(Allegato-art. 3)
                             Articolo 3 
              (Modifiche al Capitolo III del Titolo V) 
 
1. Alla Sezione I, paragrafo 2, terzo alinea,  dopo  le  parole  "per
    quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai  rating  del  credito"
    sono aggiunte le seguenti parole: "il Regolamento (UE)  2017/2402
    che stabilisce un quadro  generale  per  la  cartolarizzazione  e
    instaura un  quadro  specifico  per  cartolarizzazioni  semplici,
    trasparenti e standardizzate (SECR);" 
2.	Alla Sezione  I,  paragrafo  5,  dopo  le  parole  "valutazione  e
    gestione delle posizioni deteriorate." e'  aggiunto  il  seguente
    capoverso: 
"Nel caso in cui le SGR, anche per conto degli OICR gestiti, le SICAV
    o SICAF che gestiscono  il  proprio  patrimonio  abbiano  assunto
    esposizioni verso una cartolarizzazione di  cui  all'articolo  2,
    numero  1),  del  Regolamento  (UE)   2017/2402   (SECR)   e   la
    cartolarizzazione non soddisfi piu'  i  requisiti  stabiliti  nel
    SECR, le SGR, le SICAV o SICAF si attivano  e  adottano,  se  del
    caso,   misure   correttive   nel   migliore   interesse    degli
    investitori." 
3.	Alla Sezione II e' aggiunto il seguente paragrafo: 
"6.7 	Investimenti in esposizioni verso cartolarizzazioni 
  Gli obblighi per gli OICVM che investono in esposizioni  verso  una
cartolarizzazione di cui all'articolo 2, numero 1),  del  Regolamento
(UE) 2017/2402 (SECR) sono disciplinati dal medesimo regolamento." 
4. Alla Sezione III, paragrafo 1, ultimo capoverso, la frase "Il  FIA
    che  assume  esposizioni  verso  cartolarizzazioni  rispetta   la
    disciplina prevista dagli artt. 50-56  del  Regolamento  delegato
    (UE) n. 231/2013" e' sostituita dalla seguente: "Gli obblighi per
    i FIA aperti non riservati che investono in esposizioni verso una
    cartolarizzazione  di  cui  all'articolo  2,   numero   1),   del
    Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR) sono disciplinati dal  medesimo
    regolamento." 
5.	Alla Sezione V, paragrafo 7, la frase "Si  applica  la  disciplina
    prevista dagli artt.  50-56  del  Regolamento  delegato  (UE)  n.
    231/2013" e' sostituita dalla seguente: "Gli obblighi per  i  FIA
    chiusi  non  riservati  che  investono  in  posizioni  verso  una
    cartolarizzazione  di  cui  all'articolo  2,   numero   1),   del
    Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR) sono disciplinati dal  medesimo
    regolamento." 
6.	Alla Sezione VI, paragrafo 1, penultimo capoverso,  la  frase  "Il
    FIA che assume esposizioni verso  cartolarizzazioni  rispetta  la
    disciplina prevista dagli artt. 50-56  del  Regolamento  delegato
    (UE) n. 231/2013" e' sostituita dalla seguente: "Gli obblighi per
    i  FIA  riservati  che   investono   in   posizioni   verso   una
    cartolarizzazione  di  cui  all'articolo  2,   numero   1),   del
    Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR) sono disciplinati dal  medesimo
    regolamento."