Allegato I
(art. 4, comma 2 del presente decreto)
1) Modifica della norma BCAA 7, ai sensi del paragrafo 2
dell'allegato al regolamento (UE) 2024/1468, con introduzione della
diversificazione colturale
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|BCCA 7 - Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle|
|colture sommerse |
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Ambito di applicazione
Superfici a seminativo, come definite nel Piano strategico della
PAC ai sensi dell'art. 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, in
pieno campo e senza protezioni.
Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:
a. i cui seminativi sono utilizzati per piu' del 75% per la
produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da
terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o
sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
b. la cui superficie agricola ammissibile e' costituita per
piu' del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di
erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture
sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte
significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di
tali tipi di impieghi;
c. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
d. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse.
Le superfici coltivate con metodo biologico certificate ai sensi
del regolamento (UE) n. 848/2018 e le colture coltivate secondo le
specifiche della produzione integrata e i cui beneficiari aderiscono
al sistema di qualita' nazionale per la produzione integrata (SQNPI)
sono considerate conformi (ipso facto) ai requisiti della presente
norma.
Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi
Al fine di salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che
deriva dalla sua struttura fisica, fertilita' chimica e attivita'
biologica, ottenendo un beneficio in termini di produttivita' della
coltura, grazie anche al contrasto ai parassiti e malattie
specializzati, i beneficiari hanno l'obbligo di adottare una tra le
seguenti pratiche:
1. effettuare una rotazione che consista in un cambio di
coltura a livello di parcella (eccetto nel caso di colture
pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni
lasciati a riposo).
Tale cambio di coltura e' inteso come cambio di genere botanico
e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali, in
quanto di medesimo genere botanico: frumento duro, frumento tenero,
triticale, spelta, farro.
Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le
colture secondarie, purche' adeguatamente gestite, cioe', portate a
completamento del ciclo produttivo e che coprano una parte
significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Questo si
concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un
ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso
assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno
novanta giorni.
Per quanto riguarda le parcelle a seminativo condotte in regime
di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e
delle caratteristiche del terreno, secondo quanto stabilito dalle
regioni e province autonome, e' ammessa la coltivazione della stessa
coltura sulla medesima parcella per due anni consecutivi (per es.
grano duro) a condizione che la parcella sia inserita in una
rotazione almeno triennale e che una quota pari ad almeno il 35%
della superficie delle parcelle dell'azienda sia destinata ogni anno
ad un cambio di coltura principale.
Per quanto riguarda le parcelle a seminativo ricadenti nelle
zone montane, come classificate ai sensi dell'art. 32 del regolamento
(UE) n. 1305/2013, sulle quali le colture sono praticate con
modalita' estensive, con poca possibilita' di diversificazione
colturale entro l'anno data l'esiguita' delle superfici ed una durata
breve delle condizioni climatiche per coltivare tale da non
consentire successioni colturali complesse, una data coltura puo'
essere ripetuta per tre anni consecutivi se e' garantita almeno una
delle seguenti condizioni:
che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di
copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma,
colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della
coltura e fino alla semina dell'anno successivo;
oppure, ogni anno, l'agricoltore deve garantire un cambio di
coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in
maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto
alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono
essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione
annuale;
2. prevedere una diversificazione colturale, nel periodo
compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno, nel rispetto dei seguenti
requisiti minimi:
a. se la superficie aziendale a semi nativo e' superiore a 10
ettari fino a 30 ettari, la diversificazione consiste nella
coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura
principale non supera il 75% di detti seminativi;
b. se la superficie aziendale a semi nativo e' superiore a 30
ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre
colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa piu'
del 75% e le due colture principali non occupano insieme piu' del 95%
di tali seminativi.
Si precisa che per «diversificazione colturale» si intende:
1. colture appartenenti a generi botanici differenti;
2. colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di
brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
3. terreni lasciati a riposo;
4. erba o altre foraggere.
La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate
distinte anche se appartenenti allo stesso genere. Il genere Triticum
spelta e' considerato una coltura distinta da quelle appartenenti
allo stesso genere.
2) Modifica della norma BCAA 8, ai sensi del paragrafo 3
dell'allegato al regolamento (UE) 2024/1468, con eliminazione del
requisito relativo alla percentuale minima della superficie
agricola da destinare a superfici o elementi non produttivi.
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|BCAA 8 A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio |
|B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della |
|riproduzione e della nidificazione degli uccelli |
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Ambito di applicazione
Tutte le superfici, come definite nel Piano strategico della PAC
ai sensi dell'art. 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.
Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi
Ai fini della tutela della biodiversita' e della conservazione
delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione degli
uccelli e degli impollinatori, la norma stabilisce:
A. L'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del
paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente:
stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari,
muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie
caratteristiche, - fossati o canali artificiali, alberi monumentali
(identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai
sensi del decreto ministeriale 23 ottobre 2014, o tutelati da
legislazione regionale e nazionale);
B. Il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di
alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del
paesaggio di cui al punto A. nella stagione della riproduzione e
della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel
periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale
in relazione al predetto periodo.
Intervento delle regioni e province autonome
Le regioni e province autonome specificano con propri
provvedimenti:
per l'obbligo A, gli elementi caratteristici del paesaggio
tutelati dalla normativa regionale;
per l'obbligo B, il periodo di divieto di esecuzione degli
interventi di potatura di alberi e arbusti in base alla stagione
della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, cosi' come
disciplinato dalla normativa regionale vigente.
Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle regioni e
province autonome
In assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome,
si applicano gli obblighi impegni sopra indicati.
Ai fini dell'individuazione degli elementi di cui al punto A,
valgono le seguenti indicazioni specifiche.
Per gli elementi lineari e' stabilita una lunghezza minima di 25
metri.
Per «fossati o canali artificiali» si intendono fossi lungo i
campi, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio, di
larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti
in cemento.
Per «siepi» si intendono delle strutture vegetali lineari,
regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od
arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei
fossi, dei campi, nelle zone agrarie. La larghezza minima e' di 2
metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25
metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende
la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
Per «filare» si intende una formazione ad andamento lineare
ovvero sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi
arborei/arbustivi in successione o alternati.
Per «alberi isolati» sono da intendersi gli esemplari arborei con
chioma del diametro minimo di 4 metri.
Per «alberi monumentali» sono da intendersi gli esemplari arborei
identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o
tutelati da legislazione regionale e nazionale.
Per «sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche» si intendono
le strutture ed i relativi reticoli di regimazione delle acque che
abbiano carattere di stabilita' nel tempo e di integrazione con
l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali
aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da
vegetazione spontanea. Gli elementi delle sistemazioni idraulico
agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.
Per «boschetto» si intendono gruppi di alberi presenti
all'interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima
di 3.000 mq.
Per «stagni» si intendono i bacini idrici naturali, o quelli
artificiali purche' non siano impermeabilizzati con cemento o materie
plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq. In
considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno puo'
variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area
protetta dalla presente BCAA e' individuata dal limite della
vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni
di contenimento, purche' inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.
Per «muretti» si intendono muretti in pietra tradizionale di
altezza compresa tra 0,3 e 5 metri; larghezza compresa tra 0,5 e 5
metri; lunghezza minima di 25 metri.
Per «terrazzamenti» si intendono terrazzamenti di altezza minima
di 0,5 metri.
Per «potatura» degli elementi vegetali, isolati o lineari,
regolati dalla presente norma, si intende l'insieme delle operazioni
a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, ecc.), eseguite allo
scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e
limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione
delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre,
l'eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della
pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti
negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di
infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o
gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai
ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.
Deroghe
E' possibile derogare agli obblighi della presente norma nei
seguenti casi.
1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute
dalle autorita' competenti (obblighi A e B).
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con
l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della
permanenza e della tipicita' (obbligo A).
3. Interventi colturali ciclici di ordinaria manutenzione delle
formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche i
diradamenti, taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle
capitozze (obbligo A).
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a
specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia
pseudoacacia, ecc. ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi
e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo) (obbligo A).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie
caratteristiche, e' fatta salva la possibilita' di eliminarle in
presenza di normativa che lo consenta (obbligo A).
Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella
stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e
comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.