(Allegato I)
                                                           Allegato I 
 
Modalita' operative per il  funzionamento  del  Registro  informatico
nazionale di produttori e importatori  di  pneumatici  soggetti  agli
obblighi  di  gestione  degli   pneumatici   fuori   uso   («Registro
Pneumatici») 
 
    Il registro pneumatici e' articolato in diverse aree: 
      portale del registro attraverso  il  quale  gli  operatori,  le
amministrazioni e i cittadini consultano informazioni, statistiche ed
elenchi di imprese iscritte e i soggetti obbligati potranno  accedere
all'area  riservata  del  registro  PFU  nonche'  ad  altri  registri
esistenti  gestiti  dalle  Camere  di   Commercio   in   materia   di
responsabilita' estesa del produttore. 
      area riservata tramite la quale le imprese possono  trasmettere
le pratiche di iscrizione e le comunicazioni periodiche. 
      banca dati del registro  attraverso  cui  l'amministrazione  ed
altri enti abilitati possono consultare le informazioni  inserite  ed
elaborare report e statistiche. 
      area amministrativa, attraverso la quale le Camere di Commercio
e il Ministero gestiscono le pratiche. 
1. Accesso e registrazioni 
    L'accesso al sistema e' consentito esclusivamente  attraverso  il
riconoscimento  dell'identita'  digitale  della  persona  fisica  che
intende operare per conto dell'impresa o ente da iscrivere. 
    Ad oggi le identita' digitali riconosciute  sono  quelle  fornite
dal sistema SPID (persona fisica anche ad uso  professionale),  dalla
CNS e dalla CIE. 
    In sede di presentazione di pratiche di iscrizione  o  variazione
e'  richiesto  di  firmare  digitalmente  la  pratica.   Il   sistema
verifichera' che il titolare dell'identita' digitale abbia titolo per
rappresentare l'impresa, mediante interoperabilita' con  il  registro
delle imprese. 
    Il rappresentante dell'impresa potra'  successivamente  demandare
l'operativita' nel portale ad altre persone, individuandole  mediante
i rispettivi codici fiscali.  Le  persone  cosi'  incaricate,  quando
accederanno  con  la  propria  identita'  digitale,  troveranno  gia'
configurato l'ambito in cui sono state abilitate ad operare. 
1.2 Profilo di  registrazione  e  comunicazione  della  modalita'  di
gestione 
    In applicazione del decreto ministeriale n. 182/2019  i  soggetti
obbligati  alle  comunicazioni  delle  informazioni  ivi  previsti  e
pertanto soggetti all'obbligo di iscrizione  al  registro  pneumatici
sono: 
      (A) produttori e  importatori  italiani  degli  pneumatici:  la
persona  fisica  o  giuridica  che  produce  o  importa   pneumatici,
immettendoli sul mercato ai fini della vendita; 
      (B) rappresentante  autorizzato  di  produttori  o  importatori
esteri: la persona fisica, domiciliata nel territorio nazionale, o la
persona giuridica, stabilita sul territorio nazionale, alla quale  il
produttore o l'importatore di  pneumatici,  anche  neo-operante,  non
avente sede legale in Italia conferisce  mandato  con  rappresentanza
per l'adempimento degli obblighi di  cui  all'art.  228  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
      (C) forme associate di gestione: consorzi o societa' consortili
costituiti da produttori e importatori di  pneumatici  che  intendono
adempiere in forma associata all'obbligo di cui all'art.  228,  comma
1, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  che  devono
conformarsi ai principi di cui all'art. 237 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152; 
      (D) soggetti che immettono  pneumatici  sul  mercato  nazionale
attraverso la vendita a distanza. 
    Nell'ambito delle due figure di cui ai punti (A), (B) e (D)  sono
compresi i produttori e gli importatori di pneumatici che adempiono o
intendono adempiere all'obbligo  di  cui  all'art.  228  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in forma individuale. 
1.3 Dati anagrafici 
    (A)  All'atto  della  registrazione,  produttori  e   importatori
italiani inseriscono il codice fiscale dell'impresa,  a  partire  dal
quale il Registro, mediante interoperabilita' con il  registro  delle
imprese, recupera: 
      ragione sociale;  
      indirizzo della sede legale; 
      legale rappresentante; 
      CCIAA di iscrizione e numero REA; 
      codice ATECO; 
      PEC. 
    (B)  In  caso  di  rappresentante  autorizzato  di  produttore  e
importatore estero, a partire dal  codice  fiscale  dell'impresa,  il
registro, mediante interoperabilita' con il registro  delle  imprese,
recupera: 
      ragione sociale; 
      indirizzo della sede legale; 
      legale rappresentante; 
      CCIAA di iscrizione e numero REA; 
      codice ATECO; 
      PEC. 
    Nel caso in cui il rappresentante autorizzato non sia  un'impresa
(p.es. professionista) dovra' comunicare: 
      nome e cognome o ragione sociale; 
      partita IVA; 
      indirizzo sede; 
      PEC. 
    Per ogni impresa estera rappresentata vengono raccolti i seguenti
dati: 
      V.A.T. (o altro  codice  identificativo  analogo  valido  nello
Stato di origine); 
      ragione sociale; 
      indirizzo della sede legale; 
      Stato estero; 
      legale rappresentante. 
    (C) Per le forme associate di  gestione,  a  partire  dal  codice
fiscale dell'impresa inserito dalla direzione generale competente del
Ministero, il registro, mediante interoperabilita'  con  il  registro
delle imprese, recupera: 
      ragione sociale; 
      indirizzo sede legale; 
      legale rappresentante; 
      CCIAA di iscrizione e numero REA; 
      codice ATECO; 
      PEC. 
1.4 Informazioni sulle modalita' di gestione 
    I  produttori  e  importatori  (o   rappresentanti   autorizzati)
indicano la modalita' di gestione con la  quale  intendono  adempiere
agli  obblighi  previsti  dalla  normativa  e  fornire  le   seguenti
informazioni. 
    I.  In  caso  di  produttori  e  importatori  (o   rappresentanti
autorizzati) che adempiono all'obbligo in forma individuale: 
      a) documento contenente il progetto descrittivo; 
      b) nel caso di adempimento diretto: numero di iscrizione  albo,
mediante  interoperabilita'  con   l'albo   nazionale   dei   gestori
ambientali; 
      c) nel caso di adempimento indiretto: codice fiscale e  ragione
sociale delle imprese che svolgono attivita' di raccolta, stoccaggio,
trasporto e recupero. 
    II.  In  caso  di  produttori  e  importatori  (o  rappresentanti
autorizzati) che aderiscono ad una forma di gestione associata: 
      a) codice fiscale della forma associata di gestione; 
      b) ragione sociale  (recuperata  automaticamente  dal  Registro
Imprese). 
    III. Le forme associate di gestione comunicano: 
      a) codice fiscale delle  imprese  consorziate  (a  partire  dal
quale vengono recuperati i dati anagrafici). 
1.5 Pagamenti 
    Al  momento  dell'iscrizione,  produttori  e  importatori  devono
versare: 
      tassa di concessione governativa, nella misura  definita  dalla
normativa vigente (al momento 168,00 euro) dovuta in quanto si tratta
di registro abilitante; 
      imposta  di  bollo  virtuale:  nella  misura   definita   dalla
normativa  vigente  (al  momento  16,00   euro),   a   fronte   della
presentazione della pratica; 
      contributo  annuale:  a  fronte   dei   dati   comunicati   dal
produttore/importatore relativamente alla  quantita'  complessiva  di
pneumatici immessa sul mercato nell'anno precedente,  ovvero  stimata
per   l'anno   di   prima   attivita'   dai    produttori/importatori
neo-operanti,  il  contributo  sara'   calcolato   moltiplicando   la
quantita' dichiarata per la tariffa unitaria. 
    Il pagamento di imposta di bollo e  contributo  annuale  avverra'
attraverso  il  canale  di  pagamento  PagoPA  oppure  attraverso  le
modalita' di pagamento telematico messe a disposizione  dalle  camere
di commercio. 
    La tassa di concessione  governativa  verra'  versata  sul  conto
corrente dell'Agenzia delle entrate,  allegando  la  scansione  della
ricevuta postale di versamento. 
    Successivamente alla prima iscrizione, produttori  e  importatori
dovranno versare unicamente il contributo annuale, al  momento  della
presentazione  della  comunicazione  relativa   alle   quantita'   di
pneumatici immesse sul mercato. 
    Il versamento degli importi dovuti consentira' di  completare  la
comunicazione. 
1.6 Sottoscrizione 
    Le pratiche  di  iscrizione,  ed  eventuali  variazioni  ai  dati
comunicati   al   momento   dell'iscrizione,   vengono   sottoscritte
digitalmente con dispositivo di firma digitale (CNS, carta  nazionale
dei  servizi)  intestato  al   rappresentante   dell'impresa   o   al
rappresentante autorizzato nel caso di imprese  non  localizzate  sul
territorio nazionale. 
    A completamento la pratica deve essere trasmessa  telematicamente
(firmata digitalmente da soggetto verificato come  rappresentante  di
impresa). 
1.7 Notifiche 
    Notifica di avvenuta registrazione. 
    Rilascio numero  di  iscrizione  al  registro  da  riportare  sui
documenti commerciali. 
1.8 Controlli 
    In fase di inserimento dei dati da parte dell'utente, il sistema,
oltre a recuperare i dati anagrafici da archivi  ufficiali,  verifica
che: 
      il dispositivo di identita' digitale utilizzato sia valido alla
data; 
      il soggetto che presenta la pratica sia legittimato ad  operare
per conto dell'impresa; 
      i dati obbligatori siano inseriti; 
      il produttore che si iscrive  dichiarando  di  aderire  ad  una
forma associata di gestione, sia stato effettivamente inserito  dalla
forma associata; 
      il codice VAT indicato per i produttori  esteri  risponda  alle
regole formali di validazione (nel caso di produttori UE); 
      il   pagamento   della   tariffa   prevista   sia    effettuato
correttamente. 
1.9 Variazioni/Cancellazioni 
    I soggetti iscritti  comunicano  qualsiasi  variazione  dei  dati
forniti   all'atto    dell'iscrizione,    nonche'    la    cessazione
dell'attivita'  determinante  obbligo  di  iscrizione,   entro trenta
giorni dalla variazione. 
    Con la pratica di variazione i soggetti iscritti possono: 
      aggiornare i dati anagrafici identificativi dell'impresa; 
      modificare il profilo di attivita'; 
      modificare le informazioni relative alle modalita' di gestione; 
      modificare l'elenco delle imprese consorziate. 
    In caso di cessazione dell'impresa o di cessazione dell'attivita'
che determina l'obbligo di iscrizione, il produttore/importatore deve
presentare una pratica di cancellazione dal registro. 
    Dal momento della  cancellazione  il  produttore/importatore  non
potra' piu' immettere  sul  mercato  pneumatici  e  non  potra'  piu'
utilizzare il numero di iscrizione. 
    La cancellazione dell'impresa deve essere effettuata prima  della
cancellazione  dal  registro  imprese.  Nel  caso  di   cancellazione
l'impresa dovra' indicare la causale. 
    Le pratiche di variazione e cancellazione non prevedono oneri. 
2. Comunicazioni periodiche 
    2.1 Tipologia di comunicazioni 
    Il registro consente l'effettuazione delle seguenti comunicazioni
da parte degli utenti a partire dall'area riservata  del  portale,  a
cui si accede con dispositivi di identita' digitale: 
      quantita' immesse sul mercato ed esportate (modulo Allegato III
del decreto ministeriale n. 182/2019); 
      quantita' di  PFU  gestite  (modulo  Allegato  IV  del  decreto
ministeriale n. 182/2019); 
      quantita' di PFU raccolte  (modulo  Allegato  VII  del  decreto
ministeriale n. 182/2019) anche su base trimestrale e  suddivise  per
provincia e per tipologia (piccoli, medi e grandi); 
      contributi  ambientali  applicati  (modulo  Allegato  VIII  del
decreto ministeriale n. 182/2019); 
      contributi ambientali versati su base mensile (trasferiti  alla
forma  associata   di   gestione)   unitamente   alla   copia   della
documentazione relativa ai versamenti effettuati (art.  4,  comma  11
del decreto ministeriale n. 182/2019); 
      comunicazione  sull'andamento   dell'attivita':   bilancio   di
esercizio e relazione sul raggiungimento degli obiettivi  programmati
(art. 3, comma 11 del decreto ministeriale n. 182/2019). 
2.2 Controllo della pratica 
    Il sistema, oltre a facilitare l'inserimento dei  dati  previsti,
opera controlli al fine di  prevenire  la  trasmissione  di  pratiche
incomplete o errate. 
2.3 Pagamenti 
    Le comunicazioni al registro non prevedono oneri. 
2.4 Firma 
    La pratica di  comunicazione,  generata  dal  sistema  a  seguito
dell'inserimento dei dati, non richiede l'utilizzo di dispositivi  di
firma digitale. 
    A  completamento,  la  pratica  di  comunicazione   deve   essere
trasmessa telematicamente. 
2.5 Notifiche 
    Completata la trasmissione dei dati il sistema genera la notifica
di avvenuta comunicazione