Art. 8.
Etichettatura
L'indicazione geografica «Canestrato di Moliterno» e' ammessa per
il solo prodotto con stagionatura di almeno sessanta giorni ed e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi altra qualificazione diversa da
quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
fine, scelto, selezionato e similari.
Ai fini del presente disciplinare sono invece ammesse le seguenti
diciture:
primitivo: riservata al prodotto avente stagionatura fino a sei
mesi;
stagionato: riservata al prodotto avente stagionatura oltre sei
mesi e fino a dodici;
extra: riservata al prodotto avente stagionatura oltre dodici
mesi.
Il «Canestrato di Moliterno» deve recare apposto, all'atto della
sua immissione al consumo, il contrassegno di cui al presente
disciplinare a garanzia della rispondenza alle specifiche
prescrizioni del presente disciplinare di produzione.
Il prodotto e' immesso al consumo munito di apposito marchio a
fuoco, rappresentato da due cerchi concentrici contenenti, il primo,
la scritta «CANESTRATO DI MOLITERNO», ed il secondo, un castello con
tre torri, simbolo del Comune di Moliterno, del diametro di 15 cm.,
apposto dal Consorzio per la tutela del pecorino «Canestrato di
Moliterno» sotto il controllo dell'organismo di controllo di cui
all'art. 7 e secondo le modalita' indicate nel piano di controllo
approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sulle
forme idonee e certificate.
Parte di provvedimento in formato grafico