(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Linee guida per la relazione del collegio sindacale  degli  enti  del
  Servizio sanitario nazionale sul  bilancio  di  esercizio  2023  ai
  sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e
  dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.  174,
  convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213 
 
    1. La Sezione delle autonomie approva annualmente le linee  guida
per la relazione del  collegio  sindacale  degli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale sul bilancio di esercizio,  in  conformita'  alle
disposizioni di cui all'art. 1, comma  3,  decreto-legge  10  ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  dicembre
2012, n. 213, che richiama  l'art.  1,  comma  170,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266. 
    In forza delle citate disposizioni, gli organi di revisione  sono
tenuti ad inviare alle sezioni regionali di controllo  una  relazione
sul bilancio di esercizio, in conformita'  ai  criteri  unitariamente
definiti dalla Sezione delle autonomie, per consentire  le  verifiche
della magistratura  contabile  sull'equilibrio  economico-finanziario
degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, attraverso
l'esame  dei  principali  documenti  contabili  (bilancio  preventivo
economico annuale e bilancio di  esercizio,  ex  articoli  25  e  26,
decreto  legislativo  n.  118/2011),  con  specifico  riferimento  ai
vincoli   ed   alla   sostenibilita'   dell'indebitamento,    nonche'
all'assenza di irregolarita' suscettibili di incidere  negativamente,
anche in prospettiva, sull'equilibrio dinamico dei  bilanci  di  tali
enti. 
    Gli  enti  sanitari,  pur  operando  nell'ambito  della  unitaria
organizzazione della regione, ai cui indirizzi sono sottoposti, hanno
una distinta personalita' giuridica e devono osservare le regole  per
l'equilibrio del proprio  bilancio,  cosi'  concorrendo  allo  stesso
equilibrio  dell'intero  sistema  regionale  (art.  30  del   decreto
legislativo n. 118/2011). L'accertamento, da parte della magistratura
contabile, di eventuali squilibri economico-finanziari, della mancata
copertura delle spese o della violazione delle  norme  finalizzate  a
garantire  la  regolarita'  della  gestione  finanziaria,   determina
l'obbligo, per gli enti interessati, di adottare, entro i termini  di
legge, provvedimenti idonei a rimuovere le  irregolarita'  accertate,
ripristinando gli equilibri di bilancio. 
    Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 174/2012,  la
mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi  o  l'inadeguatezza
degli stessi hanno l'effetto di precludere l'attuazione dei programmi
di spesa causativi  di  squilibri  finanziari.  L'applicazione  della
ricordata misura inibitoria, proprio per la capacita' di incidere  su
gestioni finalizzate alla  realizzazione  della  tutela  alla  salute
(cfr. deliberazione n. 13/SEZAUT/2014/INPR), deve conciliarsi  con  i
principi sanciti dall'art. 32 della  Costituzione,  la  cui  concreta
attuazione presuppone  l'effettuazione  della  spesa  necessaria  per
garantire l'erogazione di un servizio che sia espressione dei livelli
essenziali di assistenza  (cfr.  Corte  costituzionale,  sentenze  n.
275/2016, n. 169/2017, n. 62/2020,  n.  157/2020,  n.  168/2021).  Il
giudice  delle  leggi  ha  osservato  che   la   determinazione,   il
finanziamento e l'erogazione dei LEA compongono un sistema articolato
«il cui equilibrio deve essere assicurato  dalla  sinergica  coerenza
dei comportamenti di tutti i soggetti coinvolti nella sua attuazione»
(cfr. Corte costituzionale, n. 62/2020 e n. 132/2021). 
    Nell'ambito di tale complesso quadro  ordinamentale,  in  cui  il
modello di governance della sanita' e' multilivello, le  linee  guida
in  esame  ed  il  correlato  questionario  intendono  assicurare  il
necessario coordinamento delle attivita'  di  controllo,  consentendo
alle sezioni regionali della Corte dei conti ed  ai  singoli  collegi
sindacali di disporre di  uno  strumento  unitario  che  permetta  di
monitorare, in modo omogeneo, aspetti  particolarmente  significativi
della gestione degli enti sanitari. 
    Si tratta di un fondamentale modello di  verifiche,  fondato  sul
sinergico   raccordo   tra   controlli   interni   ed   esterni,   in
considerazione del rilevante ruolo svolto  dagli  enti  sanitari  nel
garantire le prestazioni e i servizi inclusi nei  livelli  essenziali
di assistenza, nonche' nell'ambito dell'ammodernamento  del  Servizio
sanitario nazionale delineato dalla Missione  6  (Salute)  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza. L'innovato paradigma di assistenza
e  cura  previsto  dalle  due  componenti  della  missione  6  (prima
componente: «Reti di prossimita', strutture intermedie e telemedicina
per l'assistenza  territoriale»;  seconda  componente:  «Innovazione,
ricerca e digitalizzazione del SSN») intende, tra l'altro,  rimediare
alle   disparita'   territoriali   nell'erogazione    dei    servizi,
all'inadeguata integrazione tra servizi ospedalieri e territoriali  e
si propone di migliorare i tempi di attesa per le prestazioni di cura
dei cittadini (componente 1, missione 6).  Sempre  nell'ambito  della
realizzazione della Missione 6, la disciplina  ministeriale  (decreto
Ministro della salute in data 5 aprile 2022,  recante  l'approvazione
dello schema di contratto istituzionale di sviluppo-CIS), ha previsto
che la regione o la provincia  autonoma,  quale  soggetto  attuatore,
possa esercitare il ruolo direttamente, ovvero «congiuntamente ed  in
solido con gli enti del servizio sanitario regionale  dalla  medesima
eventualmente delegati». 
    Occorre ribadire, infatti, che la  giurisprudenza  costituzionale
(si v., tra le tante, la gia' cit. Corte costituzionale  n.  62/2020)
ha  evidenziato  come  l'attuale  quadro  ordinamentale  delinei  una
«tutela multilivello» del diritto  alla  salute:  spetta  allo  Stato
(Titolo V, art. 117, comma 2, lettera m, Cost.) determinare i livelli
essenziali di assistenza, che devono essere  garantiti  su  tutto  il
territorio nazionale, e vigilare  sulla  loro  effettiva  erogazione;
spetta, invece, alle regioni, nell'ambito territoriale di competenza,
organizzare il Servizio sanitario e  garantire  le  prestazioni  e  i
servizi inclusi nei livelli essenziali di  assistenza  -  rispettando
standard  costituzionalmente  conformi  -  attraverso  gli  enti  del
proprio Servizio sanitario regionale. 
    In tale prospettiva, attraverso la collaborazione fra  i  diversi
livelli di Governo e amministrativi, le presenti linee guida, oltre a
considerare i tradizionali aspetti di indagine ricompresi nella sfera
di competenza delle  verifiche  del  collegio  sindacale,  proseguono
l'approccio volto ad intercettare le recenti modifiche normative  che
si sono susseguite dopo la conclusione della  fase  emergenziale.  Di
conseguenza, mentre e' stato eliminato lo specifico settore  dedicato
alla normativa emergenziale, sono stati introdotti  appositi  quesiti
volti alla verifica  dell'attuazione,  da  parte  degli  enti,  delle
disposizioni regionali in materia di piani strategici operativi volti
a contrastare le emergenze sanitarie, all'attivazione delle procedure
di  monitoraggio  sul  rispetto  della   disciplina   relativa   alla
prescrizione della ricetta elettronica, alla riduzione delle liste di
attesa e alla  reinternalizzazione  dei  servizi,  al  controllo  sui
requisiti professionali del personale esterno utilizzato e in materia
di rispetto dell'orario di lavoro. Particolare  attenzione  e'  stata
anche posta alla gestione dell'aspetto farmaceutico e alle  infezioni
ospedaliere. 
    2. Le presenti linee guida aggiornano il  proprio  contenuto  con
riferimento al bilancio di esercizio 2023 degli enti  sanitari  e  si
collocano nel  segno  della  continuita'  rispetto  alle  precedenti,
semplificando gli oneri informativi  del  collegio  sindacale.  Oltre
alla scheda  iniziale  sui  dati  identificativi  dei  compilatori  e
dell'ente controllato e alla parte  finale  dedicata  alle  eventuali
«Annotazioni», sono quattro le parti in cui si  suddivide  l'allegato
questionario. I tradizionali ambiti di indagine sono ricompresi nelle
parti prima («Domande  preliminari»),  seconda  («Conto  economico»),
terza («Stato patrimoniale») e quarta (Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza - PNRR). 
    Le principali informazioni  richieste  riguardano,  nella  «parte
prima», recante «Domande preliminari», le verifiche  sull'adozione  e
approvazione  del  bilancio  di  esercizio  2023,  la  sua   regolare
redazione (art. 26, decreto legislativo n.  118/2011)  e  quella  del
bilancio preventivo economico 2024 (art. 25, decreto  legislativo  n.
118/2011), sulla  corretta  tenuta  delle  scritture  contabili,  sul
rispetto dell'equilibrio economico finanziario e patrimoniale,  sulle
eventuali perdite o  gravi  irregolarita'  riscontrate  dal  collegio
sindacale, nonche' il riscontro effettuato da  parte  dell'organo  di
revisione sulla congruita' del  sistema  dei  controlli  interni.  Ai
compilatori del questionario si chiede, altresi',  di  verificare  la
coerenza tra i dati del bilancio d'esercizio  e  quelli  del  modello
C.E. (Conto economico),  quinta  comunicazione,  inviato  tramite  il
nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) al Ministero della salute,
e del modello C.E. allegato alla nota integrativa. 
    La «parte seconda», recante «Conto economico» prevede  domande  e
prospetti riguardanti la situazione economica ed  approfondimenti  su
temi particolari, quali, ad esempio, quelli riguardanti le  verifiche
sul tetto della remunerazione delle funzioni  non  tariffate.  Alcuni
quesiti  insistono  sulla   necessaria   tracciabilita'   dei   costi
imputabili all'attivita'  intramoenia,  sull'eventuale  esistenza  di
proroghe di contratti per l'acquisto di beni e servizi, sul  regolare
acquisto di prestazioni da operatori privati, sul valore della  spesa
farmaceutica, sul rispetto dei limiti della spesa per  il  personale,
sull'esistenza   di   valide    misure    di    controllo    interno,
sull'appropriatezza   prescrittiva   in    ambito    ospedaliero    e
territoriale, nonche' sulla corretta gestione del  rischio  sanitario
(risk management); in proposito sono stati inseriti specifici quesiti
in  materia  di  controllo  del  «risk  reporting»  e  di   infezioni
ospedaliere. E' stata, altresi',  dedicata  attenzione  all'eventuale
applicazione di un ticket di pronto soccorso,  nel  caso  di  «codici
bianchi»  e  sulla  riscossione  da   parte   degli   enti,   nonche'
all'effettivo conseguimento degli obiettivi programmati di  riduzione
delle liste di attesa. 
    La   «parte   terza»   del   questionario,   intitolata    «Stato
patrimoniale», contiene vari approfondimenti attinenti alla  corretta
tenuta degli inventari, anche con riguardo ai beni  trasferiti  dalla
protezione civile durante il periodo di emergenza pandemica;  seguono
quesiti sulla regolare tenuta della contabilita' di magazzino,  sulla
corretta  gestione  delle  rimanenze,  dei  farmaci  scaduti,   sulla
programmazione delle scorte di magazzino, nonche'  sulla  valutazione
prudente delle passivita' potenziali. In tale ambito, ampio spazio e'
dato alla tematica della situazione  debitoria  dell'ente  sanitario,
con  la  richiesta  di  informazioni  in  ordine  all'utilizzo  delle
anticipazioni di liquidita' al fine di far fronte  ai  pagamenti  dei
debiti certi,  liquidi  ed  esigibili  relativi  a  somministrazioni,
forniture, appalti  e  obbligazioni  per  prestazioni  professionali,
nonche'  a  obblighi  fiscali,  contributivi   e   assicurativi.   Ai
compilatori si chiede, altresi', di  verificare  la  conformita'  dei
dati dello stato patrimoniale con quelli del  modello  S.P.  allegato
alla nota integrativa  e  di  quello  inviato  al  NSIS.  Per  quanto
riguarda la parte relativa alle  partecipazioni,  si  pone  l'accento
sull'obbligo   di   periodica   razionalizzazione   degli   organismi
partecipati dall'ente, chiedendo di precisarne il numero, la quota di
partecipazione  e  la  verifica  della  coerenza  delle  informazioni
allegate al bilancio d'esercizio con quelle presenti nella banca dati
del MEF - Dipartimento del Tesoro. 
    La  «parte  quarta»,  recante  «Piano  nazionale  di  ripresa   e
resilienza-PNRR», contiene nuovi quesiti che mirano, preliminarmente,
a conoscere se l'ente sanitario sia stato individuato  come  soggetto
attuatore e, in tal caso, quali  programmi  d'investimento  abbia  in
essere  e  le  relative  fonti  di  finanziamento.  Occorre,  a   tal
proposito,  ricordare  che  la  Missione  6  del  PNRR  presenta  sue
specificita' attuative. Gli obiettivi principali  di  detta  Missione
riguardano il potenziamento della capacita' di prevenzione e cura del
SSN a beneficio di tutti i cittadini, garantendo un  accesso  equo  e
capillare alle cure e promuovendo l'utilizzo di tecnologie innovative
nella  medicina.  Il  miglioramento  delle  prestazioni  erogate  sul
territorio e' perseguito attraverso il potenziamento e  la  creazione
di strutture e presidi territoriali (come le case della  comunita'  e
gli  ospedali  di  comunita'),   il   rafforzamento   dell'assistenza
domiciliare, lo sviluppo della  telemedicina  e  l'assistenza  remota
(con l'attivazione di centrali operative territoriali),  e  una  piu'
efficace integrazione con tutti i servizi  socio-sanitari.  A  queste
misure si affiancano progetti per il rinnovamento e  l'ammodernamento
del parco tecnologico e delle attrezzatture per diagnosi e cura. 
    In   tale   contesto   assumono   un   rilievo    particolarmente
significativo i menzionati contratti istituzionali di sviluppo  (CIS)
sottoscritti da ogni regione e provincia autonoma  con  il  Ministero
della salute, ritenuti dal citato decreto 5 aprile 2022 «strumento di
attuazione  rafforzata  degli  interventi  finanziati  dal  PNRR   di
competenza  del  Ministero  della  salute».   All'interno   di   tali
contratti,   si   ricorda   la   facolta'   riconosciuta   ad    ogni
regione/provincia  autonoma  -   soggetti   attuatori   dei   singoli
interventi -  di  potersi  avvalere  dei  propri  enti  del  Servizio
sanitario  regionale  quali  soggetti  attuatori  esterni  per   dare
esecuzione agli interventi in base alla competenza  territoriale  dei
medesimi. Come esplicitato all'interno degli stessi CIS, infatti,  la
regione/provincia autonoma «direttamente ovvero congiuntamente ed  in
solido con gli enti del Servizio sanitario regionale  dalla  medesima
eventualmente delegati all'attuazione di specifici  interventi  [...]
garantisce il rispetto dell'obbligo di richiesta  e  indicazione  del
Codice unico di progetto (CUP) su tutti  gli  atti  amministrativi  e
contabili» (art. 5, comma 1, decreto 5 aprile 2022): non mancano casi
in cui sono gli stessi enti del SSR a chiedere i CUP  per  i  singoli
interventi, curandone sotto la propria  responsabilita'  gli  aspetti
gestionali connessi e/o conseguenti  e  comunicando  detto  CUP  alla
regione/provincia autonoma. 
    A tale riguardo si  sottolinea  l'importanza  del  fatto  che  le
deleghe ai soggetti attuatori esterni necessitano di  specifici  atti
negoziali    o    provvedimenti    amministrativi    emanati    dalla
regione/provincia autonoma in cui vengano precisate «le attivita'  da
realizzare  in  riferimento  a  quelle  indicate  nella   scheda   di
intervento approvata, i tempi, le modalita' e  i  reciproci  obblighi
relativi  all'attuazione  dell'intervento  in  questione,  verifiche,
monitoraggio e rendicontazione delle procedure e  spese  nonche'  dei
target e milestone, la modalita' di  trasferimento  delle  risorse  a
fronte delle spese sostenute, al fine di garantire  il  rispetto  dei
tempi, delle modalita' e degli obblighi relativi all'attuazione della
proposta in oggetto ferma rimanendo la  responsabilita'  congiunta  e
solidale che essa assume unitamente all'ente delegato» (cfr. art.  5,
comma 2, schema CIS, approvato con decreto 5 aprile 2022 cit.). 
    In relazione al ricordato ruolo svolto dagli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale nell'ambito dei progetti del Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, vengono indagate le misure organizzative atte a
predisporre sistemi di governance efficaci per il conseguimento degli
obiettivi  nei  tempi  previsti  e  nel  rispetto  delle  regole  che
disciplinano le procedure nell'ambito del PNRR;  in  particolare,  se
sia stato individuato un responsabile dell'esecuzione  del  PNRR,  se
l'ente  abbia  previsto  il  reclutamento   di   personale   e/o   il
conferimento   di   incarichi    professionali    finalizzati    alla
realizzazione degli interventi, se i  sistemi  informativi  dell'ente
garantiscano la completa tracciabilita' delle operazioni  concernenti
l'utilizzo delle risorse del PNRR, se gli organi di controllo abbiano
adottato procedure specifiche, al  fine  di  prevenire  irregolarita'
contabili ed eventuali  frodi  nella  gestione  dei  fondi  collegati
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 
    Specifici quesiti sono stati poi  rivolti,  attesa  l'entrata  in
vigore del decreto legislativo n.  36  del  2023  (nuovo  codice  dei
contratti pubblici), alla nomina del responsabile unico di progetto e
all'eventuale costituzione del collegio consultivo tecnico. 
    3. Resta ferma la facolta' delle sezioni regionali di  controllo,
nell'ambito  delle  proprie  attivita',   di   effettuare   ulteriori
approfondimenti istruttori, ove ritenuti necessari  per  il  compiuto
esercizio delle funzioni ad esse  attribuite.  Anche  le  sezioni  di
controllo delle regioni a  statuto  speciale  e  delle  due  province
autonome,  nel  rispetto  dei  regimi  di   autonomia   differenziata
applicabili,  sono  chiamate  a  invitare   alla   compilazione   dei
questionari, ai fini dell'alimentazione della banca dati  degli  enti
del Servizio sanitario e  del  consolidamento  dei  conti  a  livello
nazionale. Qualora la normativa di settore sia eventualmente  diversa
da  quella  nazionale,  citata  nel  questionario,  non  viene   meno
l'obbligo di compilazione, ed il collegio sindacale dovra'  precisare
la differente  disciplina  di  autonomia  speciale  applicata,  negli
appositi spazi riservati ai chiarimenti, dando evidenza degli effetti
prodotti dalla stessa in relazione ai profili di interesse richiamati
dal questionario. 
    4. Si elencano di seguito  gli  enti  sanitari  da  sottoporre  a
verifica, ferma restando la possibilita' per ogni  Sezione  regionale
di  controllo  della  Corte  dei  conti  di   individuare   ulteriori
strutture, sulla base della singola legislazione  regionale  e  della
concreta specificita' territoriale: 
      aziende sanitarie locali; 
      aziende socio-sanitarie territoriali; 
      aziende sanitarie provinciali; 
      aziende di tutela della salute; 
      aziende ospedaliere; 
      policlinici universitari; 
      istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; 
      agenzie regionali per l'emergenza sanitaria; 
      gestioni sanitarie accentrate; 
      aziende zero; 
      ospedali classificati,  se  ritenuti  dalle  sezioni  regionali
competenti  pienamente  equiparabili  agli  enti  sanitari   pubblici
regionali; 
      altri enti sanitari istituiti in ambito sanitario, in  aderenza
alle normative regionali, non compresi nell'elenco precedente. 
    5.  In  disparte  le  necessarie  innovazioni  del  questionario,
precedentemente evidenziate, e' stata perseguita la razionalizzazione
e  semplificazione   degli   oneri   informativi   a   carico   delle
amministrazioni e degli organi di controllo. A  tal  fine,  non  sono
state  richieste  informazioni  gia'  evincibili   da   banche   dati
pubbliche, quali, ad esempio, quelle concernenti i quadri relativi al
conto economico ed allo stato patrimoniale  disponibili  su  OpenBDAP
(https://openbdap.rgs.mef.gov.it)   o   riferibili    ad    eventuali
partecipazioni degli enti sanitari in altri organismi, trattandosi di
dati riscontrabili dalla banca dati Partecipazioni gestita dal MEF  -
Dipartimento del Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it). 
    Nel ribadire l'importanza dei flussi informativi in BDAP e  nelle
altre  banche  dati  pubbliche  ai  fini  del  monitoraggio   e   del
coordinamento della finanza pubblica, si sottolinea come il  collegio
sindacale sia, comunque, tenuto a verificare  la  coerenza  dei  dati
presenti nella piattaforma Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro
e  in  OpenBDAP  con  quanto  risultante  dai   documenti   contabili
dall'ente, quanto meno a livello dei principali aggregati. 
    Al fine di fornire alle sezioni regionali un quadro esaustivo, si
chiede  al  collegio  sindacale   di   trasmettere,   unitamente   al
questionario, anche la nota integrativa, la relazione sulla  gestione
e il parere di pertinenza reso sul bilancio d'esercizio. 
    Infine,  ai   compilatori   del   questionario   si   chiede   la
sottoscrizione di attestazioni finali,  distinte  a  seconda  che  la
relazione - questionario sia stata redatta  dal  collegio  sindacale,
per  gli  enti  dei  servizi  sanitari   regionali,   o   dal   terzo
certificatore per la gestione  sanitaria  accentrata,  ove  istituita
(art. 22, comma 3, lettera d, decreto legislativo n. 118/2011), sulla
coerenza dei dati forniti con  le  evidenze  contabili  dell'ente  ed
anche  sull'eventuale  manifestazione  di  dissenso  all'interno  del
collegio sindacale. 
    Per  procedere  alla  compilazione  della  relazione-questionario
l'Organo di revisione deve entrare nel sito della  Corte  dei  conti,
area Servizi, link: https://servizionline.corteconti.it/  e  accedere
alla piattaforma  dedicata,  denominata  «Questionari  SSN»,  tramite
utenza SPID di 2° livello. Non sono ammesse differenti  modalita'  di
trasmissione. 
    Gli utenti gia' profilati riceveranno una mail di invito  con  il
link al questionario da condividere con  i  propri  collaboratori;  i
revisori (presidente del collegio  dei  sindaci\terzo  certificatore)
che  non  sono  profilati  sul  sistema   dovranno   procedere   alla
registrazione del proprio ente  attraverso  la  funzione  «Iscrizione
nuovo Ente» presente nella homepage. 
    Nel caso in cui ci sia stato  un  avvicendamento  dell'Organo  di
revisione, rispetto all'anno precedente,  relativamente  ad  un  ente
gia' registrato a  sistema  e'  necessario  aprire  una  segnalazione
all'assistenza attraverso la specifica funzione presente in homepage,
indicando i seguenti dati anagrafici: 
      anagrafica ente; 
      denominazione; 
      codice fiscale; 
    anagrafica organo di revisione: 
      ruolo: presidente del collegio sindacale/terzo certificatore; 
      cognome e nome; 
      codice fiscale; 
      indirizzo; 
      telefono; 
      mail; 
      pec. 
    Occorre, altresi', evidenziare  che,  per  esigenze  legate  allo
sviluppo del software, la relazione-questionario disponibile  on-line
potra' mostrare talune  differenze  di  carattere  meramente  formale
rispetto alla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale.  La  Sezione
delle  autonomie  comunichera'  la  data  dalla  quale   sara'   resa
disponibile agli utenti la versione on-line. 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico