(Allegato A-art. 8)
                               Art. 8. 
                            Etichettatura 
 
    L'indicazione geografica «Canestrato di Moliterno» e' ammessa per
il solo prodotto con stagionatura di almeno  sessanta  giorni  ed  e'
vietata l'aggiunta  di  qualsiasi  altra  qualificazione  diversa  da
quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
fine, scelto, selezionato e similari. 
    Ai fini del presente disciplinare sono invece ammesse le seguenti
diciture: 
      primitivo: riservata al prodotto avente stagionatura fino a sei
mesi; 
      stagionato: riservata al prodotto avente stagionatura oltre sei
mesi e fino a dodici; 
      extra: riservata al prodotto avente stagionatura  oltre  dodici
mesi. 
    Il «Canestrato di Moliterno» deve recare apposto, all'atto  della
sua immissione  al  consumo,  il  contrassegno  di  cui  al  presente
disciplinare   a   garanzia   della   rispondenza   alle   specifiche
prescrizioni del presente disciplinare di produzione. 
    Il prodotto e' immesso al consumo munito di  apposito  marchio  a
fuoco, rappresentato da due cerchi concentrici contenenti, il  primo,
la scritta «CANESTRATO DI MOLITERNO», ed il secondo, un castello  con
tre torri, simbolo del Comune di Moliterno, del diametro di  15  cm.,
apposto dal Consorzio per  la  tutela  del  pecorino  «Canestrato  di
Moliterno» sotto il controllo  dell'organismo  di  controllo  di  cui
all'art. 7 e secondo le modalita' indicate  nel  piano  di  controllo
approvato dal Ministero delle politiche agricole e  forestali,  sulle
forme idonee e certificate. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico