(Allegato-art. 2)
                             Articolo 2 
              (Modifiche al Capitolo III del Titolo IV) 
 
1. Alla Sezione I, paragrafo 2, dopo la frase "La materia e' regolata
    dalle seguenti  disposizioni:"  e'  aggiunto  il  seguente  primo
    alinea: 
 
"- art. 4-septies.2 TUF, che, fermi restando  i  compiti  della  BCE,
    individua nella Banca d'Italia l'autorita' competente a  vigilare
    su una serie di obblighi previsti dal SECR quando siano coinvolti
    intermediari vigilati, fra cui i gestori come definiti  dall'art.
    1, co. 1, lett. q-bis), TUF;" 
 
2. Alla Sezione I, paragrafo 2, dopo le parole "dall'allegato IV;" e'
    aggiunto il seguente sesto alinea: 
 
"- dal Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR), che stabilisce obblighi  di
    due diligence per gli investitori istituzionali che investono  in
    esposizioni verso una cartolarizzazione di cui all'art.  2,  par.
    1, del SECR, e che modifica la direttiva  AIFMD  e  la  direttiva
    UCITS;" 
 
3. E' aggiunta la seguente Sezione: 
 
                             "SEZIONE IV 
           NOTIFICA DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE 
 
1.	Premessa 
 
  La presente Sezione stabilisce le modalita' con cui le  SGR,  anche
per conto degli OICR da esse gestiti, le SICAV o SICAF che gestiscono
i propri patrimoni effettuano le notifiche in relazione agli articoli
da 6 a 8 del Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR) quando esse o gli OICR
gestiti agiscono come "cedenti", "prestatori  originari"  o  societa'
veicolo ("SSPE") di operazioni di cartolarizzazione (8)(9). 
  Non sono previsti obblighi di notifica per gli articoli 5 e  9  del
SECR, ma il loro pieno rispetto e' presupposto necessario  per  poter
effettuare operazioni  di  cartolarizzazione  o  assumere  rischi  in
posizioni verso cartolarizzazioni. 
  Questa Sezione individua le informazioni  che  le  SGR,  anche  per
conto degli OICR da esse gestiti, le SICAV o SICAF  che  agiscono  in
uno dei ruoli indicati nel primo capoverso sono tenute a  trasmettere
alla Banca d'Italia al momento della realizzazione dell'operazione di
cartolarizzazione, nonche' nel corso della durata della stessa quando
l'operazione sia interessata da modifiche che  possono  incidere  sul
rispetto degli articoli da 6 a 8 del SECR. 
  Gli obblighi di notifica di cui alla presente Sezione si  applicano
alle operazioni di cartolarizzazione di cui  all'articolo  2,  numero
1), del SECR (10). 
 
---------- 
(8) Per le definizioni di "cedente", "prestatore originario" e "SSPE"
si rimanda all'articolo 2, punti 2, 3 e 20, del SECR. 
(9) Per quanto riguarda il ruolo di SSPE, la  disciplina  si  applica
soltanto nei confronti degli OICR gestiti dalla SGR. 
(10) Per le operazioni di cartolarizzazione  realizzate  dopo  il  1°
gennaio 2023 ma prima  della  data  di  applicazione  della  presente
Sezione la notifica e' effettuata ai sensi della Comunicazione  della
Banca  d'Italia  del   21   dicembre   2022   sulle   "Modalita'   di
implementazione dell'art.  4-septies.2  del  TUF",  che  richiede  di
effettuare la notifica tramite lo stesso modello  dei  dati  previsto
nel paragrafo 2.2. 
 
2.	Notifiche alla Banca d'Italia 
 
  La notifica dell'operazione di cartolarizzazione  e'  corredata  da
una lettera di  attestazione  della  conformita'  dell'operazione  ai
requisiti previsti dagli articoli da 6  a  8  del  SECR,  secondo  il
modello riportato nell'Allegato IV.4.3. La lettera di attestazione e'
firmata dal responsabile dell'organo con funzione di  gestione  della
SGR o della SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio. 
  Nelle operazioni in cui partecipano piu' SGR, anche per conto degli
OICR da esse gestiti, SICAV o SICAF nei ruoli di cedente,  prestatore
originario  e  SSPE,  ciascuna  di  esse  produce  una   lettera   di
attestazione di conformita' dell'operazione. 
 
2.1 Assetti organizzativi e conformita' al SECR 
 
  La SGR o la SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio adotta
le politiche, le procedure e  le  specifiche  misure  per  assicurare
l'effettiva capacita' di rispettare, nel continuo, le previsioni  del
SECR. Nella definizione di tali  politiche,  procedure  e  specifiche
misure, approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica
della SGR o della SICAV o  SICAF,  e'  assicurato  il  coinvolgimento
delle funzioni aziendali di controllo competenti. 
  Le funzioni aziendali di controllo, in linea  con  quanto  previsto
dal SECR, sono tenute a  verificare  l'adeguatezza  delle  politiche,
delle procedure e delle specifiche misure adottate dalla SGR, SICAV o
SICAF  per  assicurare  l'effettiva  capacita'  di  rispettare,   nel
continuo, le previsioni del SECR. Nell'ambito delle verifiche  svolte
dalle funzioni aziendali di controllo, viene redatto un documento che
contiene: (i) la descrizione delle politiche, procedure e  specifiche
misure volte ad assicurare il rispetto  dei  requisiti  di  cui  agli
articoli da 6 a 8 del SECR (11); (ii) una valutazione  di  come  tali
politiche, procedure e specifiche misure siano  state  attuate  dalle
unita' o funzioni coinvolte nell'operazione di cartolarizzazione.  La
valutazione inoltre attesta che  le  politiche,  le  procedure  e  le
specifiche misure sono appropriate, che vengono debitamente  eseguite
per assicurare il rispetto dei requisiti di cui agli articoli da 6  a
8 del SECR e che non sono state riscontrate irregolarita'. 
  La  valutazione  e'  aggiornata  tempestivamente  in  presenza   di
modifiche alle  politiche,  procedure  e  specifiche  misure  e  ogni
qualvolta si renda necessario. 
 
2.2	 Tempistiche e modalita' della notifica 
 
  Le nuove operazioni sono notificate alla Banca  d'Italia  entro  un
mese dalla data di emissione(12). 
  Nelle operazioni in cui partecipano piu' soggetti vigilati(13)  nei
ruoli  di  cedente,  prestatore  originario,  promotore  e  SSPE,  la
notifica puo' essere effettuata da uno solo di essi. In tali casi, la
SGR o la SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio  incaricata
raccoglie dagli altri soggetti vigilati le informazioni  indicate  al
par. 2.3. 
  Il  compito  di   effettuare   la   notifica   dell'operazione   di
cartolarizzazione puo' essere delegato al  servicer  dell'operazione.
In questo caso, il servicer  applica  le  disposizioni  del  presente
paragrafo. La SGR o  la  SICAV  o  SICAF  incaricata  o  il  servicer
delegato trasmette alla Banca d'Italia la notifica completa di  tutti
i suoi elementi. 
  I dettagli tecnici sulle modalita' di presentazione delle notifiche
e il modello dei dati  sono  pubblicati  sulla  piattaforma  INFOSTAT
della Banca d'Italia(14). 
---------- 
(11) La descrizione non puo' prevedere un mero rinvio  alle  clausole
dei contratti dell'operazione che garantiscono la conformita' con gli
articoli da 6 a 8 del SECR. 
(12) Per data di emissione si intende la data in cui l'esposizione e'
stata cartolarizzata per la prima volta; questa data puo'  coincidere
con:  (i)  la  data  di  emissione  dei   titoli   (cartolarizzazione
tradizionale);   (ii)   la   data   del   contratto    di    garanzia
(cartolarizzazione sintetica); (iii) la data in cui il titolo ABCP e'
stato emesso per la prima volta (cartolarizzazione ABCP).  Cfr.  art.
43, par. 9, del SECR. 
(13)  Per  "soggetti  vigilati"  si  intendono  banche,  intermediari
finanziari, SIM, SGR (anche per conto degli OICR  da  esse  gestiti),
SICAV o SICAF che gestiscono i propri patrimoni. 
(14) INFOSTAT, Survey "VIG33-Notifiche". 
 
2.3	Informazioni da inviare in fase di emissione dell'operazione 
 
  La SGR, anche per conto degli OICR da essa gestiti, o  la  SICAV  o
SICAF che gestisce il proprio patrimonio, che  agisce  come  cedente,
prestatore originario o SSPE e' tenuta a fornire alla Banca  d'Italia
le   informazioni   relative   a   ciascuna   nuova   operazione   di
cartolarizzazione al momento della emissione, tramite il modello  dei
dati di cui al paragrafo 2.2, che contiene informazioni  su:  (i)  le
caratteristiche dell'operazione; (ii) le esposizioni  cartolarizzate;
(iii) le posizioni  ritenute  verso  la  cartolarizzazione;  (iv)  la
conformita' agli articoli da 6 a 8 del  SECR;  (v)  la  conferma  che
quanto  previsto  nelle  politiche,  procedure  e  specifiche  misure
garantisca il rispetto degli articoli da 6 a 8 del SECR. 
  Ai sensi dell'art. 7, par. 1, del SECR, la SGR o la SICAV  o  SICAF
trasmette inoltre la  documentazione  illustrativa  di  supporto  che
includa almeno: (i) una sintesi delle caratteristiche dell'operazione
(15); (ii) una descrizione delle modalita' e  delle  tempistiche  con
cui vengono fornite agli investitori le informazioni  necessarie  per
soddisfare i requisiti previsti  dall'art.  5  del  SECR;  (iii)  con
riferimento all'interesse economico netto rilevante  trattenuto,  (a)
conferma dell'assenza  di  eventuali  tecniche  di  attenuazione  del
rischio di credito o copertura con derivati dei titoli sottoscritti o
delle esposizioni mantenute, (b) conferma che i diritti, i benefici o
gli obblighi non siano stati oggetto di trasferimento  e/o  cessione,
anche parziale,  a  terzi  soggetti,  (c)  conferma  dell'assenza  di
eventuali  accordi  e/o  meccanismi,  incorporati  nell'ambito  della
complessiva operazione di  cartolarizzazione,  in  virtu'  dei  quali
l'interesse  trattenuto  all'origine  diminuirebbe  piu'  rapidamente
dell'interesse   trasferito,   nonche'   conferma   che   l'interesse
trattenuto non abbia priorita' nell'allocazione dei flussi  di  cassa
per  essere  rimborsato  o  ammortizzato  preferenzialmente  rispetto
all'interesse trasferito. 
  Unitamente al modello dei dati e alla  documentazione  illustrativa
di supporto si trasmette il documento contenente la valutazione delle
funzioni aziendali di controllo di cui al paragrafo 2.1  (16).  Nelle
operazioni in cui partecipano piu' SGR, anche per conto degli OICR da
esse  gestiti,  SICAV  o  SICAF  nei  ruoli  di  cedente,  prestatore
originario e SSPE ciascuna di esse trasmette la valutazione di cui al
paragrafo 2.1. 
---------- 
(15) In particolare, per le operazioni in cui non e' stato redatto un
prospetto  ai  sensi  del   Regolamento   (UE)   n.   1129/2017,   la
documentazione deve includere le informazioni  previste  all'art.  7,
par. 1, lett. c), del SECR. 
(16)  Non  e'  necessario  che   per   ogni   nuova   operazione   di
cartolarizzazione in cui la SGR, anche per conto degli OICR  da  essa
gestiti, o la SICAV  o  SICAF  che  gestisce  il  proprio  patrimonio
interviene come cedente, prestatore originario o  SSPE  sia  prodotta
una nuova valutazione se non sono intervenute modifiche  che  rendono
necessari aggiornamenti alla valutazione delle funzioni aziendali  di
controllo gia' trasmessa in occasione di una precedente operazione. 
 
2.4	 Informazioni da fornire su base continuativa 
 
  I requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR sono soddisfatti
su base continuativa. La SGR o la  SICAV  o  SICAF  che  gestisce  il
proprio patrimonio  notifica  alla  Banca  d'Italia,  senza  ritardo,
qualsiasi   evento   significativo   sopraggiunto    come    definito
dall'articolo 7, paragrafo 1, lett. g), del SECR che, incidendo sulle
caratteristiche dell'operazione  di  cartolarizzazione,  possa  avere
effetti sul rispetto di tali articoli. 
  La  notifica  e'  effettuata  mediante  la   trasmissione   di   un
aggiornamento al modello dei dati  di  cui  al  paragrafo  2.2,  gia'
trasmesso in fase di emissione. 
  L'obbligo  di   notificare   alla   Banca   d'Italia   gli   eventi
significativi si applica anche alle operazioni  di  cartolarizzazione
emesse dopo il 1° gennaio 2019 (17). 
  Alle notifiche per eventi significativi si applicano le  previsioni
di cui al paragrafo 2.2. 
 
2.5 Notifica delle operazioni multi-originator 
 
  Nelle operazioni  di  cartolarizzazione  a  cui  partecipano,  come
cedenti,  due  o  piu'  soggetti  vigilati  (18)   (c.d.   operazioni
multi-originator), i cedenti individuano  tra  di  loro  il  soggetto
incaricato di effettuare la notifica di cui al  paragrafo  2.  A  tal
fine, la SGR o la SICAV o SICAF che gestisce  il  proprio  patrimonio
incaricata raccoglie dagli altri cedenti le informazioni indicate  al
paragrafo 2.3, che provvede successivamente a notificare  alla  Banca
d'Italia secondo le tempistiche e le modalita' previste al  paragrafo
2.2. 
  Il  compito  di   effettuare   la   notifica   dell'operazione   di
cartolarizzazione puo' essere delegato al  servicer  dell'operazione.
In questo caso, il servicer  applica  le  disposizioni  del  presente
paragrafo. La SGR o  la  SICAV  o  SICAF  incaricata  o  il  servicer
delegato trasmette alla Banca d'Italia la notifica completa di  tutti
i suoi elementi. 
---------- 
(17) Per le cartolarizzazioni emesse prima del  1°  gennaio  2023  la
notifica  degli  eventi  significativi  si   effettua   mediante   la
compilazione del modello dei dati di cui al paragrafo 2.2. In  questi
casi, il modello e' compilato in tutte le sue parti  e  non  soltanto
con riferimento alle modifiche intervenute. 
(18) Cfr. nota 13. 
 
3.	Operazioni di cartolarizzazione con soggetti non vigilati (19) 
 
  L'articolo 4-septies.2 del TUF stabilisce  che,  nel  caso  in  cui
nell'operazione di cartolarizzazione  siano  coinvolti  soggetti  non
vigilati, la Banca d'Italia esercita i poteri  di  vigilanza  per  il
tramite della SGR o della SICAV  o  SICAF  che  gestisce  il  proprio
patrimonio, fermo restando il potere della Banca d'Italia di chiedere
le informazioni direttamente ai soggetti non vigilati. 
  A tal fine, la SGR, anche per conto degli OICR da essa  gestiti,  o
la  SICAV  o  SICAF  che  svolge  il  ruolo  di  cedente,  prestatore
originario o SSPE assume il ruolo di referente della  Banca  d'Italia
(20). La SGR o la SICAV o SICAF riceve dal soggetto non  vigilato  le
informazioni individuate nel  paragrafo  3.1  sia  al  momento  della
realizzazione dell'operazione di  cartolarizzazione,  sia  nel  corso
della durata della stessa  quando  l'operazione  sia  interessata  da
modifiche che possono incidere sulla conformita' con gli articoli  da
6 a 8 del SECR (21), e le trasmette alla Banca  d'Italia  nell'ambito
della notifica di cui al precedente paragrafo 2. 
---------- 
(19) Nelle operazioni in cui la SSPE e' l'unico soggetto non vigilato
ed essa non viene incaricata di adempiere uno degli obblighi previsti
dal SECR, il presente paragrafo non si applica e si applica  soltanto
il paragrafo 2. 
(20)  Nel  caso  in  cui  piu'  soggetti  vigilati  siano   coinvolti
nell'operazione di cartolarizzazione  il  ruolo  di  referente  della
Banca d'Italia e' assunto dal cedente. 
(21) Per i soggetti non vigilati, gli articoli. 5 e 9  del  SECR  non
rilevano; l'articolo 5 si  applica  esclusivamente  agli  investitori
istituzionali ai sensi dell'articolo 2, punto 12,  del  SECR;  mentre
l'articolo  9  si  riferisce   soltanto   ai   soggetti   autorizzati
all'attivita' di concessione di finanziamenti. 
 
3.1 Informazioni che la SGR o  la  SICAV  o  SICAF  che  gestisce  il
proprio patrimonio referente della Banca d'Italia deve  ricevere  dal
soggetto non vigilato 
 
  La SGR o la SICAV o SICAF che gestisce il proprio patrimonio riceve
dal soggetto non vigilato che assolve  uno  degli  obblighi  previsti
dagli articoli da 6 a 8 del SECR le informazioni da trasmettere  alla
Banca d'Italia secondo il modello di dati indicato al paragrafo  2.2,
corredato da una  lettera  a  firma  del  legale  rappresentante  del
soggetto non vigilato che attesta la conformita' agli articoli da 6 a
8 del SECR posti a carico di quest'ultimo. 
  La documentazione contrattuale dell'operazione di cartolarizzazione
disciplina il rapporto tra la SGR o la SICAV o SICAF  e  il  soggetto
non vigilato relativamente all'adempimento degli obblighi di cui agli
articoli da 6 a 8 del SECR e prevede, nel caso in  cui  l'adempimento
di uno di tali obblighi sia posto a carico del soggetto non vigilato,
almeno l'obbligo di quest'ultimo di trasmettere alla SGR o alla SICAV
o SICAF: (i) le informazioni di cui al paragrafo 2.3 in  tempo  utile
per consentire alla SGR  o  alla  SICAV  o  SICAF  di  effettuare  la
notifica   dell'operazione   di    cartolarizzazione    (22);    (ii)
l'informativa sugli  eventi  significativi  sopraggiunti  di  cui  al
paragrafo 2.4. Il contratto individua altresi' specifici meccanismi e
modalita' idonei ad assicurare l'obbligo di trasmettere  alla  SGR  o
alla SICAV o SICAF le informazioni di cui ai paragrafi 2.3 e 2.4. 
  Se la documentazione contrattuale non disciplina il rapporto tra la
SGR o la SICAV o SICAF  e  il  soggetto  non  vigilato  relativamente
all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli  da  6  a  8  del
SECR, la responsabilita'  nei  confronti  della  Banca  d'Italia  per
l'adempimento degli stessi obblighi e' da  intendersi  interamente  a
carico della SGR o della SICAV o SICAF (23). 
  Se il soggetto non  vigilato  e'  tenuto  ad  assolvere  uno  degli
obblighi di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR, la SGR o la SICAV  o
SICAF, in qualita' di referente della Banca d'Italia, resta  in  ogni
caso responsabile della completezza della documentazione trasmessa  e
puo' in ogni momento formulare richieste  informative  specifiche  al
soggetto non vigilato per assicurarsi che  le  informazioni  ricevute
siano complete. 
 
3.2 Delega al servicer del compito di raccogliere le informazioni dal
soggetto non vigilato e di trasmetterle alla Banca d'Italia 
 
  La documentazione contrattuale dell'operazione di cartolarizzazione
puo' prevedere che la SGR o la SICAV o SICAF che gestisce il  proprio
patrimonio  deleghi  al  servicer  il  compito  di   raccogliere   le
informazioni di cui al paragrafo 3.1 e  di  trasmetterle  alla  Banca
d'Italia nell'ambito della notifica di cui al paragrafo  2  (24).  Il
servicer delegato trasmette alla Banca d'Italia la notifica  completa
di tutti i suoi elementi. 
---------- 
(22) Si applicano le tempistiche previste nel paragrafo 2.2. 
(23) Con riferimento all'obbligo di cui all'articolo 6 del  SECR,  la
SGR o la  SICAV  o  SICAF  che  gestisce  il  proprio  patrimonio  e'
responsabile verso la Banca d'Italia soltanto nel caso in cui  svolga
il ruolo di cedente (cfr. art. 6, paragrafo 1, del SECR). 
(24) In caso di conferimento dell'incarico al servicer, la lettera di
attestazione di conformita' e' firmata dal  responsabile  dell'organo
con funzione di gestione della SGR o della SICAV o SICAF che gestisce
il proprio patrimonio. Il  servicer  trasmette  alla  Banca  d'Italia
anche la lettera di attestazione  di  conformita'  del  soggetto  non
vigilato di cui al paragrafo 3.1.