PIANO NAZIONALE
D'AZIONE PER IL RADON
2023-2032
Sommario
PREMESSA
1 ASPETTI GENERALI
1.1 Il radon
Elemento radon
Meccanismo d'azione
Provenienza del radon
Ingresso del radon negli edifici
Fattori di rischio
1.2 Situazione sanitaria e radon in Italia
Indagine nazionale
Piano nazionale del 2002
Stima dell'impatto sanitario in Italia
Attivita' svolte dalle Regioni e Province autonome
1.3 Quadro normativo
Disposizioni della comunita' europea
Evoluzione normativa nazionale
Decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101
Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025
Leggi regionali
2 OBIETTIVI E STRUTTURA DEL PIANO
2.1 Lavori di preparazione
Lavori propedeutici
Gruppo di lavoro tecnico
2.2 Obiettivi
Finalita' generali
Obiettivi specifici
Costi e fonti di finanziamento
2.3 Struttura del Piano
Schema funzionale della struttura
Partecipazione delle Regioni e Province autonome e delle
ARPA/APPA
Schema sinottico
3 ASSI E AZIONI DEL PIANO
3.1 Asse 1. Misurare: individuazione delle situazioni di maggiore
esposizione
Azione 1.1 Metodologie e strategie per lo svolgimento di
campagne di misurazione del radon indoor
Azione 1.2 Indicazioni e criteri per la caratterizzazione del
territorio su base geologica
Azione 1.3 Individuazione delle tipologie di luoghi di lavoro,
di attivita' lavorative e di edifici con accesso del pubblico a
maggior rischio
Azione 1.4 Registrazione dei dati sulla concentrazione di radon
Azione 1.5 Protocolli per la misurazione della concentrazione di
radon indoor e la stima dell'esposizione integrata
Azione 1.6 Indicazioni riguardanti i livelli prestazionali e le
modalita' operative e gestionali dei servizi di dosimetria radon
Azione 1.7 Criteri per l'individuazione delle aree prioritarie
3.2 Asse 2. Intervenire: strumenti per la prevenzione e riduzione
della concentrazione di radon indoor
Azione 2.1. Indicazioni riguardanti gli interventi di
risanamento
Azione 2.2 Indicazioni per prevenire e ridurre l'ingresso del
radon nel caso di nuove costruzioni e di ristrutturazioni
Azione 2.3. Identificazione di materiali da costruzione con
maggiore esalazione di radon
Azione 2.4 Indicazioni riguardanti la formazione e la
qualificazione degli esperti in interventi di risanamento radon
Azione 2.5 Indicazione dei dati sugli interventi di risanamento
Azione 2.6. Connessione con programmi di prevenzione del fumo
Azione 2.7 Connessioni con programmi di qualita' dell'aria
indoor ed efficientamento energetico
3.3 Asse 3. Coinvolgere: informazione, educazione, formazione e
divulgazione
Azione 3.1. Osservatorio nazionale radon
Azione 3.2. Strategie di comunicazione e promozione di campagne
informative
Azione 3.3. Sviluppo di un piano formativo rivolto ai lavoratori
e alle figure professionali di sicurezza che operano in ambito
pubblico e privato
Azione 3.4 Educazione
Azione 3.5. Partecipazione
Azione 3.6 Citizen science: una strategia per la riduzione
dell'esposizione al radon nelle abitazioni
4 APPENDICI
4.1 Appendice all'Azione 1.1
Parte 1 - Linee guida per la realizzazione di indagini volte
all'individuazione delle aree prioritarie
Parte 2 - Linee guida per l'individuazione, all'interno delle
aree prioritarie, delle abitazioni con concentrazioni di radon
superiori al livello di riferimento
Questionario
4.2 Appendice all'Azione 1.2
4.3 Appendice all'Azione 1.3
4.4 Appendice alle Azioni 2.1 e 2.2
4.5 Appendice all'Azione 2.4
5 ACRONIMI E RIFERIMENTI
5.1 Acronimi
5.2 Riferimenti bibliografici e sitografici
Premessa
Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 luglio 2020,
n.101, il Piano nazionale d'azione per il radon deve essere adottato
con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Piano, in
conformita' con le disposizioni normative nazionali e comunitarie
contiene gli obiettivi per affrontare i rischi a lungo termine
dell'esposizione al radon nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni.
Esso descrive la linea d'azione nazionale e fornisce agli esperti e
ai cittadini interessati informazioni sulla strategia italiana per
ridurre l'esposizione della popolazione al radon.
Il radon e' un gas nobile radioattivo naturale. E' invisibile,
inodore, incolore e insapore ed e' un prodotto intermedio del
decadimento di elementi radioattivi che si trovano nel suolo,
nell'acqua e nei materiali da costruzione. Poiche' e' un gas, il
radon puo' facilmente uscire e accumularsi nell'aria, all'aperto si
diluisce e si disperde, ma all'interno, in ambienti chiusi, si
concentra soprattutto quando la ventilazione degli edifici non e'
sufficiente. Il maggior contributo alla concentrazione di radon
indoor proviene dal suolo, dal quale penetra all'interno degli
edifici. Se inalato, i suoi prodotti di decadimento possono
accumularsi sulle cellule dell'epitelio bronchiale e possono dare
origine a processi di cancerogenesi. Il radon e' stato classificato,
infatti, dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' nel Gruppo 1
delle sostanze cancerogene per le quali vi e' la massima evidenza di
cancerogenicita'.
La concentrazione di attivita' del radon nell'aria e' misurata in
Becquerel per metro cubo (Bq/m3 ), che corrisponde a un decadimento
radioattivo al secondo in un metro cubo d'aria. Studi scientifici
hanno dimostrato che esiste una correlazione statistica tra la
concentrazione di radon in aria e il rischio di tumore ai polmoni e
che questo rischio aumenta di circa il 16% per ogni 100 Bq/m3 di
incremento di concentrazione media di radon, rispetto al rischio
medio statistico di tumore al polmone. Se poi si e' sottoposti ad
altri fattori cancerogeni, quali ad esempio il fumo di sigaretta, il
rischio aggiuntivo aumenta ulteriormente. In Italia la concentrazione
media di radon negli edifici e' tra i 70 e i 75 Bq/m3 (Indagine
nazionale del 1989-1994).
In recepimento della direttiva 2013/59/Euratom e' stato emanato il
decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, successivamente
modificato, da ultimo con il decreto legislativo correttivo e
integrativo 25 novembre 2022 n. 203. Oltre a una revisione ed
estensione delle disposizioni sulla protezione dal radon nei luoghi
di lavoro il decreto contiene, per la prima volta, indicazioni sulla
protezione dal radon nelle abitazioni.
Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 definisce il livello
di riferimento come quel valore di dose efficace o di dose
equivalente o di concentrazione di attivita' al di sopra del quale
non e' appropriato consentire le esposizioni, e stabilisce i valori
di riferimento di concentrazione media di attivita' di radon in aria
sia per i luoghi di lavoro sia per le abitazioni, distinguendo le
abitazioni in esistenti e di nuova costruzione, cioe' costruite dopo
il 31 dicembre 2024. Inoltre, secondo il principio di ottimizzazione,
si deve cercare di mantenere l'esposizione al livello piu' basso
ragionevolmente realizzabile, anche al di sotto del livello di
riferimento, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, delle
conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali.
Il Piano nazionale d'azione per il radon agisce su tre macro aree
strategiche, declinate in azioni, a loro volta articolate in
attivita'.
Le azioni indicate dal Piano mirano a ridurre il numero dei casi di
tumore polmonare causati dall'esposizione al radon e ai suoi prodotti
di decadimento. Per raggiungere questo obiettivo, devono essere
individuati luoghi di lavoro e abitazioni con elevata concentrazione
di radon e devono essere adottate misure per prevenire e ridurre la
concentrazione di radon indoor.
L'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101
stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
individuino le zone, dette "aree prioritarie" in cui il livello di
riferimento di 300 Bq/m3 e' superato nel 15% di edifici e all'interno
delle quali si definiscono le priorita' d'intervento. Il Piano
fornisce elementi per l'individuazione delle aree uniformando
strategie e metodologie per le campagne di misurazione sul territorio
nazionale e fornendo una mappatura della radioattivita' naturale
potenziale del territorio nazionale su base geologica.
Ricerca, sviluppo, educazione, formazione e informazione sono
promossi affinche' possa essere garantita la migliore protezione
possibile dal radon. Per ridurre la concentrazione media di radon
indoor in Italia la popolazione deve essere informata dei rischi
dovuti all'esposizione al radon, questo favorira' le misurazioni
volontarie e l'implementazione di interventi di risanamento, quando
necessari. La protezione dal radon deve essere considerata come una
necessaria garanzia di qualita' nel caso di nuovi progetti di
costruzione, per questo sono stabilite regole sull'edilizia e sui
materiali da costruzione per i nuovi edifici e per le abitazioni e i
luoghi di lavoro esistenti.
Il Piano prende in considerazione una riduzione diffusa della
concentrazione di radon negli edifici con concentrazione superiore ai
200 Bq/m3 , dando la priorita' a quelli che superano i 300 Bq/m3 , ma
agendo anche su concentrazioni minori.
L'allegato III del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101
contiene gli elementi che il Piano deve prendere in considerazione.
Tra questi vi sono le problematiche di associazione della protezione
dal radon ai corrispondenti programmi di intervento, inclusi quelli
sulla prevenzione del fumo, sul risparmio energetico e sulla qualita'
dell'aria negli ambienti chiusi.
Per quanto riguarda il risparmio o efficientamento energetico, sono
disponibili vari incentivi economici che hanno recentemente dato un
notevole impulso agli interventi sugli edifici. Come e' dimostrato da
numerosi studi, tali interventi possono produrre un aumento della
concentrazione di radon indoor specialmente se realizzati con
modalita' che non tengono conto del loro impatto sulla concentrazione
di radon e se non vengono contemporaneamente abbinati interventi di
risanamento da radon. Questo puo' rappresentare un problema rilevante
per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'esposizione
al radon e dei casi di tumore polmonare associati. Gli interventi
riguardanti l'efficientamento energetico degli edifici devono quindi
tenere conto del radon affinche' nell'ambito del medesimo intervento
edilizio si abbia un risanamento dal punto di vista sia energetico
sia del radon. Va assolutamente evitato che un intervento di
risparmio energetico causi un peggioramento della esposizione al
radon.
La realizzazione del Piano e' monitorata dall'Osservatorio
nazionale radon, organismo al quale partecipano le amministrazioni
competenti in materia, e che verifica e restituisce i risultati delle
iniziative assunte in attuazione del Piano stesso. Ha funzione di
garante per i cittadini e per gli amministratori e assicura la
diffusione delle informazioni concernenti lo stato di attuazione
delle azioni del Piano. Attraverso la promozione di esempi virtuosi e
di situazioni territoriali di eccellenza cura l'avanzamento
progressivo e uniforme delle misure programmate. L'Osservatorio
inoltre valuta la possibilita' di una revisione dei criteri di
individuazione delle aree prioritarie e dei livelli di riferimento,
facendo delle proposte alle amministrazioni competenti. Il Piano e'
aggiornato con una cadenza almeno decennale, fatta salva la
possibilita' di ridurre la durata sulla base delle valutazioni
dell'Osservatorio.
Nelle previsioni normative di adozione del Piano nazionale d'azione
per il radon, il legislatore ha individuato uno strumento concertato
e concordato dalle amministrazioni centrali e dalle Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano, con il supporto
tecnico-scientifico dell'ISIN e dell'ISS. Il rispetto di questa
volonta' determinera' il successo del Piano che sara' possibile
grazie al contributo di tutte le amministrazioni ed enti tecnici
coinvolti, centrali e territoriali, e al corretto e sinergico
coinvolgimento della popolazione.
1 Aspetti generali
1.1 Il radon
Elemento radon
Il radon (Rn) e' un gas nobile radioattivo presente in natura,
incolore, inodore, insapore, inerte, del quale normalmente non si
avverte la presenza. E' originato dalle serie naturali dei
radionuclidi primordiali naturalmente presenti nella crosta terrestre
e nelle rocce:238 U (uranio),235 U e232 Th (torio). Il suo isotopo di
maggior rilevanza ai fini radioprotezionistici e' il222 Rn, e' uno
dei prodotti di decadimento dell'238 U [1]. Tale isotopo, infatti, ha
un tempo di dimezzamento di alcuni giorni (circa 3,8 giorni) e puo'
comportare rischi per la salute dell'uomo. Gli altri isotopi del
radon, prodotti invece dalle catene di decadimento dell'235 U e
del232 Th, rispettivamente il219 Rn (detto actinon) e il220 Rn (detto
thoron), hanno tempi di dimezzamento talmente brevi, dell'ordine di
secondi, da renderli scarsamente pericolosi per la salute umana.
Parte di provvedimento in formato grafico
Figura 1: Schema della catena di decadimento dell'238Uranio [2]
Il radon e' stato classificato dall'Organizzazione Mondiale della
Sanita' (OMS), attraverso l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul
Cancro (AIRC), nel gruppo 1 delle sostanze per le quali vi e' la
massima evidenza di cancerogenicita', poiche' rappresenta uno dei
principali fattori di rischio di tumore ai polmoni, dopo il fumo [3].
A livello mondiale la principale sorgente di esposizione della
popolazione alle radiazioni ionizzanti e' data dal radon (42%),
seguita dall'esposizione medica (20%) [4].
Parte di provvedimento in formato grafico
Figura 2: Sorgenti di esposizione alle radiazioni ionizzanti [5]
Tabella 1: Dose annuale media dovuta alle diverse sorgenti
di esposizione alle radiazioni ionizzanti [4]
+-------------------------------------------------------------------+
| Sorgente | Dose annuale media (mSv) |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Esposizione a sorgenti naturali |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Inalazione (gas radon) | 1,26 |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Irradiazione terrestre esterna | 0,48 |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Ingestione | 0,29 |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Radiazione cosmica | 0,39 |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Totale naturale | 2,4 |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Esposizione a sorgenti artificiali |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Esposizione medica | 0,6 |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Totale artificiale | 0,6* |
+--------------------------------+----------------------------------+
*ci sono altre esposizioni dovute a sorgenti artificiali, ma la
dose risulta inferiore a 0,005 mSv
Meccanismo d'azione
Il radon e' un gas nobile e per questo non e' reattivo dal punto di
vista chimico, per cui la maggior parte del radon inalato durante la
fase di respirazione viene espulsa nella fase di espirazione. I suoi
prodotti di decadimento, invece, sono chimicamente ed elettricamente
reattivi. In parte rimangono liberi nell'aria e in parte si attaccano
al particolato atmosferico (vapore acqueo, polveri sospese e fumo di
sigaretta) e possono essere inalati [6]. Il radon, decadendo, si
trasforma prima in polonio (Po), poi in piombo (Pb) e bismuto (Bi),
atomi a loro volta radioattivi, ma non piu' gassosi bensi' solidi che
si mescolano al pulviscolo e vengono inalati con la respirazione.
Durante la respirazione, i prodotti di decadimento del radon si
possono depositare sulle cellule dell'epitelio bronchiale e le
particelle alfa, emesse da questi ultimi, possono provocare danni al
DNA, che se non vengono riparati dai meccanismi propri della cellula
possono evolvere, dando vita a processi di cancerogenesi [6].
Maggiore e' la quantita' di radon, maggiore e' la quantita' dei suoi
prodotti di decadimento e maggiore e' la probabilita' che qualche
danno non venga riparato. E' importante ricordare che non esiste un
livello di concentrazione di esposizione al radon al di sotto del
quale non sono presenti rischi di insorgenza di tumore al polmone.
Provenienza del radon
Il radon si trova nel terreno e nelle rocce, sia pur in quantita'
molto diverse, in relazione alle caratteristiche geologiche del
terreno quali la concentrazione degli elementi precursori, la
permeabilita', la presenza di fratture/faglie, l'umidita' e
l'orientamento dei pendii.
A causa della sua natura gassosa e della sua inerzia chimica, il
radon puo' diffondere rapidamente dal luogo in cui si forma fino a
raggiungere lo spazio esterno. All'aperto si disperde, mentre nei
luoghi chiusi, si concentra (radon indoor).
La concentrazione di radon negli edifici dipende anche dalle loro
caratteristiche strutturali, in particolare dalle caratteristiche
dell'interfaccia tra edificio e suolo, dai materiali utilizzati per
la costruzione, dalla tipologia costruttiva, dal ricambio di aria
interna, dovuto alla ventilazione naturale (porte e finestre), e
dagli impianti di ventilazione forzata. Le principali fonti di
ingresso del radon negli ambienti di vita e di lavoro sono [6]:
• il suolo circostante e sottostante l'edificio;
• i materiali da costruzione, quali tufo, graniti, pozzolane,
porfidi, usati nella costruzione o come rivestimenti interni;
• l'acqua presente nel sottosuolo ad alto contenuto di radon;
• l'aria esterna.
Parte di provvedimento in formato grafico
Figura 3: Contributi relativi alle diverse sorgenti di radon [7]
Ingresso del radon negli edifici
Poiche' il suolo costituisce la principale sorgente di radon
indoor, la maggior parte degli interventi di risanamento e'
indirizzata a limitare il suo ingresso dal suolo. L'interno degli
edifici e' generalmente in depressione rispetto all'esterno, a causa
della differenza di temperatura tra interno ed esterno, cio' fa si'
che il radon diffonda verso l'interno degli edifici stessi [6,8].
Tale fenomeno e' detto effetto camino. Le principali vie di ingresso
del radon negli edifici sono:
• fessure nei pavimenti;
• giunzioni del pavimento e della parete;
• passaggi degli impianti termici idraulici, delle utenze
elettriche, del gas.
Parte di provvedimento in formato grafico
Figura 4: Principali vie di ingresso del radon negli edifici [5]
La concentrazione di radon indoor puo' subire sensibili variazioni
giornaliere e stagionali. Solitamente si osserva un incremento di
radon indoor nelle prime ore del mattino, a causa del mancato
ricambio di aria e della differenza di temperatura tra interno ed
esterno. Per motivi analoghi si registrano concentrazioni di radon
piu' alte in inverno che in estate [8]. Per questo le misure di
concentrazione di radon solitamente si estendono in un arco temporale
di un anno. Inoltre, va sottolineato che interventi di
efficientamento energetico, quali rivestimenti a protezione delle
escursioni termiche o infissi a tenuta stagna, possono ridurre le vie
di fuga naturali del radon e aumentare l'escursione termica tra
interno ed esterno degli edifici, incrementando cosi' la depressione
nelle abitazioni e l'ingresso del radon dal sottosuolo.
Fattori di rischio
L'esposizione al radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro
aumenta il rischio di cancro ai polmoni e l'aumento e'
statisticamente significativo anche per esposizioni prolungate a
concentrazioni di radon medio-basse, ovvero livelli che si trovano
comunemente in molte abitazioni [9] e luoghi di lavoro. Studi
epidemiologici hanno evidenziato una relazione di tipo lineare tra
rischio relativo di cancro ai polmoni e concentrazione di radon negli
ambienti di vita e di lavoro [10,11,12]. La concentrazione di radon
in aria si misura in Becquerel su metro cubo (Bq/m3 ), che
corrisponde al numero di decadimenti radioattivi al secondo che
avvengono in un metro cubo di aria. E' stato stimato, utilizzando la
concentrazione media di radon a lungo termine e tenendo conto della
variabilita' della concentrazione di radon, un aumento del rischio di
sviluppare il tumore ai polmoni pari a circa il 16% per ogni 100
Bq/m3 di incremento di concentrazione media di radon [10]. Se poi le
cellule polmonari sono esposte ad altre sostanze cancerogene, come
quelle contenute nel fumo di sigaretta, la probabilita' di rischio di
cancro al polmone aumenta ulteriormente. I rischi dovuti al fumo e al
radon si moltiplicano tra di loro [13]. Il rischio assoluto
cumulativo, e cioe' la possibilita' di avere il cancro ai polmoni
entro l'eta' di 75 anni, per esposizioni continuative a livelli di
radon di 0, 100, 400 e 800 Bq/m3 , sarebbe rispettivamente dello
0,41%, 0,47%, 0,67% e 0,93% nei non fumatori, contro il 10,1%, 11,6%,
16,0% e 21,6% nei fumatori [10].
La protezione dal radon va ovviamente applicata a entrambe le
categorie (fumatori e non fumatori), il numero di casi evitabili con
la riduzione dell'esposizione al radon varia a seconda che la
riduzione dell'esposizione al radon avvenga in proporzioni diverse
per fumatori e non fumatori, per cui sara' utile tenere sotto
controllo l'andamento dell'implementazione del Piano anche in
relazione a questo importante parametro.
1.2 Situazione sanitaria e radon in Italia
Indagine nazionale
Le informazioni e le conoscenze sulla distribuzione del radon
indoor in Italia derivano essenzialmente dalla base informativa
acquisita negli anni attraverso le indagini di misura della
concentrazione di radon in aria effettuate a livello nazionale,
regionale o locale. Nell'ambito della prima indagine nazionale degli
anni 1989-98, coordinata dall'Istituto Superiore di Sanita' (ISS) e
dall'allora Direzione sicurezza nucleare e protezione sanitaria
dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA), funzioni successivamente
trasferite all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA) e oggi attribuite all'Ispettorato nazionale per la
sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), e svolta in
collaborazione con gli Assessorati alla Sanita' delle Regioni e
Province autonome e i Centri di Riferimento Regionali per il
controllo della Radioattivita' Ambientale (CRR), istituiti con la
Circolare n. 2 del 1987 del Ministero della Salute (MS), ora
confluiti nelle Agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente (ARPA/APPA), si e' stimato che il valore della
concentrazione media nazionale di radon e' pari a circa 70 Bq/m3
[14]. Durante questa campagna venne effettuata una misura di
concentrazione media annua di radon su circa 5000 abitazioni sparse
su tutto il territorio italiano. Circa il 4,2% delle abitazioni
sottoposte a misura presentavano valori di concentrazione media annua
di radon superiori ai 200 Bq/m3 e lo 0,9% valori superiori ai 400
Bq/m3 . Inoltre, nelle aree di origine vulcanica, fu riscontrata
un'influenza dei materiali da costruzione sulla concentrazione di
radon indoor.
Tabella 2: Prima indagine nazionale per la misura di
concentrazione media di radon [15]
=====================================================================
|Regioni e Province | Concentra- |Abitazioni|Abitazioni|Abitazioni|
| autonome |zione media |>200Bq/m³ |>300Bq/m³ |>400Bq/m³ |
| | di radon | | | |
| | ± Std.Err. | | | |
| | (Bq/m³) | % | % | % |
+=====================+============+==========+==========+==========+
| Abruzzo | 60±6 | 4,9 | 2,9 | 0 |
+---------------------+------------+----------+----------+----------+
| Basilicata | 30±2 | 0 | 0 | 0 |
+---------------------+------------+----------+----------+----------+
| Bolzano provincia | 70±8 | 5,7 | 0 | 0 |
+---------------------+------------+----------+----------+----------+
| Calabria | 25±2 | 0,6 | 0 | 0 |
+---------------------+------------+----------+----------+----------+
| Campania | 95±3 | 6,2 | 1,4 | 0,3 |
+---------------------+------------+----------+----------+----------+
| Emilia-Romagna | 44±1 | 0,8 | 0,3 | 0 |
+---------------------+------------+----------+----------+----------+
|Friuli-Venezia Giulia| 99±8 | 9,6 | 5,7 | 4,8 |
+---------------------+------------+----------+----------+----------+
| Lazio | 119±6 | 12,2 | 6,3 | 3,4 |
+---------------------+------------+----------+----------+----------+
| Liguria | 38±2 | 0,5 | 0 | 0 |
+---------------------+------------+----------+----------+----------+
| Lombardia | 111±3 | 8,4 | 4,2 | 2,2 |
+---------------------+------------+----------+----------+----------+
| Marche | 29±2 | 0,4 | 0 | 0 |
+---------------------+------------+----------+----------+----------+
| Molise | 43±6 | 0 | 0 | 0 |
+---------------------+------------+----------+----------+----------+
| Piemonte | 69±3 | 2,1 | 1,2 | 0,7 |
+---------------------+------------+----------+----------+----------+
| Puglia | 52±2 | 1,6 | 0,3 | 0 |
+---------------------+------------+----------+----------+----------+
| Sardegna | 64±4 | 2,4 | 0 | 0 |
+---------------------+------------+----------+----------+----------+
| Sicilia | 35±1 | 0 | 0 | 0 |
+---------------------+------------+----------+----------+----------+
| Toscana | 48±2 | 1,2 | 0,3 | 0 |
+---------------------+------------+----------+----------+----------+
| Trento provincia | 49±4 | 1,3 | 0 | 0 |
+---------------------+------------+----------+----------+----------+
| Umbria | 58±5 | 1,4 | 0 | 0 |
+---------------------+------------+----------+----------+----------+
| Valle d'Aosta | 44±4 | 0 | 0 | 0 |
+---------------------+------------+----------+----------+----------+
| Veneto | 58±2 | 1,9 | 0,8 | 0,3 |
+---------------------+------------+----------+----------+----------+
Le concentrazioni medie delle Regioni e Province autonome hanno
mostrato valori che variano da circa 30 Bq/m3 (Calabria, Marche,
Basilicata) fino a concentrazioni di 100 Bq/m3 e oltre (Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Lombardia).
Discorso a parte merita il radon nelle acque. Il decreto
legislativo 15 febbraio 2016 n.28 "Attuazione della direttiva
2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce
requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente
alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo
umano" [16] e il decreto del MS del 2 agosto 2017 [17], rappresentano
le normative di riferimento nazionali che disciplinano i controlli
della radioattivita' nelle acque destinate al consumo umano ai fini
della tutela della salute. Si stima che solo circa il 9%
dell'esposizione complessiva della popolazione alla radioattivita'
sia causato dall'ingestione di acqua e alimenti, mentre e' molto piu'
alto il contributo dovuto all'inalazione (circa il 42%, dovuto
essenzialmente al radon) [7].
Il radon presente come gas disciolto nelle acque sotterranee puo'
essere rilasciato in atmosfera e accumularsi negli ambienti chiusi, e
quindi valutato nella concentrazione media annua di radon indoor. La
dose efficace dovuta a inalazione di tale gas radioattivo e dei suoi
radionuclidi figli e' normalmente maggiore della dose dovuta a
ingestione, per cui la presenza di elevate concentrazioni di radon
nelle acque puo' essere associata al rischio di un incremento non
trascurabile della dose per inalazione.
Alcune attivita' lavorative che richiedono movimentazione delle
acque sono oggetto d'interesse dal punto di vista della
radioprotezione, per cui sono state inserite all'interno del Piano
tra le specifiche tipologie di luoghi di lavoro.
Piano nazionale del 2002
In Italia, nel 2002, il MS aveva predisposto, in collaborazione con
diversi esperti provenienti da enti nazionali e regionali, un primo
Piano Nazionale Radon (PNR), tuttora disponibile on line sul portale
web del Ministero [18].
A differenza del presente Piano, quello del 2002 non discendeva da
obblighi normativi specifici, ma prevedeva comunque una serie di
azioni centrali e regionali, e ne stimava i costi di attuazione per i
successivi sei anni di applicazione in circa 12,5 milioni di Euro
complessivi, di cui circa 7,65 da destinarsi alle Regioni e Province
autonome, e 4,85 a strutture nazionali (enti centrali).
Al fine di dare avvio alle azioni centrali (principalmente azioni
di coordinamento), nel 2005 il MS, tramite il Centro Nazionale per la
Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM), affidava all'ISS un
primo progetto CCM (triennale): "Avvio del Piano Nazionale Radon per
la riduzione del rischio di tumore polmonare in Italia". Al
sottocomitato tecnico-scientifico del progetto (organismo di
indirizzo, controllo e coordinamento previsto in generale dalle
regole di gestione dei progetti CCM) venivano chiamati a partecipare,
oltre ai referenti ministeriali, rappresentanti del Dipartimento
sicurezza nucleare e radioprotezione dell'ISPRA (poi divenuto ISIN),
dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro
(ISPESL, poi confluito in INAIL), delle Regioni e Province autonome
(Assessorati alla sanita' e, in qualche caso, Assessorati
all'ambiente) e delle ARPA/APPA. Successivamente, nel 2012, al fine
di proseguire nello sviluppo delle azioni centrali di coordinamento,
il Ministero affidava ancora all'ISS un secondo progetto CCM
biennale: "Piano Nazionale Radon per la riduzione del rischio di
tumore polmonare in Italia: seconda fase di attuazione". Non era piu'
prevista dalle regole CCM l'istituzione di un sottocomitato tecnico
scientifico, ma l'ISS assicurava il coinvolgimento e la
collaborazione dei rappresentanti degli enti sopra citati.
Nel 2014 il MS affidava all'INAIL, in collaborazione con quattro
Regioni e con l'ISS, il progetto CCM biennale: "Applicazione di una
procedura di valutazione degli interventi di prevenzione primaria del
cancro polmonare derivante da esposizione al radon indoor".
Infine, nel 2015, a valle della pubblicazione della direttiva
2013/59/Euratom, questa volta con finanziamento diretto della
Direzione generale della prevenzione sanitaria, veniva affidato dal
MS all'ISS un terzo progetto di durata annuale: "Piano Nazionale
Radon per la riduzione del rischio di tumore al polmone:
proseguimento delle attivita' in corso ed elaborazione, insieme al
Gruppo di Coordinamento Nazionale Radon (GCNR), di proposte per il
nuovo Piano Nazionale Radon previsto dalla direttiva
2013/59/Euratom", con la novita' dell'istituzione del GCNR quale
organismo collegiale di coordinamento, a cui erano stati chiamati a
partecipare esperti degli enti sopra citati e due esperti per ogni
Regione e Provincia autonoma.
Nell'ambito di detti progetti sono stati prodotti numerosi
documenti tecnici e rapporti di attivita', e' stato realizzato il
sito tematico sul portale ISS "Il radon e il Piano Nazionale Radon"
(al momento non attivo), e sono stati organizzati diversi convegni e
corsi di formazione e aggiornamento, indirizzati principalmente al
personale del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e delle ARPA/APPA. A
margine, l'ISS ha inoltre pianificato, coordinato e condotto, in
collaborazione con Telecom-Italia, una seconda indagine nazionale,
che ha coinvolto piu' di 5500 abitazioni di lavoratori Telecom,
distribuite in tutte le Province e in piu' di 1800 Comuni [19].
In conclusione, l'insieme di questi progetti ha permesso di
ottenere, oltre alle pubblicazioni sul rischio di tumore polmonare
riportate in bibliografia [20] e [21], un coordinamento delle
attivita' delle Regioni e Province autonome parziale, ma gia'
sufficientemente avanzato, e di poter focalizzare, sviluppare e
condividere, per la situazione del momento, conoscenze su diverse
tematiche tecniche specifiche, quali, ad esempio, i requisiti per le
indagini territoriali nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, le
azioni di risanamento e prevenzione, la validazione di indicatori di
risultato attendibili e l'informazione al pubblico. Tale insieme di
conoscenze, aggiornate, cosi' come i meccanismi gia' rodati di
coordinamento, informano anche il presente Piano.
Stima dell'impatto sanitario in Italia
L'esposizione al radon e' percepita molto meno come un problema
rispetto ad altri fattori di rischio quali ad esempio l'esposizione
ai campi elettromagnetici ed e' per questo largamente sottovalutata.
Applicando i risultati di studi epidemiologici europei [10, 11], e'
stato stimato che in Italia il 10% circa dei casi di tumore al
polmone, cioe' circa 3300 casi annui su un totale di oltre 30000,
sono attribuibili al radon, la maggior parte dei quali si ritiene che
avvenga tra fumatori ed ex-fumatori a causa dell'effetto sinergico
tra radon e fumo di sigaretta. Questa percentuale varia da Regione a
Regione a causa delle differenti concentrazioni di radon, e tiene
conto in molti casi delle misure di concentrazione di radon risalenti
alla prima indagine nazionale degli anni 89-98 [15].
Tabella 3: Stime di casi annui di tumore polmonare
attribuibili all'esposizione al radon nelle abitazioni [21]
=====================================================================
| | |Numero di casi stimati| Percentuale rispetto |
|Regioni e | Casi |attribuibili al radon | ai casi osservati |
|Province |osservati+========+=============+======================+
|autonome | totali | Stima |Intervallo di| Stima |Intervallo di|
| | |puntuale|confidenza al|puntuale|confidenza al|
| | | | 95% | | 95% |
+===========+=========+========+=============+========+=============+
|Abruzzo | 548 | 48 | (16-86) | 9% | (3%-16%) |
+-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+
|Basilicata | 210 | 10 | (3-18) | 5% | (1%-9%) |
+-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+
|Bolzano | | | | | |
| provincia | 183 | 19 | (6-33) | 10% | (3%-18%) |
+-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+
|Calabria | 675 | 26 | (8-48) | 4% | (1%-7%) |
+-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+
|Campania | 2886 | 377 | (130-651) | 13% | (5%-23%) |
+-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+
|Emilia- | | | | | |
| Romagna | 2762 | 179 | (59-328) | 6% | (2%-12%) |
+-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+
|Friuli- | | | | | |
|Venezia | 770 | 107 | (37-183) | 14% | (5%-24%) |
|Giulia | | | | | |
+-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+
|Lazio | 3380 | 551 | (194-926) | 16% | (6%-27%) |
+-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+
|Liguria | 1185 | 68 | (22-125) | 6% | (2%-11%) |
+-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+
|Lombardia | 5755 | 877 | (306-1487) | 15% | (5%-26%) |
+-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+
|Marche | 833 | 36 | (12-68) | 4% | (1%-8%) |
+-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+
|Molise | 121 | 8 | (3-14) | 7% | (2%-12%) |
+-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+
|Piemonte | 2836 | 286 | (96-506) | 10% | (3%-18%) |
+-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+
|Puglia | 1786 | 135 | (45-244) | 8% | (3%-14%) |
+-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+
|Sardegna | 771 | 71 | (24-127) | 9% | (3%-16%) |
+-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+
|Sicilia | 2177 | 114 | (37-211) | 5% | (2%-10%) |
+-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+
|Toscana | 2271 | 161 | (53-293) | 7% | (2%-13%) |
+-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+
|Trento | | | | | |
|provincia | 237 | 17 | (6-31) | 7% | (3%-13%) |
+-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+
|Umbria | 454 | 39 | (13-69) | 9% | (3%-15%) |
+-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+
|Valle | | | | | |
|d'Aosta | 71 | 5 | (2-8) | 7% | (3%-11%) |
+-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+
|Veneto | 2734 | 233 | (77-419) | 9% | (3%-15%) |
+-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+
|Italia | 32642 | 3326 | (1118-5882) | 10% | (3%-18%) |
+-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+
Dato l'andamento log-normale dei livelli di radon indoor (figura
5), si stima che il progressivo abbassamento delle concentrazioni di
radon consentira' una riduzione dei casi di tumore polmonare.
Parte di provvedimento in formato grafico
Figura 5: Distribuzione della concentrazione di radon nelle
abitazioni italiane come trasformazione logaritmica e grafico di
probabilita' normale. La figura mostra il modello log-normale non
regolato [15]
Come previsto al comma 3, dell'art. 14 del decreto legislativo 31
luglio 2020, n.101 l'ISS conduce specifici programmi, studi e
ricerche epidemiologiche, inclusa la valutazione dell'impatto
sanitario, promossi dal Ministero della salute, sugli effetti
dell'esposizione a concentrazioni di radon sulla salute umana, anche
acquisendo i relativi dati dagli organi del SSN. Tutti i dati che
verranno raccolti nell'ambito del PNAR saranno resi disponibili
all'ISS per i programmi di valutazione, prevenzione e riduzione del
rischio di insorgenza delle patologie sanitarie conseguenti
all'esposizione al radon.
L'ottimizzazione al di sotto del livello di riferimento
determinera' ulteriori riduzioni delle esposizioni al radon, con
riduzione dei casi di tumore polmonare e conseguente beneficio per la
salute pubblica. Per ottenere risultati significativi e' necessario
un numero elevato di risanamenti nelle abitazioni e nei luoghi di
lavoro.
Attivita' svolte dalle Regioni e Province autonome
Parte di provvedimento in formato grafico
Figura 6: Mappa delle concentrazioni medie di radon stimate
dall'indagine nazionale 1989-1998 [22]
In seguito alla prima indagine nazionale le Regioni e Province
autonome hanno continuato a effettuare indagini e campagne di misura,
soprattutto nelle scuole e nelle abitazioni, per individuare le aree
a elevata probabilita' di alte concentrazioni di radon (analoghe alle
aree prioritarie di cui al decreto legislativo 31 luglio 2020,
n.101), le cosiddette aree prioritarie di intervento, in accordo a
quanto stabilito nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230 [23].
La Regione Sardegna ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie
Generale n.241 del 14-10-2022) l'elenco delle aree prioritarie in cui
si stima pari o superiore al 15 per cento la percentuale di edifici
che supera il livello di 300 Bq/m3 di concentrazione media annua di
attivita' di radon in aria, individuate con D.G.R. n. 20/71 del
12.02.2019. La Regione Piemonte con D.G.R. 25 Novembre 2022, n.
61-6054 ha individuato le aree prioritarie di intervento ai sensi
dell'art. 11 comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101,
dandone comunicazione nel Bollettino Ufficiale n. 02 del 12 / 01 /
2023 della Regione Piemonte e provvedendo alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.93 del 20-04-2023)
Parte di provvedimento in formato grafico
Figura 7: Quadro nazionale della mappatura delle aree a rischio
radon, secondo quando riportato sui siti ARPA e APPA (non e' presente
una unica legenda poiche' la mappa e' il risultato dell'unione delle
mappe regionali realizzate con criteri differenti)[24]
A causa della mancanza di linee guida e indicazioni nazionali, che
dovevano essere emanate da una mai istituita sezione speciale della
commissione tecnica, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n.230 (articolo poi soppresso, e con esso l'intera
commissione tecnica, dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.31),
le Regioni e Province autonome hanno utilizzato metodi e criteri
differenti che rendono difficile un confronto diretto tra i dati
raccolti.
Le metodologie di analisi dei dati sono prevalentemente
riconducibili a due tecniche principali, la prima si basa su analisi
statistiche, e la seconda su analisi geostatistiche [25]. Una
indagine statistica e' un processo in piu' fasi che ha come obiettivo
la produzione di informazioni statistiche, ossia la produzione di
descrizioni riassuntive di carattere quantitativo riguardanti
l'osservazione di fenomeni e situazioni. Una indagine geostatistica
studia i fenomeni naturali che si sviluppano su base spaziale a
partire dalle informazioni derivanti da un loro campionamento. In
particolare, studia la variabilita' spaziale dei parametri che
descrivono tali fenomeni [26]. Anche la suddivisione in unita'
territoriali, nel corso delle diverse indagini regionali, e'
risultata diversa. Alcune regioni, come Veneto [27] e Friuli Venezia
Giulia [28] hanno suddiviso il proprio territorio in maglie, altre
Regioni come la Toscana [29,30], il Piemonte [31] e la Provincia
autonoma di Bolzano hanno usato la suddivisione in Comuni, altre
regioni, quali il Lazio e l'Abruzzo [32], non hanno utilizzato unita'
territoriali predefinite ma classificato aree di territorio con la
stessa incidenza del fenomeno, oppure come la Campania hanno
utilizzato una suddivisone basata sugli strati litologici. Sono stati
adoperati anche valori di riferimento differenti per individuare le
diverse aree, quali valori medi di concentrazione superiore ai 200
Bq/m3 , come nel caso della Lombardia, e valori medi superiori ai 300
Bq/m3 come nel caso del Lazio [25]. Infine, si evidenzia che le
indagini regionali e di conseguenza le mappe realizzate, sono state
concepite con diversi fini, quali l'individuazione delle aree a
elevata concentrazione di radon, in accordo a quanto definito dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, oppure secondo scopi di
ricerca e studio del territorio, e per questo sono state condotte con
piani di campionamento differenti [33,34,35].
Sui siti internet di alcune ARPA/APPA e' possibile conoscere,
mediante delle mappe interattive, le concentrazioni medie di
attivita' di radon nei singoli comuni. Va precisato, pero', che la
distribuzione dei livelli medi di concentrazione di radon all'interno
di una zona rappresenta un elemento di conoscenza per la
pianificazione territoriale, ma a causa dei numerosi fattori di
variabilita', non costituisce un'indicazione della concentrazione
nella singola abitazione, che puo' essere determinata solo attraverso
una misurazione diretta [14].
Nella tabella seguente, estratta dal rapporto del 2019 elaborato
dall'ISIN sulla sorveglianza della radioattivita' ambientale in
Italia, sono riportati i dati aggiornati al 2018, relativi al numero
di abitazioni, edifici scolastici o luoghi di lavoro in cui sono
state effettuate misurazioni della concentrazione media annua di
radon per Regione e Provincia autonoma. Per le abitazioni e'
riportata anche la percentuale di abitazioni occupate misurate
rispetto al totale [14].
Tabella 4: Abitazioni, edifici scolastici o luoghi di lavoro in cui
sono state effettuate misurazioni della concentrazione media annua
di radon da parte delle ARPA APPA e ISIN [14]
=====================================================================
| Regioni e Province |Numero di | % di |Numero di|Numero di|
| autonome |abitazioni|abitazioni| scuole |luoghi |
| | misurate | occupate | misurate|di lavoro|
| | | misurate |(edifici)|misurati |
| | | | |(edifici)|
+=========================+==========+==========+=========+=========+
| Abruzzo | 1639 | 0,32% | 607 | 260 |
| Basilicata | 50 | 0,02% | 190 | 0 |
| Bolzano Provincia | 2856 | 1,43% | 1419 | 1263 |
| Calabria | 376 | 0,05% | 162 | 183 |
| Campania | 786 | 0,04% | 0 | 0 |
| Emilia-Romagna | 505 | 0,03% | 607 | 0 |
| Friuli-Venezia Giulia | 4426 | 0,82% | 1721 | 3 |
| Lazio | 5629 | 0,25% | 18 | 13 |
| Liguria | 295 | 0,04% | 0 | 7 |
| Lombardia | 3191 | 0,08% | 518 | 1368 |
| Marche | 251 | 0,04% | 0 | 7 |
| Molise | 28 | 0,02% | 40 | 1 |
| Piemonte | 2220 | 0,12% | 1001 | 286 |
| Puglia | 830 | 0,05% | 42 | 111 |
| Sardegna | 1447 | 0,22% | 407 | 0 |
| Sicilia | 773 | 0,04% | 15 | 5 |
| Toscana | 2444 | 0,16% | 761 | 1204 |
| Trento Provincia | 1754 | 0,80% | 793 | 371 |
| Umbria | 73 | 0,02% | 112 | 5 |
| Valle d'Aosta | 823 | 1,41% | 167 | 95 |
| Veneto | 1880 | 0,10% | 1410 | 8 |
| Italia | 32276 | 0,13% | 9990 | 5249 |
+-------------------------+----------+----------+---------+---------+
Al fine di rappresentare in un modo piu' omogeneo la variabilita'
spaziale della concentrazione di radon, tra le Regioni e Province
autonome, sono state raccolte le stime delle concentrazioni medie di
radon nelle abitazioni dei Comuni italiani, elaborate da ARPA/APPA e
ISIN ed e' stata realizzata una rappresentazione, a livello
nazionale, delle concentrazioni medie stimate di radon nelle
abitazioni, basata su un'unica classificazione di valori [14]. Per
maggiori dettagli sulla mappa interattiva si rimanda al sito
dell'ISIN [36].
L'ISIN ha inoltre realizzato un portale web chiamato Sistema
Informativo Nazionale sulla Radioattivita' (SINRAD [37]), per
consentire un flusso unico e controllato dei dati di radioattivita'
ambientale e per gestire in modo coordinato e strutturato le
informazioni prodotte a livello nazionale. Attualmente il SINRAD
presenta due sezioni: la sezione RADON in cui sono raccolti i dati
delle concentrazioni di gas radon in ambienti chiusi (ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101) e la
sezione RESORAD che raccoglie i dati prodotti nell'ambito della REte
nazionale di SOrveglianza sulla RADioattivita' ambientale (ai sensi
dell'articolo 152 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101) in
contesti di routine, di indagini specifiche e in casi di possibili
anomalie radiometriche. In particolare, la sezione RADON raccoglie i
risultati delle misurazioni di concentrazione media annua di radon in
luoghi di lavoro, scuole e abitazioni, nonche' le informazioni
fondamentali relative agli ambienti in cui sono state eseguite tali
misurazioni e ai soggetti che le hanno attuate.
I dati raccolti dal SINRAD vengono inviati alla Commissione europea
per garantire un monitoraggio a livello europeo.
Parte di provvedimento in formato grafico
Figura 8: Carta tematica delle stime della concentrazione media di
radon nelle abitazioni nei Comuni con almeno 5 misure [elaborazione
ISIN su dati ISIN - ISS - ARPA - APPA 1989 - 2019]
Per i dati aggiornati circa l'attivita' delle singole Regioni si
rimanda ai siti regionali delle ARPA/APPA (tabella 12), dove sono
presenti, oltre ai report regionali sulla radioattivita' ambientale,
anche alcune mappe regionali sulla concentrazione di radon e
informazioni utili per eseguire le misurazioni di concentrazione di
radon.
Tabella 5: Mappatura del radon in Italia
=====================================================================
| Regioni e Province | Stato della mappatura regionale |
| autonome | |
+=====================+=============================================+
| |Campagne di misura del radon nelle abitazioni|
| |e in altri edifici della Regione Abruzzo - |
|Abruzzo |Prospetto riassuntivo dei dati disponibili |
| |(Aprile 2017) |
+---------------------+---------------------------------------------+
| |Prima indagine conoscitiva dei livelli di |
|Basilicata |concentrazione radon indoor negli edifici |
| |scolastici della Basilicata |
+---------------------+---------------------------------------------+
| |Radon in Alto Adige. Concentrazione di radon |
|Bolzano Provincia |in edifici abitati. |
|autonoma |https://ambiente.provincia.bz.it/radiazioni/m|
| |appa-radon.asp |
+---------------------+---------------------------------------------+
| |ARPACAL - La carta del rischio radon di |
|Calabria |Catanzaro e Crotone |
| |ARPACAL - Carta rischio radon |
+---------------------+---------------------------------------------+
|Campania |Agenti fisici - Il monitoraggio in Campania |
| |2003-2007 |
+---------------------+---------------------------------------------+
| |- Mappe relative alla presenza di radon in |
| |Emilia-Romagna |
| |https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/radio|
| |attivita/radon-indoor/tabelle-radon.pdf |
|Emilia Romagna |- https://salute.regione.emilia-romagna.it/no|
| | rmativa-e-documentazione/rapporti/contribut|
| | i/contributi-n.-51-il-radon-ambientale-in-e|
| | milia-romagna-ottobre-2007 |
+---------------------+---------------------------------------------+
| |http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/t|
|Friuli Venezia Giulia|ema/radiazioni/radioattivita/radon/immagini/D|
| |ettaglio-Radon-in-regione.jpg |
+---------------------+---------------------------------------------+
|Lazio |Il monitoraggio del gas radon nel Lazio - |
| |Report 2013 |
+---------------------+---------------------------------------------+
|Liguria |Non disponibile |
+---------------------+---------------------------------------------+
|Lombardia |https://www.arpalombardia.it/Pages/Radioattiv|
| |ita/Radon/Mappatura%20del%20rischio.aspx?firs|
| |tlevel=Radon |
+---------------------+---------------------------------------------+
|Marche |Non disponibile |
+---------------------+---------------------------------------------+
|Molise |Non disponibile |
+---------------------+---------------------------------------------+
| |Il radon in Piemonte: attivita' e dati del |
| |2017 |
|Piemonte |La mappa del radon in Piemonte: un |
| |aggiornamento alla luce dell'emanazione |
| |del D. Lgs. 101/2020 |
+---------------------+---------------------------------------------+
|Puglia |Radon - concentrazione media annua mappa - |
| |ARPA Puglia |
+---------------------+---------------------------------------------+
| |- Classificazione del territorio regionale |
| | della Sardegna con individuazione delle |
| | aree a rischio radon - Rapporto finale |
| | gennaio 2019 |
| |- Classificazione del territorio regionale |
|Sardegna | con individuazione delle aree prioritarie a|
| | rischio radon in conformita' a quanto |
| | previsto dall'art. 11 comma 3 del Decreto |
| | legislativo del 31/07/2020 n.101 (Relazione|
| | giugno 2021) |
+---------------------+---------------------------------------------+
| |- Indagine radon su tutta la provincia di |
| | Ragusa |
| | http://territorio.provincia.ragusa.it/syste|
| | m/additions/859/original/rapporto_finale.pd|
| | f?1452593549 |
|Sicilia |- Campagna di monitoraggio radon nelle scuole|
| | della provincia di Catania |
| | https://www.snpambiente.it/2019/01/17/%EF%B|
| | B%BFil-monitoraggio-della-concentrazione-di|
| | -gas-radon-nelle-scuole-della-provincia-di-|
| | catania/ |
+---------------------+---------------------------------------------+
|Toscana |http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/r|
| |adioattivita/radon |
+---------------------+---------------------------------------------+
|Trento Provincia |Non disponibile |
|autonoma | |
+---------------------+---------------------------------------------+
|Umbria |Non disponibile |
+---------------------+---------------------------------------------+
| |https://www.arpa.vda.it/it/relazione-stato-am|
| |biente/territorio-e-qualita-della-vita/radiaz|
|Valle d'Aosta |ioni-ionizzanti/1348-livelli-di-concentrazion|
| |e-di-attivita-di-radon-222-allinterno-di-edif|
| |ici-indoor-terri007 |
+---------------------+---------------------------------------------+
| |- Elenco dei Comuni veneti a rischio radon. |
| |- Aree a rischio in Veneto |
|Veneto | https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/|
| | agenti-fisici/radiazioni-ionizzanti/radon/a|
| | ree-a-rischio-in-veneto |
+---------------------+---------------------------------------------+
1.3 Quadro normativo
Disposizioni della comunita' europea
Nell'ambito dello sviluppo del Piano nazionale d'azione per il
radon (PNAR), la base di partenza e' la "Direttiva 2013/59/Euratom
del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali
di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le
direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom" [38]. Tale direttiva prevede
all'articolo 103 che gli stati membri dell'Unione europea adottino un
Piano d'azione per il radon che affronti non solo i rischi di lungo
termine dovuti alle esposizioni al radon nei luoghi di lavoro, ma
anche l'esposizione al radon nelle abitazioni e negli edifici
pubblici. Il dover necessariamente prendere in considerazione
l'esposizione della popolazione al gas radon e' uno degli elementi di
maggior interesse della direttiva europea in quanto, come gia'
precisato, essa rappresenta la principale fonte di esposizione della
popolazione alle radiazioni ionizzanti, insieme alle esposizioni
mediche. La direttiva inoltre stabilisce i livelli di riferimento sia
per l'esposizione al radon nei luoghi di lavoro sia per l'esposizione
al radon negli ambienti chiusi. Nell'ambito del processo di
recepimento della direttiva, gli Stati membri devono adottare livelli
non superiori a tale valore, a meno che un livello superiore non sia
giustificato dalle circostanze esistenti a livello nazionale.
L'allegato XVIII della direttiva riporta tutti gli aspetti che devono
essere presi in considerazione nell'elaborazione del piano d'azione
per il radon per affrontare al meglio i rischi di lungo termine
derivanti dall'esposizione al radon.
L'unica indicazione europea per la tutela della popolazione dai
rischi associati all'esposizione al radon indoor, precedente alla
direttiva 2013/59/Euratom, era data dalla raccomandazione
90/143/Euratom della Commissione del 21 febbraio 1990 [39], la quale
indicava i livelli di riferimento e di progettazione oltre i quali
prevedere azioni di risanamento:
• 400 Bq/m3 per edifici gia' esistenti;
• 200 Bq/m3 per edifici di nuova costruzione.
Evoluzione normativa nazionale
Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, e in particolare il
capo III bis introdotto con il decreto legislativo del 26 maggio del
2000, n.241, e' la normativa italiana che fino all'entrata in vigore
del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 regolava l'esposizione
al radon nei luoghi di lavoro. Il decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.230 prevedeva la misura della concentrazione di radon nei locali di
lavoro sotterranei e nei locali di lavoro situati nelle aree
geografiche a elevata probabilita' di alte concentrazioni di
attivita' di radon. Il compito di individuare le suddette aree era
affidato alle Regioni e Province autonome, sulla base di linee guida
e criteri emanati da una Commissione tecnica, che pero' non si e' mai
insediata. Alcune Regioni hanno comunque effettuato apposite campagne
di indagine nei rispettivi territori ed elaborato mappe territoriali,
la Regione Toscana ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU dell'8
gennaio 2013, n.6) l'avviso della pubblicazione della delibera di
giunta regionale (DGRT) n.1019/2012 che individua un elenco dei
Comuni identificati come zone a elevata probabilita' di alte
concentrazioni l'avviso della pubblicazione della delibera di giunta
regionale (DGRT) n.1019/2012 di attivita' di radon.
Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230 stabiliva inoltre un
livello di azione pari a 500 Bq/m3 e un valore di dose efficace pari
a 3 mSv/anno, valore oltre il quale il datore di lavoro provvedeva
alla sorveglianza fisica del lavoratore ed effettuava interventi di
risanamento. Dal decreto era esclusa l'esposizione al radon nelle
abitazioni.
Decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101
Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 [40] "Attuazione della
direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di
sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le
direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di
settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della
legge 4 ottobre 2019, n.117." prevede all'articolo 10, comma 1
l'adozione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, del PNAR concernente i rischi dovuti all'esposizione al
radon, inclusa la presenza del radon nelle abitazioni.
Principio di ottimizzazione e livelli di riferimento
Il Piano, come tutto il sistema della radioprotezione, si basa sul
principio di ottimizzazione, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera
b) del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101: "la radioprotezione
di individui soggetti a esposizione professionale e del pubblico e'
ottimizzata allo scopo di mantenere al minimo ragionevolmente
ottenibile le dosi individuali, la probabilita' dell'esposizione e il
numero di individui esposti, tenendo conto dello stato delle
conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali". Il livello di
riferimento e' uno strumento applicativo dell'ottimizzazione, esso e'
definito all'articolo 7, definizione 86 dello stesso decreto come
"...la concentrazione di attivita' al di sopra del quale non e'
appropriato consentire le esposizioni...", infine, all'articolo 6
"Strumenti per l'ottimizzazione: livelli di riferimento" si
stabilisce che "...L'ottimizzazione della protezione riguarda in via
prioritaria le esposizioni al di sopra del livello di riferimento e
continua a essere messa in atto al di sotto di detto livello".
L'articolo 12 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 fissa i
livelli di riferimento per le abitazioni e per i luoghi di lavoro.
Tali valori, espressi in termini di valore medio annuo della
concentrazione di attivita' di radon in aria, sono:
• 300 Bq/m3 per le abitazioni esistenti;
• 200 Bq/m3 per le abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024;
• 300 Bq/m3 per i luoghi di lavoro.
In accordo a quanto esposto sopra, dunque, i livelli di riferimento
per le abitazioni e i luoghi di lavoro sono valori di concentrazione
di attivita' di radon in aria al di sopra dei quali non e'
appropriato consentire l'esposizione e al di sotto dei quali e'
importante agire, al fine di mantenere l'esposizione al radon al
livello minimo per quanto ragionevolmente ottenibile, tenendo conto
delle piu' recenti conoscenze tecniche e dei fattori economici e
sociali.
Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, infatti, riporta
all'articolo 19, comma 3 che per le abitazioni esistenti e' prevista
la promozione di interventi di risanamento per livelli di
concentrazione superiori al livello di riferimento per gli edifici di
nuova costruzione previsto nell'articolo 12. A supporto di questa
scelta va detto che l'esposizione nelle abitazioni a concentrazione
di radon di 200 Bq/m3 corrisponde una dose efficace annua superiore a
6 mSv, cioe' a un valore per il quale l'esposizione nei luoghi di
lavoro e' considerata un'esposizione pianificata e scattano una serie
di prescrizioni finalizzate alla protezione dei lavoratori.
Approccio graduale e individuazione delle aree prioritarie
A partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio
2020, n.101, come indicato nell'articolo 11, comma 3, le Regioni e
Province autonome, mediante metodologie documentate e sulla base di
dati gia' disponibili, fanno una prima individuazione delle aree
prioritarie, usando il criterio del 15%, cioe' individuano quelle
zone nelle quali la stima della percentuale di edifici che supera il
livello di riferimento di 300 Bq/m3 e' pari o superiore al 15%,
procedendo quindi alla pubblicazione dell'elenco di tali aree sulla
GU. Le Regioni e le Province autonome, che non sono state in grado di
procedere all'individuazione delle aree prioritarie secondo quanto
indicato al comma 3 dell'articolo 11, entro due anni dall'adozione
del Piano e sulla base delle indicazioni e dei criteri tecnici in
esso contenuti, come stabilito dall'articolo 11, comma 1, individuano
le aree prioritarie e cioe' quelle zone in cui si stima che la
concentrazione media annua di attivita' di radon in aria sia
superiore al livello di riferimento in un numero significativo di
edifici, secondo il criterio stabilito dal Piano.
L'individuazione delle aree prioritarie e' lo strumento
fondamentale di partenza per identificare le abitazioni e i luoghi di
lavoro al pianoterra o al seminterrato, da sottoporre a risanamento.
L'implementazione degli interventi di risanamento sara' graduale ed
e' ragionevole assumere che nei primi anni di attuazione del PNAR, ne
verranno eseguiti un numero significativamente inferiore rispetto
agli anni successivi, in quanto allo stato attuale sono poche le aree
prioritarie gia' individuate. La disponibilita' di informazioni
consentira' nel tempo di modificare l'estensione delle aree
prioritarie, e di prendere in considerazione un numero crescente di
abitazioni e di luoghi di lavoro anche sulla base della modifica dei
criteri di individuazione delle aree o di definizione delle priorita'
di intervento. I dati acquisisti durante il periodo di attuazione del
PNAR che riguardano le concentrazioni medie di radon negli edifici in
Italia e la loro riduzione tracciata nel tempo, saranno utili per
aggiornare anche la stima dei casi di rischio sanitario evitati nei
10 anni. Queste stime, in aggiunta a delle valutazioni comparative di
tipo costo-efficacia, permetteranno di ottimizzare sempre di piu' la
protezione dagli effetti del radon.
Esposizione al radon nei luoghi di lavoro
Il valore del livello di riferimento, nei luoghi di lavoro, e'
fissato in 300 Bq/m3 in termini di valore medio annuo di
concentrazione di attivita' di radon in aria e in 6mSv in termini di
dose efficace annua o del corrispondente valore di esposizione
integrata annua, in accordo a quanto indicato nella direttiva
2013/59/Euratom. L'esercente e' tenuto a effettuare la valutazione
delle dosi efficaci annue o delle corrispondenti esposizioni
integrate annue, qualora, nonostante gli interventi di risanamento,
il livello di concentrazione media annua di attivita' di radon in
aria superi il livello di riferimento di 300 Bq/m3 . Nel caso in cui
i risultati della valutazione siano superiori al valore di 6
mSv/anno, l'esercente deve soddisfare a specifici obblighi del titolo
XI come indicato nell'articolo 17 del decreto legislativo 31 luglio
2020, n.101. Al valore di dose efficace di 6 mSv, considerando il
fattore convenzionale di conversione di 6,7·10-9 Sv m3 /Bq h
dell'International Commission on Radiological Protection (ICRP) 137
[41] e una durata lavorativa di circa 2000 ore anno, corrisponde una
concentrazione media annua di attivita' di radon di circa 450 Bq/m3 .
Analogamente al valore di esposizione integrata annua di 895 kBq h/m3
, cosi' come indicato nell'Allegato II, Sezione I del decreto
legislativo 31 luglio 2020, n.101, corrisponde il medesimo valore di
concentrazione media annua di attivita' di radon. Si evince dunque
l'importanza delle misure di concentrazione di radon nei luoghi di
lavoro cosi' come indicato all'articolo 17 del decreto legislativo 31
luglio 2020, n.101. Il valore di riferimento di 6 mSv, in termini di
dose efficace annua, e' un valore che si applica solo nell'ambito
dell'esposizione professionale al radon e non per l'esposizione nelle
abitazioni.
Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025
Il "Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025" (PNP) del MS,
adottato con l'intesa della Conferenza Stato-Regioni n.131 del 6
agosto 2020, Rep. Atti 127/CSR, rappresenta uno degli strumenti
fondamentali di pianificazione degli interventi di prevenzione e
promozione della salute. Il PNP 2020-2025 mira a contribuire al
raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite,
e definisce un approccio combinato degli aspetti economici, sociali e
ambientali che impattano sul benessere delle persone e sullo sviluppo
delle societa'. In quest'ottica il PNP prevede il Macro Obiettivo
"Ambiente, clima e salute" volto alla promozione della salute
mediante un approccio multidisciplinare, intersettoriale e coordinato
per affrontare i rischi potenziali o gia' esistenti che hanno origine
dall'interfaccia tra ambiente e salute. Tra gli Obiettivi Strategici
del Macro Obiettivo "Ambiente clima e salute", trova spazio "...la
promozione e implementazione delle buone pratiche in materia di
sostenibilita' ed eco-compatibilita' nella
costruzione/ristrutturazione di edifici, anche in relazione al
rischio chimico e al radon." (Macro Obiettivo 5 - Obiettivo
Strategico 7). Ogni Regione e Provincia autonoma e' stata chiamata ad
adottare il PNP e a predisporre e approvare un proprio Piano locale
(Piano Regionale della Prevenzione - PRP), entro il 31 dicembre 2021.
Tutte le Regioni e Province autonome, allo stato attuale, hanno
adottato il proprio PRP, declinando contenuti, obiettivi e linee
d'azione (Tabella 6). Nell'ambito di applicazione dei propri PRP, le
iniziative che le Regioni e Province autonome avvieranno per la
promozione e implementazione delle buone pratiche in materia di
sostenibilita' ed eco-compatibilita' nella
costruzione/ristrutturazione di edifici in relazione al rischio
chimico e al radon, potranno essere di supporto all'attuazione delle
azioni previste all'interno del PNAR.
Leggi regionali
Negli ultimi anni alcune Regioni e Province autonome si sono dotate
di Leggi regionali (L.R.) in materia di radioattivita' naturale. La
normativa regionale (L.R. o altri provvedimenti come le Delibere di
Giunta Regionale - D.G.R.) ha trattato alcuni aspetti, con un
approccio delimitato ai confini amministrativi regionali che ha
prodotto un risultato eterogeneo sul territorio nazionale. Un quadro
generale della normativa regionale e' riportato in tabella 6.
Tabella 6: Scenario normativo regionale riguardante la
radioattivita' naturale derivante dal gas radon e Piani regionali di
prevenzione.
Parte di provvedimento in formato grafico
2 Obiettivi e struttura del Piano
2.1 Lavori di preparazione
Lavori propedeutici
Dopo l'emanazione del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, ai
sensi dell'articolo 10, il MS e il Ministero della transizione
ecologica (MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica - MASE) hanno avviato i lavori per la predisposizione del
PNAR. La Direzione per la prevenzione sanitaria del MS e la Direzione
per la crescita sostenibile e la qualita' dello sviluppo dell'ex MiTE
hanno istituito un gruppo di lavoro tecnico per la redazione di una
proposta di Piano. Le attivita' del gruppo di lavoro sono iniziate,
nelle more della sottoscrizione del decreto, nel mese di gennaio
2021. Il lavoro e' avvenuto quasi interamente da remoto, nel rispetto
delle limitazioni governative imposte dall'emergenza sanitaria dovuta
al coronavirus.
Gruppo di lavoro tecnico
Il gruppo di lavoro tecnico e' composto da rappresentanti dei due
Ministeri proponenti e da rappresentanti del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali (MLPS), del Ministero delle infrastrutture e
mobilita' sostenibili (MIMS, ora Ministero dele infrastrutture e dei
trasporti - MIT), del Ministero dello sviluppo economico (MiSE, ora
Ministero delle imprese e del made in Italy - MIMIT) (hanno
partecipato alle attivita' del gruppo di lavoro gli esperti della
Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la
competitivita' energetica - DGAECE le cui funzioni sono state
successivamente attribuite al MiTE, ora MASE), della Conferenza
Stato-Regioni (CSR), dell'ISIN e dell'ISS.
Il 15 marzo 2021 e' stato formalizzato, con decreto n. 75 del MS e
del MiTE, il gruppo di lavoro tecnico [42].
Inizialmente, ha avuto luogo un'approfondita ricerca bibliografica.
I Piani radon disponibili di altri Paesi europei e non, e le
pubblicazioni scientifiche in materia, sono stati raccolti e
analizzati. In questa prima fase di lavoro sono stati individuati i
contenuti del Piano. Per definirli, nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria, sono stati presi in considerazione i quattro
elementi presenti nell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo
31 luglio 2020, n.101, i quali sono stati integrati con i quindici
punti contenuti nell'allegato III dello stesso decreto, che recepisce
l'allegato XVIII della direttiva 2013/59/Euratom e dal quale, anche
in questo caso, provengono degli obblighi comunitari. Dalla
valutazione di questi elementi cardine e dallo studio delle
pubblicazioni internazionali, come ad esempio il documento Radiation
Protection n.193 "Radon in workplaces" [43] che all'allegato III
presenta l'esempio di struttura di un Piano nazionale radon, sono
stati identificati gli argomenti da trattare all'interno del Piano.
Gli argomenti sono stati raggruppati in tre macro aree, dette Assi,
che sono state nominate: Misurare, Intervenire, Coinvolgere.
All'interno delle macro aree sono state inserite le Azioni,
individuate sulla base del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101,
che rappresentano quegli argomenti, risultato delle valutazioni
descritte, e che compongono la struttura del presente Piano. La
struttura delle Azioni, il loro format e i contenuti sono stati
discussi, concordati e decisi.
Stabilito il format, nelle settimane seguenti, ognuna delle schede
e' stata approfondita, valutata, e quindi redatta in prima stesura.
Le Azioni sono state discusse, in una fase collegiale di lettura. Il
gruppo di lavoro, sulla base dei suggerimenti e delle osservazioni,
ha provveduto a una revisione delle azioni del Piano, integrando le
proposte. La seconda stesura e' stata messa a disposizione per gli
ulteriori approfondimenti e miglioramenti del caso, in una nuova
ottica integrata dalla conoscenza di un primo quadro complessivo del
Piano. La necessita' di rendere il Piano attuabile ha suggerito di
produrre degli elaborati tecnici presenti in Appendice, per una prima
applicazione. Contemporaneamente le parti generali e di sintesi sono
state redatte ed e' stata concordata la veste grafica. Quindi la
proposta di Piano e' stata presentata per l'acquisizione dei pareri
previsti, la successiva notifica alla Commissione europea, ai sensi
dell'articolo 33 del Trattato che istituisce la Comunita' europea per
l'energia atomica (Trattato Euratom) e, infine, l'adozione con
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2.2 Obiettivi
Finalita' generali
La finalita' del PNAR e' la riduzione dei rischi di lungo termine
attribuibili all'esposizione al radon. Tale obiettivo deriva
direttamente dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 che:
- all'articolo 10, comma 1 prevede l'adozione del PNAR,
concernente i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al
radon, in recepimento dell'articolo 103 della direttiva
2013/59/Euratom;
- al punto 14 dell'Allegato III stabilisce che il Piano prenda in
considerazione "Obiettivi di lungo termine in termini di riduzione
del rischio di cancro dei polmoni attribuibile all'esposizione al
radon (per fumatori e non fumatori)".
La finalita' e' coerente con le indicazioni internazionali del
documento del World Health Organisation (WHO) "WHO Handbook on Indoor
Radon - A Public Health Perspective" [1], delle numerose iniziative
IAEA in materia [69] e del recente Piano europeo di lotta contro il
cancro "Europe's Beating Cancer Plan" [44] presentato dalla
Commissione Europea il 3 febbraio 2021, che nella sezione "Saving
lives through sustainable cancer prevention", sottosezione "Reducing
exposure to hazardous substances and radiation" prevede che una delle
7 azioni sia "Support Member States in the implementation of the
requirements of Council Directive on protection from ionising
radiation, particularly from radon.", da svolgersi nel periodo
2021-2025.
In maniera piu' generale tra i 17 obiettivi dell'Agenda 2030
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) per lo Sviluppo
Sostenibile [45], che contengono azioni importanti per le persone, il
pianeta e la prosperita', ve ne sono vari che sono orientati nella
stessa direzione del PNAR. I "Sustainable Development Goals" (SDGs)
con queste caratteristiche sono, ad esempio:
- Obiettivo 3: Salute e benessere, traguardo 3.9 "Entro il 2030,
ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze
chimiche pericolose e la contaminazione e inquinamento dell'aria,
delle acque e del suolo"
- Obiettivo 6: Acqua pulita e igiene, traguardo 6.3: "Entro il
2030, migliorare la qualita' dell'acqua per ridurre l'inquinamento,
riducendo al minimo il rilascio di sostanze chimiche e materiali
pericolosi, dimezzare la percentuale di acque reflue non trattate e
sostanzialmente aumentare il riciclaggio e il riutilizzo di sicurezza
a livello globale"
- Obiettivo 8: Lavoro dignitoso e crescita economica, traguardo
8.8 "Proteggere il diritto al lavoro e promuovere un ambiente
lavorativo sano e sicuro per tutti i lavoratori, inclusi gli
immigrati, in particolare le donne e i precari."
- Obiettivo 11: Citta' e comunita' sostenibili, traguardo 11.6:
"Entro il 2030, ridurre il negativo impatto ambientale pro capite
nelle citta', con particolare attenzione alla qualita' dell'aria e
gestione dei rifiuti urbani e di altro tipo"
E' opportuno citare due pubblicazioni:
- "WHO Handbook on Indoor Radon - A Public Health Perspective"
con la indicazione che la politica nazionale sul radon debba
concentrarsi sull'identificazione delle aree geografiche in cui le
popolazioni sono maggiormente a rischio di esposizione e sulla
sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui rischi provocati dal
radon alla salute;
- "Protection of the Public against Exposure Indoors due to Radon
and Other Natural Sources of Radiation" dell'AIEA che prevede di
stimare il successo di un programma d'azione per il radon sulla base
della riduzione della concentrazione di radon negli edifici.
L'obiettivo del Piano si raggiunge attraverso una molteplicita' di
Azioni, ricondotte in 3 Assi, chiamati Misurare, Intervenire,
Coinvolgere, e di Attivita' previste all'interno delle suddette
Azioni realizzate con il coinvolgimento di differenti
amministrazioni. Data la multidisciplinarieta' propria del fenomeno
radon, la finalita' principale del Piano si ottiene mediante la
realizzazione di Azioni in ambiti molto diversi: dalla
classificazione delle aree territoriali in cui si ritiene prioritario
intervenire, alla disponibilita' di servizi di dosimetria radon
riconosciuti idonei e di esperti di interventi di risanamento
adeguatamente formati, di indicazioni sugli interventi di risanamento
e per la progettazione di nuovi edifici dotati di sistemi di
prevenzione dell'ingresso di radon, alla sensibilizzazione dei
proprietari delle abitazioni e alla possibilita' di introdurre forme
di incentivo economico, ecc.
Tutte le Azioni e le Attivita' contenute nel Piano concorrono, in
modo diretto o indiretto, alla riduzione dei rischi di lungo termine
dovuti all'esposizione al radon. La realizzazione parziale puo'
inficiare la finalita' generale del Piano e per questo motivo, a
ciascuna Attivita' e' stato associato un indicatore di risultato e il
target previsto.
Obiettivi specifici
Per valutare l'efficacia generale del PNAR e' necessario
considerare che i programmi di riduzione del radon non generano
vantaggi per la salute pubblica valutabili immediatamente, poiche' il
principale rischio per la salute e' il cancro ai polmoni, che ha un
tempo di espressione che puo' essere fino a 35 anni.
La riduzione dell'esposizione nelle abitazioni rappresenta un
obiettivo importante in quanto l'esposizione al radon e' generalmente
molto maggiore nelle abitazioni che nei luoghi di lavoro, in media
3-5 volte di piu', poiche' si trascorre nelle abitazioni piu' tempo
di quanto se ne trascorra nei luoghi di lavoro e la concentrazione di
radon e' generalmente superiore di notte. Di conseguenza anche la
maggior parte dei casi di tumore polmonare attribuibile al radon e'
dovuta alle esposizioni nelle abitazioni. La riduzione delle
concentrazioni di radon nei luoghi di lavoro e' altrettanto
importante ed e' regolata da obblighi specifici a carico dei datori
di lavoro riportati nel Titolo IV, Capo I, Sezione III del decreto
legislativo 31 luglio 2020, n.101.
Gli obiettivi specifici di riduzione dell'esposizione al radon da
realizzarsi nei prossimi 10 anni di durata del Piano sono:
a. la riduzione della concentrazione di radon nei luoghi di
lavoro con concentrazione di radon superiore ai 300 Bq/m3 , nel
rispetto delle previsioni normative;
b. la riduzione della concentrazione di radon almeno nel 50%
delle abitazioni, ricadenti nelle aree prioritarie nelle quali sia
stata riscontrata una concentrazione di radon superiore ai 200 Bq/m3
, dando priorita' a quelle con concentrazione superiore a 300 Bq/m3 ;
c. la riduzione della concentrazione di radon almeno nel 50%
delle abitazioni del patrimonio di edilizia residenziale pubblica,
ricadenti nelle aree prioritarie, con concentrazione di radon
superiore ai 200 Bq/m3 , dando priorita' a quelle con concentrazione
superiore a 300 Bq/m3 ;
d. la verifica che il livello di concentrazione di radon sia
inferiore ai 200 Bq/m3 nelle abitazioni costruite dopo il 31 dicembre
2024.
Sulla base dei dati disponibili, ottenuti nella prima indagine
condotta nelle abitazioni alla fine degli anni '80 e riportati nel
PNR del 2002, si stima che le abitazioni con una concentrazione di
radon superiore ai 200 Bq/m3 siano il 4% delle abitazioni italiane,
circa 800.000 abitazioni, quelle con concentrazione di radon
superiori a 400 Bq/m3 siano l'1% e cioe' circa 200.000, mentre la
stima per i luoghi di lavoro che superano i 300 Bq/m3 e' pari a circa
200.000 [15,18].
Le valutazioni della situazione ai fini del raggiungimento degli
obiettivi specifici sono effettuate periodicamente dall'Osservatorio
nazionale radon tramite appositi indicatori, tenuto conto del
documento del WHO "Development of environment and health indicators
for european union countries" [46] che sono:
- la stima, tramite adeguate indagini campionarie, del numero di
abitazioni e luoghi di lavoro in cui vengono superati i livelli di
riferimento;
- il numero di abitazioni e luoghi di lavoro in cui e' stata
misurata la concentrazione di radon;
- il numero di abitazioni e luoghi di lavoro in cui la
concentrazione di radon misurata risulta superiore ai livelli di
riferimento;
- la stima del numero di abitazioni e luoghi di lavoro, con
concentrazioni di attivita' di radon misurate superiori ai livelli di
riferimento, che siano state risanate con conseguente riduzione della
concentrazione di radon.
Il livello di informazione e consapevolezza dei rischi per la
salute dovuti al radon nella popolazione e tra i professionisti del
settore edile e medico ha un ruolo importante. La consapevolezza puo'
essere valutata sulla base del numero di richieste di informazioni o
di richieste di misurazioni di radon da effettuare, oppure mediante
indagini di mercato. Uno dei fattori chiave per il successo del PNAR
e' lo sviluppo di strategie di informazione sui rischi dovuti al
radon e sulle misure preventive e le azioni correttive e la
previsione di un programma di riduzione del radon che richieda la
collaborazione della popolazione.
Data la complessita', connessa anche alla fattibilita', della
possibilita' di modificare gli attuali livelli di riferimento e/o di
prevedere comunque iniziative a livelli di radon inferiori, la
materia sara' oggetto di studio da parte dell'Osservatorio nazionale
radon che valutera' l'andamento dell'attuazione di tutte le Attivita'
previste dal Piano e valutera' l'opportunita' di proporre una
modifica dei livelli di riferimento con la conseguenza di
identificare e risanare un numero ancor piu' elevato di situazioni.
La fattibilita' complessiva di questo ulteriore obiettivo di
riduzione dei casi di tumore polmonare attribuibili al radon sara',
quindi, valutata a meta' circa dall'implementazione di questo Piano,
cioe' dopo i primi 5 anni.
Infine, ma non per ultimo e' necessario promuovere da subito la
ricerca su metodi di risanamento semplici, applicabili a tali
situazioni.
Costi e fonti di finanziamento
Tra gli elementi da prendere in considerazione nell'ambito della
redazione e realizzazione del PNAR, il punto 6 dell'allegato III del
decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 include una valutazione
delle risorse disponibili. In merito, in primo luogo e' da notarsi
che l'articolo 245 del decreto medesimo prevede espressamente la
clausola di invarianza finanziaria per la finanza pubblica e, in
secondo luogo, e' da tenere presente che, rispetto alla previgente
normativa, i nuovi obblighi introdotti sono sostanzialmente quelli
posti a carico delle Regioni e Province autonome che riguardano
l'edilizia residenziale pubblica e le attivita' previste all'articolo
19.
La riuscita effettiva del presente Piano rimane subordinata alla
volonta' dei proprietari di abitazioni a intraprendere azioni di
misurazione e alla disponibilita' degli stessi a sostenere
economicamente le eventuali conseguenti azioni di risanamento, per
quanto le Regioni e Province autonome possano speditamente procedere
alle misurazioni e alla definizione delle aree prioritarie.
A tal fine, oltre alle azioni di promozione e sensibilizzazione di
nuovo poste principalmente in carico alle Regioni e Province
autonome, sarebbe certamente utile l'introduzione di specifici
incentivi economici statali o regionali, o anche l'introduzione di
una voce specifica sul valore di concentrazione del radon nell'ambito
della certificazione energetica gia' obbligatoria ex lege nei
contratti di compravendita e locazione, almeno dal 1 gennaio 2025
quando ci si aspetta che in tutti gli edifici di nuova costruzione
sia rispettato il valore di 200 Bq/m3 , anche a fini di equita' del
mercato immobiliare. Per quanto riguarda il risparmio o
efficientamento energetico, sono disponibili vari incentivi economici
che hanno recentemente dato un notevole impulso agli interventi sugli
edifici. Come e' stato dimostrato da diversi studi [47,48,49], tali
interventi possono produrre un aumento della concentrazione di radon
se realizzati con modalita' che non tengono conto del loro impatto
sulla concentrazione di radon indoor e se non vengono
contemporaneamente abbinati interventi di risanamento da radon.
Questo puo' rappresentare un problema rilevante per il raggiungimento
degli obiettivi di riduzione dell'esposizione al radon e dei casi di
tumore polmonare associati. Gli interventi riguardanti
l'efficientamento energetico degli edifici devono quindi tenere conto
del radon affinche' nell'ambito del medesimo intervento edilizio si
abbia un miglioramento dal punto di vista sia energetico sia
dell'esposizione al radon.
Per aiutare le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano a
procedere con le campagne di misurazione della concentrazione di
radon indoor per individuare le aree prioritarie di cui all'articolo
11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e per avviare gli
interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon
indoor, e' stata promossa l'istituzione di appositi Fondi economici.
Con il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 "Disposizioni urgenti
per l'attuazione degli obblighi derivanti da atti dell'Unione europea
e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti
dello Stato italiano" convertito, con modificazioni, dalla legge 10
agosto 2023, n. 103 sono stati istituiti due Fondi.
- Il Fondo per l'individuazione delle aree prioritarie di
intervento, istituito presso il MASE, volto a finanziare programmi di
misurazione della concentrazione media annua di attivita' di radon in
aria da parte delle Regioni e Province autonome di Trento e di
Bolzano, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2023, 2024 e 2025. Con uno o piu' decreti del MASE di concerto
con i ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, verranno
stabiliti i criteri e le modalita' di utilizzo del Fondo.
- Il Fondo, istituito presso il MASE, finalizzato a finanziare la
progettazione e l'attuazione di interventi di riduzione e prevenzione
della concentrazione di radon in ambienti chiusi, in particolare
mediante attivita' di monitoraggio, analisi, rilevamento geologico,
bonifica e risanamento delle costruzioni dalla sostanza inquinante,
in eventuale sinergia con i programmi di risparmio energetico e di
qualita' dell'aria in ambienti chiusi, con una dotazione di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031. Il Fondo
verra' assegnato alle Regioni e Province autonome di Trento e di
Bolzano sulla base dell'individuazione delle aree prioritarie e
secondo i criteri stabiliti con uno o piu' decreti del ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i
ministri della salute, dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano.
2.3 Struttura del Piano
Il presente Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici:
misurare, intervenire, coinvolgere
- Asse 1 - Misurare;
- Asse 2 - Intervenire;
- Asse 3 - Coinvolgere.
Asse 1. Le misurazioni delle concentrazioni di radon indoor sono un
fattore determinante per la valutazione della situazione territoriale
nazionale e per considerare lo stato di fatto sul quale intervenire.
L'Italia ha, in alcuni casi, accumulato un ritardo in questo campo:
sia nella conoscenza del territorio sia nell'adozione delle misure
necessarie a prevenire e ridurre il fenomeno. Recuperare questo
deficit e promuovere indagini e' essenziale per migliorare il
contrasto alle situazioni di maggior esposizione e iniziare a
intervenire in tali situazioni. Con questo spirito, l'Asse 1
definisce e raccoglie le azioni dedicate a fornire indicazioni sulle
indagini, sui protocolli di misurazione e sulla gestione dei dati di
concentrazione di radon indoor, sui livelli prestazionali e le
modalita' operative e gestionali dei servizi di dosimetria, sulla
individuazione delle aree prioritarie, sui luoghi di lavoro e sulle
attivita' lavorative a maggior rischio di esposizione.
Asse 2. Per contrastare i rischi legati al fenomeno del radon
indoor e' necessario agire per ridurre le emissioni inquinanti,
prevenire e contrastare le concentrazioni piu' elevate di radon
indoor, conoscere i rischi sinergici legati all'uso di tabacco e
all'esposizione al radon, creare connessioni tra le attivita' del
Piano e gli interventi di efficientamento energetico, migliorare la
qualita' dell'aria indoor e garantire la sicurezza nelle abitazioni e
nei luoghi di lavoro. L'Asse 2 raggruppa le azioni per ridurre il
rischio di esposizione al radon e promuove i sistemi di prevenzione e
riduzione negli edifici esistenti e nei nuovi edifici con indicazioni
sulla loro progettazione, individua i materiali da costruzione che
potrebbero esalare radon, fornisce indicazioni per la qualificazione
degli esperti di risanamento.
Asse 3. Il terzo Asse strategico e' dedicato alla comunicazione. Le
azioni previste promuovono la diffusione della conoscenza del
fenomeno radon attraverso strategie comunicative efficaci e mirate
che prevedono lo sviluppo di piani di formazione rivolti ai
lavoratori e ai professionisti della pubblica amministrazione (PA),
la realizzazione di progetti didattici rivolti agli studenti, la
possibilita' di utilizzare forme partecipative da parte del cittadino
e la promozione, infine, di azioni diffuse di riduzione
dell'esposizione al radon nelle abitazioni. Una Azione prevede
l'istituzione dell'Osservatorio nazionale radon che, attraverso un
monitoraggio dell'attuazione delle Azioni del Piano, supporta e
integra le attivita' previste.
Ognuno dei tre Assi ha un obiettivo che si raggiunge attraverso
l'attuazione delle Azioni previste. Ogni Azione ha indicatori in
grado di definirne lo stato e a essi sono associati i tempi di
realizzazione.
Schema funzionale della struttura
Come gia' detto, gli Assi identificano le macro aree strategiche,
ciascuno degli Assi e' strutturato in Azioni, a loro volta articolate
in Attivita'.
Ogni Azione e' composta da una parte descrittiva e da una scheda
nella quale sono indicate le specifiche Attivita' previste per la sua
attuazione, gli obiettivi, il contesto normativo di riferimento, i
soggetti destinatari a cui l'azione e' rivolta, i prodotti intesi
come risultato concreto dell'azione, gli indicatori per quantificare
o individuare il raggiungimento dei risultati attesi, il target per
misurare l'esito di realizzazione dell'obiettivo di azione, il
soggetto che la coordina, i partecipanti coinvolti e un
cronoprogramma con i tempi di realizzazione previsti.
Il PNAR segue una programmazione decennale per cui le Attivita'
relative alle specifiche Azioni sono state previste in un
cronoprogramma che tiene conto dell'intera durata del Piano. Nel
periodo di durata del Piano, qualora dovessero insorgere necessita',
sono previste proposte di aggiornamento del Piano e variazioni delle
Attivita' del Piano.
Partecipazione delle Regioni e Province autonome e delle ARPA/APPA
La partecipazione delle Regioni e Province autonome e' garantita da
due loro rappresentanti per ogni Azione quando prevista. Le nomine
sono definite dalla Conferenza delle Regioni e comunicate al
coordinatore dell'Azione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del
Piano o, in caso di coordinamento dell'Azione, e' comunicata ai
partecipanti.
Il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA),
di cui alla legge 28 giugno 2016 n.132, nello stesso modo, designa
due rappresentanti delle ARPA/APPA per ognuna delle azioni nelle
quali e' prevista la partecipazione delle Agenzie e la comunica al
Coordinatore dell'azione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del
Piano.
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 7: Schema sinottico degli Assi e delle Azioni del Piano
3 Assi e azioni del Piano
3.1 Asse 1. Misurare: individuazione delle situazioni di maggiore
esposizione
Asse 1 - Premessa
La conoscenza della distribuzione spaziale dei livelli di radon,
pur se al momento non completa ed esaustiva a livello nazionale, e'
un'informazione di partenza essenziale per caratterizzare il
territorio e per individuare elementi di conoscenza indispensabili a
definire politiche di prevenzione e protezione sanitaria della
popolazione.
I campionamenti e le misurazioni costituiscono la fase di
acquisizione dati che consente di individuare le situazioni di
maggiore rischio e di indirizzare gli interventi di pianificazione e
di risanamento secondo le differenti situazioni di esposizione. Per
avere risposte adeguate ed efficaci, e' utile poter disporre di
strumenti che diano chiare indicazioni sui metodi di misura, sui
livelli prestazionali e le modalita' operative e gestionali dei
servizi di dosimetria e sulle procedure da seguire per caratterizzare
il territorio e monitorarlo.
La caratterizzazione geologica del territorio e' solo uno dei
passaggi utili a definire una relazione di causa effetto, per
ampliare le conoscenze sulle caratteristiche maggiormente influenti
sui livelli di radon indoor. La trasmissione di gas tra sottosuolo e
superficie avviene grazie alla porosita' delle rocce (permeabilita'
primaria), alle faglie e ai sistemi di fratturazione (permeabilita'
secondaria) anche se sono molteplici e diversi i fattori che
condizionano la presenza di radon indoor, tra cui le caratteristiche
dell'edificato o la presenza di alcuni materiali da costruzione.
Asse 1 - Situazione in Italia
Negli anni scorsi numerose Regioni e Province autonome hanno
condotto campagne di misurazione del radon all'interno degli edifici,
riportate in Tabella 8. Nonostante i differenti criteri seguiti da
ognuna di loro per le indagini, i risultati sono stati utili per
costruire un primo livello conoscitivo a livello regionale che ha
permesso di ottenere report statistici, mappe tematiche sulla
distribuzione di radon e di eseguire monitoraggi.
Tabella 8: Risultati ed elaborazioni pubblicati in seguito
a indagini e monitoraggi eseguiti dalle Regioni
=====================================================================
|Regione |Tipologia di intervento/Piano |
+==============+====================================================+
| |Campagne di misura del radon nelle abitazioni e in |
|Abruzzo |altri edifici della Regione Abruzzo - 2017 - ARTA |
| |Abruzzo |
+--------------+----------------------------------------------------+
| |Prima indagine conoscitiva dei livelli di |
|Basilicata |concentrazione radon indoor edifici scolastici - |
| |2013 - ARPAB |
+--------------+----------------------------------------------------+
|Calabria |Non disponibile |
+--------------+----------------------------------------------------+
| |Agenti fisici - Il monitoraggio in Campania 2003 - |
| |2007 |
|Campania |Relazione sullo stato dell'ambiente in Campania 2009|
| |- Radiazioni ionizzanti - ARPAC |
+--------------+----------------------------------------------------+
| |Il radon ambientale in Emilia Romagna (presente al |
| |link: https://salute.regione.emilia-romagna.it/norma|
|Emilia Romagna|tiva-e-documentazione/rapporti/contributi/contributi|
| |-n.-51-il-radon-ambientale-in-emilia-romagna-ottobre|
| |-2007) [50] |
+--------------+----------------------------------------------------+
| |Risultati campagne precedenti 2015 |
|Friuli Venezia|11 ottobre 2018 - Convegno pubblico "Progetto Radon:|
|Giulia |misure per 1000 famiglie: risultati e |
| |approfondimenti" |
+--------------+----------------------------------------------------+
|Lazio |Report 2012 2014 |
+--------------+----------------------------------------------------+
| |- Piano di monitoraggio gas radon in edifici |
| | pubblici e privati della Liguria anno 2019-2020 |
|Liguria |- Situazione della campagna di approfondimento di |
| | indagine del gas radon indoor 2021-2022. |
+--------------+----------------------------------------------------+
|Lombardia |Campagna di misura 2003 |
| |Campagna di misura 2009 2010 |
+--------------+----------------------------------------------------+
|Marche |Non disponibile |
+--------------+----------------------------------------------------+
|Molise |Non disponibile |
+--------------+----------------------------------------------------+
|Piemonte |Mappa interattiva GIS |
+--------------+----------------------------------------------------+
|Puglia |Mappa interattiva GIS |
+--------------+----------------------------------------------------+
| |Deliberazione n.7/49 del 12.02.2019 Classificazione |
|Sardegna |del territorio regionale con individuazione delle |
| |aree a rischio |
+--------------+----------------------------------------------------+
| |- Piano regionale radon ( https://diazilla.com/doc/7|
| | 87327/piano-di-monitoraggio-regionale-radon---arta|
| | ) |
| |- Campagna di monitoraggio della concentrazione di |
| | radon nelle scuole della provincia di Catania |
| | (presente al link: https://www.snpambiente.it/2019|
|Sicilia | /01/17/%EF%BB%BFil-monitoraggio-della-concentrazio|
| | ne-di-gas-radon-nelle-scuole-della-provincia-di-ca|
| | tania/) |
| |- Indagine radon su tutta la Provincia di Ragusa |
| | (presente al link: |
| | http://territorio.provincia.ragusa.it/system/addit|
| | ions/859/original/rapporto finale.pdf?1452593549) |
+--------------+----------------------------------------------------+
| |- Individuazione delle aree ad elevata probabilita' |
| | di alte concentrazioni di radon, ai sensi del |
| | decreto legislativo 230/95 e s.m.i. |
| |- Deliberazione del 26 novembre 2012, n.1019 - |
|Toscana | Indagine regionale sul gas radon negli ambienti |
| |- Dati aggregati abitazioni, dati aggregati luoghi |
| | di lavoro (presente al link: http://www.arpat.tosc|
| | ana.it/datiemappe/mappe/mappa-della-concentrazione|
| | -di-radon-nei-comuni-della-toscana-anni-2007-2010/|
+--------------+----------------------------------------------------+
|Trentino Alto |Provincia autonoma di Bolzano: (presente al link: |
|Adige |https://ambiente.provincia.bz.it/radiazioni/radon.as|
| |p) |
| +----------------------------------------------------+
| |Provincia autonoma di Trento: - Guida tecnica luoghi|
| |lavoro sotterranei Rapporto ambientale 2020 - cap. |
| |10 radiazioni (presente al link: http://www.appa.pro|
| |vincia.tn.it/rapporto_ambiente_2020/) |
+--------------+----------------------------------------------------+
|Umbria |Il radon nelle scuole dell'Umbria |
+--------------+----------------------------------------------------+
|Valle d'Aosta |Valori medi di radon indoor per Comune |
+--------------+----------------------------------------------------+
|Veneto |Indagine regionale per individuare le aree ad alto |
| |potenziale radon nel Veneto |
+--------------+----------------------------------------------------+
Asse 1 - Obiettivo
Lo scopo principale e' individuare le aree prioritarie attraverso
la caratterizzazione omogenea dell'intero territorio nazionale e
individuare le attivita' lavorative, i luoghi di lavoro e gli edifici
esposti a maggior rischio. A tal fine e' opportuno sviluppare una
metodologia standardizzata per la pianificazione delle campagne di
indagine e per le tecniche di campionamento e di misura in ambienti
chiusi, con modalita' per le misurazioni e indicazioni dei livelli
prestazionali e delle modalita' operative e gestionali dei servizi di
dosimetria, finalizzati a ottenere dati coerenti e affidabili su
tutto il territorio nazionale, utili per valutare e attuare strategie
di intervento e a ridurre le situazioni di rischio.
Azione 1.1 Metodologie e strategie per lo svolgimento di campagne di
misurazione del radon indoor
Questa Azione prevede indicazioni di prima applicazione in
Appendice
Azione 1.1 - Premessa
L'articolo 10, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31
luglio 2020, n.101 indica che il Piano, conformemente all'allegato
III, individua i criteri per la classificazione delle zone in cui si
prevede che la concentrazione di radon, come media annua, superi il
livello di riferimento nazionale in un numero significativo di
edifici. Lo stesso decreto, all'articolo 11, prevede specifiche
disposizioni per l'individuazione delle aree in cui si stima che la
concentrazione media annua di attivita' di radon in aria superi il
livello di riferimento in un numero significativo di edifici, nonche'
per la definizione delle priorita' d'intervento dei programmi
specifici di misurazione.
L'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2020,
n.101 stabilisce che le Regioni e Province autonome provvedono ad
intraprendere, nelle aree prioritarie di intervento ai sensi
dell'articolo 11, specifici programmi di misurazione della
concentrazione di radon nel patrimonio di edilizia residenziale
pubblica, adottando conseguentemente misure correttive. Il comma 1
del medesimo articolo stabilisce che le Regioni e le Province
autonome promuovono campagne e azioni, nelle aree definite
prioritarie, per incentivare i proprietari di immobili adibiti a uso
abitativo, aventi locali situati al pianterreno o a un livello semi
sotterraneo o sotterraneo, a effettuare la misura della
concentrazione di radon. Tali indicazioni derivano dall'esigenza di
individuare le situazioni di maggiore esposizione e di favorire
l'adozione di opportune misure di risanamento finalizzate alla
riduzione della concentrazione di radon e in definitiva del rischio
associato all'esposizione al radon. I risultati delle indagini
contribuiscono a incrementare il quadro conoscitivo, al fine di
rendere progressivamente piu' accurata la conoscenza della
distribuzione dei livelli di radon sul territorio e la conoscenza
della esposizione della popolazione.
Azione 1.1 - Situazione in Italia
Negli anni '90, e' stata completata una indagine nazionale sulla
concentrazione di radon nelle abitazioni coordinata dall'ISS e
dall'ISIN (allora ANPA). L'indagine e' stata realizzata con la
collaborazione degli assessorati della sanita' delle Regioni e
Province autonome con una impostazione e metodologie comuni definite
a livello centrale. Le Regioni e Province autonome, attraverso i CRR,
trasferiti successivamente alle ARPA/APPA, hanno pertanto acquisito
le competenze per la progettazione e la realizzazione di indagini sul
proprio territorio. [51,52]
Negli anni successivi, le Regioni e Province autonome hanno
promosso e realizzato ulteriori indagini, finalizzate ad approfondire
la conoscenza della distribuzione del radon sul territorio e
finalizzate all'individuazione delle aree a maggiore probabilita' di
elevate concentrazioni di radon ma anche indagini nelle scuole e, in
taluni casi, negli ambienti di lavoro.
Azione 1.1 - Obiettivo
L'obiettivo di questa Azione e' fornire strategie di riferimento
comuni e condivise per la realizzazione di indagini territoriali
volte all'individuazione delle aree prioritarie e all'individuazione
degli edifici con concentrazioni di radon superiori al livello di
riferimento. In particolare dovranno essere indicate le informazioni
a corredo della misurazione di concentrazione che sono utili non solo
per la individuazione delle maggiori esposizioni, ma anche per un
arricchimento delle conoscenze finalizzato a una sempre migliore
caratterizzazione del territorio e della valutazione della
esposizione.
Azione 1.1: Metodologie e strategie per lo svolgimento di campagne di
misurazione del radon indoor
Parte di provvedimento in formato grafico
Azione 1.2 Indicazioni e criteri per la caratterizzazione del
territorio su base geologica
Questa Azione prevede indicazioni di prima applicazione in
Appendice
Azione 1.2 - Premessa
La conoscenza della distribuzione geografica dei livelli medi di
radon negli edifici e' fondamentale per impostare politiche
ottimizzate di riduzione dell'esposizione della popolazione al gas
radon. Tale conoscenza deriva dalle misure della concentrazione di
radon effettuate negli edifici, opportunamente valutate e analizzate.
A supporto possono essere presi in considerazione criteri e
informazioni di natura litologica cosi' come di permeabilita' e di
orientamento dei pendii. Queste valutazioni hanno tipicamente una
valenza qualitativa, poiche' i numerosi fattori che influenzano la
variabilita' non consentono di stabilire una correlazione
quantitativa fra le caratteristiche geolitologiche del substrato di
roccia e terreno e il livello di radon indoor.
Azione 1.2 - Situazione in Italia
Negli ultimi 30 anni diverse iniziative hanno studiato le
correlazioni fra la concentrazione di radon indoor e le informazioni
provenienti dalla cartografia litologica e anche da misurazioni
effettuate nel suolo. Si tratta di studi spesso riferiti a zone
specifiche o in alcuni casi a Regioni, e hanno visto convolti enti
pubblici locali e universita'. Oltre a individuare alcuni parametri
geologici che contribuiscono a determinare i livelli medi di
concentrazione di radon indoor, si e' puntato anche a utilizzare
queste informazioni per colmare parzialmente la mancanza di
misurazioni di concentrazioni di radon.
Azione 1.2 - Obiettivo
L'obiettivo da perseguire nell'ambito di questa Azione e' di
definire criteri e indicatori di natura geologica per supportare le
attivita' del PNAR, in particolare l'individuazione delle aree
prioritarie e l'analisi successiva dei dati. Le attivita' qui
indicate non devono essere direttamente impiegate, in completa
sostituzione delle misure, per l'individuazione delle aree ai sensi
dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, ma
possono essere di supporto a tale individuazione.
Per raggiungere l'obiettivo vanno censiti gli approcci geologici in
Italia e all'estero riconducibili alle politiche di riduzione dei
rischi a lungo termine dovuti all'esposizione al radon.
Parallelamente, utilizzando i dati esistenti, vanno elaborate
mappature di confronto fra radon indoor e indicatori di natura
geologica. Considerata la differente disponibilita' di dati geologici
a livello nazionale, e' opportuno puntare a un approccio di primo
livello, che consenta la definizione di semplici indicatori
litologici gia' disponibili su tutto il territorio nazionale,
correlabili con concentrazioni di radon indoor potenzialmente
elevate. Inoltre si lavora anche a un livello piu' fine, per definire
gli indicatori geologici e il loro utilizzo ai fini
dell'individuazione di zone caratterizzate da un'esposizione al radon
potenzialmente elevata su una scala piu' di dettaglio. Per questo
verranno prodotte delle mappe.
Azione 1.2: Indicazioni e criteri per la caratterizzazione del
territorio su base geologica
Parte di provvedimento in formato grafico
Azione 1.3 Individuazione delle tipologie di luoghi di lavoro, di
attivita' lavorative e di edifici con accesso del pubblico a maggior
rischio
Questa Azione prevede indicazioni di prima applicazione in
Appendice
Azione 1.3 - Premessa
I luoghi di lavoro possono differire in termini di caratteristiche
strutturali, di parametri microclimatici, di occupazione del
personale, modalita' organizzative, ecc.: sulla base di questi e
altri fattori, e' necessario identificare quali situazioni possono
comportare elevate esposizioni al radon.
Per un'efficace controllo sull'esposizione dei lavoratori al radon,
la direttiva 2013/59/Euratom e il decreto legislativo 31 luglio 2020,
n.101, individuano alcune situazioni di particolare interesse dal
punto di vista della radioprotezione (luoghi di lavoro interrati,
luoghi di lavoro seminterrati e al piano terra in aree prioritarie,
stabilimenti termali) ma rimandano al PNAR il compito di identificare
"altre" tipologie di luoghi di lavoro ed edifici pubblici nonche'
"specifiche" tipologie di attivita' lavorative, che necessitano di un
diverso approccio. Il documento Radiation Protection n.193 "Radon in
workplaces" [43] fornisce utili indicazioni per procedere a tale
identificazione.
Azione 1.3 - Situazione in Italia
Ad oggi non e' nota la distribuzione dei livelli di radon nelle
diverse tipologie di luoghi di lavoro o associata a specifiche
lavorazioni su base nazionale. Negli anni passati sono state eseguite
diverse indagini nazionali in particolari luoghi di lavoro
sotterranei [53, 54] e indagini su base regionale o provinciale volte
a valutare la concentrazione media di radon negli edifici scolastici
e in diverse tipologie di luoghi di lavoro [55]. A seguito di quanto
previsto dalla normativa precedente (decreto legislativo 26 maggio
2000, n.241[23]), sia pur parzialmente applicata, diverse centinaia
di comunicazioni di superamento del livello di azione in luoghi di
lavoro sotterranei sono state raccolte nell'Archivio Nazionale, di
cui all'articolo 10-quater del decreto legislativo 26 maggio 2000,
n.241, istituito presso il MLPS: una sintesi dei dati e' presentata
nella tabella 9 [56, 57]. In particolare, in tabella e' riportata la
distribuzione percentuale delle comunicazioni di superamenti del
livello di azione su base regionale, la descrizione dei settori
lavorativi e l'intervallo di concentrazione di radon riportato nella
relazione tecnica trasmessa. L'applicazione della normativa
precedente, decreto legislativo 26 maggio 2000, n.241, ha anche posto
in evidenza che in alcune situazioni lavorative un approccio graduale
basato sulla valutazione della concentrazione di radon media annua e'
di non facile applicazione e che laddove gli interventi di
risanamento non sono sufficientemente efficaci o non applicabili si
deve procedere alla valutazione dell'esposizione integrata o della
dose efficace.
Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, oltre ai luoghi di
lavoro interrati e agli stabilimenti termali, all'articolo 16, comma
1, lettera c) introduce nel campo di applicazione "specifiche
tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale
d'azione per il radon". Inoltre l'allegato III del medesimo decreto
ai punti 3 e 4 indica la necessita' di identificare sia le "tipologie
di luoghi di lavoro", che le "attivita' lavorative" a maggior rischio
dal punto di vista del radon.
Tabella 9: Sintesi dei dati di superamento del livello di azione
in luoghi di lavoro sotterranei (fonte: Archivio Nazionale di cui
all'articolo 10-quater - decreto legislativo 26 maggio 2000, n.241
istituito presso il MLPS)
=====================================================================
| Regione |Comunicazioni|Settore lavorativo| Range |
| | (%) | | (Bq/m³) |
+======================+=============+==================+=====+=====+
| | | | Min | Max |
+======================+=============+==================+=====+=====+
|Abruzzo |1.2 |Bancario; ricerca;|31 |680 |
| | |PA | | |
+----------------------+-------------+------------------+-----+-----+
|Calabria |0.9 |Bancario |682 |1420 |
+----------------------+-------------+------------------+-----+-----+
|Campania |0.6 |Bancario |880 |880 |
+----------------------+-------------+------------------+-----+-----+
|Emilia Romagna |0.3 |Terziario |36 |2800 |
+----------------------+-------------+------------------+-----+-----+
|Friuli Venezia Giulia |2.6 |Bancario; PA |107 |1090 |
+----------------------+-------------+------------------+-----+-----+
|Lazio |15.0 |Bancario; |385 |3100 |
| | |terziario; | | |
| | |sanita'; | | |
| | |commercio; idrico/| | |
| | |acque minerali; PA| | |
+----------------------+-------------+------------------+-----+-----+
|Liguria |0.6 |PA; turismo |1395 |2744 |
+----------------------+-------------+------------------+-----+-----+
|Lombardia |41.5 |Bancario; |10 |18000|
| | |trasporti; terme; | | |
| | |commercio; idrico/| | |
| | |acque minerali; | | |
| | |PA; industria; | | |
| | |istruzione; | | |
| | |energetico | | |
+----------------------+-------------+------------------+-----+-----+
|Molise |1.2 |Energetico; |76 |1036 |
| | |istruzione; PA | | |
+----------------------+-------------+------------------+-----+-----+
|Piemonte |10.4 |Bancario; sanita';|13 |3027 |
| | |industria; | | |
| | |trasporti; PA | | |
+----------------------+-------------+------------------+-----+-----+
|Sicilia |0.6 |Bancario |90 |900 |
+----------------------+-------------+------------------+-----+-----+
|Trentino Alto Adige |19.6 |Bancario; |22 |4404 |
| | |assicurativo; | | |
| | |minerario; PA; | | |
| | |industria; | | |
| | |istruzione; | | |
| | |energetico; | | |
| | |terziario | | |
+----------------------+-------------+------------------+-----+-----+
|Umbria |0.6 |Bancario |163 |730 |
+----------------------+-------------+------------------+-----+-----+
|Valle d'Aosta |1.2 |Bancario; |168 |3524 |
| | |trasporti | | |
+----------------------+-------------+------------------+-----+-----+
|Veneto |4.0 |Bancario; sanita';|38 |992 |
| | |energetico | | |
+----------------------+-------------+------------------+-----+-----+
Azione 1.3 - Obiettivo
Il Piano fornisce una prima individuazione di speciali tipologie di
luoghi di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del decreto,
ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma1, lettera c). Per
alcune attivita' lavorative di interesse e' necessario predisporre
indicazioni tecniche per una valutazione accurata dell'esposizione
cumulativa al radon o della relativa dose efficace, al fine di
ottenere un'efficace protezione dei lavoratori dall'esposizione al
radon. Infine per identificare gli edifici a maggior rischio e con
accesso del pubblico, si pianifica la realizzazione di un'indagine su
base nazionale.
Azione 1.3: Individuazione delle tipologie di luoghi di lavoro, di
attivita' lavorative e di edifici con accesso del pubblico a maggior
rischio
Parte di provvedimento in formato grafico
Azione 1.4 Registrazione dei dati sulla concentrazione di radon
Azione 1.4 - Premessa
L'articolo 13 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101,
prevede che i dati sulla concentrazione media annua di attivita' di
radon in aria nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro e le
informazioni sulle misure di risanamento adottate, siano acquisiti
tramite un'apposita sezione della banca dati della rete nazionale di
sorveglianza della radioattivita' ambientale di ISIN, alla quale sono
trasmessi dalle ARPA/APPA, dalle Aziende sanitarie locali (ASL), dai
servizi di dosimetria e dall'ISS tramite un sistema di
interconnessione con l'Archivio Nazionale Radon (ANR [58]).
Questa banca dati costituisce lo strumento centrale di
organizzazione, armonizzazione e condivisione dei dati, per
conseguire gli obiettivi di coerenza territoriale delle aree
prioritarie regionali, le attivita' di controllo e vigilanza, il
monitoraggio dell'efficacia delle azioni intraprese nell'ambito del
PNAR, nonche' "per i programmi di valutazione, prevenzione e
riduzione del rischio di insorgenza delle patologie conseguenti
all'esposizione al radon" da parte di ISS; infatti assicura la
raccolta centralizzata e il continuo aggiornamento dei dati prodotti
a livello nazionale e consente agli enti e alle amministrazioni dello
Stato di accedere ai dati e di averne la disponibilita' per le
rispettive finalita' istituzionali.
Azione 1.4 - Situazione in Italia
La disciplina previgente al decreto legislativo 31 luglio 2020,
n.101 non prevedeva la raccolta dei dati sulla concentrazione media
annua di attivita' di radon in aria nelle abitazioni civili, ne' una
raccolta completa per i luoghi di lavoro.
Azione 1.4 - Obiettivo
L'obiettivo di questa Azione e' garantire la disponibilita' di dati
e informazioni ai soggetti competenti nell'ambito del PNAR per le
finalita' del Piano stesso, per la definizione di scenari di partenza
e di arrivo, per la valutazione dell'esposizione al radon, per
l'analisi di informazioni a corredo delle misurazioni e per
l'utilizzo dei dati georiferiti anche in relazione agli obiettivi di
altre Azioni come la caratterizzazione del territorio su base
geologica o il monitoraggio dell'efficacia delle azioni del PNAR.
Azione 1.4: Registrazione dei dati sulla concentrazione di radon
Parte di provvedimento in formato grafico
Azione 1.5 Protocolli per la misurazione della concentrazione di
radon indoor e la stima dell'esposizione integrata
Azione 1.5 - Premessa
Il rischio di esposizione al radon nei luoghi di lavoro o nelle
abitazioni e' valutato prendendo come parametro di riferimento la
concentrazione media annua di radon in aria rispetto ai livelli di
riferimento stabiliti dalla norma.
La relativa misurazione deve essere effettuata con metodiche
affidabili. A tal fine, l'Allegato II del decreto legislativo 31
luglio 2020, n.101, definisce le modalita' di esecuzione della
misurazione di concentrazione media annua di attivita' di radon in
aria nonche' i requisiti minimi che i soggetti esecutori della
misurazione devono rispettare, inclusa la riferibilita' a campioni
primari e a programmi di controllo della qualita'.
Azione 1.5 - Situazione in Italia
Le misurazioni di concentrazione di radon nei luoghi di lavoro,
nelle scuole e nelle abitazioni a oggi effettuate in Italia e
disponibili in letteratura o rapporti regionali, sono diverse decine
di migliaia e per la maggior parte sono il risultato di attivita' di
ARPA/APPA, INAIL, ISIN, e ISS, che hanno ormai maturato un'esperienza
pluridecennale in tale ambito.
A queste si aggiungono le numerose ma non interamente censite
misurazioni effettuate, su richiesta prevalente degli esercenti, per
adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e
regionale.
Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 prevede che la
misurazione della concentrazione di radon mediante rivelatori passivi
abbia durata annuale, ma per scopi diversi o per ottenere
informazioni in tempi piu' brevi sono state anche utilizzate misura
di durata inferiore all'anno, talvolta riportate all'anno tramite un
fattore correttivo, oppure con sistemi attivi invece che passivi.
Infatti l'utilizzo degli strumenti attivi ha recentemente subito un
incremento in relazione alla diminuzione dei costi e all'aumento
delle prestazioni.
Azione 1.5 - Obiettivo
L'obiettivo e' garantire l'affidabilita' delle misurazioni e di
armonizzarla a livello nazionale, stabilire in quali casi possono
essere utilizzate misurazioni di breve periodo o con sistemi attivi,
e definire le modalita' per stimare l'esposizione integrata annua in
riferimento agli obblighi dell'esercente e a specifiche attivita'
lavorative.
A tal fine le amministrazioni competenti stipuleranno appositi
protocolli per:
- definire modalita' e procedure condivise di misurazione della
concentrazione media annua di radon negli ambienti chiusi, tenendo
conto dei diversi tipi di strumentazione, delle diverse fasi della
misurazione e dei controlli di qualita';
- disciplinare l'impiego dei rilevatori passivi e attivi con
specifico riferimento agli ambiti di utilizzo in relazione alle
diverse situazioni ambientali (luoghi di lavoro, abitazioni, scuole,
ecc.) anche a integrazione dell'Allegato II del decreto legislativo
31 luglio 2020, n.101;
- stabilire criteri e procedure per il posizionamento, e
modalita' di gestione dei rivelatori durante il periodo di
campionamento;
-indicare le situazioni nelle quali possono essere impiegate
misurazioni di breve durata sia di tipo attivo che passivo;
- definire le modalita' per stimare l'esposizione integrata annua
in riferimento agli obblighi dell'esercente, di cui all'articolo 17,
comma 4, e di tipologie di attivita' lavorative identificate
nell'ambito dell'Azione 1.3 che necessitano di un diverso approccio.
Azione 1.5: Protocolli per la misurazione della concentrazione di
radon indoor e la stima dell'esposizione integrata
Parte di provvedimento in formato grafico
Azione 1.6 Indicazioni riguardanti i livelli prestazionali e le
modalita' operative e gestionali dei servizi di dosimetria radon
Azione 1.6 - Premessa
L'articolo 7 dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101,
definizione n.128, definisce il servizio di dosimetria come una
struttura o persona, riconosciuta idonea dalla autorita' competente,
preposta alla taratura, alle rilevazioni delle letture dei
dispositivi di sorveglianza dosimetrica individuale o alla
misurazione della radioattivita' nel corpo umano o nei campioni
biologici oppure in altre matrici descritte nel decreto stesso.
Le misurazioni della concentrazione media annua di attivita' di
radon in aria e la redazione delle relative relazioni tecniche devono
essere pertanto effettuate da servizi di dosimetria riconosciuti ai
sensi dell'articolo 155, tenuto conto delle indicazioni dell'articolo
127.
Il comma 3 dell'articolo 155 stabilisce che i servizi di dosimetria
per le misurazioni del radon devono essere riconosciuti idonei
nell'ambito delle norme di buona tecnica, tenendo anche conto delle
decisioni, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti
dalla Commissione europea o da organismi internazionali e con
modalita' stabilite con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute,
sentiti i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e
dell'interno, nonche' l'ISIN, l'Istituto di metrologia primaria delle
radiazioni ionizzanti e l'INAIL. Il comma 3 bis dell'articolo 155
stabilisce i requisiti minimi che i servizi di dosimetria e gli
organismi di misura riconosciuti idonei devono rispettare. Nelle more
del riconoscimento, in base al comma 7 dell'articolo 17, sono
definiti "organismi idoneamente attrezzati" quelli che soddisfano i
requisiti minimi indicati nell'allegato II del decreto.
I servizi di dosimetria, inoltre, sono tenuti a comunicare all'ISIN
i dati e le informazioni in loro possesso per l'integrazione degli
stessi nell'apposita sezione della banca dati della rete nazionale di
sorveglianza gestita dall'ISIN, di cui all'articolo 13.
Azione 1.6 - Situazione in Italia
Attualmente non e' ancora operativo un sistema di riconoscimento
dei servizi di dosimetria. Prima dell'entrata in vigore del decreto
legislativo 31 luglio 2020, n.101, era previsto che le misurazioni
della concentrazione di attivita' di radon, fossero effettuate da
organismi idoneamente attrezzati ai sensi della precedente normativa
che, pero', non aveva previsto specifici requisiti. Al fine di dare
evidenza del possesso di idonei requisiti, diversi organismi pubblici
e privati hanno, seppur non richiesto dalla normativa,
volontariamente aderito al sistema italiano di accreditamento
conforme al Regolamento europeo 765/2008.
Azione 1.6 - Obiettivo
L'obiettivo di questa Azione e' quello di fornire orientamenti
finalizzati alla definizione dei livelli prestazionali e delle
modalita' operative e gestionali dei servizi di dosimetria radon. In
questa azione, si intende, altresi', prevedere le attivita' di
supporto ai servizi di dosimetria radon ai fini del riconoscimento di
idoneita'.
Azione 1.6 Indicazioni riguardanti i livelli prestazionali e le
modalita' operative e gestionali dei servizi di dosimetria radon
Parte di provvedimento in formato grafico
Azione 1.7 Criteri per l'individuazione delle aree prioritarie
Azione 1.7 - Premessa
L'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, affida
alle Regioni e Province autonome l'individuazione delle aree in cui
si stima che la concentrazione media annua di attivita' di radon in
aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di
edifici. Tali aree sono definite "aree prioritarie".
La definizione delle aree prioritarie e' uno strumento propedeutico
e funzionale all'attuazione dei conseguenti adempimenti previsti dal
decreto in materia di protezione dal radon nei luoghi di lavoro e
nelle abitazioni e per gli ulteriori compiti affidati alle Regioni e
Province autonome e alle amministrazioni competenti.
L'individuazione delle aree prioritarie e' un processo dinamico
soggetto a continue evoluzioni in funzione della disponibilita' di
nuovi dati e informazioni che si acquisiscono sul territorio e in
funzione dello stadio di avanzamento delle attivita' di protezione
dall'esposizione al radon. Infatti, il decreto legislativo 31 luglio
2020, n.101, ha previsto un primo criterio per la definizione di tali
aree, applicabile da subito da parte delle Regioni e Province
autonome e ha affidato al PNAR il compito di definire i criteri
successivi come indicato all'articolo 10, comma 2, lettera b) e
all'allegato III, punto 2 del suddetto decreto.
Azione 1.7 - Situazione in Italia
L'individuazione delle aree era stata prevista nel decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.230, come modificato dal decreto
legislativo 26 maggio 2000, n 241 (articolo 10-sexies) ed era stata
affidata alle Regioni e Province autonome. L'individuazione avrebbe
dovuto essere effettuata sulla base di linee guida e di criteri
emanati da una Sezione speciale per le esposizioni a sorgenti
naturali di radiazioni della Commissione tecnica di cui all'articolo
9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, poi soppresso in toto
dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.31, prima che detta
Sezione speciale venisse istituita.
Tale circostanza non ha consentito l'emanazione delle linee guida e
dei criteri per la definizione delle aree, inoltre non e' stato
possibile sottoporre a pareri dati e valutazioni tecnico-scientifiche
che nel frattempo sono stati realizzati da alcune Regioni e Province
autonome.
Il contesto nazionale si presenta, per questo specifico aspetto, in
modo relativamente disomogeneo, con solo una parte di Regioni e
Province autonome che hanno realizzato studi fino ad arrivare alla
elaborazione di vere e proprie mappe del territorio, ma senza quella
formalita' che la norma prevedeva, lasciando di fatto inapplicata la
norma stessa.
Azione 1.7 - Obiettivo
L'obiettivo di questa Azione e' quello di definire i criteri di
individuazione delle aree prioritarie successivi al criterio
riportato all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio
2020, n.101. Detto criterio, subito applicabile dall'entrata in
vigore del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, consiste nel
ritenere prioritaria quell'area ove la stima della percentuale di
edifici che supera il livello di 300 Bq m/3 e' pari o superiore al
15%.
I criteri successivi a quello di cui all'articolo 11, comma 3
devono essere coerenti con gli obiettivi specifici di questo Piano
nella individuazione e riduzione della concentrazione di radon nei
luoghi di lavoro che superano i 300 Bq/m3 e nelle abitazioni
esistenti che superano i 200 Bq/m3 (dando a ogni modo priorita' a
quelle ove si superano i 300 Bq/m3 ), e di fare in modo che negli
edifici costruiti dopo il 31 dicembre 2024 sia garantito un valore
non superiore a 200 Bq/m3 .
Si applica quindi il seguente criterio, articolato in due fasi:
- dall'entrata in vigore del PNAR, il mantenimento del criterio
di cui all'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 31 luglio
2020, n.101;
- a partire dal VI anno dall'entrata in vigore del PNAR,
l'inclusione tra le aree prioritarie di quelle zone in cui si stima
che il superamento dei livelli di riferimento avvenga in un numero di
edifici superiore al 10%.
Tale criterio si riferisce alla percentuale di superamento dei
livelli di riferimento al piano terra (analogamente a quanto accade
per il criterio di cui all'articolo 11, comma 3).
Validita', applicabilita' ed efficacia di tale criterio saranno
tenute costantemente sotto controllo dall'Osservatorio, e nel caso in
cui l'Osservatorio, a seguito delle campagne e delle azioni promosse
dalle Regioni e Province autonome degli interventi di risanamento
radon e dell'applicazione del piano stesso, dovesse ravvisare
l'opportunita' di una sua revisione sara' formulata adeguata proposta
alle amministrazioni competenti di revisione del Piano.
Azione 1.7: Criteri per l'individuazione delle aree prioritarie
Parte di provvedimento in formato grafico
3.2 Asse 2. Intervenire: strumenti per la prevenzione e riduzione
della concentrazione di radon indoor
Asse 2 - Premessa
La presenza del radon come elemento naturale e la sua diffusione,
fanno si' che le problematiche a esso connesse siano legate agli
ambienti piu' disparati, interessando aree geografiche estese o solo
singoli edifici. La provenienza del radon e' principalmente dal suolo
e dipende alla ubicazione degli edifici, anche se l'utilizzo di
alcuni materiali nella costruzione o nei rivestimenti interni (lave,
tufi, pozzolane e alcuni graniti) o la presenza d'acque ad alto
contenuto di radon possono contribuire a incrementare notevolmente le
concentrazioni di radon indoor.
La concentrazione di radon tende ad accumularsi negli ambienti
chiusi con scarso ricambio d'aria raggiungendo talvolta valori anche
molto elevati, mentre all'aperto il gas si disperde. Elevate
concentrazioni di radon sono un problema che riguarda soprattutto i
locali di soggiorno in vicinanza del terreno (interrati,
seminterrati) e in edifici costruiti su pendii, tuttavia possono
essere interessate anche le abitazioni al piano terreno situate sopra
cantine o ambienti vuoti e i piani superiori. Qualsiasi parte di
edificio a contatto con il terreno costituisce un potenziale punto di
infiltrazione di radon. La presenza di radon in alcuni materiali da
costruzione pone l'attenzione sulla valutazione del loro impiego
nelle opere edili.
Considerando il rischio sanitario per la popolazione connesso a una
elevata esposizione al radon, per ridurre a livelli accettabili la
concentrazione, e' necessario intervenire sia attraverso
l'applicazione di opportuni accorgimenti in fase di progettazione
(per edifici di nuova realizzazione) sia mediante interventi di
risanamento per gli edifici esistenti. La complessita' dell'argomento
rende necessario che tali interventi siano seguiti da personale
specializzato che abbia requisiti di competenza specifici.
L'effetto sinergico tra esposizione al radon e fumo di sigaretta,
incrementa il rischio di contrarre il tumore al polmone [10, 59, 60]
e questo richiede una serie di attivita' che portino a conoscenza di
tale connessione la popolazione potenzialmente esposta.
Asse 2 - Situazione in Italia
Partendo dalle indagini svolte a livello regionale e dai numerosi
studi condotti a livello nazionale e internazionale, sono state
intraprese diverse iniziative dalle Regioni per supportare e
promuovere gli interventi di risanamento e fornire linee guida sulle
attivita' di prevenzione o di risanamento propedeutiche a ridurre le
alte concentrazioni di radon indoor. In tabella 6 e' riportato un
elenco delle iniziative condotte a livello regionale negli scorsi
anni.
Asse 2 - Obiettivo
Per garantire un efficace sistema in grado di ridurre i rischi
sanitari collegati all'esposizione al radon, e' necessario un sistema
che sia in grado di fronteggiare le situazioni di esposizione,
definendo con interventi appropriati, un abbassamento dei valori di
esposizione. Considerando che non e' possibile eliminare del tutto il
radon dagli edifici, e' pero' possibile intervenire, riducendo la sua
concentrazione nell'aria degli ambienti interni, abbassando cosi'
anche il rischio connesso alla sua esposizione. Per ottenere tali
risultati sono necessarie indicazioni uniformi sul territorio
nazionale, in grado di definire gli strumenti e le strategie da
seguire. Le conoscenze acquisite e i dati delle sperimentazioni fatte
finora sono utili a definire una linea operativa di partenza, a
livello nazionale, per stabilire criteri e modalita' di realizzazione
dei progetti di risanamento e dare indicazioni efficaci per la
progettazione di nuovi edifici.
L'obiettivo dell'Asse e' di intervenire attraverso le azioni di
risanamento e di prevenzione negli edifici e una regolamentazione
dell'uso di particolari materiali da costruzione.
Per gli interventi di risanamento e' importante valutare le diverse
alternative possibili, mentre nelle nuove costruzioni le misure
preventive possono essere predisposte in fase progettuale valutandole
in base ai diversi fattori d'incidenza e di caratterizzazione del
territorio. La scelta della specifica tecnica deve tener conto di una
serie di fattori e quindi deve essere supportata da professionisti
esperti, in grado di garantire un'adeguata protezione dal radon
nell'ambito dei loro mandati di progettazione.
Una speciale attenzione e' necessaria nei casi di efficientamento
energetico, in particolari situazioni, per non incorrere nel rischio
di un peggioramento della qualita' dell'aria indoor e di un aumento
della concentrazione di radon.
Azione 2.1. Indicazioni riguardanti gli interventi di risanamento
Questa Azione prevede indicazioni di prima applicazione in
Appendice
Azione 2.1 - Premessa
La principale fonte di radon indoor e' il suolo e per tale ragione
i locali interrati o posti al piano terreno degli edifici sono in
genere quelli piu' interessati dal fenomeno della diffusione del
radon. Cio' nonostante, la presenza di radon in alte concentrazioni,
puo' riscontrarsi non solo nei piani a contatto con il terreno, ma
anche in ambienti posti a livelli piu' elevati.
Infatti, in ogni edificio tende a crearsi una differenza di
pressione nell'aria circolante, per effetto del gradiente termico, il
cosiddetto effetto camino, che nei periodi invernali e' accentuato
dalla presenza degli impianti termici negli ambienti abitati.
Pertanto, laddove vi siano problematiche legate alla presenza di
radon, questo tende a infiltrarsi naturalmente negli edifici, a
partire dagli ambienti a contatto con il sottosuolo.
La presenza di vani scala/ascensori a diretto contatto degli
ambienti sovrastanti, come pure installazioni impiantistiche di vario
genere (prese d'aria, stufe e caminetti, ecc.), contribuisce ad
aggravare l'effetto camino e favorisce inevitabilmente il propagarsi
del radon.
Nella progettazione degli interventi di risanamento, dunque, una
corretta impostazione deve sempre tener presente che, in linea
generale, l'aria ricca di radon si insinua nell'edificio a partire
dal livello fondazionale e dal sottosuolo, favorita da particolari
scelte tecniche o situazioni preesistenti (ad esempio ampi scantinati
con pavimentazione in pietra naturale), oppure dalle stesse soluzioni
progettuali e distributive individuate nella costruzione, prime tra
tutte la possibilita' di una comunicazione diretta tra cantine e vani
scale/ascensori.
Da non sottovalutare, poi, la presenza di particolari tecnici di
dettaglio, determinati da quelle stesse lavorazioni che sono tipiche
nelle costruzioni civili; si tratta di elementi apparentemente
secondari che costituiscono, invece, altrettante vie preferenziali di
infiltrazione del radon:
- presenza di crepe e di commessure negli elementi di costruzione
a contatto col terreno (ad esempio: giunti in pavimenti e pareti);
- fori di passaggio di cavi e tubazioni;
- fognature;
- pozzetti di ispezione degli impianti;
- prese di luce.
In un'ottica di pianificazione degli interventi di risanamento di
edifici esistenti e' necessario adottare un approccio metodologico
basato su elementi comuni:
- analisi tecnica della situazione iniziale della costruzione,
basata in primis su misurazioni della concentrazione media annua di
radon. In questa fase e' da valutare l'opportunita' di eseguire anche
test di permeabilita' del sottosuolo, o analisi delle pressioni in
gioco (differenziale di pressione) e di misurazioni puntuali allo
scopo di identificare i punti di ingresso del radon nell'ambiente che
si sta considerando e, se del caso, anche misure in tempo reale di
radon nel suolo;
- progettazione di specifici interventi di risanamento mirati al
caso concreto;
- monitoraggio dei livelli di radon in tempo reale per valutare
la risposta agli interventi in via di realizzazione, le dinamiche
spaziali e temporali del gas e la possibilita' di ottimizzare
l'efficacia dell'intervento quanto piu' possibile (ad esempio
temporizzazione del funzionamento dei sistemi attivi);
- misurazione della concentrazione di radon media annua in fase
finale per valutare, nelle stesse condizioni dello screening
iniziale, i livelli di radon raggiunti (verifica dell'efficacia degli
interventi).
Azione 2.1 - Situazione in Italia
Per quanto riguarda la situazione degli edifici esistenti, in
generale si puo' affermare che la presenza di concentrazioni elevate
di radon e' legata a vari fattori come la localizzazione in aree di
origine vulcanica o su suoli fortemente permeabili, l'impiego di
materiali da costruzione quali tufo, pozzolane, graniti oppure il
tipo di attacco a terra, la tecnica costruttiva, ecc. Infatti,
dipendendo la concentrazione di radon da fattori caratterizzati da
elevata variabilita', comprese persino le abitudini di vita, puo' non
essere infrequente trovare edifici con elevata presenza di radon, pur
in aree dove generalmente si riscontrano basse concentrazioni del
gas. Allo stato attuale, non risulta che le problematiche connesse al
rischio radon abbiano trovato, a livello nazionale, un campo comune
di lavoro in ambito professionale e tecnico, ne' a livello di
professionisti chiamati alla progettazione degli interventi, ne' a
livello di imprese specializzate destinate alla realizzazione di tali
interventi.
Si segnala che vari enti pubblici, sia a livello centrale, sia a
livello regionale, hanno approfondito le conoscenze, ivi comprese le
modalita' tecniche di intervento per il risanamento di edifici
esistenti.
In definitiva, e' tangibile la necessita' di condividere le
esperienze tecniche gia' maturate sia in ambito internazionale [61]
sia nazionale/regionale [62,63,64], per fornire orientamenti nella
pianificazione degli interventi e correttamente indirizzare nelle
progettazioni di dettaglio, utili alle figure di riferimento
identificate dalla norma ed in particolare all' "esperto in
interventi di risanamento radon" ossia di colui che possiede le
abilitazioni, la formazione e l'esperienza necessarie per fornire le
indicazioni tecniche ai fini dell'adozione delle misure correttive.
Azione 2.1 - Obiettivo
L'obiettivo e' identificare una metodologia di lavoro per la
progettazione di interventi di risanamento che preveda di procedere
gradualmente, inizialmente con misure di risanamento semplici ed
economiche, o comunque soluzioni tecniche di carattere provvisorio
(ad esempio, stuccatura sistematica di giunti e fessure con materiali
speciali, isolamento attraverso un sistema di porte a tenuta stagna,
areazione dei vespai sotto il pavimento e delle intercapedini,
apertura di vani per garantire la ventilazione a livello di
scantinati) e se del caso, con misure piu' complesse e definitive,
che possono anche consistere nel solo completamento di quelle gia'
attuate. Tale obiettivo ha come finalita' la fattibilita' tecnica ed
economica ossia poter favorire diverse migliaia di interventi di
risanamento in Italia. D'altra parte, la superiore esigenza di
garantire la sicurezza e la salute delle persone, finalita' del Piano
stesso, come pure la continua ricerca di innovazione nell'ambito
tecnico, costituisce un obiettivo importante, la cui realizzazione
non puo' essere pienamente perseguita senza una stretta e simbiotica
collaborazione tra mondo istituzionale e settore imprenditoriale e
industriale.
Pertanto, individuata una adeguata base di informazioni comuni,
quale presupposto tecnico per un sistematico approfondimento delle
varie problematiche operative e applicative connesse al rischio
radon, il lavoro si inquadra a livello nazionale in un'azione univoca
e coerente di coinvolgimento e di sensibilizzazione di tutti gli
operatori del settore delle costruzioni: professionisti, imprese, PA
ed enti appaltanti.
Si sottolinea, ancora una volta, che gli interventi per la
riduzione dell'ingresso del radon si avvalgono di tecniche di
intervento abbastanza simili che rimandano agli stessi principi
teorico- scientifici. In tal senso, diviene parimenti imprescindibile
mettere a disposizione degli operatori strumenti metodologici di
pianificazione degli interventi tecnici, che consentano di poter
intervenire efficacemente nel campo della riduzione dei rischi da
radon.
Azione 2.1. Indicazioni riguardanti gli interventi di risanamento
Parte di provvedimento in formato grafico
Azione 2.2 Indicazioni per prevenire e ridurre l'ingresso del radon
nel caso di nuove costruzioni e di ristrutturazioni
Questa Azione prevede indicazioni di prima applicazione in
Appendice
Azione 2.2 - Premessa
La principale fonte di radon indoor e' il suolo, ma anche i
materiali da costruzione, il tipo di attacco a terra e la tecnica di
costruzione hanno un ruolo importante nel favorire la diffusione
naturale e l'accumulo di radon in aria degli ambienti interni.
Inoltre, i principali meccanismi di richiamo dal sottosuolo e di
trasporto all'interno dell'edificio (effetto camino, effetto vento)
sono oramai noti da tempo.
Queste conoscenze fanno si' che sia possibile, per le nuove
costruzioni, individuare misure preventive atte a impedire l'ingresso
o la diffusione del radon nell'edificio. Il decreto legislativo 31
luglio 2020, n.101, all'articolo 12 comma 1 lettera b), ha previsto
che alle abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024 si applichi il
livello di riferimento pari a 200 Bq/m3 , come contrazione di radon
media annua.
In un'ottica di pianificazione e di programmazione degli interventi
di protezione preventiva (nuove costruzioni), si deve definire un
approccio metodologico e una strategia di programmazione basata su
elementi comuni:
- analisi tecnica della situazione iniziale della costruzione,
ivi compresa la caratterizzazione del sedime di fondazione e
l'effettuazione di misurazioni del livello di radon presente. In
questa fase e' da valutare l'opportunita' di eseguire anche test di
permeabilita' del sottosuolo o di analisi delle pressioni in gioco e,
se del caso, anche misure in tempo reale di radon nel suolo;
- fase di pianificazione di massima degli interventi che
comprendano, a seconda dei casi e ove possibile, la progettazione di
misure di prevenzione rispetto all'ingresso del radon;
- fase di monitoraggio della concentrazione di radon non appena
l'edificio entra in uso, allo scopo di verificare l'efficacia degli
interventi realizzati o l'eventuale necessita' di procedere alla loro
ottimizzazione (ad esempio passando da un sistema passivo a uno
attivo, gia' predisposto).
Da un punto di vista operativo, nelle condizioni piu' comuni o
frequenti, la protezione preventiva dal radon nelle nuove
costruzioni, come pure il risanamento delle costruzioni esistenti,
fanno capo ad analoghi principi teorico-scientifici e contemplano il
ricorso a tecniche di intervento sostanzialmente comuni.
In linea del tutto generale, pertanto, gli stessi accorgimenti
progettuali considerati per le nuove costruzioni possono essere presi
a riferimento anche nelle ristrutturazioni, ma nel caso di nuove
costruzioni, le misure preventive possono essere opportunamente
coordinate e individuate, presumibilmente anche con costi
supplementari relativamente modesti.
In generale, infatti, gli interventi preventivi costano meno dei
risanamenti da effettuare sulle costruzioni gia' terminate.
Azione 2.2 - Situazione in Italia
Allo stato attuale, a livello nazionale non si dispone di un campo
comune di lavoro in ambito professionale e tecnico, ne' a livello di
professionisti chiamati alla progettazione degli interventi, ne' a
livello di imprese specializzate destinate alla realizzazione di tali
interventi. Si evidenzia, pertanto la necessita' di mettere a fattor
comune le esperienze tecniche gia' maturate a livello nazionale e
internazionale per fornire orientamenti nella pianificazione degli
interventi e, al contempo, correttamente indirizzare nelle
progettazioni di dettaglio.
Azione 2.2 - Obiettivo
Per quanto ora esposto, si pone l'esigenza di individuare una
adeguata base di documenti e informazioni comuni, che possa
costituire il necessario presupposto tecnico su cui lanciare un
sistematico approfondimento delle varie problematiche operative e
applicative connesse al rischio radon.
Nelle nuove costruzioni e' possibile limitare l'infiltrazione di
radon con tecniche di costruzione a tenuta stagna e/o con misure
sistematiche di sigillatura, queste misure solitamente hanno un
impatto in termini economici e di fattibilita' molto ridotto, quasi
trascurabile rispetto ai costi e alla complessita' di un progetto.
Le misure preventive che fanno ricorso alla ventilazione mirano a
modificare la ripartizione della pressione tra interno ed esterno
della costruzione, in modo da ostacolare l'infiltrazione dell'aria
ricca di radon, impedendone o comunque limitandone la forte
concentrazione. Esse, tipicamente, si concentrano sulle seguenti
metodologie: ventilazione dell'area sottostante l'edificio (ad
esempio un sistema di aperture del vespaio o di "pozzetti radon" nel
caso di attacco a terra); selezione e corretta applicazione di
membrane a bassa permeabilita' a livello dell'attacco a terra;
opportuna progettazione di sistemi di ventilazione
forzata/climatizzazione, ecc.
Nella progettazione di nuove costruzioni, il progettista ha
necessita' di conoscere quali informazioni sono necessarie a livello
geotecnico in relazione al sedime di fondazione, permeabilita' del
suolo, ecc. In effetti, laddove si conosca perfettamente la
situazione di partenza, si potra' meglio elaborare una strategia di
intervento flessibile che permetta la scelta tra piu' soluzioni.
Inoltre bisogna tener presente che nel caso di nuove costruzioni,
almeno laddove permangano incertezze sulla reale significativita' del
livello di rischio da radon da affrontare, un sano principio di
efficiente pianificazione in termini progettuali, puo' essere quello
di prevedere, in fase costruttiva, una serie coordinata di interventi
e predisposizioni tali da poter realizzare, ove se ne presentasse la
necessita', le misure per affrontare adeguatamente eventuali
situazioni di criticita' da radon che dovessero nel tempo
sopravvenire. Nel caso delle nuove costruzioni, molte scelte
effettuate in fase di progettazione possono aumentare o diminuire
l'ingresso del radon, per cui e' importante che l'attenzione del
progettista sia volta, da subito, anche a tale problematica, al fine
di attuare, qualora dovessero presentarsi le condizioni, le misure
protettive o preventive piu' adeguate ed efficaci.
Una corretta pianificazione delle metodologie progettuali riferite
agli interventi di prevenzione dai rischi di radon nelle nuove
costruzioni, come nei risanamenti negli edifici esistenti, deve
essere inquadrata, a livello nazionale, in un'azione, univoca e
coerente, di coinvolgimento e di sensibilizzazione di tutti gli
operatori del settore delle costruzioni: professionisti, imprese, PA,
enti appaltanti.
Infine, in particolare per le nuove costruzioni, una corretta
progettazione deve comprendere, gia' a livello di programmazione e di
pianificazione del progetto di massima (secondo le definizioni del
Codice degli appalti, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n.5) la chiara identificazione dell'area di
esecuzione delle opere, in termini di caratterizzazione rispetto alla
concentrazione di radon (elevata, media, o irrilevante, con
riferimento a una classificazione codificata a livello normativo
nazionale). Nel caso in cui l'area ricadesse in zona a significativa
concentrazione di radon, occorre sin dall'inizio programmare
l'adozione di specifiche misure preventive.
Azione 2.2 Individuazione di specifiche misure per prevenire
l'ingresso del radon nel caso di nuove costruzioni e di
ristrutturazioni
Parte di provvedimento in formato grafico
Azione 2.3. Identificazione di materiali da costruzione con maggiore
esalazione di radon
Azione 2.3 -Premessa
I materiali da costruzione, se paragonati al sedime di fondazione,
solitamente costituiscono una fonte assolutamente secondaria di radon
negli edifici; anche se a volte ne possono rappresentare una fonte
non trascurabile.
Il radon prodotto dai materiali da costruzione puo' propagarsi
negli ambienti degli edifici per diffusione (esalazione), qualora
detti materiali siano ricchi di elementi radioattivi cosiddetti
progenitori, appartenenti alla serie naturale dell'238 Uranio (in
particolare226 Ra).
Il226 Ra si puo' trovare nelle rocce ignee d'origine vulcanica
quali tufi, porfidi, graniti, pozzolane e in alcune argille; in
Italia i materiali lapidei maggiormente radioattivi sono i materiali
lavici del Vesuvio, la pozzolana, il peperino del Lazio e il tufo
della Campania. Pertanto, i materiali da costruzione "naturali"
(pietre naturali) impiegati in edilizia civile possono contenere
concentrazioni di radon non trascurabili, in quanto direttamente
provenienti dalle rocce d'origine.
La presenza del radon si puo' riscontrare anche in materiali da
costruzione ricavati dal riciclo o dal riutilizzo di residui di
processi industriali che possono essere naturalmente ricchi di
radionuclidi naturali soprattutto di 226Radio. Questi residui NORM
(Naturally Occurring Radioactive Materials) sono spesso impiegati
come additivi: cementi e ceramiche prodotti con scorie di alto forno
o additivati con ceneri di carbone volanti (fly ash, sottoprodotto
delle centrali elettriche a combustibile solido), sabbie zirconifere
impiegate nella produzione di piastrelle, mattoni prodotti con i
cosiddetti fanghi rossi (scarti della produzione dell'alluminio),
gessi in quanto sottoprodotti dell'industria dei fosfati, cementi di
origine pozzolanica, intonaci pozzolanici deumidificanti, malte di
calce additivata con pozzolana. Inoltre, quanto piu' i materiali
impiegati sono porosi o fratturati, tanto piu' facilmente
rilasceranno gas radioattivi. Naturalmente, la pericolosita' di un
determinato materiale da costruzione dipende anche dal suo specifico
impiego nell'ambito dell'opera da realizzare, se materiale
strutturale o di rivestimento, ovvero se utilizzato per ambienti
interni o per realizzazioni all'esterno: e' di tutta evidenza che nel
secondo caso l'esposizione a radiazioni ionizzanti per la popolazione
risulta certamente inferiore.
Infine, seppure in modo non sistematico, e' stata analizzata la
possibilita' di correlazione tra concentrazione di radon negli
ambienti, di abitazione o di lavoro e tipo di struttura portante
dell'edificio (in particolare cemento armato/muratura portante): le
elaborazioni disponibili non sembrano far emergere significativi
fattori di correlazione.
Tutto cio' suggerisce la possibile suddivisione delle costruzioni
in due categorie, come peraltro gia' codificato in diverse normative
tecniche, sia europee che extraeuropee: edifici civili (a carattere
in genere residenziale, ospedali, scuole, alberghi) ed edifici
industriali (utilizzati per attivita' produttive).
Inoltre, gli stessi materiali da costruzione possono essere
distinti in materiali strutturali e materiali decorativi (o
architettonici), concependo una loro suddivisione in classi, sulla
base dei livelli di radioattivita' dei materiali. Per questa via si
puo' ipotizzare (in analogia a normative gia' in atto), una sorta di
"restrizione" all'impiego di determinati materiali, ovvero un loro
impiego diversificato: ad esempio, per i materiali architettonici, un
uso come materiali da decorazione o per finiture di superfici
interne, ovvero limitato alle superfici esterne; il tutto incrociato
con la destinazione d'uso dell'edificio (civile o industriale).
Circa i parametri quantitativi su cui basare tale suddivisione dei
materiali, si puo' ipotizzare il ricorso all'Indice di attivita' (I)
individuato dalla Commissione Europea nel documento "Radiation
Protection 112 -Radiological Protection Principles concerning the
Natural Radioactivity of Building Materials" [65], il quale tuttavia
puo' rivelarsi non sempre utile nella definizione della reale
pericolosita' di un materiale in quanto possono esistere rocce a
bassa esalazione (exhalation rates) ed elevato Indice. Tale indice,
infatti, e' usato come strumento di screening per valutare il
contributo dei materiali da costruzione in termini di rateo di dose
gamma.
Dalle osservazioni piu' sopra esposte, discende anche l'esigenza di
pervenire a una sorta di certificazione dei materiali edilizi, in cui
siano riportate dettagliatamente le concentrazioni di attivita' dei
singoli radionuclidi contenuti nel materiale o prodotto da
costruzione.
Da questo punto di vista le indicazioni presenti nell'articolo 29
del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 potrebbero costituire
una base di partenza anche per le problematiche di esalazione da
radon. Inoltre, l'opportunita' di individuare idonee procedure di
certificazione dei materiali in relazione alla presenza di radon,
mette in evidenza l'esistenza di inevitabili problematiche di
interazione con la regolamentazione europea in materia di marcatura
CE per i prodotti da costruzione, di cui al Regolamento UE n.305/2011
- Regolamento Prodotti da Costruzione CPR) [66].
Al riguardo, si deve innanzitutto osservare che la direttiva
2013/59/Euratom e il suo recepimento con il decreto legislativo 31
luglio 2020, n.101, includono le misure di protezione da emissioni da
radon nei luoghi di lavoro e in edifici residenziali, ma non
prevedono specifiche per la valutazione dei prodotti da costruzione.
Pertanto, le indicazioni presenti nell'articolo 29 del decreto
legislativo 31 luglio 2020, n.101, che richiedono di indicare
l'indice di concentrazione delle emissioni gamma nella dichiarazione
di prestazione del produttore ai sensi del Regolamento UE n.305/2011,
risultano attualmente inapplicabili per le emissioni da radon ma una
base da percorrere seguendo le tappe in linea con il Regolamento.
Il CPR, infatti, ha lo scopo di armonizzare le condizioni per
l'immissione sul mercato di prodotti da costruzione, stabilendo le
disposizioni per la descrizione della prestazione di tali prodotti.
Per raggiungere tale obiettivo occorre in prima battuta disporre di
un sistema di specifiche tecniche armonizzate per definire i metodi
di valutazione e di dichiarazione delle caratteristiche essenziali,
che influiscono sulla capacita' di un prodotto da costruzione di
soddisfare i sette requisiti di base riferiti alle opere di
costruzione. Per le emissioni da radon ci si riferisce specificamente
al punto c "emissioni di radiazioni pericolose" del Requisito n.3:
"Igiene, salute e ambiente" in cui e' richiesto che le opere da
costruzione siano concepite e realizzate per non presentare minacce
per la salute e non generare un impatto ambientale elevato
nell'intero ciclo di vita.
Le specifiche tecniche armonizzate devono essere redatte
percorrendo sinteticamente due strade:
- attraverso la preparazione di norme armonizzate redatte dal
European Committee for Standardization/European Committe for
Electrotechnical Standardization (CEN/CENELEC) in base alle richieste
(«mandati») formulate dalla Commissione;
- attraverso la preparazione di Documenti per la Valutazione
Europea (EAD) redatte dalla European Organization for Technical
Assessment (EOTA) in mancanza di una norma armonizzata, oppure nel
caso un prodotto, generalmente innovativo, si discosti dal campo di
applicazione di questa o richieda un particolare metodo di verifica.
Solo attraverso queste due strade, sara' possibile per un
produttore predisporre una Dichiarazione di Prestazione (DoP) per
pervenire a una marcatura CE, che avra' caratteristiche di
obbligatorieta' in presenza di una norma armonizzata e rimarra'
invece volontaria qualora un prodotto da costruzione rientrasse nel
campo di applicazione di un EAD.
Dunque, in attesa di specifiche tecniche, l'obiettivo di pervenire
a una certificazione dei prodotti da costruzione recante le
informazioni sul contenuto da radon appare prematuro sebbene lo
sviluppo di metodi di misura su tali e radiazioni sia previsto per un
futuro a livello europeo in ambito CEN. Nel frattempo, le azioni
riportate al paragrafo Obiettivo risultano strategiche e preparatorie
per applicazioni future in linea con in CPR.
Azione 2.3 - Situazione in Italia
In questi ultimi anni ISS e INAIL hanno portato avanti un'attivita'
di raccolta sistematica di informazioni circa l'emanazione e il rateo
di esalazione di radon, oltre che sul contenuto di radioattivita'
naturale nei materiali da costruzione utilizzati in Europa. Per
questa attivita' ISS e INAIL hanno creato un database contenente
informazioni su circa 23000 campioni di materiali: al suo interno
sono stati raccolti dati di esalazione e di emanazione
complessivamente su circa 2000 campioni (oltre 300 sono i dati sui
materiali utilizzati in Italia). Quest'ultima raccolta costituisce di
fatto il primo database europeo sui dati di emanazione e rateo di
esalazione di radon da materiali da costruzione: i dati disponibili
riguardano diverse categorie di materiali, in particolare mattoni,
calcestruzzo, cemento, aggregati (fini e grossolani), materiali da
costruzione di origine naturale sia per uso struttale che di
rivestimento, residui industriali usati come componenti (fosfogesso,
ceneri di carbone, scorie metallurgiche, ecc.), intonaci, ecc. [67,
68]
La disponibilita' di queste informazioni costituisce un utile punto
di partenza per mettere a punto attivita' efficaci da svolgere
nell'ambito del PNAR.
Azione 2.3 - Obiettivo
Fine ultimo dell'azione e' quello di pervenire, attraverso
l'approfondimento delle varie problematiche che possono conseguire
all'impiego di quei materiali da costruzione che presentano maggiori
rischi di esalazione di radon, alla individuazione degli strumenti
per indirizzare un idoneo impiego dei materiali da costruzione, sia
strutturali che architettonici.
Tale attivita' deve poter interessare l'intera vita del
prodotto/materiale, dalla sua produzione in fabbrica sino alla
consegna, all'accettazione in cantiere e all'inserimento finale
nell'opera.
A tal fine diviene importante perseguire il coinvolgimento e il
coordinamento dei Ministeri competenti nella costituzione di gruppi
di lavoro per la redazione di specifici documenti preparatori che
forniscano delle basi condivise di valutazione in linea per una
futura e corretta applicazione del Regolamento UE n.305/2011.
In termini operativi, le possibili attivita' possono essere cosi'
individuate:
- classificazione dei materiali da costruzione sulla base della
potenziale esalazione di radon e conseguenti indicazioni tecniche sul
loro utilizzo;
- messa a punto di una metodologia per stimare il rateo di
esalazione di radon da campioni di materiali da costruzione;
- elaborazione di un modello per stimare il contributo dei
materiali alla concentrazione di radon indoor (room model);
- coinvolgimento e coordinamento dei Ministeri competenti.
La costituzione di gruppi di lavoro per la redazione di specifici
documenti dovra' tenere in considerazione gli approcci europei del
CEN per una corretta applicazione del Regolamento UE n.305/2011, in
vista di una auspicata armonizzazione.
Azione 2.3. Identificazione di materiali da costruzione con maggiore
esalazione di radon
Parte di provvedimento in formato grafico
Azione 2.4 Indicazioni riguardanti la formazione e la qualificazione
degli esperti in interventi di risanamento radon
Questa Azione prevede indicazioni di prima applicazione in
Appendice
Azione 2.4 - Premessa
La figura dell'«esperto in interventi di risanamento radon» e'
stata introdotta dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101.
L'articolo 7, definizione n.40 di detto decreto legislativo
identifica nell'esperto in interventi di risanamento radon, colui che
possiede le abilitazioni, la formazione e l'esperienza necessarie per
fornire le indicazioni tecniche ai fini dell'adozione delle misure
correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli
edifici, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 luglio
2020, n.101. L'allegato II dello stesso decreto legislativo fissa i
requisiti minimi di cui devono essere in possesso gli esperti in
interventi di risanamento radon. In particolare, vengono richieste:
1) abilitazione professionale per lo svolgimento di attivita' di
progettazione di opere edili;
2) partecipazione a corsi di formazione dedicati, della durata di
60 ore, organizzati da enti pubblici, universita', ordini
professionali su progettazione, attuazione, gestione e controllo
degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di
attivita' di radon negli edifici;
3) partecipazione a corsi di aggiornamento, organizzati dai
medesimi soggetti di cui al punto 2 da effettuarsi con cadenza
triennale e della durata minima di 4 ore che possono essere
ricompresi all'interno delle normali attivita' di aggiornamento
professionale;
4) iscrizione nell'albo professionale, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile
2016, n.50.
Azione 2.4 - Situazione in Italia
I soggetti individuati dall'Allegato II, sezione I, punto 2,
lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, stanno
organizzando molteplici corsi di formazione e aggiornamento in
materia. Allo stato attuale non esiste concordanza sul programma
didattico di detti corsi, oltre che sulla struttura (suddivisione tra
parte teorica e pratica). Inoltre, i corsi di formazione per esperti
in interventi di risanamento radon devono prevedere una verifica
delle conoscenze acquisite durante il corso che vincoli il rilascio
dell'attestato di partecipazione e contestualmente certifichi la
formazione impartita e ricevuta dai partecipanti.
Azione 2.4 - Obiettivo
L'obiettivo e' definire i contenuti del programma didattico e la
struttura dei corsi (durata complessiva 60 ore), affinche' siano
assicurati una preparazione uniforme e uno standard di qualita'
adeguati.
Azione 2.4: Indicazioni riguardanti la formazione e la qualificazione
degli esperti in interventi di risanamento radon
Parte di provvedimento in formato grafico