(Allegato 1) (parte 1)
                                                           Allegato 1 
 
 
                Piano d'azione per la sostenibilita' 
              ambientale dei consumi nel settore della 
                      Pubblica amministrazione 
 
 
     CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
 PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE, MANUTENZIONE 
             E ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI 
 
Sommario 
1 PREMESSA 
  1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE 
  1.2 APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI  PER  IL  CONSEGUIMENTO
DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI 
  1.3 INDICAZIONI GENERALI PER LA STAZIONE APPALTANTE 
    1.3.1 Analisi del contesto, e dei fabbisogni 
    1.3.2 Indicazioni per gli studi LCA 
    1.3.3  Indicazioni   per   il   Documento   di   indirizzo   alla
progettazione (DIP) 
    1.3.4 Competenze dei progettisti e della direzione lavori 
    1.3.5 Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova 
    1.3.6 Verifica della catena di approvvigionamento dei prodotti da
costruzione 
2  CRITERI  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  PROGETTAZIONE   DI
INFRASTRUTTURE STRADALI 
  2.1  CLAUSOLE  CONTRATTUALI  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO   DI
PROGETTAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI 
    2.1.1 Relazione CAM 
    2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto 
    2.1.3 Specifiche del progetto 
  2.2 SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI PER L'AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI 
    2.2.1 Sostenibilita' ambientale dell'opera 
    2.2.2 Efficienza funzionale e durata della pavimentazione 
    2.2.3 Temperatura di posa degli strati in conglomerato bituminoso 
    2.2.4 Emissione acustica delle pavimentazioni 
    2.2.5 Piano di manutenzione dell'opera 
    2.2.6 Disassemblaggio e fine vita 
    2.2.7 Rapporto sullo stato dell'ambiente 
    2.2.8 Riutilizzo del conglomerato bituminoso di recupero 
  2.3 SPECIFICHE TECNICHE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE 
    2.3.1 Circolarita' dei prodotti da costruzione 
    2.3.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati 
    2.3.3 Prodotti prefabbricati  in  calcestruzzo,  in  calcestruzzo
aerato autoclavato e in calcestruzzo vibro compresso 
    2.3.4 Prodotti in acciaio 
    2.3.5 Prodotti di legno o a base legno 
    2.3.6 Murature in pietrame e miste 
    2.3.7 Sistemi di drenaggio lineare 
    2.3.8 Tubazioni in Gres ceramico 
    2.3.9 Tubazioni in materiale plastico 
    2.3.10 Barriere antirumore 
  2.4 SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AL CANTIERE 
    2.4.1 Prestazioni ambientali del cantiere 
    2.4.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo 
    2.4.3 Conservazione dello strato superficiale del terreno 
    2.4.4 Rinterri e riempimenti 
  2.5  CRITERI  PREMIANTI   PER   L'AFFIDAMENTO   DEL   SERVIZIO   DI
PROGETTAZIONE 
    2.5.1 Competenza tecnica del progettista 
    2.5.2 Competenza tecnica del direttore dei lavori 
    2.5.3 Valutazione dei rischi non finanziari o  ESG  (Environment,
Social, Governance) 
    2.5.4 Mitigazione della  congestione  del  traffico  in  fase  di
cantiere 
3 CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E
ADEGUAMENTO DI INFRASTRUTTURE STRADALI 
  3.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI PER LE GARE DI LAVORI  DI  INFRASTRUTTURE
STRADALI 
    3.1.1 Relazione CAM 
    3.1.2  Modalita'  di   gestione   dell'impianto   produttivo   di
conglomerato bituminoso 
    3.1.3 Temperatura di miscelazione del conglomerato bituminoso 
    3.1.4 Personale di cantiere 
    3.1.5 Macchine operatrici 
    3.1.6 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante
i lavori 
      3.1.6.1  Grassi  ed  oli  lubrificanti:  compatibilita'  con  i
veicoli di destinazione 
      3.1.6.2 Grassi ed oli biodegradabili 
      3.1.6.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata 
      3.1.6.4  Requisiti  degli  imballaggi  in  plastica  degli  oli
lubrificanti 
  3.2   CRITERI   PREMIANTI   PER   L'AFFIDAMENTO   DEI   LAVORI   DI
INFRASTRUTTURE STRADALI 
    3.2.1 Sistemi di gestione ambientale 
    3.2.2 Appalto lavori basato su studi LCA 
    3.2.3 Valutazione dei rischi non finanziari o  ESG  (Environment,
Social, Governance) 
    3.2.4  Prestazioni  ambientali  migliorative  dei   prodotti   da
costruzione 
    3.2.5 Contenuto di aggregato riciclato nel calcestruzzo 
    3.2.6 Temperatura di posa in opera 
    3.2.7 Trasporto del conglomerato bituminoso a caldo 
    3.2.8 Emissione acustica delle pavimentazioni 
    3.2.9 Vita utile della pavimentazione 
    3.2.10 Grassi  ed  oli  lubrificanti  per  i  veicoli  utilizzati
durante i lavori 
      3.2.10.1  Lubrificanti  biodegradabili   (diversi   dagli   oli
motore): possesso del marchio Ecolabel (UE) 
      3.2.10.2 Grassi ed oli lubrificanti minerali: contenuto di base
rigenerata 
      3.2.10.3 Requisiti  degli  imballaggi  degli  oli  lubrificanti
(biodegradabili o a base rigenerata) 
    3.2.11 Prodotti da costruzione che rientrano  in  un  sistema  di
scambio delle emissioni per la riduzione delle  emissioni  di  gas  a
effetto serra 
    3.2.12 Etichettature ambientali 
 
 
1 PREMESSA 
  Questo documento e'  stato  predisposto  in  attuazione  del  Piano
d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi della  pubblica
amministrazione, approvato con decreto 3  agosto  2023  del  Ministro
dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze e delle Imprese e del Made  in
Italy. 
  Esso fornisce alcune  indicazioni  per  le  stazioni  appaltanti  e
stabilisce  i  Criteri  Ambientali  Minimi  (di  seguito   CAM)   per
l'affidamento dei servizi di progettazione ed esecuzione  dei  lavori
per la costruzione, manutenzione e adeguamento  delle  infrastrutture
stradali (di cui all'art.  2  "Definizione  e  classificazione  delle
strade" del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285,  "Nuovo  Codice
della strada" e di opere di pertinenza stradale, quali le  piazze,  i
marciapiedi  e  i  parcheggi  ad  esse  connesse)  come  definiti  al
paragrafo  successivo  "1.1  Ambito  di  applicazione  dei   CAM"   e
disciplinati dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei
contratti pubblici (di seguito Codice). 
 
1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
  Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a  tutti  i
contratti  di  appalto  e  alle  concessioni   aventi   per   oggetto
l'esecuzione di lavori e la prestazione di servizi  di  progettazione
di infrastrutture, includendo interventi di costruzione, manutenzione
e adeguamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettere  b),  c)  e
d), dell'allegato I.1 del Codice. 
  Alcuni dei CPV (Common Procurement Vocabulary) di riferimento per i
lavori e le opere sono il CPV 45000000 "Lavori  di  costruzione",  in
particolare il 45233000-9 "Lavori di costruzione, di fondazione e  di
superficie per autostrade e strade", ed  il  71322000-1  "Servizi  di
progettazione tecnica per  la  costruzione  di  opere  di  ingegneria
civile". 
  Per quanto riguarda le aree  verdi  di  pertinenza  stradale  (aree
lungo strade e  piste  ciclabili  e  aree  verdi  di  pertinenza  dei
parcheggi)  si  applicano  le  specifiche  tecniche  e  le   clausole
contrattuali di cui al decreto ministeriale 10 marzo  2020,  "Criteri
ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la
fornitura di prodotti per la cura del verde, per  gli  interventi  di
manutenzione, riqualificazione o nuova realizzazione". 
  Qualora uno o piu' criteri ambientali minimi siano in contrasto con
normative tecniche di settore, il progettista, nella relazione CAM di
cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", fornisce la motivazione  della
non applicabilita' o l'applicazione parziale del criterio  ambientale
minimo indicando i  riferimenti  normativi  che  determinano  la  non
applicabilita'  dello  stesso.  Nell'applicazione  dei   criteri   si
intendono fatti salvi i vincoli e le tutele, i piani, le  norme  e  i
regolamenti,   qualora   risultino   piu'   restrittivi.   A   titolo
esemplificativo si citano: vincoli relativi a  beni  culturali,  beni
paesaggistici, idrogeologici, idraulici, aree naturali protette, siti
rete Natura 2000, valutazioni  d'impatto  ambientale  ecc.;  piani  e
norme  regionali  (piani  di  assetto  di  parchi  e  riserve,  piani
paesistici, piani territoriali provinciali, atti  amministrativi  che
disciplinano particolari ambiti); piani e regolamenti comunali ecc. 
  L'applicazione parziale o la mancata applicazione di uno o piu' dei
criteri ambientali contenuti in questo documento, tenendo  conto  del
generale  obbligo,  previsto  dall'art.  57  comma  2   del   decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, di applicare le specifiche tecniche
e le clausole contrattuali di questo documento, puo' essere stabilita
dalla stazione appaltante, ad esempio nel documento di indirizzo alla
progettazione, DIP di cui all'art. 3 dell'Allegato I.7 del  Codice  o
dal progettista, per i seguenti motivi: 
    - prodotto da costruzione non previsto dal progetto; 
    - particolari  condizioni  del  sito  che  impediscono  la  piena
applicazione di uno o piu' specifiche tecniche; 
  Il progettista, nella relazione  CAM  di  cui  al  criterio  "2.1.1
Relazione  CAM",   fornisce   dettagliata   motivazione   della   non
applicabilita' o  l'applicazione  parziale  di  uno  o  piu'  criteri
ambientali contenuti in questo documento. 
 
1.2 APPROCCIO DEI CRITERI  AMBIENTALI  MINIMI  PER  IL  CONSEGUIMENTO
DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI 
 
  La scelta dei criteri contenuti nel documento si basa sui  principi
e i modelli di sviluppo dell'economia circolare, in  sintonia  con  i
piu'  recenti  atti  di  indirizzo  comunitari,  tra   i   quali   la
comunicazione COM (2020) 98 "Un nuovo piano d'azione  per  l'economia
circolare. Per un'Europa piu' pulita e piu' competitiva". 
  I criteri definiti in questo documento sono redatti con l'obiettivo
di ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori di costruzione,
manutenzione e adeguamento  delle  infrastrutture  stradali  e  delle
opere di pertinenza stradale, quali piazze, marciapiedi e i parcheggi
ad  esse  connesse,  per  il  raggiungimento   degli   obiettivi   di
sostenibilita' in un'ottica di economia circolare. 
  Essi sono funzionali all'applicazione dei principi per la redazione
del Progetto di fattibilita'  tecnico-economica,  in  ottemperanza  a
quanto previsto dall'art. 6 comma 6 dell'Allegato I.7  del  Codice  e
forniscono  il   riferimento   per   la   verifica   dei   contributi
significativi ad almeno uno o piu' dei sei obiettivi ambientali, come
definiti nell'ambito del Regolamento  (UE)  2020/852  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 e  del  Regolamento  (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  12  febbraio
2021, tenendo in conto il ciclo  di  vita  dell'opera,  da  includere
nella Relazione di sostenibilita' dell'opera di cui  all'articolo  11
dell'Allegato I.7 del Codice. 
  L'Unione europea ha introdotto da molto tempo il  concetto  di  LCA
nelle politiche per la  sostenibilita',  gia'  con  la  Comunicazione
"Politica integrata dei prodotti-Sviluppare il concetto di "ciclo  di
vita  ambientale",  COM  (2003)   302,   specificando   come   questo
costituisca la migliore metodologia disponibile  per  la  valutazione
degli  impatti  ambientali  potenziali  dei  prodotti.  La   stazione
appaltante dovrebbe quindi considerare la  progettazione  secondo  un
approccio LCA (Life  Cycle  Assessment-analisi  del  ciclo  di  vita)
dotandosi  di  esperti  di  analisi  LCA  ai  fini   della   corretta
valutazione della documentazione presentata. 
  Il quadro normativo comunitario a partire dalla Direttiva  2014/95,
recepita  con  decreto  legislativo  30  dicembre  2016,  n.  254,  e
l'evoluzione  in  atto  della  normativa  bancaria  in   materia   di
affidamento di linee di credito emanata  dall'EBA  (European  Banking
Authority) richiedono una  particolare  attenzione,  da  parte  delle
stazioni appaltanti, sulle informazioni fornite dagli operatori  (es:
imprese  di  costruzione,  fornitori  di   materiali,   societa'   di
engineering) su tutti gli aspetti non  finanziari  o  ESG  (ambiente,
sociale,  governance,  sicurezza,  e  "business  ethics"),   valutati
secondo metriche orientate alla stima dei rischi di  impatti  avversi
futuri e comunicati in accordo a  standard  europei  di  rapporti  di
sostenibilita'. Inoltre, la  recente  approvazione  del  testo  della
Direttiva CSDDD (Corporate Sustainability Due  Diligence  Directive),
che introduce l'obbligo di Due Diligence  sociale  e  ambientale  sui
fornitori e degli standard di rendicontazione di sostenibilita'  ESRS
cogenti, richiedono  alle  organizzazioni  di  considerare  anche  il
livello di esposizione  ai  rischi  ESG  lungo  le  loro  filiere  di
fornitura. 
  L'adozione della valutazione del livello di  esposizione  a  questi
rischi non finanziari nel contesto dei CAM  persegue  l'obiettivo  di
premiare  gli  operatori  che  implementano  strategie  sempre   piu'
allineate con il quadro normativo comunitario e, in  ultima  analisi,
di aumentare l'attrazione di capitali pubblici e privati sulle  opere
da realizzare. 
  In questo scenario,  l'International  Standardisation  Organisation
(ISO) ha approvato le seguenti norme di riferimento per le asserzioni
etiche relative a prodotti, servizi, processi e  organizzazioni:  UNI
ISO/TS 17033 "Asserzioni etiche e informazioni di supporto - Principi
e  requisiti"  e  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17029   "Valutazione   della
conformita' - Principi e requisiti  generali  per  gli  organismi  di
validazione e verifica" (comprese le asserzioni etiche). 
  In Italia l'UNI, in  convenzione  con  Accredia,  ha  sviluppato  e
pubblicato  il  seguente   documento   pre-normativo:   UNI/PdR   102
"Asserzioni etiche di responsabilita' per lo sviluppo  sostenibile  -
Indirizzi applicativi alla UNI ISO/TS 17033:2020". 
  In linea con i contenuti dell'Accordo di Parigi sul clima del 2015,
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dell'obiettivo  della  "carbon
neutrality"  da  raggiungere  entro  il  2050,  l'Unione  Europea  ha
definito una strategia normativa  specifica  che  ha  l'obiettivo  di
riorientare i flussi di capitali  verso  investimenti  effettivamente
sostenibili. In  questo  contesto,  il  Regolamento  UE  2020/852  ha
istituito  un  sistema  di  classificazione  o   "tassonomia"   delle
attivita' sostenibili che definisce precisi criteri  per  determinare
se un'attivita' economica possa considerarsi ecosostenibile. 
  Le  attivita'  economiche  per  essere  considerate  ecosostenibili
devono rispettare i criteri di vaglio tecnico specificati negli  atti
delegati del Regolamento  2020/852,  nello  specifico  i  Regolamenti
delegati 2021/2139 e 2021/2178. 
  Nello specifico il regolamento delegato 2021/2139 fissa  i  criteri
di vaglio tecnico per determinare quando  una  determinata  attivita'
economica  possa  essere  considerata  'ecosostenibile'   in   quanto
contribuisce in modo sostanziale  alla  mitigazione  dei  cambiamenti
climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici. 
  Tra  le  attivita'  economiche  della  Tassonomia,  relative   alle
infrastrutture stradali, vi sono anche attivita' manifatturiere quali
la produzione di cemento, di ferro e acciaio. 
  Tali attivita' sono definite come attivita' di  transizione,  cioe'
quelle per le quali non  esistono  al  momento  alternative  a  basse
emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili,
ma  che  possono   sostenere   la   transizione   verso   un'economia
climaticamente neutra, se rispondenti ai criteri  di  vaglio  tecnico
fondamentali ai fini della decarbonizzazione di queste produzioni. 
  I criteri di vaglio tecnico  relativi  alla  decarbonizzazione  del
cemento, acciaio ecc. possono essere utilizzati come riferimenti  per
criteri premianti relativi ai  materiali  prodotti  da  attivita'  di
transizione, se previsti dal progetto posto a base di gara  (si  veda
criterio "3.2.3 Prestazioni ambientali migliorative dei  prodotti  da
costruzione"). 
  Per quanto finora espresso, i CAM rappresentano anche uno strumento
indispensabile  al  raggiungimento  degli   obiettivi   di   sviluppo
sostenibile dell'Agenda 2030 (Sustainable Development  Goals  -  SDG)
definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e la loro  redazione
e' stata realizzata con l'obiettivo di stabilire le  procedure  e  le
metodologie  necessarie  a  conseguire  una  strategia  di   sviluppo
sostenibile in conformita' ai suddetti "SDGs". 
  Tra i goal direttamente coinvolti dal tema in oggetto  al  presente
documento vi sono: 
    -Il Goal 9 - "Imprese, Innovazione e Infrastrutture", che mira  a
costruire infrastrutture resilienti e a promuovere  l'innovazione  ed
una industrializzazione  equa,  responsabile  e  sostenibile.  Tra  i
target del Goal 9 si evidenziano in particolare i seguenti: 
      9.1  Sviluppare   infrastrutture   di   qualita',   affidabili,
sostenibili e resilienti,  comprese  le  infrastrutture  regionali  e
transfrontaliere, per sostenere lo sviluppo economico e il  benessere
umano, con particolare attenzione alla possibilita' di  accesso  equo
per tutti; 
      9.4 Entro il 2030, aggiornare le infrastrutture  e  ammodernare
le industrie per renderle sostenibili, con maggiore efficienza  delle
risorse da utilizzare e una maggiore adozione di tecnologie pulite  e
rispettose dell'ambiente e dei  processi  industriali,  in  modo  che
tutti i paesi intraprendano azioni in accordo con le loro  rispettive
capacita'. 
    -Il  Goal  11  -  "citta'  e  comunita'  sostenibili",   che   ha
l'obiettivo di rendere le citta' e gli insediamenti umani  inclusivi,
sicuri, duraturi e sostenibili, tratta le infrastrutture  stradali  e
le opere di pertinenza nei seguenti target: 
      11.2 Entro il 2030, fornire l'accesso a  sistemi  di  trasporto
sicuri, sostenibili, e convenienti per tutti, migliorare la sicurezza
stradale, in particolare ampliando i mezzi pubblici, con  particolare
attenzione alle esigenze di chi e' in  situazioni  vulnerabili,  alle
donne, ai bambini, alle persone con disabilita' e agli anziani; 
      11.3 Entro il  2030,  aumentare  l'urbanizzazione  inclusiva  e
sostenibile e la capacita' di pianificazione e gestione partecipata e
integrata dell'insediamento umano in tutti i paesi; 
      11.4 Rafforzare gli impegni per proteggere e  salvaguardare  il
patrimonio culturale e naturale del mondo; 
      11.5 Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero  di
morti e il  numero  di  persone  colpite  da  calamita',  compresi  i
disastri provocati dall'acqua, e ridurre sostanzialmente  le  perdite
economiche dirette rispetto al prodotto interno  lordo  globale,  con
una particolare attenzione alla protezione dei poveri e delle persone
in situazioni di vulnerabilita'; 
    -Il Goal 12  -  "consumo  e  produzione  responsabili",  contiene
diversi target che incentivano modelli sostenibili di produzione e di
consumo: 
      12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l'uso
efficiente delle risorse naturali; 
      12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale  la  produzione
di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclaggio  e
il riutilizzo; 
      12.7 Promuovere pratiche in materia  di  appalti  pubblici  che
siano sostenibili,  in  accordo  con  le  politiche  e  le  priorita'
nazionali. 
 
1.3 INDICAZIONI GENERALI PER LA STAZIONE APPALTANTE 
 
1.3.1 Analisi del contesto, e dei fabbisogni 
  E' necessario che la stazione  appaltante  preveda,  a  cura  della
stessa o tramite affidamento a professionisti esterni,  l'inserimento
dei criteri contenuti in questo documento fin dal  primo  livello  di
progettazione  come  previsto  dal  vigente  Codice   dei   contratti
pubblici, in modo tale che il progetto sia sempre  conforme  ai  CAM,
anche ai fini della definizione dell'importo dei lavori. 
  In questa fase preliminare  di  progettazione,  la  valutazione  di
alternative progettuali, prevista dall'art. 41 comma  6  del  decreto
legislativo  31  marzo  2023,  n.  36,  riguarda  anche  i  requisiti
ambientali e non solo gli aspetti tecnici  della  progettazione.  Ove
possibile, la valutazione delle  alternative  progettuali,  ossia  le
alternative  che  possono  riguardare  l'intero  progetto   o   parti
significative  o  critiche  del  progetto,   e'   fatta   utilizzando
metodologie  di  ottimizzazione,  tipo  LCA  e  LCC,   al   fine   di
massimizzare la sostenibilita' degli  interventi  progettati.  Queste
metodologie possono essere inserite negli atti di gara  come  criteri
premianti. 
  Nel successivo livello di progettazione esecutiva,  il  progettista
approfondisce  i  requisiti  ambientali  indicati  nelle   specifiche
tecniche, progettando le soluzioni tecniche piu' appropriate al  fine
di garantire il loro rispetto in fase di progettazione, di consentire
il  rilascio  di  autorizzazioni  e  di  delibere  nell'ambito  della
concertazione (Conferenze di Servizi ecc.), in modo tale che  l'opera
realizzata e le  sue  prestazioni  ambientali  ed  energetiche  siano
conformi ai CAM e non vi siano difformita'. 
  Al fine di individuare l'opera  che  si  andra'  a  realizzare,  la
stazione appaltante dovrebbe fare un'attenta  analisi  delle  proprie
esigenze, effettuando, ove non gia' disponibile, un censimento ed una
pianificazione del sistema stradale, valutando la reale necessita' di
realizzare nuove strade, a fronte della possibilita'  di  adeguamento
delle  strade  esistenti  e  della  possibilita'  di  migliorarne  la
sicurezza, attraverso la realizzazione di opere  complementari  quali
la segnaletica, i rallentatori, i dissuasori  oppure  attraverso  una
diversa regolamentazione del traffico e il controllo  dei  limiti  di
velocita'. La  decisione  se  adeguare  oppure  riqualificare  strade
esistenti o, invece, realizzarne di nuove tiene conto delle effettive
condizioni di utilizzo e dei relativi costi, a  fronte  dei  risparmi
conseguibili  con  i  diversi  interventi  e  dei  relativi   impatti
ambientali, lungo l'intero ciclo di vita delle opere. Cio'  significa
che il  progetto  della  strada  e'  preceduto  da  un'analisi  costi
benefici,  compresi  quelli  ambientali  e  sociali,  connessi   alla
realizzazione dell'opera rispetto a eventuali  soluzioni  alternative
(ad es. potenziamento infrastrutture esistenti) oltre a dover  mirare
a ridurne l'impatto ambientale sia nella fase  di  realizzazione  sia
durante l'esercizio dell'opera, con particolare riguardo a produzione
e gestione dei rifiuti, consumo  di  energia,  emissione  di  rumore,
emissione  di  polveri,  vibrazioni,   contaminazione   delle   acque
superficiali  e  sotterranee,  utilizzo   delle   risorse   naturali,
incremento delle acque di ruscellamento sul suolo e nei  reticoli  di
scolo,  emissioni  in  atmosfera,   acidificazione   dei   suoli   ed
eutrofizzazione. 
  Definita  l'opera  piu'  adatta  a  soddisfare  le  esigenze  della
stazione  appaltante,   si   puo'   procedere   con   l'elaborazione,
internamente  o  esternamente  all'amministrazione,  degli  elaborati
progettuali che devono comprendere le tecniche di  costruzione  e  di
lavorazione dei materiali di cui ai presenti CAM tali da ridurre  gli
impatti ambientali e i rischi  per  la  salute  e  la  sicurezza  dei
lavoratori. 
  In particolare, il progetto dell'intervento prevede  il  ricorso  a
materiali naturali vergini come  scelta  residuale,  giustificata  da
caratteristiche   specifiche   dell'opera,   riservata    a    quelle
applicazioni per le quali sia dimostrata l'impossibilita' tecnica  di
utilizzare materiali derivanti da operazioni di recupero o riciclo  e
sottoprodotti. Le  scelte  progettuali,  inoltre,  dovrebbero  essere
fatte anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto, quindi anche
in previsione di un intensificarsi  della  forza  e  della  frequenza
degli eventi atmosferici critici. 
  La progettazione considera la presenza di  "insulae"  ambientali  o
reti ecologiche attraverso un adeguato censimento dell'esistente e un
dimensionamento degli interventi da realizzare che tenga conto  della
compatibilita' tra le specie, limiti l'erosione del suolo,  favorisca
le successive operazioni  di  manutenzione.  Tali  opere  non  devono
entrare  in  contrasto  con  interventi  simili   gia'   previsti   o
realizzati,  ad  esempio  corridoi  faunistici  e  vegetazionali.   I
corridoi ecologici debbono essere adeguati, per numero e  dimensioni,
alle esigenze del  territorio  e,  nei  casi  in  cui  la  viabilita'
esistente ne abbia interrotto la continuita', devono essere  previsti
interventi di ripristino. 
  La stazione appaltante  si  assicura  che  la  progettazione  degli
interventi sia affidata  a  progettisti  o  gruppi  di  progettazione
competenti ed  esperti,  con  il  necessario  livello  di  competenza
multidisciplinare. 
  Le stazioni  appaltanti,  nel  rispetto  della  normativa,  possono
affidare ad  uno  stesso  operatore  economico  sia  il  servizio  di
progettazione  che  la  direzione  lavori,  per  garantire   maggiore
conformita' ai criteri  ambientali  contenuti  in  questo  documento,
cosi' come previsto dall'art. 1,  comma  2  dell'allegato  II.14  del
Codice dei contratti pubblici. 
  In  relazione  alla  complessita'   dell'intervento   e'   altresi'
opportuno che tale operatore economico indichi i  tecnici  interni  o
esterni con competenze  sui  sistemi  di  gestione  ambientale  e  di
progettazione   sostenibile,   oltre   a   quelle,   imprescindibili,
dell'ingegneria stradale. 
  La verifica di tali competenze puo'  essere  dimostrata  attraverso
l'esame dei curriculum vitae riguardante la formazione  specialistica
e l'esperienza professionale maturata. 
  Al fine di consentire le migliori scelte  progettuali,  volte  alla
massimizzazione  della  sostenibilita'  ambientale  degli  interventi
tali, ad esempio, da  allungare  il  ciclo  di  vita  e  ridurre  gli
interventi di manutenzione ordinaria  o  straordinaria  (manutenzioni
mirate al raggiungimento di caratteristiche pari a  quelle  di  opere
nuove), la stazione appaltante acquisisce i dati  e  le  informazioni
utili per l'intervento, tra i quali: 
    a. nel caso di realizzazione di una nuova infrastruttura stradale
o  di  un  intervento  di   ampliamento,   a   seconda   dell'entita'
dell'intervento: 
      - dati sulla situazione geologica, idraulica dei corpi  idrici,
climatica (con particolare riguardo alla piovosita'); 
      -  rilevazioni  del  traffico   giornaliero   medio   TGM   (la
durabilita' dell'opera e' strettamente collegata al  numero  di  assi
equivalenti che la solleciteranno nel corso del suo ciclo di vita); 
      - stima del traffico potenziale dell'opera in progetto; 
      - identificazione della natura e dello stato  dei  materiali  e
dei prodotti impiegati  nell'infrastruttura  per  un  loro  eventuale
reimpiego direttamente senza ulteriori lavorazioni (tal quale),  come
usato servibile; 
      - informazioni disponibili per il riutilizzo ed il recupero dei
rifiuti prodotti; 
      - collocazione sul territorio degli impianti e delle  cave  per
la fornitura dei materiali da costruzione (naturali, o costituiti  da
materia recuperata, riciclata  o  da  sottoprodotti)  oltre  che  gli
impianti di deposito o trattamento dei rifiuti e di  preparazione  al
riutilizzo o per la rigenerazione dei componenti costruttivi. 
    b. nel  caso  di  manutenzione  di  una  infrastruttura  stradale
esistente: 
      -  rilevazioni  del  traffico   giornaliero   medio   TGM   (la
durabilita' dell'opera e' strettamente collegata al  numero  di  assi
equivalenti che la solleciteranno nel corso del suo ciclo di vita); 
      - stima del traffico potenziale dell'opera in progetto; 
      - classificazione dei dissesti esistenti (tipologia,  frequenza
ed estensione); per tale aspetto  puo'  essere  fatto  riferimento  a
parametri  quali  PCI  (pavement  condition   index),   PSI   present
serviceability index, PR, ecc. 
      - individuazione di criticita' esterne all'opera che nel  tempo
possono   interferire   negativamente   sull'opera   stessa   (frane,
erosioni); 
      - identificazione della natura e dello stato  dei  materiali  e
dei prodotti impiegati  nell'infrastruttura  per  un  loro  eventuale
reimpiego direttamente senza ulteriori lavorazioni (tal  quale)  come
usato servibile; 
      - informazioni disponibili per il riutilizzo ed il recupero dei
rifiuti prodotti; 
      - collocazione sul territorio degli impianti per  la  fornitura
dei materiali  da  costruzione  (naturali  o  costituiti  da  materia
recuperata, riciclata o da  sottoprodotti)  oltre  agli  impianti  di
deposito o trattamento dei rifiuti e di preparazione al riutilizzo  o
per la rigenerazione dei componenti costruttivi; 
      - dati provenienti da sistemi di rilevamento e monitoraggio  di
veicoli privati connessi. 
      - stratigrafia  della  pavimentazione  esistente,  interferenze
quali cavidotti, attraversamenti, reti  impiantistiche  ecc.  e  loro
posizione plano altimetrica ed ogni altra  informazione  utile  dello
stato di fatto. 
  Detti dati e informazioni sono  propedeutici  allo  sviluppo  della
progettazione, pertanto la Stazione Appaltante, ove in difetto,  puo'
richiederne  la  determinazione  ai  progettisti  nell'ambito   delle
procedure  di  affidamento  e  degli  incarichi   di   progettazione,
riconoscendo loro  il  corrispondente  compenso  ad  integrazione  di
quanto gia' definito per i servizi di progettazione. 
  Peraltro, la Stazione Appaltante, qualora in difetto di  tali  dati
ed informazioni afferenti alla specifica tipologia sia di  opere  sia
di  prestazioni  (progettazione,  direzione   lavori),   puo'   anche
ricorrere a procedure di affidamento a terzi (anche non  progettisti)
per la determinazione dei medesimi dati ed informazioni. 
  Detti dati e le informazioni, devono essere  caratterizzati  da  un
grado di dettaglio compatibile e adeguato rispetto alla tipologia  di
prestazioni, ad esempio per la progettazione, oggetto di incarichi  o
di procedure di affidamento, nonche'  al  corrispondente  livello  di
sviluppo, come per esempio la fattibilita' tecnica ed economica o  il
progetto esecutivo. 
 
1.3.2 Indicazioni per gli studi LCA 
  Tenuto conto dei principi di sostenibilita' economica e  ambientale
e degli elaborati di progetto richiamati dal  D.  Lgs.  36/2023,  gli
studi LCA (valutazione ambientale del ciclo  di  vita  -  Life  Cycle
Assessment) di cui alla Relazione di  Sostenibilita'  dell'opera  del
progetto di fattibilita' tecnico-economica, PFTE, (art 9 commi c e d,
All. I7 d.lgs. 36/2023) dovranno essere condotti secondo le norme UNI
EN 15643, UNI EN 17472 e UNI EN 15804, secondo il livello  pertinente
per l'applicazione. 
  Lo studio LCA, che qui si vuole utilizzare per applicare i presenti
criteri  premiale  alla  sola  fase  di   aggiudicazione   lavori   o
all'eventuale appalto integrato, avente per oggetto la  progettazione
esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un PFTE  approvato,
laddove non  diversamente  prescritto,  puo'  essere  eseguito  anche
adottando una metodologia semplificata limitata a un  numero  ridotto
di fasi del ciclo di vita, comunque  assolvendo  i  contenuti  minimi
richiesti dalla Relazione  di  Sostenibilita'  prevista  dal  decreto
legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  riferiti  ai  soli  consumi  di
energia, materia ed emissioni  di  CO₂.  Dovrebbero,  dunque,  essere
considerati almeno i moduli e le fasi evidenziate nella Tabella 1  (a
meno di diversa specifica del progettista nella relazione PFTE), come
da UNI EN 17472, dalla quale sono esclusi a priori i moduli  relativi
a benefici e carichi oltre il confine di sistema  (Fasi  D),  recanti
informazioni oltre il ciclo di vita della costruzione. Sono  altresi'
esclusi, per la finalita' di applicazione dei criteri CAM, gli studi,
pure previsti dalla UNI EN 17472,  relativi  alla  valutazione  delle
prestazioni economiche (LCC) e sociali dell'opera, limitandosi  cosi'
l'applicazione della richiamata norma  alla  sola  valutazione  della
prestazione ambientale. 
 
Tabella 1- Moduli e fasi da includere nello studio LCA semplificato. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Come evidenziato in Tabella 1, andranno considerati almeno i moduli
relativi alla fase di Produzione e costruzione (tutti, da A1 ad A5). 
  Riguardo al modulo A4, in questo vanno ricompresi anche gli impatti
dovuti alla demolizione delle preesistenze, a meno  che  tali  lavori
non siano  oggetto  di  separato  appalto.  Devono,  inoltre,  essere
considerati tutti i moduli della fase di fine vita (da C1  a  C4)  e,
nel caso in cui  la  Stazione  Appaltante  disponga  di  un  suo  PMS
(Pavement Management System di livello di rete) per  il  mantenimento
in efficienza della rete stradale di competenza, si dovrebbe valutare
l'opportunita' di inserire gli impatti  connessi  alle  attivita'  di
manutenzione (Modulo B2) prevedibili durante nella vita  di  servizio
dell'infrastruttura. Nello studio  LCA  di  progetto,  il  contributo
ambientale delle diverse fasi deve essere  dichiarato  separatamente,
per maggiore trasparenza. Gli scenari  di  analisi,  coerenti  con  i
requisiti  specificati  nella  UNI  EN  17472,  andranno,   pertanto,
riferiti  alle  fasi  prima  specificate,  evidenziate  in   Tab.   1
(eventualmente integrate dai  moduli  ulteriormente  specificati  dal
progettista). 
  Lo studio LCA di progetto, al netto delle ulteriori opere  puntuali
o impiantistiche per le quali si rimanda alle metodologie pertinenti,
dovrebbe basarsi sulla definizione di  equivalenti  funzionali  (rif.
UNI EN 17472) principalmente focalizzati sul corpo stradale  e  sulle
pavimentazioni stradali, o che  contengano  almeno  i  componenti  di
seguito specificati: 
    •  nel  caso  di  nuove  costruzioni  o  per  gli  interventi  di
riqualificazione: 
      ◦ Sottofondi stradali, inclusi lavori di movimento di terra 
      ◦ Strati di fondazione 
      ◦ Strati di base, collegamento  e  usura  o  pavimentazione  in
calcestruzzo 
    • nel caso di interventi di manutenzione o riabilitazione: 
      ◦ Strati di base, collegamento  e  usura  o  pavimentazione  in
calcestruzzo 
  Il periodo di riferimento dello  studio  (Reference  Study  Period,
RSP) va posto pari alla  durata  di  vita  utile  dell'infrastruttura
(Reference Service Life, RSL), o quella dichiarata  in  progetto,  in
relazione alla importanza dell'opera. 
  In  coerenza  con  la  metodologia  adottata  dal  progettista,  la
relazione LCA di PFTE deve includere l'esplicitazione di  almeno  tre
indicatori a scelta, tra gli indicatori primari di impatto ambientale
(di cui  alla  Tabella  3  della  EN15804:2019)  o  tra  i  parametri
descrittori dell'uso di risorse energetiche  primarie  (di  cui  alla
Tabella 6 della EN15804:2019), di  cui  almeno  uno  deve  essere  il
potenziale  di  riscaldamento  globale  (GWP-Total,  Global   Warming
Potential Total). La scelta  dei  tre  indicatori  utilizzati  andra'
giustificata  alla  luce  della  loro  rilevanza  per   il   progetto
specifico. 
  La relazione LCA  dovra'  essere  allegata  al  progetto  in  forma
completa, incluse banche dati impiegate, l'analisi e  la  valutazione
della qualita' dei dati impiegati nello studio, conformi alle UNI  EN
15941, e la specifica dei  software.  Ove  possibile,  devono  essere
preferiti dati primari. Qualora per la redazione dello  studio  siano
state impiegate EPD, comunque in corso di validita', queste  dovranno
essere allegate alla relazione LCA. 
  La relazione LCA  deve  essere  accompagnata  da  un  attestato  di
verifica, condotta in accordo alla ISO 14071 "Life cycle assessment -
Critical  review  processes  and  reviewer  competencies:  Additional
requirements  and  guidelines  to  ISO  14044:2006",  emesso  da   un
Organismo di Certificazione accreditato secondo la ISO 17029, per  la
ISO  14025  o  da  figure   professionali   formate   e   qualificate
all'utilizzo di protocolli  di  sostenibilita'  energetico-ambientale
per le infrastrutture sostenibili. 
  In fase di esecuzione dei lavori, spetta alla Direzione dei  Lavori
il  compito  di  verificare   la   rispondenza   dei   requisiti   di
sostenibilita' dei prodotti qualora l'operatore  intenda  proporre  e
utilizzare prodotti diversi  da  quelli  indicati  in  contratto.  La
equivalenza della  prestazione  di  sostenibilita'  (fatto  salvo  il
rispetto di tutte le altre caratteristiche  meccaniche  e  funzionali
richieste  e  della  "service   life"   dell'opera)   potra'   essere
verificata: 
    • sulla base delle EPD del prodotto in contratto e  del  prodotto
proposto dall'operatore economico, ove entrambe siano disponibili. La
verifica dovra' essere condotta sulla base dei tre indicatori primari
indicati nello studio LCA allegato al contratto dei  lavori,  secondo
criteri di tolleranza adottati dalla Direzione Lavori. La conformita'
e' sempre  garantita  qualora  il  prodotto  proposto  dall'operatore
economico, presenti, per i tre indicatori, valori inferiori  rispetto
al prodotto di progetto. 
    • Nel caso in cui l'operatore economico proponga la  sostituzione
di un prodotto che dal PFTE risulti privo di EPD, con un altro per il
quale sia invece disponibile una EPD al momento  della  realizzazione
dell'opera,  ai  fini  della   valutazione   della   prestazione   di
sostenibilita' si assume che sia  garantito  un  miglioramento  dalla
sola presenza della EPD. 
    • Nel caso in cui l'operatore economico proponga la  sostituzione
di un prodotto che dal PFTE risulti  privo  di  EPD,  con  un  altro,
anch'esso  privo  di  EPD,  si  assume  che  la   valutazione   della
prestazione di sostenibilita' rimanga invariata. 
 
1.3.3 Indicazioni per il Documento di  indirizzo  alla  progettazione
(DIP) 
  Questo documento contiene criteri ambientali che, in base a  quanto
previsto dall'art. 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo  2023,
n. 36, costituiscono: 
    A. criteri progettuali obbligatori che il progettista affidatario
o gli uffici tecnici della stazione appaltante, nel caso  in  cui  il
progetto sia  redatto  da  progettisti  interni,  oppure  l'operatore
economico, nel caso di appalto congiunto di progettazione  e  lavori,
utilizzano  per  la  redazione  del  progetto  fin  dal  livello   di
fattibilita' tecnico-economica; 
    B. clausole contrattuali obbligatorie  che  l'aggiudicatario  dei
lavori applica alla gestione del cantiere; 
    C. criteri progettuali e clausole contrattuali, obbligatori,  nel
caso di affidamento congiunto di progettazione e lavori. 
  Inoltre, tiene in considerazione i criteri premianti  del  presente
documento, secondo quanto previsto dallo stesso art. 57 comma  2  del
decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, per affidamento dei lavori e
affidamento congiunto di progettazione e lavori. 
  Nel DIP di cui all'articolo 3  dell'Allegato  I.7  del  Codice  dei
contratti pubblici, la stazione  appaltante  fa  riferimento  a  tali
criteri per fornire al progettista le indicazioni di cui al  comma  1
dell'articolo 3, con particolare riguardo alle tematiche di cui  alle
lettere l, n, q, v dello stesso comma. 
  In attuazione di quanto previsto alla lettera v) relativamente alla
promozione  di  forniture  di  materiali  certificati  da   organismi
verificatori accreditati di cui al  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, si da' indicazione
alle Stazioni appaltanti di assegnare un punteggio premiante  per  la
conformita' al criterio "3.2.11 Prodotti da costruzione che rientrano
in un sistema di scambio  delle  emissioni  per  la  riduzione  delle
emissioni di gas a effetto serra". 
  Sempre con riferimento alle forniture di prodotti da costruzione di
cui alla lettera v), nel DIP, la  stazione  appaltante  chiarisce  ai
progettisti che, fin dal progetto di fattibilita' tecnico  economica,
devono tenere conto dei prezzi dei prodotti da  costruzione  conformi
ai requisiti di cui  al  capitolo  "2.4  Specifiche  tecniche  per  i
prodotti da costruzione" e predisporre di conseguenza i  computi  con
riferimento ai prezzari regionali aggiornati, al  prezzario  DEI,  ai
prezzari delle camere di commercio  oppure  alle  analisi  dei  nuovi
prezzi. 
  Devono  inoltre  tenere  conto  degli  eventuali  costi   derivanti
dall'applicazione dei criteri di gestione ambientale del cantiere  di
cui al capitolo "2.5  Specifiche  tecniche  progettuali  relative  al
cantiere" e delle clausole  contrattuali  di  cui  al  capitolo  "3.1
Clausole  contrattuali  per  le  gare  di  lavori  di  infrastrutture
stradali". 
  Nella relazione  CAM,  il  progettista  da'  evidenza  anche  delle
modalita'  di  contestualizzazione  delle  specifiche  tecniche  alla
tipologia di opere oggetto dell'affidamento e da' evidenza dei motivi
di carattere tecnico che  hanno  portato  all'eventuale  applicazione
parziale o mancata applicazione delle  specifiche  tecniche,  tenendo
conto di quanto previsto dall'art. 57 comma 2 del decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36, che prevede l'applicazione  obbligatoria  delle
specifiche tecniche e delle clausole contrattuali. 
  Cio' puo' avvenire, ad esempio per un prodotto da  costruzione  non
previsto  dal  progetto,  per  cui  il  relativo  criterio   non   e'
applicabile,  oppure  per  particolari  condizioni   del   sito   che
impediscono la piena applicazione di uno o piu' specifiche tecniche. 
  In tali casi, nella  Relazione  CAM,  e'  fornita  una  dettagliata
descrizione del contesto progettuale e delle motivazioni tecniche per
la parziale o mancata applicazione del o  dei  criteri  contenuti  in
questo documento. Resta  inteso  che  le  stazioni  appaltanti  hanno
l'obiettivo di applicare sempre e nella misura maggiore  possibile  i
CAM in ottemperanza all'art. 57 comma 2 del  decreto  legislativo  31
marzo 2023, n. 36. Il progettista indica, gia' a partire dal progetto
di  fattibilita'  tecnico-economica,  i  requisiti  dei  prodotti  da
costruzione in conformita' alle  specifiche  tecniche  contenute  nel
presente  documento  e  indica,  inoltre,  i  mezzi  di   prova   che
l'appaltatore dei lavori dovra' presentare alla direzione lavori. 
 
1.3.4 Competenze dei progettisti e della direzione lavori 
  La stazione appaltante deve assicurarsi che la progettazione  e  la
direzione  lavori  degli  interventi  venga   affidata   a   soggetti
competenti ed esperti, con preparazione multidisciplinare,  abilitati
all'esercizio delle professioni, ai sensi di legge. 
  Cio' anche per garantire maggiore conformita' ai criteri ambientali
contenuti in questo documento, cosi' come previsto dall'art. 1, comma
2  dell'allegato  II.14  del  Codice  dei   contratti   pubblici   In
particolare la lettera g) del comma 2 prevede che  il  direttore  dei
lavori accerti che i documenti tecnici, le prove  di  cantiere  o  di
laboratorio e le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita
del   prodotto   (LCA)   relative   a   materiali,   lavorazioni    e
apparecchiature impiantistiche rispondano  ai  requisiti  di  cui  al
piano d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi
della pubblica amministrazione; la lettera l)  prevede  che  disponga
tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti  norme  nazionali
ed europee,  dal  piano  d'azione  nazionale  per  la  sostenibilita'
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione. 
  In  relazione  alla  complessita'   dell'intervento   e'   altresi'
opportuno che l'operatore  economico  indichi  i  tecnici  interni  o
esterni con competenze  sui  sistemi  di  gestione  ambientale  e  di
progettazione sostenibile, relativi anche, ad esempio,  a  protocolli
di sostenibilita' energetico-ambientale. 
  La verifica di tali competenze puo'  essere  dimostrata  attraverso
l'esame   della   formazione    specialistica    e    dell'esperienza
professionale maturata indicata nei curriculum vitae. 
 
1.3.5 Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova 
  Per agevolare l'attivita' di verifica  di  conformita'  ai  criteri
ambientali, per ognuno di  essi  e'  riportata  una  "verifica",  che
descrive le informazioni, i metodi e la documentazione necessaria per
accertarne la conformita'. 
  La stazione appaltante verifica, in fase di esecuzione  dell'opera,
il  rispetto  degli  impegni  assunti  dall'appaltatore  in  sede  di
presentazione dell'offerta, collegando l'inadempimento a  sanzioni  o
alla previsione di risoluzione del contratto, secondo quanto previsto
dal Codice. 
  La  verifica  dei  criteri  ambientali  da  parte  della   stazione
appaltante avviene in diverse fasi dell'appalto: 
    a) verifica della  possibile  assegnazione  di  punteggi  tecnici
sulla base dei criteri premianti di  cui  al  capitolo  "2.6  Criteri
premianti per l'affidamento del servizio di progettazione"; 
    b)  verifica  della  conformita'  del  progetto  alle  specifiche
tecniche progettuali di cui ai capitoli "2.2 Specifiche tecniche  per
l'affidamento  del  servizio  di  progettazione   di   infrastrutture
stradali", "2.3 Specifiche tecniche per i prodotti  da  costruzione",
"2.4 Specifiche  tecniche  relative  al  cantiere",  "2.5  Specifiche
tecniche  progettuali  relative  al   cantiere"   e   alle   clausole
contrattuali, di cui al capitolo "3.1 Clausole  contrattuali  per  le
gare  di  lavori  di  infrastrutture  stradali",  che  devono  essere
inserite nel capitolato speciale d'appalto  del  progetto  esecutivo.
Questa verifica  viene  effettuata  in  conformita'  all'articolo  42
nonche' all'allegato I.7 del decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.
36, sulla base della documentazione e  delle  informazioni  contenute
alla voce "verifica", presente nelle specifiche tecniche  di  cui  ai
citati capitoli. Le stesse verifiche devono essere  effettuate  anche
nel caso di affidamento congiunto  di  progettazione  e  lavori,  con
riferimento ai capitoli "3.1 Clausole contrattuali  per  le  gare  di
lavori di  infrastrutture  stradali  e  "3.2  Criteri  premianti  per
l'affidamento dei lavori di infrastrutture stradali; 
    c) cosi' come previsto dall'art. 1, comma 2  dell'allegato  II.14
del  Codice  dei  contratti  pubblici.,  verifica,  da  parte   della
Direzione Lavori, in corso di esecuzione del contratto di appalto dei
lavori,  della  conformita'  dei  lavori  eseguiti  alle   specifiche
tecniche progettuali di cui  ai  capitoli  "2.3  Specifiche  tecniche
progettuali  per  l'affidamento  del  servizio  di  progettazione  di
infrastrutture  stradali",  "2.5  Specifiche   tecniche   progettuali
relative al cantiere", della conformita' dei prodotti da  costruzione
alle specifiche tecniche di cui al capitolo "2.4 Specifiche  tecniche
per i prodotti da costruzione"  e  della  corretta  esecuzione  delle
clausole contrattuali di cui al paragrafo "3.1 Clausole  contrattuali
per le gare di lavori di infrastrutture  stradali",  sulla  base  dei
rapporti di prova, certificazioni e altri  mezzi  di  prova  indicati
alla voce "verifica".  La  Direzione  Lavori  verifica,  inoltre,  la
corretta esecuzione dei lavori eseguiti in applicazione  dei  criteri
premianti, se utilizzati, nei casi di affidamento dei lavori  di  cui
al capitolo "3.2 Criteri premianti per l'affidamento  dei  lavori  di
infrastrutture stradali". 
  Bisogna osservare che nei documenti progettuali e di gara: 
    - Ogni richiamo a leggi, regolamenti e norme tecniche (ISO,  UNI,
ecc) presente in  questo  documento,  presuppone  che  nei  documenti
progettuali e  di  gara  la  stazione  appaltante  faccia  il  giusto
riferimento all'ultima versione disponibile delle stesse o alle nuove
leggi, regolamenti e norme che ad esse si sono sostituite o che hanno
integrato  o  modificato  per  i  medesimi   fini,   alla   data   di
pubblicazione del bando di gara. 
    - Ai sensi dell'art. 87 comma 3 del decreto legislativo 31  marzo
2023, n. 36 e relativo allegato II.8 , riguardo a "Rapporti di prova,
certificazioni delle qualita', mezzi di prova, registro on  line  dei
certificati e  costi  del  ciclo  vita",  laddove  vengano  richieste
verifiche  effettuate  da  un   "Organismo   di   valutazione   della
conformita'",  con  questa  dicitura  si  intende  un  organismo  che
effettua  attivita'  di  valutazione  della   conformita',   comprese
taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato da  un  ente
di accreditamento firmatario degli accordi  internazionali  di  mutuo
riconoscimento  EA  MLA  (quindi  conformi  al  regolamento  (CE)  n.
765/2008 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio)  o  IAF  MLA.  Si
precisa che le certificazioni  richieste  per  la  dimostrazione  del
soddisfacimento dei requisiti dei capitoli successivi, devono  essere
rilasciate   da   Organismi   di   valutazione   della    conformita'
specificatamente accreditati per il rilascio delle stesse,  a  fronte
delle norme serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e quindi delle  norme  UNI
CEI EN ISO/IEC 17065, 17021, 17024, 17029, mentre  gli  Organismi  di
valutazione di conformita'  che  effettuano  attivita'  di  ispezione
relativa ai requisiti richiesti  sono  quelli  accreditati  a  fronte
della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. 
  Quando nelle verifiche dei criteri  sono  richiesti  certificati  o
rapporti di  prova,  ci  si  riferisce  ad  elaborati  rilasciati  da
laboratori ufficiali ed autorizzati ai  sensi  dell'ex  art.  59  del
D.P.R. 380/2001 o laboratori accreditati da  un  Organismo  Unico  di
Accreditamento in base alla norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17025,  per
eseguire le  prove  richiamate  nei  singoli  criteri.  L'Ente  Unico
nazionale  di  accreditamento  designato  dal  governo  italiano   e'
Accredia. 
  Nel caso sia prevista la possibilita' di dimostrare la  conformita'
presentando certificati o rapporti di prova rilasciati da  laboratori
ufficiali, autorizzati o accreditati, e' opportuno richiedere  che  i
certificati o i rapporti siano accompagnati da una dichiarazione  del
legale rappresentante dell'azienda che attesti la corrispondenza  del
prodotto consegnato con quello provato in laboratorio. 
  Ove,  nella  verifica  dei  singoli  criteri,   sia   prevista   la
possibilita'   di   dimostrare   la   conformita'   presentando   una
certificazione di prodotto essa riporta, qualora previsto, il logo di
Accredia o analogo ente di accreditamento  firmatario  degli  accordi
EA/IAF MLA, il logo dell'Ente di certificazione ed eventuale  marchio
UNI, il codice di registrazione, il tipo di  prodotto  oggetto  della
fornitura, la data di rilascio e di scadenza. Nel caso  sia  prevista
la possibilita' di dimostrare la conformita' presentando un marchio o
etichetta ambientale, l'offerente ne allega il certificato. 
  La dimostrazione  della  conformita'  ai  criteri  ambientali  puo'
avvenire  anche  tramite  presentazione   di   etichettature   citate
all'interno della sezione verifica o da altre etichette  equivalenti,
per esempio altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024
o  altri  mezzi  di  prova,  quale  la  documentazione  tecnica   del
fabbricante,  idonei  a  dimostrare  che  i  prodotti  soddisfano   i
requisiti  dell'etichettatura  specifica  richiesta  o  i   requisiti
specifici indicati nel capitolato speciale di appalto.  Le  etichette
equivalenti  sono  etichette  che  rispondono  ai  requisiti  fissati
dall'Allegato II.5, parte II.B, del Codice dei contratti pubblici. In
tal caso l'operatore  deve  dimostrare  che  il  prodotto  dotato  di
etichetta   equivalente   assolve   alle    prestazioni    ambientali
dell'etichetta richiesta in sede di gara. Il  direttore  dei  lavori,
prima  dell'accettazione   del   prodotto   in   cantiere,   verifica
l'equivalenza delle etichette  presentate  a  quelle  richiamate  nel
presente documento. 
  In questi ultimi due casi, etichette equivalenti e mezzi  di  prova
idonei, la  stazione  appaltante  ha  il  compito  di  verificare  la
documentazione presentata dall'offerente e di valutarne l'equivalenza
rispetto ai mezzi di prova indicati nel presente documento. 
  Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di  verifica  valida
per la successiva certificazione dell'infrastruttura stradale secondo
uno dei protocolli di  sostenibilita'  energetico-ambientale  (rating
systems) di livello nazionale o  internazionale,  la  conformita'  ai
criteri puo' essere  dimostrata  se  nella  certificazione  risultano
soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni  ambientali
richiamate dal singolo criterio. In tali casi, il progettista allega,
alla  Relazione  CAM,  la  documentazione  prevista  dallo  specifico
protocollo di sostenibilita' adottato, integrando  quanto  necessario
per dimostrare la completa conformita' ad ogni criterio applicato. 
  Alcuni esempi di tali protocolli sono: 
    - Envision; 
    -   BREEAM   (Building   Research   Establishment   Environmental
Assessment Method) infrastructure. 
 
1.3.6 Verifica della catena di  approvvigionamento  dei  prodotti  da
costruzione 
  Al  fine  di  accelerare,  in  fase  di  esecuzione   dei   lavori,
l'approvvigionamento dei prodotti da costruzione conformi ai  criteri
contenuti nel capitolo "2.3 Specifiche tecniche  per  i  prodotti  da
costruzione", da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante, puo'
informare gli operatori economici, anche utilizzando  gli  avvisi  di
pre-informazione di cui all'art.81 del Codice dei Contratti pubblici,
di quali sono i  prodotti  da  costruzione  che  verranno  utilizzati
nell'appalto  e  le  loro  caratteristiche,  facendo  riferimento  al
medesimo  capitolo  e  invitando  gli  operatori  ad  effettuare  una
verifica della propria catena di approvvigionamento dei prodotti. 
  Tale verifica consiste nel richiedere ai produttori o fornitori  se
sono in grado di fornire, in fase di esecuzione dei lavori,  prodotti
con le etichettature, certificazioni e altra documentazione richieste
nelle verifiche dei criteri del capitolo prima citato. 
 
2  CRITERI  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  PROGETTAZIONE   DI
INFRASTRUTTURE STRADALI 
 
2.1  CLAUSOLE  CONTRATTUALI  PER  L'AFFIDAMENTO   DEL   SERVIZIO   DI
PROGETTAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI 
 
  I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori,  ai  sensi
dell'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.
36. 
 
2.1.1 Relazione CAM 
  Il  progettista   aggiudicatario   elabora   una   Relazione   CAM,
conformemente a quanto previsto dall'art. 22,  comma  4,  lettera  o)
dell'allegato I.7 del decreto  legislativo  31  marzo  2023,  n.  36,
prevista per il progetto esecutivo e dovra' essere redatta  in  forma
preliminare fin dal progetto di fattibilita' tecnico economica. 
  Tale relazione, per ogni criterio ambientale di cui al capitolo  "2
Criteri  per  l'affidamento  del   servizio   di   progettazione   di
infrastrutture  stradali",  descrive  le   scelte   progettuali   che
garantiscono  la  conformita'  ai  criteri,  indica   gli   elaborati
progettuali in  cui  sono  rinvenibili  i  riferimenti  ai  requisiti
relativi al rispetto dei criteri, dettaglia i requisiti dei materiali
e dei prodotti da costruzione in conformita' ai criteri e  indica  le
tipologie di mezzi di prova di cui al paragrafo "1.3.4  Verifica  dei
criteri ambientali e mezzi  di  prova"  che  l'esecutore  dei  lavori
dovra' presentare alla direzione lavori. 
  Nella relazione CAM, il  progettista  aggiudicatario  da'  evidenza
delle modalita' di contestualizzazione delle specifiche tecniche alla
tipologia di opere oggetto dell'affidamento e dei motivi di carattere
tecnico o normativo  che  hanno  portato  all'eventuale  applicazione
parziale o mancata applicazione dei criteri ambientali  minimi,  come
indicato  nel  paragrafo  "1.1-Ambito  di  applicazione  dei  CAM  ed
esclusioni". 
  Il progettista  aggiudicatario,  nella  Relazione  CAM,  propone  e
indica i piu'  opportuni  criteri  premianti  per  l'affidamento  dei
lavori di cui al capitolo "3.2 Criteri  premianti  per  l'affidamento
dei lavori  di  infrastrutture  stradali",  fornendo  le  motivazioni
tecniche e ambientali che hanno portato alla scelta, anche sulla base
degli obiettivi ambientali indicati  dalla  stazione  appaltante  nel
documento di indirizzo alla progettazione, DIP. 
 
2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto 
  Nel  capitolato  speciale  d'appalto  del  progetto  esecutivo,  il
progettista riporta i requisiti dei prodotti da costruzione  previsti
nel progetto e i mezzi di prova di cui al  capitolo  "2.3  Specifiche
tecniche per i prodotti da costruzione", che l'appaltatore dei lavori
dovra' fornire alla direzione lavori. 
  In particolare, ove venga  richiesto  un  determinato  quantitativo
minimo di  materia  recuperata,  riciclata  o  di  sottoprodotti,  si
intende un contenuto di, alternativamente o cumulativamente,  materie
recuperate, riciclate o sottoprodotti, di almeno il x% sul  peso  del
prodotto, inteso come somma delle tre frazioni.  Di  conseguenza,  la
percentuale minima richiesta  puo'  essere  raggiunta  con  l'apporto
delle tre frazioni citate,  ove  non  diversamente  prescritto  nello
specifico   criterio,   ossia    materia    recuperata,    riciclata,
sottoprodotti. Si rammenta che il sottoprodotto, cosi' come  definito
all'art. 184 bis del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  puo'
derivare da scarti e sfridi di lavorazione ad uso interno allo stesso
processo produttivo che li ha generati,  o  da  scarti  e  sfridi  di
lavorazione generati da altri processi produttivi oppure da  processi
di simbiosi industriale. 
  Gli aggregati naturali ottenuti dalla lavorazione di terre e  rocce
da scavo gestite come sottoprodotto  secondo  il  DPR  120/2017  sono
compresi nella categoria di materiale qualificato come sottoprodotto.
Il Progettista dovra' esplicitare nella Relazione CAM la gerarchia di
valutazione  delle  singole  categorie  di  materiale  (riciclato   -
recuperato - sottoprodotto), tenuto conto  del  contesto  in  cui  e'
inserita l'opera. 
  Per  quanto  riguarda  le  certificazioni  del  valore  percentuale
richiesto, il  progettista  aggiudicatario  deve  chiarire  che  tale
requisito  e'  dimostrato  tramite  una  delle  opzioni  di   seguito
elencate: 
    1. Una dichiarazione ambientale di Prodotto (DAP o,  in  inglese,
Environmental Product Declarations o EPD), conforme alla norma UNI EN
15804 e alla norma UNI EN  ISO  14025,  verificata  da  parte  di  un
organismo di verifica e validazione accreditato in  conformita'  alla
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17029 e UNI EN ISO 14065  per  lo  specifico
schema, come ad esempio EPDItaly© o schema internazionale EPD© e  che
riporti  la  percentuale  di  contenuto   di   materiale   riciclato,
recuperato, o sottoprodotto, nel paragrafo  "informazione  ambientale
aggiuntiva" della dichiarazione. In tale paragrafo e' dichiarato  che
il valore percentuale e' determinato con un metodo di calcolo  basato
sulla tracciabilita' dei flussi fisici di materia  per  lo  specifico
prodotto,  equivalente  a  quello  di  uno  degli  altri  schemi   di
certificazione di cui ai punti  successivi  di  questo  paragrafo.  I
mezzi di prova del contenuto di materiale  riciclato,  recuperato,  o
sottoprodotto, dei materiali  componenti  il  prodotto,  sono  quelli
ammessi dagli schemi di cui ai punti successivi di questo  paragrafo.
Il valore percentuale, il metodo di calcolo e i mezzi di prova,  sono
oggetto  di  verifica  da  parte   dell'organismo   di   verifica   e
validazione.; 
    2. certificazione di prodotto "REMADE®" o "ReMade in Italy®"; 
    3.  certificazione  di  prodotto  per  il  rilascio  del  marchio
"Plastica seconda vita"; 
    4. per i prodotti in PVC e' possibile fare  ricorso,  oltre  alle
certificazioni di cui ai punti precedenti, anche al marchio VinylPlus
Product Label; 
    5. 5. una certificazione di prodotto basata sul bilancio di massa
emessa da un organismo di valutazione della  conformita'  accreditato
da un ente di Accreditamento firmatario degli accordi EA/IAF MLA  per
lo specifico schema, quale, ad esempio la CP DOC 262; 
    6. una certificazione di prodotto, rilasciata, da un organismo di
valutazione della conformita', in conformita' alla prassi UNI/PdR  88
"Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato  e/o
sottoprodotto, presente nei prodotti", qualora il  materiale  rientri
nel campo di applicazione di  tale  prassi.  Si  evidenzia  che  tale
prassi non e' applicabile ai materiali plastici; 
    7. Una certificazione Made green in  Italy  (MGI)  verificata  da
parte di un  organismo  di  verifica  o  validazione  accreditato  in
conformita' alla norma ISO 17029 e ISO 14065 per lo specifico schema,
che nella DIAP riporti, quale informazione ambientale aggiuntiva,  la
percentuale  di  contenuto  di  materiale  riciclato,  recuperato,  o
sottoprodotto. 
  Per i prodotti di  legno  o  a  base  legno,  fare  riferimento  al
criterio "2.3.5 Prodotti di legno o a base legno". 
  Nel capitolato speciale d'appalto,  il  progettista  aggiudicatario
chiarisce, inoltre, che: 
    -  Il  certificato  di  prodotto   deve   riportare   il   numero
identificativo,  il  nome  del  prodotto  certificato,  la  data   di
scadenza, i valori percentuali delle singole  frazioni  presenti  nel
prodotto. In particolare, per  quanto  riguarda  i  sottoprodotti  e'
fatta distinzione tra sottoprodotto interno ed esterno. 
    - Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono  anche
derivare da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI  EN  16640.  Le
plastiche a base biologica consentite  sono  quelle  la  cui  materia
prima  sia  derivante  da  una  attivita'  di  recupero  o   sia   un
sottoprodotto generato da altri processi produttivi; 
  Sono fatte salve le certificazioni di prodotto rilasciate fino alla
data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza
delle stesse; 
  Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi
alla norma UNI EN ISO 14021, validate da un organismo di  valutazione
della conformita', in data antecedente al 4 dicembre 2022 e fino alla
scadenza della convalida stessa.  Se  nell'autodichiarazione  non  e'
esplicitata la scadenza, la validita' e' di un anno a  partire  dalla
data di emissione, ai fini della verifica dei criteri  contenuti  nel
presente documento. 
 
2.1.3 Specifiche del progetto 
  Il progettista aggiudicatario integra nel progetto, fin  dal  primo
livello  di  progettazione  come  previsto  dal  vigente  Codice  dei
contratti pubblici, ove pertinenti con  la  tipologia  di  intervento
specifico, le specifiche tecniche di cui ai capitoli "2.2  Specifiche
tecniche  per  l'affidamento  del  servizio   di   progettazione   di
infrastrutture stradali", "2.3 Specifiche tecniche per i prodotti  da
costruzione" e "2.4 Specifiche tecniche relative al cantiere". 
  Nel capitolato  speciale  d'appalto  del  progetto  esecutivo  deve
inoltre integrare le clausole contrattuali di cui  al  capitolo  "3.1
Clausole  contrattuali  per  le  gare  di  lavori  di  infrastrutture
stradali". 
 
2.2  SPECIFICHE  TECNICHE   PER   L'AFFIDAMENTO   DEL   SERVIZIO   DI
PROGETTAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI 
 
Indicazioni alla stazione appaltante 
  I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori,  ai  sensi
dell'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.
36. 
  La verifica  dei  criteri  contenuti  in  questo  capitolo  avviene
tramite la Relazione CAM di cui al criterio  "2.1.1  Relazione  CAM",
che illustra in che modo il progetto ha  tenuto  conto  dei  criteri.
Tale relazione e' integrata  come  eventualmente  meglio  specificato
nella verifica dei singoli criteri. 
 
2.2.1 Sostenibilita' ambientale dell'opera 
Criterio 
  Il progetto di  nuova  costruzione  di  strade,  di  adeguamento  e
ampliamento e di manutenzione straordinaria delle  strade  esistenti,
prevede sistemi atti a ridurre l'inquinamento dell'aria, delle  acque
superficiali e di falda e del suolo dovuto al traffico. Tali  sistemi
possono includere: 
    • fasce verdi  destinate  a  mitigare  gli  impatti  indotti  dal
traffico veicolare e  a  protezione  delle  eventuali  aree  agricole
limitrofe all'infrastruttura (cfr. ad esempio: ISPRA - Mitigazioni  a
verde con tecniche di rivegetazione e  ingegneria  naturalistica  nel
settore  delle  strade  -   Manuali   e   Linee   Guida   65.4/2010),
compatibilmente con il  contesto  e  in  riferimento  alla  specifica
localizzazione dell'intervento, ai vincoli e  alle  preesistenze  nel
territorio. La realizzazione delle fasce verdi dovra' essere conforme
alle specifiche tecniche  del  decreto  ministeriale  10  marzo  2020
"Criteri ambientali minimi per il  servizio  di  gestione  del  verde
pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del  verde,  per  gli
interventi di manutenzione, riqualificazione o nuova realizzazione" e
ss.mm.ii; 
    • canalizzazioni in cui  collocare  tutte  le  reti  tecnologiche
previste, per una  corretta  gestione  dello  spazio  nel  sottosuolo
(vantaggi  nella  gestione  e  nella  manutenzione   delle   reti   e
dell'infrastruttura stressa), prevedendo anche una  sezione  maggiore
da destinare a futuri ampliamenti delle reti. 
    • drenaggi delle acque di  dilavamento  (materiali  permeabili  o
sistemi di drenaggio quali trincee o canali filtranti, stagni o  zona
umide) prevedendo gli opportuni sistemi di depurazione delle acque ed
evitando il sovraccarico della rete scolante e fognaria. 
  Inoltre, per i progetti di nuove strade urbane di tipo F e F-bis e'
previsto l'impiego di soluzioni progettuali che conseguano un  indice
di riflessione solare  (Solar  Reflectance  Index,  SRI)  maggiore  o
uguale  a  20,  misurata  tra  30  e  90  giorni   dall'apertura   al
traffico,conformemente  alla  norma   tecnica   ASTM   E1980-11(2019)
Standard  Practice  for  Calculating  Solar  Reflectance   Index   of
Horizontal and Low-Sloped Opaque Surfaces. 
  Per le aree di sosta o stazionamento, parcheggi,  piste  ciclabili,
marciapiedi, piazze e  di  percorsi  pedonali  e'  previsto,  invece,
l'impiego di  soluzioni  progettuali  che  conseguano  un  indice  di
riflessione solare (Solar Reflectance Index, SRI) maggiore o uguale a
29. 
  Per  le  pavimentazioni  stradali  in  galleria  e'  richiesta  una
valutazione  tecnico-ambientale  sull'opportunita'  di  utilizzo   di
materiali che abbiano un coefficiente medio  di  luminanza,  definito
nella norma UNI 11248 -  Illuminazione  stradale  -  Selezione  delle
categorie illuminotecniche non inferiore a 0,1. 
Verifica 
  La Relazione tecnica di cui  al  criterio  "2.1.1  Relazione  CAM",
illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di  questo  criterio
progettuale e presenta in allegato la valutazione  tecnico-ambientale
prevista. 
 
2.2.2 Efficienza funzionale e durata della pavimentazione 
Indicazioni alla stazione appaltante 
  Gli  interventi  di  manutenzione  possono  essere  di  risanamento
profondo quando coinvolgono lo strato di base  o  di  fondazione,  di
risanamento superficiale, ossia rifacimento di binder e usura o della
solo usura o di riparazioni superficiali di emergenza. 
  Se l'intervento e' realizzato in regime di  emergenza  la  stazione
appaltante deve provvedere,  entro  sei  mesi  dall'intervento,  alla
predisposizione di un progetto di manutenzione programmata sulla base
delle specifiche tecniche contenute nel presente documento. 
  Criterio 
  Il progetto di pavimentazioni di nuove strade  ed  il  progetto  di
risanamento profondo di  pavimentazioni  esistenti  deve  avere  come
obiettivo una vita utile di venti anni, cioe' la pavimentazione  deve
essere in grado  di  sopportare  il  passaggio  del  numero  di  assi
standard previsti per i primi venti anni di esercizio  ad  esclusione
dello strato di usura, in quanto esso e' fisiologicamente soggetto  a
decadimento funzionale in tempi piu' brevi. 
  In caso di risanamento superficiale, ossia di rifacimento di binder
e usura o della solo usura, il progettista verifica  che  gli  strati
sottostanti, di base e fondazione, abbiano una adeguata  portanza  in
relazione al carico di traffico in modo che  l'intervento  garantisca
una durata teorica di almeno cinque anni. 
  Tale criterio non  si  applica  alle  riparazioni  superficiali  di
emergenza finalizzate al ripristino immediato dell'aderenza  e  della
regolarita' superficiali ai fini della sicurezza della circolazione. 
Verifica 
  La Relazione tecnica di  cui  al  criterio  "2.1.1  Relazione  CAM"
illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di  questo  criterio
progettuale e riporta  il  metodo  di  calcolo  adottato  e  tutti  i
parametri di progetto utilizzati che costituiranno  la  base  per  le
eventuali migliorie relativamente alla vita utile. 
 
2.2.3 Temperatura di posa degli strati in conglomerato bituminoso 
Indicazioni alla stazione appaltante 
  Tale  criterio  non  si  applica  alle  pavimentazioni  chiare,  ai
conglomerati bituminosi prodotti con bitumi  modificati  con  elevato
tenore di polimeri e alle miscele con leganti bituminosi epossidici. 
Criterio 
  Per le strade urbane e per le tratte di strade extraurbane poste  a
distanze inferiori ai 1000 m dai  centri  abitati,  delimitati  cosi'
come previsto  dall'articolo  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre  1992  n.495,  "Regolamento  di  esecuzione  e
attuazione  del  Codice  della  strada",  il  progetto  prevede   una
temperatura  massima  di  posa  delle  miscele  bituminose  di  120°C
(tecnologia dei conglomerati tiepidi). 
  Nei seguenti casi, invece, la temperatura massima  di  posa  e'  di
140°C: 
    a) strati  della  pavimentazione  per  i  quali  siano  richiesti
particolari   prestazioni   acustiche   sulla   base   del   criterio
obbligatorio "2.2.4 Emissione acustica delle  pavimentazioni"  e  del
criterio premiante "3.2.8 Emissione acustica delle pavimentazioni"; 
    b) strati della pavimentazione per i quali e' previsto l'utilizzo
di conglomerati bituminosi preparati con bitumi modificati oppure  di
conglomerati bituminosi additivati con compound polimerici. 
  Oltre i 1000 metri dai centri abitati e' consentita una temperatura
di posa massima di  150°C  per  conglomerati  bituminosi  con  bitume
normale, e di 165°C per conglomerati bituminosi prodotti  con  bitumi
modificati ad alta viscosita', di cui alla lettera b). 
  Il capitolato speciale d'appalto descrive  le  caratteristiche  dei
materiali da utilizzare, le specifiche tecniche per la corretta  posa
dei conglomerati bituminosi in conformita'  al  presente  criterio  e
riferimenti dettagliati alle modalita' e alla frequenza dei controlli
rispetto alla temperatura di posa in fase di esecuzione. 
Verifica 
  La Relazione tecnica di cui  al  criterio  "2.1.1  Relazione  CAM",
illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di  questo  criterio
progettuale. 
 
2.2.4 Emissione acustica delle pavimentazioni 
Indicazioni alla stazione appaltante 
  Il presente criterio si applica alle miscele per strati di usura di
tipo chiuso, come definito dalla norma UNI EN 13108,  installate  sia
su strade della rete primaria (categoria A - B - D del  Codice  della
strada - decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285  Nuovo  codice
della strada, aggiornato alla legge n°197 del 29 dicembre 22), che su
strade di altre categorie nei tratti interessati dall'attuazione  dei
Piani di Contenimento ed  Abbattimento  del  Rumore  (PCAR)  previsti
dalla Legge Quadro 447/95 e successivi Decreti Attuativi. 
  La velocita' di prova  viene  indicata  dalla  stazione  appaltante
secondo criteri di rappresentativita' della misura e dovrebbe  essere
pari, ove possibile, al  limite  massimo  consentito  per  la  strada
indagata  o  alternativamente  a  velocita'  inferiore  per   ragioni
tecniche o necessarie a garantire  la  sicurezza  degli  operatori  e
degli utenti. 
  La stazione appaltante puo' chiedere la conformita' a tale criterio
anche per le strade di categoria C1  e  tiene  in  considerazione  il
corrispondente criterio premiante  "3.2.8  Emissione  acustica  delle
pavimentazioni". 
  La stazione appaltante puo' chiedere la conformita' a tale criterio
anche per le miscele di tipo poroso o semi poroso o di utilizzare  il
corrispondente criterio  premiante  "3.2.8-Emissione  acustica  delle
pavimentazioni. 
Criterio 
  Il progetto prevede che, nel caso di realizzazione di nuove strade,
manutenzione straordinaria o adeguamento, si utilizzino  miscele  per
strati di usura aventi prestazioni acustiche  tali  da  contenere  il
rumore da rotolamento immesso nell'ambiente circostante, a condizione
che non  si  verifichi  una  riduzione  delle  prestazioni,  comprese
l'aderenza. 
  A tal fine, la miscela deve garantire, fatte salve  le  prestazioni
meccaniche e funzionali dello  strato  di  usura  necessarie  per  la
sicurezza, un livello di emissione acustica LCPX , rilevabile con  il
metodo Close Proximity (CPX) secondo la norma  UNI  EN  ISO  11819-2,
inferiore ai valori limite espressi nella seguente tabella: 
  Valori per le miscele per strati di usura di tipo chiuso 
 
 
=====================================================================
|Velocita' in|      |      |      |     |     |     |       |       |
|    km/h    |  40  |  50  |  60  | 70  | 80  | 90  |  110  |  130  |
+============+======+======+======+=====+=====+=====+=======+=======+
|LCPX+ 0     |      |      |      |     |     |     |       |       |
|limite in   |      |      |      |     |     |     |       |       |
|dB(A)       | 88,0 | 91,0 | 93,5 |96,0 |97,5 |99,0 | 101,5 | 103,5 |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+
 
 
  Il valore LCPX + 0 si  riferisce  al  tempo  zero  di  apertura  al
traffico. Le  prove  devono  mettere  in  evidenza  che  i  risultati
sperimentali rispettino il livello dichiarato in progetto di LCPX + 0
dB(A). 
Verifica 
  La Relazione tecnica di cui  al  criterio  "2.1.1  Relazione  CAM",
illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di  questo  criterio
progettuale.  In  particolare,  il  capitolato   speciale   d'appalto
contiene le indicazioni per effettuare le prove suindicate che  vanno
effettuate dopo la realizzazione dell'opera in una sessione di misura
eseguita  conformemente  al  criterio  premiante   "3.2.8   Emissione
acustica delle pavimentazioni" ed effettuata non prima di 4 settimane
e non oltre 12 settimane dall'apertura  al  traffico  del  tratto  di
pavimentazione interessato dalla verifica. 
 
2.2.5 Piano di manutenzione dell'opera 
Criterio 
  Il progetto esecutivo include un piano di  manutenzione  dell'opera
che indichi il livello di degrado delle caratteristiche strutturali e
funzionali della pavimentazione  a  cui  vengono  attivate  le  opere
manutentive  preventive   degli   strati   superficiali   che   siano
alternative  al  rifacimento,  ad  esempio  sigillature,  trattamenti
superficiali,  preferibilmente  a  freddo  compatibilmente   con   le
esigenze di durabilita', ecc.,  in  modo  da  ridurre  l'esigenza  di
interventi  d'urgenza  e,  di  conseguenza,  limitare  l'utilizzo  di
materie prime non rinnovabili necessarie per l'intervento  (aggregati
e bitume) e ridurre i disagi conseguenti  alla  chiusura  del  tratto
stradale da manutenere. Il rifacimento dell'intera  infrastruttura  o
di sue parti deve essere previsto nel  caso  di  severe  difettosita'
identificate come tali secondo le modalita' e le  verifiche  previste
nel piano stesso o a fine vita utile. 
Verifica 
  Il progettista  redige  un  piano  dei  controlli  periodici  sulla
pavimentazione ed un piano di manutenzione  generale  dell'opera.  Il
piano  dei  controlli  periodici,  visivi   e   strumentali,   dovra'
comprendere i requisiti strutturali e funzionali della pavimentazione
comprese le prestazioni acustiche di  cui  al  criterio  obbligatorio
"2.2.4  Emissione  acustica  delle  pavimentazioni"  e  al   criterio
premiante  "3.2.8  Emissione  acustica  delle  pavimentazioni  ed   i
requisiti correlati  ai  parametri  di  durabilita',  ad  esempio  la
presenza   di   degradi   o   dissesti.   Il   progettista    prevede
l'archiviazione della  documentazione  tecnica  riguardante  tutti  i
materiali impiegati nell'opera in modo da ottimizzarne  la  gestione,
gli interventi di manutenzione e il progetto di demolizione. 
 
2.2.6 Disassemblaggio e fine vita 
Criterio 
  Il progetto di nuova costruzione  di  strade  o  rifacimento  della
pavimentazione, prevede che almeno l'80% peso/peso dei  componenti  e
degli   elementi   prefabbricati   utilizzati   nel   progetto,   sia
sottoponibile, a fine vita, a disassemblaggio o demolizione selettiva
(decostruzione) per  essere  poi  destinato  a  recupero,  riciclo  o
riutilizzo. 
Verifica 
  La Relazione CAM, di cui criterio "2.1.1 Relazione  CAM",  illustra
in  che  modo  il  progetto  ha  tenuto  conto  di  questo   criterio
progettuale. 
  In  particolare   il   progettista   redige   il   piano   per   il
disassemblaggio e la demolizione selettiva, sulla  base  della  norma
ISO 20887-"Sustainability in buildings and civil  engineering  works-
Design for disassembly and adaptability  -  Principles,  requirements
and guidance", o della UNI/PdR  75:2020  "Decostruzione  selettiva  -
Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei  rifiuti
in un'ottica di economia circolare"  o  sulla  base  delle  eventuali
informazioni sul disassemblaggio di uno o  piu'  componenti,  fornite
con le EPD conformi  alla  UNI  EN  15804,  con  allegate  le  schede
tecniche o la documentazione tecnica del fabbricante dei componenti e
degli elementi prefabbricati che sono recuperabili e riciclabili. 
  In considerazione del fatto che, in fase di demolizione  selettiva,
potrebbero rinvenirsi  categorie  di  rifiuti  differenti  da  quelle
indicate, dovute ai diversi sistemi costruttivi  e  materiali  ovvero
componenti  impiegati  nella   costruzione,   e'   sempre   suggerita
l'adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad avviare
il maggior quantitativo di materiali  non  pericolosi  a  recupero  o
riciclo. A tale scopo,  gli  elaborati  progettuali  dovranno  essere
corredati dell'audit di pre-demolizione,  in  base  al  quale  dovra'
essere predisposto il piano  di  gestione  dei  rifiuti  di  cantiere
(PGRC),  sottoscritti  entrambi  dal  progettista  e  dal  RUP  della
stazione appaltante in fase di validazione degli elaborati d'appalto. 
 
2.2.7 Rapporto sullo stato dell'ambiente 
Indicazioni alla stazione appaltante 
  Nel caso di progetti sottoposti alle procedure di  cui  all'art.  6
comma 5 (procedure VIA) del Decreto Legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, il criterio non si applica. 
Criterio 
  Al progetto di nuova costruzione di infrastrutture e'  allegato  un
Rapporto sullo stato dell'ambiente che descrive lo stato ante  operam
delle diverse  componenti  ambientali  del  sito  di  intervento.  Il
Rapporto sullo stato dell'ambiente e' redatto  da  un  professionista
abilitato e iscritto in albi o registri professionali, esperti  nelle
componenti ambientali  qui  richiamate,  in  conformita'  con  quanto
previsto dalle leggi e dai regolamenti in vigore. 
Verifica 
  Rapporto sullo stato  dell'ambiente  che  descrive  lo  stato  ante
operam delle diverse componenti ambientali  del  sito  di  intervento
(componente suolo, flora, fauna ecc.), completo dei dati di  rilievo,
anche fotografico, delle modificazioni indotte  dal  progetto  e  del
programma di interventi di miglioramento e  compensazione  ambientale
da realizzare nel sito di intervento. 
 
2.2.8 Riutilizzo del conglomerato bituminoso di recupero 
Indicazioni alla stazione appaltante 
  Ai fini dell'applicazione di questo criterio  valgono  le  seguenti
definizioni. 
  Fresato: materiale della pavimentazione stradale  rimosso  mediante
fresatura a freddo. 
  Conglomerato bituminoso di recupero (RA):  conglomerato  bituminoso
proveniente dalla demolizione della pavimentazione mediante fresatura
a freddo (c.d. fresato),  oppure  con  altre  macchine  di  cantiere,
ottenuto in sito, lavorato, adatto e  pronto  per  essere  utilizzato
come materiale costituente per conglomerato bituminoso. 
  Granulato di conglomerato bituminoso: conglomerato  bituminoso  che
ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o  piu'  operazioni  di
recupero  di  cui  all'articolo  184  -ter,  comma  1,  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle  disposizioni
del D.M. 28  marzo,  n.  69,  Regolamento  recante  disciplina  della
cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato  bituminoso  ai
sensi dell'articolo 184 -ter,  comma  2  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152. 
  In tale criterio e'  fatto  riferimento  al  volume  del  materiale
perche' e' ritenuto che il progettista trovi piu' semplice  applicare
il criterio, rispetto al criterio "2.3.1 Circolarita' dei prodotti da
costruzione", elaborato in riferimento ai prodotti da costruzione per
i quali le caratteristiche sono stabilite rispetto al peso. 
Criterio 
  Per gli interventi di risanamento profondo che includono lo  strato
di fondazione, il  progettista  adotta  soluzioni  tecniche  tali  da
consentire  l'utilizzo  di  almeno  il  70%  in  volume  di   materia
recuperata, riciclata  o  di  sottoprodotti,  riferito  al  peso  del
prodotto finito, secco su secco. Per gli  interventi  di  risanamento
profondo che non  includono  lo  strato  di  fondazione,  valgono  le
prescrizioni di cui al criterio "2.3.1 Circolarita' dei  prodotti  da
costruzione". 
  L'obiettivo del 70% di materia riciclata puo' essere perseguito con
la stabilizzazione dello strato di fondazione e con il riutilizzo del
conglomerato bituminoso di recupero nella produzione dei conglomerati
bituminosi a caldo, nella realizzazione di strati di base a freddo  e
di  strati  di  fondazione  stabilizzati  con  cemento  ed  emulsione
bituminosa o bitume schiumato. 
  Nelle tecniche di riciclaggio a  freddo,  ossia  base  a  freddo  e
strati di fondazione stabilizzati con cemento ed emulsione bituminosa
o bitume schiumato, che prevedono la miscelazione  in  sito  mediante
macchine  stabilizzatrici,  puo'  essere  impiegato  direttamente  il
fresato proveniente dalla demolizione della pavimentazione esistente. 
  Qualora sia prevista la miscelazione  mediante  impianti  mobili  o
impianti  fissi  deve  essere  impiegato  granulato  di  conglomerato
bituminoso  eventualmente  integrato  con  aggregati  naturali  o  di
materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti. Negli interventi di
manutenzione di tipo  superficiale,  ossia  che  includono  binder  e
tappeto di usura, si rimanda  al  criterio  "2.3.1  Circolarita'  dei
prodotti  da  costruzione"  per  le  percentuali  di  reimpiego   del
materiale previste per ciascuno strato. 
  Il granulato  di  conglomerato  bituminoso  riutilizzato  puo'  non
essere  necessariamente  il  conglomerato  bituminoso   di   recupero
proveniente   dalla   demolizione   della   pavimentazione    oggetto
dell'intervento, ma puo' provenire anche da altri siti di stoccaggio,
purche' conforme alle prescrizioni delle  norme  vigenti  in  materia
ambientale. 
  Nella costruzione di nuove strade, il progetto prevede l'impiego di
almeno il 20% di granulato di conglomerato  bituminoso,  riferito  al
volume complessivo degli strati della pavimentazione. 
Verifica 
  La Relazione tecnica di cui  al  criterio  "2.1.1  Relazione  CAM",
illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di  questo  criterio
progettuale. 
 
2.3 SPECIFICHE TECNICHE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE 
Indicazioni alla stazione appaltante 
 
  I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori,  ai  sensi
dell'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.
36. 
  Nel capitolato speciale di  appalto  del  progetto  esecutivo  sono
riportate le specifiche tecniche e i relativi mezzi di prova. 
  Per i prodotti da costruzione dotati di norma  armonizzata,  devono
essere rese le dichiarazioni di prestazione (DoP) in accordo  con  il
regolamento prodotti da costruzione  9  marzo  2011,  n.  305  ed  il
decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 106. 
  Per quanto riguarda le prove sul contenuto  di  materia  riciclata,
recuperata o di sottoprodotti, riferirsi al criterio "2.1.2 Contenuti
del capitolato speciale d'appalto". 
 
2.3.1 Circolarita' dei prodotti da costruzione 
Criterio 
  Il progetto di nuova costruzione di  strade  prevede  l'impiego  di
prodotti  da  costruzione  con  un  contenuto   minimo   di   materia
recuperata, riciclata  o  di  sottoprodotti,  riferito  al  peso  del
prodotto finito, secco su secco, secondo  le  percentuali  minime  di
seguito indicate, garantendo complessivamente le  stesse  prestazioni
ottenibili con materiali di primo impiego. Nel caso di interventi  su
strade  esistenti,  la  materia  recuperata  proviene,   per   quanto
possibile dallo stesso corpo stradale oggetto di intervento. 
 
Corpo stradale 
    
+--------------------------------------------------------+----------+
|Bonifica del piano di posa del rilevato                 |   ≥70%   |
+--------------------------------------------------------+----------+
|Corpo del rilevato                                      |   ≥70%   |
+--------------------------------------------------------+----------+
|Sottofondo                                              |   ≥70%   |
+--------------------------------------------------------+----------+
    
Strati di fondazione o base in pavimentazioni flessibili e semirigide 
    
+--------------------------------------------------------+----------+
|Fondazione in misto granulare non legato                |   ≥50%   |
+--------------------------------------------------------+----------+
|Fondazione in misto granulare legato (con legante       |          |
|idraulico o legante idrocarburico)                      |   ≥50%   |
+--------------------------------------------------------+----------+
|Misto cementato                                         |   ≥50%   |
+--------------------------------------------------------+----------+
    
Strati in conglomerato bituminoso  per  pavimentazioni  flessibili  e
semirigide 
    
=====================================================================
|                  Conglomerati con bitumi normali                  |
+========================================================+==========+
|Base o Base/binder                                      |   ≥35%   |
+--------------------------------------------------------+----------+
|Collegamento o Binder                                   |   ≥30%   |
+--------------------------------------------------------+----------+
|Usure chiuse                                            |   ≥15%   |
+--------------------------------------------------------+----------+
    
 
    
=====================================================================
|       Conglomerati con bitumi modificati con polimeri oppure      |
|     conglomerati bituminosi additivati con compound polimerici    |
+========================================================+==========+
|Base o Base/binder                                      |   ≥25%   |
+--------------------------------------------------------+----------+
|Collegamento o Binder                                   |   ≥20%   |
+--------------------------------------------------------+----------+
|Usure chiuse e drenanti                                 |   ≥10%   |
+--------------------------------------------------------+----------+
    
 
  Le percentuali minime indicate nelle seguenti tabelle si  intendono
come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate. 
  Nei conglomerati bituminosi a  caldo,  con  bitumi  normali  e  con
bitumi modificati, l'utilizzo di granulato di conglomerato bituminoso
in  quantita'  superiore  alle  percentuali  minime  indicate   nelle
tabelle, a prescindere dall'impiego di  altre  tipologie  di  materia
recuperata,  riciclata  o  di  sottoprodotti,   non   deve   incidere
negativamente sugli aspetti  prestazionali  e  su  quelli  funzionali
della pavimentazione. 
  Per il raggiungimento di prestazioni  non  inferiori  a  quelle  di
progetto possono essere utilizzati impianti di produzione adeguati  o
tecnologie innovative,  additivi,  leganti  bituminosi  appositamente
formulati  e  qualsiasi  altro  prodotto  in  grado   di   compensare
l'eventuale riduzione della prestazione provocata dall'impiego di una
maggiore quantita' di granulato. 
  Il progetto prevede che l'impresa presenti, unitamente allo  studio
della miscela, una relazione che descrive i materiali e le tecnologie
proposte. 
  Tale relazione deve illustrare le specifiche tecnologie  produttive
ed esecutive e i materiali che si intendono impiegare e  deve  essere
corredata da documentazione tecnico-scientifica, studi di laboratorio
e applicazioni in vera grandezza atti a  dimostrare  che  il  maggior
quantitativo di  granulato  di  conglomerato  bituminoso  non  incide
negativamente sulla vita utile della  pavimentazione,  cioe'  che  la
miscela proposta deve avere prestazioni non inferiori  a  quelle  del
progetto  a  base  di  gara  e  deve  rispettare  tutti  i  requisiti
prestazionali imposti dalle specifiche norme tecniche. 
 
Pavimentazioni rigide (In calcestruzzo o resina) 
    
+--------------------------------------------------------+----------+
|Fondazione in misto granulare                           |   ≥50%   |
+--------------------------------------------------------+----------+
|Misto cementato                                         |   ≥50%   |
+--------------------------------------------------------+----------+
|Lastra in calcestruzzo                                  |   ≥5%    |
+--------------------------------------------------------+----------+
    
 
  Per pavimentazioni ad  elementi,  ossia  una  pavimentazione  nella
quale  la  sovrastruttura  e'   formata,   nella   sua   parte   piu'
superficiale, da elementi separati  e  giustapposti,  quali  cubetti,
blocchi,   basoli,   lastre,   masselli   di   calcestruzzo,    ecc.,
eventualmente sigillati  in  opera  nei  giunti,  almeno  il  5%  per
realizzare  lo  strato  pedonale,   carrabile   o   ciclabile   della
pavimentazione. 
  Per le piste ciclabili, il contenuto minimo di materia  recuperata,
riciclata o di sottoprodotti, riferito al peso del  prodotto  finito,
secco su secco, deve essere di almeno il 70%, quando l'intervento  e'
inclusivo sia del corpo stradale che della pavimentazione. 
  Nei conglomerati bituminosi a freddo  destinati  alla  manutenzione
stradale di emergenza, per esempio  per  la  chiusura  di  buche,  e'
previsto l'impiego di almeno il  50%  di  granulato  di  conglomerato
bituminoso. 
Verifica 
  La Relazione tecnica di cui  al  criterio  "2.1.1  Relazione  CAM",
illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di  questo  criterio
progettuale. 
 
2.3.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati 
Criterio 
  I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno  un
contenuto di materia recuperata riciclata,  o  di  sottoprodotti,  di
almeno il 5% sul peso del  prodotto,  inteso  come  somma  delle  tre
frazioni. Tale percentuale e' calcolata come  rapporto  tra  il  peso
secco delle materie riciclate, recuperate e dei  sottoprodotti  e  il
peso del calcestruzzo al netto dell'acqua, intesa come acqua efficace
e acqua di assorbimento. Al fine del calcolo della massa di materiale
riciclato, recuperato o sottoprodotto, va  considerata  la  quantita'
che rimane effettivamente nel prodotto finale. 
Verifica 
  La Relazione tecnica di cui  al  criterio  "2.1.1  Relazione  CAM",
illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di  questo  criterio
progettuale. 
2.3.3 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo  aerato
autoclavato e in calcestruzzo vibro compresso 
Criterio 
  I prodotti prefabbricati in  calcestruzzo  hanno  un  contenuto  di
materia riciclata, recuperata o di sottoprodotti, di almeno il 5% sul
peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. 
  I blocchi per muratura  in  calcestruzzo  aerato  autoclavato  sono
prodotti con un contenuto di materie  riciclate,  ovvero  recuperate,
ovvero di sottoprodotti, di almeno il 7,5%  sul  peso  del  prodotto,
inteso come somma delle tre frazioni. 
Verifica 
  La Relazione tecnica di cui  al  criterio  "2.1.1  Relazione  CAM",
illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di  questo  criterio
progettuale. 
 
2.3.4 Prodotti in acciaio 
Criterio 
  Per gli usi strutturali, sono utilizzati prodotti in acciaio con un
contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di  sottoprodotti
come di seguito specificato, intendendo le percentuali indicate  come
somma delle tre frazioni: 
    - acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al
75%. 
    - acciaio da forno elettrico legato,  contenuto  minimo  pari  al
60%; 
    - acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%. 
  Per gli usi non strutturali, sono utilizzati  prodotti  in  acciaio
con un  contenuto  minimo  di  materia  recuperata,  riciclata  o  di
sottoprodotti come di seguito specificato: 
    - acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al
65%; 
    - acciaio da forno elettrico legato,  contenuto  minimo  pari  al
60%; 
    - acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%. 
  Con il termine "acciaio da forno elettrico legato" si intendono gli
"acciai inossidabili" e gli "altri  acciai  legati"  ai  sensi  della
norma tecnica UNI EN 10020, e gli "acciai  alto  legati  da  EAF"  ai
sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione. 
Verifica 
  La Relazione tecnica di cui  al  criterio  "2.1.1  Relazione  CAM",
illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di  questo  criterio
progettuale. 
  I prodotti finiti consegnati in cantiere,  ad  esempio  armature  o
carpenterie, possono essere costituiti da una  o  piu'  tipologie  di
acciaio ossia uno o piu' materiali base  d'origine.  In  questi  casi
ognuno dei materiali base d'origine deve essere conforme al  presente
criterio con  relative  percentuali  minime  di  materia  recuperata,
riciclata o sottoprodotti. 
  In questi casi, il fabbricante del prodotto  finito  consegnato  in
cantiere puo' allegare la specifica documentazione di cui al criterio
"2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto", relativamente al
prodotto finito stesso oppure una attestazione, tramite dichiarazione
del legale rappresentante, che il prodotto finito e' stato fabbricato
a partire da uno  o  piu'  materiali  base  d'origine  conformi  alle
percentuali minime prescritte in questo criterio. Per quanto riguarda
i prodotti strutturali, la lista dei  materiali  base  d'origine  con
relativa   documentazione   e'   corrispondente   alla    lista    di
rintracciabilita' di cui alle norme tecniche  delle  costruzioni  per
gli acciai strutturali. 
 
2.3.5 Prodotti di legno o a base legno 
Criterio 
  Tutti i prodotti di legno o a base legno utilizzati  nel  progetto,
se costituiti da materie prime vergini, come nel caso degli  elementi
strutturali,  devono  provenire  da  foreste   gestite   in   maniera
sostenibile come indicato  alla  lettera  a)  della  verifica  o,  se
costituiti prevalentemente da materie prime  seconde,  rispettare  le
percentuali di riciclato come indicato alla lettera  b).  Qualora  il
prodotto sia costituito da legno da recupero le verifica del rispetto
del criterio fa riferimento al punto c). 
Verifica 
  Tutti i prodotti di legno o a base legno utilizzati  nel  progetto,
se costituiti da materie prime vergini, come nel caso degli  elementi
strutturali,  devono  provenire  da  foreste   gestite   in   maniera
sostenibile come indicato  alla  lettera  a)  della  verifica  o,  se
costituiti prevalentemente da materie prime  seconde,  rispettare  le
percentuali di riciclato come indicato alla lettera  b).  Qualora  il
prodotto sia costituito da legno da recupero le verifica del rispetto
del criterio fa riferimento al punto c). 
Verifica 
  La relazione di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra  in
che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale e
indica quali sono i componenti che concorrono al raggiungimento delle
percentuali indicate. Inoltre: 
    a) Per la  prova  di  origine  sostenibile  o  responsabile,  una
certificazione di catena  di  custodia  rilasciata  da  organismi  di
valutazione della  conformita'  che  garantisca  il  controllo  della
«catena di custodia», quale quella del  Forest  Stewardship  Council®
(FSC®) o  del  Programme  for  Endorsement  of  Forest  Certification
schemes (PEFC); 
    b) Per il  legno  riciclato,  una  certificazione  di  catena  di
custodia rilasciata da organismi di valutazione della conformita' che
attesti che la componente legnosa sia costituita da almeno il 70%  di
materiale riciclato, quali: FSC®  Riciclato"  ("FSC®  Recycled")  che
attesta il 100% di contenuto di  materiale  riciclato,  oppure  "FSC®
Misto" ("FSC® Mix") con indicazione della  percentuale  di  riciclato
con il simbolo del Ciclo di Moebius all'interno dell'etichetta stessa
o l'etichetta Riciclato PEFC che attesta almeno il 70%  di  contenuto
di materiale riciclato. Il requisito puo' essere verificato anche con
altri mezzi  di  prova  di  cui  al  criterio  "2.1.2  Contenuti  del
capitolato speciale d'appalto", ove applicabili ai prodotti di  legno
o a base legno. 
  Per  quanto  riguarda  le   certificazioni   FSC   o   PEFC,   tali
certificazioni, in presenza o meno di etichetta sul prodotto,  devono
essere supportate, in fase di consegna, da un documento di vendita  o
di trasporto  riportante  la  dichiarazione  di  certificazione,  con
apposito codice di certificazione  dell'offerente,  in  relazione  ai
prodotti oggetto della fornitura. Nel caso in cui l'offerente sia  un
soggetto diverso dal  fabbricante  del  prodotto  finito,  ossia  che
l'offerente sia, ad esempio, una impresa  di  costruzioni  oppure  un
distributore/rivenditore, non certificato per la catena  di  custodia
(CoC), come prova della certificazione del  prodotto  offerto  devono
essere presentati i seguenti documenti  del  fabbricante:  copia  dei
certificati in corso di validita' e l'offerta del prodotto finito con
specifico riferimento al  C.I.G.  (Codice  Identificativo  Gara),  al
codice del  prodotto  in  gara  e  alla  denominazione  del  prodotto
offerto. 
 
2.3.6 Murature in pietrame e miste 
Criterio 
  Il progetto, per le murature in pietrame e miste, prevede l'uso  di
solo materiale riutilizzato o di recupero (pietrame e blocchetti). 
Verifica 
  La Relazione tecnica di cui  al  criterio  "2.1.1  Relazione  CAM",
illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di  questo  criterio
progettuale e indica la documentazione attestante la provenienza  del
prodotto. 
 
2.3.7 Sistemi di drenaggio lineare 
Criterio 
  Nel caso  il  progetto  preveda  la  realizzazione  di  sistemi  di
drenaggio lineare in aree soggette al passaggio di veicoli e  pedoni,
mediante l'adozione di soluzioni che prevedono l'utilizzo di prodotti
prefabbricati o realizzati in situ, questi sono conformi  alla  norma
UNI EN 1433.  I  singoli  materiali  utilizzati  sono  conformi  alle
pertinenti specifiche tecniche di cui  al  capitolo  "2.3  Specifiche
tecniche per i prodotti da costruzione". 
Verifica 
  La Relazione tecnica di cui  al  criterio  "2.1.1  Relazione  CAM",
illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di  questo  criterio
progettuale e include, oltre alla documentazione di verifica prevista
nei  pertinenti  criteri,  anche  la   documentazione   tecnica   del
fabbricante per quanto riguarda i requisiti di cui alla norma UNI  EN
1433. 
 
2.3.8 Tubazioni in Gres ceramico 
Criterio 
  Le tubazioni in gres ceramico usate per  reti  di  fognatura,  sono
prodotte con un contenuto  di  materia  recuperata,  riciclata  o  di
sottoprodotti, di almeno il 30% sul peso del prodotto. 
Verifica 
  La Relazione tecnica di cui  al  criterio  "2.1.1  Relazione  CAM",
illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di  questo  criterio
progettuale. 
 
2.3.9 Tubazioni in materiale plastico 
Criterio 
  Le tubazioni in materiale plastico sono prodotte con  un  contenuto
di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, di almeno il 20%
sul peso del prodotto. Il presente criterio non e'  applicabile  alle
condutture, tubazioni e canalizzazioni  elettriche  rientranti  nella
Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE. 
Verifica 
  La Relazione tecnica di cui  al  criterio  "2.1.1  Relazione  CAM",
illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di  questo  criterio
progettuale. 
 
2.3.10 Barriere antirumore 
Criterio 
  Le barriere antirumore sono prodotte con un  contenuto  di  materia
recuperata, riciclata o di sottoprodotti, secondo quanto previsto nei
criteri n.  2.3.2,  2.3.3,  2.3.4,  2.3.5,  2.3.6  per  i  rispettivi
materiali utilizzati nella loro realizzazione. 
  Per quanto riguarda altri  materiali  di  utilizzo  corrente  nella
realizzazione di  barriere  antirumore,  valgono  i  seguenti  limiti
percentuali  in  peso  di  materia   recuperata,   riciclata   o   di
sottoprodotti: 
    Alluminio: 70% 
    PVC: 40% 
    Lana di vetro: 60% 
    Lana di roccia: 15% 
    Fibre di poliestere o altri materiali sintetici: 50% 
  Per  quanto  riguarda  i  materiali  isolanti  costituiti  da  lane
minerali, queste sono conformi alla Nota Q o alla Nota R  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP); 
Verifica 
  La Relazione tecnica di cui  al  criterio  "2.2.1  Relazione  CAM",
illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di  questo  criterio
progettuale. 
 
2.4 SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AL CANTIERE 
 
Indicazioni alla stazione appaltante 
  I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori,  ai  sensi
dell'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.
36. Sono costituiti da criteri  progettuali  per  l'organizzazione  e
gestione sostenibile del cantiere.  Il  progettista  li  integra  nel
progetto di cantiere e nel capitolato speciale d'appalto del progetto
esecutivo. 
  La verifica  dei  criteri  contenuti  in  questo  capitolo  avviene
tramite la Relazione CAM di cui al criterio  "2.1.1  Relazione  CAM",
che illustra in che modo il progetto ha tenuto  conto  del  criterio.
Tale relazione e' integrata  come  eventualmente  meglio  specificato
nella verifica dei singoli criteri. 
 
2.4.1 Prestazioni ambientali del cantiere 
Criterio 
  Le attivita' di preparazione e conduzione del cantiere prevedono le
seguenti azioni: 
    - individuazione delle possibili  criticita'  legate  all'impatto
nell'area di cantiere e alle emissioni  di  inquinanti  sull'ambiente
circostante, e delle misure  previste  per  la  loro  eliminazione  o
riduzione. 
    - definizione delle misure da adottare per  la  protezione  delle
risorse naturali, paesistiche e storico-culturali presenti  nell'area
del  cantiere  quali  la  recinzione  e   protezione   degli   ambiti
interessati da fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre
formazioni vegetazionali autoctone. Qualora l'area di cantiere ricada
in siti tutelati  ai  sensi  delle  norme  del  piano  paesistico  si
applicano le misure previste; 
    - rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone  invasive,
in particolare, Ailanthus altissima e Robinia pseudoacacia), comprese
radici e ceppaie. Per  l'individuazione  delle  specie  alloctone  si
dovra'  fare  riferimento  alla  "Watch-list  della  flora  alloctona
d'Italia" (Ministero dell'Ambiente e della Tutela  del  Territorio  e
del Mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow); 
    - protezione  delle  specie  arboree  e  arbustive  autoctone  di
interesse storico e botanico tramite protezione con materiali idonei,
per escludere danni alle radici, al tronco  e  alla  chioma.  Non  e'
ammesso usare gli alberi per l'infissione di chiodi,  appoggi  e  per
l'installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici  etc.  Nel  caso
che sia tecnicamente impossibile salvaguardare alcuni  esemplari,  e'
garantito il ripristino a termine lavori con  equivalenza  tra  stato
ante e post operam; 
    - e) disposizione dei depositi di materiali di  cantiere  non  in
prossimita' delle  preesistenze  arboree  e  arbustive  autoctone  di
interesse storico e botanico; 
    - definizione delle misure adottate  per  aumentare  l'efficienza
nell'uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni  di
inquinanti e gas climalteranti, con particolare  riferimento  all'uso
di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas  a
basso consumo energetico o a led, generatori di  corrente  eco-diesel
con silenziatore, pannelli solari per l'acqua calda, etc.); 
    - in coerenza con la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge  quadro
sull'inquinamento  acustico",  e  con  gli  esiti  della  valutazione
previsionale  di  impatto  acustico  ,  anche  tenendo  conto   della
valutazione del rumore nell'ambito della documentazione in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro, sono definite le  misure  idonee  per
l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle  operazioni
di scavo, di carico e scarico dei materiali, di taglio dei materiali,
di impasto del cemento e di disarmo ecc, e l'eventuale  installazione
di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree  piu'
critiche e nelle aree di lavorazione piu' rumorose,  con  particolare
riferimento alla  disponibilita'  ad  utilizzare  gruppi  elettrogeni
super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica; 
    - definizione delle misure atte a garantire il risparmio idrico e
la gestione delle acque reflue  nel  cantiere  e  l'uso  delle  acque
piovane e quelle di lavorazione degli aggregati, prevedendo opportune
reti di drenaggio e scarico delle acque; 
    - definizione delle misure per  l'abbattimento  delle  polveri  e
fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle  aree
di lavorazione con l'acqua  o  altre  tecniche  di  contenimento  del
fenomeno del sollevamento della polvere delle aree di  lavorazione  e
delle piste utilizzate dai mezzi di trasporto; 
    - definizione delle misure per garantire la protezione del  suolo
e del sottosuolo, impedendo la diminuzione di  materia  organica,  il
calo della biodiversita' nei suoi diversi strati,  la  contaminazione
locale  o  diffusa,  la  salinizzazione,   l'erosione   etc.,   anche
attraverso la verifica  continua  degli  sversamenti  accidentali  di
sostanze  e  materiali  inquinanti  e  la  previsione  dei   relativi
interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato. 
    - definizione delle misure a tutela delle  acque  superficiali  e
sotterranee,  quali  l'impermeabilizzazione  di  eventuali  aree   di
deposito temporaneo di rifiuti non inerti e depurazione  delle  acque
di dilavamento prima di essere convogliate verso  i  recapiti  idrici
finali; 
    - definizione delle misure idonee per  ridurre  l'impatto  visivo
del cantiere, anche attraverso schermature e  sistemazione  a  verde,
soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza
di specie particolarmente sensibili alla presenza umana; 
    - misure per realizzare la demolizione selettiva individuando gli
spazi per la raccolta dei materiali da avviare a preparazione per  il
riutilizzo, recupero e riciclo; 
    -  misure  per  implementare   la   raccolta   differenziata   di
imballaggi, rifiuti pericolosi e speciali etc., individuando le  aree
da  adibire  a  deposito  temporaneo  e  gli   spazi   opportunamente
attrezzati  con  idonei   cassonetti   o   contenitori   carrellabili
opportunamente etichettati per la raccolta differenziata ecc. 
    - 
Verifica 
  La Relazione tecnica di cui  al  criterio  "2.1.1  Relazione  CAM",
illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di  questo  criterio
progettuale e  le  azioni  previste  per  la  riduzione  dell'impatto
ambientale del cantiere. 
 
2.4.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo 
Criterio 
  Fermo  restando  il  rispetto  di  tutte  le  norme   vigenti,   la
demolizione delle opere viene eseguita in  modo  da  massimizzare  il
recupero  delle  diverse  frazioni  di   materiale.   Nei   casi   di
ristrutturazione, manutenzione e demolizione, il progetto prevede che
almeno il  70%  in  peso  dei  rifiuti  non  pericolosi  generati  in
cantiere, ed escludendo gli scavi, conformemente  a  quanto  disposto
dall'art.181 co.4 lett. b) del decreto legislativo n. 152  del  2006,
venga  avviato  a  operazioni  di  preparazione  per  il  riutilizzo,
riciclaggio o altre operazioni di recupero, secondo la  gerarchia  di
gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del  decreto  legislativo  3
aprile 2006 n. 152. 
  In caso di manutenzione profonda,  il  progetto  della  demolizione
deve seguire le indicazioni  relative  alla  fase  progettuale  della
UNI/PdR  75   "Decostruzione   selettiva   -   Metodologia   per   la
decostruzione selettiva e il recupero dei  rifiuti  in  un'ottica  di
economia circolare". 
  Il progetto riporta la quota parte di  rifiuti  che  potra'  essere
avviato  a  preparazione  per  il  riutilizzo,  riciclaggio  o  altre
operazioni di recupero. 
  A tal fine puo' essere fatto  riferimento  ai  seguenti  documenti:
"Orientamenti per le  verifiche  dei  rifiuti  prima  dei  lavori  di
demolizione e di ristrutturazione degli  edifici"  della  Commissione
Europea, 2018; raccomandazioni del Sistema nazionale della Protezione
dell'Ambiente (SNPA) "Criteri ed indirizzi tecnici condivisi  per  il
recupero dei rifiuti inerti" del 2016; UNI/PdR 75. 
  Tale stima include le seguenti: 
    a. valutazione delle caratteristiche dell'opera; 
    b. individuazione e valutazione dei rischi connessi  a  eventuali
rifiuti pericolosi e alle emissioni che possono  sorgere  durante  la
demolizione; 
    c. stima delle quantita' di  rifiuti  che  saranno  prodotti  con
ripartizione tra le diverse frazioni di materiale; 
    d. stima della percentuale di rifiuti da avviare  a  preparazione
per il riutilizzo  e  a  riciclo,  rispetto  al  totale  dei  rifiuti
prodotti, sulla  base  dei  sistemi  di  selezione  proposti  per  il
processo di demolizione; 
  Alla luce di tale stima, il progetto comprende le valutazioni e  le
previsioni riguardo a: 
    a. rimozione dei rifiuti, materiali o componenti pericolosi; 
    b. rimozione dei rifiuti, materiali o componenti  riutilizzabili,
riciclabili e recuperabili. 
  Il progetto individua le seguenti categorie di rifiuti: 
    -  rifiuti  suddivisi  per  frazioni  monomateriali  (codici  EER
170101, 170102,  170103,  170201,  170202,  170203,  170302,  170401,
170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170504,  170604,  170802)  da
avviare a operazioni di preparazione  per  il  riutilizzo,  impiegati
nello stesso cantiere oppure, ove non fosse possibile,  impiegati  in
altri cantieri; 
    -  rifiuti  suddivisi  per  frazioni  monomateriali  (codici  EER
170101, 170102,  170103,  170201,  170202,  170203,  170401,  170402,
170403, 170404, 170405, 170406, 170504, 170604, 170802) da avviare  a
operazioni di riciclo o ad altre forme di recupero; 
    - le frazioni miste  di  rifiuti  inerti  (codice  EER  170107  e
170904) derivanti dalle demolizioni di opere  per  le  quali  non  e'
possibile lo smontaggio e la demolizione selettiva, che sono  avviati
ad impianti per la produzione di aggregati riciclati. 
  In considerazione del fatto che, in fase di demolizione  selettiva,
potrebbero rinvenirsi  categorie  di  rifiuti  differenti  da  quelle
indicate  (dovute  ai   diversi   sistemi   costruttivi,   materiali,
componenti, impiegati nell'opera), e' sempre suggerita l'adozione  di
tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad  avviare  il  maggior
quantitativo di  materiali  non  pericolosi  a  riciclo  e  ad  altre
operazioni di recupero. 
Verifica 
  La Relazione tecnica di cui  al  criterio  "2.1.1  Relazione  CAM",
illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di  questo  criterio
progettuale.  Per  una  stima  delle  frazioni  che   ragionevolmente
potranno essere destinate a riciclo dovrebbero essere impiegati  dati
specifici sugli scenari  di  recupero  e  riciclo  plausibili,  quali
quelli riportate nelle EPD conformi  alla  EN15804  o  nelle  PCR  di
settore. Il progettista deve elencare  in  relazione  quali  sono  le
fonti  da  cui  ha  derivato,  per  ogni  materiale,  le  percentuali
impiegate  nel  calcolo  della  quota  parte  avviata  a  riutilizzo,
riciclaggio o altre operazioni di recupero. 
 
2.4.3 Conservazione dello strato superficiale del terreno 
Criterio 
  Fermo restando  la  gestione  delle  terre  e  rocce  da  scavo  in
conformita' al decreto  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  48  del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito  con  modificazioni
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, nelle more della  sua  adozione,
al decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 13 giugno 2017,
nel caso in cui  il  progetto  includa  movimenti  di  terra  (scavi,
splateamenti o altri interventi sul  suolo  esistente),  il  progetto
prevede la rimozione e l'accantonamento  (1)  del  primo  strato  del
terreno per il successivo riutilizzo in opere a verde. 
  Per primo  strato  del  terreno  si  intende  sia  l'orizzonte  "O"
(organico) del  profilo  pedologico  sia  l'orizzonte  "A"  (attivo),
entrambi ricchi di materiale organico e di minerali che e' necessario
salvaguardare e utilizzare per le opere a verde. 
  Nel caso in cui il profilo pedologico del suolo non  sia  noto,  il
progetto include un'analisi pedologica che determini l'altezza  dello
strato da accantonare (O e A) per il successivo riutilizzo. Il  suolo
rimosso dovra' essere accantonato  in  cantiere  separatamente  dalla
matrice inorganica che invece e' utilizzabile per  rinterri  o  altri
movimenti  di  terra,  in  modo  tale  da   non   comprometterne   le
caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche ed essere riutilizzato
nelle aree a verde nuove o da riqualificare. 
Verifica 
  La Relazione tecnica di cui  al  criterio  "2.1.1  Relazione  CAM",
illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di  questo  criterio
progettuale. Per quanto riguarda la prescrizione  sull'accantonamento
del primo strato di terreno, e'  allegato  il  profilo  pedologico  e
relativa relazione  specialistica  che  dimostri  la  conformita'  al
criterio. 
 
2.4.4 Rinterri e riempimenti 
Criterio 
  Per i rinterri, il progetto prescrive il riutilizzo  del  materiale
di scavo, escluso il primo strato di terreno  di  cui  al  precedente
criterio "2.4.3 Conservazione dello strato superficiale del terreno",
proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, oppure materiale
riciclato, che siano conformi ai parametri della norma UNI 11531-1. 
  Per i riempimenti con miscele betonabili (ossia miscele  fluide,  a
bassa resistenza controllata, facilmente removibili, auto  costipanti
e  trasportate  con  betoniera),  e'  utilizzato  almeno  il  70%  di
materiale riciclato conforme alla UNI EN 13242 e, per  gli  aggregati
grossi, con caratteristiche prestazionali  rispondenti  all'aggregato
riciclato  di  Tipo  B  come  riportato  al  prospetto  4  della  UNI
11104:2016. 
  Per i riempimenti con miscele legate con leganti idraulici, di  cui
alla norma UNI EN 14227-1, e' utilizzato almeno il  50%  in  peso  di
materiale riciclato conforme alla UNI EN 13242. 
Verifica 
  La Relazione CAM, di cui criterio "2.1.1 Relazione  CAM",  illustra
in  che  modo  il  progetto  ha  tenuto  conto  di  questo   criterio
progettuale. 
  I  singoli  materiali  utilizzati  sono  conformi  alle  pertinenti
specifiche tecniche di cui al capitolo "2.3 Specifiche tecniche per i
prodotti da costruzione". 
  Per le miscele (betonabili o legate con leganti  idraulici),  oltre
alla documentazione di verifica prevista nei pertinenti  criteri,  e'
presentata anche la documentazione tecnica  del  fabbricante  per  la
qualifica della miscela. 
 
2.5 CRITERI PREMIANTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 
 
Indicazioni alla stazione appaltante 
  Qualora  la  stazione  appaltante  utilizzi  il  miglior   rapporto
qualita' prezzo ai fini dell'aggiudicazione  dell'appalto,  tiene  in
considerazione uno o piu' dei criteri premianti di  questo  capitolo,
secondo  quanto  previsto  dall'articolo  57  comma  2  del   decreto
legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,  assegnandovi  una  significativa
quota del punteggio tecnico attribuibile. La scelta di quali e quanti
criteri  premianti  utilizzare  dipende  da  vari  fattori  quali  le
priorita' stabilite  dalla  stazione  appaltante  stessa,  il  valore
dell'appalto e i risultati attesi. 
 
2.5.1 Competenza tecnica del progettista 
Indicazioni alla stazione appaltante 
  Tale criterio si riferisce alle competenze tecniche  dell'operatore
economico,  nelle  forme   previste   dalla   legislazione   vigente,
aggiudicatario della progettazione. 
  Tali  competenze   devono   essere   relative   agli   aspetti   di
sostenibilita' dell'opera afferenti ai diversi criteri  contenuti  in
questo documento. L'elenco delle  competenze  presenti  nel  criterio
costituisce quindi un riferimento sulle competenze  che  la  stazione
appaltante puo' valutare al fine di assegnare un  punteggio  tecnico,
valutandone  un  certo  numero  o  anche  tutte,  in  relazione  alla
complessita' dell'opera da realizzare ed agli obiettivi del progetto. 
Criterio 
  E'  attribuito  un  punteggio  premiante  all'operatore  economico,
prestatore di servizi di architettura e ingegneria, di  cui  all'art.
66 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che abbia competenze
sui seguenti temi: 
    • andamento plano-altimetrico del tracciato stradale; 
    • sicurezza delle infrastrutture stradali e  relativi  sistemi  e
dispositivi; 
    •  progetto  strutturale  e   funzionale   delle   pavimentazioni
stradali; 
    •  gestione  (Pavement  Management   Systems)   e   tecniche   di
manutenzione delle pavimentazioni stradali; 
    • materiali naturali, artificiali e  di  riciclo,  per  il  corpo
stradale e per la pavimentazione; 
    • tecniche di utilizzo dei materiali  riciclati,  in  particolare
del conglomerato bituminoso di recupero; idraulica della  piattaforma
stradale e sistemi di smaltimento; 
    • sistemi di gestione ambientale; 
    •  protocolli  di  sostenibilita'  energetico-ambientale  (rating
systems) di  livello  nazionale  o  internazionale  applicabile  alle
infrastrutture stradali (esempio: Envision); 
    • acustica ambientale, come previsto dalla Legge 447-1995  (Legge
Quadro sull'Inquinamento Acustico); 
    • tecniche e tecnologie di cui ai criteri ambientali  minimi  del
presente documento; 
    • progettazione paesaggistica 
    • aspetti naturalistici,  paesaggistici,  geologici,  geotecnici,
urbanistici. 
    • aspetti strutturali (se previsti). 
Verifica 
  L'operatore  economico  allega  i   Curriculum   Vitae   (CV)   del
professionista o dei professionisti che assumeranno per competenza la
responsabilita' dei diversi ambiti  della  progettazione.  Per  opere
stradali il cui quadro economico  risulta  maggiore  o  uguale  a  50
milioni di euro, e' facolta' della  Stazione  Appaltante  richiedere,
oltre i gia' citati CV, eventuali  certificazioni  a  comprova  delle
competenze di cui al criterio, in corso di validita' al momento della
partecipazione  alla  gara,  ossia  figure  professionali  formate  e
qualificate   all'utilizzo   di    protocolli    di    sostenibilita'
energetico-ambientale per le infrastrutture sostenibili. 
  Nei certificati deve essere specificato che sono  state  verificate
le competenze del professionista nella progettazione con  riferimento
ai criteri progettuali di cui al  presente  documento  e  secondo  le
norme UNI EN ISO citate nei criteri stessi. 
 
2.5.2 Competenza tecnica del direttore dei lavori 
Indicazioni alla stazione appaltante 
  Quando, nelle ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 114  del  codice,
la direzione  lavori  e'  affidata  all'esterno  e  l'affidamento  e'
disgiunto dai servizi di progettazione, puo' essere utilizzato questo
criterio che si riferisce alle competenze tecniche del direttore  dei
lavori o di altro professionista che  faccia  parte  dell'ufficio  di
direzione lavori. 
  Tali competenze devono essere  relative  a  tutti  gli  aspetti  di
sostenibilita', includendo quindi  sia  gli  aspetti  energetici  che
tutti gli altri aspetti afferenti ai  diversi  criteri  contenuti  in
questo documento. 
Criterio 
  E' attribuito un punteggio premiante, analogo a quello previsto  al
criterio "2.5.1 Competenza tecnica  del  progettista",  all'operatore
economico aggiudicatario del servizio di Direzione Lavori  che  abbia
competenze sui temi ivi descritti. 
Verifica 
  L'operatore  economico  allega  i   Curriculum   Vitae   (CV)   del
professionista o dei professionisti che assumeranno per competenza la
responsabilita' della Direzione Lavori. Per  opere  stradali  il  cui
quadro economico risulta maggiore o uguale a 50 milioni di  euro,  e'
facolta' della Stazione Appaltante richiedere, oltre  i  gia'  citati
CV, eventuali certificazioni a comprova delle competenze  di  cui  al
criterio,  in  corso  di  validita'.  Nei  certificati  deve   essere
specificato   che   sono   state   verificate   le   competenze   del
professionista nella direzione lavori con riferimento a  uno  o  piu'
dei criteri progettuali di cui  al  presente  documento,  secondo  le
norme UNI EN ISO citate nei criteri stessi. 
 
2.5.3 Valutazione dei  rischi  non  finanziari  o  ESG  (Environment,
Social, Governance) 
Indicazioni alla stazione appaltante 
  Questo criterio e' basato su  un  tipo  di  certificazione  che  e'
applicabile  ad  organizzazioni  e  non  a   liberi   professionisti,
raggruppamenti, o altre forme associative non stabili. 
  Questo perche' le ATI (Associazioni Temporanee  di  professionisti)
sono accordi temporanei che si stipulano per poter partecipare a  una
gara e diventano operativi solo se l'ATI si aggiudica la gara. 
  La sua applicazione va ponderata in base all'importo della  gara  e
alla tipologia di opera da realizzare. 
  Gli strumenti di valutazione ESG trovano fondamento nel fatto che i
requisiti  minimi   affinche'   un'organizzazione   possa   calcolare
correttamente un suo rating ESG sono: 
    a) Essere costituita come entita' legale registrata (quindi tutti
i tipi di societa' tranne singoli professionisti o partite IVA) 
    b) Avere una struttura di governance (anche  societa'  con  socio
unico e amministratore unico ma dotate di un minimo di  struttura  di
governance) che indirizza le strategie  di  sostenibilita'  e  valuta
periodicamente i rischi. 
    c) Avere una struttura organizzativa  che  consenta  di  valutare
alcuni processi fondamentali tra cui: 
      coinvolgimento  della   filiera,   analisi   di   materialita',
definizione delle politiche di sostenibilita', gestione integrata dei
rischi ESG e gestione di un set di indicatori che coprano  tutti  gli
aspetti della sostenibilita' e  siano  focalizzati  sulla  stima  dei
rischi ESG con carattere predittivo. 
Criterio 
  E' attribuito un punteggio premiante all'operatore economico di cui
all'art. 66 comma 1, lettera c,  del  decreto  legislativo  31  marzo
2023, n. 36, che abbia  ottenuto  un'attestazione  di  conformita'  a
seguito della  valutazione  del  livello  di  esposizione  ai  rischi
attuali e potenziali che possono causare impatti  aversi  relativi  a
tutti  gli  aspetti  non  finanziari  o  ESG  (Governance,   sociale,
sicurezza, ambientale e "business ethics"). 
Verifica 
  Attestazione di conformita' dell'operatore economico, rilasciata da
un organismo di valutazione della conformita' accreditato secondo  la
norma UNI CEI  EN  ISO/IEC  17029  in  conformita'  di  un  programma
finalizzato   al   rilascio   di   attestazioni   dei   rating    ESG
preventivamente valutato come idoneo all'accreditamento da Accredia o
da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi  EA/IAF  MLA
(quale ad esempio "Get It Fair-GIF ESG Rating and reporting assurance
scheme"). 
  . 
 
2.5.4 Mitigazione della congestione del traffico in fase di cantiere 
Criterio 
  E' attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si
impegna a redigere un piano per mitigare la congestione del traffico,
da attuare durante le attivita' di costruzione e manutenzione con  un
grado di dettaglio conforme al livello di progettazione, che  include
almeno: 
    a)  un  cronoprogramma  delle  attivita'  di  costruzione  ovvero
manutenzione previste  che  evidenzi  gli  intervalli  temporali  che
potrebbero generare congestione; 
    b) individuazione delle fasi che  possono  comportare  l'utilizzo
solo parziale delle corsie, l'installazione di sensi unici alternati,
l'occupazione di sedi stradali diverse da quelle di marcia; 
    c)  individuazione  dei  percorsi  alternativi  per  il  traffico
deviato durante tali attivita', ove necessario. 
Verifica 
  L'offerente descrive  nell'offerta  tecnica  di  gara  le  proposte
migliorative inerenti alla mitigazione della congestione del traffico
in fase di cantiere. 
 
3 CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E
ADEGUAMENTO DI INFRASTRUTTURE STRADALI 
 
3.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI PER LE GARE  DI  LAVORI  DI  INFRASTRUTTURE
STRADALI 
 
Indicazioni alla stazione appaltante 
  Tutte le clausole contrattuali, ai sensi dell'articolo 57  comma  2
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono  obbligatorie  per
l'appaltatore dei lavori e devono essere  riportate  dal  progettista
nel capitolato speciale di appalto del progetto esecutivo. 
 
3.1.1 Relazione CAM 
  L'aggiudicatario  elabora  una  Relazione  CAM  in  cui,  per  ogni
criterio di cui  al  presente  capitolo,  descrive  le  scelte  e  le
procedure gestionali che  garantiscono  la  conformita'  ai  criteri,
dettaglia i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione  in
conformita' ai criteri e indica i mezzi di prova da  presentare  alla
direzione lavori. 
 
3.1.2 Modalita' di gestione dell'impianto produttivo di  conglomerato
bituminoso 
Criterio 
  L'appaltatore si  rifornisce  in  impianti  per  la  produzione  di
conglomerato bituminoso  idonei  alla  lavorazione  del  conglomerato
bituminoso di recupero. 
  L'impianto di produzione del conglomerato  bituminoso  deve  essere
attrezzato per una corretta gestione delle materie  prime  e  per  la
riduzione degli impatti  ambientali.  In  particolare,  gli  impianti
devono   essere   attrezzati   con   linee   e    dispositivi    atti
all'introduzione del granulato, adeguati alla percentuale di recupero
prevista in progetto. 
  Gli impianti prevedono, inoltre: 
    a) lo  stoccaggio  delle  sabbie  immediatamente  destinate  alla
miscelazione e del conglomerato  bituminoso  di  recupero  sotto  una
tettoia o in un capannone ventilato, consentendo cosi' di  ridurre  i
consumi energetici necessari per eliminare l'umidita'  contenuta  nel
materiale e al tempo stesso ridurre le emissioni odorigene; 
    b) l'impiego di gas metano, o gas metano liquido  o  biometano  o
idrogeno o alla produzione di energia da  pannelli  fotovoltaici  per
alimentazione dei macchinari o per l'illuminazione; 
    c) la gestione dei fumi e delle polveri; 
    d) la gestione delle emissioni odorigene. 
Verifica 
  L'offerente allega, alla domanda di partecipazione alla  gara,  una
dichiarazione  di  impegno  a   rifornirsi   in   impianti   con   le
caratteristiche indicate. 
  L'appaltatore puo' rifornirsi da impianti che non possiedono  tutti
i requisiti di cui alle lettere da a) a  d),  quando  nel  territorio
circostante al cantiere non sono presenti, a  distanza  di  trasporto
inferiore a  novanta  minuti,  almeno  due  impianti  conformi.  Tale
circostanza e' riportata nella relazione CAM. 
  In  corso  di  esecuzione  del  contratto,  la   Direzione   lavori
verifichera' la rispondenza al criterio attraverso  visite  ispettive
presso gli impianti di produzione. 
  La documentazione, consistente in esiti delle  verifiche  ispettive
ovvero in certificati, dovra' essere  parte  dei  documenti  di  fine
lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla Stazione Appaltante. 
 
3.1.3 Temperatura di miscelazione del conglomerato bituminoso 
Criterio 
  La massima temperatura di miscelazione all'impianto  di  produzione
del conglomerato bituminoso con bitume tal quale e' inferiore di 20°C
rispetto a quella massima imposta dalle normative della serie UNI  EN
13108 in base al grado del bitume utilizzato. 
  Nel caso di uso di conglomerato bituminoso con bitumi duri  secondo
la norma UNI EN 13305, o bitumi modificati secondo la  norma  UNI  EN
14023 o conglomerati bituminosi additivati con compound polimerici e,
in generale, ad alta viscosita', la temperatura di miscelazione  deve
essere inferiore o uguale a 175°C. 
  La temperatura effettiva di miscelazione e' scelta sulla base delle
temperature esterne, delle caratteristiche dei materiali componenti e
loro  modalita'  di   stoccaggio,   della   distanza   del   cantiere
dall'impianto, in modo da avere la corretta temperatura di posa  come
specificato al criterio "2.2.3 Temperatura di posa  degli  strati  in
conglomerato bituminoso". 
Verifica 
  L'offerente allega, alla domanda di partecipazione alla  gara,  una
dichiarazione di impegno  a  presentare,  alla  Direzione  lavori,  i
marchi  CE  e  relative  dichiarazioni  di  prestazione   (DoP)   dei
conglomerati  bituminosi   con   l'indicazione   dell'intervallo   di
temperatura, massimo alla miscelazione  e  minimo  alla  consegna,  i
tabulati di produzione dell'impianto e i documenti di  trasporto  del
conglomerato bituminoso con indicata la temperatura del materiale  in
uscita dall'impianto, ossia la temperatura di consegna. In  corso  di
esecuzione  del  contratto,  la  Direzione  lavori  verifichera'   la
rispondenza al criterio, che  puo'  essere  ulteriormente  verificato
attraverso  misurazioni  dirette  presso  il  sito   di   produzione,
effettuate da parte della Direzione lavori, anche  per  mezzo  di  un
laboratorio, incaricato dalla Stazione Appaltante. 
 
3.1.4 Personale di cantiere 
Criterio 
  Il personale impiegato con compiti di  coordinamento  (caposquadra,
capocantiere  ecc.)  e'  adeguatamente  formato  sulle  procedure   e
tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del  cantiere  con
particolare riguardo alla gestione  degli  scarichi,  dei  rifiuti  e
delle  polveri  e,  piu'  in  generale,  su  tutte   le   misure   di
sostenibilita' ambientale del  cantiere  indicate  al  capitolo  "2.4
Specifiche tecniche progettuali relative al  cantiere"  del  presente
documento. 
Verifica 
  L'offerente allega, alla domanda di partecipazione alla  gara,  una
dichiarazione di impegno a  impiegare  personale  come  indicato  nel
criterio. Entro congruo termine dalla data di stipula del  contratto,
l'aggiudicatario   presenta   al   direttore   dei   lavori    idonea
documentazione, attestante la formazione del personale con compiti di
coordinamento sui  temi  indicati  dal  criterio,  quali  curriculum,
diplomi, attestati di partecipazione ad attivita' formative  inerenti
i  temi  elencati  nel  criterio  oppure  attestante  la   formazione
specifica del personale a cura di  un  docente  esperto  in  gestione
ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori. 
  La documentazione e' parte dei documenti di fine lavori  consegnati
dalla Direzione Lavori alla Stazione Appaltante. 
 
3.1.5 Macchine operatrici 
  I motori termici delle  macchine  operatrici  sono  di  fase  IV  a
decorrere dal 1° gennaio 2025, e di fase V a decorrere dal 1° gennaio
2028. Le fasi dei  motori  per  macchine  mobili  non  stradali  sono
definite dal Regolamento UE 1268/2016 modificato dal  Regolamento  UE
2020/1040. 
Verifica 
  L'offerente  allega  alla  domanda  di  partecipazione  alla  gara,
dichiarazione  di  impegno  a  impiegare  macchine  operatrici   come
indicato nel criterio. Prima dell'ingresso delle macchine in cantiere
l'appaltatore presenta, al direttore dei lavori, i  manuali  d'uso  e
manutenzione o i libretti  di  immatricolazione  quando  disponibili,
delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della  Fase  di
appartenenza. La documentazione e' parte dei documenti di fine lavori
consegnati dalla Direzione Lavori alla stazione appaltante. 
 
3.1.6 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati  durante  i
lavori 
Indicazioni alla stazione appaltante 
  I codici c.p.v. relativi a tale criterio  sono  i  seguenti:  c.p.v
09211900-0 oli lubrificanti per la trazione,  c.p.v.  09211000-1  oli
lubrificanti e agenti lubrificanti¸,  c.p.v.  09211100-2  -  Oli  per
motori, cpv  24951100-6  lubrificanti,  cpv  24951000-5  -  Grassi  e
lubrificanti, cpv 09211600-7 - Oli per sistemi idraulici e altri usi. 
 
3.1.6.1 Grassi ed oli lubrificanti: compatibilita' con i  veicoli  di
destinazione 
  Le seguenti  categorie  di  grassi  ed  oli  lubrificanti,  il  cui
rilascio nell'ambiente  puo'  essere  solo  accidentale  e  che  dopo
l'utilizzo  possono  essere  recuperati  per  il  ritrattamento,   il
riciclaggio o lo smaltimento, per essere  utilizzati,  devono  essere
compatibili con i veicoli cui sono destinati: 
    - Grassi ed oli lubrificanti per autotrazione leggera  e  pesante
(compresi gli oli motore); 
    - Grassi ed oli lubrificanti per motoveicoli  (compresi  gli  oli
motore); 
    - Grassi ed oli lubrificanti destinati all'uso  in  ingranaggi  e
cinematismi chiusi dei veicoli. 
  Tenendo conto delle specifiche tecniche emanate in conformita' alla
Motor Vehicle Block Exemption Regulation (MVBER) e laddove l'uso  dei
lubrificanti biodegradabili o minerali  a  base  rigenerata  non  sia
dichiarato dal fabbricante del veicolo incompatibile con  il  veicolo
stesso e non ne faccia decadere la garanzia, la fornitura di grassi e
oli lubrificanti e' costituita da prodotti biodegradabili o  minerali
a base  rigenerata  conformi  alle  specifiche  tecniche  di  cui  ai
successivi criteri  o  di  lubrificanti  biodegradabili  in  possesso
dell'Ecolabel (UE). 
Verifica 
  L'offerente allega, alla domanda di partecipazione alla  gara,  una
dichiarazione  di  impegno  a  impiegare  prodotti  biodegradabili  o
minerali a  base  rigenerata,  compatibili  con  le  indicazioni  del
costruttore del veicolo come riportate nella  documentazione  tecnica
"manuale di uso e  manutenzione  del  veicolo".  Prima  dell'ingresso
delle macchine in cantiere, l'appaltatore presenta, al direttore  dei
lavori, l'elenco dei veicoli e  macchinari  e  i  rispettivi  manuali
d'uso e manutenzione. La documentazione e'  parte  dei  documenti  di
fine  lavori  consegnati  dalla  Direzione   Lavori   alla   Stazione
Appaltante. 
 
3.1.6.2 Grassi ed oli biodegradabili 
Criterio 
  I grassi ed  oli  biodegradabili  devono  essere  in  possesso  del
marchio di qualita' ecologica europeo  Ecolabel  (UE)  oppure  devono
essere conformi ai seguenti requisiti ambientali. 
    a) Biodegradabilita' 
  I  requisiti  di  biodegradabilita'  dei  composti  organici  e  di
potenziale  di  bioaccumulo  devono  essere  soddisfatti   per   ogni
sostanza,  intenzionalmente  aggiunta  o  formata,  presente  in  una
concentrazione ≥0,10% p/p nel prodotto finale. 
  Il prodotto finale non contiene sostanze in  concentrazione  ≥0,10%
p/p, che siano al  contempo  non  biodegradabili  e  (potenzialmente)
bioaccumulabili. 
  Il lubrificante puo' contenere una o piu' sostanze  che  presentino
un certo grado di biodegradabilita'  e  di  bioaccumulo  secondo  una
determinata correlazione tra concentrazione cumulativa  di  massa  (%
p/p) delle sostanze e  biodegradabilita'  e  bioaccumulo  cosi'  come
riportato in tabella 1. 
 
Tabella 1. Limiti di percentuale cumulativa di massa  (%  p/p)  delle
sostanze   presenti   nel   prodotto   finale   in   relazione   alla
biodegradabilita' ed al potenziale di bioaccumulo 
 
    
=====================================================================
|                                           |    OLI    |  GRASSI   |
+===========================================+===========+===========+
|Rapidamente biodegradabile in condizioni   |           |           |
|aerobiche                                  |   >90%    |   >80%    |
+-------------------------------------------+-----------+-----------+
|Intrinsecamente biodegradabile in          |           |           |
|condizioni aerobiche                       |   ≤10%    |   ≤20%    |
+-------------------------------------------+-----------+-----------+
|Non biodegradabile e non bioaccumulabile   |    ≤5%    |   ≤15%    |
+-------------------------------------------+-----------+-----------+
|Non biodegradabile e bioaccumulabile       |   ≤0,1%   |   ≤0,1%   |
+-------------------------------------------+-----------+-----------+
    
    b) Bioaccumulo 
  Non occorre determinare il potenziale di bioaccumulo  nei  casi  in
cui la sostanza: 
    - ha massa molecolare (MM) > 800 g/mol e  diametro  molecolare  >
1,5 nm (> 15 Å),oppure 
    - ha un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow)  <3
o > 7, oppure 
    - ha un fattore di bioconcentrazione misurato (BCF) ≤  100  l/kg,
oppure 
    - e' un polimero la cui frazione con massa molecolare <1000 g/mol
e' inferiore all'1%. 
    - 
Verifica 
  L'offerente allega alla domanda di partecipazione  alla  gara,  una
dichiarazione di impegno a impiegare  grassi  ed  oli  biodegradabili
come  indicato  nel   criterio.   Prima   dell'inizio   dei   lavori,
l'appaltatore  presenta,  al  direttore  dei  lavori,  l'elenco   dei
prodotti con indicazione della denominazione sociale del  produttore,
la denominazione commerciale del prodotto  e  l'etichetta  ambientale
posseduta. Nel caso in cui  il  prodotto  non  sia  in  possesso  del
marchio Ecolabel (UE) sopra citato, ma di altre etichette  ambientali
ritenute equivalenti, devono  essere  riportate  le  caratteristiche,
anche tecniche, dell'etichetta posseduta. 
  In assenza di certificazione ambientale, la conformita' al criterio
sulla biodegradabilita' e sul potenziale di bioaccumulo e' dimostrata
mediante rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in  base
alla norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025. 
  Detti  laboratori   devono   pertanto   effettuare   un   controllo
documentale, effettuato sulle Schede  di  Dati  di  Sicurezza  (SDS),
degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e  sulle  SDS
del prodotto stesso ovvero di altre informazioni specifiche (quali ad
esempio: individuazione delle sostanze  costituenti  il  formulato  e
presenti nell'ultima versione  dell'elenco  LUSC-LUbricant  Substance
Classification List della Decisione (UE) 2018/1702 della  Commissione
del 8 novembre 2018 o dati tratti da letteratura scientifica) che  ne
dimostrino la biodegradabilita' e,  ove  necessario,  il  bioaccumulo
(potenziale); 
  In caso di assenza di dati sopra citati,  detti  laboratori  devono
eseguire uno o piu' dei test indicati nelle tabelle 2 e 3 al fine  di
garantire  la  conformita'  al  criterio   di   biodegradabilita'   e
potenziale di bioaccumulo. 
 
Tabella 2: Test di biodegradabilita' 
    
=====================================================================
|               |      SOGLIE      |              TEST              |
+===============+==================+================================+
|               |≥ 70% (prove      |. OECD 301 A / capitolo C.4-A   |
|               |basate sul        |dell'allegato del Reg. (EC)     |
|               |carbonio organico |N.440/2008                      |
|               |disciolto)        |. OECD 301 E / capitolo C.4-B   |
|               |                  |dell'allegato del Reg. (EC)     |
|               |                  |N.440/2008                      |
|               |                  |. OECD 306 (Shake Flask method) |
|               +------------------+--------------------------------+
|               |≥ 60% (prove      |. OECD 301 B / capitolo C.4 -C  |
|               |basate su         |dell'allegato del Reg. (EC)     |
|               |impoverimento di  |N.440/2008                      |
|               |O₂ / formazione di|. OECD 301 C / capitolo C.4 -F  |
|               |CO₂)              |dell'allegato del Reg. (EC)     |
|               |                  |N.440/2008                      |
|Rapidamente    |                  |. OECD 301 D / capitolo C.4 -E  |
|biodegradabile |                  |dell'allegato del Reg. (EC)     |
|(aerobiche)    |                  |N.440/2008                      |
|               |                  |. OECD 301 F / capitolo C.4 -D  |
|               |                  |dell'allegato del Reg. (EC)     |
|               |                  |N.440/2008                      |
|               |                  |. OECD 306 (Closed Bottle       |
|               |                  |method)/capitolo C.42 del       |
|               |                  |Reg. (EC) N.440/2008            |
|               |                  |. OECD 310/capitolo C.29 del    |
|               |                  |Reg. (EC) N.440/2008            |
+---------------+------------------+--------------------------------+
|Intrinsecamente|> 70%             |. OECD 302 B / capitolo C.9     |
|biodegradabile |                  |dell'allegato del Reg. (EC)     |
|(aerobiche)    |                  |N.440/2008                      |
|               |                  |. OECD 302 C                    |
|               +------------------+--------------------------------+
|               |20% < X < 60%     |. OECD 301 B / capitolo C.4-C   |
|               |(prove basate su  |dell'allegato del Reg. (EC)     |
|               |impoverimento di  |N.440/2008                      |
|               |O₂/ formazione    |. OECD 301 C / capitolo C.4-F   |
|               |CO₂)              |dell'allegato del Reg. (EC)     |
|               |                  |N.440/2008                      |
|               |                  |. OECD 301 D / capitolo C.4-E   |
|               |                  |dell'allegato del Reg. (EC)     |
|               |                  |N.440/2008                      |
|               |                  |. OECD 301 F / capitolo C.4-D   |
|               |                  |dell'allegato del Reg. (EC)     |
|               |                  |N.440/2008                      |
|               |                  |.OECD 306 (Closed Bottle method)|
|               |                  |/capitolo C.42 del Reg. (EC)    |
|               |                  |N.440/2008                      |
|               |                  |. OECD 310/capitolo C.29        |
|               |                  |del Reg. (EC) N.440/2008        |
+---------------+------------------+--------------------------------+
|BOD5/COD       |≥0,5              |. capitolo C.5 dell'allegato del|
|               |                  |Reg. (EC) N.440/2008            |
|               |                  |. capitolo C.6 dell'allegato del|
|               |                  |Reg. (EC) N.440/2008            |
+---------------+------------------+--------------------------------+
    
  Le sostanze, con concentrazioni ≥0,10% p/p nel prodotto finale, che
non soddisfano i criteri  previsti  in  tabella  2  sono  considerate
sostanze non biodegradabili, per le quali e' necessario verificare il
potenziale di bioaccumulo, dimostrando di conseguenza che la sostanza
non bioaccumuli. 
 
Tabella 3: Test e prove di bioaccumulo 
    
=====================================================================
|                          |    Soglie     |          Test          |
+==========================+===============+========================+
|log KOW (misurato)        |Logkow<3       |. OECD 107 / Part A.8   |
|                          |Logkow>7       |Reg. (EC) No 440/2008   |
|                          |               |. OECD 123 / Part A.23  |
|                          |               |Reg. (EC) No 440/2008   |
+--------------------------+---------------+------------------------+
|log KOW (calcolato). Nel  |Logkow<3       |. CLOGP                 |
|caso di una sostanza      |Logkow>7       |. LOGKOW                |
|organica che non sia un   |               |. KOWWIN                |
|tensioattivo e per la     |               |. SPARC                 |
|quale non sono disponibili|               |                        |
|valori sperimentali, e'   |               |                        |
|possibile utilizzare un   |               |                        |
|metodo di calcolo. Sono   |               |                        |
|consentiti i metodi di    |               |                        |
|calcolo qui riportati.    |               |                        |
+--------------------------+---------------+------------------------+
|BCF (Fattore di           |≤100 l/kg      |. OECD 305 / Part C.13  |
|bioconcentrazione)        |               |Reg. (EC) No 440/2008   |
+--------------------------+---------------+------------------------+
    
  I valori log Kow  si  applicano  soltanto  alle  sostanze  chimiche
organiche. Per valutare il  potenziale  di  bioaccumulo  di  composti
inorganici, di tensioattivi  e  di  alcuni  composti  organometallici
devono    essere    effettuate    misurazioni    del    Fattore    di
bioconcentrazione-BCF. 
  Le sostanze  che  non  incontrano  i  criteri  in  tabella  3  sono
considerate potenzialmente bioaccumulabili. 
  I rapporti di prova forniti rendono  evidenti  le  prove  che  sono
state effettuate ed attestano la  conformita'  ai  CAM  relativamente
alla biodegradabilita' e, ove necessario, al potenziale  bioaccumulo.
La documentazione e' parte dei documenti di  fine  lavori  consegnati
dalla Direzione Lavori alla Stazione Appaltante. 
 
3.1.6.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata 
Criterio 
  I grassi e  gli  oli  lubrificanti  a  base  rigenerata,  che  sono
costituiti, in quota parte,  da  oli  derivanti  da  un  processo  di
rigenerazione di oli minerali esausti,  devono  contenere  almeno  le
seguenti quote minime di base lubrificante rigenerata sul peso totale
del prodotto, tenendo conto delle funzioni d'uso del prodotto  stesso
di cui alla successiva tabella 4: 
 
Tabella 4 
    
=====================================================================
|                                                |Soglia minima base|
|           Nomenclatura combinata-NC            |   rigenerata %   |
+================================================+==================+
|NC 27101981 (oli per motore)                    |       40%        |
+------------------------------------------------+------------------+
|NC 27101983 (oli idraulici)                     |       80%        |
+------------------------------------------------+------------------+
|NC 27101987 (oli cambio)                        |       30%        |
+------------------------------------------------+------------------+
|NC 27101999 (altri)                             |       30%        |
+------------------------------------------------+------------------+
    
Verifica 
  L'offerente  allega  alla  domanda  di  partecipazione  alla  gara,
dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli a base  rigenerata
come  indicato  nel   criterio.   Prima   dell'inizio   dei   lavori,
l'appaltatore presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti
con la certificazione  attestante  il  contenuto  di  riciclato  olio
rigenerato quale, ad esempio, REMADE® o "ReMade in Italy®". 
 
3.1.6.4 Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti 
Criterio 
  L'imballaggio  primario  in  plastica  degli  oli  lubrificanti  e'
costituito da una percentuale minima di plastica  riciclata  pari  al
50% in peso. 
Verifica 
  L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara,  una
dichiarazione di impegno a impiegare  imballaggi  come  indicato  nel
criterio.    Prima    dell'inizio    dei    lavori,    l'appaltatore,
l'aggiudicatario presenta,  al  direttore  dei  lavori,  l'elenco  di
prodotti con indicazione del contenuto di riciclato nell'imballaggio.
I prodotti con l'etichetta  ecologica  Ecolabel  (UE)  sono  ritenuti
conformi al criterio. La documentazione e'  parte  dei  documenti  di
fine  lavori  consegnati  dalla  Direzione   Lavori   alla   stazione
appaltante. 
  Per quanto riguarda le prove sul contenuto  di  materia  riciclata,
riferirsi  al  criterio  "2.1.2  Contenuti  del  capitolato  speciale
d'appalto". 
 
3.2 CRITERI PREMIANTI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  INFRASTRUTTURE
STRADALI 
 
Indicazioni alla stazione appaltante 
  Qualora  la  stazione  appaltante  utilizzi  il  miglior   rapporto
qualita' prezzo ai fini dell'aggiudicazione  dell'appalto,  tiene  in
considerazione uno o piu' dei criteri premianti di  questo  capitolo,
secondo  quanto  previsto  dall'articolo  57  comma  2  del   decreto
legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,  assegnandovi  una  significativa
quota del punteggio tecnico attribuibile. La scelta di quali e quanti
criteri  premianti  utilizzare  dipende  da  vari  fattori  quali  le
priorita' stabilite  dalla  stazione  appaltante  stessa,  il  valore
dell'appalto e i risultati attesi. 
  Per quanto riguarda le prestazioni  migliorative  dei  prodotti  da
costruzione, il criterio  premiante  e'  riferito  esclusivamente  ai
prodotti da costruzione previsti dal progetto esecutivo. 
 
3.2.1 Sistemi di gestione ambientale 
Criterio 
  E' attribuito un punteggio premiante  all'operatore  economico  che
dimostra la propria  capacita'  di  gestire  gli  aspetti  ambientali
dell'intero  processo  (predisposizione  delle  aree   di   cantiere,
gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere,  gestione
della  catena  di  fornitura  ecc.)  attraverso  il  possesso   della
registrazione sull'adesione  volontaria  delle  organizzazioni  a  un
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS),  regolamento  (CE)
n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI  EN
ISO 14001. 
Verifica 
  Certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001  in  corso
di validita' o registrazione EMAS  secondo  il  regolamento  (CE)  n.
1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un  sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o altra prova equivalente,
che comprenda anche le attivita' di cantiere. 
 
3.2.2 Appalto lavori basato su studi LCA 
Indicazioni alla stazione appaltante 
  Criterio applicabile solo per lavori a misura, per i quali il  PFTE
sia  stato  redatto,  verificato  e  approvato,   comprensivo   della
Relazione di sostenibilita'. Il presente criterio  premiante  prevede
che la stazione appaltante indichi, negli atti di gara, quali sono le
parti del  progetto  a  base  di  gara  per  le  quali  e'  possibile
presentare proposte migliorative, rendendo  disponibile  il  rapporto
LCA redatto in fase di PTFE, insieme al modello digitale  importabile
nei principali software di  modellazione  LCA  avendo  reso  noto  il
software impiegato, come pure la banca dati utilizzata  in  progetto,
al fine di garantire le operazioni di confronto tra le  offerte.  E',
ad ogni  modo,  preferibile  che  le  SA  richiedano  l'adozione  del
medesimo software utilizzato dal progettista, eventualmente  mettendo
a disposizione degli OE licenza dello stesso, per le  sole  finalita'
di calcolo e presentazione dell'offerta.  Nel  caso  di  adozione  di
questo   criterio,   la   Stazione   Appaltante   dovra'    prevedere
l'affiancamento  di  professionalita'  adeguate  sia   in   fase   di
preparazione dei documenti di gara, per definire i requisiti  tecnici
che gli OE devono rispettare per assicurare confrontabilita'  tra  le
offerte proposte, sia nella commissione  di  gara,  per  le  fasi  di
verifica e valutazione delle offerte pervenute. 
  I  documenti  di  gara  dovranno  quindi  fornire  indicazioni  con
riferimento a: 
    . metodo e dati di inventario; 
    . confronto sulla base dell'equivalente funzionale; 
    . definizione del ciclo di vita dell'infrastruttura viaria e  dei
suoi confini; 
    . elementi stradali che rientrano nell'ambito dei criteri; 
    . indicatori delle categorie del ciclo di vita  da  utilizzare  a
fini della valutazione. 
  Dovra', inoltre, essere allegata ai  documenti  di  gara,  l'intera
Relazione LCA di progetto. 
Criterio 
  E' attribuito un punteggio premiante  all'operatore  economico  che
presenta proposte migliorative relative al progetto posto a  base  di
gara che determinino un  miglioramento  degli  indicatori  ambientali
dell'LCA che fanno parte della documentazione di gara, con  contenuti
minimi in coerenza con  le  indicazioni  contenute  nel  par.  "1.3.2
Indicazioni per gli studi LCA". 
  Lo studio  LCA  deve  dimostrare  che  la  soluzione  migliorativa,
determina una riduzione  rispetto  alla  soluzione  di  progetto,  in
almeno tre delle categorie di impatto, in  accordo  alle  indicazioni
metodologiche di cui al paragrafo "1.3.2 Indicazioni  per  gli  studi
LCA".  Il  punteggio  e'  assegnato  in   misura   proporzionale   al
miglioramento del profilo  ambientale  del  progetto,  secondo  range
definiti dalla SA. 
Verifica 
  L'offerente   allega   una   relazione   tecnica   delle   proposte
migliorative offerte e l'aggiornamento  dello  studio  LCA  (allegati
alla documentazione  di  gara),  a  dimostrazione  del  miglioramento
rispetto al progetto posto a base  di  gara.  Lo  studio  LCA  dovra'
tenere conto delle specifiche di cui al paragrafo "1.3.2  Indicazioni
per gli studi LCA". 
  La relazione LCA aggiornata dall'operatore deve essere accompagnata
da un attestato di verifica, condotta in accordo alla ISO 14071 "Life
cycle  assessment  -   Critical   review   processes   and   reviewer
competencies:  Additional  requirements   and   guidelines   to   ISO
14044:2006", emesso da un  Organismo  di  Certificazione  accreditato
secondo la ISO 17029 per la ISO 14025. 
 
3.2.3 Valutazione dei  rischi  non  finanziari  o  ESG  (Environment,
Social, Governance) 
Indicazioni alla stazione appaltante 
  Questo  criterio  e'  basato  su  un  tipo  di  valutazione   della
conformita' applicabile ad organizzazioni.  La  sua  applicazione  va
ponderata in base all'importo della gara e alla tipologia di opera da
realizzare. 
  Gli strumenti di valutazione ESG trovano fondamento nel fatto che i
requisiti minimi affinche' un'organizzazione possa calcolare  un  suo
rating ESG, sono: 
    a) Essere costituita come entita' legale registrata (quindi tutti
i tipi di societa' tranne singoli professionisti o partite IVA) 
    b) Avere una struttura di governance (anche  societa'  con  socio
unico e amministratore unico ma dotate di un minimo di  struttura  di
governance) che indirizza le strategie  di  sostenibilita'  e  valuta
periodicamente i rischi 
    c) Avere una struttura organizzativa  che  consenta  di  valutare
alcuni processi fondamentali tra cui: coinvolgimento  della  filiera,
analisi   di   materialita',   definizione   delle    politiche    di
sostenibilita', gestione integrata dei rischi ESG e  gestione  di  un
set di indicatori che coprano tutti gli aspetti della  sostenibilita'
e  siano  focalizzati  sulla  stima  dei  rischi  ESG  con  carattere
predittivo. 
Criterio 
  E'  attribuito  un  punteggio  premiante  all'operatore  economico,
impresa di  costruzioni,  che  abbia  ottenuto  una  attestazione  di
conformita' a seguito della valutazione del livello di esposizione ai
rischi attuali o  potenziali  che  possono  causare  impatti  avversi
relativi a tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale,
governance, sicurezza, e "business ethics") all'organizzazione  e  ai
suoi stakeholders. 
  Un punteggio premiante addizionale puo'  essere  riconosciuto  alle
imprese di costruzione che forniscono un'evidenza  di  aver  inserito
nelle  politiche  e  criteri  di   approvvigionamento   un   criterio
preferenziale per  fornitori  di  beni  e  servizi  in  possesso  del
medesimo requisito. 
Verifica 
  Attestazione di conformita' dell'operatore economico, rilasciata da
un organismo di valutazione della conformita' accreditato secondo  la
norma UNI CEI  EN  ISO/IEC  17029  in  conformita'  di  un  programma
finalizzato   al   rilascio   di   attestazioni   dei   rating    ESG
preventivamente valutato come idoneo all'accreditamento da Accredia o
da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi EA/IAF  MLA,
quale ad esempio "Get It Fair-GIF ESG Rating and reporting  assurance
scheme". 
 
3.2.4 Prestazioni ambientali migliorative dei prodotti da costruzione 
Indicazioni alla stazione appaltante 
  Il presente criterio premiante ha lo scopo, stante le scelte  fatte
a monte nel progetto posto a base di gara, di stimolare,  nell'ambito
delle specifiche categorie indicate, il mercato di quei  prodotti  da
costruzione riconosciuti dalla Tassonomia europea come aventi  minore
impatto  ambientale,  prevedendo  un  punteggio  premiante   per   la
prestazione migliorativa di alcuni prodotti da  costruzione  previsti
dal progetto. Tale punteggio premiante e'  quantificato  rispetto  al
livello di miglioramento previsto,  secondo  parametri  decisi  dalla
stazione appaltante. 
Criterio 
  E' attribuito un punteggio premiante  all'operatore  economico  che
sostituisce,  totalmente  o  parzialmente  uno  o  piu'  prodotti  da
costruzione di seguito, tra quelli previsti  dal  progetto  esecutivo
posto a base di gara: 
    1. Cemento; 
    2. Ferro e acciaio; 
    3. Materie plastiche in forma primaria; 
  con i medesimi prodotti aventi le stesse  prestazioni  tecniche  ma
con prestazioni ambientali migliorative riferite ai criteri di vaglio
tecnico del Regolamento Tassonomia di cui Regolamento  delegato  (UE)
2021/2139, Allegato I, paragrafi 3.7, 3.9, 3-17. 
Verifica 
  L'operatore economico allega le schede tecniche dei materiali e dei
prodotti da costruzione e le relative certificazioni  che  dimostrano
il miglioramento delle prestazioni ambientali  ed  energetiche  degli
stessi. 
 
3.2.5 Contenuto di aggregato riciclato nel calcestruzzo 
Indicazioni alla stazione appaltante 
  Il presente criterio premiante si puo' opportunamente applicare nei
casi  in  cui  si  voglia  stimolare  il  mercato  dei   calcestruzzi
contenenti una maggiore quantita' di  materiale  riciclato,  rispetto
alla media della categoria, prevedendo un punteggio premiante per  la
prestazione migliorativa di singoli prodotti da costruzione  previsti
dal progetto. Tale punteggio premiante e' quantificato dalla stazione
appaltante, rispetto al livello di miglioramento previsto. 
  E' attribuito un punteggio premiante  all'operatore  economico  che
sostituisce i diversi tipi  di  calcestruzzo  previsti  dal  progetto
esecutivo posto a base di gara, con  calcestruzzi  aventi  le  stesse
prestazioni  tecniche  ma  con  contenuto  di  aggregati  recuperati,
riciclati o qualificati come  sottoprodotti  oltre  i  valori  minimi
previsti dal progetto, relativamente ai criteri  "2.3.2  Calcestruzzi
confezionati  in  cantiere  e  preconfezionati"  e  "2.3.3   Prodotti
prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato  autoclavato  e
in calcestruzzo vibro compresso". 
  Il  punteggio  premiante  sara'   crescente   al   crescere   delle
percentuali utilizzate. 
Verifica 
  La Relazione di cui criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che
modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. 
 
3.2.6 Temperatura di posa in opera 
Indicazioni alla stazione appaltante 
  Il presente criterio premiante  puo'  essere  previsto  nell'ambito
dell'attribuzione del punteggio tecnico  sia  per  appalti  di  nuove
costruzioni sia per interventi di manutenzione su  strade  esistenti,
siano essi di tipo superficiale o profondo  ed  e'  subordinato  alla
dimostrazione, da parte dell'offerente, di prestazioni non  inferiori
a quelle previste nei documenti di gara. 
Criterio 
  E' attribuito un punteggio premiante all'offerente che prevede,  in
ambito extra-urbano, la posa  in  opera  di  conglomerati  bituminosi
confezionati con bitumi tal quali o  modificati  con  tecnologia  dei
conglomerati tiepidi e, in ogni caso, temperature  di  posa  che  non
superino i 140°C. 
Verifica 
  L'offerente presenta una relazione che descrive i  materiali  e  le
tecnologie proposte unitamente a uno studio della  miscela  corredato
da schede tecniche dell'impianto e dei macchinari utilizzati.  Dovra'
altresi' presentare  una  relazione  specialistica  che  contenga  un
confronto tra la soluzione a base di gara e la proposta di  miglioria
sulla  base  delle  caratteristiche  prestazionali  richieste   nella
documentazione  di  gara  con  particolare  riferimento  alle   norme
tecniche di appalto.  La  relazione  deve  illustrare  le  specifiche
tecnologie produttive ed esecutive  e  i  materiali  che  si  intende
impiegare  e  deve  essere  corredata  da  studi   e   documentazione
tecnico-scientifica  atta  a  dimostrare  che   le   temperature   di
miscelazione  e  posa  in  opera  non  incidono   negativamente   sul
funzionamento strutturale  e  funzionale  dell'opera,  nonche'  sulla
durata in termini di vita  utile.  La  pavimentazione  proposta  deve
avere prestazioni non inferiori a quelle del progetto a base di  gara
e deve rispettare  tutti  i  requisiti  prestazionali  imposti  dalle
specifiche norme tecniche. 
 
3.2.7 Trasporto del conglomerato bituminoso a caldo 
Criterio 
  E' attribuito un  punteggio  premiante  all'offerente  che  prevede
l'impiego  di  autocarri  dotati  di  cassoni   coibentati   per   il
mantenimento della temperatura durante il trasporto del  conglomerato
bituminoso a caldo dal sito di produzione al cantiere di stesa. 
Verifica 
  Il  Direttore  dei  lavori  verifica  la  corretta  esecuzione  del
criterio 
 
3.2.8 Emissione acustica delle pavimentazioni 
Indicazioni alla stazione appaltante 
  Il presente criterio e'  correlato  alla  corrispondente  specifica
tecnica e ai valori in dB(A) di  cui  al  criterio  "2.2.4  Emissione
acustica delle  pavimentazioni"  e  quindi  si  puo'  applicare  alle
miscele per strati di usura di tipo chiuso o alle miscele ad  elevato
tenore di vuoti, come definite dalla norma UNI EN 13108-7, installate
sia su strade della rete primaria (categoria A - B  -  D  del  Codice
della  strada  -  d.lgs  285/92  aggiornato  alla  Legge  n°197   del
29-12-22), che su strade di altre categorie  nei  tratti  interessati
dall'attuazione dei Piani di Contenimento ed Abbattimento del  Rumore
(PCAR) previsti  dalla  Legge  Quadro  447/95  e  successivi  Decreti
Attuativi. 
Criterio 
  E' attribuito un punteggio premiante all'offerente che prevede  una
pavimentazione a basso impatto acustico con prestazioni  superiori  a
quanto previsto dal progetto, a condizione che non si  verifichi  una
riduzione delle prestazioni, comprese la drenabilita' e l'aderenza. 
  Il punteggio premiante assegnato  e'  proporzionale  al  numero  di
decibel,  in  dB(A),  relativo  al  miglioramento  delle  prestazioni
acustiche, previste  in  conformita'  al  criterio  "2.2.4  Emissione
acustica delle pavimentazioni", dichiarate dall'offerente. 
  Per le strade con limite di velocita' di 50 km/h  il  miglioramento
offerto viene determinato sul livello di emissione rilevabile con  il
metodo Close Proximity (CPX) alla velocita' di 50 km/h. 
  Per le strade con limite di velocita' di 70 km/h  il  miglioramento
offerto  viene  determinato  come  media  dei  livelli  di  emissione
rilevabili con il metodo Close Proximity (CPX) alle velocita'  di  50
km/h e di 70 km/h. 
  Per le strade con  limite  di  velocita'  di  90  o  piu'  km/h  il
miglioramento offerto viene determinato come  media  dei  livelli  di
emissione  rilevabili  con  il  metodo  Close  Proximity  (CPX)  alle
velocita' di 50 km/h, 70 km/h e 90 km/h. 
Verifica 
  L'offerente dimostra la  conformita'  delle  prestazioni  acustiche
dichiarate dell'opera realizzata presentando  una  relazione  con  la
quale illustra come intende ottenere prestazioni superiori  a  quelle
di progetto. Successivamente, in fase di  esecuzione  presenta,  alla
Direzione lavori, una relazione di collaudo, contenenti  i  risultati
sperimentali ottenuti in sessioni di misura effettuate sul tratto  di
pavimentazione interessato dalla verifica non prima di 4 settimane  e
non oltre 12 settimane dall'apertura al traffico. 
  Le prove devono mettere in evidenza che  i  risultati  sperimentali
rispettino il livello dichiarato in progetto di LCPX + 0 dB(A). 
  La  variazione  spaziale  della  sezione  stradale  di  prova  deve
dimostrare che la deviazione standard calcolata  attorno  alla  media
non superi l'incertezza associata al risultato di misura moltiplicata
per 1,645. 
  Il protocollo di misura adottato  dalla  stazione  appaltante  deve
essere conforme alla norma UNI EN ISO 11819-2  o  alla  sua  versione
semplificata riportata di seguito: 
    Tra i diversi  metodi,  e'  consigliato  che  venga  adottato  il
protocollo di misura semplificato e che specifichi i dettagli con cui
effettuare il confronto tra risultati di misura e valori limite,  per
minimizzare la possibilita' di incorrere in contenziosi. 
  Di seguito si riporta un protocollo di misura semplificato ritenuto
idoneo ai fini delle prove in oggetto: 
    I dati di prova devono essere  raccolti  su  tratti  stradali  di
lunghezza pari almeno a 200 m, suddivisi in sezioni di lunghezza pari
a 20 m con una tolleranza massima di 1 m. Nel caso di  interventi  di
realizzazione di nuove strade o riqualificazioni di strade  esistenti
che interessino tratti di lunghezza maggiore di  200  m,  i  dati  di
prova devono essere raccolti su tratti  stradali  di  lunghezza  pari
almeno al 50% della lunghezza complessiva e non inferiori di  200  m.
Nel caso di interventi di lunghezza complessiva superiore ai 2000 m i
dati di prova devono essere relativi ad una lunghezza non inferiore a
1000 m complessivi, suddivisi in tratte da  almeno  200  m  equamente
distribuite lungo l'intervento realizzato. 
    I dati di prova devono essere raccolti  almeno  sulla  corsia  di
marcia, in corrispondenza di almeno un'ormaia di ognuna delle  corsie
oggetto della prova, utilizzando il solo pneumatico P1 previsto dalla
ISO/TS 11819-3:2017. I dati di prova devono essere corretti,  secondo
quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 11819-2 e ISO/TS 11819-3,  per
tenere conto della velocita', della  temperatura  dell'aria  e  della
durezza dello pneumatico al momento  della  misura,  in  modo  che  i
risultati  siano  riferiti  alle  condizioni  di  velocita'   massima
consentita sulla sezione stradale, di 20°C di temperatura dell'aria e
di 66 ShoreA di durezza dello pneumatico. 
    Il risultato  della  prova  e'  il  livello  di  emissione  LCPX,
calcolato come valor medio dei livelli ottenuti su tutte  le  sezioni
di 20 m su cui sono stati raccolti i dati di prova  e  riferito  alla
velocita' individuata nel criterio "2.3.4  Emissione  acustica  delle
pavimentazioni". Deve essere effettuata  un'analisi  dell'incertezza,
derivante dai protocolli di misura e di analisi  dati,  conformemente
alla ISO/IEC Guide 98-3:2008 e  deve  essere  calcolata  l'incertezza
associata al livello di emissione LCPX con fattore  di  copertura  al
95%  per  una  distribuzione  normale  monolaterale  (k=  1.645).  Si
escludono dai calcoli la prima e l'ultima sezione di 20 m di  ciascun
tratto su cui sono stati raccolti i dati  di  prova.  Il  livello  di
emissione LCPX e la relativa  incertezza  associata  cosi'  calcolati
devono essere arrotondati alla prima cifra decimale. 
    Le prove devono mettere in evidenza che: 
      applicando il criterio  di  accettazione  allargata  e  rifiuto
stretto ai sensi della UNI/TS 11326-2, il livello di  emissione  LCPX
di ogni corsia rilevata, compresa la relativa  incertezza  associata,
non oltrepassi i valori limite; 
      la deviazione standard del campione di sezione stradali  da  20
m,  arrotondata  alla  prima  cifra  decimale,  non   sia   superiore
all'incertezza associata livello di emissione LCPX. 
  La   documentazione   di   verifica   dovra'   fare   parte   della
documentazione di collaudo o di regolare esecuzione. 
 
3.2.9 Vita utile della pavimentazione 
Indicazioni alla stazione appaltante 
  Il presente criterio premiante  si  applica  nei  casi  in  cui  la
documentazione  di  gara  consenta  la  presentazione  di   migliorie
finalizzate all'incremento della vita utile della pavimentazione.  La
stazione appaltante assicura, per tutti i  concorrenti,  il  medesimo
metodo e criterio di calcolo in modo da poter applicare il  punteggio
sulla base di un metro di giudizio univoco  e  trasparente.  Ai  fini
dell'applicazione del criterio, la  stazione  appaltante  identifica,
nella documentazione di gara, il metodo di calcolo che i  concorrenti
dovranno utilizzare e che  dovra'  possibilmente  coincidere  con  il
metodo del progetto a base di gara. 
Criterio 
  E' attribuito un punteggio premiante all'offerente la cui  proposta
assicuri un incremento della durata della pavimentazione  in  termini
di anni di  vita  o  di  passaggi  di  assi  standard  rispetto  alle
previsioni del progetto esecutivo a base  di  gara.  Gli  input  e  i
parametri  usati  nel  calcolo,  nonche'  il  modello   previsionale,
afferenti alla miglioria adottata, sono  opportunamente  giustificati
con evidenze scientifiche o prove sperimentali di  laboratorio  o  in
situ, mentre, per quelli afferenti ai materiali e agli  elementi  del
corpo stradale che rimangono invariati, si usano i medesimi parametri
del progetto a base di gara. 
Verifica 
  La Relazione di cui criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che
modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. 
  Le  stazioni  appaltanti  verificano  che  le  soluzioni   proposte
garantiscano  le  prestazioni  dichiarate  sulla  base  di   evidenze
scientifiche o prove  sperimentali  di  laboratorio  o  in  situ  non
elaborati dallo stesso offerente o da soggetti ad esso riconducibili,
privilegiando il  monitoraggio  di  casi  studio  in  vera  grandezza
significativi per i lavori oggetto dell'appalto. 
 
3.2.10 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante  i
lavori 
  I codici CPV relativi a questo criterio  sono  i  seguenti:  c.p.v.
09211900-0 oli lubrificanti per la trazione,  c.p.v.  09211000-1  oli
lubrificanti e agenti lubrificanti¸,  c.p.v.  09211100-2  -  Oli  per
motori, c.p.v. 24951100-6 lubrificanti, c.p.v. 24951000-5 - Grassi  e
lubrificanti, c.p.v. 09211600- 7 - Oli per sistemi idraulici e  altri
usi. 
 
3.2.10.1 Lubrificanti  biodegradabili  (diversi  dagli  oli  motore):
possesso del marchio Ecolabel (UE) 
Criterio 
  E' attribuito un  punteggio  premiante  se  l'intera  fornitura  di
lubrificanti biodegradabili, diversi dagli oli motore, e'  costituita
da prodotti in possesso dal marchio Ecolabel (UE). 
Verifica 
  L'offerente  allega  alla  domanda  di  partecipazione  alla  gara,
dichiarazione di impegno a impiegare  grassi  ed  oli  biodegradabili
come  indicato  nel   criterio.   Prima   dell'inizio   dei   lavori,
l'appaltatore presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti
con  indicazione  della  denominazione  sociale  del  produttore,  la
denominazione commerciale del prodotto e  del  possesso  del  marchio
comunitario di qualita' ecologica ecolabel  (UE)  o  delle  eventuali
altre etichette equivalenti. 
 
3.2.10.2 Grassi ed  oli  lubrificanti  minerali:  contenuto  di  base
rigenerata 
Criterio 
  Si assegna un punteggio tecnico all'offerta di lubrificanti a  base
rigenerata aventi quote maggiori di  olio  rigenerato  rispetto  alle
soglie minime indicate tabella 4 del criterio "3.1.6.3 Grassi ed  oli
lubrificanti minerali a base rigenerata". 
  Il punteggio e' assegnato in maniera direttamente proporzionale  al
contenuto di rigenerato. 
Verifica 
  L'offerente  allega  alla  domanda  di  partecipazione  alla  gara,
dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli a base  rigenerata
come  indicato  nel   criterio.   Prima   dell'inizio   dei   lavori,
l'appaltatore,  presenta,  al  direttore  dei  lavori,  l'elenco   di
prodotti con la certificazione attestante il contenuto  di  riciclato
quale REMADE® o ReMade in Italy®. 
 
3.2.10.3  Requisiti   degli   imballaggi   degli   oli   lubrificanti
(biodegradabili o a base rigenerata) 
Criterio 
  E'  assegnato  un  punteggio  tecnico  premiante   all'offerta   di
lubrificanti  i  cui  imballaggi  in  plastica  sono  costituiti   da
percentuali di plastica riciclata pari almeno al 75% in peso. 
Verifica 
  L'offerente  allega  alla  domanda  di  partecipazione  alla  gara,
dichiarazione di impegno a impiegare  imballaggi  come  indicato  nel
criterio. Prima dell'inizio dei lavori,  l'appaltatore  presenta,  al
direttore dei  lavori,  l'elenco  di  prodotti  con  indicazione  del
contenuto  di  riciclato  nell'imballaggio.  La   dimostrazione   del
contenuto di riciclato degli imballaggi primari, avviene per mezzo di
una certificazione quale ReMade in Italy® o  Plastica  Seconda  Vita,
che attesti lo specifico contenuto di plastica riciclata previsto per
l'ottenimento del punteggio. I  prodotti  con  l'etichetta  ecologica
Ecolabel (UE) sono conformi al criterio. 
 
3.2.11 Prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio
delle emissioni per la riduzione delle emissioni  di  gas  a  effetto
serra 
Indicazioni alla stazione appaltante 
  Il  presente  criterio  premiante  si  applica   ai   prodotti   da
costruzione prodotti in impianti situati in  Paesi  che  adottano  un
sistema di scambio delle emissioni per la riduzione  delle  emissioni
di gas a effetto serra. Nello specifico si tratta dei  Paesi  europei
che ricadono nell'ambito di applicazione del  sistema  ETS  (Emission
Trading System) e dei Paesi extra-EU con sistemi  riconosciuti  dalla
Commissione  Europea  equivalenti  all'ETS,  i  quali  sono  indicati
nell'Allegato III del Regolamento 2023/956. In quest'ultimo caso,  la
certificazione  della  provenienza  dei  materiali  e   prodotti   da
costruzione viene rilasciata da organismi accreditati secondo norme o
modalita' previste dal Paese stesso. Tale eccezione e' stata pertanto
indicata nella modalita' di verifica del criterio. 
Criterio 
  E' attribuito un punteggio  premiante,  cumulativo  o  per  singolo
prodotto da costruzione, all'operatore economico che si approvvigiona
di prodotti da costruzione prodotti da impianti appartenenti a  Paesi
ricadenti in ambito EU/ETS o che applicano sistemi riconosciuti dalla
Commissione Europea come equivalenti all'ETS (es. Svizzera),  secondo
le percentuali di seguito indicate: 
    a. 100% per prodotti in acciaio: 
    b. 100% per la calce; 
    c. 100% per il cartongesso; 
    d. 90% per il clinker utilizzato per la produzione di  cemento  e
di materiali a base cementizia. Per ogni punto  percentuale  in  piu'
rispetto a tale percentuale, viene attribuito un punteggio aggiuntivo
pari al 10% del punteggio premiante previsto. 
    e. 90% per i prodotti ceramici prodotti. Per ogni punto  in  piu'
rispetto a tale percentuale, viene attribuito un punteggio aggiuntivo
pari al 10% del punteggio premiante previsto. 
    f. 90% per il vetro piano per edilizia. Per ogni  punto  in  piu'
rispetto a tale percentuale, viene attribuito un punteggio aggiuntivo
pari al 10% del punteggio premiante previsto. 
Verifica 
  L'operatore economico si impegna, tramite dichiarazione del proprio
legale rappresentante,  a  presentare,  in  fase  di  esecuzione  dei
lavori, la certificazione  della  provenienza  dei  materiali  e  dei
prodotti da costruzione, rilasciata annualmente da  un  organismo  di
valutazione  della  conformita',  quale  un  organismo   verificatore
accreditato, di cui al regolamento (UE) 2018/2067, per l'attivita' di
verifica delle comunicazioni delle emissioni di CO₂ di  cui  all'art.
15 della direttiva 2003/87/CE, mediante  un  bilancio  di  massa  dei
flussi di materiale. Nel caso  dei  Paesi  con  sistemi  riconosciuti
dalla Commissione Europea equivalenti all'ETS, indicati nell'Allegato
III del Regolamento 2023/956, la certificazione della provenienza dei
materiali e prodotti da costruzione  viene  rilasciata  da  organismi
accreditati secondo norme o modalita' previste dal Paese stesso. 
 
3.2.12 Etichettature ambientali 
Indicazioni alla stazione appaltante 
  Anche se l'approvvigionamento dei prodotti da costruzione  avverra'
nella fase di esecuzione dei  lavori,  la  stazione  appaltante  puo'
prevedere questo criterio premiante che impegna l'operatore economico
a reperire prodotti con le caratteristiche qui richieste,  fin  dalla
fase di gara. Il punteggio premiante e' quantificato  dalla  stazione
appaltante in considerazione del numero di  prodotti  rispondenti  ai
requisiti qui descritti. Inoltre, si da' indicazione di assegnare  un
punteggio maggiore per l'uso  di  prodotti  certificati,  rispetto  a
prodotti fabbricati in siti produttivi registrati EMAS. 
Criterio 
  E' attribuito un punteggio premiante nei seguenti casi: