(Allegato-art. 5)
Articolo 5 (Disposizioni finali e transitorie) 
 
1. Le disposizioni di cui  ai  precedenti  articoli  si  applicano  a
    partire dal 1° luglio 2024. 
2. Fino  al  30  giugno  2024  la  notifica   delle   operazioni   di
    cartolarizzazione e' effettuata  secondo  quanto  previsto  nella
    Comunicazione della Banca d'Italia del  21  dicembre  2022  sulle
    "Modalita'  di  implementazione  dell'articolo  4-septies.2   del
    d.lgs. 58/1998 (TUF)".