Articolo 3
(Modifiche al Capitolo III del Titolo V)
1. Alla Sezione I, paragrafo 2, terzo alinea, dopo le parole "per
quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito"
sono aggiunte le seguenti parole: "il Regolamento (UE) 2017/2402
che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e
instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici,
trasparenti e standardizzate (SECR);"
2. Alla Sezione I, paragrafo 5, dopo le parole "valutazione e
gestione delle posizioni deteriorate." e' aggiunto il seguente
capoverso:
"Nel caso in cui le SGR, anche per conto degli OICR gestiti, le SICAV
o SICAF che gestiscono il proprio patrimonio abbiano assunto
esposizioni verso una cartolarizzazione di cui all'articolo 2,
numero 1), del Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR) e la
cartolarizzazione non soddisfi piu' i requisiti stabiliti nel
SECR, le SGR, le SICAV o SICAF si attivano e adottano, se del
caso, misure correttive nel migliore interesse degli
investitori."
3. Alla Sezione II e' aggiunto il seguente paragrafo:
"6.7 Investimenti in esposizioni verso cartolarizzazioni
Gli obblighi per gli OICVM che investono in esposizioni verso una
cartolarizzazione di cui all'articolo 2, numero 1), del Regolamento
(UE) 2017/2402 (SECR) sono disciplinati dal medesimo regolamento."
4. Alla Sezione III, paragrafo 1, ultimo capoverso, la frase "Il FIA
che assume esposizioni verso cartolarizzazioni rispetta la
disciplina prevista dagli artt. 50-56 del Regolamento delegato
(UE) n. 231/2013" e' sostituita dalla seguente: "Gli obblighi per
i FIA aperti non riservati che investono in esposizioni verso una
cartolarizzazione di cui all'articolo 2, numero 1), del
Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR) sono disciplinati dal medesimo
regolamento."
5. Alla Sezione V, paragrafo 7, la frase "Si applica la disciplina
prevista dagli artt. 50-56 del Regolamento delegato (UE) n.
231/2013" e' sostituita dalla seguente: "Gli obblighi per i FIA
chiusi non riservati che investono in posizioni verso una
cartolarizzazione di cui all'articolo 2, numero 1), del
Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR) sono disciplinati dal medesimo
regolamento."
6. Alla Sezione VI, paragrafo 1, penultimo capoverso, la frase "Il
FIA che assume esposizioni verso cartolarizzazioni rispetta la
disciplina prevista dagli artt. 50-56 del Regolamento delegato
(UE) n. 231/2013" e' sostituita dalla seguente: "Gli obblighi per
i FIA riservati che investono in posizioni verso una
cartolarizzazione di cui all'articolo 2, numero 1), del
Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR) sono disciplinati dal medesimo
regolamento."