1. Il prodotto da costruzione rechi il marchio di qualita'
ecologica Ecolabel UE;
2. Il prodotto da costruzione abbia ottenuto l'adesione allo
schema "Made Green in Italy" (MGI) di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 marzo
2018 n. 56, ottenuto sulla base delle Regole di Categoria riferite ai
prodotti da costruzione;
3. Il sito produttivo dei prodotti da costruzione previsti nel
progetto, sia registrato in base al Sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS = Eco-Management and Audit Scheme).
Questo criterio e' applicabile anche ai prodotti da costruzione,
previsti dal progetto, non citati nel capitolo "2.3 Specifiche
tecniche per i prodotti da costruzione".
Verifica
Per il produttore, il numero di registrazione Emas, con data
rilascio e scadenza.
Per i prodotti da costruzione, il Marchio Ecolabel UE oppure
l'attestato di verifica nell'ambito dello schema "Made Green in
Italy" (MGI) per le classi A o B.
(1) Qui si intende un accantonamento provvisorio nell'attesa di fare
le lavorazioni necessarie al riutilizzo. Gia' nel progetto (nel
capitolato in particolare) si prevede che lo scotico debba essere
riutilizzato (p.es per la realizzazione di scarpate e aree
verdi). L'accantonamento provvisorio dipende dal fatto che
nell'organizzazione del cantiere le due operazioni non sempre
sono immediatamente conseguenti.