Articolo 5 (Disposizioni finali e transitorie)
1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano a
partire dal 1° luglio 2024.
2. Fino al 30 giugno 2024 la notifica delle operazioni di
cartolarizzazione e' effettuata secondo quanto previsto nella
Comunicazione della Banca d'Italia del 21 dicembre 2022 sulle
"Modalita' di implementazione dell'articolo 4-septies.2 del
d.lgs. 58/1998 (TUF)".