Allegato I Modalita' operative per il funzionamento del Registro informatico nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso («Registro Pneumatici») Il registro pneumatici e' articolato in diverse aree: portale del registro attraverso il quale gli operatori, le amministrazioni e i cittadini consultano informazioni, statistiche ed elenchi di imprese iscritte e i soggetti obbligati potranno accedere all'area riservata del registro PFU nonche' ad altri registri esistenti gestiti dalle Camere di Commercio in materia di responsabilita' estesa del produttore. area riservata tramite la quale le imprese possono trasmettere le pratiche di iscrizione e le comunicazioni periodiche. banca dati del registro attraverso cui l'amministrazione ed altri enti abilitati possono consultare le informazioni inserite ed elaborare report e statistiche. area amministrativa, attraverso la quale le Camere di Commercio e il Ministero gestiscono le pratiche. 1. Accesso e registrazioni L'accesso al sistema e' consentito esclusivamente attraverso il riconoscimento dell'identita' digitale della persona fisica che intende operare per conto dell'impresa o ente da iscrivere. Ad oggi le identita' digitali riconosciute sono quelle fornite dal sistema SPID (persona fisica anche ad uso professionale), dalla CNS e dalla CIE. In sede di presentazione di pratiche di iscrizione o variazione e' richiesto di firmare digitalmente la pratica. Il sistema verifichera' che il titolare dell'identita' digitale abbia titolo per rappresentare l'impresa, mediante interoperabilita' con il registro delle imprese. Il rappresentante dell'impresa potra' successivamente demandare l'operativita' nel portale ad altre persone, individuandole mediante i rispettivi codici fiscali. Le persone cosi' incaricate, quando accederanno con la propria identita' digitale, troveranno gia' configurato l'ambito in cui sono state abilitate ad operare. 1.2 Profilo di registrazione e comunicazione della modalita' di gestione In applicazione del decreto ministeriale n. 182/2019 i soggetti obbligati alle comunicazioni delle informazioni ivi previsti e pertanto soggetti all'obbligo di iscrizione al registro pneumatici sono: (A) produttori e importatori italiani degli pneumatici: la persona fisica o giuridica che produce o importa pneumatici, immettendoli sul mercato ai fini della vendita; (B) rappresentante autorizzato di produttori o importatori esteri: la persona fisica, domiciliata nel territorio nazionale, o la persona giuridica, stabilita sul territorio nazionale, alla quale il produttore o l'importatore di pneumatici, anche neo-operante, non avente sede legale in Italia conferisce mandato con rappresentanza per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; (C) forme associate di gestione: consorzi o societa' consortili costituiti da produttori e importatori di pneumatici che intendono adempiere in forma associata all'obbligo di cui all'art. 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che devono conformarsi ai principi di cui all'art. 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; (D) soggetti che immettono pneumatici sul mercato nazionale attraverso la vendita a distanza. Nell'ambito delle due figure di cui ai punti (A), (B) e (D) sono compresi i produttori e gli importatori di pneumatici che adempiono o intendono adempiere all'obbligo di cui all'art. 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in forma individuale. 1.3 Dati anagrafici (A) All'atto della registrazione, produttori e importatori italiani inseriscono il codice fiscale dell'impresa, a partire dal quale il Registro, mediante interoperabilita' con il registro delle imprese, recupera: ragione sociale; indirizzo della sede legale; legale rappresentante; CCIAA di iscrizione e numero REA; codice ATECO; PEC. (B) In caso di rappresentante autorizzato di produttore e importatore estero, a partire dal codice fiscale dell'impresa, il registro, mediante interoperabilita' con il registro delle imprese, recupera: ragione sociale; indirizzo della sede legale; legale rappresentante; CCIAA di iscrizione e numero REA; codice ATECO; PEC. Nel caso in cui il rappresentante autorizzato non sia un'impresa (p.es. professionista) dovra' comunicare: nome e cognome o ragione sociale; partita IVA; indirizzo sede; PEC. Per ogni impresa estera rappresentata vengono raccolti i seguenti dati: V.A.T. (o altro codice identificativo analogo valido nello Stato di origine); ragione sociale; indirizzo della sede legale; Stato estero; legale rappresentante. (C) Per le forme associate di gestione, a partire dal codice fiscale dell'impresa inserito dalla direzione generale competente del Ministero, il registro, mediante interoperabilita' con il registro delle imprese, recupera: ragione sociale; indirizzo sede legale; legale rappresentante; CCIAA di iscrizione e numero REA; codice ATECO; PEC. 1.4 Informazioni sulle modalita' di gestione I produttori e importatori (o rappresentanti autorizzati) indicano la modalita' di gestione con la quale intendono adempiere agli obblighi previsti dalla normativa e fornire le seguenti informazioni. I. In caso di produttori e importatori (o rappresentanti autorizzati) che adempiono all'obbligo in forma individuale: a) documento contenente il progetto descrittivo; b) nel caso di adempimento diretto: numero di iscrizione albo, mediante interoperabilita' con l'albo nazionale dei gestori ambientali; c) nel caso di adempimento indiretto: codice fiscale e ragione sociale delle imprese che svolgono attivita' di raccolta, stoccaggio, trasporto e recupero. II. In caso di produttori e importatori (o rappresentanti autorizzati) che aderiscono ad una forma di gestione associata: a) codice fiscale della forma associata di gestione; b) ragione sociale (recuperata automaticamente dal Registro Imprese). III. Le forme associate di gestione comunicano: a) codice fiscale delle imprese consorziate (a partire dal quale vengono recuperati i dati anagrafici). 1.5 Pagamenti Al momento dell'iscrizione, produttori e importatori devono versare: tassa di concessione governativa, nella misura definita dalla normativa vigente (al momento 168,00 euro) dovuta in quanto si tratta di registro abilitante; imposta di bollo virtuale: nella misura definita dalla normativa vigente (al momento 16,00 euro), a fronte della presentazione della pratica; contributo annuale: a fronte dei dati comunicati dal produttore/importatore relativamente alla quantita' complessiva di pneumatici immessa sul mercato nell'anno precedente, ovvero stimata per l'anno di prima attivita' dai produttori/importatori neo-operanti, il contributo sara' calcolato moltiplicando la quantita' dichiarata per la tariffa unitaria. Il pagamento di imposta di bollo e contributo annuale avverra' attraverso il canale di pagamento PagoPA oppure attraverso le modalita' di pagamento telematico messe a disposizione dalle camere di commercio. La tassa di concessione governativa verra' versata sul conto corrente dell'Agenzia delle entrate, allegando la scansione della ricevuta postale di versamento. Successivamente alla prima iscrizione, produttori e importatori dovranno versare unicamente il contributo annuale, al momento della presentazione della comunicazione relativa alle quantita' di pneumatici immesse sul mercato. Il versamento degli importi dovuti consentira' di completare la comunicazione. 1.6 Sottoscrizione Le pratiche di iscrizione, ed eventuali variazioni ai dati comunicati al momento dell'iscrizione, vengono sottoscritte digitalmente con dispositivo di firma digitale (CNS, carta nazionale dei servizi) intestato al rappresentante dell'impresa o al rappresentante autorizzato nel caso di imprese non localizzate sul territorio nazionale. A completamento la pratica deve essere trasmessa telematicamente (firmata digitalmente da soggetto verificato come rappresentante di impresa). 1.7 Notifiche Notifica di avvenuta registrazione. Rilascio numero di iscrizione al registro da riportare sui documenti commerciali. 1.8 Controlli In fase di inserimento dei dati da parte dell'utente, il sistema, oltre a recuperare i dati anagrafici da archivi ufficiali, verifica che: il dispositivo di identita' digitale utilizzato sia valido alla data; il soggetto che presenta la pratica sia legittimato ad operare per conto dell'impresa; i dati obbligatori siano inseriti; il produttore che si iscrive dichiarando di aderire ad una forma associata di gestione, sia stato effettivamente inserito dalla forma associata; il codice VAT indicato per i produttori esteri risponda alle regole formali di validazione (nel caso di produttori UE); il pagamento della tariffa prevista sia effettuato correttamente. 1.9 Variazioni/Cancellazioni I soggetti iscritti comunicano qualsiasi variazione dei dati forniti all'atto dell'iscrizione, nonche' la cessazione dell'attivita' determinante obbligo di iscrizione, entro trenta giorni dalla variazione. Con la pratica di variazione i soggetti iscritti possono: aggiornare i dati anagrafici identificativi dell'impresa; modificare il profilo di attivita'; modificare le informazioni relative alle modalita' di gestione; modificare l'elenco delle imprese consorziate. In caso di cessazione dell'impresa o di cessazione dell'attivita' che determina l'obbligo di iscrizione, il produttore/importatore deve presentare una pratica di cancellazione dal registro. Dal momento della cancellazione il produttore/importatore non potra' piu' immettere sul mercato pneumatici e non potra' piu' utilizzare il numero di iscrizione. La cancellazione dell'impresa deve essere effettuata prima della cancellazione dal registro imprese. Nel caso di cancellazione l'impresa dovra' indicare la causale. Le pratiche di variazione e cancellazione non prevedono oneri. 2. Comunicazioni periodiche 2.1 Tipologia di comunicazioni Il registro consente l'effettuazione delle seguenti comunicazioni da parte degli utenti a partire dall'area riservata del portale, a cui si accede con dispositivi di identita' digitale: quantita' immesse sul mercato ed esportate (modulo Allegato III del decreto ministeriale n. 182/2019); quantita' di PFU gestite (modulo Allegato IV del decreto ministeriale n. 182/2019); quantita' di PFU raccolte (modulo Allegato VII del decreto ministeriale n. 182/2019) anche su base trimestrale e suddivise per provincia e per tipologia (piccoli, medi e grandi); contributi ambientali applicati (modulo Allegato VIII del decreto ministeriale n. 182/2019); contributi ambientali versati su base mensile (trasferiti alla forma associata di gestione) unitamente alla copia della documentazione relativa ai versamenti effettuati (art. 4, comma 11 del decreto ministeriale n. 182/2019); comunicazione sull'andamento dell'attivita': bilancio di esercizio e relazione sul raggiungimento degli obiettivi programmati (art. 3, comma 11 del decreto ministeriale n. 182/2019). 2.2 Controllo della pratica Il sistema, oltre a facilitare l'inserimento dei dati previsti, opera controlli al fine di prevenire la trasmissione di pratiche incomplete o errate. 2.3 Pagamenti Le comunicazioni al registro non prevedono oneri. 2.4 Firma La pratica di comunicazione, generata dal sistema a seguito dell'inserimento dei dati, non richiede l'utilizzo di dispositivi di firma digitale. A completamento, la pratica di comunicazione deve essere trasmessa telematicamente. 2.5 Notifiche Completata la trasmissione dei dati il sistema genera la notifica di avvenuta comunicazione