(Allegato 1) (parte 2)
    1. Il prodotto  da  costruzione  rechi  il  marchio  di  qualita'
ecologica Ecolabel UE; 
    2. Il prodotto da  costruzione  abbia  ottenuto  l'adesione  allo
schema "Made Green in Italy" (MGI) di cui  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del  21  marzo
2018 n. 56, ottenuto sulla base delle Regole di Categoria riferite ai
prodotti da costruzione; 
    3. Il sito produttivo dei prodotti da  costruzione  previsti  nel
progetto,  sia  registrato  in  base  al   Sistema   comunitario   di
ecogestione e audit (EMAS = Eco-Management and Audit Scheme). 
  Questo criterio e' applicabile anche ai  prodotti  da  costruzione,
previsti dal  progetto,  non  citati  nel  capitolo  "2.3  Specifiche
tecniche per i prodotti da costruzione". 
Verifica 
  Per il produttore,  il  numero  di  registrazione  Emas,  con  data
rilascio e scadenza. 
  Per i prodotti  da  costruzione,  il  Marchio  Ecolabel  UE  oppure
l'attestato di verifica  nell'ambito  dello  schema  "Made  Green  in
Italy" (MGI) per le classi A o B. 

(1) Qui si intende un accantonamento provvisorio nell'attesa di  fare
    le lavorazioni necessarie al riutilizzo. Gia' nel  progetto  (nel
    capitolato in particolare) si prevede che lo scotico debba essere
    riutilizzato (p.es  per  la  realizzazione  di  scarpate  e  aree
    verdi).  L'accantonamento  provvisorio  dipende  dal  fatto   che
    nell'organizzazione del cantiere le  due  operazioni  non  sempre
    sono immediatamente conseguenti.