nuova),  A-23,  A-70
(nuova), A-78, A-79, A-83, A-84. I docenti appartenenti  alle  classi
di concorso A-11, A-12 (nuova), A-13, A-71 (nuova), A-74, A-75, A-77,
A-80,  A-81,  A-82,  A-85  possono  insegnare  con  metodologia  CLIL
esclusivamente le  discipline  non  linguistiche  loro  assegnate.  I
docenti della scuola secondaria di I e di II grado che insegnano  con
la metodologia CLIL devono essere in possesso di: 
      a) certificazione nella specifica lingua straniera  di  livello
pari o superiore a C1 del QCER, ai sensi  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7  marzo  2012,  n.
3889, e del decreto del Ministro dell'istruzione 10  marzo  2022,  n.
62, concernente i requisiti per la valutazione  e  il  riconoscimento
della    validita'    delle    certificazioni    delle     competenze
linguistico-comunicative   in   lingua   straniera   del    personale
scolastico; 
      b) attestazione di competenza metodologica CLIL, ai  sensi  del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 30 settembre  2011,  recante  «Criteri  e  modalita'  per  lo
svolgimento dei corsi di perfezionamento per  l'insegnamento  di  una
disciplina, non linguistica, in lingua straniera  nelle  scuole»,  ai
sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale  10  settembre  2010,  n.
249,  o  del  decreto  dipartimentale  23  giugno  2022,   n.   1511,
concernente gli aspetti caratterizzanti dei corsi di  perfezionamento
per la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio  nelle  scuole
dell'infanzia  e  primaria  e  dei  corsi  di   perfezionamento   per
l'insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in
lingua  straniera  rivolte  ai  docenti  in  servizio  nelle   scuole
secondarie di I e II grado. 
    I titoli di accesso previsti per le classi di concorso  accorpate
si intendono validi anche  per  quelle  procedure  che  eventualmente
continuino ad essere organizzate sulle classi di concorso distinte. 
    Laddove presente, la dizione «Istituti  professionali  -  vecchio
ordinamento» si intende  riferita  ai  percorsi  di  secondo  livello
dell'istruzione degli adulti, fino all'entrata in  vigore  del  nuovo
ordinamento  dell'istruzione  professionale,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 61, anche nei suddetti percorsi. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                                                          TABELLA A/1 
 
OMOGENEITA' DEGLI ESAMI PREVISTI NEI PIANI DI STUDIO  DEI  TITOLI  DI
VECCHIO  ORDINAMENTO  PER   L'ACCESSO   ALLE   CLASSI   DI   CONCORSO
LIMITATAMENTE AI TITOLI PREVISTI DALLA TABELLA "A" NELLA COLONNA  DEI
                  TITOLI PREVISTI DAL D.M. 39/1998 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico