Articolo 2
(Modifiche al Capitolo III del Titolo IV)
1. Alla Sezione I, paragrafo 2, dopo la frase "La materia e' regolata
dalle seguenti disposizioni:" e' aggiunto il seguente primo
alinea:
"- art. 4-septies.2 TUF, che, fermi restando i compiti della BCE,
individua nella Banca d'Italia l'autorita' competente a vigilare
su una serie di obblighi previsti dal SECR quando siano coinvolti
intermediari vigilati, fra cui i gestori come definiti dall'art.
1, co. 1, lett. q-bis), TUF;"
2. Alla Sezione I, paragrafo 2, dopo le parole "dall'allegato IV;" e'
aggiunto il seguente sesto alinea:
"- dal Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR), che stabilisce obblighi di
due diligence per gli investitori istituzionali che investono in
esposizioni verso una cartolarizzazione di cui all'art. 2, par.
1, del SECR, e che modifica la direttiva AIFMD e la direttiva
UCITS;"
3. E' aggiunta la seguente Sezione:
"SEZIONE IV
NOTIFICA DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
1. Premessa
La presente Sezione stabilisce le modalita' con cui le SGR, anche
per conto degli OICR da esse gestiti, le SICAV o SICAF che gestiscono
i propri patrimoni effettuano le notifiche in relazione agli articoli
da 6 a 8 del Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR) quando esse o gli OICR
gestiti agiscono come "cedenti", "prestatori originari" o societa'
veicolo ("SSPE") di operazioni di cartolarizzazione (8)(9).
Non sono previsti obblighi di notifica per gli articoli 5 e 9 del
SECR, ma il loro pieno rispetto e' presupposto necessario per poter
effettuare operazioni di cartolarizzazione o assumere rischi in
posizioni verso cartolarizzazioni.
Questa Sezione individua le informazioni che le SGR, anche per
conto degli OICR da esse gestiti, le SICAV o SICAF che agiscono in
uno dei ruoli indicati nel primo capoverso sono tenute a trasmettere
alla Banca d'Italia al momento della realizzazione dell'operazione di
cartolarizzazione, nonche' nel corso della durata della stessa quando
l'operazione sia interessata da modifiche che possono incidere sul
rispetto degli articoli da 6 a 8 del SECR.
Gli obblighi di notifica di cui alla presente Sezione si applicano
alle operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 2, numero
1), del SECR (10).
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(8) Per le definizioni di "cedente", "prestatore originario" e "SSPE"
si rimanda all'articolo 2, punti 2, 3 e 20, del SECR.
(9) Per quanto riguarda il ruolo di SSPE, la disciplina si applica
soltanto nei confronti degli OICR gestiti dalla SGR.
(10) Per le operazioni di cartolarizzazione realizzate dopo il 1°
gennaio 2023 ma prima della data di applicazione della presente
Sezione la notifica e' effettuata ai sensi della Comunicazione della
Banca d'Italia del 21 dicembre 2022 sulle "Modalita' di
implementazione dell'art. 4-septies.2 del TUF", che richiede di
effettuare la notifica tramite lo stesso modello dei dati previsto
nel paragrafo 2.2.
2. Notifiche alla Banca d'Italia
La notifica dell'operazione di cartolarizzazione e' corredata da
una lettera di attestazione della conformita' dell'operazione ai
requisiti previsti dagli articoli da 6 a 8 del SECR, secondo il
modello riportato nell'Allegato IV.4.3. La lettera di attestazione e'
firmata dal responsabile dell'organo con funzione di gestione della
SGR o della SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio.
Nelle operazioni in cui partecipano piu' SGR, anche per conto degli
OICR da esse gestiti, SICAV o SICAF nei ruoli di cedente, prestatore
originario e SSPE, ciascuna di esse produce una lettera di
attestazione di conformita' dell'operazione.
2.1 Assetti organizzativi e conformita' al SECR
La SGR o la SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio adotta
le politiche, le procedure e le specifiche misure per assicurare
l'effettiva capacita' di rispettare, nel continuo, le previsioni del
SECR. Nella definizione di tali politiche, procedure e specifiche
misure, approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica
della SGR o della SICAV o SICAF, e' assicurato il coinvolgimento
delle funzioni aziendali di controllo competenti.
Le funzioni aziendali di controllo, in linea con quanto previsto
dal SECR, sono tenute a verificare l'adeguatezza delle politiche,
delle procedure e delle specifiche misure adottate dalla SGR, SICAV o
SICAF per assicurare l'effettiva capacita' di rispettare, nel
continuo, le previsioni del SECR. Nell'ambito delle verifiche svolte
dalle funzioni aziendali di controllo, viene redatto un documento che
contiene: (i) la descrizione delle politiche, procedure e specifiche
misure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di cui agli
articoli da 6 a 8 del SECR (11); (ii) una valutazione di come tali
politiche, procedure e specifiche misure siano state attuate dalle
unita' o funzioni coinvolte nell'operazione di cartolarizzazione. La
valutazione inoltre attesta che le politiche, le procedure e le
specifiche misure sono appropriate, che vengono debitamente eseguite
per assicurare il rispetto dei requisiti di cui agli articoli da 6 a
8 del SECR e che non sono state riscontrate irregolarita'.
La valutazione e' aggiornata tempestivamente in presenza di
modifiche alle politiche, procedure e specifiche misure e ogni
qualvolta si renda necessario.
2.2 Tempistiche e modalita' della notifica
Le nuove operazioni sono notificate alla Banca d'Italia entro un
mese dalla data di emissione(12).
Nelle operazioni in cui partecipano piu' soggetti vigilati(13) nei
ruoli di cedente, prestatore originario, promotore e SSPE, la
notifica puo' essere effettuata da uno solo di essi. In tali casi, la
SGR o la SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio incaricata
raccoglie dagli altri soggetti vigilati le informazioni indicate al
par. 2.3.
Il compito di effettuare la notifica dell'operazione di
cartolarizzazione puo' essere delegato al servicer dell'operazione.
In questo caso, il servicer applica le disposizioni del presente
paragrafo. La SGR o la SICAV o SICAF incaricata o il servicer
delegato trasmette alla Banca d'Italia la notifica completa di tutti
i suoi elementi.
I dettagli tecnici sulle modalita' di presentazione delle notifiche
e il modello dei dati sono pubblicati sulla piattaforma INFOSTAT
della Banca d'Italia(14).
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(11) La descrizione non puo' prevedere un mero rinvio alle clausole
dei contratti dell'operazione che garantiscono la conformita' con gli
articoli da 6 a 8 del SECR.
(12) Per data di emissione si intende la data in cui l'esposizione e'
stata cartolarizzata per la prima volta; questa data puo' coincidere
con: (i) la data di emissione dei titoli (cartolarizzazione
tradizionale); (ii) la data del contratto di garanzia
(cartolarizzazione sintetica); (iii) la data in cui il titolo ABCP e'
stato emesso per la prima volta (cartolarizzazione ABCP). Cfr. art.
43, par. 9, del SECR.
(13) Per "soggetti vigilati" si intendono banche, intermediari
finanziari, SIM, SGR (anche per conto degli OICR da esse gestiti),
SICAV o SICAF che gestiscono i propri patrimoni.
(14) INFOSTAT, Survey "VIG33-Notifiche".
2.3 Informazioni da inviare in fase di emissione dell'operazione
La SGR, anche per conto degli OICR da essa gestiti, o la SICAV o
SICAF che gestisce il proprio patrimonio, che agisce come cedente,
prestatore originario o SSPE e' tenuta a fornire alla Banca d'Italia
le informazioni relative a ciascuna nuova operazione di
cartolarizzazione al momento della emissione, tramite il modello dei
dati di cui al paragrafo 2.2, che contiene informazioni su: (i) le
caratteristiche dell'operazione; (ii) le esposizioni cartolarizzate;
(iii) le posizioni ritenute verso la cartolarizzazione; (iv) la
conformita' agli articoli da 6 a 8 del SECR; (v) la conferma che
quanto previsto nelle politiche, procedure e specifiche misure
garantisca il rispetto degli articoli da 6 a 8 del SECR.
Ai sensi dell'art. 7, par. 1, del SECR, la SGR o la SICAV o SICAF
trasmette inoltre la documentazione illustrativa di supporto che
includa almeno: (i) una sintesi delle caratteristiche dell'operazione
(15); (ii) una descrizione delle modalita' e delle tempistiche con
cui vengono fornite agli investitori le informazioni necessarie per
soddisfare i requisiti previsti dall'art. 5 del SECR; (iii) con
riferimento all'interesse economico netto rilevante trattenuto, (a)
conferma dell'assenza di eventuali tecniche di attenuazione del
rischio di credito o copertura con derivati dei titoli sottoscritti o
delle esposizioni mantenute, (b) conferma che i diritti, i benefici o
gli obblighi non siano stati oggetto di trasferimento e/o cessione,
anche parziale, a terzi soggetti, (c) conferma dell'assenza di
eventuali accordi e/o meccanismi, incorporati nell'ambito della
complessiva operazione di cartolarizzazione, in virtu' dei quali
l'interesse trattenuto all'origine diminuirebbe piu' rapidamente
dell'interesse trasferito, nonche' conferma che l'interesse
trattenuto non abbia priorita' nell'allocazione dei flussi di cassa
per essere rimborsato o ammortizzato preferenzialmente rispetto
all'interesse trasferito.
Unitamente al modello dei dati e alla documentazione illustrativa
di supporto si trasmette il documento contenente la valutazione delle
funzioni aziendali di controllo di cui al paragrafo 2.1 (16). Nelle
operazioni in cui partecipano piu' SGR, anche per conto degli OICR da
esse gestiti, SICAV o SICAF nei ruoli di cedente, prestatore
originario e SSPE ciascuna di esse trasmette la valutazione di cui al
paragrafo 2.1.
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(15) In particolare, per le operazioni in cui non e' stato redatto un
prospetto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1129/2017, la
documentazione deve includere le informazioni previste all'art. 7,
par. 1, lett. c), del SECR.
(16) Non e' necessario che per ogni nuova operazione di
cartolarizzazione in cui la SGR, anche per conto degli OICR da essa
gestiti, o la SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio
interviene come cedente, prestatore originario o SSPE sia prodotta
una nuova valutazione se non sono intervenute modifiche che rendono
necessari aggiornamenti alla valutazione delle funzioni aziendali di
controllo gia' trasmessa in occasione di una precedente operazione.
2.4 Informazioni da fornire su base continuativa
I requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR sono soddisfatti
su base continuativa. La SGR o la SICAV o SICAF che gestisce il
proprio patrimonio notifica alla Banca d'Italia, senza ritardo,
qualsiasi evento significativo sopraggiunto come definito
dall'articolo 7, paragrafo 1, lett. g), del SECR che, incidendo sulle
caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione, possa avere
effetti sul rispetto di tali articoli.
La notifica e' effettuata mediante la trasmissione di un
aggiornamento al modello dei dati di cui al paragrafo 2.2, gia'
trasmesso in fase di emissione.
L'obbligo di notificare alla Banca d'Italia gli eventi
significativi si applica anche alle operazioni di cartolarizzazione
emesse dopo il 1° gennaio 2019 (17).
Alle notifiche per eventi significativi si applicano le previsioni
di cui al paragrafo 2.2.
2.5 Notifica delle operazioni multi-originator
Nelle operazioni di cartolarizzazione a cui partecipano, come
cedenti, due o piu' soggetti vigilati (18) (c.d. operazioni
multi-originator), i cedenti individuano tra di loro il soggetto
incaricato di effettuare la notifica di cui al paragrafo 2. A tal
fine, la SGR o la SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio
incaricata raccoglie dagli altri cedenti le informazioni indicate al
paragrafo 2.3, che provvede successivamente a notificare alla Banca
d'Italia secondo le tempistiche e le modalita' previste al paragrafo
2.2.
Il compito di effettuare la notifica dell'operazione di
cartolarizzazione puo' essere delegato al servicer dell'operazione.
In questo caso, il servicer applica le disposizioni del presente
paragrafo. La SGR o la SICAV o SICAF incaricata o il servicer
delegato trasmette alla Banca d'Italia la notifica completa di tutti
i suoi elementi.
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(17) Per le cartolarizzazioni emesse prima del 1° gennaio 2023 la
notifica degli eventi significativi si effettua mediante la
compilazione del modello dei dati di cui al paragrafo 2.2. In questi
casi, il modello e' compilato in tutte le sue parti e non soltanto
con riferimento alle modifiche intervenute.
(18) Cfr. nota 13.
3. Operazioni di cartolarizzazione con soggetti non vigilati (19)
L'articolo 4-septies.2 del TUF stabilisce che, nel caso in cui
nell'operazione di cartolarizzazione siano coinvolti soggetti non
vigilati, la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza per il
tramite della SGR o della SICAV o SICAF che gestisce il proprio
patrimonio, fermo restando il potere della Banca d'Italia di chiedere
le informazioni direttamente ai soggetti non vigilati.
A tal fine, la SGR, anche per conto degli OICR da essa gestiti, o
la SICAV o SICAF che svolge il ruolo di cedente, prestatore
originario o SSPE assume il ruolo di referente della Banca d'Italia
(20). La SGR o la SICAV o SICAF riceve dal soggetto non vigilato le
informazioni individuate nel paragrafo 3.1 sia al momento della
realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione, sia nel corso
della durata della stessa quando l'operazione sia interessata da
modifiche che possono incidere sulla conformita' con gli articoli da
6 a 8 del SECR (21), e le trasmette alla Banca d'Italia nell'ambito
della notifica di cui al precedente paragrafo 2.
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(19) Nelle operazioni in cui la SSPE e' l'unico soggetto non vigilato
ed essa non viene incaricata di adempiere uno degli obblighi previsti
dal SECR, il presente paragrafo non si applica e si applica soltanto
il paragrafo 2.
(20) Nel caso in cui piu' soggetti vigilati siano coinvolti
nell'operazione di cartolarizzazione il ruolo di referente della
Banca d'Italia e' assunto dal cedente.
(21) Per i soggetti non vigilati, gli articoli. 5 e 9 del SECR non
rilevano; l'articolo 5 si applica esclusivamente agli investitori
istituzionali ai sensi dell'articolo 2, punto 12, del SECR; mentre
l'articolo 9 si riferisce soltanto ai soggetti autorizzati
all'attivita' di concessione di finanziamenti.
3.1 Informazioni che la SGR o la SICAV o SICAF che gestisce il
proprio patrimonio referente della Banca d'Italia deve ricevere dal
soggetto non vigilato
La SGR o la SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio riceve
dal soggetto non vigilato che assolve uno degli obblighi previsti
dagli articoli da 6 a 8 del SECR le informazioni da trasmettere alla
Banca d'Italia secondo il modello di dati indicato al paragrafo 2.2,
corredato da una lettera a firma del legale rappresentante del
soggetto non vigilato che attesta la conformita' agli articoli da 6 a
8 del SECR posti a carico di quest'ultimo.
La documentazione contrattuale dell'operazione di cartolarizzazione
disciplina il rapporto tra la SGR o la SICAV o SICAF e il soggetto
non vigilato relativamente all'adempimento degli obblighi di cui agli
articoli da 6 a 8 del SECR e prevede, nel caso in cui l'adempimento
di uno di tali obblighi sia posto a carico del soggetto non vigilato,
almeno l'obbligo di quest'ultimo di trasmettere alla SGR o alla SICAV
o SICAF: (i) le informazioni di cui al paragrafo 2.3 in tempo utile
per consentire alla SGR o alla SICAV o SICAF di effettuare la
notifica dell'operazione di cartolarizzazione (22); (ii)
l'informativa sugli eventi significativi sopraggiunti di cui al
paragrafo 2.4. Il contratto individua altresi' specifici meccanismi e
modalita' idonei ad assicurare l'obbligo di trasmettere alla SGR o
alla SICAV o SICAF le informazioni di cui ai paragrafi 2.3 e 2.4.
Se la documentazione contrattuale non disciplina il rapporto tra la
SGR o la SICAV o SICAF e il soggetto non vigilato relativamente
all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 8 del
SECR, la responsabilita' nei confronti della Banca d'Italia per
l'adempimento degli stessi obblighi e' da intendersi interamente a
carico della SGR o della SICAV o SICAF (23).
Se il soggetto non vigilato e' tenuto ad assolvere uno degli
obblighi di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR, la SGR o la SICAV o
SICAF, in qualita' di referente della Banca d'Italia, resta in ogni
caso responsabile della completezza della documentazione trasmessa e
puo' in ogni momento formulare richieste informative specifiche al
soggetto non vigilato per assicurarsi che le informazioni ricevute
siano complete.
3.2 Delega al servicer del compito di raccogliere le informazioni dal
soggetto non vigilato e di trasmetterle alla Banca d'Italia
La documentazione contrattuale dell'operazione di cartolarizzazione
puo' prevedere che la SGR o la SICAV o SICAF che gestisce il proprio
patrimonio deleghi al servicer il compito di raccogliere le
informazioni di cui al paragrafo 3.1 e di trasmetterle alla Banca
d'Italia nell'ambito della notifica di cui al paragrafo 2 (24). Il
servicer delegato trasmette alla Banca d'Italia la notifica completa
di tutti i suoi elementi.
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(22) Si applicano le tempistiche previste nel paragrafo 2.2.
(23) Con riferimento all'obbligo di cui all'articolo 6 del SECR, la
SGR o la SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio e'
responsabile verso la Banca d'Italia soltanto nel caso in cui svolga
il ruolo di cedente (cfr. art. 6, paragrafo 1, del SECR).
(24) In caso di conferimento dell'incarico al servicer, la lettera di
attestazione di conformita' e' firmata dal responsabile dell'organo
con funzione di gestione della SGR o della SICAV o SICAF che gestisce
il proprio patrimonio. Il servicer trasmette alla Banca d'Italia
anche la lettera di attestazione di conformita' del soggetto non
vigilato di cui al paragrafo 3.1.