(Allegato I)
                                                           Allegato I 
                               (art. 4, comma 2 del presente decreto) 
 
1) Modifica  della  norma  BCAA  7,  ai   sensi   del   paragrafo   2
  dell'allegato al regolamento (UE) 2024/1468, con introduzione della
  diversificazione colturale 
 
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|BCCA 7 - Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle|
|colture sommerse                                                   |
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Ambito di applicazione 
 
    Superfici a seminativo, come definite nel Piano strategico  della
PAC ai sensi dell'art. 4.3 (a) del  regolamento  (UE)  2021/2115,  in
pieno campo e senza protezioni. 
    Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende: 
      a. i cui seminativi sono utilizzati per piu'  del  75%  per  la
produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti  da
terreni lasciati a  riposo,  investiti  a  colture  di  leguminose  o
sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi; 
      b. la cui superficie agricola  ammissibile  e'  costituita  per
piu' del 75% da prato permanente, utilizzata  per  la  produzione  di
erba o altre  piante  erbacee  da  foraggio  o  investita  a  colture
sommerse per una  parte  significativa  dell'anno  o  per  una  parte
significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione  di
tali tipi di impieghi; 
      c. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari; 
      d. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse. 
    Le superfici coltivate con metodo biologico certificate ai  sensi
del regolamento (UE) n. 848/2018 e le colture  coltivate  secondo  le
specifiche della produzione integrata e i cui beneficiari  aderiscono
al sistema di qualita' nazionale per la produzione integrata  (SQNPI)
sono considerate conformi (ipso facto) ai  requisiti  della  presente
norma. 
 
Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi 
 
    Al fine di salvaguardare il potenziale produttivo del suolo,  che
deriva dalla sua struttura fisica,  fertilita'  chimica  e  attivita'
biologica, ottenendo un beneficio in termini di  produttivita'  della
coltura,  grazie  anche  al  contrasto  ai   parassiti   e   malattie
specializzati, i beneficiari hanno l'obbligo di adottare una  tra  le
seguenti pratiche: 
      1. effettuare una  rotazione  che  consista  in  un  cambio  di
coltura  a  livello  di  parcella  (eccetto  nel  caso   di   colture
pluriennali, erbe e  altre  piante  erbacee  da  foraggio  e  terreni
lasciati a riposo). 
      Tale cambio di coltura e' inteso come cambio di genere botanico
e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali,  in
quanto di medesimo genere botanico: frumento duro,  frumento  tenero,
triticale, spelta, farro. 
      Ai fini del rispetto della  presente  norma,  sono  ammesse  le
colture secondarie, purche' adeguatamente gestite, cioe',  portate  a
completamento  del  ciclo  produttivo  e  che   coprano   una   parte
significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Questo  si
concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate  da  un
ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che  in  ogni  caso
assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria  per  almeno
novanta giorni. 
      Per quanto riguarda le parcelle a seminativo condotte in regime
di aridocoltura, giustificabile sulla base del  clima  caldo-arido  e
delle caratteristiche del terreno,  secondo  quanto  stabilito  dalle
regioni e province autonome, e' ammessa la coltivazione della  stessa
coltura sulla medesima parcella per due  anni  consecutivi  (per  es.
grano duro)  a  condizione  che  la  parcella  sia  inserita  in  una
rotazione almeno triennale e che una quota  pari  ad  almeno  il  35%
della superficie delle parcelle dell'azienda sia destinata ogni  anno
ad un cambio di coltura principale. 
      Per quanto riguarda le parcelle a  seminativo  ricadenti  nelle
zone montane, come classificate ai sensi dell'art. 32 del regolamento
(UE)  n.  1305/2013,  sulle  quali  le  colture  sono  praticate  con
modalita'  estensive,  con  poca  possibilita'  di   diversificazione
colturale entro l'anno data l'esiguita' delle superfici ed una durata
breve  delle  condizioni  climatiche  per  coltivare  tale   da   non
consentire successioni colturali complesse,  una  data  coltura  puo'
essere ripetuta per tre anni consecutivi se e' garantita  almeno  una
delle seguenti condizioni: 
        che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture  di
copertura intercalare alla coltura principale, colture  sotto-chioma,
colture intercalari invernali) ogni  anno,  dopo  il  raccolto  della
coltura e fino alla semina dell'anno successivo; 
        oppure, ogni anno, l'agricoltore deve garantire un cambio  di
coltura su almeno il 35% della  superficie  dei  suoi  seminativi  in
maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione  rispetto
alle colture principali. Le colture secondarie o  intermedie  possono
essere  utilizzate  per  soddisfare  la  quota  minima  di  rotazione
annuale; 
      2.  prevedere  una  diversificazione  colturale,  nel   periodo
compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno, nel  rispetto  dei  seguenti
requisiti minimi: 
        a. se la superficie aziendale a semi nativo e' superiore a 10
ettari  fino  a  30  ettari,  la  diversificazione   consiste   nella
coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura
principale non supera il 75% di detti seminativi; 
        b. se la superficie aziendale a semi nativo e' superiore a 30
ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre
colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa piu'
del 75% e le due colture principali non occupano insieme piu' del 95%
di tali seminativi. 
    Si precisa che per «diversificazione colturale» si intende: 
      1. colture appartenenti a generi botanici differenti; 
      2. colture appartenenti ad  una  specie  diversa  nel  caso  di
brassicacee, solanacee e cucurbitacee; 
      3. terreni lasciati a riposo; 
      4. erba o altre foraggere. 
    La coltura invernale e la coltura  primaverile  sono  considerate
distinte anche se appartenenti allo stesso genere. Il genere Triticum
spelta e' considerato una coltura  distinta  da  quelle  appartenenti
allo stesso genere. 
 
2) Modifica  della  norma  BCAA  8,  ai   sensi   del   paragrafo   3
  dell'allegato al regolamento (UE) 2024/1468, con  eliminazione  del
  requisito  relativo  alla  percentuale  minima   della   superficie
  agricola da destinare a superfici o elementi non produttivi. 
 
 
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|BCAA 8 A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio |
|B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della    |
|riproduzione e della nidificazione degli uccelli                   |
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 Ambito di applicazione 
 
    Tutte le superfici, come definite nel Piano strategico della  PAC
ai sensi dell'art. 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115. 
 
Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi 
 
    Ai fini della tutela della biodiversita'  e  della  conservazione
delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione  degli
uccelli e degli impollinatori, la norma stabilisce: 
      A. L'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del
paesaggio, naturali o semi-naturali,  identificati  territorialmente:
stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi  e  filari,
muretti  a  secco,  terrazzamenti,   sistemazioni   idraulico-agrarie
caratteristiche, - fossati o canali artificiali,  alberi  monumentali
(identificati nel registro nazionale  degli  alberi  monumentali,  ai
sensi del  decreto  ministeriale  23  ottobre  2014,  o  tutelati  da
legislazione regionale e nazionale); 
      B. Il divieto di esecuzione degli  interventi  di  potatura  di
alberi e arbusti  ricompresi  tra  gli  elementi  caratteristici  del
paesaggio di cui al punto A.  nella  stagione  della  riproduzione  e
della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale  nel
periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale
in relazione al predetto periodo. 
 
Intervento delle regioni e province autonome 
 
    Le  regioni  e   province   autonome   specificano   con   propri
provvedimenti: 
      per l'obbligo A,  gli  elementi  caratteristici  del  paesaggio
tutelati dalla normativa regionale; 
      per l'obbligo B, il periodo  di  divieto  di  esecuzione  degli
interventi di potatura di alberi e  arbusti  in  base  alla  stagione
della riproduzione e della nidificazione degli  uccelli,  cosi'  come
disciplinato dalla normativa regionale vigente. 
 
Disposizioni vigenti  in  assenza  dell'intervento  delle  regioni  e
  province autonome 
 
    In assenza dei provvedimenti delle regioni e  province  autonome,
si applicano gli obblighi impegni sopra indicati. 
    Ai fini dell'individuazione degli elementi di  cui  al  punto  A,
valgono le seguenti indicazioni specifiche. 
    Per gli elementi lineari e' stabilita una lunghezza minima di  25
metri. 
    Per «fossati o canali artificiali» si  intendono  fossi  lungo  i
campi, compresi i corsi  d'acqua  per  irrigazione  o  drenaggio,  di
larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali  con  pareti
in cemento. 
    Per  «siepi»  si  intendono  delle  strutture  vegetali  lineari,
regolari od irregolari, costituite  da  specie  vegetali  arboree  od
arbustive e situate generalmente lungo i margini  delle  strade,  dei
fossi, dei campi, nelle zone agrarie. La larghezza  minima  e'  di  2
metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza  minima  di  25
metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si  intende
la proiezione ortogonale della chioma sul terreno. 
    Per «filare» si  intende  una  formazione  ad  andamento  lineare
ovvero  sinuoso  caratterizzata   dalla   ripetizione   di   elementi
arborei/arbustivi in successione o alternati. 
    Per «alberi isolati» sono da intendersi gli esemplari arborei con
chioma del diametro minimo di 4 metri. 
    Per «alberi monumentali» sono da intendersi gli esemplari arborei
identificati  nel  registro  nazionale  degli  alberi  monumentali  o
tutelati da legislazione regionale e nazionale. 
    Per «sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche» si intendono
le strutture ed i relativi reticoli di regimazione  delle  acque  che
abbiano carattere di stabilita'  nel  tempo  e  di  integrazione  con
l'ambiente agrario circostante. Sono  ricompresi  i  fossi  e  canali
aziendali,  comprensivi  delle  scarpate  inerbite   o   coperte   da
vegetazione spontanea.  Gli  elementi  delle  sistemazioni  idraulico
agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri. 
    Per  «boschetto»  si  intendono   gruppi   di   alberi   presenti
all'interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima
di 3.000 mq. 
    Per «stagni» si intendono i  bacini  idrici  naturali,  o  quelli
artificiali purche' non siano impermeabilizzati con cemento o materie
plastiche,  di  superficie  inferiore  o  uguale  a  3.000   mq.   In
considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno  puo'
variare di anno in anno e  nel  corso  di  uno  stesso  anno,  l'area
protetta  dalla  presente  BCAA  e'  individuata  dal  limite   della
vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze  quali  terrapieni
di contenimento, purche' inerbiti o coperti da vegetazione ripariale. 
    Per «muretti» si intendono  muretti  in  pietra  tradizionale  di
altezza compresa tra 0,3 e 5 metri; larghezza compresa tra  0,5  e  5
metri; lunghezza minima di 25 metri. 
    Per «terrazzamenti» si intendono terrazzamenti di altezza  minima
di 0,5 metri. 
    Per  «potatura»  degli  elementi  vegetali,  isolati  o  lineari,
regolati dalla presente norma, si intende l'insieme delle  operazioni
a ciclo pluriennale (riduzione della  chioma,  ecc.),  eseguite  allo
scopo di  rinnovare  la  vegetazione  degli  elementi  interessati  e
limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla  movimentazione
delle  macchine  agricole.  Tali  operazioni   consentono,   inoltre,
l'eliminazione delle  eventuali  parti  invecchiate  o  malate  della
pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli  effetti
negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i  pericoli  di
infezione delle piante soggette ai tagli e  con  terreno  asciutto  o
gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai
ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname. 
 
Deroghe 
 
    E' possibile derogare agli  obblighi  della  presente  norma  nei
seguenti casi. 
    1. Presenza di motivazioni di ordine  fitosanitario  riconosciute
dalle autorita' competenti (obblighi A e B). 
    2. Elementi caratteristici del  paesaggio  realizzati  anche  con
l'intervento  pubblico,  che  non  presentino   i   caratteri   della
permanenza e della tipicita' (obbligo A). 
    3. Interventi colturali ciclici di ordinaria  manutenzione  delle
formazioni   arboreo   ovvero   arbustive,   comprendenti   anche   i
diradamenti, taglio a raso di ceppaie e il taglio dei  ricacci  delle
capitozze (obbligo A). 
    4. Eliminazione di soggetti arborei o  arbustivi  appartenenti  a
specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia
pseudoacacia, ecc. ...) o eliminazione di soggetti arbustivi  lianosi
e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo) (obbligo A). 
    5.   In    relazione    alle    sistemazioni    idraulico-agrarie
caratteristiche, e' fatta salva  la  possibilita'  di  eliminarle  in
presenza di normativa che lo consenta (obbligo A). 
    Le deroghe di cui ai punti 2,  3  e  4  non  si  applicano  nella
stagione della riproduzione e della  nidificazione  degli  uccelli  e
comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.