Allegato 1
Piano d'azione per la sostenibilita'
ambientale dei consumi nel settore della
Pubblica amministrazione
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE, MANUTENZIONE
E ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI
Sommario
1 PREMESSA
1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE
1.2 APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO
DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI
1.3 INDICAZIONI GENERALI PER LA STAZIONE APPALTANTE
1.3.1 Analisi del contesto, e dei fabbisogni
1.3.2 Indicazioni per gli studi LCA
1.3.3 Indicazioni per il Documento di indirizzo alla
progettazione (DIP)
1.3.4 Competenze dei progettisti e della direzione lavori
1.3.5 Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova
1.3.6 Verifica della catena di approvvigionamento dei prodotti da
costruzione
2 CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI
INFRASTRUTTURE STRADALI
2.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI
2.1.1 Relazione CAM
2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto
2.1.3 Specifiche del progetto
2.2 SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI
2.2.1 Sostenibilita' ambientale dell'opera
2.2.2 Efficienza funzionale e durata della pavimentazione
2.2.3 Temperatura di posa degli strati in conglomerato bituminoso
2.2.4 Emissione acustica delle pavimentazioni
2.2.5 Piano di manutenzione dell'opera
2.2.6 Disassemblaggio e fine vita
2.2.7 Rapporto sullo stato dell'ambiente
2.2.8 Riutilizzo del conglomerato bituminoso di recupero
2.3 SPECIFICHE TECNICHE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE
2.3.1 Circolarita' dei prodotti da costruzione
2.3.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati
2.3.3 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo
aerato autoclavato e in calcestruzzo vibro compresso
2.3.4 Prodotti in acciaio
2.3.5 Prodotti di legno o a base legno
2.3.6 Murature in pietrame e miste
2.3.7 Sistemi di drenaggio lineare
2.3.8 Tubazioni in Gres ceramico
2.3.9 Tubazioni in materiale plastico
2.3.10 Barriere antirumore
2.4 SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AL CANTIERE
2.4.1 Prestazioni ambientali del cantiere
2.4.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo
2.4.3 Conservazione dello strato superficiale del terreno
2.4.4 Rinterri e riempimenti
2.5 CRITERI PREMIANTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE
2.5.1 Competenza tecnica del progettista
2.5.2 Competenza tecnica del direttore dei lavori
2.5.3 Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment,
Social, Governance)
2.5.4 Mitigazione della congestione del traffico in fase di
cantiere
3 CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E
ADEGUAMENTO DI INFRASTRUTTURE STRADALI
3.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI PER LE GARE DI LAVORI DI INFRASTRUTTURE
STRADALI
3.1.1 Relazione CAM
3.1.2 Modalita' di gestione dell'impianto produttivo di
conglomerato bituminoso
3.1.3 Temperatura di miscelazione del conglomerato bituminoso
3.1.4 Personale di cantiere
3.1.5 Macchine operatrici
3.1.6 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante
i lavori
3.1.6.1 Grassi ed oli lubrificanti: compatibilita' con i
veicoli di destinazione
3.1.6.2 Grassi ed oli biodegradabili
3.1.6.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata
3.1.6.4 Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli
lubrificanti
3.2 CRITERI PREMIANTI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
INFRASTRUTTURE STRADALI
3.2.1 Sistemi di gestione ambientale
3.2.2 Appalto lavori basato su studi LCA
3.2.3 Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment,
Social, Governance)
3.2.4 Prestazioni ambientali migliorative dei prodotti da
costruzione
3.2.5 Contenuto di aggregato riciclato nel calcestruzzo
3.2.6 Temperatura di posa in opera
3.2.7 Trasporto del conglomerato bituminoso a caldo
3.2.8 Emissione acustica delle pavimentazioni
3.2.9 Vita utile della pavimentazione
3.2.10 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati
durante i lavori
3.2.10.1 Lubrificanti biodegradabili (diversi dagli oli
motore): possesso del marchio Ecolabel (UE)
3.2.10.2 Grassi ed oli lubrificanti minerali: contenuto di base
rigenerata
3.2.10.3 Requisiti degli imballaggi degli oli lubrificanti
(biodegradabili o a base rigenerata)
3.2.11 Prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di
scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra
3.2.12 Etichettature ambientali
1 PREMESSA
Questo documento e' stato predisposto in attuazione del Piano
d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica
amministrazione, approvato con decreto 3 agosto 2023 del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e delle Imprese e del Made in
Italy.
Esso fornisce alcune indicazioni per le stazioni appaltanti e
stabilisce i Criteri Ambientali Minimi (di seguito CAM) per
l'affidamento dei servizi di progettazione ed esecuzione dei lavori
per la costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture
stradali (di cui all'art. 2 "Definizione e classificazione delle
strade" del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, "Nuovo Codice
della strada" e di opere di pertinenza stradale, quali le piazze, i
marciapiedi e i parcheggi ad esse connesse) come definiti al
paragrafo successivo "1.1 Ambito di applicazione dei CAM" e
disciplinati dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei
contratti pubblici (di seguito Codice).
1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE
Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a tutti i
contratti di appalto e alle concessioni aventi per oggetto
l'esecuzione di lavori e la prestazione di servizi di progettazione
di infrastrutture, includendo interventi di costruzione, manutenzione
e adeguamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e
d), dell'allegato I.1 del Codice.
Alcuni dei CPV (Common Procurement Vocabulary) di riferimento per i
lavori e le opere sono il CPV 45000000 "Lavori di costruzione", in
particolare il 45233000-9 "Lavori di costruzione, di fondazione e di
superficie per autostrade e strade", ed il 71322000-1 "Servizi di
progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria
civile".
Per quanto riguarda le aree verdi di pertinenza stradale (aree
lungo strade e piste ciclabili e aree verdi di pertinenza dei
parcheggi) si applicano le specifiche tecniche e le clausole
contrattuali di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2020, "Criteri
ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la
fornitura di prodotti per la cura del verde, per gli interventi di
manutenzione, riqualificazione o nuova realizzazione".
Qualora uno o piu' criteri ambientali minimi siano in contrasto con
normative tecniche di settore, il progettista, nella relazione CAM di
cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", fornisce la motivazione della
non applicabilita' o l'applicazione parziale del criterio ambientale
minimo indicando i riferimenti normativi che determinano la non
applicabilita' dello stesso. Nell'applicazione dei criteri si
intendono fatti salvi i vincoli e le tutele, i piani, le norme e i
regolamenti, qualora risultino piu' restrittivi. A titolo
esemplificativo si citano: vincoli relativi a beni culturali, beni
paesaggistici, idrogeologici, idraulici, aree naturali protette, siti
rete Natura 2000, valutazioni d'impatto ambientale ecc.; piani e
norme regionali (piani di assetto di parchi e riserve, piani
paesistici, piani territoriali provinciali, atti amministrativi che
disciplinano particolari ambiti); piani e regolamenti comunali ecc.
L'applicazione parziale o la mancata applicazione di uno o piu' dei
criteri ambientali contenuti in questo documento, tenendo conto del
generale obbligo, previsto dall'art. 57 comma 2 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, di applicare le specifiche tecniche
e le clausole contrattuali di questo documento, puo' essere stabilita
dalla stazione appaltante, ad esempio nel documento di indirizzo alla
progettazione, DIP di cui all'art. 3 dell'Allegato I.7 del Codice o
dal progettista, per i seguenti motivi:
- prodotto da costruzione non previsto dal progetto;
- particolari condizioni del sito che impediscono la piena
applicazione di uno o piu' specifiche tecniche;
Il progettista, nella relazione CAM di cui al criterio "2.1.1
Relazione CAM", fornisce dettagliata motivazione della non
applicabilita' o l'applicazione parziale di uno o piu' criteri
ambientali contenuti in questo documento.
1.2 APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO
DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI
La scelta dei criteri contenuti nel documento si basa sui principi
e i modelli di sviluppo dell'economia circolare, in sintonia con i
piu' recenti atti di indirizzo comunitari, tra i quali la
comunicazione COM (2020) 98 "Un nuovo piano d'azione per l'economia
circolare. Per un'Europa piu' pulita e piu' competitiva".
I criteri definiti in questo documento sono redatti con l'obiettivo
di ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori di costruzione,
manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali e delle
opere di pertinenza stradale, quali piazze, marciapiedi e i parcheggi
ad esse connesse, per il raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilita' in un'ottica di economia circolare.
Essi sono funzionali all'applicazione dei principi per la redazione
del Progetto di fattibilita' tecnico-economica, in ottemperanza a
quanto previsto dall'art. 6 comma 6 dell'Allegato I.7 del Codice e
forniscono il riferimento per la verifica dei contributi
significativi ad almeno uno o piu' dei sei obiettivi ambientali, come
definiti nell'ambito del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 e del Regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
2021, tenendo in conto il ciclo di vita dell'opera, da includere
nella Relazione di sostenibilita' dell'opera di cui all'articolo 11
dell'Allegato I.7 del Codice.
L'Unione europea ha introdotto da molto tempo il concetto di LCA
nelle politiche per la sostenibilita', gia' con la Comunicazione
"Politica integrata dei prodotti-Sviluppare il concetto di "ciclo di
vita ambientale", COM (2003) 302, specificando come questo
costituisca la migliore metodologia disponibile per la valutazione
degli impatti ambientali potenziali dei prodotti. La stazione
appaltante dovrebbe quindi considerare la progettazione secondo un
approccio LCA (Life Cycle Assessment-analisi del ciclo di vita)
dotandosi di esperti di analisi LCA ai fini della corretta
valutazione della documentazione presentata.
Il quadro normativo comunitario a partire dalla Direttiva 2014/95,
recepita con decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, e
l'evoluzione in atto della normativa bancaria in materia di
affidamento di linee di credito emanata dall'EBA (European Banking
Authority) richiedono una particolare attenzione, da parte delle
stazioni appaltanti, sulle informazioni fornite dagli operatori (es:
imprese di costruzione, fornitori di materiali, societa' di
engineering) su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente,
sociale, governance, sicurezza, e "business ethics"), valutati
secondo metriche orientate alla stima dei rischi di impatti avversi
futuri e comunicati in accordo a standard europei di rapporti di
sostenibilita'. Inoltre, la recente approvazione del testo della
Direttiva CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive),
che introduce l'obbligo di Due Diligence sociale e ambientale sui
fornitori e degli standard di rendicontazione di sostenibilita' ESRS
cogenti, richiedono alle organizzazioni di considerare anche il
livello di esposizione ai rischi ESG lungo le loro filiere di
fornitura.
L'adozione della valutazione del livello di esposizione a questi
rischi non finanziari nel contesto dei CAM persegue l'obiettivo di
premiare gli operatori che implementano strategie sempre piu'
allineate con il quadro normativo comunitario e, in ultima analisi,
di aumentare l'attrazione di capitali pubblici e privati sulle opere
da realizzare.
In questo scenario, l'International Standardisation Organisation
(ISO) ha approvato le seguenti norme di riferimento per le asserzioni
etiche relative a prodotti, servizi, processi e organizzazioni: UNI
ISO/TS 17033 "Asserzioni etiche e informazioni di supporto - Principi
e requisiti" e UNI CEI EN ISO/IEC 17029 "Valutazione della
conformita' - Principi e requisiti generali per gli organismi di
validazione e verifica" (comprese le asserzioni etiche).
In Italia l'UNI, in convenzione con Accredia, ha sviluppato e
pubblicato il seguente documento pre-normativo: UNI/PdR 102
"Asserzioni etiche di responsabilita' per lo sviluppo sostenibile -
Indirizzi applicativi alla UNI ISO/TS 17033:2020".
In linea con i contenuti dell'Accordo di Parigi sul clima del 2015,
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dell'obiettivo della "carbon
neutrality" da raggiungere entro il 2050, l'Unione Europea ha
definito una strategia normativa specifica che ha l'obiettivo di
riorientare i flussi di capitali verso investimenti effettivamente
sostenibili. In questo contesto, il Regolamento UE 2020/852 ha
istituito un sistema di classificazione o "tassonomia" delle
attivita' sostenibili che definisce precisi criteri per determinare
se un'attivita' economica possa considerarsi ecosostenibile.
Le attivita' economiche per essere considerate ecosostenibili
devono rispettare i criteri di vaglio tecnico specificati negli atti
delegati del Regolamento 2020/852, nello specifico i Regolamenti
delegati 2021/2139 e 2021/2178.
Nello specifico il regolamento delegato 2021/2139 fissa i criteri
di vaglio tecnico per determinare quando una determinata attivita'
economica possa essere considerata 'ecosostenibile' in quanto
contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti
climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici.
Tra le attivita' economiche della Tassonomia, relative alle
infrastrutture stradali, vi sono anche attivita' manifatturiere quali
la produzione di cemento, di ferro e acciaio.
Tali attivita' sono definite come attivita' di transizione, cioe'
quelle per le quali non esistono al momento alternative a basse
emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili,
ma che possono sostenere la transizione verso un'economia
climaticamente neutra, se rispondenti ai criteri di vaglio tecnico
fondamentali ai fini della decarbonizzazione di queste produzioni.
I criteri di vaglio tecnico relativi alla decarbonizzazione del
cemento, acciaio ecc. possono essere utilizzati come riferimenti per
criteri premianti relativi ai materiali prodotti da attivita' di
transizione, se previsti dal progetto posto a base di gara (si veda
criterio "3.2.3 Prestazioni ambientali migliorative dei prodotti da
costruzione").
Per quanto finora espresso, i CAM rappresentano anche uno strumento
indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo
sostenibile dell'Agenda 2030 (Sustainable Development Goals - SDG)
definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e la loro redazione
e' stata realizzata con l'obiettivo di stabilire le procedure e le
metodologie necessarie a conseguire una strategia di sviluppo
sostenibile in conformita' ai suddetti "SDGs".
Tra i goal direttamente coinvolti dal tema in oggetto al presente
documento vi sono:
-Il Goal 9 - "Imprese, Innovazione e Infrastrutture", che mira a
costruire infrastrutture resilienti e a promuovere l'innovazione ed
una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile. Tra i
target del Goal 9 si evidenziano in particolare i seguenti:
9.1 Sviluppare infrastrutture di qualita', affidabili,
sostenibili e resilienti, comprese le infrastrutture regionali e
transfrontaliere, per sostenere lo sviluppo economico e il benessere
umano, con particolare attenzione alla possibilita' di accesso equo
per tutti;
9.4 Entro il 2030, aggiornare le infrastrutture e ammodernare
le industrie per renderle sostenibili, con maggiore efficienza delle
risorse da utilizzare e una maggiore adozione di tecnologie pulite e
rispettose dell'ambiente e dei processi industriali, in modo che
tutti i paesi intraprendano azioni in accordo con le loro rispettive
capacita'.
-Il Goal 11 - "citta' e comunita' sostenibili", che ha
l'obiettivo di rendere le citta' e gli insediamenti umani inclusivi,
sicuri, duraturi e sostenibili, tratta le infrastrutture stradali e
le opere di pertinenza nei seguenti target:
11.2 Entro il 2030, fornire l'accesso a sistemi di trasporto
sicuri, sostenibili, e convenienti per tutti, migliorare la sicurezza
stradale, in particolare ampliando i mezzi pubblici, con particolare
attenzione alle esigenze di chi e' in situazioni vulnerabili, alle
donne, ai bambini, alle persone con disabilita' e agli anziani;
11.3 Entro il 2030, aumentare l'urbanizzazione inclusiva e
sostenibile e la capacita' di pianificazione e gestione partecipata e
integrata dell'insediamento umano in tutti i paesi;
11.4 Rafforzare gli impegni per proteggere e salvaguardare il
patrimonio culturale e naturale del mondo;
11.5 Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di
morti e il numero di persone colpite da calamita', compresi i
disastri provocati dall'acqua, e ridurre sostanzialmente le perdite
economiche dirette rispetto al prodotto interno lordo globale, con
una particolare attenzione alla protezione dei poveri e delle persone
in situazioni di vulnerabilita';
-Il Goal 12 - "consumo e produzione responsabili", contiene
diversi target che incentivano modelli sostenibili di produzione e di
consumo:
12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l'uso
efficiente delle risorse naturali;
12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione
di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e
il riutilizzo;
12.7 Promuovere pratiche in materia di appalti pubblici che
siano sostenibili, in accordo con le politiche e le priorita'
nazionali.
1.3 INDICAZIONI GENERALI PER LA STAZIONE APPALTANTE
1.3.1 Analisi del contesto, e dei fabbisogni
E' necessario che la stazione appaltante preveda, a cura della
stessa o tramite affidamento a professionisti esterni, l'inserimento
dei criteri contenuti in questo documento fin dal primo livello di
progettazione come previsto dal vigente Codice dei contratti
pubblici, in modo tale che il progetto sia sempre conforme ai CAM,
anche ai fini della definizione dell'importo dei lavori.
In questa fase preliminare di progettazione, la valutazione di
alternative progettuali, prevista dall'art. 41 comma 6 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, riguarda anche i requisiti
ambientali e non solo gli aspetti tecnici della progettazione. Ove
possibile, la valutazione delle alternative progettuali, ossia le
alternative che possono riguardare l'intero progetto o parti
significative o critiche del progetto, e' fatta utilizzando
metodologie di ottimizzazione, tipo LCA e LCC, al fine di
massimizzare la sostenibilita' degli interventi progettati. Queste
metodologie possono essere inserite negli atti di gara come criteri
premianti.
Nel successivo livello di progettazione esecutiva, il progettista
approfondisce i requisiti ambientali indicati nelle specifiche
tecniche, progettando le soluzioni tecniche piu' appropriate al fine
di garantire il loro rispetto in fase di progettazione, di consentire
il rilascio di autorizzazioni e di delibere nell'ambito della
concertazione (Conferenze di Servizi ecc.), in modo tale che l'opera
realizzata e le sue prestazioni ambientali ed energetiche siano
conformi ai CAM e non vi siano difformita'.
Al fine di individuare l'opera che si andra' a realizzare, la
stazione appaltante dovrebbe fare un'attenta analisi delle proprie
esigenze, effettuando, ove non gia' disponibile, un censimento ed una
pianificazione del sistema stradale, valutando la reale necessita' di
realizzare nuove strade, a fronte della possibilita' di adeguamento
delle strade esistenti e della possibilita' di migliorarne la
sicurezza, attraverso la realizzazione di opere complementari quali
la segnaletica, i rallentatori, i dissuasori oppure attraverso una
diversa regolamentazione del traffico e il controllo dei limiti di
velocita'. La decisione se adeguare oppure riqualificare strade
esistenti o, invece, realizzarne di nuove tiene conto delle effettive
condizioni di utilizzo e dei relativi costi, a fronte dei risparmi
conseguibili con i diversi interventi e dei relativi impatti
ambientali, lungo l'intero ciclo di vita delle opere. Cio' significa
che il progetto della strada e' preceduto da un'analisi costi
benefici, compresi quelli ambientali e sociali, connessi alla
realizzazione dell'opera rispetto a eventuali soluzioni alternative
(ad es. potenziamento infrastrutture esistenti) oltre a dover mirare
a ridurne l'impatto ambientale sia nella fase di realizzazione sia
durante l'esercizio dell'opera, con particolare riguardo a produzione
e gestione dei rifiuti, consumo di energia, emissione di rumore,
emissione di polveri, vibrazioni, contaminazione delle acque
superficiali e sotterranee, utilizzo delle risorse naturali,
incremento delle acque di ruscellamento sul suolo e nei reticoli di
scolo, emissioni in atmosfera, acidificazione dei suoli ed
eutrofizzazione.
Definita l'opera piu' adatta a soddisfare le esigenze della
stazione appaltante, si puo' procedere con l'elaborazione,
internamente o esternamente all'amministrazione, degli elaborati
progettuali che devono comprendere le tecniche di costruzione e di
lavorazione dei materiali di cui ai presenti CAM tali da ridurre gli
impatti ambientali e i rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori.
In particolare, il progetto dell'intervento prevede il ricorso a
materiali naturali vergini come scelta residuale, giustificata da
caratteristiche specifiche dell'opera, riservata a quelle
applicazioni per le quali sia dimostrata l'impossibilita' tecnica di
utilizzare materiali derivanti da operazioni di recupero o riciclo e
sottoprodotti. Le scelte progettuali, inoltre, dovrebbero essere
fatte anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto, quindi anche
in previsione di un intensificarsi della forza e della frequenza
degli eventi atmosferici critici.
La progettazione considera la presenza di "insulae" ambientali o
reti ecologiche attraverso un adeguato censimento dell'esistente e un
dimensionamento degli interventi da realizzare che tenga conto della
compatibilita' tra le specie, limiti l'erosione del suolo, favorisca
le successive operazioni di manutenzione. Tali opere non devono
entrare in contrasto con interventi simili gia' previsti o
realizzati, ad esempio corridoi faunistici e vegetazionali. I
corridoi ecologici debbono essere adeguati, per numero e dimensioni,
alle esigenze del territorio e, nei casi in cui la viabilita'
esistente ne abbia interrotto la continuita', devono essere previsti
interventi di ripristino.
La stazione appaltante si assicura che la progettazione degli
interventi sia affidata a progettisti o gruppi di progettazione
competenti ed esperti, con il necessario livello di competenza
multidisciplinare.
Le stazioni appaltanti, nel rispetto della normativa, possono
affidare ad uno stesso operatore economico sia il servizio di
progettazione che la direzione lavori, per garantire maggiore
conformita' ai criteri ambientali contenuti in questo documento,
cosi' come previsto dall'art. 1, comma 2 dell'allegato II.14 del
Codice dei contratti pubblici.
In relazione alla complessita' dell'intervento e' altresi'
opportuno che tale operatore economico indichi i tecnici interni o
esterni con competenze sui sistemi di gestione ambientale e di
progettazione sostenibile, oltre a quelle, imprescindibili,
dell'ingegneria stradale.
La verifica di tali competenze puo' essere dimostrata attraverso
l'esame dei curriculum vitae riguardante la formazione specialistica
e l'esperienza professionale maturata.
Al fine di consentire le migliori scelte progettuali, volte alla
massimizzazione della sostenibilita' ambientale degli interventi
tali, ad esempio, da allungare il ciclo di vita e ridurre gli
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (manutenzioni
mirate al raggiungimento di caratteristiche pari a quelle di opere
nuove), la stazione appaltante acquisisce i dati e le informazioni
utili per l'intervento, tra i quali:
a. nel caso di realizzazione di una nuova infrastruttura stradale
o di un intervento di ampliamento, a seconda dell'entita'
dell'intervento:
- dati sulla situazione geologica, idraulica dei corpi idrici,
climatica (con particolare riguardo alla piovosita');
- rilevazioni del traffico giornaliero medio TGM (la
durabilita' dell'opera e' strettamente collegata al numero di assi
equivalenti che la solleciteranno nel corso del suo ciclo di vita);
- stima del traffico potenziale dell'opera in progetto;
- identificazione della natura e dello stato dei materiali e
dei prodotti impiegati nell'infrastruttura per un loro eventuale
reimpiego direttamente senza ulteriori lavorazioni (tal quale), come
usato servibile;
- informazioni disponibili per il riutilizzo ed il recupero dei
rifiuti prodotti;
- collocazione sul territorio degli impianti e delle cave per
la fornitura dei materiali da costruzione (naturali, o costituiti da
materia recuperata, riciclata o da sottoprodotti) oltre che gli
impianti di deposito o trattamento dei rifiuti e di preparazione al
riutilizzo o per la rigenerazione dei componenti costruttivi.
b. nel caso di manutenzione di una infrastruttura stradale
esistente:
- rilevazioni del traffico giornaliero medio TGM (la
durabilita' dell'opera e' strettamente collegata al numero di assi
equivalenti che la solleciteranno nel corso del suo ciclo di vita);
- stima del traffico potenziale dell'opera in progetto;
- classificazione dei dissesti esistenti (tipologia, frequenza
ed estensione); per tale aspetto puo' essere fatto riferimento a
parametri quali PCI (pavement condition index), PSI present
serviceability index, PR, ecc.
- individuazione di criticita' esterne all'opera che nel tempo
possono interferire negativamente sull'opera stessa (frane,
erosioni);
- identificazione della natura e dello stato dei materiali e
dei prodotti impiegati nell'infrastruttura per un loro eventuale
reimpiego direttamente senza ulteriori lavorazioni (tal quale) come
usato servibile;
- informazioni disponibili per il riutilizzo ed il recupero dei
rifiuti prodotti;
- collocazione sul territorio degli impianti per la fornitura
dei materiali da costruzione (naturali o costituiti da materia
recuperata, riciclata o da sottoprodotti) oltre agli impianti di
deposito o trattamento dei rifiuti e di preparazione al riutilizzo o
per la rigenerazione dei componenti costruttivi;
- dati provenienti da sistemi di rilevamento e monitoraggio di
veicoli privati connessi.
- stratigrafia della pavimentazione esistente, interferenze
quali cavidotti, attraversamenti, reti impiantistiche ecc. e loro
posizione plano altimetrica ed ogni altra informazione utile dello
stato di fatto.
Detti dati e informazioni sono propedeutici allo sviluppo della
progettazione, pertanto la Stazione Appaltante, ove in difetto, puo'
richiederne la determinazione ai progettisti nell'ambito delle
procedure di affidamento e degli incarichi di progettazione,
riconoscendo loro il corrispondente compenso ad integrazione di
quanto gia' definito per i servizi di progettazione.
Peraltro, la Stazione Appaltante, qualora in difetto di tali dati
ed informazioni afferenti alla specifica tipologia sia di opere sia
di prestazioni (progettazione, direzione lavori), puo' anche
ricorrere a procedure di affidamento a terzi (anche non progettisti)
per la determinazione dei medesimi dati ed informazioni.
Detti dati e le informazioni, devono essere caratterizzati da un
grado di dettaglio compatibile e adeguato rispetto alla tipologia di
prestazioni, ad esempio per la progettazione, oggetto di incarichi o
di procedure di affidamento, nonche' al corrispondente livello di
sviluppo, come per esempio la fattibilita' tecnica ed economica o il
progetto esecutivo.
1.3.2 Indicazioni per gli studi LCA
Tenuto conto dei principi di sostenibilita' economica e ambientale
e degli elaborati di progetto richiamati dal D. Lgs. 36/2023, gli
studi LCA (valutazione ambientale del ciclo di vita - Life Cycle
Assessment) di cui alla Relazione di Sostenibilita' dell'opera del
progetto di fattibilita' tecnico-economica, PFTE, (art 9 commi c e d,
All. I7 d.lgs. 36/2023) dovranno essere condotti secondo le norme UNI
EN 15643, UNI EN 17472 e UNI EN 15804, secondo il livello pertinente
per l'applicazione.
Lo studio LCA, che qui si vuole utilizzare per applicare i presenti
criteri premiale alla sola fase di aggiudicazione lavori o
all'eventuale appalto integrato, avente per oggetto la progettazione
esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un PFTE approvato,
laddove non diversamente prescritto, puo' essere eseguito anche
adottando una metodologia semplificata limitata a un numero ridotto
di fasi del ciclo di vita, comunque assolvendo i contenuti minimi
richiesti dalla Relazione di Sostenibilita' prevista dal decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, riferiti ai soli consumi di
energia, materia ed emissioni di CO₂. Dovrebbero, dunque, essere
considerati almeno i moduli e le fasi evidenziate nella Tabella 1 (a
meno di diversa specifica del progettista nella relazione PFTE), come
da UNI EN 17472, dalla quale sono esclusi a priori i moduli relativi
a benefici e carichi oltre il confine di sistema (Fasi D), recanti
informazioni oltre il ciclo di vita della costruzione. Sono altresi'
esclusi, per la finalita' di applicazione dei criteri CAM, gli studi,
pure previsti dalla UNI EN 17472, relativi alla valutazione delle
prestazioni economiche (LCC) e sociali dell'opera, limitandosi cosi'
l'applicazione della richiamata norma alla sola valutazione della
prestazione ambientale.
Tabella 1- Moduli e fasi da includere nello studio LCA semplificato.
Parte di provvedimento in formato grafico
Come evidenziato in Tabella 1, andranno considerati almeno i moduli
relativi alla fase di Produzione e costruzione (tutti, da A1 ad A5).
Riguardo al modulo A4, in questo vanno ricompresi anche gli impatti
dovuti alla demolizione delle preesistenze, a meno che tali lavori
non siano oggetto di separato appalto. Devono, inoltre, essere
considerati tutti i moduli della fase di fine vita (da C1 a C4) e,
nel caso in cui la Stazione Appaltante disponga di un suo PMS
(Pavement Management System di livello di rete) per il mantenimento
in efficienza della rete stradale di competenza, si dovrebbe valutare
l'opportunita' di inserire gli impatti connessi alle attivita' di
manutenzione (Modulo B2) prevedibili durante nella vita di servizio
dell'infrastruttura. Nello studio LCA di progetto, il contributo
ambientale delle diverse fasi deve essere dichiarato separatamente,
per maggiore trasparenza. Gli scenari di analisi, coerenti con i
requisiti specificati nella UNI EN 17472, andranno, pertanto,
riferiti alle fasi prima specificate, evidenziate in Tab. 1
(eventualmente integrate dai moduli ulteriormente specificati dal
progettista).
Lo studio LCA di progetto, al netto delle ulteriori opere puntuali
o impiantistiche per le quali si rimanda alle metodologie pertinenti,
dovrebbe basarsi sulla definizione di equivalenti funzionali (rif.
UNI EN 17472) principalmente focalizzati sul corpo stradale e sulle
pavimentazioni stradali, o che contengano almeno i componenti di
seguito specificati:
• nel caso di nuove costruzioni o per gli interventi di
riqualificazione:
◦ Sottofondi stradali, inclusi lavori di movimento di terra
◦ Strati di fondazione
◦ Strati di base, collegamento e usura o pavimentazione in
calcestruzzo
• nel caso di interventi di manutenzione o riabilitazione:
◦ Strati di base, collegamento e usura o pavimentazione in
calcestruzzo
Il periodo di riferimento dello studio (Reference Study Period,
RSP) va posto pari alla durata di vita utile dell'infrastruttura
(Reference Service Life, RSL), o quella dichiarata in progetto, in
relazione alla importanza dell'opera.
In coerenza con la metodologia adottata dal progettista, la
relazione LCA di PFTE deve includere l'esplicitazione di almeno tre
indicatori a scelta, tra gli indicatori primari di impatto ambientale
(di cui alla Tabella 3 della EN15804:2019) o tra i parametri
descrittori dell'uso di risorse energetiche primarie (di cui alla
Tabella 6 della EN15804:2019), di cui almeno uno deve essere il
potenziale di riscaldamento globale (GWP-Total, Global Warming
Potential Total). La scelta dei tre indicatori utilizzati andra'
giustificata alla luce della loro rilevanza per il progetto
specifico.
La relazione LCA dovra' essere allegata al progetto in forma
completa, incluse banche dati impiegate, l'analisi e la valutazione
della qualita' dei dati impiegati nello studio, conformi alle UNI EN
15941, e la specifica dei software. Ove possibile, devono essere
preferiti dati primari. Qualora per la redazione dello studio siano
state impiegate EPD, comunque in corso di validita', queste dovranno
essere allegate alla relazione LCA.
La relazione LCA deve essere accompagnata da un attestato di
verifica, condotta in accordo alla ISO 14071 "Life cycle assessment -
Critical review processes and reviewer competencies: Additional
requirements and guidelines to ISO 14044:2006", emesso da un
Organismo di Certificazione accreditato secondo la ISO 17029, per la
ISO 14025 o da figure professionali formate e qualificate
all'utilizzo di protocolli di sostenibilita' energetico-ambientale
per le infrastrutture sostenibili.
In fase di esecuzione dei lavori, spetta alla Direzione dei Lavori
il compito di verificare la rispondenza dei requisiti di
sostenibilita' dei prodotti qualora l'operatore intenda proporre e
utilizzare prodotti diversi da quelli indicati in contratto. La
equivalenza della prestazione di sostenibilita' (fatto salvo il
rispetto di tutte le altre caratteristiche meccaniche e funzionali
richieste e della "service life" dell'opera) potra' essere
verificata:
• sulla base delle EPD del prodotto in contratto e del prodotto
proposto dall'operatore economico, ove entrambe siano disponibili. La
verifica dovra' essere condotta sulla base dei tre indicatori primari
indicati nello studio LCA allegato al contratto dei lavori, secondo
criteri di tolleranza adottati dalla Direzione Lavori. La conformita'
e' sempre garantita qualora il prodotto proposto dall'operatore
economico, presenti, per i tre indicatori, valori inferiori rispetto
al prodotto di progetto.
• Nel caso in cui l'operatore economico proponga la sostituzione
di un prodotto che dal PFTE risulti privo di EPD, con un altro per il
quale sia invece disponibile una EPD al momento della realizzazione
dell'opera, ai fini della valutazione della prestazione di
sostenibilita' si assume che sia garantito un miglioramento dalla
sola presenza della EPD.
• Nel caso in cui l'operatore economico proponga la sostituzione
di un prodotto che dal PFTE risulti privo di EPD, con un altro,
anch'esso privo di EPD, si assume che la valutazione della
prestazione di sostenibilita' rimanga invariata.
1.3.3 Indicazioni per il Documento di indirizzo alla progettazione
(DIP)
Questo documento contiene criteri ambientali che, in base a quanto
previsto dall'art. 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36, costituiscono:
A. criteri progettuali obbligatori che il progettista affidatario
o gli uffici tecnici della stazione appaltante, nel caso in cui il
progetto sia redatto da progettisti interni, oppure l'operatore
economico, nel caso di appalto congiunto di progettazione e lavori,
utilizzano per la redazione del progetto fin dal livello di
fattibilita' tecnico-economica;
B. clausole contrattuali obbligatorie che l'aggiudicatario dei
lavori applica alla gestione del cantiere;
C. criteri progettuali e clausole contrattuali, obbligatori, nel
caso di affidamento congiunto di progettazione e lavori.
Inoltre, tiene in considerazione i criteri premianti del presente
documento, secondo quanto previsto dallo stesso art. 57 comma 2 del
decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, per affidamento dei lavori e
affidamento congiunto di progettazione e lavori.
Nel DIP di cui all'articolo 3 dell'Allegato I.7 del Codice dei
contratti pubblici, la stazione appaltante fa riferimento a tali
criteri per fornire al progettista le indicazioni di cui al comma 1
dell'articolo 3, con particolare riguardo alle tematiche di cui alle
lettere l, n, q, v dello stesso comma.
In attuazione di quanto previsto alla lettera v) relativamente alla
promozione di forniture di materiali certificati da organismi
verificatori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE)
2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, si da' indicazione
alle Stazioni appaltanti di assegnare un punteggio premiante per la
conformita' al criterio "3.2.11 Prodotti da costruzione che rientrano
in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra".
Sempre con riferimento alle forniture di prodotti da costruzione di
cui alla lettera v), nel DIP, la stazione appaltante chiarisce ai
progettisti che, fin dal progetto di fattibilita' tecnico economica,
devono tenere conto dei prezzi dei prodotti da costruzione conformi
ai requisiti di cui al capitolo "2.4 Specifiche tecniche per i
prodotti da costruzione" e predisporre di conseguenza i computi con
riferimento ai prezzari regionali aggiornati, al prezzario DEI, ai
prezzari delle camere di commercio oppure alle analisi dei nuovi
prezzi.
Devono inoltre tenere conto degli eventuali costi derivanti
dall'applicazione dei criteri di gestione ambientale del cantiere di
cui al capitolo "2.5 Specifiche tecniche progettuali relative al
cantiere" e delle clausole contrattuali di cui al capitolo "3.1
Clausole contrattuali per le gare di lavori di infrastrutture
stradali".
Nella relazione CAM, il progettista da' evidenza anche delle
modalita' di contestualizzazione delle specifiche tecniche alla
tipologia di opere oggetto dell'affidamento e da' evidenza dei motivi
di carattere tecnico che hanno portato all'eventuale applicazione
parziale o mancata applicazione delle specifiche tecniche, tenendo
conto di quanto previsto dall'art. 57 comma 2 del decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36, che prevede l'applicazione obbligatoria delle
specifiche tecniche e delle clausole contrattuali.
Cio' puo' avvenire, ad esempio per un prodotto da costruzione non
previsto dal progetto, per cui il relativo criterio non e'
applicabile, oppure per particolari condizioni del sito che
impediscono la piena applicazione di uno o piu' specifiche tecniche.
In tali casi, nella Relazione CAM, e' fornita una dettagliata
descrizione del contesto progettuale e delle motivazioni tecniche per
la parziale o mancata applicazione del o dei criteri contenuti in
questo documento. Resta inteso che le stazioni appaltanti hanno
l'obiettivo di applicare sempre e nella misura maggiore possibile i
CAM in ottemperanza all'art. 57 comma 2 del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36. Il progettista indica, gia' a partire dal progetto
di fattibilita' tecnico-economica, i requisiti dei prodotti da
costruzione in conformita' alle specifiche tecniche contenute nel
presente documento e indica, inoltre, i mezzi di prova che
l'appaltatore dei lavori dovra' presentare alla direzione lavori.
1.3.4 Competenze dei progettisti e della direzione lavori
La stazione appaltante deve assicurarsi che la progettazione e la
direzione lavori degli interventi venga affidata a soggetti
competenti ed esperti, con preparazione multidisciplinare, abilitati
all'esercizio delle professioni, ai sensi di legge.
Cio' anche per garantire maggiore conformita' ai criteri ambientali
contenuti in questo documento, cosi' come previsto dall'art. 1, comma
2 dell'allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici In
particolare la lettera g) del comma 2 prevede che il direttore dei
lavori accerti che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di
laboratorio e le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita
del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e
apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al
piano d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi
della pubblica amministrazione; la lettera l) prevede che disponga
tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali
ed europee, dal piano d'azione nazionale per la sostenibilita'
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
In relazione alla complessita' dell'intervento e' altresi'
opportuno che l'operatore economico indichi i tecnici interni o
esterni con competenze sui sistemi di gestione ambientale e di
progettazione sostenibile, relativi anche, ad esempio, a protocolli
di sostenibilita' energetico-ambientale.
La verifica di tali competenze puo' essere dimostrata attraverso
l'esame della formazione specialistica e dell'esperienza
professionale maturata indicata nei curriculum vitae.
1.3.5 Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova
Per agevolare l'attivita' di verifica di conformita' ai criteri
ambientali, per ognuno di essi e' riportata una "verifica", che
descrive le informazioni, i metodi e la documentazione necessaria per
accertarne la conformita'.
La stazione appaltante verifica, in fase di esecuzione dell'opera,
il rispetto degli impegni assunti dall'appaltatore in sede di
presentazione dell'offerta, collegando l'inadempimento a sanzioni o
alla previsione di risoluzione del contratto, secondo quanto previsto
dal Codice.
La verifica dei criteri ambientali da parte della stazione
appaltante avviene in diverse fasi dell'appalto:
a) verifica della possibile assegnazione di punteggi tecnici
sulla base dei criteri premianti di cui al capitolo "2.6 Criteri
premianti per l'affidamento del servizio di progettazione";
b) verifica della conformita' del progetto alle specifiche
tecniche progettuali di cui ai capitoli "2.2 Specifiche tecniche per
l'affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture
stradali", "2.3 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione",
"2.4 Specifiche tecniche relative al cantiere", "2.5 Specifiche
tecniche progettuali relative al cantiere" e alle clausole
contrattuali, di cui al capitolo "3.1 Clausole contrattuali per le
gare di lavori di infrastrutture stradali", che devono essere
inserite nel capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo.
Questa verifica viene effettuata in conformita' all'articolo 42
nonche' all'allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36, sulla base della documentazione e delle informazioni contenute
alla voce "verifica", presente nelle specifiche tecniche di cui ai
citati capitoli. Le stesse verifiche devono essere effettuate anche
nel caso di affidamento congiunto di progettazione e lavori, con
riferimento ai capitoli "3.1 Clausole contrattuali per le gare di
lavori di infrastrutture stradali e "3.2 Criteri premianti per
l'affidamento dei lavori di infrastrutture stradali;
c) cosi' come previsto dall'art. 1, comma 2 dell'allegato II.14
del Codice dei contratti pubblici., verifica, da parte della
Direzione Lavori, in corso di esecuzione del contratto di appalto dei
lavori, della conformita' dei lavori eseguiti alle specifiche
tecniche progettuali di cui ai capitoli "2.3 Specifiche tecniche
progettuali per l'affidamento del servizio di progettazione di
infrastrutture stradali", "2.5 Specifiche tecniche progettuali
relative al cantiere", della conformita' dei prodotti da costruzione
alle specifiche tecniche di cui al capitolo "2.4 Specifiche tecniche
per i prodotti da costruzione" e della corretta esecuzione delle
clausole contrattuali di cui al paragrafo "3.1 Clausole contrattuali
per le gare di lavori di infrastrutture stradali", sulla base dei
rapporti di prova, certificazioni e altri mezzi di prova indicati
alla voce "verifica". La Direzione Lavori verifica, inoltre, la
corretta esecuzione dei lavori eseguiti in applicazione dei criteri
premianti, se utilizzati, nei casi di affidamento dei lavori di cui
al capitolo "3.2 Criteri premianti per l'affidamento dei lavori di
infrastrutture stradali".
Bisogna osservare che nei documenti progettuali e di gara:
- Ogni richiamo a leggi, regolamenti e norme tecniche (ISO, UNI,
ecc) presente in questo documento, presuppone che nei documenti
progettuali e di gara la stazione appaltante faccia il giusto
riferimento all'ultima versione disponibile delle stesse o alle nuove
leggi, regolamenti e norme che ad esse si sono sostituite o che hanno
integrato o modificato per i medesimi fini, alla data di
pubblicazione del bando di gara.
- Ai sensi dell'art. 87 comma 3 del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36 e relativo allegato II.8 , riguardo a "Rapporti di prova,
certificazioni delle qualita', mezzi di prova, registro on line dei
certificati e costi del ciclo vita", laddove vengano richieste
verifiche effettuate da un "Organismo di valutazione della
conformita'", con questa dicitura si intende un organismo che
effettua attivita' di valutazione della conformita', comprese
taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato da un ente
di accreditamento firmatario degli accordi internazionali di mutuo
riconoscimento EA MLA (quindi conformi al regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) o IAF MLA. Si
precisa che le certificazioni richieste per la dimostrazione del
soddisfacimento dei requisiti dei capitoli successivi, devono essere
rilasciate da Organismi di valutazione della conformita'
specificatamente accreditati per il rilascio delle stesse, a fronte
delle norme serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e quindi delle norme UNI
CEI EN ISO/IEC 17065, 17021, 17024, 17029, mentre gli Organismi di
valutazione di conformita' che effettuano attivita' di ispezione
relativa ai requisiti richiesti sono quelli accreditati a fronte
della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
Quando nelle verifiche dei criteri sono richiesti certificati o
rapporti di prova, ci si riferisce ad elaborati rilasciati da
laboratori ufficiali ed autorizzati ai sensi dell'ex art. 59 del
D.P.R. 380/2001 o laboratori accreditati da un Organismo Unico di
Accreditamento in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per
eseguire le prove richiamate nei singoli criteri. L'Ente Unico
nazionale di accreditamento designato dal governo italiano e'
Accredia.
Nel caso sia prevista la possibilita' di dimostrare la conformita'
presentando certificati o rapporti di prova rilasciati da laboratori
ufficiali, autorizzati o accreditati, e' opportuno richiedere che i
certificati o i rapporti siano accompagnati da una dichiarazione del
legale rappresentante dell'azienda che attesti la corrispondenza del
prodotto consegnato con quello provato in laboratorio.
Ove, nella verifica dei singoli criteri, sia prevista la
possibilita' di dimostrare la conformita' presentando una
certificazione di prodotto essa riporta, qualora previsto, il logo di
Accredia o analogo ente di accreditamento firmatario degli accordi
EA/IAF MLA, il logo dell'Ente di certificazione ed eventuale marchio
UNI, il codice di registrazione, il tipo di prodotto oggetto della
fornitura, la data di rilascio e di scadenza. Nel caso sia prevista
la possibilita' di dimostrare la conformita' presentando un marchio o
etichetta ambientale, l'offerente ne allega il certificato.
La dimostrazione della conformita' ai criteri ambientali puo'
avvenire anche tramite presentazione di etichettature citate
all'interno della sezione verifica o da altre etichette equivalenti,
per esempio altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024
o altri mezzi di prova, quale la documentazione tecnica del
fabbricante, idonei a dimostrare che i prodotti soddisfano i
requisiti dell'etichettatura specifica richiesta o i requisiti
specifici indicati nel capitolato speciale di appalto. Le etichette
equivalenti sono etichette che rispondono ai requisiti fissati
dall'Allegato II.5, parte II.B, del Codice dei contratti pubblici. In
tal caso l'operatore deve dimostrare che il prodotto dotato di
etichetta equivalente assolve alle prestazioni ambientali
dell'etichetta richiesta in sede di gara. Il direttore dei lavori,
prima dell'accettazione del prodotto in cantiere, verifica
l'equivalenza delle etichette presentate a quelle richiamate nel
presente documento.
In questi ultimi due casi, etichette equivalenti e mezzi di prova
idonei, la stazione appaltante ha il compito di verificare la
documentazione presentata dall'offerente e di valutarne l'equivalenza
rispetto ai mezzi di prova indicati nel presente documento.
Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida
per la successiva certificazione dell'infrastruttura stradale secondo
uno dei protocolli di sostenibilita' energetico-ambientale (rating
systems) di livello nazionale o internazionale, la conformita' ai
criteri puo' essere dimostrata se nella certificazione risultano
soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali
richiamate dal singolo criterio. In tali casi, il progettista allega,
alla Relazione CAM, la documentazione prevista dallo specifico
protocollo di sostenibilita' adottato, integrando quanto necessario
per dimostrare la completa conformita' ad ogni criterio applicato.
Alcuni esempi di tali protocolli sono:
- Envision;
- BREEAM (Building Research Establishment Environmental
Assessment Method) infrastructure.
1.3.6 Verifica della catena di approvvigionamento dei prodotti da
costruzione
Al fine di accelerare, in fase di esecuzione dei lavori,
l'approvvigionamento dei prodotti da costruzione conformi ai criteri
contenuti nel capitolo "2.3 Specifiche tecniche per i prodotti da
costruzione", da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante, puo'
informare gli operatori economici, anche utilizzando gli avvisi di
pre-informazione di cui all'art.81 del Codice dei Contratti pubblici,
di quali sono i prodotti da costruzione che verranno utilizzati
nell'appalto e le loro caratteristiche, facendo riferimento al
medesimo capitolo e invitando gli operatori ad effettuare una
verifica della propria catena di approvvigionamento dei prodotti.
Tale verifica consiste nel richiedere ai produttori o fornitori se
sono in grado di fornire, in fase di esecuzione dei lavori, prodotti
con le etichettature, certificazioni e altra documentazione richieste
nelle verifiche dei criteri del capitolo prima citato.
2 CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI
INFRASTRUTTURE STRADALI
2.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI
I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi
dell'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36.
2.1.1 Relazione CAM
Il progettista aggiudicatario elabora una Relazione CAM,
conformemente a quanto previsto dall'art. 22, comma 4, lettera o)
dell'allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
prevista per il progetto esecutivo e dovra' essere redatta in forma
preliminare fin dal progetto di fattibilita' tecnico economica.
Tale relazione, per ogni criterio ambientale di cui al capitolo "2
Criteri per l'affidamento del servizio di progettazione di
infrastrutture stradali", descrive le scelte progettuali che
garantiscono la conformita' ai criteri, indica gli elaborati
progettuali in cui sono rinvenibili i riferimenti ai requisiti
relativi al rispetto dei criteri, dettaglia i requisiti dei materiali
e dei prodotti da costruzione in conformita' ai criteri e indica le
tipologie di mezzi di prova di cui al paragrafo "1.3.4 Verifica dei
criteri ambientali e mezzi di prova" che l'esecutore dei lavori
dovra' presentare alla direzione lavori.
Nella relazione CAM, il progettista aggiudicatario da' evidenza
delle modalita' di contestualizzazione delle specifiche tecniche alla
tipologia di opere oggetto dell'affidamento e dei motivi di carattere
tecnico o normativo che hanno portato all'eventuale applicazione
parziale o mancata applicazione dei criteri ambientali minimi, come
indicato nel paragrafo "1.1-Ambito di applicazione dei CAM ed
esclusioni".
Il progettista aggiudicatario, nella Relazione CAM, propone e
indica i piu' opportuni criteri premianti per l'affidamento dei
lavori di cui al capitolo "3.2 Criteri premianti per l'affidamento
dei lavori di infrastrutture stradali", fornendo le motivazioni
tecniche e ambientali che hanno portato alla scelta, anche sulla base
degli obiettivi ambientali indicati dalla stazione appaltante nel
documento di indirizzo alla progettazione, DIP.
2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto
Nel capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo, il
progettista riporta i requisiti dei prodotti da costruzione previsti
nel progetto e i mezzi di prova di cui al capitolo "2.3 Specifiche
tecniche per i prodotti da costruzione", che l'appaltatore dei lavori
dovra' fornire alla direzione lavori.
In particolare, ove venga richiesto un determinato quantitativo
minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, si
intende un contenuto di, alternativamente o cumulativamente, materie
recuperate, riciclate o sottoprodotti, di almeno il x% sul peso del
prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Di conseguenza, la
percentuale minima richiesta puo' essere raggiunta con l'apporto
delle tre frazioni citate, ove non diversamente prescritto nello
specifico criterio, ossia materia recuperata, riciclata,
sottoprodotti. Si rammenta che il sottoprodotto, cosi' come definito
all'art. 184 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, puo'
derivare da scarti e sfridi di lavorazione ad uso interno allo stesso
processo produttivo che li ha generati, o da scarti e sfridi di
lavorazione generati da altri processi produttivi oppure da processi
di simbiosi industriale.
Gli aggregati naturali ottenuti dalla lavorazione di terre e rocce
da scavo gestite come sottoprodotto secondo il DPR 120/2017 sono
compresi nella categoria di materiale qualificato come sottoprodotto.
Il Progettista dovra' esplicitare nella Relazione CAM la gerarchia di
valutazione delle singole categorie di materiale (riciclato -
recuperato - sottoprodotto), tenuto conto del contesto in cui e'
inserita l'opera.
Per quanto riguarda le certificazioni del valore percentuale
richiesto, il progettista aggiudicatario deve chiarire che tale
requisito e' dimostrato tramite una delle opzioni di seguito
elencate:
1. Una dichiarazione ambientale di Prodotto (DAP o, in inglese,
Environmental Product Declarations o EPD), conforme alla norma UNI EN
15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, verificata da parte di un
organismo di verifica e validazione accreditato in conformita' alla
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17029 e UNI EN ISO 14065 per lo specifico
schema, come ad esempio EPDItaly© o schema internazionale EPD© e che
riporti la percentuale di contenuto di materiale riciclato,
recuperato, o sottoprodotto, nel paragrafo "informazione ambientale
aggiuntiva" della dichiarazione. In tale paragrafo e' dichiarato che
il valore percentuale e' determinato con un metodo di calcolo basato
sulla tracciabilita' dei flussi fisici di materia per lo specifico
prodotto, equivalente a quello di uno degli altri schemi di
certificazione di cui ai punti successivi di questo paragrafo. I
mezzi di prova del contenuto di materiale riciclato, recuperato, o
sottoprodotto, dei materiali componenti il prodotto, sono quelli
ammessi dagli schemi di cui ai punti successivi di questo paragrafo.
Il valore percentuale, il metodo di calcolo e i mezzi di prova, sono
oggetto di verifica da parte dell'organismo di verifica e
validazione.;
2. certificazione di prodotto "REMADE®" o "ReMade in Italy®";
3. certificazione di prodotto per il rilascio del marchio
"Plastica seconda vita";
4. per i prodotti in PVC e' possibile fare ricorso, oltre alle
certificazioni di cui ai punti precedenti, anche al marchio VinylPlus
Product Label;
5. 5. una certificazione di prodotto basata sul bilancio di massa
emessa da un organismo di valutazione della conformita' accreditato
da un ente di Accreditamento firmatario degli accordi EA/IAF MLA per
lo specifico schema, quale, ad esempio la CP DOC 262;
6. una certificazione di prodotto, rilasciata, da un organismo di
valutazione della conformita', in conformita' alla prassi UNI/PdR 88
"Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o
sottoprodotto, presente nei prodotti", qualora il materiale rientri
nel campo di applicazione di tale prassi. Si evidenzia che tale
prassi non e' applicabile ai materiali plastici;
7. Una certificazione Made green in Italy (MGI) verificata da
parte di un organismo di verifica o validazione accreditato in
conformita' alla norma ISO 17029 e ISO 14065 per lo specifico schema,
che nella DIAP riporti, quale informazione ambientale aggiuntiva, la
percentuale di contenuto di materiale riciclato, recuperato, o
sottoprodotto.
Per i prodotti di legno o a base legno, fare riferimento al
criterio "2.3.5 Prodotti di legno o a base legno".
Nel capitolato speciale d'appalto, il progettista aggiudicatario
chiarisce, inoltre, che:
- Il certificato di prodotto deve riportare il numero
identificativo, il nome del prodotto certificato, la data di
scadenza, i valori percentuali delle singole frazioni presenti nel
prodotto. In particolare, per quanto riguarda i sottoprodotti e'
fatta distinzione tra sottoprodotto interno ed esterno.
- Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche
derivare da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI EN 16640. Le
plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui materia
prima sia derivante da una attivita' di recupero o sia un
sottoprodotto generato da altri processi produttivi;
Sono fatte salve le certificazioni di prodotto rilasciate fino alla
data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza
delle stesse;
Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi
alla norma UNI EN ISO 14021, validate da un organismo di valutazione
della conformita', in data antecedente al 4 dicembre 2022 e fino alla
scadenza della convalida stessa. Se nell'autodichiarazione non e'
esplicitata la scadenza, la validita' e' di un anno a partire dalla
data di emissione, ai fini della verifica dei criteri contenuti nel
presente documento.
2.1.3 Specifiche del progetto
Il progettista aggiudicatario integra nel progetto, fin dal primo
livello di progettazione come previsto dal vigente Codice dei
contratti pubblici, ove pertinenti con la tipologia di intervento
specifico, le specifiche tecniche di cui ai capitoli "2.2 Specifiche
tecniche per l'affidamento del servizio di progettazione di
infrastrutture stradali", "2.3 Specifiche tecniche per i prodotti da
costruzione" e "2.4 Specifiche tecniche relative al cantiere".
Nel capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo deve
inoltre integrare le clausole contrattuali di cui al capitolo "3.1
Clausole contrattuali per le gare di lavori di infrastrutture
stradali".
2.2 SPECIFICHE TECNICHE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI
Indicazioni alla stazione appaltante
I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi
dell'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36.
La verifica dei criteri contenuti in questo capitolo avviene
tramite la Relazione CAM di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM",
che illustra in che modo il progetto ha tenuto conto dei criteri.
Tale relazione e' integrata come eventualmente meglio specificato
nella verifica dei singoli criteri.
2.2.1 Sostenibilita' ambientale dell'opera
Criterio
Il progetto di nuova costruzione di strade, di adeguamento e
ampliamento e di manutenzione straordinaria delle strade esistenti,
prevede sistemi atti a ridurre l'inquinamento dell'aria, delle acque
superficiali e di falda e del suolo dovuto al traffico. Tali sistemi
possono includere:
• fasce verdi destinate a mitigare gli impatti indotti dal
traffico veicolare e a protezione delle eventuali aree agricole
limitrofe all'infrastruttura (cfr. ad esempio: ISPRA - Mitigazioni a
verde con tecniche di rivegetazione e ingegneria naturalistica nel
settore delle strade - Manuali e Linee Guida 65.4/2010),
compatibilmente con il contesto e in riferimento alla specifica
localizzazione dell'intervento, ai vincoli e alle preesistenze nel
territorio. La realizzazione delle fasce verdi dovra' essere conforme
alle specifiche tecniche del decreto ministeriale 10 marzo 2020
"Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde
pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde, per gli
interventi di manutenzione, riqualificazione o nuova realizzazione" e
ss.mm.ii;
• canalizzazioni in cui collocare tutte le reti tecnologiche
previste, per una corretta gestione dello spazio nel sottosuolo
(vantaggi nella gestione e nella manutenzione delle reti e
dell'infrastruttura stressa), prevedendo anche una sezione maggiore
da destinare a futuri ampliamenti delle reti.
• drenaggi delle acque di dilavamento (materiali permeabili o
sistemi di drenaggio quali trincee o canali filtranti, stagni o zona
umide) prevedendo gli opportuni sistemi di depurazione delle acque ed
evitando il sovraccarico della rete scolante e fognaria.
Inoltre, per i progetti di nuove strade urbane di tipo F e F-bis e'
previsto l'impiego di soluzioni progettuali che conseguano un indice
di riflessione solare (Solar Reflectance Index, SRI) maggiore o
uguale a 20, misurata tra 30 e 90 giorni dall'apertura al
traffico,conformemente alla norma tecnica ASTM E1980-11(2019)
Standard Practice for Calculating Solar Reflectance Index of
Horizontal and Low-Sloped Opaque Surfaces.
Per le aree di sosta o stazionamento, parcheggi, piste ciclabili,
marciapiedi, piazze e di percorsi pedonali e' previsto, invece,
l'impiego di soluzioni progettuali che conseguano un indice di
riflessione solare (Solar Reflectance Index, SRI) maggiore o uguale a
29.
Per le pavimentazioni stradali in galleria e' richiesta una
valutazione tecnico-ambientale sull'opportunita' di utilizzo di
materiali che abbiano un coefficiente medio di luminanza, definito
nella norma UNI 11248 - Illuminazione stradale - Selezione delle
categorie illuminotecniche non inferiore a 0,1.
Verifica
La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM",
illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio
progettuale e presenta in allegato la valutazione tecnico-ambientale
prevista.
2.2.2 Efficienza funzionale e durata della pavimentazione
Indicazioni alla stazione appaltante
Gli interventi di manutenzione possono essere di risanamento
profondo quando coinvolgono lo strato di base o di fondazione, di
risanamento superficiale, ossia rifacimento di binder e usura o della
solo usura o di riparazioni superficiali di emergenza.
Se l'intervento e' realizzato in regime di emergenza la stazione
appaltante deve provvedere, entro sei mesi dall'intervento, alla
predisposizione di un progetto di manutenzione programmata sulla base
delle specifiche tecniche contenute nel presente documento.
Criterio
Il progetto di pavimentazioni di nuove strade ed il progetto di
risanamento profondo di pavimentazioni esistenti deve avere come
obiettivo una vita utile di venti anni, cioe' la pavimentazione deve
essere in grado di sopportare il passaggio del numero di assi
standard previsti per i primi venti anni di esercizio ad esclusione
dello strato di usura, in quanto esso e' fisiologicamente soggetto a
decadimento funzionale in tempi piu' brevi.
In caso di risanamento superficiale, ossia di rifacimento di binder
e usura o della solo usura, il progettista verifica che gli strati
sottostanti, di base e fondazione, abbiano una adeguata portanza in
relazione al carico di traffico in modo che l'intervento garantisca
una durata teorica di almeno cinque anni.
Tale criterio non si applica alle riparazioni superficiali di
emergenza finalizzate al ripristino immediato dell'aderenza e della
regolarita' superficiali ai fini della sicurezza della circolazione.
Verifica
La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM"
illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio
progettuale e riporta il metodo di calcolo adottato e tutti i
parametri di progetto utilizzati che costituiranno la base per le
eventuali migliorie relativamente alla vita utile.
2.2.3 Temperatura di posa degli strati in conglomerato bituminoso
Indicazioni alla stazione appaltante
Tale criterio non si applica alle pavimentazioni chiare, ai
conglomerati bituminosi prodotti con bitumi modificati con elevato
tenore di polimeri e alle miscele con leganti bituminosi epossidici.
Criterio
Per le strade urbane e per le tratte di strade extraurbane poste a
distanze inferiori ai 1000 m dai centri abitati, delimitati cosi'
come previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992 n.495, "Regolamento di esecuzione e
attuazione del Codice della strada", il progetto prevede una
temperatura massima di posa delle miscele bituminose di 120°C
(tecnologia dei conglomerati tiepidi).
Nei seguenti casi, invece, la temperatura massima di posa e' di
140°C:
a) strati della pavimentazione per i quali siano richiesti
particolari prestazioni acustiche sulla base del criterio
obbligatorio "2.2.4 Emissione acustica delle pavimentazioni" e del
criterio premiante "3.2.8 Emissione acustica delle pavimentazioni";
b) strati della pavimentazione per i quali e' previsto l'utilizzo
di conglomerati bituminosi preparati con bitumi modificati oppure di
conglomerati bituminosi additivati con compound polimerici.
Oltre i 1000 metri dai centri abitati e' consentita una temperatura
di posa massima di 150°C per conglomerati bituminosi con bitume
normale, e di 165°C per conglomerati bituminosi prodotti con bitumi
modificati ad alta viscosita', di cui alla lettera b).
Il capitolato speciale d'appalto descrive le caratteristiche dei
materiali da utilizzare, le specifiche tecniche per la corretta posa
dei conglomerati bituminosi in conformita' al presente criterio e
riferimenti dettagliati alle modalita' e alla frequenza dei controlli
rispetto alla temperatura di posa in fase di esecuzione.
Verifica
La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM",
illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio
progettuale.
2.2.4 Emissione acustica delle pavimentazioni
Indicazioni alla stazione appaltante
Il presente criterio si applica alle miscele per strati di usura di
tipo chiuso, come definito dalla norma UNI EN 13108, installate sia
su strade della rete primaria (categoria A - B - D del Codice della
strada - decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice
della strada, aggiornato alla legge n°197 del 29 dicembre 22), che su
strade di altre categorie nei tratti interessati dall'attuazione dei
Piani di Contenimento ed Abbattimento del Rumore (PCAR) previsti
dalla Legge Quadro 447/95 e successivi Decreti Attuativi.
La velocita' di prova viene indicata dalla stazione appaltante
secondo criteri di rappresentativita' della misura e dovrebbe essere
pari, ove possibile, al limite massimo consentito per la strada
indagata o alternativamente a velocita' inferiore per ragioni
tecniche o necessarie a garantire la sicurezza degli operatori e
degli utenti.
La stazione appaltante puo' chiedere la conformita' a tale criterio
anche per le strade di categoria C1 e tiene in considerazione il
corrispondente criterio premiante "3.2.8 Emissione acustica delle
pavimentazioni".
La stazione appaltante puo' chiedere la conformita' a tale criterio
anche per le miscele di tipo poroso o semi poroso o di utilizzare il
corrispondente criterio premiante "3.2.8-Emissione acustica delle
pavimentazioni.
Criterio
Il progetto prevede che, nel caso di realizzazione di nuove strade,
manutenzione straordinaria o adeguamento, si utilizzino miscele per
strati di usura aventi prestazioni acustiche tali da contenere il
rumore da rotolamento immesso nell'ambiente circostante, a condizione
che non si verifichi una riduzione delle prestazioni, comprese
l'aderenza.
A tal fine, la miscela deve garantire, fatte salve le prestazioni
meccaniche e funzionali dello strato di usura necessarie per la
sicurezza, un livello di emissione acustica LCPX , rilevabile con il
metodo Close Proximity (CPX) secondo la norma UNI EN ISO 11819-2,
inferiore ai valori limite espressi nella seguente tabella:
Valori per le miscele per strati di usura di tipo chiuso
=====================================================================
|Velocita' in| | | | | | | | |
| km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 |
+============+======+======+======+=====+=====+=====+=======+=======+
|LCPX+ 0 | | | | | | | | |
|limite in | | | | | | | | |
|dB(A) | 88,0 | 91,0 | 93,5 |96,0 |97,5 |99,0 | 101,5 | 103,5 |
+------------+------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+
Il valore LCPX + 0 si riferisce al tempo zero di apertura al
traffico. Le prove devono mettere in evidenza che i risultati
sperimentali rispettino il livello dichiarato in progetto di LCPX + 0
dB(A).
Verifica
La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM",
illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio
progettuale. In particolare, il capitolato speciale d'appalto
contiene le indicazioni per effettuare le prove suindicate che vanno
effettuate dopo la realizzazione dell'opera in una sessione di misura
eseguita conformemente al criterio premiante "3.2.8 Emissione
acustica delle pavimentazioni" ed effettuata non prima di 4 settimane
e non oltre 12 settimane dall'apertura al traffico del tratto di
pavimentazione interessato dalla verifica.
2.2.5 Piano di manutenzione dell'opera
Criterio
Il progetto esecutivo include un piano di manutenzione dell'opera
che indichi il livello di degrado delle caratteristiche strutturali e
funzionali della pavimentazione a cui vengono attivate le opere
manutentive preventive degli strati superficiali che siano
alternative al rifacimento, ad esempio sigillature, trattamenti
superficiali, preferibilmente a freddo compatibilmente con le
esigenze di durabilita', ecc., in modo da ridurre l'esigenza di
interventi d'urgenza e, di conseguenza, limitare l'utilizzo di
materie prime non rinnovabili necessarie per l'intervento (aggregati
e bitume) e ridurre i disagi conseguenti alla chiusura del tratto
stradale da manutenere. Il rifacimento dell'intera infrastruttura o
di sue parti deve essere previsto nel caso di severe difettosita'
identificate come tali secondo le modalita' e le verifiche previste
nel piano stesso o a fine vita utile.
Verifica
Il progettista redige un piano dei controlli periodici sulla
pavimentazione ed un piano di manutenzione generale dell'opera. Il
piano dei controlli periodici, visivi e strumentali, dovra'
comprendere i requisiti strutturali e funzionali della pavimentazione
comprese le prestazioni acustiche di cui al criterio obbligatorio
"2.2.4 Emissione acustica delle pavimentazioni" e al criterio
premiante "3.2.8 Emissione acustica delle pavimentazioni ed i
requisiti correlati ai parametri di durabilita', ad esempio la
presenza di degradi o dissesti. Il progettista prevede
l'archiviazione della documentazione tecnica riguardante tutti i
materiali impiegati nell'opera in modo da ottimizzarne la gestione,
gli interventi di manutenzione e il progetto di demolizione.
2.2.6 Disassemblaggio e fine vita
Criterio
Il progetto di nuova costruzione di strade o rifacimento della
pavimentazione, prevede che almeno l'80% peso/peso dei componenti e
degli elementi prefabbricati utilizzati nel progetto, sia
sottoponibile, a fine vita, a disassemblaggio o demolizione selettiva
(decostruzione) per essere poi destinato a recupero, riciclo o
riutilizzo.
Verifica
La Relazione CAM, di cui criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra
in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio
progettuale.
In particolare il progettista redige il piano per il
disassemblaggio e la demolizione selettiva, sulla base della norma
ISO 20887-"Sustainability in buildings and civil engineering works-
Design for disassembly and adaptability - Principles, requirements
and guidance", o della UNI/PdR 75:2020 "Decostruzione selettiva -
Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti
in un'ottica di economia circolare" o sulla base delle eventuali
informazioni sul disassemblaggio di uno o piu' componenti, fornite
con le EPD conformi alla UNI EN 15804, con allegate le schede
tecniche o la documentazione tecnica del fabbricante dei componenti e
degli elementi prefabbricati che sono recuperabili e riciclabili.
In considerazione del fatto che, in fase di demolizione selettiva,
potrebbero rinvenirsi categorie di rifiuti differenti da quelle
indicate, dovute ai diversi sistemi costruttivi e materiali ovvero
componenti impiegati nella costruzione, e' sempre suggerita
l'adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad avviare
il maggior quantitativo di materiali non pericolosi a recupero o
riciclo. A tale scopo, gli elaborati progettuali dovranno essere
corredati dell'audit di pre-demolizione, in base al quale dovra'
essere predisposto il piano di gestione dei rifiuti di cantiere
(PGRC), sottoscritti entrambi dal progettista e dal RUP della
stazione appaltante in fase di validazione degli elaborati d'appalto.
2.2.7 Rapporto sullo stato dell'ambiente
Indicazioni alla stazione appaltante
Nel caso di progetti sottoposti alle procedure di cui all'art. 6
comma 5 (procedure VIA) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.
152, il criterio non si applica.
Criterio
Al progetto di nuova costruzione di infrastrutture e' allegato un
Rapporto sullo stato dell'ambiente che descrive lo stato ante operam
delle diverse componenti ambientali del sito di intervento. Il
Rapporto sullo stato dell'ambiente e' redatto da un professionista
abilitato e iscritto in albi o registri professionali, esperti nelle
componenti ambientali qui richiamate, in conformita' con quanto
previsto dalle leggi e dai regolamenti in vigore.
Verifica
Rapporto sullo stato dell'ambiente che descrive lo stato ante
operam delle diverse componenti ambientali del sito di intervento
(componente suolo, flora, fauna ecc.), completo dei dati di rilievo,
anche fotografico, delle modificazioni indotte dal progetto e del
programma di interventi di miglioramento e compensazione ambientale
da realizzare nel sito di intervento.
2.2.8 Riutilizzo del conglomerato bituminoso di recupero
Indicazioni alla stazione appaltante
Ai fini dell'applicazione di questo criterio valgono le seguenti
definizioni.
Fresato: materiale della pavimentazione stradale rimosso mediante
fresatura a freddo.
Conglomerato bituminoso di recupero (RA): conglomerato bituminoso
proveniente dalla demolizione della pavimentazione mediante fresatura
a freddo (c.d. fresato), oppure con altre macchine di cantiere,
ottenuto in sito, lavorato, adatto e pronto per essere utilizzato
come materiale costituente per conglomerato bituminoso.
Granulato di conglomerato bituminoso: conglomerato bituminoso che
ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o piu' operazioni di
recupero di cui all'articolo 184 -ter, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
del D.M. 28 marzo, n. 69, Regolamento recante disciplina della
cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai
sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
In tale criterio e' fatto riferimento al volume del materiale
perche' e' ritenuto che il progettista trovi piu' semplice applicare
il criterio, rispetto al criterio "2.3.1 Circolarita' dei prodotti da
costruzione", elaborato in riferimento ai prodotti da costruzione per
i quali le caratteristiche sono stabilite rispetto al peso.
Criterio
Per gli interventi di risanamento profondo che includono lo strato
di fondazione, il progettista adotta soluzioni tecniche tali da
consentire l'utilizzo di almeno il 70% in volume di materia
recuperata, riciclata o di sottoprodotti, riferito al peso del
prodotto finito, secco su secco. Per gli interventi di risanamento
profondo che non includono lo strato di fondazione, valgono le
prescrizioni di cui al criterio "2.3.1 Circolarita' dei prodotti da
costruzione".
L'obiettivo del 70% di materia riciclata puo' essere perseguito con
la stabilizzazione dello strato di fondazione e con il riutilizzo del
conglomerato bituminoso di recupero nella produzione dei conglomerati
bituminosi a caldo, nella realizzazione di strati di base a freddo e
di strati di fondazione stabilizzati con cemento ed emulsione
bituminosa o bitume schiumato.
Nelle tecniche di riciclaggio a freddo, ossia base a freddo e
strati di fondazione stabilizzati con cemento ed emulsione bituminosa
o bitume schiumato, che prevedono la miscelazione in sito mediante
macchine stabilizzatrici, puo' essere impiegato direttamente il
fresato proveniente dalla demolizione della pavimentazione esistente.
Qualora sia prevista la miscelazione mediante impianti mobili o
impianti fissi deve essere impiegato granulato di conglomerato
bituminoso eventualmente integrato con aggregati naturali o di
materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti. Negli interventi di
manutenzione di tipo superficiale, ossia che includono binder e
tappeto di usura, si rimanda al criterio "2.3.1 Circolarita' dei
prodotti da costruzione" per le percentuali di reimpiego del
materiale previste per ciascuno strato.
Il granulato di conglomerato bituminoso riutilizzato puo' non
essere necessariamente il conglomerato bituminoso di recupero
proveniente dalla demolizione della pavimentazione oggetto
dell'intervento, ma puo' provenire anche da altri siti di stoccaggio,
purche' conforme alle prescrizioni delle norme vigenti in materia
ambientale.
Nella costruzione di nuove strade, il progetto prevede l'impiego di
almeno il 20% di granulato di conglomerato bituminoso, riferito al
volume complessivo degli strati della pavimentazione.
Verifica
La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM",
illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio
progettuale.
2.3 SPECIFICHE TECNICHE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE
Indicazioni alla stazione appaltante
I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi
dell'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36.
Nel capitolato speciale di appalto del progetto esecutivo sono
riportate le specifiche tecniche e i relativi mezzi di prova.
Per i prodotti da costruzione dotati di norma armonizzata, devono
essere rese le dichiarazioni di prestazione (DoP) in accordo con il
regolamento prodotti da costruzione 9 marzo 2011, n. 305 ed il
decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 106.
Per quanto riguarda le prove sul contenuto di materia riciclata,
recuperata o di sottoprodotti, riferirsi al criterio "2.1.2 Contenuti
del capitolato speciale d'appalto".
2.3.1 Circolarita' dei prodotti da costruzione
Criterio
Il progetto di nuova costruzione di strade prevede l'impiego di
prodotti da costruzione con un contenuto minimo di materia
recuperata, riciclata o di sottoprodotti, riferito al peso del
prodotto finito, secco su secco, secondo le percentuali minime di
seguito indicate, garantendo complessivamente le stesse prestazioni
ottenibili con materiali di primo impiego. Nel caso di interventi su
strade esistenti, la materia recuperata proviene, per quanto
possibile dallo stesso corpo stradale oggetto di intervento.
Corpo stradale
+--------------------------------------------------------+----------+
|Bonifica del piano di posa del rilevato | ≥70% |
+--------------------------------------------------------+----------+
|Corpo del rilevato | ≥70% |
+--------------------------------------------------------+----------+
|Sottofondo | ≥70% |
+--------------------------------------------------------+----------+
Strati di fondazione o base in pavimentazioni flessibili e semirigide
+--------------------------------------------------------+----------+
|Fondazione in misto granulare non legato | ≥50% |
+--------------------------------------------------------+----------+
|Fondazione in misto granulare legato (con legante | |
|idraulico o legante idrocarburico) | ≥50% |
+--------------------------------------------------------+----------+
|Misto cementato | ≥50% |
+--------------------------------------------------------+----------+
Strati in conglomerato bituminoso per pavimentazioni flessibili e
semirigide
=====================================================================
| Conglomerati con bitumi normali |
+========================================================+==========+
|Base o Base/binder | ≥35% |
+--------------------------------------------------------+----------+
|Collegamento o Binder | ≥30% |
+--------------------------------------------------------+----------+
|Usure chiuse | ≥15% |
+--------------------------------------------------------+----------+
=====================================================================
| Conglomerati con bitumi modificati con polimeri oppure |
| conglomerati bituminosi additivati con compound polimerici |
+========================================================+==========+
|Base o Base/binder | ≥25% |
+--------------------------------------------------------+----------+
|Collegamento o Binder | ≥20% |
+--------------------------------------------------------+----------+
|Usure chiuse e drenanti | ≥10% |
+--------------------------------------------------------+----------+
Le percentuali minime indicate nelle seguenti tabelle si intendono
come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.
Nei conglomerati bituminosi a caldo, con bitumi normali e con
bitumi modificati, l'utilizzo di granulato di conglomerato bituminoso
in quantita' superiore alle percentuali minime indicate nelle
tabelle, a prescindere dall'impiego di altre tipologie di materia
recuperata, riciclata o di sottoprodotti, non deve incidere
negativamente sugli aspetti prestazionali e su quelli funzionali
della pavimentazione.
Per il raggiungimento di prestazioni non inferiori a quelle di
progetto possono essere utilizzati impianti di produzione adeguati o
tecnologie innovative, additivi, leganti bituminosi appositamente
formulati e qualsiasi altro prodotto in grado di compensare
l'eventuale riduzione della prestazione provocata dall'impiego di una
maggiore quantita' di granulato.
Il progetto prevede che l'impresa presenti, unitamente allo studio
della miscela, una relazione che descrive i materiali e le tecnologie
proposte.
Tale relazione deve illustrare le specifiche tecnologie produttive
ed esecutive e i materiali che si intendono impiegare e deve essere
corredata da documentazione tecnico-scientifica, studi di laboratorio
e applicazioni in vera grandezza atti a dimostrare che il maggior
quantitativo di granulato di conglomerato bituminoso non incide
negativamente sulla vita utile della pavimentazione, cioe' che la
miscela proposta deve avere prestazioni non inferiori a quelle del
progetto a base di gara e deve rispettare tutti i requisiti
prestazionali imposti dalle specifiche norme tecniche.
Pavimentazioni rigide (In calcestruzzo o resina)
+--------------------------------------------------------+----------+
|Fondazione in misto granulare | ≥50% |
+--------------------------------------------------------+----------+
|Misto cementato | ≥50% |
+--------------------------------------------------------+----------+
|Lastra in calcestruzzo | ≥5% |
+--------------------------------------------------------+----------+
Per pavimentazioni ad elementi, ossia una pavimentazione nella
quale la sovrastruttura e' formata, nella sua parte piu'
superficiale, da elementi separati e giustapposti, quali cubetti,
blocchi, basoli, lastre, masselli di calcestruzzo, ecc.,
eventualmente sigillati in opera nei giunti, almeno il 5% per
realizzare lo strato pedonale, carrabile o ciclabile della
pavimentazione.
Per le piste ciclabili, il contenuto minimo di materia recuperata,
riciclata o di sottoprodotti, riferito al peso del prodotto finito,
secco su secco, deve essere di almeno il 70%, quando l'intervento e'
inclusivo sia del corpo stradale che della pavimentazione.
Nei conglomerati bituminosi a freddo destinati alla manutenzione
stradale di emergenza, per esempio per la chiusura di buche, e'
previsto l'impiego di almeno il 50% di granulato di conglomerato
bituminoso.
Verifica
La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM",
illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio
progettuale.
2.3.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati
Criterio
I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un
contenuto di materia recuperata riciclata, o di sottoprodotti, di
almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre
frazioni. Tale percentuale e' calcolata come rapporto tra il peso
secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il
peso del calcestruzzo al netto dell'acqua, intesa come acqua efficace
e acqua di assorbimento. Al fine del calcolo della massa di materiale
riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantita'
che rimane effettivamente nel prodotto finale.
Verifica
La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM",
illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio
progettuale.
2.3.3 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato
autoclavato e in calcestruzzo vibro compresso
Criterio
I prodotti prefabbricati in calcestruzzo hanno un contenuto di
materia riciclata, recuperata o di sottoprodotti, di almeno il 5% sul
peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni.
I blocchi per muratura in calcestruzzo aerato autoclavato sono
prodotti con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate,
ovvero di sottoprodotti, di almeno il 7,5% sul peso del prodotto,
inteso come somma delle tre frazioni.
Verifica
La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM",
illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio
progettuale.
2.3.4 Prodotti in acciaio
Criterio
Per gli usi strutturali, sono utilizzati prodotti in acciaio con un
contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti
come di seguito specificato, intendendo le percentuali indicate come
somma delle tre frazioni:
- acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al
75%.
- acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al
60%;
- acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.
Per gli usi non strutturali, sono utilizzati prodotti in acciaio
con un contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di
sottoprodotti come di seguito specificato:
- acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al
65%;
- acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al
60%;
- acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.
Con il termine "acciaio da forno elettrico legato" si intendono gli
"acciai inossidabili" e gli "altri acciai legati" ai sensi della
norma tecnica UNI EN 10020, e gli "acciai alto legati da EAF" ai
sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione.
Verifica
La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM",
illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio
progettuale.
I prodotti finiti consegnati in cantiere, ad esempio armature o
carpenterie, possono essere costituiti da una o piu' tipologie di
acciaio ossia uno o piu' materiali base d'origine. In questi casi
ognuno dei materiali base d'origine deve essere conforme al presente
criterio con relative percentuali minime di materia recuperata,
riciclata o sottoprodotti.
In questi casi, il fabbricante del prodotto finito consegnato in
cantiere puo' allegare la specifica documentazione di cui al criterio
"2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto", relativamente al
prodotto finito stesso oppure una attestazione, tramite dichiarazione
del legale rappresentante, che il prodotto finito e' stato fabbricato
a partire da uno o piu' materiali base d'origine conformi alle
percentuali minime prescritte in questo criterio. Per quanto riguarda
i prodotti strutturali, la lista dei materiali base d'origine con
relativa documentazione e' corrispondente alla lista di
rintracciabilita' di cui alle norme tecniche delle costruzioni per
gli acciai strutturali.
2.3.5 Prodotti di legno o a base legno
Criterio
Tutti i prodotti di legno o a base legno utilizzati nel progetto,
se costituiti da materie prime vergini, come nel caso degli elementi
strutturali, devono provenire da foreste gestite in maniera
sostenibile come indicato alla lettera a) della verifica o, se
costituiti prevalentemente da materie prime seconde, rispettare le
percentuali di riciclato come indicato alla lettera b). Qualora il
prodotto sia costituito da legno da recupero le verifica del rispetto
del criterio fa riferimento al punto c).
Verifica
Tutti i prodotti di legno o a base legno utilizzati nel progetto,
se costituiti da materie prime vergini, come nel caso degli elementi
strutturali, devono provenire da foreste gestite in maniera
sostenibile come indicato alla lettera a) della verifica o, se
costituiti prevalentemente da materie prime seconde, rispettare le
percentuali di riciclato come indicato alla lettera b). Qualora il
prodotto sia costituito da legno da recupero le verifica del rispetto
del criterio fa riferimento al punto c).
Verifica
La relazione di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in
che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale e
indica quali sono i componenti che concorrono al raggiungimento delle
percentuali indicate. Inoltre:
a) Per la prova di origine sostenibile o responsabile, una
certificazione di catena di custodia rilasciata da organismi di
valutazione della conformita' che garantisca il controllo della
«catena di custodia», quale quella del Forest Stewardship Council®
(FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification
schemes (PEFC);
b) Per il legno riciclato, una certificazione di catena di
custodia rilasciata da organismi di valutazione della conformita' che
attesti che la componente legnosa sia costituita da almeno il 70% di
materiale riciclato, quali: FSC® Riciclato" ("FSC® Recycled") che
attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato, oppure "FSC®
Misto" ("FSC® Mix") con indicazione della percentuale di riciclato
con il simbolo del Ciclo di Moebius all'interno dell'etichetta stessa
o l'etichetta Riciclato PEFC che attesta almeno il 70% di contenuto
di materiale riciclato. Il requisito puo' essere verificato anche con
altri mezzi di prova di cui al criterio "2.1.2 Contenuti del
capitolato speciale d'appalto", ove applicabili ai prodotti di legno
o a base legno.
Per quanto riguarda le certificazioni FSC o PEFC, tali
certificazioni, in presenza o meno di etichetta sul prodotto, devono
essere supportate, in fase di consegna, da un documento di vendita o
di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione, con
apposito codice di certificazione dell'offerente, in relazione ai
prodotti oggetto della fornitura. Nel caso in cui l'offerente sia un
soggetto diverso dal fabbricante del prodotto finito, ossia che
l'offerente sia, ad esempio, una impresa di costruzioni oppure un
distributore/rivenditore, non certificato per la catena di custodia
(CoC), come prova della certificazione del prodotto offerto devono
essere presentati i seguenti documenti del fabbricante: copia dei
certificati in corso di validita' e l'offerta del prodotto finito con
specifico riferimento al C.I.G. (Codice Identificativo Gara), al
codice del prodotto in gara e alla denominazione del prodotto
offerto.
2.3.6 Murature in pietrame e miste
Criterio
Il progetto, per le murature in pietrame e miste, prevede l'uso di
solo materiale riutilizzato o di recupero (pietrame e blocchetti).
Verifica
La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM",
illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio
progettuale e indica la documentazione attestante la provenienza del
prodotto.
2.3.7 Sistemi di drenaggio lineare
Criterio
Nel caso il progetto preveda la realizzazione di sistemi di
drenaggio lineare in aree soggette al passaggio di veicoli e pedoni,
mediante l'adozione di soluzioni che prevedono l'utilizzo di prodotti
prefabbricati o realizzati in situ, questi sono conformi alla norma
UNI EN 1433. I singoli materiali utilizzati sono conformi alle
pertinenti specifiche tecniche di cui al capitolo "2.3 Specifiche
tecniche per i prodotti da costruzione".
Verifica
La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM",
illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio
progettuale e include, oltre alla documentazione di verifica prevista
nei pertinenti criteri, anche la documentazione tecnica del
fabbricante per quanto riguarda i requisiti di cui alla norma UNI EN
1433.
2.3.8 Tubazioni in Gres ceramico
Criterio
Le tubazioni in gres ceramico usate per reti di fognatura, sono
prodotte con un contenuto di materia recuperata, riciclata o di
sottoprodotti, di almeno il 30% sul peso del prodotto.
Verifica
La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM",
illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio
progettuale.
2.3.9 Tubazioni in materiale plastico
Criterio
Le tubazioni in materiale plastico sono prodotte con un contenuto
di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, di almeno il 20%
sul peso del prodotto. Il presente criterio non e' applicabile alle
condutture, tubazioni e canalizzazioni elettriche rientranti nella
Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE.
Verifica
La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM",
illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio
progettuale.
2.3.10 Barriere antirumore
Criterio
Le barriere antirumore sono prodotte con un contenuto di materia
recuperata, riciclata o di sottoprodotti, secondo quanto previsto nei
criteri n. 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 per i rispettivi
materiali utilizzati nella loro realizzazione.
Per quanto riguarda altri materiali di utilizzo corrente nella
realizzazione di barriere antirumore, valgono i seguenti limiti
percentuali in peso di materia recuperata, riciclata o di
sottoprodotti:
Alluminio: 70%
PVC: 40%
Lana di vetro: 60%
Lana di roccia: 15%
Fibre di poliestere o altri materiali sintetici: 50%
Per quanto riguarda i materiali isolanti costituiti da lane
minerali, queste sono conformi alla Nota Q o alla Nota R di cui al
regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP);
Verifica
La Relazione tecnica di cui al criterio "2.2.1 Relazione CAM",
illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio
progettuale.
2.4 SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AL CANTIERE
Indicazioni alla stazione appaltante
I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi
dell'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36. Sono costituiti da criteri progettuali per l'organizzazione e
gestione sostenibile del cantiere. Il progettista li integra nel
progetto di cantiere e nel capitolato speciale d'appalto del progetto
esecutivo.
La verifica dei criteri contenuti in questo capitolo avviene
tramite la Relazione CAM di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM",
che illustra in che modo il progetto ha tenuto conto del criterio.
Tale relazione e' integrata come eventualmente meglio specificato
nella verifica dei singoli criteri.
2.4.1 Prestazioni ambientali del cantiere
Criterio
Le attivita' di preparazione e conduzione del cantiere prevedono le
seguenti azioni:
- individuazione delle possibili criticita' legate all'impatto
nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambiente
circostante, e delle misure previste per la loro eliminazione o
riduzione.
- definizione delle misure da adottare per la protezione delle
risorse naturali, paesistiche e storico-culturali presenti nell'area
del cantiere quali la recinzione e protezione degli ambiti
interessati da fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre
formazioni vegetazionali autoctone. Qualora l'area di cantiere ricada
in siti tutelati ai sensi delle norme del piano paesistico si
applicano le misure previste;
- rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive,
in particolare, Ailanthus altissima e Robinia pseudoacacia), comprese
radici e ceppaie. Per l'individuazione delle specie alloctone si
dovra' fare riferimento alla "Watch-list della flora alloctona
d'Italia" (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow);
- protezione delle specie arboree e arbustive autoctone di
interesse storico e botanico tramite protezione con materiali idonei,
per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. Non e'
ammesso usare gli alberi per l'infissione di chiodi, appoggi e per
l'installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici etc. Nel caso
che sia tecnicamente impossibile salvaguardare alcuni esemplari, e'
garantito il ripristino a termine lavori con equivalenza tra stato
ante e post operam;
- e) disposizione dei depositi di materiali di cantiere non in
prossimita' delle preesistenze arboree e arbustive autoctone di
interesse storico e botanico;
- definizione delle misure adottate per aumentare l'efficienza
nell'uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di
inquinanti e gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso
di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a
basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel
con silenziatore, pannelli solari per l'acqua calda, etc.);
- in coerenza con la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro
sull'inquinamento acustico", e con gli esiti della valutazione
previsionale di impatto acustico , anche tenendo conto della
valutazione del rumore nell'ambito della documentazione in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro, sono definite le misure idonee per
l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni
di scavo, di carico e scarico dei materiali, di taglio dei materiali,
di impasto del cemento e di disarmo ecc, e l'eventuale installazione
di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree piu'
critiche e nelle aree di lavorazione piu' rumorose, con particolare
riferimento alla disponibilita' ad utilizzare gruppi elettrogeni
super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;
- definizione delle misure atte a garantire il risparmio idrico e
la gestione delle acque reflue nel cantiere e l'uso delle acque
piovane e quelle di lavorazione degli aggregati, prevedendo opportune
reti di drenaggio e scarico delle acque;
- definizione delle misure per l'abbattimento delle polveri e
fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree
di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del
fenomeno del sollevamento della polvere delle aree di lavorazione e
delle piste utilizzate dai mezzi di trasporto;
- definizione delle misure per garantire la protezione del suolo
e del sottosuolo, impedendo la diminuzione di materia organica, il
calo della biodiversita' nei suoi diversi strati, la contaminazione
locale o diffusa, la salinizzazione, l'erosione etc., anche
attraverso la verifica continua degli sversamenti accidentali di
sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi
interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato.
- definizione delle misure a tutela delle acque superficiali e
sotterranee, quali l'impermeabilizzazione di eventuali aree di
deposito temporaneo di rifiuti non inerti e depurazione delle acque
di dilavamento prima di essere convogliate verso i recapiti idrici
finali;
- definizione delle misure idonee per ridurre l'impatto visivo
del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a verde,
soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza
di specie particolarmente sensibili alla presenza umana;
- misure per realizzare la demolizione selettiva individuando gli
spazi per la raccolta dei materiali da avviare a preparazione per il
riutilizzo, recupero e riciclo;
- misure per implementare la raccolta differenziata di
imballaggi, rifiuti pericolosi e speciali etc., individuando le aree
da adibire a deposito temporaneo e gli spazi opportunamente
attrezzati con idonei cassonetti o contenitori carrellabili
opportunamente etichettati per la raccolta differenziata ecc.
-
Verifica
La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM",
illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio
progettuale e le azioni previste per la riduzione dell'impatto
ambientale del cantiere.
2.4.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo
Criterio
Fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti, la
demolizione delle opere viene eseguita in modo da massimizzare il
recupero delle diverse frazioni di materiale. Nei casi di
ristrutturazione, manutenzione e demolizione, il progetto prevede che
almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati in
cantiere, ed escludendo gli scavi, conformemente a quanto disposto
dall'art.181 co.4 lett. b) del decreto legislativo n. 152 del 2006,
venga avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo,
riciclaggio o altre operazioni di recupero, secondo la gerarchia di
gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del decreto legislativo 3
aprile 2006 n. 152.
In caso di manutenzione profonda, il progetto della demolizione
deve seguire le indicazioni relative alla fase progettuale della
UNI/PdR 75 "Decostruzione selettiva - Metodologia per la
decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un'ottica di
economia circolare".
Il progetto riporta la quota parte di rifiuti che potra' essere
avviato a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre
operazioni di recupero.
A tal fine puo' essere fatto riferimento ai seguenti documenti:
"Orientamenti per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori di
demolizione e di ristrutturazione degli edifici" della Commissione
Europea, 2018; raccomandazioni del Sistema nazionale della Protezione
dell'Ambiente (SNPA) "Criteri ed indirizzi tecnici condivisi per il
recupero dei rifiuti inerti" del 2016; UNI/PdR 75.
Tale stima include le seguenti:
a. valutazione delle caratteristiche dell'opera;
b. individuazione e valutazione dei rischi connessi a eventuali
rifiuti pericolosi e alle emissioni che possono sorgere durante la
demolizione;
c. stima delle quantita' di rifiuti che saranno prodotti con
ripartizione tra le diverse frazioni di materiale;
d. stima della percentuale di rifiuti da avviare a preparazione
per il riutilizzo e a riciclo, rispetto al totale dei rifiuti
prodotti, sulla base dei sistemi di selezione proposti per il
processo di demolizione;
Alla luce di tale stima, il progetto comprende le valutazioni e le
previsioni riguardo a:
a. rimozione dei rifiuti, materiali o componenti pericolosi;
b. rimozione dei rifiuti, materiali o componenti riutilizzabili,
riciclabili e recuperabili.
Il progetto individua le seguenti categorie di rifiuti:
- rifiuti suddivisi per frazioni monomateriali (codici EER
170101, 170102, 170103, 170201, 170202, 170203, 170302, 170401,
170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170504, 170604, 170802) da
avviare a operazioni di preparazione per il riutilizzo, impiegati
nello stesso cantiere oppure, ove non fosse possibile, impiegati in
altri cantieri;
- rifiuti suddivisi per frazioni monomateriali (codici EER
170101, 170102, 170103, 170201, 170202, 170203, 170401, 170402,
170403, 170404, 170405, 170406, 170504, 170604, 170802) da avviare a
operazioni di riciclo o ad altre forme di recupero;
- le frazioni miste di rifiuti inerti (codice EER 170107 e
170904) derivanti dalle demolizioni di opere per le quali non e'
possibile lo smontaggio e la demolizione selettiva, che sono avviati
ad impianti per la produzione di aggregati riciclati.
In considerazione del fatto che, in fase di demolizione selettiva,
potrebbero rinvenirsi categorie di rifiuti differenti da quelle
indicate (dovute ai diversi sistemi costruttivi, materiali,
componenti, impiegati nell'opera), e' sempre suggerita l'adozione di
tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad avviare il maggior
quantitativo di materiali non pericolosi a riciclo e ad altre
operazioni di recupero.
Verifica
La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM",
illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio
progettuale. Per una stima delle frazioni che ragionevolmente
potranno essere destinate a riciclo dovrebbero essere impiegati dati
specifici sugli scenari di recupero e riciclo plausibili, quali
quelli riportate nelle EPD conformi alla EN15804 o nelle PCR di
settore. Il progettista deve elencare in relazione quali sono le
fonti da cui ha derivato, per ogni materiale, le percentuali
impiegate nel calcolo della quota parte avviata a riutilizzo,
riciclaggio o altre operazioni di recupero.
2.4.3 Conservazione dello strato superficiale del terreno
Criterio
Fermo restando la gestione delle terre e rocce da scavo in
conformita' al decreto di cui al comma 1 dell'articolo 48 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, nelle more della sua adozione,
al decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 13 giugno 2017,
nel caso in cui il progetto includa movimenti di terra (scavi,
splateamenti o altri interventi sul suolo esistente), il progetto
prevede la rimozione e l'accantonamento (1) del primo strato del
terreno per il successivo riutilizzo in opere a verde.
Per primo strato del terreno si intende sia l'orizzonte "O"
(organico) del profilo pedologico sia l'orizzonte "A" (attivo),
entrambi ricchi di materiale organico e di minerali che e' necessario
salvaguardare e utilizzare per le opere a verde.
Nel caso in cui il profilo pedologico del suolo non sia noto, il
progetto include un'analisi pedologica che determini l'altezza dello
strato da accantonare (O e A) per il successivo riutilizzo. Il suolo
rimosso dovra' essere accantonato in cantiere separatamente dalla
matrice inorganica che invece e' utilizzabile per rinterri o altri
movimenti di terra, in modo tale da non comprometterne le
caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche ed essere riutilizzato
nelle aree a verde nuove o da riqualificare.
Verifica
La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM",
illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio
progettuale. Per quanto riguarda la prescrizione sull'accantonamento
del primo strato di terreno, e' allegato il profilo pedologico e
relativa relazione specialistica che dimostri la conformita' al
criterio.
2.4.4 Rinterri e riempimenti
Criterio
Per i rinterri, il progetto prescrive il riutilizzo del materiale
di scavo, escluso il primo strato di terreno di cui al precedente
criterio "2.4.3 Conservazione dello strato superficiale del terreno",
proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, oppure materiale
riciclato, che siano conformi ai parametri della norma UNI 11531-1.
Per i riempimenti con miscele betonabili (ossia miscele fluide, a
bassa resistenza controllata, facilmente removibili, auto costipanti
e trasportate con betoniera), e' utilizzato almeno il 70% di
materiale riciclato conforme alla UNI EN 13242 e, per gli aggregati
grossi, con caratteristiche prestazionali rispondenti all'aggregato
riciclato di Tipo B come riportato al prospetto 4 della UNI
11104:2016.
Per i riempimenti con miscele legate con leganti idraulici, di cui
alla norma UNI EN 14227-1, e' utilizzato almeno il 50% in peso di
materiale riciclato conforme alla UNI EN 13242.
Verifica
La Relazione CAM, di cui criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra
in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio
progettuale.
I singoli materiali utilizzati sono conformi alle pertinenti
specifiche tecniche di cui al capitolo "2.3 Specifiche tecniche per i
prodotti da costruzione".
Per le miscele (betonabili o legate con leganti idraulici), oltre
alla documentazione di verifica prevista nei pertinenti criteri, e'
presentata anche la documentazione tecnica del fabbricante per la
qualifica della miscela.
2.5 CRITERI PREMIANTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
Indicazioni alla stazione appaltante
Qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto
qualita' prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, tiene in
considerazione uno o piu' dei criteri premianti di questo capitolo,
secondo quanto previsto dall'articolo 57 comma 2 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, assegnandovi una significativa
quota del punteggio tecnico attribuibile. La scelta di quali e quanti
criteri premianti utilizzare dipende da vari fattori quali le
priorita' stabilite dalla stazione appaltante stessa, il valore
dell'appalto e i risultati attesi.
2.5.1 Competenza tecnica del progettista
Indicazioni alla stazione appaltante
Tale criterio si riferisce alle competenze tecniche dell'operatore
economico, nelle forme previste dalla legislazione vigente,
aggiudicatario della progettazione.
Tali competenze devono essere relative agli aspetti di
sostenibilita' dell'opera afferenti ai diversi criteri contenuti in
questo documento. L'elenco delle competenze presenti nel criterio
costituisce quindi un riferimento sulle competenze che la stazione
appaltante puo' valutare al fine di assegnare un punteggio tecnico,
valutandone un certo numero o anche tutte, in relazione alla
complessita' dell'opera da realizzare ed agli obiettivi del progetto.
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'operatore economico,
prestatore di servizi di architettura e ingegneria, di cui all'art.
66 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che abbia competenze
sui seguenti temi:
• andamento plano-altimetrico del tracciato stradale;
• sicurezza delle infrastrutture stradali e relativi sistemi e
dispositivi;
• progetto strutturale e funzionale delle pavimentazioni
stradali;
• gestione (Pavement Management Systems) e tecniche di
manutenzione delle pavimentazioni stradali;
• materiali naturali, artificiali e di riciclo, per il corpo
stradale e per la pavimentazione;
• tecniche di utilizzo dei materiali riciclati, in particolare
del conglomerato bituminoso di recupero; idraulica della piattaforma
stradale e sistemi di smaltimento;
• sistemi di gestione ambientale;
• protocolli di sostenibilita' energetico-ambientale (rating
systems) di livello nazionale o internazionale applicabile alle
infrastrutture stradali (esempio: Envision);
• acustica ambientale, come previsto dalla Legge 447-1995 (Legge
Quadro sull'Inquinamento Acustico);
• tecniche e tecnologie di cui ai criteri ambientali minimi del
presente documento;
• progettazione paesaggistica
• aspetti naturalistici, paesaggistici, geologici, geotecnici,
urbanistici.
• aspetti strutturali (se previsti).
Verifica
L'operatore economico allega i Curriculum Vitae (CV) del
professionista o dei professionisti che assumeranno per competenza la
responsabilita' dei diversi ambiti della progettazione. Per opere
stradali il cui quadro economico risulta maggiore o uguale a 50
milioni di euro, e' facolta' della Stazione Appaltante richiedere,
oltre i gia' citati CV, eventuali certificazioni a comprova delle
competenze di cui al criterio, in corso di validita' al momento della
partecipazione alla gara, ossia figure professionali formate e
qualificate all'utilizzo di protocolli di sostenibilita'
energetico-ambientale per le infrastrutture sostenibili.
Nei certificati deve essere specificato che sono state verificate
le competenze del professionista nella progettazione con riferimento
ai criteri progettuali di cui al presente documento e secondo le
norme UNI EN ISO citate nei criteri stessi.
2.5.2 Competenza tecnica del direttore dei lavori
Indicazioni alla stazione appaltante
Quando, nelle ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 114 del codice,
la direzione lavori e' affidata all'esterno e l'affidamento e'
disgiunto dai servizi di progettazione, puo' essere utilizzato questo
criterio che si riferisce alle competenze tecniche del direttore dei
lavori o di altro professionista che faccia parte dell'ufficio di
direzione lavori.
Tali competenze devono essere relative a tutti gli aspetti di
sostenibilita', includendo quindi sia gli aspetti energetici che
tutti gli altri aspetti afferenti ai diversi criteri contenuti in
questo documento.
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante, analogo a quello previsto al
criterio "2.5.1 Competenza tecnica del progettista", all'operatore
economico aggiudicatario del servizio di Direzione Lavori che abbia
competenze sui temi ivi descritti.
Verifica
L'operatore economico allega i Curriculum Vitae (CV) del
professionista o dei professionisti che assumeranno per competenza la
responsabilita' della Direzione Lavori. Per opere stradali il cui
quadro economico risulta maggiore o uguale a 50 milioni di euro, e'
facolta' della Stazione Appaltante richiedere, oltre i gia' citati
CV, eventuali certificazioni a comprova delle competenze di cui al
criterio, in corso di validita'. Nei certificati deve essere
specificato che sono state verificate le competenze del
professionista nella direzione lavori con riferimento a uno o piu'
dei criteri progettuali di cui al presente documento, secondo le
norme UNI EN ISO citate nei criteri stessi.
2.5.3 Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment,
Social, Governance)
Indicazioni alla stazione appaltante
Questo criterio e' basato su un tipo di certificazione che e'
applicabile ad organizzazioni e non a liberi professionisti,
raggruppamenti, o altre forme associative non stabili.
Questo perche' le ATI (Associazioni Temporanee di professionisti)
sono accordi temporanei che si stipulano per poter partecipare a una
gara e diventano operativi solo se l'ATI si aggiudica la gara.
La sua applicazione va ponderata in base all'importo della gara e
alla tipologia di opera da realizzare.
Gli strumenti di valutazione ESG trovano fondamento nel fatto che i
requisiti minimi affinche' un'organizzazione possa calcolare
correttamente un suo rating ESG sono:
a) Essere costituita come entita' legale registrata (quindi tutti
i tipi di societa' tranne singoli professionisti o partite IVA)
b) Avere una struttura di governance (anche societa' con socio
unico e amministratore unico ma dotate di un minimo di struttura di
governance) che indirizza le strategie di sostenibilita' e valuta
periodicamente i rischi.
c) Avere una struttura organizzativa che consenta di valutare
alcuni processi fondamentali tra cui:
coinvolgimento della filiera, analisi di materialita',
definizione delle politiche di sostenibilita', gestione integrata dei
rischi ESG e gestione di un set di indicatori che coprano tutti gli
aspetti della sostenibilita' e siano focalizzati sulla stima dei
rischi ESG con carattere predittivo.
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'operatore economico di cui
all'art. 66 comma 1, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, che abbia ottenuto un'attestazione di conformita' a
seguito della valutazione del livello di esposizione ai rischi
attuali e potenziali che possono causare impatti aversi relativi a
tutti gli aspetti non finanziari o ESG (Governance, sociale,
sicurezza, ambientale e "business ethics").
Verifica
Attestazione di conformita' dell'operatore economico, rilasciata da
un organismo di valutazione della conformita' accreditato secondo la
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17029 in conformita' di un programma
finalizzato al rilascio di attestazioni dei rating ESG
preventivamente valutato come idoneo all'accreditamento da Accredia o
da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi EA/IAF MLA
(quale ad esempio "Get It Fair-GIF ESG Rating and reporting assurance
scheme").
.
2.5.4 Mitigazione della congestione del traffico in fase di cantiere
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si
impegna a redigere un piano per mitigare la congestione del traffico,
da attuare durante le attivita' di costruzione e manutenzione con un
grado di dettaglio conforme al livello di progettazione, che include
almeno:
a) un cronoprogramma delle attivita' di costruzione ovvero
manutenzione previste che evidenzi gli intervalli temporali che
potrebbero generare congestione;
b) individuazione delle fasi che possono comportare l'utilizzo
solo parziale delle corsie, l'installazione di sensi unici alternati,
l'occupazione di sedi stradali diverse da quelle di marcia;
c) individuazione dei percorsi alternativi per il traffico
deviato durante tali attivita', ove necessario.
Verifica
L'offerente descrive nell'offerta tecnica di gara le proposte
migliorative inerenti alla mitigazione della congestione del traffico
in fase di cantiere.
3 CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E
ADEGUAMENTO DI INFRASTRUTTURE STRADALI
3.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI PER LE GARE DI LAVORI DI INFRASTRUTTURE
STRADALI
Indicazioni alla stazione appaltante
Tutte le clausole contrattuali, ai sensi dell'articolo 57 comma 2
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono obbligatorie per
l'appaltatore dei lavori e devono essere riportate dal progettista
nel capitolato speciale di appalto del progetto esecutivo.
3.1.1 Relazione CAM
L'aggiudicatario elabora una Relazione CAM in cui, per ogni
criterio di cui al presente capitolo, descrive le scelte e le
procedure gestionali che garantiscono la conformita' ai criteri,
dettaglia i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in
conformita' ai criteri e indica i mezzi di prova da presentare alla
direzione lavori.
3.1.2 Modalita' di gestione dell'impianto produttivo di conglomerato
bituminoso
Criterio
L'appaltatore si rifornisce in impianti per la produzione di
conglomerato bituminoso idonei alla lavorazione del conglomerato
bituminoso di recupero.
L'impianto di produzione del conglomerato bituminoso deve essere
attrezzato per una corretta gestione delle materie prime e per la
riduzione degli impatti ambientali. In particolare, gli impianti
devono essere attrezzati con linee e dispositivi atti
all'introduzione del granulato, adeguati alla percentuale di recupero
prevista in progetto.
Gli impianti prevedono, inoltre:
a) lo stoccaggio delle sabbie immediatamente destinate alla
miscelazione e del conglomerato bituminoso di recupero sotto una
tettoia o in un capannone ventilato, consentendo cosi' di ridurre i
consumi energetici necessari per eliminare l'umidita' contenuta nel
materiale e al tempo stesso ridurre le emissioni odorigene;
b) l'impiego di gas metano, o gas metano liquido o biometano o
idrogeno o alla produzione di energia da pannelli fotovoltaici per
alimentazione dei macchinari o per l'illuminazione;
c) la gestione dei fumi e delle polveri;
d) la gestione delle emissioni odorigene.
Verifica
L'offerente allega, alla domanda di partecipazione alla gara, una
dichiarazione di impegno a rifornirsi in impianti con le
caratteristiche indicate.
L'appaltatore puo' rifornirsi da impianti che non possiedono tutti
i requisiti di cui alle lettere da a) a d), quando nel territorio
circostante al cantiere non sono presenti, a distanza di trasporto
inferiore a novanta minuti, almeno due impianti conformi. Tale
circostanza e' riportata nella relazione CAM.
In corso di esecuzione del contratto, la Direzione lavori
verifichera' la rispondenza al criterio attraverso visite ispettive
presso gli impianti di produzione.
La documentazione, consistente in esiti delle verifiche ispettive
ovvero in certificati, dovra' essere parte dei documenti di fine
lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.
3.1.3 Temperatura di miscelazione del conglomerato bituminoso
Criterio
La massima temperatura di miscelazione all'impianto di produzione
del conglomerato bituminoso con bitume tal quale e' inferiore di 20°C
rispetto a quella massima imposta dalle normative della serie UNI EN
13108 in base al grado del bitume utilizzato.
Nel caso di uso di conglomerato bituminoso con bitumi duri secondo
la norma UNI EN 13305, o bitumi modificati secondo la norma UNI EN
14023 o conglomerati bituminosi additivati con compound polimerici e,
in generale, ad alta viscosita', la temperatura di miscelazione deve
essere inferiore o uguale a 175°C.
La temperatura effettiva di miscelazione e' scelta sulla base delle
temperature esterne, delle caratteristiche dei materiali componenti e
loro modalita' di stoccaggio, della distanza del cantiere
dall'impianto, in modo da avere la corretta temperatura di posa come
specificato al criterio "2.2.3 Temperatura di posa degli strati in
conglomerato bituminoso".
Verifica
L'offerente allega, alla domanda di partecipazione alla gara, una
dichiarazione di impegno a presentare, alla Direzione lavori, i
marchi CE e relative dichiarazioni di prestazione (DoP) dei
conglomerati bituminosi con l'indicazione dell'intervallo di
temperatura, massimo alla miscelazione e minimo alla consegna, i
tabulati di produzione dell'impianto e i documenti di trasporto del
conglomerato bituminoso con indicata la temperatura del materiale in
uscita dall'impianto, ossia la temperatura di consegna. In corso di
esecuzione del contratto, la Direzione lavori verifichera' la
rispondenza al criterio, che puo' essere ulteriormente verificato
attraverso misurazioni dirette presso il sito di produzione,
effettuate da parte della Direzione lavori, anche per mezzo di un
laboratorio, incaricato dalla Stazione Appaltante.
3.1.4 Personale di cantiere
Criterio
Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra,
capocantiere ecc.) e' adeguatamente formato sulle procedure e
tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con
particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e
delle polveri e, piu' in generale, su tutte le misure di
sostenibilita' ambientale del cantiere indicate al capitolo "2.4
Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere" del presente
documento.
Verifica
L'offerente allega, alla domanda di partecipazione alla gara, una
dichiarazione di impegno a impiegare personale come indicato nel
criterio. Entro congruo termine dalla data di stipula del contratto,
l'aggiudicatario presenta al direttore dei lavori idonea
documentazione, attestante la formazione del personale con compiti di
coordinamento sui temi indicati dal criterio, quali curriculum,
diplomi, attestati di partecipazione ad attivita' formative inerenti
i temi elencati nel criterio oppure attestante la formazione
specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione
ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori.
La documentazione e' parte dei documenti di fine lavori consegnati
dalla Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.
3.1.5 Macchine operatrici
I motori termici delle macchine operatrici sono di fase IV a
decorrere dal 1° gennaio 2025, e di fase V a decorrere dal 1° gennaio
2028. Le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono
definite dal Regolamento UE 1268/2016 modificato dal Regolamento UE
2020/1040.
Verifica
L'offerente allega alla domanda di partecipazione alla gara,
dichiarazione di impegno a impiegare macchine operatrici come
indicato nel criterio. Prima dell'ingresso delle macchine in cantiere
l'appaltatore presenta, al direttore dei lavori, i manuali d'uso e
manutenzione o i libretti di immatricolazione quando disponibili,
delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di
appartenenza. La documentazione e' parte dei documenti di fine lavori
consegnati dalla Direzione Lavori alla stazione appaltante.
3.1.6 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i
lavori
Indicazioni alla stazione appaltante
I codici c.p.v. relativi a tale criterio sono i seguenti: c.p.v
09211900-0 oli lubrificanti per la trazione, c.p.v. 09211000-1 oli
lubrificanti e agenti lubrificanti¸, c.p.v. 09211100-2 - Oli per
motori, cpv 24951100-6 lubrificanti, cpv 24951000-5 - Grassi e
lubrificanti, cpv 09211600-7 - Oli per sistemi idraulici e altri usi.
3.1.6.1 Grassi ed oli lubrificanti: compatibilita' con i veicoli di
destinazione
Le seguenti categorie di grassi ed oli lubrificanti, il cui
rilascio nell'ambiente puo' essere solo accidentale e che dopo
l'utilizzo possono essere recuperati per il ritrattamento, il
riciclaggio o lo smaltimento, per essere utilizzati, devono essere
compatibili con i veicoli cui sono destinati:
- Grassi ed oli lubrificanti per autotrazione leggera e pesante
(compresi gli oli motore);
- Grassi ed oli lubrificanti per motoveicoli (compresi gli oli
motore);
- Grassi ed oli lubrificanti destinati all'uso in ingranaggi e
cinematismi chiusi dei veicoli.
Tenendo conto delle specifiche tecniche emanate in conformita' alla
Motor Vehicle Block Exemption Regulation (MVBER) e laddove l'uso dei
lubrificanti biodegradabili o minerali a base rigenerata non sia
dichiarato dal fabbricante del veicolo incompatibile con il veicolo
stesso e non ne faccia decadere la garanzia, la fornitura di grassi e
oli lubrificanti e' costituita da prodotti biodegradabili o minerali
a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di cui ai
successivi criteri o di lubrificanti biodegradabili in possesso
dell'Ecolabel (UE).
Verifica
L'offerente allega, alla domanda di partecipazione alla gara, una
dichiarazione di impegno a impiegare prodotti biodegradabili o
minerali a base rigenerata, compatibili con le indicazioni del
costruttore del veicolo come riportate nella documentazione tecnica
"manuale di uso e manutenzione del veicolo". Prima dell'ingresso
delle macchine in cantiere, l'appaltatore presenta, al direttore dei
lavori, l'elenco dei veicoli e macchinari e i rispettivi manuali
d'uso e manutenzione. La documentazione e' parte dei documenti di
fine lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla Stazione
Appaltante.
3.1.6.2 Grassi ed oli biodegradabili
Criterio
I grassi ed oli biodegradabili devono essere in possesso del
marchio di qualita' ecologica europeo Ecolabel (UE) oppure devono
essere conformi ai seguenti requisiti ambientali.
a) Biodegradabilita'
I requisiti di biodegradabilita' dei composti organici e di
potenziale di bioaccumulo devono essere soddisfatti per ogni
sostanza, intenzionalmente aggiunta o formata, presente in una
concentrazione ≥0,10% p/p nel prodotto finale.
Il prodotto finale non contiene sostanze in concentrazione ≥0,10%
p/p, che siano al contempo non biodegradabili e (potenzialmente)
bioaccumulabili.
Il lubrificante puo' contenere una o piu' sostanze che presentino
un certo grado di biodegradabilita' e di bioaccumulo secondo una
determinata correlazione tra concentrazione cumulativa di massa (%
p/p) delle sostanze e biodegradabilita' e bioaccumulo cosi' come
riportato in tabella 1.
Tabella 1. Limiti di percentuale cumulativa di massa (% p/p) delle
sostanze presenti nel prodotto finale in relazione alla
biodegradabilita' ed al potenziale di bioaccumulo
=====================================================================
| | OLI | GRASSI |
+===========================================+===========+===========+
|Rapidamente biodegradabile in condizioni | | |
|aerobiche | >90% | >80% |
+-------------------------------------------+-----------+-----------+
|Intrinsecamente biodegradabile in | | |
|condizioni aerobiche | ≤10% | ≤20% |
+-------------------------------------------+-----------+-----------+
|Non biodegradabile e non bioaccumulabile | ≤5% | ≤15% |
+-------------------------------------------+-----------+-----------+
|Non biodegradabile e bioaccumulabile | ≤0,1% | ≤0,1% |
+-------------------------------------------+-----------+-----------+
b) Bioaccumulo
Non occorre determinare il potenziale di bioaccumulo nei casi in
cui la sostanza:
- ha massa molecolare (MM) > 800 g/mol e diametro molecolare >
1,5 nm (> 15 Å),oppure
- ha un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) <3
o > 7, oppure
- ha un fattore di bioconcentrazione misurato (BCF) ≤ 100 l/kg,
oppure
- e' un polimero la cui frazione con massa molecolare <1000 g/mol
e' inferiore all'1%.
-
Verifica
L'offerente allega alla domanda di partecipazione alla gara, una
dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili
come indicato nel criterio. Prima dell'inizio dei lavori,
l'appaltatore presenta, al direttore dei lavori, l'elenco dei
prodotti con indicazione della denominazione sociale del produttore,
la denominazione commerciale del prodotto e l'etichetta ambientale
posseduta. Nel caso in cui il prodotto non sia in possesso del
marchio Ecolabel (UE) sopra citato, ma di altre etichette ambientali
ritenute equivalenti, devono essere riportate le caratteristiche,
anche tecniche, dell'etichetta posseduta.
In assenza di certificazione ambientale, la conformita' al criterio
sulla biodegradabilita' e sul potenziale di bioaccumulo e' dimostrata
mediante rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base
alla norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
Detti laboratori devono pertanto effettuare un controllo
documentale, effettuato sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS),
degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e sulle SDS
del prodotto stesso ovvero di altre informazioni specifiche (quali ad
esempio: individuazione delle sostanze costituenti il formulato e
presenti nell'ultima versione dell'elenco LUSC-LUbricant Substance
Classification List della Decisione (UE) 2018/1702 della Commissione
del 8 novembre 2018 o dati tratti da letteratura scientifica) che ne
dimostrino la biodegradabilita' e, ove necessario, il bioaccumulo
(potenziale);
In caso di assenza di dati sopra citati, detti laboratori devono
eseguire uno o piu' dei test indicati nelle tabelle 2 e 3 al fine di
garantire la conformita' al criterio di biodegradabilita' e
potenziale di bioaccumulo.
Tabella 2: Test di biodegradabilita'
=====================================================================
| | SOGLIE | TEST |
+===============+==================+================================+
| |≥ 70% (prove |. OECD 301 A / capitolo C.4-A |
| |basate sul |dell'allegato del Reg. (EC) |
| |carbonio organico |N.440/2008 |
| |disciolto) |. OECD 301 E / capitolo C.4-B |
| | |dell'allegato del Reg. (EC) |
| | |N.440/2008 |
| | |. OECD 306 (Shake Flask method) |
| +------------------+--------------------------------+
| |≥ 60% (prove |. OECD 301 B / capitolo C.4 -C |
| |basate su |dell'allegato del Reg. (EC) |
| |impoverimento di |N.440/2008 |
| |O₂ / formazione di|. OECD 301 C / capitolo C.4 -F |
| |CO₂) |dell'allegato del Reg. (EC) |
| | |N.440/2008 |
|Rapidamente | |. OECD 301 D / capitolo C.4 -E |
|biodegradabile | |dell'allegato del Reg. (EC) |
|(aerobiche) | |N.440/2008 |
| | |. OECD 301 F / capitolo C.4 -D |
| | |dell'allegato del Reg. (EC) |
| | |N.440/2008 |
| | |. OECD 306 (Closed Bottle |
| | |method)/capitolo C.42 del |
| | |Reg. (EC) N.440/2008 |
| | |. OECD 310/capitolo C.29 del |
| | |Reg. (EC) N.440/2008 |
+---------------+------------------+--------------------------------+
|Intrinsecamente|> 70% |. OECD 302 B / capitolo C.9 |
|biodegradabile | |dell'allegato del Reg. (EC) |
|(aerobiche) | |N.440/2008 |
| | |. OECD 302 C |
| +------------------+--------------------------------+
| |20% < X < 60% |. OECD 301 B / capitolo C.4-C |
| |(prove basate su |dell'allegato del Reg. (EC) |
| |impoverimento di |N.440/2008 |
| |O₂/ formazione |. OECD 301 C / capitolo C.4-F |
| |CO₂) |dell'allegato del Reg. (EC) |
| | |N.440/2008 |
| | |. OECD 301 D / capitolo C.4-E |
| | |dell'allegato del Reg. (EC) |
| | |N.440/2008 |
| | |. OECD 301 F / capitolo C.4-D |
| | |dell'allegato del Reg. (EC) |
| | |N.440/2008 |
| | |.OECD 306 (Closed Bottle method)|
| | |/capitolo C.42 del Reg. (EC) |
| | |N.440/2008 |
| | |. OECD 310/capitolo C.29 |
| | |del Reg. (EC) N.440/2008 |
+---------------+------------------+--------------------------------+
|BOD5/COD |≥0,5 |. capitolo C.5 dell'allegato del|
| | |Reg. (EC) N.440/2008 |
| | |. capitolo C.6 dell'allegato del|
| | |Reg. (EC) N.440/2008 |
+---------------+------------------+--------------------------------+
Le sostanze, con concentrazioni ≥0,10% p/p nel prodotto finale, che
non soddisfano i criteri previsti in tabella 2 sono considerate
sostanze non biodegradabili, per le quali e' necessario verificare il
potenziale di bioaccumulo, dimostrando di conseguenza che la sostanza
non bioaccumuli.
Tabella 3: Test e prove di bioaccumulo
=====================================================================
| | Soglie | Test |
+==========================+===============+========================+
|log KOW (misurato) |Logkow<3 |. OECD 107 / Part A.8 |
| |Logkow>7 |Reg. (EC) No 440/2008 |
| | |. OECD 123 / Part A.23 |
| | |Reg. (EC) No 440/2008 |
+--------------------------+---------------+------------------------+
|log KOW (calcolato). Nel |Logkow<3 |. CLOGP |
|caso di una sostanza |Logkow>7 |. LOGKOW |
|organica che non sia un | |. KOWWIN |
|tensioattivo e per la | |. SPARC |
|quale non sono disponibili| | |
|valori sperimentali, e' | | |
|possibile utilizzare un | | |
|metodo di calcolo. Sono | | |
|consentiti i metodi di | | |
|calcolo qui riportati. | | |
+--------------------------+---------------+------------------------+
|BCF (Fattore di |≤100 l/kg |. OECD 305 / Part C.13 |
|bioconcentrazione) | |Reg. (EC) No 440/2008 |
+--------------------------+---------------+------------------------+
I valori log Kow si applicano soltanto alle sostanze chimiche
organiche. Per valutare il potenziale di bioaccumulo di composti
inorganici, di tensioattivi e di alcuni composti organometallici
devono essere effettuate misurazioni del Fattore di
bioconcentrazione-BCF.
Le sostanze che non incontrano i criteri in tabella 3 sono
considerate potenzialmente bioaccumulabili.
I rapporti di prova forniti rendono evidenti le prove che sono
state effettuate ed attestano la conformita' ai CAM relativamente
alla biodegradabilita' e, ove necessario, al potenziale bioaccumulo.
La documentazione e' parte dei documenti di fine lavori consegnati
dalla Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.
3.1.6.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata
Criterio
I grassi e gli oli lubrificanti a base rigenerata, che sono
costituiti, in quota parte, da oli derivanti da un processo di
rigenerazione di oli minerali esausti, devono contenere almeno le
seguenti quote minime di base lubrificante rigenerata sul peso totale
del prodotto, tenendo conto delle funzioni d'uso del prodotto stesso
di cui alla successiva tabella 4:
Tabella 4
=====================================================================
| |Soglia minima base|
| Nomenclatura combinata-NC | rigenerata % |
+================================================+==================+
|NC 27101981 (oli per motore) | 40% |
+------------------------------------------------+------------------+
|NC 27101983 (oli idraulici) | 80% |
+------------------------------------------------+------------------+
|NC 27101987 (oli cambio) | 30% |
+------------------------------------------------+------------------+
|NC 27101999 (altri) | 30% |
+------------------------------------------------+------------------+
Verifica
L'offerente allega alla domanda di partecipazione alla gara,
dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli a base rigenerata
come indicato nel criterio. Prima dell'inizio dei lavori,
l'appaltatore presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti
con la certificazione attestante il contenuto di riciclato olio
rigenerato quale, ad esempio, REMADE® o "ReMade in Italy®".
3.1.6.4 Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti
Criterio
L'imballaggio primario in plastica degli oli lubrificanti e'
costituito da una percentuale minima di plastica riciclata pari al
50% in peso.
Verifica
L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, una
dichiarazione di impegno a impiegare imballaggi come indicato nel
criterio. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore,
l'aggiudicatario presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di
prodotti con indicazione del contenuto di riciclato nell'imballaggio.
I prodotti con l'etichetta ecologica Ecolabel (UE) sono ritenuti
conformi al criterio. La documentazione e' parte dei documenti di
fine lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla stazione
appaltante.
Per quanto riguarda le prove sul contenuto di materia riciclata,
riferirsi al criterio "2.1.2 Contenuti del capitolato speciale
d'appalto".
3.2 CRITERI PREMIANTI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INFRASTRUTTURE
STRADALI
Indicazioni alla stazione appaltante
Qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto
qualita' prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, tiene in
considerazione uno o piu' dei criteri premianti di questo capitolo,
secondo quanto previsto dall'articolo 57 comma 2 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, assegnandovi una significativa
quota del punteggio tecnico attribuibile. La scelta di quali e quanti
criteri premianti utilizzare dipende da vari fattori quali le
priorita' stabilite dalla stazione appaltante stessa, il valore
dell'appalto e i risultati attesi.
Per quanto riguarda le prestazioni migliorative dei prodotti da
costruzione, il criterio premiante e' riferito esclusivamente ai
prodotti da costruzione previsti dal progetto esecutivo.
3.2.1 Sistemi di gestione ambientale
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che
dimostra la propria capacita' di gestire gli aspetti ambientali
dell'intero processo (predisposizione delle aree di cantiere,
gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione
della catena di fornitura ecc.) attraverso il possesso della
registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE)
n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN
ISO 14001.
Verifica
Certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 in corso
di validita' o registrazione EMAS secondo il regolamento (CE) n.
1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o altra prova equivalente,
che comprenda anche le attivita' di cantiere.
3.2.2 Appalto lavori basato su studi LCA
Indicazioni alla stazione appaltante
Criterio applicabile solo per lavori a misura, per i quali il PFTE
sia stato redatto, verificato e approvato, comprensivo della
Relazione di sostenibilita'. Il presente criterio premiante prevede
che la stazione appaltante indichi, negli atti di gara, quali sono le
parti del progetto a base di gara per le quali e' possibile
presentare proposte migliorative, rendendo disponibile il rapporto
LCA redatto in fase di PTFE, insieme al modello digitale importabile
nei principali software di modellazione LCA avendo reso noto il
software impiegato, come pure la banca dati utilizzata in progetto,
al fine di garantire le operazioni di confronto tra le offerte. E',
ad ogni modo, preferibile che le SA richiedano l'adozione del
medesimo software utilizzato dal progettista, eventualmente mettendo
a disposizione degli OE licenza dello stesso, per le sole finalita'
di calcolo e presentazione dell'offerta. Nel caso di adozione di
questo criterio, la Stazione Appaltante dovra' prevedere
l'affiancamento di professionalita' adeguate sia in fase di
preparazione dei documenti di gara, per definire i requisiti tecnici
che gli OE devono rispettare per assicurare confrontabilita' tra le
offerte proposte, sia nella commissione di gara, per le fasi di
verifica e valutazione delle offerte pervenute.
I documenti di gara dovranno quindi fornire indicazioni con
riferimento a:
. metodo e dati di inventario;
. confronto sulla base dell'equivalente funzionale;
. definizione del ciclo di vita dell'infrastruttura viaria e dei
suoi confini;
. elementi stradali che rientrano nell'ambito dei criteri;
. indicatori delle categorie del ciclo di vita da utilizzare a
fini della valutazione.
Dovra', inoltre, essere allegata ai documenti di gara, l'intera
Relazione LCA di progetto.
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che
presenta proposte migliorative relative al progetto posto a base di
gara che determinino un miglioramento degli indicatori ambientali
dell'LCA che fanno parte della documentazione di gara, con contenuti
minimi in coerenza con le indicazioni contenute nel par. "1.3.2
Indicazioni per gli studi LCA".
Lo studio LCA deve dimostrare che la soluzione migliorativa,
determina una riduzione rispetto alla soluzione di progetto, in
almeno tre delle categorie di impatto, in accordo alle indicazioni
metodologiche di cui al paragrafo "1.3.2 Indicazioni per gli studi
LCA". Il punteggio e' assegnato in misura proporzionale al
miglioramento del profilo ambientale del progetto, secondo range
definiti dalla SA.
Verifica
L'offerente allega una relazione tecnica delle proposte
migliorative offerte e l'aggiornamento dello studio LCA (allegati
alla documentazione di gara), a dimostrazione del miglioramento
rispetto al progetto posto a base di gara. Lo studio LCA dovra'
tenere conto delle specifiche di cui al paragrafo "1.3.2 Indicazioni
per gli studi LCA".
La relazione LCA aggiornata dall'operatore deve essere accompagnata
da un attestato di verifica, condotta in accordo alla ISO 14071 "Life
cycle assessment - Critical review processes and reviewer
competencies: Additional requirements and guidelines to ISO
14044:2006", emesso da un Organismo di Certificazione accreditato
secondo la ISO 17029 per la ISO 14025.
3.2.3 Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment,
Social, Governance)
Indicazioni alla stazione appaltante
Questo criterio e' basato su un tipo di valutazione della
conformita' applicabile ad organizzazioni. La sua applicazione va
ponderata in base all'importo della gara e alla tipologia di opera da
realizzare.
Gli strumenti di valutazione ESG trovano fondamento nel fatto che i
requisiti minimi affinche' un'organizzazione possa calcolare un suo
rating ESG, sono:
a) Essere costituita come entita' legale registrata (quindi tutti
i tipi di societa' tranne singoli professionisti o partite IVA)
b) Avere una struttura di governance (anche societa' con socio
unico e amministratore unico ma dotate di un minimo di struttura di
governance) che indirizza le strategie di sostenibilita' e valuta
periodicamente i rischi
c) Avere una struttura organizzativa che consenta di valutare
alcuni processi fondamentali tra cui: coinvolgimento della filiera,
analisi di materialita', definizione delle politiche di
sostenibilita', gestione integrata dei rischi ESG e gestione di un
set di indicatori che coprano tutti gli aspetti della sostenibilita'
e siano focalizzati sulla stima dei rischi ESG con carattere
predittivo.
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'operatore economico,
impresa di costruzioni, che abbia ottenuto una attestazione di
conformita' a seguito della valutazione del livello di esposizione ai
rischi attuali o potenziali che possono causare impatti avversi
relativi a tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale,
governance, sicurezza, e "business ethics") all'organizzazione e ai
suoi stakeholders.
Un punteggio premiante addizionale puo' essere riconosciuto alle
imprese di costruzione che forniscono un'evidenza di aver inserito
nelle politiche e criteri di approvvigionamento un criterio
preferenziale per fornitori di beni e servizi in possesso del
medesimo requisito.
Verifica
Attestazione di conformita' dell'operatore economico, rilasciata da
un organismo di valutazione della conformita' accreditato secondo la
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17029 in conformita' di un programma
finalizzato al rilascio di attestazioni dei rating ESG
preventivamente valutato come idoneo all'accreditamento da Accredia o
da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi EA/IAF MLA,
quale ad esempio "Get It Fair-GIF ESG Rating and reporting assurance
scheme".
3.2.4 Prestazioni ambientali migliorative dei prodotti da costruzione
Indicazioni alla stazione appaltante
Il presente criterio premiante ha lo scopo, stante le scelte fatte
a monte nel progetto posto a base di gara, di stimolare, nell'ambito
delle specifiche categorie indicate, il mercato di quei prodotti da
costruzione riconosciuti dalla Tassonomia europea come aventi minore
impatto ambientale, prevedendo un punteggio premiante per la
prestazione migliorativa di alcuni prodotti da costruzione previsti
dal progetto. Tale punteggio premiante e' quantificato rispetto al
livello di miglioramento previsto, secondo parametri decisi dalla
stazione appaltante.
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che
sostituisce, totalmente o parzialmente uno o piu' prodotti da
costruzione di seguito, tra quelli previsti dal progetto esecutivo
posto a base di gara:
1. Cemento;
2. Ferro e acciaio;
3. Materie plastiche in forma primaria;
con i medesimi prodotti aventi le stesse prestazioni tecniche ma
con prestazioni ambientali migliorative riferite ai criteri di vaglio
tecnico del Regolamento Tassonomia di cui Regolamento delegato (UE)
2021/2139, Allegato I, paragrafi 3.7, 3.9, 3-17.
Verifica
L'operatore economico allega le schede tecniche dei materiali e dei
prodotti da costruzione e le relative certificazioni che dimostrano
il miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche degli
stessi.
3.2.5 Contenuto di aggregato riciclato nel calcestruzzo
Indicazioni alla stazione appaltante
Il presente criterio premiante si puo' opportunamente applicare nei
casi in cui si voglia stimolare il mercato dei calcestruzzi
contenenti una maggiore quantita' di materiale riciclato, rispetto
alla media della categoria, prevedendo un punteggio premiante per la
prestazione migliorativa di singoli prodotti da costruzione previsti
dal progetto. Tale punteggio premiante e' quantificato dalla stazione
appaltante, rispetto al livello di miglioramento previsto.
E' attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che
sostituisce i diversi tipi di calcestruzzo previsti dal progetto
esecutivo posto a base di gara, con calcestruzzi aventi le stesse
prestazioni tecniche ma con contenuto di aggregati recuperati,
riciclati o qualificati come sottoprodotti oltre i valori minimi
previsti dal progetto, relativamente ai criteri "2.3.2 Calcestruzzi
confezionati in cantiere e preconfezionati" e "2.3.3 Prodotti
prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e
in calcestruzzo vibro compresso".
Il punteggio premiante sara' crescente al crescere delle
percentuali utilizzate.
Verifica
La Relazione di cui criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che
modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.
3.2.6 Temperatura di posa in opera
Indicazioni alla stazione appaltante
Il presente criterio premiante puo' essere previsto nell'ambito
dell'attribuzione del punteggio tecnico sia per appalti di nuove
costruzioni sia per interventi di manutenzione su strade esistenti,
siano essi di tipo superficiale o profondo ed e' subordinato alla
dimostrazione, da parte dell'offerente, di prestazioni non inferiori
a quelle previste nei documenti di gara.
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'offerente che prevede, in
ambito extra-urbano, la posa in opera di conglomerati bituminosi
confezionati con bitumi tal quali o modificati con tecnologia dei
conglomerati tiepidi e, in ogni caso, temperature di posa che non
superino i 140°C.
Verifica
L'offerente presenta una relazione che descrive i materiali e le
tecnologie proposte unitamente a uno studio della miscela corredato
da schede tecniche dell'impianto e dei macchinari utilizzati. Dovra'
altresi' presentare una relazione specialistica che contenga un
confronto tra la soluzione a base di gara e la proposta di miglioria
sulla base delle caratteristiche prestazionali richieste nella
documentazione di gara con particolare riferimento alle norme
tecniche di appalto. La relazione deve illustrare le specifiche
tecnologie produttive ed esecutive e i materiali che si intende
impiegare e deve essere corredata da studi e documentazione
tecnico-scientifica atta a dimostrare che le temperature di
miscelazione e posa in opera non incidono negativamente sul
funzionamento strutturale e funzionale dell'opera, nonche' sulla
durata in termini di vita utile. La pavimentazione proposta deve
avere prestazioni non inferiori a quelle del progetto a base di gara
e deve rispettare tutti i requisiti prestazionali imposti dalle
specifiche norme tecniche.
3.2.7 Trasporto del conglomerato bituminoso a caldo
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'offerente che prevede
l'impiego di autocarri dotati di cassoni coibentati per il
mantenimento della temperatura durante il trasporto del conglomerato
bituminoso a caldo dal sito di produzione al cantiere di stesa.
Verifica
Il Direttore dei lavori verifica la corretta esecuzione del
criterio
3.2.8 Emissione acustica delle pavimentazioni
Indicazioni alla stazione appaltante
Il presente criterio e' correlato alla corrispondente specifica
tecnica e ai valori in dB(A) di cui al criterio "2.2.4 Emissione
acustica delle pavimentazioni" e quindi si puo' applicare alle
miscele per strati di usura di tipo chiuso o alle miscele ad elevato
tenore di vuoti, come definite dalla norma UNI EN 13108-7, installate
sia su strade della rete primaria (categoria A - B - D del Codice
della strada - d.lgs 285/92 aggiornato alla Legge n°197 del
29-12-22), che su strade di altre categorie nei tratti interessati
dall'attuazione dei Piani di Contenimento ed Abbattimento del Rumore
(PCAR) previsti dalla Legge Quadro 447/95 e successivi Decreti
Attuativi.
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'offerente che prevede una
pavimentazione a basso impatto acustico con prestazioni superiori a
quanto previsto dal progetto, a condizione che non si verifichi una
riduzione delle prestazioni, comprese la drenabilita' e l'aderenza.
Il punteggio premiante assegnato e' proporzionale al numero di
decibel, in dB(A), relativo al miglioramento delle prestazioni
acustiche, previste in conformita' al criterio "2.2.4 Emissione
acustica delle pavimentazioni", dichiarate dall'offerente.
Per le strade con limite di velocita' di 50 km/h il miglioramento
offerto viene determinato sul livello di emissione rilevabile con il
metodo Close Proximity (CPX) alla velocita' di 50 km/h.
Per le strade con limite di velocita' di 70 km/h il miglioramento
offerto viene determinato come media dei livelli di emissione
rilevabili con il metodo Close Proximity (CPX) alle velocita' di 50
km/h e di 70 km/h.
Per le strade con limite di velocita' di 90 o piu' km/h il
miglioramento offerto viene determinato come media dei livelli di
emissione rilevabili con il metodo Close Proximity (CPX) alle
velocita' di 50 km/h, 70 km/h e 90 km/h.
Verifica
L'offerente dimostra la conformita' delle prestazioni acustiche
dichiarate dell'opera realizzata presentando una relazione con la
quale illustra come intende ottenere prestazioni superiori a quelle
di progetto. Successivamente, in fase di esecuzione presenta, alla
Direzione lavori, una relazione di collaudo, contenenti i risultati
sperimentali ottenuti in sessioni di misura effettuate sul tratto di
pavimentazione interessato dalla verifica non prima di 4 settimane e
non oltre 12 settimane dall'apertura al traffico.
Le prove devono mettere in evidenza che i risultati sperimentali
rispettino il livello dichiarato in progetto di LCPX + 0 dB(A).
La variazione spaziale della sezione stradale di prova deve
dimostrare che la deviazione standard calcolata attorno alla media
non superi l'incertezza associata al risultato di misura moltiplicata
per 1,645.
Il protocollo di misura adottato dalla stazione appaltante deve
essere conforme alla norma UNI EN ISO 11819-2 o alla sua versione
semplificata riportata di seguito:
Tra i diversi metodi, e' consigliato che venga adottato il
protocollo di misura semplificato e che specifichi i dettagli con cui
effettuare il confronto tra risultati di misura e valori limite, per
minimizzare la possibilita' di incorrere in contenziosi.
Di seguito si riporta un protocollo di misura semplificato ritenuto
idoneo ai fini delle prove in oggetto:
I dati di prova devono essere raccolti su tratti stradali di
lunghezza pari almeno a 200 m, suddivisi in sezioni di lunghezza pari
a 20 m con una tolleranza massima di 1 m. Nel caso di interventi di
realizzazione di nuove strade o riqualificazioni di strade esistenti
che interessino tratti di lunghezza maggiore di 200 m, i dati di
prova devono essere raccolti su tratti stradali di lunghezza pari
almeno al 50% della lunghezza complessiva e non inferiori di 200 m.
Nel caso di interventi di lunghezza complessiva superiore ai 2000 m i
dati di prova devono essere relativi ad una lunghezza non inferiore a
1000 m complessivi, suddivisi in tratte da almeno 200 m equamente
distribuite lungo l'intervento realizzato.
I dati di prova devono essere raccolti almeno sulla corsia di
marcia, in corrispondenza di almeno un'ormaia di ognuna delle corsie
oggetto della prova, utilizzando il solo pneumatico P1 previsto dalla
ISO/TS 11819-3:2017. I dati di prova devono essere corretti, secondo
quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 11819-2 e ISO/TS 11819-3, per
tenere conto della velocita', della temperatura dell'aria e della
durezza dello pneumatico al momento della misura, in modo che i
risultati siano riferiti alle condizioni di velocita' massima
consentita sulla sezione stradale, di 20°C di temperatura dell'aria e
di 66 ShoreA di durezza dello pneumatico.
Il risultato della prova e' il livello di emissione LCPX,
calcolato come valor medio dei livelli ottenuti su tutte le sezioni
di 20 m su cui sono stati raccolti i dati di prova e riferito alla
velocita' individuata nel criterio "2.3.4 Emissione acustica delle
pavimentazioni". Deve essere effettuata un'analisi dell'incertezza,
derivante dai protocolli di misura e di analisi dati, conformemente
alla ISO/IEC Guide 98-3:2008 e deve essere calcolata l'incertezza
associata al livello di emissione LCPX con fattore di copertura al
95% per una distribuzione normale monolaterale (k= 1.645). Si
escludono dai calcoli la prima e l'ultima sezione di 20 m di ciascun
tratto su cui sono stati raccolti i dati di prova. Il livello di
emissione LCPX e la relativa incertezza associata cosi' calcolati
devono essere arrotondati alla prima cifra decimale.
Le prove devono mettere in evidenza che:
applicando il criterio di accettazione allargata e rifiuto
stretto ai sensi della UNI/TS 11326-2, il livello di emissione LCPX
di ogni corsia rilevata, compresa la relativa incertezza associata,
non oltrepassi i valori limite;
la deviazione standard del campione di sezione stradali da 20
m, arrotondata alla prima cifra decimale, non sia superiore
all'incertezza associata livello di emissione LCPX.
La documentazione di verifica dovra' fare parte della
documentazione di collaudo o di regolare esecuzione.
3.2.9 Vita utile della pavimentazione
Indicazioni alla stazione appaltante
Il presente criterio premiante si applica nei casi in cui la
documentazione di gara consenta la presentazione di migliorie
finalizzate all'incremento della vita utile della pavimentazione. La
stazione appaltante assicura, per tutti i concorrenti, il medesimo
metodo e criterio di calcolo in modo da poter applicare il punteggio
sulla base di un metro di giudizio univoco e trasparente. Ai fini
dell'applicazione del criterio, la stazione appaltante identifica,
nella documentazione di gara, il metodo di calcolo che i concorrenti
dovranno utilizzare e che dovra' possibilmente coincidere con il
metodo del progetto a base di gara.
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'offerente la cui proposta
assicuri un incremento della durata della pavimentazione in termini
di anni di vita o di passaggi di assi standard rispetto alle
previsioni del progetto esecutivo a base di gara. Gli input e i
parametri usati nel calcolo, nonche' il modello previsionale,
afferenti alla miglioria adottata, sono opportunamente giustificati
con evidenze scientifiche o prove sperimentali di laboratorio o in
situ, mentre, per quelli afferenti ai materiali e agli elementi del
corpo stradale che rimangono invariati, si usano i medesimi parametri
del progetto a base di gara.
Verifica
La Relazione di cui criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che
modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.
Le stazioni appaltanti verificano che le soluzioni proposte
garantiscano le prestazioni dichiarate sulla base di evidenze
scientifiche o prove sperimentali di laboratorio o in situ non
elaborati dallo stesso offerente o da soggetti ad esso riconducibili,
privilegiando il monitoraggio di casi studio in vera grandezza
significativi per i lavori oggetto dell'appalto.
3.2.10 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i
lavori
I codici CPV relativi a questo criterio sono i seguenti: c.p.v.
09211900-0 oli lubrificanti per la trazione, c.p.v. 09211000-1 oli
lubrificanti e agenti lubrificanti¸, c.p.v. 09211100-2 - Oli per
motori, c.p.v. 24951100-6 lubrificanti, c.p.v. 24951000-5 - Grassi e
lubrificanti, c.p.v. 09211600- 7 - Oli per sistemi idraulici e altri
usi.
3.2.10.1 Lubrificanti biodegradabili (diversi dagli oli motore):
possesso del marchio Ecolabel (UE)
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante se l'intera fornitura di
lubrificanti biodegradabili, diversi dagli oli motore, e' costituita
da prodotti in possesso dal marchio Ecolabel (UE).
Verifica
L'offerente allega alla domanda di partecipazione alla gara,
dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili
come indicato nel criterio. Prima dell'inizio dei lavori,
l'appaltatore presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti
con indicazione della denominazione sociale del produttore, la
denominazione commerciale del prodotto e del possesso del marchio
comunitario di qualita' ecologica ecolabel (UE) o delle eventuali
altre etichette equivalenti.
3.2.10.2 Grassi ed oli lubrificanti minerali: contenuto di base
rigenerata
Criterio
Si assegna un punteggio tecnico all'offerta di lubrificanti a base
rigenerata aventi quote maggiori di olio rigenerato rispetto alle
soglie minime indicate tabella 4 del criterio "3.1.6.3 Grassi ed oli
lubrificanti minerali a base rigenerata".
Il punteggio e' assegnato in maniera direttamente proporzionale al
contenuto di rigenerato.
Verifica
L'offerente allega alla domanda di partecipazione alla gara,
dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli a base rigenerata
come indicato nel criterio. Prima dell'inizio dei lavori,
l'appaltatore, presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di
prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato
quale REMADE® o ReMade in Italy®.
3.2.10.3 Requisiti degli imballaggi degli oli lubrificanti
(biodegradabili o a base rigenerata)
Criterio
E' assegnato un punteggio tecnico premiante all'offerta di
lubrificanti i cui imballaggi in plastica sono costituiti da
percentuali di plastica riciclata pari almeno al 75% in peso.
Verifica
L'offerente allega alla domanda di partecipazione alla gara,
dichiarazione di impegno a impiegare imballaggi come indicato nel
criterio. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore presenta, al
direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con indicazione del
contenuto di riciclato nell'imballaggio. La dimostrazione del
contenuto di riciclato degli imballaggi primari, avviene per mezzo di
una certificazione quale ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita,
che attesti lo specifico contenuto di plastica riciclata previsto per
l'ottenimento del punteggio. I prodotti con l'etichetta ecologica
Ecolabel (UE) sono conformi al criterio.
3.2.11 Prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio
delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra
Indicazioni alla stazione appaltante
Il presente criterio premiante si applica ai prodotti da
costruzione prodotti in impianti situati in Paesi che adottano un
sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni
di gas a effetto serra. Nello specifico si tratta dei Paesi europei
che ricadono nell'ambito di applicazione del sistema ETS (Emission
Trading System) e dei Paesi extra-EU con sistemi riconosciuti dalla
Commissione Europea equivalenti all'ETS, i quali sono indicati
nell'Allegato III del Regolamento 2023/956. In quest'ultimo caso, la
certificazione della provenienza dei materiali e prodotti da
costruzione viene rilasciata da organismi accreditati secondo norme o
modalita' previste dal Paese stesso. Tale eccezione e' stata pertanto
indicata nella modalita' di verifica del criterio.
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante, cumulativo o per singolo
prodotto da costruzione, all'operatore economico che si approvvigiona
di prodotti da costruzione prodotti da impianti appartenenti a Paesi
ricadenti in ambito EU/ETS o che applicano sistemi riconosciuti dalla
Commissione Europea come equivalenti all'ETS (es. Svizzera), secondo
le percentuali di seguito indicate:
a. 100% per prodotti in acciaio:
b. 100% per la calce;
c. 100% per il cartongesso;
d. 90% per il clinker utilizzato per la produzione di cemento e
di materiali a base cementizia. Per ogni punto percentuale in piu'
rispetto a tale percentuale, viene attribuito un punteggio aggiuntivo
pari al 10% del punteggio premiante previsto.
e. 90% per i prodotti ceramici prodotti. Per ogni punto in piu'
rispetto a tale percentuale, viene attribuito un punteggio aggiuntivo
pari al 10% del punteggio premiante previsto.
f. 90% per il vetro piano per edilizia. Per ogni punto in piu'
rispetto a tale percentuale, viene attribuito un punteggio aggiuntivo
pari al 10% del punteggio premiante previsto.
Verifica
L'operatore economico si impegna, tramite dichiarazione del proprio
legale rappresentante, a presentare, in fase di esecuzione dei
lavori, la certificazione della provenienza dei materiali e dei
prodotti da costruzione, rilasciata annualmente da un organismo di
valutazione della conformita', quale un organismo verificatore
accreditato, di cui al regolamento (UE) 2018/2067, per l'attivita' di
verifica delle comunicazioni delle emissioni di CO₂ di cui all'art.
15 della direttiva 2003/87/CE, mediante un bilancio di massa dei
flussi di materiale. Nel caso dei Paesi con sistemi riconosciuti
dalla Commissione Europea equivalenti all'ETS, indicati nell'Allegato
III del Regolamento 2023/956, la certificazione della provenienza dei
materiali e prodotti da costruzione viene rilasciata da organismi
accreditati secondo norme o modalita' previste dal Paese stesso.
3.2.12 Etichettature ambientali
Indicazioni alla stazione appaltante
Anche se l'approvvigionamento dei prodotti da costruzione avverra'
nella fase di esecuzione dei lavori, la stazione appaltante puo'
prevedere questo criterio premiante che impegna l'operatore economico
a reperire prodotti con le caratteristiche qui richieste, fin dalla
fase di gara. Il punteggio premiante e' quantificato dalla stazione
appaltante in considerazione del numero di prodotti rispondenti ai
requisiti qui descritti. Inoltre, si da' indicazione di assegnare un
punteggio maggiore per l'uso di prodotti certificati, rispetto a
prodotti fabbricati in siti produttivi registrati EMAS.
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante nei seguenti casi: