Allegato 1
Piano d'azione per la sostenibilita'
ambientale dei consumi nel settore
della Pubblica amministrazione
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO INTEGRATO
DI UN CONTRATTO A PRESTAZIONE ENERGETICA (EPC) DI
SERVIZI ENERGETICI PER I SISTEMI EDIFICI-IMPIANTI
• Servizio elettrico (SE)
• Servizio termico (ST)
Sommario
1 PREMESSA
1.1 Ambito di applicazione dei CAM
1.2 Indicazioni generali per l'Affidatario
1.2.1 Analisi del contesto e dei fabbisogni, obiettivi di
sostenibilita', monitoraggio sistematico
1.2.2 Applicazione dei CAM
1.2.3 Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova
2 EPC SERVIZIO ELETTRICO (EPC SE)
2.1 Oggetto e durata dell'appalto o concessione
2.2 Specifiche tecniche per il servizio elettrico
2.2.1 Obiettivo di risparmio energetico minimo normalizzato
2.2.2 Energia elettrica autoprodotta
2.2.3 Proposta di interventi di riqualificazione
energetico-ambientale
2.2.4 Piano di adeguamento normativo
2.2.5 Sistemi automatici di gestione e monitoraggio
2.3 Criteri premianti per il servizio elettrico
2.3.1 Obiettivo di risparmio energetico oltre il minimo
2.3.2 Risparmio energetico ulteriore condiviso
2.3.3 Quota percentuale di energia elettrica autoprodotta ceduta
gratuitamente
2.3.4 Progetto di sistemi automatici di gestione e monitoraggio.
2.3.5 Protocollo di misura e verifica dei risparmi energetici
2.3.6 Gestione contrattuale tramite metodologia BIM
2.3.7 Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment,
Social, Governance)
2.3.8 Sistemi evoluti di gestione e monitoraggio
2.3.9 Sistema di Gestione Energia
2.3.10 Analisi delle emissioni di carbonio
2.3.11 Certificazione UNI CEI 11352
2.4 Clausole contrattuali per il servizio elettrico - epc se
2.4.1 Fornitura di energia elettrica
2.4.2 Diagnosi energetiche degli edifici e degli impianti
2.4.3 Programmazione e controllo operativo
2.4.4 Sensibilizzazione del personale dell'utente
2.4.5 Informazioni agli occupanti
3 EPC SERVIZIO TERMICO (ST)
3.1 Oggetto e durata dell'appalto o concessione
3.2 Specifiche tecniche per il servizio termico
3.2.1 Specifiche per le apparecchiature
3.2.2 Obiettivo di risparmio energetico minimo normalizzato
3.2.3 Energia elettrica autoprodotta da sistema co/trigenerativi
3.2.4 Proposta degli interventi di riqualificazione
energetico-ambientale
3.2.5 Piano di adeguamento normativo
3.2.6 Sistemi automatici di gestione e monitoraggio
3.3 Criteri premianti per il servizio termico
3.3.1 Obiettivo di risparmio energetico oltre il minimo
3.3.2 Risparmio energetico ulteriore condiviso
3.3.3 Quota percentuale di energia elettrica autoprodotta ceduta
gratuitamente
3.3.4 Progetto di sistemi automatici di gestione e monitoraggio
degli impianti.
3.3.5 Protocollo di misura e verifica dei risparmi energetici
3.3.6 Gestione contrattuale tramite metodologia BIM
3.3.7 Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment,
Social, Governance)
3.3.8 Sistemi evoluti di gestione e monitoraggio
3.3.9 Sistema di Gestione Energia
3.3.10 Analisi delle emissioni di carbonio
3.3.11 Certificazione UNI CEI 11352
3.4 Clausole contrattuali per il servizio termico - epc st
3.4.1 Fornitura di combustibili
3.4.2 Diagnosi energetiche degli edifici e degli impianti
3.4.3 Programmazione e controllo operativo
3.4.4 Sensibilizzazione del personale dell'utente
3.4.5 Informazioni agli occupanti
APPENDICE 1
1 PREMESSA
Questo documento e' stato elaborato in attuazione del Piano
d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore
della pubblica amministrazione (PAN GPP), adottato con decreto 3
agosto 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle
Imprese e del Made in Italy.
Esso fornisce alcune indicazioni per le stazioni appaltanti e
stabilisce i Criteri Ambientali Minimi (di seguito CAM) per
l'affidamento dei contratti a prestazione energetica (energy
performance contract, EPC) di "Servizi energetici" (servizio
elettrico e termico, nel seguito anche genericamente "EPC-servizio")
per il "sistema edificio-impianto" (nel seguito "edifici-impianti)
attraverso esclusivamente contratti di prestazione energetica con
garanzia di risultato affidati tramite EPC-appalto oppure tramite
EPC-concessioni caratterizzati dalla realizzazione e gestione degli
assets EPC con finanziamento significativo a carico del privato e
l'assunzione dei rischi operativi correlati da parte del
Concessionario privato.
L'applicazione di tali criteri e' obbligatoria ai sensi
dell'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
(di seguito Codice) e sono da intendersi integrativi, per gli aspetti
ambientali, rispetto ai requisiti tecnici o obblighi normativi,
derivanti da Regolamenti europei o norme nazionali, gia' vigenti per
il settore.
L'applicazione dei CAM definiti in questo documento consente
all'Affidatario di ridurre gli impatti ambientali generati dai
consumi energetici degli edifici-impianti di propria competenza. I
CAM per i Contratti per gli edifici-impianti hanno quindi lo scopo di
contribuire, in linea con quanto previsto dal contratto:
- all'efficientamento energetico, attraverso la buona gestione ed
il miglioramento del processo di trasformazione dell'energia primaria
in energia utile, del processo di utilizzo dell'energia o di
entrambi;
- allo sviluppo dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili;
- alla conseguente riduzione delle emissioni climalteranti e
dell'uso delle risorse naturali;
- alla riduzione degli impatti ambientali lungo l'intero ciclo di
vita di prodotti e servizi.
La procedura d'appalto prevede, oltre all'obbligo di eventuale
messa a norma degli impianti oggetto del contratto a prestazione
energetica - Contratto EPC (nel seguito "Contratto"), l'obbligo di
conseguire un risparmio energetico attraverso la realizzazione di
interventi di efficientamento energetico, oltre a garantire il
comfort illuminotecnico, termo-igrometrico e la qualita' e salubrita'
dell'aria ai livelli prescritti dalle leggi e norme relative a
edifici ed impianti esistenti.
La durata del Contratto pertanto dovra' essere tale da consentire
all'Appaltatore/Concessionario di realizzare gli interventi necessari
all'efficientamento dei consumi energetici e alla riduzione dei
connessi impatti ambientali, a fronte di un corrispettivo definito
per ogni prestazione contrattuale in funzione del livello di
miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di
prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purche'
quantificabili in relazione ai consumi, al netto delle revisioni dei
prezzi unitari e delle variazioni dei parametri di erogazione dei
servizi, nonche':
• in caso di contratto di appalto, del rientro dei costi
eventualmente anticipati dall'Appaltatore;
• in caso di concessione, quand'anche la durata sia utilizzata
come criterio di aggiudicazione del contratto, non dovra' superare il
periodo di tempo in cui si puo' ragionevolmente prevedere il recupero
da parte del concessionario degli investimenti iniziali e di quelli
che si prevede vengano svolti durante l'esecuzione del contratto
relativamente ai lavori e servizi, insieme con un ritorno sul
capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per
conseguire gli obiettivi contrattuali di efficientamento energetico.
In tale ottica, considerando l'obiettivo della massima efficienza
energetica, che si raggiunge in maniera ottimale con azioni
integrate, si invita la stazione appaltante o ente concedente (nel
seguito "Affidatario", all'affidamento congiunto dei Contratti per
servizio elettrico e termico di cui al successivo paragrafo "1.1
Ambito di applicazione dei CAM" :
L'Affidatario ha la possibilita' di derogare all'applicazione dei
CAM relativi all'EPC-servizio in oggetto qualora, per tutti gli
edifici-impianti in uso a qualsiasi titolo, il medesimo Affidatario
alleghi alla procedura di acquisizione una relazione di un Esperto in
Gestione Energia (EGE), certificato da organismo accreditato secondo
la norma UNI CEI 11339, che attesti, tenuto conto della norma UNI CEI
EN 17463, che il costo dell'investimento previsto all'interno
dell'EPC-servizio in un ciclo di vita pari al tempo di ritorno
dell'investimento, sia maggiore ai benefici conseguibili.
Resta ferma la possibilita' di applicare il Contratto a tutti gli
edifici-impianti in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche
amministrazioni nel caso di strumenti affidati tramite gare bandite
da Centrali di Committenza e soggetti aggregatori che aggregano la
domanda senza previa identificazione delle amministrazioni aderenti o
degli immobili interessati dal Contratto.
In relazione alle procedure realizzate da centrali di committenza o
soggetti aggregatori per la stipula di strumenti che aggregano la
domanda senza previa identificazione delle amministrazioni aderenti e
degli immobili interessati dal Contratto, i CAM trovano applicazione
secondo le modalita' procedurali indicate nella documentazione di
gara al fine di tener conto che il sistema edificio-impianto e
relative pertinenze oggetto di affidamento saranno individuati solo
al momento dell'adesione da parte della stazione appaltante allo
strumento aggregato. In particolare, in tal senso, gli elementi da
indicarsi in sede di offerta e che presuppongono la valutazione in
concreto del sistema edificio-impianto e relative pertinenze sono
definiti, secondo le modalita' specificate nella documentazione di
gara, a seguito dell'adesione delle stazioni appaltanti agli
strumenti centralizzati. Il quadro normativo comunitario a partire
dalla Direttiva 2014/95, recepita con decreto legislativo 30 dicembre
2016, n. 254 e l'evoluzione in atto della normativa bancaria in
materia di affidamento di linee di credito emanata dall'EBA (European
Banking Authority) richiedono una particolare attenzione, da parte
delle stazioni appaltanti, sulle informazioni fornite dagli operatori
(es: imprese di costruzione, fornitori di materiali, societa' di
engineering) su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente,
sociale, governance, sicurezza, e "business ethics"), valutati
secondo metriche orientate alla stima dei rischi di impatti avversi
futuri e comunicati in accordo a standard europei di rapporti di
sostenibilita'. Inoltre, la recente approvazione del testo della
Direttiva CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive),
che introduce l'obbligo di Due Diligence sociale e ambientale sui
fornitori e degli standard di rendicontazione di sostenibilita' ESRS
cogenti, richiedono alle organizzazioni di considerare anche il
livello di esposizione ai rischi ESG lungo le loro filiere di
fornitura.
L'adozione della valutazione del livello di esposizione a questi
rischi non finanziari nel contesto dei CAM persegue l'obiettivo di
premiare gli operatori che implementano strategie sempre piu'
allineate con il quadro normativo comunitario e, in ultima analisi,
di aumentare l'attrazione di capitali pubblici e privati sulle opere
da realizzare.
1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE
DEI CAM
I CAM contenuti in questo documento si applicano a tutti gli
affidamenti, preferibilmente congiunti, di Contratti che includono
servizi energetici per gli edifici e i relativi sistemi tecnici per
l'edilizia, oltre a tutti gli altri impianti elettrici, inerenti agli
edifici-impianti oggetto di EPC-Servizio, di seguito definiti:
Contratto EPC Servizio Elettrico (EPC-SE):
-fornitura del vettore energetico elettrico;
-gestione degli impianti elettrici inclusi l'esercizio, la
conduzione, l'espletamento pratiche, il monitoraggio, la manutenzione
e l'efficientamento, comprensivi di relativi sistemi, centraline,
eventuali sistemi di trasformazione da media tensione a bassa
tensione (MT/BT), quadri elettrici generali, di piano, locali, reti
di distribuzione, sistemi di comando, protezione e gestione, reti e
punti di alimentazione per gli utilizzatori finali di illuminazione e
forza motrice, centraline e relativi impianti di sicurezza /
emergenza (tra cui gruppi di continuita' e relativi eventuali
accumulatori) e controllo accessi, apparecchi di illuminazione,
impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e
assimilata ed eventuali altre componenti;
- gestione energetica, anche remota effettuata con sistemi
hardware e software capaci di monitorare e ottimizzare i consumi
energetici di tutti i terminali alimentati elettricamente la cui
manutenzione e' in carico all'Affidatario;
Sono esclusi dal Contratto EPC-SE, in particolare dalla gestione
(esercizio, manutenzione, ecc.) gli impianti di trasporto verticale,
orizzontale, gli impianti antincendio (compresi dei relativi impianti
elettrici) e gli impianti elettrici al servizio degli impianti
termici di climatizzazione invernale, estiva e di produzione di acqua
calda sanitaria (ACS) e altri fluidi caldi o freddi, questi ultimi
inclusi nel Contratto EPC Servizio Termico (EPC-ST). Pertanto, in
caso di affidamento disgiunto del Contratto EPC-SE, occorrera'
prevedere, qualora non fossero gia' presenti, dei sistemi in grado di
permettere la contabilizzazione separata dei relativi consumi
energetici;
Contratto EPC Servizio Termico - (EPC-ST):
-fornitura dei vettori energetici termici;
-gestione, inclusi l'esercizio, la conduzione, l'espletamento
pratiche, il monitoraggio, la manutenzione e l'efficientamento degli
edifici-impianti con particolare riferimento ai sistemi tecnici per
l'edilizia, applicabili all'ambito dello specifico servizio, e
relativi servizi energetici, in particolare impianti termici di
climatizzazione invernale, estiva e di produzione di acqua calda
sanitaria e altri fluidi caldi o freddi, comprese macchine di
produzione calore, tra cui le pompe di calore anche geotermiche, reti
di distribuzione fluidi con pompe, ventilatori e relativi sistemi di
messa in pressione, le macchine e i sistemi di trattamento e
distribuzione dei fluidi, impianti di produzione di energia
termica/elettrica da fonte rinnovabile e assimilata quali quelli
cogenerativi e trigenerativi, compresi i relativi sistemi di gestione
e regolazione e gli impianti elettrici al servizio dei sistemi
tecnici per l'edilizia.
-gestione energetica, anche remota effettuata con sistemi
hardware e software capaci di monitorare e ottimizzare i consumi
energetici di tutti gli edifici-impianti la cui manutenzione e' in
carico all'Affidatario.
Per il dettaglio si rimanda ai successivi criteri "2.1 e "3.1"
riguardanti l'oggetto e la durata dell'appalto o concessione.
L'Amministrazione dovrebbe valutare i razionali tecnico-economici
dell'appalto ai fini dell'esclusione della fornitura di uno dei due
vettori energetici, elettrico o termico, riportandone gli esiti e
quindi procedere all'affidamento del contratto per uno dei due
servizi anziche' entrambi.
Nel caso di presenza di sistemi di cogenerazione o trigenerazione
di proprieta' o nella disponibilita' dell'Affidatario, l'affidamento
deve essere comunque congiunto.
Tali servizi possono essere utilizzati negli edifici-impianti, in
uso a qualsiasi titolo (proprieta', locazione, ecc.) all'Affidatario,
inclusa l'edilizia residenziale pubblica. Nel caso di non proprieta',
l'Affidatario conduttore deve interloquire con il soggetto
proprietario o gestore dell'edificio-impianto al fine di ottenerne il
consenso agli interventi di manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico che ritiene necessari, secondo quanto
previsto dalle leggi vigenti, nonche' di disciplinare nell'ambito del
contratto di locazione i rispettivi diritti e obblighi connessi allo
svolgimento delle prestazioni di cui al Contratto, compresa la
regolazione degli aspetti economici alla conclusione del contratto di
locazione stesso.
I CAM in argomento sono articolati in diversi capitoli relativi
ciascuno ad una tipologia di servizio. Gli Affidatari che intendono
appaltare con un'unica gara il servizio elettrico e quello termico
oppure solo uno dei due servizi, applicano i CAM almeno per quanto
riguarda le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenuti
nei rispettivi capitoli del presente documento.
I criteri premianti sono tenuti in considerazione ai fini
dell'applicazione del criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa.
La conformita' ai CAM vigenti alla data di pubblicazione del bando
di gara deve essere mantenuta per tutta la durata del Contratto.
In particolare, si richiama quanto previsto all'art. 2 comma 2,
lett. n) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sul
"Contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica -
Energy Performance Contract)" e allegato 8 del medesimo decreto, che
definisce i requisiti minimi del medesimo Contratto (EPC), nonche'
dalle norme tecniche in materia, ad esempio la norma UNI CEI EN 17669
"Contratti di prestazione energetica - Requisiti minimi", ponendo in
capo all'Affidatario, con il contributo dell'
Appaltatore/Concessionario, l'obbligo di migliorare progressivamente
l'efficienza energetica dei propri edifici-impianti.
Ogni richiamo a leggi, regolamenti e norme tecniche presente in
questo documento presuppone che nei documenti di gara sia fatto il
giusto riferimento all'ultima versione disponibile delle stesse o
alle nuove leggi, regolamenti e norme che ad esse si sono sostituite
o che hanno integrato o modificato per i medesimi fini, alla data di
pubblicazione del bando di gara.
1.2 INDICAZIONI GENERALI
PER L'AFFIDATARIO
1.2.1 Analisi del contesto e dei fabbisogni, obiettivi di
sostenibilita', monitoraggio sistematico
Prima della definizione di una procedura di selezione l'Affidatario
svolge un'analisi delle proprie esigenze per valutare correttamente
il fabbisogno energetico, le possibilita' di ridurlo e
razionalizzarlo, tenendo altresi' in considerazione i possibili
livelli di efficientamento energetico degli edifici-impianti nella
propria disponibilita' e la relativa opportunita' di investimento.
L'Affidatario deve effettuare un affidamento volto anche a
monitorare nel tempo i propri consumi energetici e relativi impatti
ambientali al fine di:
• avere aggiornata conoscenza dei consumi energetici di
competenza,
• individuare le aree di intervento prioritario per eliminare
sprechi gestionali o, anche, intervenire con la realizzazione di
misure di miglioramento,
• verificare l'efficacia nel tempo delle misure gestionali, di
miglioramento e di efficientamento, eventualmente adottate,
• pianificare gli interventi con l'obiettivo del miglioramento
continuo,
• quantificare il risparmio conseguito.
In particolare, l'Affidatario deve mettere a disposizione nei
documenti di gara la diagnosi energetica (nel seguito DE) (1) ,
redatta ai sensi delle norme della serie UNI CEI EN 16247, degli
edifici-impianti oggetto di intervento nonche', se disponibile a
livello di singolo edificio-impianti, la corretta descrizione:
• degli edifici-impianti, attraverso disegni e rilievi, schemi
funzionali, libretti di impianto, certificazione e DE pregresse
eventualmente disponibili e tutti i dati tecnici di cui e' in
possesso;
• dei dati di consumo energetico degli ultimi 3 anni, compresa
copia delle fatture di fornitura dei vettori energetici possibilmente
in formato elettronico; al riguardo l'Affidatario compila, per ogni
annualita', la tabella "consumi energetici annuali" (Appendice 1)
costituente la "baseline" iniziale e che costituisce parte integrante
del presente documento. La tabella, in formato editabile, corredata
di indicazioni di compilazione, sara' disponibile sul sito
istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza
energetica alla pagina Green public procurement-Criteri ambientali
minimi, sezione CAM vigenti, in corrispondenza della voce relativa ai
presenti CAM;
• dei dati inerenti ai precedenti affidamenti del servizio di
gestione (esercizio, conduzione, e manutenzione, ecc.) o di servizi
energetici integrati, possibilmente in formato elettronico;
• delle esigenze di comfort termo-igrometrico e qualita'
dell'aria, di acqua calda sanitaria e di illuminazione da realizzare
nei diversi ambienti, oltre alle caratteristiche e tipologie degli
utilizzatori del sistema edificio-impianto, tenuto conto di quanto
previsto dalle leggi e dalla normativa vigenti in materia di uso
razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente.
Le disposizioni dei documenti e dati da fornire non si applicano
alle Centrali di Committenza ed ai soggetti aggregatori nei casi in
cui non sono determinate a priori le pubbliche amministrazioni che
potranno aderire ai contratti da essi stipulati o della
identificazione degli immobili interessati dal Contratto; le centrali
di committenza e i soggetti aggregatori disciplineranno nella
documentazione di gara i documenti da produrre in fase di adesione,
tra cui la DE dei singoli edifici-impianti.
Sulla base di queste informazioni, l'Affidatario prevede che, in
una procedura di selezione, l'Appaltatore/Concessionario prenda atto,
in sede di offerta, del contenuto della DE e del risparmio
conseguibile, che potra' incrementare, aggiornando e integrando la DE
fornita in gara, con possibilita' di affinamento della Baseline
energetica come indicato nel seguito quantificando il contributo che
potrebbe derivare dalla riduzione di energia primaria non rinnovabile
utilizzata e direttamente legata alle emissioni di CO2 , e dalla
riduzione degli impatti ambientali del servizio, attraverso la
realizzazione di misure di efficientamento definite e dettagliate,
tra cui la possibilita' di accedere ai servizi di teleriscaldamento
o, anche, teleraffrescamento disponibili eventualmente entro 1 km dal
sito o la realizzazione di impianti che utilizzino fonti energetiche
rinnovabili (di seguito "impianti FER").
Nelle procedure realizzate dalle centrali di committenza o da
soggetti aggregatori che aggregano la domanda senza previa
identificazione delle amministrazioni aderenti e dei relativi sistemi
edifici-impianti e relative pertinenze, le centrali di committenza o
i soggetti aggregatori disciplinano nella documentazione di gara il
set minimo di informazioni relative al sistema di edifici-impianti e
relative pertinenze da produrre nei tempi e nei modi descritti dalla
suddetta documentazione da parte dell'affidatario.
L'Appaltatore/Concessionario definisce, prima della stipula del
Contratto, l'offerta specifica personalizzata sulla base delle
esigenze rilevate presso l'Affidatario, ivi incluso il risparmio
energetico conseguibile, con possibilita' di affinamento della
baseline energetica come indicato nel seguito ai paragrafi 2.1 e 3.1.
A questo riguardo e' obbligatorio che nel Contratto siano
specificatamente previste delle sanzioni, consistenti in penali per
ritardato adempimento fino alla risoluzione del Contratto da
applicare nel caso di mancato rispetto degli impegni da parte
dell'Appaltatore/Concessionario.
Considerato che le misure di miglioramento possono comportare
interventi, tra cui anche quelli di riqualificazione
edilizia/impiantistica, che possono beneficiare di incentivi od
agevolazioni economiche, i documenti di gara debbono esplicitamente
disciplinare la modalita' di attribuzione
all'Appaltatore/Concessionario o, salvo che sia diversamente
stabilito dal Contratto, all'Affidatario in base alla titolarita',
alle modalita' e ai limiti di finanziamento stabiliti, del valore
economico di tali incentivi, ad esempio il Conto Termico, i Titoli di
Efficienza Energetica, detrazioni fiscali per ex IACP, che fossero
eventualmente ottenuti a seguito degli interventi effettuati.
I CAM rappresentano anche uno strumento indispensabile al
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda
2030 (Sustainable Development Goals - SDG) definiti
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e la loro redazione e' stata
realizzata con l'obiettivo di stabilire le procedure e le metodologie
necessarie a conseguire una strategia di sviluppo sostenibile in
conformita' ai suddetti "SDGs.
Di seguito si elencano gli obiettivi attinenti al presente
documento, specificando, per ognuno di essi, i Target piu' attinenti.
Il Goal 7 - ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE intende assicurare a tutti
l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e
moderni. Tra i Target del Goal 7 si evidenziano in particolare i
seguenti: 7.2 Entro il 2030, aumentare notevolmente la quota di
energie rinnovabili nel mix energetico globale; 7.a Entro il 2030,
rafforzare la cooperazione internazionale per facilitare l'accesso
alla tecnologia e alla ricerca di energia pulita, comprese le energie
rinnovabili, all'efficienza energetica e alla tecnologia avanzata e
alla piu' pulita tecnologia derivante dai combustibili fossili, e
promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle
tecnologie per l'energia pulita.
Il Goal 11 - CITTA' E COMUNITA' SOSTENIBILI, che ha l'obiettivo di
rendere le citta' e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili, e' coinvolto particolarmente attraverso i
seguenti Target: 11.2 Entro il 2030, fornire l'accesso a sistemi di
trasporto sicuri, sostenibili, e convenienti per tutti, migliorare la
sicurezza stradale, in particolare ampliando i mezzi pubblici, con
particolare attenzione alle esigenze di chi e' in situazioni
vulnerabili, alle donne, ai bambini, alle persone con disabilita' e
agli anziani; 11.3 Entro il 2030, aumentare l'urbanizzazione
inclusiva e sostenibile e la capacita' di pianificazione e gestione
partecipata e integrata dell'insediamento umano in tutti i paesi;
11.4 Rafforzare gli impegni per proteggere e salvaguardare il
patrimonio culturale e naturale del mondo; 11.5 Entro il 2030,
ridurre in modo significativo il numero di morti e il numero di
persone colpite da calamita', compresi i disastri provocati
dall'acqua, e ridurre sostanzialmente le perdite economiche dirette
rispetto al prodotto interno lordo globale, con una particolare
attenzione alla protezione dei poveri e delle persone in situazioni
di vulnerabilita'; 11.6 Entro il 2030, ridurre l'impatto ambientale
negativo pro capite delle citta', in particolare riguardo alla
qualita' dell'aria e alla gestione dei rifiuti; 11.7 Entro il 2030,
fornire l'accesso universale a spazi verdi pubblici sicuri, inclusivi
e accessibili, in particolare per le donne e i bambini, gli anziani e
le persone con disabilita'; 11.a Sostenere rapporti economici,
sociali e ambientali positivi tra le zone urbane, periurbane e
rurali, rafforzando la pianificazione dello sviluppo nazionale e
regionale; 11.b Entro il 2020, aumentare notevolmente il numero di
citta' e di insediamenti umani che adottino e attuino politiche e
piani integrati verso l'inclusione, l'efficienza delle risorse, la
mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, la resilienza
ai disastri, lo sviluppo e l'implementazione, in linea con il "Quadro
di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030" (2) ,
la gestione complessiva del rischio di catastrofe a tutti i livelli.
Il Goal 12 - CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI, contiene diversi
target che incentivano modelli sostenibili di produzione e di
consumo: 12.1 Dare attuazione al quadro decennale di programmi sul
consumo e la produzione sostenibile, con la collaborazione di tutti i
paesi e con l'iniziativa dei paesi sviluppati, tenendo conto del
grado di sviluppo e delle capacita' dei paesi in via di sviluppo;
12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l'uso
efficiente delle risorse naturali; 12.4 Entro il 2020, ottenere la
gestione ecocompatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti in
tutto il loro ciclo di vita, in accordo con i quadri internazionali
concordati, e ridurre significativamente il loro rilascio in aria,
acqua e suolo, al fine di minimizzare i loro effetti negativi sulla
salute umana e l'ambiente; 12.5 Entro il 2030, ridurre in modo
sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la
riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo; 12.6 Incoraggiare le
imprese, soprattutto le aziende di grandi dimensioni e
transnazionali, ad adottare pratiche sostenibili e integrare le
informazioni sulla sostenibilita' nelle loro relazioni periodiche;
12.7 Promuovere pratiche in materia di appalti pubblici che siano
sostenibili, in accordo con le politiche e le priorita' nazionali.
Il Goal 13 - LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO mira ad adottare
misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue
conseguenze. Tra i Target del Goal 13 si evidenziano in particolare i
seguenti: 13.1 Rafforzare la resilienza e la capacita' di adattamento
ai rischi legati al clima e ai disastri naturali in tutti i paesi;
13.2 Integrare nelle politiche, nelle strategie e nei piani nazionali
le misure di contrasto ai cambiamenti climatici; 13.a Dare attuazione
all'impegno assunto nella Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici per raggiungere l'obiettivo di mobilitare 100
miliardi di dollari all'anno entro il 2020 congiuntamente da tutte le
fonti, per affrontare le esigenze dei paesi in via di sviluppo nel
contesto delle azioni di mitigazione significative e della
trasparenza circa l'attuazione e la piena operativita' del "Green
Climate Fund" attraverso la sua capitalizzazione nel piu' breve tempo
possibile .
Per la piu' efficace gestione del Contratto, e' opportuno che
l'Affidatario nomini un tecnico esperto come proprio rappresentante
(3) e controparte dell'Appaltatore/Concessionario con la funzione di
monitorare la gestione e lo sviluppo del servizio appaltato, lo stato
dei lavori e la loro corretta esecuzione. Per i soggetti obbligati
alla nomina dell'Energy Manager (E.M.) (4) , il referente
dell'Affidatario deve essere lo stesso E.M.
Tale rappresentante, sia o meno Energy Manager, specie se esterno,
non deve avere alcun conflitto di interessi nello svolgimento del
ruolo di rappresentante dell'Affidatario.
1.2.2 Applicazione dei CAM
Le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute in
questo documento, in base a quanto previsto dall'art. 57, comma 2,
del Codice e costituiscono criteri obbligatori che
l'Appaltatore/Concessionario deve attuare nel Contratto.
Nella documentazione di gara, con riferimento all'offerta tecnica,
l'Affidatario richiede all'Appaltatore/Concessionario di illustrare
le logiche, modalita' e procedure attraverso le quali intende
integrare i presenti CAM nelle varie fasi progettuali e nella
esecuzione degli interventi previsti (sistemi di monitoraggio,
efficientamento energetico, ecc.).
Nelle procedure realizzate dalle centrali di committenza o dai
soggetti aggregatori per la stipula di strumenti in cui la stazione
appaltante aderente e i relativi edifici-impianti non sono gia'
individuati in fase di gara, e' richiesta a carico
dell'Appaltatore/Concessionario l'indicazione di obiettivi di
risparmio energetico e di proposte di interventi per la
riqualificazione energetico-ambientale in relazione ad ipotetici
scenari tipo degli edifici-impianti. La declinazione dei suddetti
obiettivi ed interventi avverra' al momento della redazione del piano
tecnico-economico dei servizi relativi agli specifici
edifici-impianti oggetto di affidamento, elaborato in fase di
adesione della Stazione Appaltante aderente ai suddetti strumenti.
1.2.3 Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova
Per ciascun criterio sotto la voce "verifica" sono indicati i
documenti che l'offerente e' tenuto a presentare per dimostrare il
rispetto del criterio. Sono altresi' indicati gli eventuali mezzi di
prova che possono garantire la conformita' ai CAM e che l'Affidatario
puo' accettare al posto delle prove dirette. Per le clausole
contrattuali la verifica del rispetto del criterio sara' effettuata
in fase di esecuzione del Contratto.
Per agevolare l'attivita' di verifica di conformita' ai Criteri,
per ognuno di essi e' riportata una "verifica", che descrive le
informazioni, i metodi e la documentazione necessaria per accertarne
la conformita'.
L'Affidatario verifica il rispetto degli impegni assunti
dall'Appaltatore/Concessionario, anche in sede di presentazione
dell'offerta, afferenti all'esecuzione contrattuale, collegando
l'inadempimento a sanzioni ovvero, se del caso, alla previsione di
risoluzione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice dei
Contratti Pubblici.
2 EPC SERVIZIO ELETTRICO (EPC SE)
Indicazioni all'Affidatario
I criteri contenuti in questo capitolo si applicano anche nel caso
in cui l'Affidatario non disponga di uno o piu' dei seguenti
documenti:
- Certificazioni o dichiarazioni di conformita' normativa;
- dichiarazione di rispondenza (DIRI) ai sensi dell'articolo 7,
comma 6 del decreto ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008:
- precedenti diagnosi energetiche aggiornate inerenti agli
impianti elettrici oggetto dell'EPC SE, definito al precedente
paragrafo 1.1.
.
Sono fatte salve le deroghe previste al par. 1 di premessa (5) e
quelle specifiche per le centrali di committenza/soggetti aggregatori
di cui ai paragrafi "1.2.1 Analisi del contesto e dei fabbisogni,
obiettivi di sostenibilita', monitoraggio sistematico" (6) e "1.2.2
Applicazione dei CAM" (7) .
2.1 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO
O CONCESSIONE
Oggetto dell'appalto o concessione e' l'affidamento del Contratto
EPC SE degli impianti elettrici di seguito descritti.
Nel rispetto delle prestazioni richieste nei documenti di gara e
delle norme vigenti in materia di uso razionale dell'energia, di
sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, il Contratto EPC SE
comprende le seguenti attivita':
I. la gestione degli impianti elettrici inclusi l'esercizio, la
conduzione, l'assunzione di responsabilita' finalizzata all'esercizio
degli impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il
controllo e monitoraggio degli impianti, l'espletamento pratiche,
tutto nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, comfort
illuminotecnico, contenimento dei consumi energetici/ambientali e
salvaguardia ambientale in un'ottica di ciclo di vita;
II. la fornitura di energia elettrica (8) prelevata da rete,
prodotta in sito o condivisa nell'ambito di configurazioni di
autoconsumo diffuso cosi' come definite dalla Del. ARERA 727/R/Eel e
i c.d. TIAD (Testo Integrato Autoconsumo Diffuso) e TISSPC (Testo
Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo);
III. la progettazione e realizzazione di interventi di
adeguamento normativo e di misure di miglioramento della prestazione
energetica, relativi agli impianti oggetto del Contratto EPC SE, con
utilizzo di ogni forma di incentivo vigente (es Conto Termico, Titoli
di Efficienza Energetica, detrazioni fiscali per ex IACP).
Per gli acquisti centralizzati, la produzione della documentazione
avverra' in sede di adesione della Pubblica Amministrazione allo
strumento aggregato, ai fini della valutazione dell'adesione allo
stesso e della predisposizione da parte
dell'Appaltatore/Concessionario della proposta relativa agli
interventi oggetto del Contratto.
IV. la verifica della correttezza dei dati di baseline iniziale
(Appendice 1, da aggiornare entro tre mesi dall'avvio Contratto o
altro termine stabilito dall'Affidatario che non superi i dodici
mesi, con relativo aggiornamento, se necessario e comunque previa
condivisione con l'Affidatario, della DE fornita dall'Affidatario da
effettuarsi prima dell'avvio del primo intervento di efficientamento
energetico sugli impianti oggetto del Contratto) e la rendicontazione
periodica annuale obbligatoria dei dati reali di consumo misurati,
dello stato normativo e delle prestazioni degli impianti in oggetto,
con particolare attenzione ai consumi di energia, di risorse naturali
e di materiali;
V. la quantificazione del risparmio energetico conseguibile e la
riduzione degli impatti ambientali correlati alle azioni di cui ai
punti precedenti, ivi inclusa una stima degli incentivi utilizzabili
o ottenibili con gli interventi previsti, sulla base di una proposta
formulata in sede di offerta nel rispetto della DE fornita
dall'Affidatario.
Per maggiore dettaglio, nell'ambito dell'esecuzione del Contratto
EPC SE sono anche comprese le seguenti attivita':
a) eventuali pagamenti agli enti preposti ai controlli,
nell'espletamento delle pratiche di legge relative agli impianti
oggetto del Contratto EPC SE;
b) aggiornamento ovvero redazione ex novo delle dichiarazioni di
conformita' e adeguamento normativo ovvero della dichiarazione di
rispondenza (DIRI) ai sensi del decreto del ministero dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37 degli impianti oggetto del Contratto
EPC SE;
c) fornitura del vettore energia elettrica, con intestazione
all'Appaltatore/Concessionario e per tutta la durata contrattuale
delle forniture elettriche in oggetto, con particolare attenzione
alla riduzione degli impatti ambientali legati alla produzione di
energia elettrica con riferimento a quella utilizzata
dall'Affidatario;
d) implementazione, gestione e manutenzione del sistema
automatizzato di monitoraggio e gestione degli impianti
(acquisizione, elaborazione ed archiviazione dei dati) inerente alla
composizione degli impianti oggetto del Contratto EPC SE compreso il
livello di comfort illuminotecnico, il loro stato normativo, i
consumi energetici almeno su base mensile ripartiti per fasce di
consumo e la eventuale gestione a distanza degli impianti in termini
di accensione, spegnimento, regolazione;
e) sensibilizzazione degli utenti ad un uso corretto di impianti
ed apparecchiature;
f) espletamento di tutti gli adempimenti legislativi vigenti in
capo al Produttore, nei confronti di Agenzia Dogane, Terna, GSE,
ARERA ed eventuali ulteriori enti coinvolti, per impianti di
produzione realizzati dall'appaltatore/concessionario.
La progettazione e realizzazione di interventi oggetto del
Contratto EPC SE comprende in particolare le seguenti attivita':
a) ove necessario, redazione e realizzazione di un piano
esecutivo degli interventi di adeguamento normativo degli impianti
oggetto del Contratto EPC SE;
b) ove mancante, redazione di un piano di realizzazione di
sistema di monitoraggio, anche per la gestione a distanza degli
impianti (accensione/spegnimento, regolazione, raccolta dati di
consumo energetico), sulla base di una proposta fornita in offerta
senza alcun onere aggiuntivo per l'Affidatario;
c) redazione, sulla base della proposta fornita in sede di
offerta, senza alcun onere aggiuntivo per l'Affidatario, di un piano
esecutivo di riqualificazione energetico-ambientale degli impianti
oggetto del Contratto EPC SE, con misure di miglioramento mirate
all'efficientamento e alla riduzione degli impatti ambientali in
un'ottica di ciclo di vita con particolare riguardo al consumo di
energia con uso di fonti non rinnovabili;
d) esecuzione delle attivita'/opere approvate dall'Affidatario.
Ogni proposta deve contenere tra l'altro:
• un'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione;
• una quantificazione del risparmio energetico conseguibile e
della riduzione degli impatti ambientali;
• una stima degli incentivi utilizzabili oppure ottenibili con
gli interventi previsti e, in caso di ottenimento, l'eventuale
ripartizione tra le parti in relazione alla titolarita' e alle
modalita' e ai limiti di finanziamento stabiliti.
2.2 SPECIFICHE PER IL SERVIZIO
ELETTRICO
Indicazioni all'Affidatario
I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a
quanto previsto dall'art 57 comma 2 del Codice.
2.2.1 Obiettivo di risparmio energetico minimo normalizzato
Criterio
L'Appaltatore/Concessionario si obbliga a conseguire, per gli
impianti oggetto del Contratto EPC SE, un risparmio energetico annuo,
correlato alla "baseline" iniziale, in termini di energia primaria,
anche cumulato in caso di piu' edifici-impianti, definito secondo
criteri di normalizzazione, ad esempio climatica, di almeno il:
a) 10% qualora si tratti di prima stipula contrattuale e del 5%
in caso di rinnovi o stipule successive (derogabile al ribasso in
caso di edifici in classe A (1, 2, 3, 4) di cui ai decreti
ministeriali del 26 giugno 2015 del MISE o nel caso di utilizzo di
almeno l'80% di energia provvista di garanzia di origine, prodotta da
impianti FER gia' nella disponibilita' dell'Affidatario, rispetto al
consumo storico risultante dalla media dei consumi elettrici
normalizzati (9) della baseline degli ultimi tre anni, verificato
secondo la metodologia per la valutazione dei miglioramenti ex-post
secondo quanto specificato dalla UNI CEI EN 17669, con obbligo di
destinare un importo percentuale minimo del corrispettivo, che la
Stazione Appaltante dovra' definire in fase di documentazione di
gara, alla realizzazione degli interventi di efficientamento
energetico, in caso di affidamento del solo servizio elettrico. Si
precisa che nel solo caso di interventi di efficientamento energetico
di sostituzione del vettore energetico (es. da energia elettrica a
gas naturale), al fine di permettere la comparabilita' dei consumi
generati dai diversi vettori, gli obiettivi calcolati rispetto al
consumo storico andranno convertiti utilizzando i fattori di
conversione in energia primaria (espressi in tonnellate equivalenti
di petrolio - TEP) di cui all'Appendice 1, eventualmente aggiornati e
tempo per tempo vigenti;
b) X% (minimo 10%) qualora si tratti di prima stipula contrattuale
e del Y% (minimo 5%) in caso di rinnovi o stipule successive,
derogabile al ribasso in caso di edifici in classe A (1, 2, 3, 4) di
cui ai decreti ministeriali del 26 giugno 2015 del MISE o nel caso di
utilizzo di almeno l'80% di energia provvista di G.O. prodotta da
impianti FER gia' nella disponibilita' dell'Affidatario, rispetto al
consumo storico risultante dalla media dei consumi elettrici
normalizzati (10) della Baseline degli ultimi tre anni (cfr.
paragrafo 2.1, punto elenco IV), verificato secondo la metodologia
per la valutazione dei miglioramenti ex-post secondo quanto
specificato dalla UNI CEI EN 17669, con obbligo di destinare un
importo percentuale minimo del corrispettivo - che la Stazione
Appaltante dovra' definire in fase di documentazione di gara - da
destinare alla realizzazione degli interventi di efficientamento
energetico, in caso di affidamento congiunto di entrambi i servizi,
con possibilita' di compensazione dell'obiettivo di risparmio tra i
due servizi per un massimo del 20% dell'obiettivo di risparmio. Si
precisa che nel solo caso di interventi di efficientamento energetico
di sostituzione del vettore energetico (es. da energia elettrica a
gas naturale), al fine di permettere la comparabilita' dei consumi
generati dai diversi vettori, gli obiettivi calcolati rispetto al
consumo storico andranno convertiti utilizzando i fattori di
conversione in energia primaria (espressi in tonnellate equivalenti
di petrolio - TEP) di cui all'Appendice 1, eventualmente aggiornati e
tempo per tempo vigenti;
Nel solo caso di affidamento congiunto di Contratto EPC SE e EPC ST
e' prevista la possibilita' di definire un obiettivo unico di
risparmio energetico, per entrambi i servizi, calcolato a partire dai
consumi storici di cui sopra e quantificato in termini di energia
primaria (espresso in tonnellate equivalenti di petrolio - TEP).
Verifica
La verifica del criterio e' effettuata tramite il raffronto del
risparmio risultante dai dati di monitoraggio con quello definito
contrattualmente, a decorrere al massimo da un anno dalla
realizzazione degli interventi di efficientamento e non oltre il
termine del secondo anno contrattuale, tenendo conto degli opportuni
fattori di adeguamento del consumo energetico secondo i principi
della Misura e Verifica dei risparmi previsti dalla UNI CEI EN 17669.
Anche le successive verifiche dovranno essere effettuate al massimo
ogni anno.
In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di risparmio, il
corrispettivo contrattualmente definito deve essere automaticamente e
proporzionalmente ridotto.
Il risparmio energetico annuo, indicato alle lettere a) e b), deve
considerarsi al netto dell'incertezza determinata secondo quanto
previsto dalla UNI CEI EN 17669. La determinazione dell'incertezza
deve tenere conto come minimo dei seguenti elementi: catena di misura
(eventualmente esclusi i contatori di fornitura del vettore
energetico), metodologia di calcolo, compresi fattori di
aggiustamento/normalizzazione, dell'eventuale campionamento.
I contatori di energia elettrica attiva devono rispettare la
Direttiva MID e il decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93 sui
controlli metrologici, oltre ai vincoli di classe di precisione da
fornire con riferimento alle indicazioni di cui alla norma CEI EN
50470:
• Classe di precisione C (tensione maggiore di 100 kV, Potenza
maggiore di 2.000 kW)
• Classe di precisione B (tensione maggiore di 100 kV, Potenza
minore o uguale a 2.000 kW; per ogni altra tensione).
In merito a misure di energia elettrica attiva a cui risultino solo
parzialmente applicabili le norme tecniche di riferimento per la
certificazione della classe di precisione, tali misure sono
ammissibili qualora l'Appaltatore/Concessionario dimostri la
conformita' alla classe di precisione applicabile, a seconda dei
casi, attraverso certificati di taratura emessi da laboratori
accreditati, alle condizioni effettive di esercizio delle reti di
distruzione di energia elettrica.
L'Appaltatore/Concessionario dovra' fornire le caratteristiche
tecniche degli strumenti di misura in merito a: codice identificativo
riportato negli elaborati grafici e nella relazione, tipologia di
strumento (marca, modello, etc.), matricola, grandezza misurata e
unita' di misura.
Gli strumenti di misura utilizzati dovranno essere corredati di
idonei certificati di taratura emessi da laboratori accreditati per
la grandezza ed il campo di misura di interesse.
2.2.2 Energia elettrica autoprodotta
Criterio
L'energia prodotta da impianti proposti quali interventi di
riqualificazione energetico-ambientale, nell'ambito del Contratto, e'
resa disponibile all'Affidatario nei limiti della quota di energia
consumata dalla stessa (consumo istantaneo).
L'energia elettrica prodotta dagli impianti del Contratto EPC SE
alimentati a fonte rinnovabile ed eccedente quella consumata, sara'
regolata dal Contratto.
L'energia elettrica prodotta da impianti non inclusi negli
interventi di riqualificazione oggetto del Contratto e' nella piena
disponibilita' dell'Affidatario.
Verifica
La verifica del criterio e' effettuata tramite gli appositi
contatori installati, dall'Appaltatore/Concessionario nell'ambito del
Contratto EPC SE, per effettuare la misurazione almeno dell'energia
prodotta e di quella ceduta a rete.
Tutte le configurazioni realizzate dovranno rispettare quanto
previsto dal TISSPC (Testo Integrato dei Sistemi Semplici di
Produzione e Consumo) ARERA con le relative implicazioni sui
contratti di fornitura e di imposizione di accisa ai sensi del TUA
(Testo Unico Accise). In particolare pertanto l'Affidatario si
configura come "cliente finale", ossia la persona fisica o giuridica
che non esercita l'attivita' di distribuzione e che preleva l'energia
elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con
obbligo di connessione di terzi anche attraverso sistemi di
distribuzione chiusi o linee private e l'Appaltatore/Concessionario
come "produttore", salvo nei casi in cui si dovessero riscontrare
problematiche relative alla presenza di ulteriori impianti di
produzione esistenti in sito, vista la necessita' di garantire
l'unicita' del produttore; tali contesti specifici saranno regolati
nell'ambito del Contratto EPC SE, sempre nel rispetto del TISSPC
sopraccitato.
Nei casi previsti dalla legislazione vigente,
l'Appaltatore/Concessionario in qualita' di produttore ai sensi del
TISSPC e' titolare sia delle autorizzazioni amministrative sia della
licenza officina elettrica e pertanto responsabile di tutti i
relativi adempimento legislativi fino al termine del Contratto;
analogamente restano in capo all'Appaltatore/Concessionario in
qualita' di produttore, tutti gli adempimenti verso GSE, ARERA, TERNA
e altri enti eventualmente coinvolti.
2.2.3 Proposta di interventi di riqualificazione
energetico-ambientale
Criterio
L'Appaltatore/Concessionario presenta in sede di offerta una
proposta degli interventi necessari ad assicurare un miglioramento
della prestazione energetica e ambientale degli impianti oggetto del
Contratto EPC SE.
Considerato che l'Appaltatore/Concessionario si obbliga a destinare
un importo percentuale minimo del corrispettivo, per la realizzazione
degli interventi di riqualificazione energetico-ambientale, il piano
esecutivo deve contenere, tra l'altro:
- un'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione e
gestione, una identificazione degli interventi di efficientamento
sugli impianti oggetto del Contratto EPC SE al fine di conseguire, o
mantenere nel caso sia gia' presente, un livello di automazione
almeno pari alla classe B della norma UNI EN ISO 52120-1;
- l'indicazione degli impianti/apparecchiature/sistemi da
installare e le loro caratteristiche tecnico/prestazionali;
- la quantificazione stimata del risparmio energetico
conseguibile e la riduzione degli impatti ambientali;
- una stima degli incentivi ottenibili con gli interventi
previsti e, in caso di ottenimento, l'eventuale ripartizione,
migliorativa rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara,
tra le parti in relazione alla titolarita', alle modalita' e ai
limiti di finanziamento stabiliti;
- un piano di Misura e Verifica (M&V) dei risparmi energetici
conseguibili ai sensi della UNI CEI EN 17669.
Tale piano deve contenere le caratteristiche degli interventi di
miglioramento della prestazione energetica con la completezza ed
accuratezza richiesta attraverso la descrizione di tali interventi,
assicurando che gli impianti oggetto del Contratto EPC SE rispettino
le norme vigenti.
L'Appaltatore/Concessionario deve presentare all'Affidatario, entro
un termine stabilito nei documenti di gara e comunque entro massimo
dodici mesi dall'avvio del servizio, salva diversa indicazione
dell'Affidatario, un piano esecutivo di riqualificazione
energetico-ambientale, installazione di eventuali FER per gli
impianti oggetto del Contratto EPC SE, al fine di raggiungere gli
obiettivi di risparmio energetico minimo presentato in offerta, sulla
base della proposta di interventi di riqualificazione formulata in
sede di offerta a partire dalla certificazione e DE fornite in gara
dall'Affidatario ed aggiornate, se necessario, dopo l'inizio del
Contratto (con possibilita' di precisazione della baseline).
Il piano esecutivo, garantendo il rispetto delle prestazioni di cui
ai documenti di gara, deve identificare gli interventi atti a
efficientare i consumi e gli impatti ambientali del Contratto EPC SE,
in particolare il consumo di energia da fonti non rinnovabili o da
FER, tramite soluzioni di monitoraggio e controllo in un'ottica di
ciclo di vita, oltre alle prescrizioni di legge.
In particolare, il piano esecutivo deve descrivere e quantificare:
- interventi per la riduzione del fabbisogno di energia elettrica
negli edifici-impianti, oggetto del Contratto EPC SE;
- interventi per l'aumento dell'efficienza di apparecchi ed
impianti oggetto del Contratto EPC SE;
- interventi per la generazione distribuita di energia
rinnovabile quali ad esempio pannelli fotovoltaici, generatori
eolici, ecc.
Considerato che l'Appaltatore/Concessionario si obbliga a destinare
un importo percentuale minimo del corrispettivo per la realizzazione
degli interventi di efficientamento energetico e per l'eventuale
realizzazione di impianti a generazione distribuita di energia
rinnovabile (FER), il piano esecutivo deve comprendere:
- l'indicazione dei tempi e dei costi per la realizzazione degli
interventi di efficientamento energetico e di FER;
- la quantificazione stimata del risparmio energetico
conseguibile e della conseguente riduzione degli impatti ambientali,
secondo quanto indicato in offerta, che costituisce impegno
contrattuale minimo vincolante per la realizzazione delle opere;
- la quantificazione degli incentivi ottenibili con gli
interventi previsti.
Il piano esecutivo deve essere realizzato nelle tempistiche
indicate, previa approvazione dell'Affidatario.
Il valore economico definitivo degli incentivi eventualmente
ottenuti a seguito degli interventi segue l'eventuale ripartizione
tra le parti, rispetto a quanto previsto nella documentazione di
gara. Tale ripartizione puo' essere eventualmente migliorata, in
relazione alla titolarita', alle modalita' e ai limiti di
finanziamento stabiliti, concordemente con le regole applicative
riferite alla singola misura incentivante.
Verifica
In offerta deve essere allegata la presentazione di una proposta
con un piano dettagliato degli interventi previsti e l'indicazione
delle tipologie di funzioni di controllo escluse perche' non
apportanti benefici in accordo alla UNI EN ISO 52120-1 (Prestazione
energetica degli edifici - Contributo dell'automazione, del controllo
e della gestione tecnica degli edifici - Parte 1: Quadro generale e
procedure), motivando le decisioni intraprese e documentandole come
prescritto dall'Allegato A della UNI/TS 11651 (Procedura di
asseverazione per i sistemi di automazione e regolazione degli
edifici in conformita' alla UNI EN ISO 52120-1).
In fase di esecuzione del Contratto, la verifica avviene attraverso
la presentazione del relativo piano esecutivo, ulteriormente
dettagliato se necessario.
2.2.4 Piano di adeguamento normativo
Indicazioni all'Affidatario
Questo criterio non si applica se tutti gli impianti sono gia' a
norma (indicazione specifica da precisare nella DE fornita in sede di
gara dall'Affidatario)
Criterio
L'Appaltatore/Concessionario presenta in sede di offerta il piano
descrittivo degli interventi di adeguamento normativo, necessari ad
assicurare che gli impianti oggetto del Contratto EPC SE rispettino
le norme vigenti.
Considerato che l'Appaltatore/Concessionario si obbliga a destinare
un importo percentuale minimo del corrispettivo, per la realizzazione
degli interventi di adeguamento normativo, il piano esecutivo deve
contenere, tra l'altro:
- l'elenco delle norme / leggi a cui gli impianti vengono resi
conformi;
- un'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione e
gestione;
- l'indicazione degli impianti, apparecchiature, sistemi da
installare e le loro caratteristiche tecniche e prestazionali;
- la quantificazione stimata dell'eventuale risparmio energetico
conseguibile e la riduzione degli impatti ambientali;
- una stima degli incentivi ottenibili con gli interventi
previsti e, in caso di ottenimento, l'eventuale ripartizione,
migliorativa rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara,
tra le parti in relazione alla titolarita', alle modalita' e ai
limiti di finanziamento stabiliti.
Esso deve contenere inoltre le caratteristiche delle opere di
adeguamento normativo con la completezza ed accuratezza richiesta per
la descrizione di tali opere.
L'Appaltatore/Concessionario deve realizzare tutti gli interventi
di adeguamento necessari ad assicurare che gli impianti oggetto del
Contratto EPC SE rispettino le norme vigenti. A tal fine,
l'Appaltatore/Concessionario deve presentare all'Affidatario, entro
un termine tassativamente indicato nel Contratto, indicativamente non
superiore a dodici mesi dalla stipulazione dello stesso, un piano
esecutivo degli interventi, ove necessario ulteriormente dettagliato
rispetto a quello presentato in offerta, necessari a mettere a norma
gli impianti, con esecuzione prioritaria degli interventi di messa in
sicurezza degli impianti, da realizzarsi entro un anno dalla stipula
del Contratto, che costituisce impegno contrattuale minimo vincolante
per la realizzazione delle opere. Entro il medesimo termine,
l'Appaltatore/Concessionario deve presentare un aggiornamento degli
elaborati as built.
Il piano esecutivo deve essere realizzato nelle tempistiche
indicate, previa approvazione dell'Affidatario.
Il valore economico definitivo degli incentivi eventualmente
ottenuti a seguito degli interventi e l'eventuale ripartizione tra le
parti in relazione alla titolarita', alle modalita' e ai limiti di
finanziamento stabiliti, concordemente con le regole applicative
riferite alla singola misura incentivante, deve essere contenuto nel
medesimo piano.
Verifica
In offerta deve essere allegata la presentazione del piano
dettagliato degli interventi previsti.
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso
la presentazione del relativo piano esecutivo, ulteriormente
dettagliato, ove necessario.
2.2.5 Sistemi automatici di gestione e monitoraggio
Indicazione all'Affidatario
Questo criterio non si applica se tali sistemi sono gia' stati
realizzati e siano funzionanti presso l'Affidatario (indicazione
specifica da precisare nella DE fornita in sede di gara
dall'Affidatario).
Criterio
L'Appaltatore/Concessionario presenta in sede di offerta il piano
per la realizzazione di sistemi automatici per la gestione e il
monitoraggio degli impianti, nonche' il monitoraggio del comfort
illuminotecnico.
Tale piano deve contenere tra l'altro:
- l'indicazione delle funzioni del sistema
(accensione/spegnimento, regolazione, registrazione dei dati, ecc.) e
le relative modalita' di attuazione anche per le altre
apparecchiature elettriche in uso presso l'Affidatario;
- la descrizione dei dati da rilevare, della periodicita' delle
rilevazioni e delle elaborazioni da eseguire a cura del SW che sara'
fornito;
- l'indicazione degli apparecchi e sistemi HW e SW, capaci di
monitorare e ottimizzare i flussi energetici da installare e le loro
caratteristiche;
- l'indicazione dei tempi e dei costi per la realizzazione;
- la quantificazione stimata del risparmio energetico
conseguibile e la riduzione degli impatti ambientali;
- una stima degli incentivi ottenibili con gli interventi
previsti e, in caso di ottenimento, l'eventuale ripartizione,
migliorativa rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara,
tra le parti in relazione alla titolarita', alle modalita' e ai
limiti di finanziamento stabiliti;
- l'indicazione della classe di automazione che si intende
conseguire ai sensi della norma UNI EN ISO 52120-1, almeno pari alla
classe B.
- l'impegno da parte dell'Appaltatore/Concessionario a inviare
una reportistica almeno annuale o semestrale concordata con
l'Affidatario (mensile in caso di criticita' accertate) che analizzi
i dati oggetto di misurazione (consumi e comfort illuminotecnico)
nell'intervallo considerato, con l'obiettivo di individuare le azioni
di miglioramento che possono generare ulteriori efficienze nei
consumi energetici.
Il Contratto dovra' prevedere la possibilita' di accesso ai sistemi
di monitoraggio attraverso il rilascio di una licenza per una utenza
specifica per l'Affidatario.
Al momento della loro installazione tutti i sistemi HW e SW e
relative licenze saranno di proprieta' dell'Affidatario in caso di
Contratto di appalto di EPC SE.
In ipotesi di Contratto di Concessione di EPC SE, i sistemi HW e SW
e le relative licenze di cui sopra saranno nella titolarita'
dell'Appaltatore/Concessionario che provvedera' alla loro gestione e
manutenzione durante l'esecuzione del Contratto, salvo poi
trasferirne la titolarita' all'Affidatario allo scadere della
concessione.
L'Appaltatore/Concessionario si impegna a rendere noti i costi di
gestione (comprese le licenze, canoni annui manutenzione ecc.) dei
sistemi di monitoraggio in ottica di trasparenza ai fini della
riconsegna finale dei sistemi all'Affidatario.
L'Appaltatore/Concessionario deve presentare all'Affidatario, entro
un termine indicato nel Contratto, indicativamente non superiore a
due mesi dalla stipulazione dello stesso, un piano esecutivo del
sistema di gestione e monitoraggio, aggiornato laddove necessario.
Tale piano deve contenere tutti gli elementi sopra richiesti.
Il piano viene realizzato dall'Appaltatore/Concessionario entro il
termine ivi indicato, previa approvazione dell'Affidatario. Il valore
economico definitivo degli incentivi eventualmente ottenuti a seguito
degli interventi e l'eventuale ripartizione tra le parti in relazione
alla titolarita' e alle modalita' e ai limiti di finanziamento
stabiliti, concordemente con le regole applicative riferite alla
singola misura incentivante, deve essere contenuto nel piano.
Verifica
In offerta deve essere fornita puntuale descrizione del sistema
offerto.
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso
la corretta installazione e il corretto funzionamento del sistema
offerto per tutta la durata contrattuale, pena l'applicazione delle
penali per ritardato adempimento.
2.3 CRITERI PREMIANTI PER IL
SERVIZIO ELETTRICO
Indicazioni alla stazione appaltante
Qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto
qualita' prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, tiene in
considerazione uno o piu' dei criteri premianti di questo capitolo,
secondo quanto previsto dall'articolo 57 comma 2 del Codice,
assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico
attribuibile. La scelta di quali e quanti criteri premianti
utilizzare dipende da vari fattori quali le priorita' stabilite dalla
stazione appaltante stessa, il valore dell'appalto e i risultati
attesi.
2.3.1 Obiettivo di risparmio energetico oltre il minimo
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario
che offre un risparmio energetico maggiore dei valori di cui al
criterio "2.2.1 Obiettivo di risparmio energetico minimo
normalizzato", a partire dal primo anno successivo alla realizzazione
degli interventi e non oltre il termine del secondo anno
contrattuale, e a seguire per tutta la durata contrattuale, in
proporzione al risparmio offerto, verificato in relazione a quanto
previsto dalla norma UNI CEI EN 17669.
L'Appaltatore/Concessionario individua la percentuale di risparmio
ulteriore rispetto al minimo garantito nella propria offerta durante
la procedura selettiva e, in fase di stipula del Contratto EPC, detto
valore integrera' i relativi obblighi contrattuali in capo
all'Appaltatore/Concessionario medesimo.
Verifica
La verifica del criterio e' effettuata tramite il risparmio
risultante dai dati di monitoraggio. L'obbligo di risultato viene
collegato ad una apposita penale per ritardato adempimento, in
conformita' a quanto previsto dall'allegato 8 del decreto legislativo
4 luglio 2014 n. 102.
2.3.2 Risparmio energetico ulteriore condiviso
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario
che, nel corso di esecuzione del Contratto, consegua un obiettivo di
risparmio energetico maggiore di quello offerto in gara.
L'Appaltatore/Concessionario dovra' accettare una diminuzione dei
corrispettivi dovuti per un pari importo economico nel caso in cui la
valorizzazione economica di tale maggior risparmio conseguito non sia
gia' nella disponibilita' dell'Amministrazione. Tale riduzione si
applica qualora l'Appaltatore/Concessionario abbia sostenuto i costi
per il raggiungimento di tale risparmio ulteriore e abbia adottato
decisioni o comportamenti tesi a raggiungere tale maggiore risparmio.
In caso di diversa regolamentazione, l'Appaltatore/Concessionario
si impegna a corrispondere fino ad un massimo del 33% del risparmio
eccedente quello offerto come adeguamento in diminuzione del
corrispettivo del Servizio, verificato in relazione a quanto previsto
dalla norma UNI CEI EN 17669.
La mancata corresponsione della percentuale di risparmio ulteriore
viene collegata ad una apposita penale, in conformita' a quanto
previsto dall'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n.
102.
Verifica
La verifica del criterio e' effettuata tramite i dati di
monitoraggio che attestano il risparmio conseguito.
L'Appaltatore/Concessionario presenta una dichiarazione in offerta
che integra le clausole contrattuali. L'obbligo di risultato viene
collegato ad una apposita penale per ritardato adempimento, in
conformita' a quanto previsto dall'allegato 8 del decreto legislativo
4 luglio 2014 n. 102.
2.3.3 Quota percentuale di energia elettrica autoprodotta ceduta
gratuitamente
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario
che offre una quota percentuale "EEautop" di energia elettrica
autoprodotta da nuovo impianto alimentato da fonti rinnovabili,
impianti cogenerativi, trigenerativi ceduta gratuitamente.
Verifica
La verifica del criterio e' effettuata tramite verifica della
percentuale offerta in gara attraverso gli appositi contatori
dedicati.
La mancata corresponsione della percentuale di energia elettrica
ceduta gratuitamente viene collegata ad una apposita penale per
ritardato adempimento.
2.3.4 Progetto di sistemi automatici di gestione e monitoraggio.
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario
che si impegni ad effettuare una DE degli edifici-impianti, in base
alla norma UNI EN ISO 52120-1, che contestualmente proponga un piano
per il raggiungimento di un livello di automazione pari alla classe A
della gia' menzionata norma UNI EN ISO 52120-1.
Verifica
Impegno da parte dell'Appaltatore/Concessionario in fase di gara.
In corso di esecuzione dovra' essere presentata l'analisi
d'asseverazione in conformita' alla norma UNI/TS 11651 con
attestazione del raggiungimento di un livello di automazione pari
alla classe "A" secondo la norma UNI EN ISO 52120-1, a cura di EGE
certificato da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339.
L'obbligo viene collegato ad una apposita penale per ritardato
adempimento, in conformita' a quanto previsto dall' allegato 8 del
decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.
2.3.5 Protocollo di misura e verifica dei risparmi energetici
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario
che presenta un progetto che prevede - nell'ambito dei sistemi di
monitoraggio del punto precedente - l'adozione di un protocollo per
la misura e verifica dei risparmi (M&V) conforme al protocollo
internazionale IPMVP (International Performance Measurement and
Verification Protocol). Tale progetto deve essere redatto da
professionista certificato CMVP, PMVA o PMVE (certificazioni
internazionali sulla capacita' di utilizzo del protocollo IPMVP) per
garantire una misura e verifica puntuale delle prestazioni
energetiche degli edifici e degli impianti, ex ante ed ex post, al
fine di collegare il corrispettivo al livello di prestazione
raggiunto.
Il progetto deve essere descritto e dettagliato per la specifica
applicazione relativa alla composizione degli impianti oggetto del
Contratto.
Verifica
Progetto di M&V conforme al protocollo IPMVP, firmato da un
professionista certificato CMVP, PMVA o PMVE (certificazione
internazionale sulla capacita' di utilizzo del protocollo IPMVP).
L'obbligo viene collegato ad una apposita penale per ritardato
adempimento, in conformita' a quanto previsto dall' allegato 8 del
decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.
2.3.6 Gestione contrattuale tramite metodologia BIM
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario
che:
1) utilizza metodologie BIM per la gestione delle fasi di
progettazione, esecuzione ed esercizio degli interventi di
riqualificazione energetico/ambientale ed adeguamento normativo
(punteggio x);
2) Possiede una certificazione secondo la UNI/PdR 74:2019 del
'Sistema di Gestione BIM' (punteggio x + y).
Verifica
In fase di presentazione dell'offerta: la verifica del criterio e'
effettuata tramite la presentazione della certificazione rilasciata
in conformita' alla norma UNI/PdR 74:2019 in corso di validita'.
In corso di esecuzione, entro il primo anno di vigenza
contrattuale, l'Appaltatore/Concessionario dovra' provare di aver
istallato e gestito un piano di gestione informativa in conformita'
alla UNI/TR11337 per la gestione digitale dei processi e, laddove
richiesto, una certificazione rilasciata in conformita' alla norma
UNI/PdR 74:2019.
L'obbligo viene collegato ad una apposita penale per ritardato
adempimento.
2.3.7 Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment,
Social, Governance)
Indicazioni alla stazione appaltante
Questo criterio e' basato su un tipo di valutazione della
conformita' applicabile ad organizzazioni. La sua applicazione va
ponderata in base all'importo della gara e alla tipologia di opera da
realizzare.
Gli strumenti di valutazione ESG trovano fondamento nel fatto che i
requisiti minimi affinche' un'organizzazione possa calcolare un suo
rating ESG, sono:
a) Essere costituita come entita' legale registrata (quindi tutti i
tipi di societa' tranne singoli professionisti o partite IVA);
b) Avere una struttura di governance (anche societa' con socio
unico e amministratore unico ma dotate di un minimo di struttura di
governance) che indirizza le strategie di sostenibilita' e valuta
periodicamente i rischi;
c) Avere una struttura organizzativa che consenta di valutare
alcuni processi fondamentali tra cui: coinvolgimento della filiera,
analisi di materialita', definizione delle politiche di
sostenibilita', gestione integrata dei rischi ESG e gestione di un
set di indicatori che coprano tutti gli aspetti della sostenibilita'
e siano focalizzati sulla stima dei rischi ESG con carattere
predittivo.
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/
Concessionario che abbia ottenuto un'attestazione del livello di
esposizione ai rischi attuali o potenziali ESG (Environmental,
Social, Governance) all'organizzazione e ai suoi stakeholders. Un
punteggio premiante addizionale puo' essere riconosciuto alle imprese
che forniscono un'evidenza di aver inserito nelle politiche e criteri
di approvvigionamento un criterio preferenziale per fornitori di beni
e servizi in possesso del medesimo requisito.
Verifica
Attestazione rilasciata da un Organismo di verifica e validazione
accreditato in accordo alla UNI CEI EN ISO/IEC 17029 in conformita'
ad un programma finalizzato al rilascio di attestazioni delle
Organizzazioni relative al livello del rischio ESG, quale ad esempio
"Get It Fair-GIF ESG Rating and reporting assurance scheme".
2.3.8 Sistemi evoluti di gestione e monitoraggio
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario
che offre sistemi di gestione e monitoraggio evoluti (oltre i gia'
disponibili sistemi di regolazione installati) che:
• integrino la gestione, il monitoraggio e il controllo dei
sistemi tecnici per l'edilizia e degli altri impianti elettrici di
edifici-impianti (anche con tecnologie che attivino gli impianti
collegando i dati derivanti dalla registrazione della presenza,
attraverso la digitalizzazione dei flussi in ingresso, attivando gli
impianti elettrici e dei sistemi tecnici per l'edilizia, tra cui in
particolare gli impianti di climatizzazione nei locali di uso degli
occupanti, per limitare i consumi energetici);
• integrino la gestione delle flotte dell'Affidatario e il
relativo collegamento al personale abilitato all'uso (con valutazione
del regime di guida e dei consumi, dei tempi di manutenzione
programmata, della valutazione preventiva di costi e impatti
ambientali prodotti);
• sviluppino modelli di informazione su consumi di energia e
impatti ambientali per il personale dell'Affidatario, basati sui
consumi reali dell'Affidatario oggetto del Contratto EPC SE. Nel caso
delle scuole, tali informazioni devono essere condivise anche con gli
alunni.
Verifica
In offerta deve essere fornita puntuale descrizione del sistema
offerto.
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso
la corretta installazione e il corretto funzionamento del sistema
offerto, pena l'applicazione delle penali per ritardato adempimento.
2.3.9 Sistema di Gestione Energia
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario
che si impegni ad implementare, per l'Affidatario, un sistema di
gestione dell'energia anche attraverso l'ausilio di piattaforme
software per il monitoraggio energetico (BEMS), l'analisi e la
reportistica, in base alla norma UNI CEI EN ISO 50001.
Verifica
Ottenimento della Certificazione in conformita' alla UNI CEI EN ISO
50001 entro i primi 3 anni di durata contrattuale collegata con una
penale di importo rilevante per ritardato adempimento.
2.3.10 Analisi delle emissioni di carbonio
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario
che presenti una carbon footprint dell'azienda redatta secondo la
norma UNI EN ISO 14064-1.
Verifica
In fase di presentazione dell'offerta: la verifica del criterio e'
effettuata tramite la presentazione della Carbon footprint rilasciata
in conformita' alla UNI EN ISO 14064-1 in corso di validita'.
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso
la corretta installazione e il corretto funzionamento del sistema
offerto, pena l'applicazione delle penali per ritardato adempimento.
2.3.11 Certificazione UNI CEI 11352
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario
che sia ESCo certificata da organismo accreditato secondo la norma
UNI CEI 11352
In particolare, gli offerenti debbono disporre di personale con le
competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il
servizio, riducendone gli impatti energetici e ambientali.
Il rispetto del criterio e' dimostrato dalla presentazione da parte
dell'Appaltatore/Concessionario dei seguenti documenti inerenti alla
certificazione conseguita ed il personale adibito all'esecuzione
dell'appalto:
a) certificazione UNI CEI 11352 in corso di validita';
b) contratto collettivo applicato, in accordo con quanto previsto
dall'art. 57 comma 1 del Codice;
c) elenco del personale adibito all'esecuzione del Contratto e
relativo ruolo.
Verifica
La verifica del criterio relativamente alla lettera a) e'
effettuata in fase di offerta tramite la presentazione della
certificazione UNI CEI 11352 in corso di validita'. Tale
certificazione deve essere mantenuta in corso di validita' per tutta
la durata contrattuale.
La verifica del criterio relativamente alla lettera b) e'
effettuata in fase di offerta tramite l'indicazione del contratto
collettivo applicato.
La verifica del criterio relativamente alla lettera c) e'
effettuata in fase di esecuzione contrattuale tramite la
presentazione dell'elenco del personale adibito all'esecuzione del
Contratto e relativo ruolo. Tale elenco va aggiornato costantemente.
2.4 CLAUSOLE CONTRATTUALI PER IL
SERVIZIO ELETTRICO - EPC SE
Indicazioni all'Affidatario
I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi
dell'articolo 57 comma 2 del Codice.
2.4.1 Fornitura di energia elettrica
Criterio
L'Appaltatore/Concessionario deve fornire energia elettrica, da
utilizzare nell'espletamento del servizio, che:
1) non e' stata prodotta utilizzando combustibili fossili solidi
o liquidi;
2) la fornitura annuale deve essere costituta per almeno il 45%
da energia da fonti rinnovabili (11) e per almeno un ulteriore 15% o
da energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento
(12) .
3) le fonti energetiche rinnovabili di cui al precedente punto
2), se costituite da biomasse o biogas, debbono essere state prodotte
in una filiera corta, cioe' entro un raggio di 70 chilometri
dall'impianto che le utilizza per produrre energia elettrica (13) ;
4) l'offerta relativa alla fornitura di energia rinnovabile deve
essere presentata nel rispetto dei criteri di cui alla delibera AEEG:
ARG/elt 104/11 e s.m.i. (14) ;
5) l'offerta di energia elettrica autoprodotta terra' conto della
quota di cessione gratuita eventualmente offerta
dall'Appaltatore/Concessionario;
6) In presenza di impianti di produzione di cui al criterio
2.2.2, in conformita' a quanto previsto dal TISSPC, sara' necessario
un mandato senza rappresentanza dell'Amministrazione nei confronti
dell'Appaltatore/Concessionario ai fini del prelievo di energia in
carico a quest'ultimo, restando il POD fisicamente intestato
all'Amministrazione in qualita' di "cliente finale".
Verifica
In fase di esecuzione del Contratto.
L'Appaltatore/Concessionario deve presentare all'Affidatario, con
periodicita' almeno annuale, la documentazione seguente:
- per tutte le fonti rinnovabili:
la Garanzia di Origine di cui al decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico 14 luglio 2023 (15) ;
- per la cogenerazione ad alto rendimento:
garanzia di origine (GOc) (16) rilasciata dal GSE.
2.4.2 Diagnosi energetiche degli edifici e degli impianti
Criterio
L'Appaltatore/Concessionario aggiorna, se necessario, prima
dell'avvio del primo intervento di efficientamento energetico sugli
impianti oggetto del Contratto EPC SE, e comunque entro il primo anno
a partire dalla presa in consegna degli impianti, la DE del sistema
edificio-impianto oggetto del Contratto EPC SE, provvedendo altresi'
alla verifica della correttezza dei dati forniti in sede di procedura
selettiva dall'Affidatario a definizione del consumo di riferimento,
cosiddetta "baseline". La DE dovra' essere redatta in conformita'
alla UNI CEI EN 16247 e dovra' includere anche le attivita' di
adeguamento normativo, laddove necessarie.
Tale analisi deve evidenziare, tenendo anche presenti il contesto
in cui si inseriscono gli impianti oggetto del Contratto EPC SE e le
norme - vigenti, le caratteristiche che incidono sugli impatti
ambientali ed in particolare sui consumi energetici e identificano
gli interventi e le modalita' d'uso utili a ridurre i consumi
energetici, a fronte della realizzazione delle prestazioni di cui ai
documenti di gara ed in particolare di quanto contenuto in offerta
tecnica.
Ai fini della predisposizione della documentazione della procedura
selettiva, nella lex specialis l'Affidatario mette a disposizione la
DE, come dettagliato al paragrafo 1.2.1, ed i rilievi, oltre ad ogni
altra informazione utile in suo possesso inerente agli edifici e gli
impianti oggetto del Contratto EPC SE.
L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) dovra' essere emessa
entro un anno dalla realizzazione degli interventi di
riqualificazione energetico-ambientale per tutti gli immobili oggetto
dell'appalto. L'Affidatario si impegna altresi' ad aggiornare l'APE,
nel corso della durata del Contratto, secondo i termini di
aggiornamento previsti dalla normativa vigente
La DE, redatta dall'Appaltatore/Concessionario, dovra' essere
elaborata da un EGE, certificato da organismo accreditato secondo la
norma UNI CEI 11339, oppure da una societa' che fornisce servizi
energetici (ESCo) certificata da organismo accreditato secondo la
norma UNI CEI 11352, cosi' come previsto dall'art.12 del decreto
legislativo 4 luglio 2014 n. 102.
Con riguardo alle attivita' sopracitate, che sono propedeutiche
alla realizzazione di interventi di risparmio energetico e
riqualificazione ambientale degli impianti oggetto del Contratto EPC
SE, e' opportuno che il Contratto abbia durata compatibile con i
tempi di ritorno dell'investimento.
Verifica
DE conforme alla norma UNI CEI EN 16247 presentata dall'EGE,
certificato da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339
oppure da ESCo certificate da un organismo accreditato secondo la
norma UNI CEI 11352.
2.4.3 Programmazione e controllo operativo
Criterio
L'Appaltatore/Concessionario dovra' governare le attivita' inerenti
all'erogazione dell'EPC SE con un sistema di processi efficaci e
opportunamente informatizzati.
La programmazione delle attivita' e degli interventi viene
formalizzata attraverso la stesura dei seguenti documenti:
- il "Programma di Manutenzione";
- il "Programma Operativo degli Interventi di adeguamento
normativo"
- il "Programma Operativo degli Interventi di manutenzione
straordinaria e riqualificazione energetico-ambientale";
- il "Programma Operativo degli Interventi di realizzazione dei
Sistemi automatici di gestione e monitoraggio;
- il "Verbale di Controllo" che certifica la regolare esecuzione
a regola d'arte delle attivita' di cui al Programma Operativo.
Ognuno dei documenti citati, che riporta i parametri energetici ed
ambientali pertinenti, deve essere fornito all'Affidatario all'avvio
del Contratto e aggiornato con cadenza almeno semestrale.
Inoltre, per consentire l'attuazione di quanto previsto dall'art 19
della legge 10/91, l'Appaltatore/Concessionario invia almeno il 31
marzo di ciascun anno una relazione con l'indicazione dei TEP
equivalenti ai kWh elettrici erogati al cliente nell'ambito del
Contratto EPC SE, in modo da consentire all'Affidatario di rispettare
detto termine.
Verifica
In fase di esecuzione del Contratto, attraverso la presentazione
dei documenti citati.
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso
la corretta installazione e il corretto funzionamento del sistema
offerto, pena l'applicazione delle penali per ritardato adempimento.
2.4.4 Sensibilizzazione del personale dell'utente
Criterio
L'Appaltatore/Concessionario fornisce all'Affidatario materiale
informativo e formativo, da mettere a disposizione del personale e
dell'utenza che usufruisce del servizio e prevede l'erogazione di
specifici corsi di formazione, anche in modalita' remota, da erogare
entro sei mesi dall'avvio del Contratto, relativamente a:
- orari e modalita' di erogazione del servizio;
- modalita' corrette di utilizzo del servizio da parte degli
utenti;
- uso corretto degli impianti per la riduzione degli impatti
ambientali e del consumo di energia;
- acquisti pubblici sostenibili e applicazione dei CAM per
l'affidamento di servizi energetici per edifici, con particolare
riferimento ai CAM EPC SE.
Il materiale deve essere redatto in modo chiaro e sintetico in modo
da risultare di facile lettura e comprensione ed essere accessibile
anche a distanza.
Verifica
Consegna del materiale informativo e formativo.
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso
la corretta installazione e il corretto funzionamento del sistema
offerto, pena l'applicazione delle penali per ritardato adempimento.
2.4.5 Informazioni agli occupanti
Criterio
L'Appaltatore/Concessionario fornisce ed installa, all'esterno ed
all'interno degli ambienti di ingresso di ciascun edificio-impianto
oggetto del Contratto EPC SE, in modo che siano ben visibili al
pubblico, apposite targhe o cartelloni che informino i dipendenti e
il pubblico circa il servizio SE erogato nel rispetto di criteri
ambientali definiti a livello nazionale.
Tali targhe/cartelloni debbono riportare almeno le seguenti
informazioni:
- gli estremi del decreto del Ministro della Transizione
Ecologica di approvazione dei pertinenti criteri ambientali minimi;
- il valore dei consumi energetici annui per impianti elettrici,
con indicazione dei consumi da fonte rinnovabile prima e dopo le
opere di adeguamento normativo o efficientamento, ricavati anche dal
sistema di monitoraggio;
- le fonti energetiche utilizzate nell'erogazione del servizio
oggetto del Contratto EPC SE.
Verifica
Consegna del materiale informativo e formativo
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso
la corretta installazione e il corretto funzionamento del sistema
offerto, pena l'applicazione delle penali per ritardato adempimento.
3 EPC SERVIZIO TERMICO (ST)
Indicazioni all'Affidatario
I criteri contenuti in questo capitolo si applicano anche nel caso
in cui l'Affidatario non disponga di uno o piu' dei seguenti
documenti:
- certificazioni o dichiarazioni di conformita' normativa;
- dichiarazione di rispondenza (DIRI) ai sensi del DM 37/08:
- DE inerenti agli impianti termici oggetto dell'EPC ST, come
definito al precedente paragrafo 1.1.
Sono fatte salve le deroghe previste al par. 1 di premessa (17) e
quelle specifiche per le centrali di committenza/soggetti aggregatori
di cui ai paragrafi "1.2.1 Analisi del contesto e dei fabbisogni,
obiettivi di sostenibilita', monitoraggio sistematico" (18) e "1.2.2
Applicazione dei CAM" (19) .
3.1 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO
O CONCESSIONE
Oggetto dell'appalto e' l'affidamento del EPC ST degli edifici e
impianti di seguito descritti.
Nel rispetto delle prestazioni richieste nei documenti di gara e
delle norme vigenti in materia di uso razionale dell'energia, di
sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, il Contratto EPC ST
comprende le seguenti attivita':
I. la gestione degli impianti oggetto dell'EPC ST inclusi
l'esercizio, la conduzione, l'assunzione di responsabilita'
finalizzata all'esercizio degli impianti, la manutenzione ordinaria e
straordinaria, il controllo e monitoraggio degli impianti,
l'espletamento pratiche, tutto nel rispetto delle norme in materia di
sicurezza, comfort termoigrometrico, contenimento dei consumi
energetici e salvaguardia ambientale in un'ottica di ciclo di vita;
II. la eventuale fornitura del vettore energetico termico (20)
per gli impianti oggetto del EPC ST, anche autoprodotto o, anche, la
fornitura di energia elettrica prelevata da rete, prodotta in sito o
condivisa nell'ambito di configurazioni di autoconsumo diffuso cosi'
come definite dalla Del. ARERA 727/R/Eel e ss.m.ii. i c.d. TIAD
(Testo Integrato Autoconsumo Diffuso) o TISSPC (Testo Integrato dei
Sistemi Semplici di Produzione e Consumo);
III. la progettazione e realizzazione di interventi di
adeguamento normativo e di misure di miglioramento dell'efficienza
energetica relativi agli impianti oggetto del Contratto EPC ST, con
utilizzo di ogni forma di incentivo vigente (es. Conto Termico,
Titoli di Efficienza Energetica, detrazioni fiscali per ex IACP).
Per gli acquisti centralizzati, la produzione della documentazione
avverra' in sede di adesione della Stazione Appaltante allo strumento
aggregato, ai fini della valutazione dell'adesione allo stesso e
della predisposizione da parte dell'Appaltatore/Concessionario della
proposta relativa agli interventi di EPC ST.
IV. la verifica della correttezza dei dati di baseline iniziale
(Appendice 1, da aggiornare entro 3 mesi dall'avvio del Contratto o
altro termine stabilito dall'Affidatario che non superi i dodici mesi
dall'avvio, con relativo aggiornamento, se necessario e comunque
previa condivisione con l'Affidatario, della DE fornita
dall'Affidatario da effettuarsi prima dell'avvio del primo intervento
di efficientamento energetico sugli impianti oggetto del Contratto) e
la rendicontazione periodica annuale obbligatoria dei dati reali di
consumo misurati e dello stato normativo e delle prestazioni degli
impianti in oggetto, con particolare attenzione ai consumi di
energia, di risorse naturali e di materiali;
V. la quantificazione del risparmio energetico conseguibile e la
riduzione degli impatti ambientali correlati alle azioni di cui ai
punti precedenti, ivi inclusa una stima degli incentivi utilizzabili
o ottenibili con gli interventi previsti, sulla base di una proposta
formulata in sede di offerta nel rispetto della DE fornita
dell'Affidatario.
Per maggiore dettaglio, nell'ambito del EPC ST sono anche comprese
le seguenti attivita':
a) assunzione da parte dell'Appaltatore/Concessionario del ruolo
di terzo responsabile dell'esercizio (compreso corretta e completa
compilazione e costante aggiornamento dei libretti di impianto di
climatizzazione - DM 10 febbraio 2014) degli impianti oggetto del
Contratto EPC ST;
b) eventuali pagamenti agli enti preposti ai controlli
dell'espletamento delle pratiche di legge (VV.F., I.N.A.I.L., A.S.L.
ecc.), relative agli impianti oggetto del Contratto EPC ST;
c) aggiornamento o redazione ex novo delle dichiarazioni di
conformita' o della dichiarazione di rispondenza (DIRI), ai sensi del
decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37
degli impianti oggetto del Contratto EPC ST oppure adeguamento
normativo;
d) fornitura del vettore energetico termico (gas
naturale/gasolio/ecc.) o, anche elettrico, con intestazione
all'Appaltatore/Concessionario e per tutta la durata contrattuale
delle forniture energetiche in oggetto, con particolare attenzione
alla riduzione degli impatti ambientali legati alla loro produzione;
e) implementazione gestione e manutenzione del sistema
automatizzato di monitoraggio e gestione degli impianti
(acquisizione, elaborazione ed archiviazione dei dati) inerente la
composizione degli impianti oggetto del ST, compresi il comfort
termoigrometrico e qualita' dell'aria, il loro stato normativo, i
consumi energetici almeno su base mensile ripartiti per fasce di
consumo, la rilevazione dei dati climatici locali inerenti
(gradi-giorno) e la gestione a distanza degli impianti in termini di
accensione, spegnimento, regolazione;
f) sensibilizzazione degli utenti ad un uso corretto di impianti
ed apparecchiature.
g) espletamento di tutti gli adempimenti legislativi vigenti in
capo al Produttore, nei confronti di Agenzia Dogane, Terna, GSE,
ARERA ed eventuali ulteriori enti coinvolti, per impianti di
produzione realizzati dall'appaltatore/concessionario.
La progettazione e realizzazione di interventi oggetto del
Contratto EPC ST comprende in particolare le seguenti attivita':
a) ove necessario, redazione e realizzazione di un piano
esecutivo degli interventi di adeguamento normativo degli impianti
oggetto del Contratto EPC ST;
b) ove mancante, redazione, sulla base di quanto dichiarato in
offerta e senza alcun onere aggiuntivo per l'Affidatario, del piano
esecutivo di un sistema di monitoraggio, anche con la gestione a
distanza degli impianti (accensione/spegnimento, regolazione,
raccolta dati di consumo energetico), sulla base di una proposta
fornita in offerta senza alcun onere aggiuntivo per l'Affidatario;
c) redazione, sulla base della proposta formulata in sede di
offerta, senza alcun onere aggiuntivo per l'Affidatario, di un piano
esecutivo di riqualificazione energetico-ambientale degli impianti e
degli edifici-impianti oggetto del Contratto EPC ST, con misure di
miglioramento mirate all'efficientamento e alla riduzione degli
impatti ambientali in un'ottica di ciclo di vita con particolare
riguardo alla riduzione del consumo di energia con uso di fonti non
rinnovabili.
d) esecuzione delle attivita'/opere approvate dall'Affidatario.
Ogni proposta deve contenere tra l'altro:
• un'indicazione dei tempi e dei costi per la sua
realizzazione.
• una quantificazione della riduzione del risparmio energetico
conseguibile e degli impatti ambientali,
• una stima degli incentivi utilizzabili/ottenibili con gli
interventi previsti e, in caso di ottenimento, l'eventuale
ripartizione tra le parti in relazione alla titolarita' e alle
modalita' e ai limiti di finanziamento stabiliti.
3.2 SPECIFICHE TECNICHE PER
IL SERVIZIO TERMICO
Indicazioni all'Affidatario
I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a
quanto previsto dall'art 57 comma 2 del Codice.
3.2.1 Specifiche per le apparecchiature
Criterio
Le nuove apparecchiature e quelle installate in sostituzione di
apparecchiature esistenti, per la climatizzazione invernale ed estiva
e la produzione di acqua calda sanitaria, per le quali e' prevista
l'etichettatura energetica sulla base del Regolamento (UE) 2017/1369
e dai relativi regolamenti delegati integrativi, devono appartenere
alla classe di efficienza energetica piu' elevata per la categoria e
tipologia di prodotto di competenza, con riferimento alla potenza
richiesta dal progetto.
Tali apparecchiature devono essere dotate, inoltre, qualora
disponibili sul mercato, di refrigeranti naturali, ossia non
fluorurati, tra cui, a titolo esemplificativo, anidride carbonica
(CO2 ), ammoniaca (NH3 ), idrocarburi (HC), acqua.
Le apparecchiature per le quali non e' prevista l'etichettatura
energetica sulla base delle norme vigenti,
possono essere dotate di refrigeranti naturali, solo nel caso in
cui l'efficienza risulti pari o superiore a quella delle equivalenti
apparecchiature operanti con fluidi refrigeranti fluorurati.
Verifica
L'offerta tecnica e' accompagnata dalla documentazione tecnica
delle apparecchiature con evidenza della classe energetica di
appartenenza e tipologia di gas refrigerante adottato, se fluorurato
o naturale. Nel caso in cui l'apparecchiatura, in base alle norme
applicabili, non sia soggetta ad etichettatura energetica,
l'Appaltatore/Concessionario illustra le scelte progettuali per
conseguire la massima efficienza energetica delle apparecchiature
indipendentemente dal tipo di gas refrigerante utilizzato.
Nelle procedure realizzate dalle centrali di committenza o dai
soggetti aggregatori per la stipula di strumenti in cui la stazione
appaltante aderente e i relativi edifici-impianti non sono gia'
individuati in fase di gara, in sede di offerta deve essere fornita
descrizione dettagliata delle apparecchiature offerte in relazione ad
ipotetici scenari tipo degli edifici-impianti; la puntuale
identificazione delle proposte di intervento e delle relative
apparecchiature con presentazione della relativa documentazione
tecnica avverra' al momento della redazione del piano
tecnico-economico dei servizi relativi agli specifici
edifici-impianti oggetto di affidamento, elaborato in fase di
adesione della Stazione Appaltante aderente ai suddetti strumenti.
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso
la corretta installazione delle apparecchiature offerte, corredate
dalla documentazione tecnica con evidenza della classe energetica di
appartenenza e tipologia di gas refrigerante adottato, se fluorurato
o naturale, per le apparecchiature per le quali e' previsto, pena
l'applicazione delle penali per ritardato adempimento.
3.2.2 Obiettivo di risparmio energetico minimo normalizzato
Criterio
L'Appaltatore/Concessionario si obbliga a conseguire per gli
edifici ed impianti oggetto del Contratto EPC ST un risparmio
energetico annuo, correlato alla "baseline" iniziale, in termini di
energia primaria, anche cumulato in caso di piu' edifici-impianti,
definito secondo criteri di normalizzazione, ad esempio climatica, di
almeno il:
a) 10% qualora si tratti di prima stipula contrattuale e del 5%
in caso di successivi rinnovi o stipule successive (derogabile al
ribasso in caso di edifici in classe A (1, 2, 3, 4) di cui ai decreti
ministeriali del 26 giugno 2015 del MISE o nel caso di utilizzo di
almeno l'80% di energia provvista di G.O. prodotta da impianti FER
gia' nella disponibilita' dell'Affidatario, rispetto al consumo
storico risultante dalla media dei consumi termici normalizzati (21)
degli ultimi tre anni, verificato secondo la metodologia per la
valutazione dei miglioramenti ex-post secondo quanto specificato
dalla UNI CEI EN 17669 con obbligo di destinare un importo
percentuale minimo del corrispettivo, che la Stazione Appaltante
dovra' definire in fase di documentazione di gara, alla realizzazione
degli interventi di efficientamento energetico, in caso di
affidamento del solo servizio termico. Si precisa che nel solo caso
di interventi di efficientamento energetico di sostituzione del
vettore energetico (es. da gas naturale ad energia elettrica), al
fine di permettere la comparabilita' dei consumi generati dai diversi
vettori, gli obiettivi calcolati rispetto al consumo storico andranno
convertiti utilizzando i fattori di conversione in energia primaria
(espressi in tonnellate equivalenti di petrolio - TEP) di cui
all'Appendice 1, eventualmente aggiornati e tempo per tempo vigenti;
b) X% (minimo 10%) qualora si tratti di prima stipula
contrattuale e del Y% (minimo 5%) in caso di rinnovi o stipule
successive, (derogabile al ribasso in caso di edifici in classe A (1,
2, 3, 4) di cui ai decreti ministeriali del 26 giugno 2015 del MISE o
nel caso di utilizzo di almeno l' 80% di energia provvista di G.O.
prodotta da impianti FER gia' nella disponibilita' dell'Affidatario,
rispetto al consumo storico risultante dalla media dei consumi
termici normalizzati (22) della Baseline, verificato secondo la
metodologia per la valutazione dei miglioramenti ex-post secondo
quanto specificato dalla UNI CEI EN 17669 con obbligo di destinare un
importo percentuale minimo del corrispettivo - che la Stazione
Appaltante dovra' definire in fase di documentazione di gara - da
destinare alla realizzazione degli interventi di efficientamento
energetico, in caso di affidamento congiunto di entrambi i servizi,
con possibilita' di compensazione dell'obiettivo di risparmio tra i
due servizi per un massimo del 20% dell'obiettivo di risparmio. Si
precisa che nel solo caso di interventi di efficientamento energetico
di sostituzione del vettore energetico (es. da gas naturale ad
energia elettrica), al fine di permettere la comparabilita' dei
consumi generati dai diversi vettori, gli obiettivi calcolati
rispetto al consumo storico andranno convertiti utilizzando i fattori
di conversione in energia primaria (espressi in tonnellate
equivalenti di petrolio - TEP) di cui all'Appendice 1, eventualmente
aggiornati e tempo per tempo vigenti;
Nel solo caso di affidamento congiunto di EPC SE e EPC ST e'
prevista la possibilita' di definire un obiettivo unico di risparmio
energetico, per entrambi i servizi, calcolato a partire dai consumi
storici di cui sopra e quantificato in termini di energia primaria
(espresso in tonnellate equivalenti di petrolio - TEP).
Verifica
La verifica del criterio e' effettuata tramite il raffronto del
risparmio risultante dai dati di monitoraggio con quello definito
contrattualmente, a decorrere al massimo da un anno dalla
realizzazione degli interventi di efficientamento e non oltre il
termine della seconda stagione termica completa, tenendo conto degli
opportuni fattori di adeguamento del consumo energetico secondo i
principi della Misura e Verifica dei risparmi previsti dalla UNI CEI
EN 17669.
Anche le successive verifiche dovranno essere effettuate al massimo
ogni anno.
In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di risparmio, il
corrispettivo contrattualmente definito deve essere automaticamente e
proporzionalmente ridotto.
Il risparmio energetico annuo indicato alle lettere a), e b), deve
considerarsi al netto dell'incertezza determinata secondo quanto
previsto dalla UNI CEI EN 17669. La determinazione dell'incertezza
deve tenere conto almeno dei seguenti elementi: catena di misura
(eventualmente esclusi i contatori di fornitura del vettore
energetico), metodologia di calcolo compresi fattori di
aggiustamento/normalizzazione, dell'eventuale campionamento.
La misura dell'energia termica assorbita e rilasciata negli
impianti di climatizzazione centralizzati. Le misure e gli apparecchi
utilizzati dovranno essere conformi alla UNI 11879, incluso le
prestazioni dei dispositivi di misura, per le misure dell'energia
termica negli impianti di climatizzazione centralizzati e alla UNI EN
ISO 7726 per le misure negli ambienti termici.
L'Appaltatore/Concessionario dovra' fornire le caratteristiche
tecniche degli strumenti di misura in merito a: codice identificativo
riportato negli elaborati grafici e nella relazione, tipologia di
strumento (marca, modello, etc.), matricola, grandezza misurata e
unita' di misura.
Gli strumenti di misura utilizzati dovranno essere corredati di
idonei certificati di taratura emessi da laboratori accreditati per
la grandezza ed il campo di misura di interesse.
3.2.3 Energia elettrica autoprodotta da sistema co/trigenerativi
Indicazioni all'Affidatario
Criterio da inserire solo in caso di affidamento disgiunto, qualora
la stessa energia elettrica sia autoprodotta da sistema
co/trigenerativi.
Criterio
L'energia prodotta da impianti proposti quali interventi di
riqualificazione energetico-ambientale, nell'ambito del Contratto, e'
resa disponibile all'Affidatario nei limiti della quota di energia
consumata dalla stessa (consumo istantaneo).
L'energia elettrica prodotta dagli impianti del Contratto EPC ST
alimentati a fonte rinnovabile e eccedente quella consumata, sara'
regolata dal Contratto.
L'energia elettrica prodotta da impianti non inclusi negli
interventi di riqualificazione oggetto del Contratto e' nella piena
disponibilita' dell'Affidatario.
Verifica
La verifica del criterio e' effettuata tramite gli appositi
contatori installati, dall'Appaltatore/Concessionario nell'ambito del
Contratto EPC ST, per effettuare la misurazione almeno dell'energia
prodotta e di quella ceduta a rete.
Tutte le configurazioni realizzate dovranno rispettare quanto
previsto dal TISSPC (Testo Integrato dei Sistemi Semplici di
Produzione e Consumo) ARERA con le relative implicazioni sui
contratti di fornitura e di imposizione di accisa ai sensi del TUA
(Testo Unico Accise). In particolare pertanto l'Affidatario si
configura come "cliente finale", ossia la persona fisica o giuridica
che non esercita l'attivita' di distribuzione e che preleva l'energia
elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con
obbligo di connessione di terzi anche attraverso sistemi di
distribuzione chiusi o linee private e l'Appaltatore/Concessionario
come "produttore", salvo nei casi in cui si dovessero riscontrare
problematiche relative alla presenza di ulteriori impianti di
produzione esistenti in sito, vista la necessita' di garantire
l'unicita' del produttore; tali contesti specifici saranno regolati
nell'ambito del Contratto SE, sempre nel rispetto del TISSPC
sopraccitato.
Nei casi previsti dalla legislazione vigente,
l'Appaltatore/Concessionario in qualita' di produttore ai sensi del
TISSPC e' titolare sia delle autorizzazioni amministrative sia della
licenza officina elettrica e pertanto responsabile di tutti i
relativi adempimento legislativi fino al termine del Contratto;
analogamente restano in capo all'Appaltatore/Concessionario in
qualita' di produttore, tutti gli adempimenti verso GSE, ARERA, TERNA
e altri enti eventualmente coinvolti.
3.2.4 Proposta degli interventi di riqualificazione
energetico-ambientale
Criterio
L'Appaltatore/Concessionario presenta in sede di offerta una
proposta degli interventi necessari ad assicurare un miglioramento
della prestazione energetica e ambientale del sistema
edificio-impianto oggetto del Contratto EPC ST.
Considerato che l'Appaltatore/Concessionario si obbliga a destinare
un importo percentuale minimo del corrispettivo, per la realizzazione
degli interventi di riqualificazione energetico-ambientale, il piano
esecutivo deve contenere, tra l'altro:
- un'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione e
gestione, una identificazione degli interventi di efficientamento dei
sistemi edificio-impianto oggetto dell'EPC ST al fine di conseguire,
o mantenere nel caso sia gia' presente, un livello di automazione
almeno pari alla classe B della norma UNI EN ISO 52120-1;
- l'indicazione delle parti
edili/impianti/apparecchiature/sistemi da installare e le loro
caratteristiche tecnico/prestazionali;
- la quantificazione stimata del risparmio energetico
conseguibile e la riduzione degli impatti ambientali;
- una stima degli incentivi ottenibili con gli interventi
previsti e, in caso di ottenimento, l'attribuzione e l'eventuale
ripartizione, migliorativa rispetto a quanto previsto nella
documentazione di gara, tra le parti in relazione alla titolarita',
alle modalita' e ai limiti di finanziamento stabiliti.
- un piano di Misura e Verifica (M&V) dei risparmi energetici
conseguibili ai sensi della UNI CEI EN 17669;
Tale piano deve contenere inoltre le caratteristiche degli
interventi di miglioramento della prestazione energetica con la
completezza ed accuratezza richiesta dal livello di progettazione che
descrive tali interventi, assicurando che i sistemi edificio-impianto
oggetto del Contratto EPC ST rispettino le norme vigenti.
L'Appaltatore/Concessionario deve presentare all'Affidatario, entro
un termine stabilito nei documenti di gara e comunque entro massimo
dodici mesi dall'avvio del servizio, salva diversa indicazione
dell'Affidatario, un piano esecutivo di riqualificazione
energetico-ambientale che puo' includere l'installazione di eventuali
FER per gli impianti oggetto del Contratto EPC ST, al fine di
raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico minimo presentato
in offerta, sulla base della proposta di interventi di
riqualificazione formulata in sede di offerta a partire dalla
certificazione e DE fornite in gara dall'Affidatario ed aggiornate,
se necessario, dopo l'inizio del Contratto (con possibilita' di
precisazione della baseline).
Il piano esecutivo, garantendo il rispetto delle prestazioni di cui
ai documenti di gara, deve identificare gli interventi atti a
efficientare i consumi e gli impatti ambientali del Contratto EPC ST,
in particolare il consumo di energia da fonti non rinnovabili o da
FER, tramite soluzioni di monitoraggio e controllo, in un'ottica di
ciclo di vita, oltre alle prescrizioni di legge.
In particolare, il piano esecutivo deve descrivere e quantificare:
- interventi per la riduzione del fabbisogno di energia termica o
elettrica negli edifici-impianti, oggetto del Contratto EPC ST;
- interventi per l'aumento dell'efficienza di edifici,
apparecchi, impianti oggetto del Contratto EPC ST;
- interventi per la generazione distribuita di energia
rinnovabile (pannelli solari termici, pompe di calore geotermiche,
ecc.).
Considerato che l'Appaltatore/Concessionario obbliga a destinare un
importo percentuale minimo del corrispettivo per la realizzazione
degli interventi di efficientamento energetico o, anche, per
l'eventuale realizzazione di impianti a generazione distribuita di
energia rinnovabile (FER), il piano esecutivo deve comprendere:
- l'indicazione dei tempi e dei costi per la realizzazione degli
interventi di efficientamento energetico o introduzione di FER;
- la quantificazione stimata risparmio energetico conseguibile e
della conseguente riduzione degli impatti ambientali, secondo quanto
indicato in offerta, che costituisce impegno contrattuale minimo
vincolante per la realizzazione delle opere;
- la quantificazione degli incentivi ottenibili con gli
interventi previsti.
Il piano esecutivo deve essere realizzato nelle tempistiche
indicate, previa approvazione dell'Affidatario.
Il valore economico definitivo degli incentivi eventualmente
ottenuti a seguito degli interventi segue l'eventuale ripartizione
tra le parti, rispetto a quanto previsto nella documentazione di
gara. Tale ripartizione puo' essere eventualmente migliorata, in
relazione alla titolarita', alle modalita' e ai limiti di
finanziamento stabiliti, concordemente con le regole applicative
riferite alla singola misura incentivante.
Verifica
In offerta deve essere allegata la presentazione di un piano
dettagliato degli interventi previsti ed indicazione delle tipologie
di funzioni di controllo escluse perche' non apportanti benefici in
accordo alla UNI EN ISO 52120-1 (Prestazione energetica degli edifici
- Contributo dell'automazione, del controllo e della gestione tecnica
degli edifici - Parte 1: Quadro generale e procedure) motivando le
decisioni intraprese documentandole come prescritto dall' Allegato A
della UNI TS 11651 (Procedura di asseverazione per i sistemi di
automazione e regolazione degli edifici in conformita' alla UNI EN
ISO 52120-1).
In fase di esecuzione del Contratto, la verifica avviene attraverso
la presentazione del relativo piano esecutivo, ulteriormente
dettagliato se necessario.
3.2.5 Piano di adeguamento normativo
Indicazioni all'Affidatario
Questo criterio non si applica se tutti gli impianti sono gia' a
norma (da precisare nella DE fornita in sede di gara
dall'Affidatario).
Criterio
L'Appaltatore/Concessionario presenta in sede di offerta il piano
descrittivo degli interventi di adeguamento normativo, necessari ad
assicurare che gli impianti oggetto del Contratto EPC ST rispettino
le norme vigenti.
Considerato che l'Appaltatore/Concessionario si obbliga a destinare
un importo percentuale minimo del corrispettivo, per la realizzazione
degli interventi di adeguamento normativo, il piano esecutivo deve
contenere, tra l'altro:
- l'elenco delle norme / leggi a cui gli impianti vengono resi
conformi;
- un'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione e
gestione;
- l'indicazione degli impianti, apparecchiature, sistemi da
installare e le loro caratteristiche tecniche e prestazionali;
- la quantificazione stimata dell'eventuale risparmio energetico
conseguibile e la riduzione degli impatti ambientali;
- una stima degli incentivi ottenibili con gli interventi
previsti e, in caso di ottenimento, l'eventuale ripartizione,
migliorativa rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara,
tra le parti in relazione alla titolarita', alle modalita' e ai
limiti di finanziamento stabiliti.
Esso deve contenere inoltre le caratteristiche delle opere di
adeguamento normativo con la completezza ed accuratezza richiesta per
la descrizione di tali opere.
L'Appaltatore/Concessionario deve realizzare tutti gli interventi
di adeguamento necessari ad assicurare che gli impianti oggetto del
Contratto EPC ST rispettino le norme vigenti, allo scopo
l'Appaltatore/Concessionario deve presentare all'Affidatario, entro
un termine tassativamente indicato nel Contratto, indicativamente non
superiore a dodici mesi dalla stipulazione dello stesso, un piano
esecutivo degli interventi necessari a mettere a norma gli impianti,
ove necessario ulteriormente dettagliato rispetto a quello presentato
in gara, con esecuzione prioritaria degli interventi di messa in
sicurezza degli impianti, da realizzarsi entro un anno dalla stipula
del Contratto che costituisce impegno contrattuale minimo vincolante
per la realizzazione delle opere. Entro il medesimo termine,
l'Appaltatore/Concessionario deve presentare un aggiornamento degli
elaborati as built.
Il piano esecutivo deve essere realizzato nelle tempistiche
indicate previa approvazione dell'Affidatario.
Il valore economico definitivo degli incentivi eventualmente
ottenuti a seguito degli interventi e l'eventuale ripartizione tra le
parti in relazione alla titolarita', alle modalita' e ai limiti di
finanziamento stabiliti, concordemente con le regole applicative
riferite alla singola misura incentivante deve essere contenuto nel
medesimo piano.
Verifica
In offerta deve essere allegata la presentazione di un piano
dettagliato degli interventi previsti.
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso
la presentazione del relativo piano esecutivo.
3.2.6 Sistemi automatici di gestione e monitoraggio
Indicazione all'Affidatario
Questo criterio non si applica se tali sistemi sono gia' stati
realizzati e siano funzionanti presso l'Affidatario (da precisare
nella DE fornita in sede di gara dall'Affidatario).
Criterio
L'Appaltatore/Concessionario presenta in sede di offerta un piano
per la realizzazione di sistemi automatici per la gestione e il
monitoraggio degli impianti, nonche' il monitoraggio del comfort
termoigrometrico e della qualita' dell'aria.
Tale piano deve contenere tra l'altro:
- l'indicazione delle funzioni del sistema
(accensione/spegnimento, regolazione, registrazione dei dati, ecc.) e
le relative modalita' di attuazione anche per gli impianti e le altre
apparecchiature elettriche in uso presso l'Affidatario;
- la descrizione dei dati da rilevare, della periodicita' delle
rilevazioni e delle elaborazioni da eseguire a cura del SW che sara'
fornito;
- l'indicazione degli apparecchi/sistemi HW e SW, capaci di
monitorare e ottimizzare i flussi energetici, da installare e le loro
caratteristiche;
- l'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione;
- la quantificazione stimata del risparmio energetico
conseguibile e la riduzione degli impatti ambientali;
- il Piano di M&V specifico deve essere redatto ai sensi della
UNI CEI EN 17669.
- una stima degli incentivi ottenibili con gli interventi
previsti e, in caso di ottenimento, l'eventuale ripartizione,
migliorativa rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara,
tra le parti in relazione alla titolarita', alle modalita' e ai
limiti di finanziamento stabiliti;
- l'indicazione della classe di automazione che si intende
conseguire ai sensi della norma UNI EN ISO 52120-1, almeno pari alla
classe B.
- l'impegno da parte dell'Appaltatore/Concessionario a inviare
una reportistica almeno annuale o semestrale concordata con
l'Affidatario (mensile in caso di criticita' accertate) che analizzi
i dati oggetto di misurazione (consumi e comfort termoigrometrico e
qualita' dell'aria) nell'intervallo considerato, con l'obiettivo di
individuare le azioni di miglioramento che possono generare ulteriori
efficienze nei consumi energetici.
Il Contratto dovra' prevedere la possibilita' di accesso ai sistemi
di monitoraggio attraverso il rilascio di una licenza per una utenza
specifica per l'Affidatario.
Al momento della loro installazione tutti i sistemi, HW e SW e
relative licenze saranno di proprieta' dell'Affidatario in caso di
appalto.
In ipotesi di Concessione di EPC ST, i sistemi HW e SW, e le
relative licenze di cui sopra, saranno nella titolarita'
dell'Appaltatore/Concessionario, che provvedera' alla loro gestione e
manutenzione durante l'esecuzione del Contratto, salvo poi
trasferirne la titolarita' all'Ente Concedente allo scadere della
concessione.
L'Appaltatore/Concessionario si impegna a rendere noti i costi di
gestione dei sistemi di monitoraggio in ottica di trasparenza ai fini
della riconsegna finale dei sistemi all'Affidatario.
L'Appaltatore/Concessionario deve presentare all'Affidatario, entro
un termine indicato nel Contratto, indicativamente non superiore a
due mesi dalla stipulazione dello stesso, oppure sei mesi se la
stipulazione del Contratto e' avvenuta a stagione termica iniziata,
un piano esecutivo del sistema di gestione e monitoraggio, aggiornato
laddove necessario.
Tale piano deve contenere tra l'altro:
- indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione e
gestione e il corrispettivo corrispondente all'intervento;
- l'indicazione delle parti edili, impianti, apparecchiature,
sistemi da installare e le loro caratteristiche tecniche e
prestazionali;
- quantificazione del risparmio energetico conseguibile e della
riduzione degli impatti ambientali, che contribuisce al
raggiungimento dell'obiettivo minimo di risparmio indicato in
offerta;
- stima degli eventuali incentivi ottenibili con gli interventi
previsti.
Il piano viene realizzato dall'Appaltatore/Concessionario entro il
termine ivi indicato, previa approvazione dell'Affidatario.
Il valore economico definitivo degli incentivi eventualmente
ottenuti a seguito degli interventi e l'eventuale ripartizione tra le
parti in relazione alla titolarita' e alle modalita' e ai limiti di
finanziamento stabiliti, concordemente con le regole applicative
riferite alla singola misura incentivante, deve essere contenuto nel
piano.
Verifica
In offerta deve essere fornita puntuale descrizione del sistema
offerto.
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso
la corretta installazione e il funzionamento del sistema offerto,
pena l'applicazione delle penali per ritardato adempimento.
3.3 CRITERI PREMIANTI PER IL
SERVIZIO TERMICO
Indicazioni alla stazione appaltante
Qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto
qualita' prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, tiene in
considerazione uno o piu' dei criteri premianti di questo capitolo,
secondo quanto previsto dall'articolo 57 comma 2 del Codice,
assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico
attribuibile. La scelta di quali e quanti criteri premianti
utilizzare dipende da vari fattori quali le priorita' stabilite dalla
stazione appaltante stessa, il valore dell'appalto e i risultati
attesi.
3.3.1 Obiettivo di risparmio energetico oltre il minimo
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario
che offre un risparmio energetico maggiore dei valori di cui al
criterio "3.2.2 Obiettivo di risparmio energetico minimo
normalizzato", a partire dal primo anno successivo alla realizzazione
degli interventi e non oltre il termine della seconda stagione
termica completa, e a seguire per tutta la durata contrattuale, in
proporzione al risparmio offerto, verificato in relazione a quanto
previsto dalla norma UNI CEI EN 17669.
L'Appaltatore/Concessionario individua la percentuale di risparmio
minimo garantito nella propria offerta durante la procedura
selettiva, e in fase di stipula del Contratto EPC, detto valore
integrera' i relativi obblighi contrattuali in capo
all'Appaltatore/Concessionario medesimo.
Verifica
La verifica del criterio e' effettuata tramite il risparmio
risultante dai dati di monitoraggio. L'obbligo di risultato viene
collegato ad una apposita penale per ritardato adempimento, in
conformita' a quanto previsto dall'allegato 8 del decreto legislativo
4 luglio 2014 n. 102.
3.3.2 Risparmio energetico ulteriore condiviso
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario
che, nel corso di esecuzione del Contratto, consegua un obiettivo di
risparmio energetico maggiore di quello offerto in gara.
L'Appaltatore/Concessionario dovra' accettare una diminuzione dei
corrispettivi dovuti per un pari importo economico nel caso in cui la
valorizzazione economica di tale maggior risparmio conseguito non sia
gia' nella disponibilita' dell'Amministrazione. Tale riduzione si
applica qualora l'Appaltatore/Concessionario abbia sostenuto i costi
per il raggiungimento di tale risparmio ulteriore e abbia adottato
decisioni o comportamenti tesi a raggiungere tale maggiore risparmio.
In caso di diversa regolamentazione, l'Appaltatore/Concessionario
si impegna a corrispondere fino ad un massimo del 33% del risparmio
eccedente quello offerto come adeguamento in diminuzione del
corrispettivo del Servizio, verificato in relazione a quanto previsto
dalla norma UNI CEI EN 17669.
La mancata corresponsione della percentuale di risparmio ulteriore
viene collegata ad una apposita penale, in conformita' a quanto
previsto dall'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n.
102.
Verifica
La verifica del criterio e' effettuata tramite i dati di
monitoraggio che attestano il risparmio conseguito.
L'Appaltatore/Concessionario presenta una dichiarazione in offerta
che integra le clausole contrattuali. L'obbligo di risultato viene
collegato ad una apposita penale per ritardato adempimento, in
conformita' a quanto previsto dall'allegato 8 del decreto legislativo
4 luglio 2014 n. 102.
3.3.3 Quota percentuale di energia elettrica autoprodotta ceduta
gratuitamente
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario
che offre una quota percentuale "EEautop" di energia elettrica
autoprodotta da nuovo impianto alimentato a fonte rinnovabile,
impianti cogenerativi, impianti trigenerativi ceduta gratuitamente.
Verifica
La verifica del criterio e' effettuata tramite verifica della
percentuale offerta in gara tramite gli appositi contatori dedicati.
La mancata corresponsione della percentuale di energia elettrica
ceduta gratuitamente viene collegata ad una apposita penale per
ritardato adempimento.
3.3.4 Progetto di sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli
impianti.
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario
che si impegni ad effettuare una diagnosi degli edifici e degli
impianti, in base alla norma UNI EN ISO 52120-1, e che
contestualmente proponga per gli edifici o impianti oggetto del
Contratto EPC un piano per il raggiungimento di un livello di
automazione pari alla classe A della gia' menzionata norma UNI EN ISO
52120-1.
Verifica
Presentazione, a cura di EGE, certificato da organismo accreditato
secondo la norma UNI CEI 11339, dell'analisi d'asseverazione in
conformita' alla norma UNI/TS 11651 con attestazione del
raggiungimento di un livello di automazione pari alla classe A
secondo la norma UNI EN ISO 52120-1. L'obbligo viene collegato ad una
apposita penale per ritardato adempimento, in conformita' a quanto
previsto dall'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n.
102.
3.3.5 Protocollo di misura e verifica dei risparmi energetici
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario
che presenta un piano che prevede, nell'ambito dei sistemi di
monitoraggio del punto precedente, l'adozione di un protocollo per la
misura e verifica dei risparmi (M&V) conforme al protocollo
internazionale IPMVP (International Performance Measurement and
Verification Protocol).Tale progetto deve essere redatto da
professionista certificato CMVP, PMVA o PMVE (certificazioni
internazionali sulla capacita' di utilizzo del protocollo IPMVP),
esso serve a garantire una misura e verifica puntuale delle
prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti, ex ante ed ex
post, al fine di collegare il corrispettivo al livello di prestazione
raggiunto.
Il progetto deve essere descritto e dettagliato per la applicazione
specifica relativa alla composizione degli impianti oggetto del
Contratto.
Verifica
Progetto di M&V conforme al protocollo IPMVP firmato da un
professionista certificato CMVP, PMVA o PMVE (certificazione
internazionale sulla capacita' di utilizzo del protocollo IPMVP).
L'obbligo viene collegato ad una apposita penale per ritardato
adempimento, in conformita' a quanto previsto dall'allegato 8 del
decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.
3.3.6 Gestione contrattuale tramite metodologia BIM
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario
che:
1) utilizza metodologie BIM per la gestione contrattuale
(punteggio x);
2) Possiede una certificazione secondo la UNI/PdR 74:2019 del
'Sistema di Gestione BIM' (punteggio x + y).
Verifica
In fase di presentazione dell'offerta: la verifica del criterio e'
effettuata tramite la presentazione della certificazione rilasciata
in conformita' alla norma UNI/PdR 74:2019 in corso di validita'.
In corso di esecuzione, entro il primo anno di vigenza
contrattuale, l'Appaltatore/Concessionario dovra' provare di aver
istallato e gestito un piano di gestione informativa in conformita'
alla UNI 11337 per la gestione digitale dei processi e, laddove
richiesto, una certificazione rilasciata in conformita' alla norma
UNI/PdR 74:2019.
L'obbligo viene collegato ad una apposita penale per ritardato
adempimento.
3.3.7 Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment,
Social, Governance)
Questo criterio e' basato su un tipo di valutazione della
conformita' applicabile ad organizzazioni. La sua applicazione va
ponderata in base all'importo della gara e alla tipologia di opera da
realizzare.
Gli strumenti di valutazione ESG trovano fondamento nel fatto che i
requisiti minimi affinche' un'organizzazione possa calcolare un suo
rating ESG, sono:
a) Essere costituita come entita' legale registrata (quindi tutti i
tipi di societa' tranne singoli professionisti o partite IVA)
b) Avere una struttura di governance (anche societa' con socio
unico e amministratore unico ma dotate di un minimo di struttura di
governance) che indirizza le strategie di sostenibilita' e valuta
periodicamente i rischi
c) Avere una struttura organizzativa che consenta di valutare
alcuni processi fondamentali tra cui: coinvolgimento della filiera,
analisi di materialita', definizione delle politiche di
sostenibilita', gestione integrata dei rischi ESG e gestione di un
set di indicatori che coprano tutti gli aspetti della sostenibilita'
e siano focalizzati sulla stima dei rischi ESG con carattere
predittivo.
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario
che abbia ottenuto un'attestazione del livello di esposizione ai
rischi attuali o potenziali ESG (Environmental, Social, Governance).
Verifica
Attestazione rilasciata da un Organismo di verifica e validazione
accreditato in accordo alla UNI CEI EN ISO/IEC 17029 in conformita'
ad un programma finalizzato al rilascio di attestazioni delle
Organizzazioni relative al livello del rischio ESG quale ad esempio
"Get It Fair-GIF ESG Rating scheme".
3.3.8 Sistemi evoluti di gestione e monitoraggio
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario
che offre sistemi di gestione evoluti (oltre i gia' disponibili
sistemi di regolazione installati dall'Affidatario) che:
• integrino la gestione di edifici-impianti, il monitoraggio e il
controllo dei sistemi tecnici per l'edilizia e degli altri impianti
elettrici di edifici, anche con tecnologie che attivino gli impianti
collegando i dati derivanti dalla registrazione della presenza,
attraverso la digitalizzazione dei flussi in ingresso, attivando gli
impianti elettrici e di climatizzazione nei locali di uso degli
occupanti, per limitare i consumi energetici;
• integrino la gestione delle flotte dell'Affidatario e il
relativo collegamento al personale abilitato all'uso, con valutazione
del regime di guida e dei consumi, dei tempi di manutenzione
programmata, della valutazione preventiva di costi e impatti
ambientali prodotti;
• sviluppino modelli di informazione su consumi energia e impatti
ambientali per il personale dell'Affidatario, basate sui consumi
reali dell'Affidatario oggetto del Contratto EPC. Nel caso delle
scuole, tali informazioni devono essere condivise con gli alunni.
Verifica
In offerta deve essere fornita puntuale descrizione del sistema
offerto.
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso
la corretta installazione e il corretto funzionamento del sistema
offerto, pena l'applicazione delle penali, per ritardato adempimento.
3.3.9 Sistema di Gestione Energia
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario
che si impegni a implementare per l'Affidatario un Sistema di
Gestione dell'Energia, anche attraverso l'ausilio di piattaforme
software per il monitoraggio energetico (BEMS), l'analisi e la
reportistica, in base alla norma UNI CEI EN ISO 50001.
Verifica
Ottenimento della Certificazione in conformita' alla UNI CEI EN ISO
50001 entro i primi 3 anni di durata contrattuale collegata con una
penale per ritardato adempimento di importo rilevante.
3.3.10 Analisi delle emissioni di carbonio
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario
che presenti una carbon footprint dell'azienda redatta secondo la
norma UNI EN ISO 14064-1.
Verifica
Impegno alla presentazione della Carbon footprint realizzata in
conformita' alla UNI EN ISO 14064-1.
3.3.11 Certificazione UNI CEI 11352
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario
che sia ESCo certificata da organismo accreditato secondo la norma
UNI CEI 11352.
In particolare, gli offerenti debbono disporre di personale con le
competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il
servizio, riducendone gli impatti energetici e ambientali.
Il rispetto del criterio e' dimostrato dalla presentazione da parte
dell'Appaltatore/Concessionario dei seguenti documenti inerenti alla
certificazione conseguita ed il personale adibito all'esecuzione
dell'appalto:
d) certificazione UNI CEI 11352 in corso di validita';
e) contratto collettivo applicato, in accordo con quanto previsto
dall'art. 57 comma 1 del Codice;
f) elenco del personale adibito all'esecuzione del Contratto e
relativo ruolo.
Verifica
La verifica del criterio relativamente alla lettera a) e'
effettuata in fase di offerta tramite la presentazione della
certificazione UNI CEI 11352 in corso di validita'. Tale
certificazione deve essere mantenuta in corso di validita' per tutta
la durata contrattuale.
La verifica del criterio relativamente alla lettera b) e'
effettuata in fase di offerta tramite l'indicazione del contratto
collettivo applicato.
La verifica del criterio relativamente alla lettera c) e'
effettuata in fase di esecuzione contrattuale tramite la
presentazione dell'elenco del personale adibito all'esecuzione del
Contratto e relativo ruolo. Tale elenco va aggiornato costantemente.
3.4 CLAUSOLE CONTRATTUALI PER IL
SERVIZIO TERMICO - EPC ST
Indicazioni all'Affidatario
I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi
dell'articolo 57 comma 2 del Codice.
3.4.1 Fornitura di combustibili
Criterio
L'Appaltatore/Concessionario non fornisce combustibili fossili
solidi o liquidi da fonti non rinnovabili da utilizzare
nell'espletamento del servizio, fatta eccezione per il GPL nei luoghi
non raggiunti da gasdotti.
Verifica
In fase di esecuzione del Contratto.
Per dimostrare il mantenimento del requisito durante tutta la
durata del Contratto, l'Appaltatore/Concessionario deve presentare
all'Affidatario, con periodicita' almeno annuale:
- una scheda tecnica del combustibile utilizzato, oppure
- documentazione tecnica del produttore,
oppure
- una relazione di prova di un organismo riconosciuto oppure
- altro mezzo di prova equivalente,
ed inoltre
- documentazione relativa all'accisa applicata.
3.4.2 Diagnosi energetiche degli edifici e degli impianti
Criterio
L'Appaltatore/Concessionario aggiorna, se necessario, prima
dell'avvio del primo intervento di efficientamento energetico sugli
edifici o impianti oggetto del Contratto EPC ST, e comunque entro il
primo anno a partire dalla presa in consegna degli impianti, la DE
del sistema edificio-impianto oggetto del Contratto EPC ST,
provvedendo altresi' alla verifica della correttezza dei dati forniti
in sede di procedura selettiva dall'Affidatario a definizione del
consumo di riferimento (Baseline).
La DE dovra' essere redatta in conformita' alla UNICEI EN 16247 e
dovra' includere anche le attivita' adeguamento normativo, laddove
necessarie.
Tale analisi deve evidenziare, tenendo anche presenti il contesto
in cui si si inseriscono gli impianti oggetto del Contratto EPC ST e
le norme - vigenti, le caratteristiche che incidono sugli impatti
ambientali ed in particolare sui consumi energetici e identifichino
gli interventi e le modalita' d'uso utili a ridurre i consumi
energetici, a fronte della realizzazione delle prestazioni di cui ai
documenti di gara ed in particolare di quanto contenuto in offerta
tecnica.
Ai fini della predisposizione della documentazione della procedura
selettiva, nella lex specialis l'Affidatario mette a disposizione la
DE, come dettagliato al paragrafo 1.2.1 ed i rilievi oltre ad ogni
altra informazione utile in suo possesso inerente agli edifici e gli
impianti oggetto del Contratto EPC ST.
L'APE dovra' essere emessa entro un anno dalla realizzazione degli
interventi di riqualificazione energetico-ambientale per tutti gli
immobili oggetto dell'appalto. L'Affidatario si impegna altresi' ad
aggiornare l'APE, nel corso della durata del Contratto, secondo i
termini di aggiornamento previsti dalla normativa vigente.
Per quanto riguarda i requisiti inerenti alla redazione della DE e
dell'APE si faccia riferimento a quanto di seguito espresso:
• per la redazione dell'APE vale quanto riportato nel D.P.R. 16
aprile 2013, n. 74.
• le DE citate nel presente provvedimento dovranno essere
elaborate da un EGE, certificato da organismo accreditato secondo la
norma UNI CEI 11339, oppure da una societa' che fornisce servizi
energetici (ESCo) certificata da organismo accreditato secondo la
norma UNI CEI 11352, cosi' come previsto dall'art.12 del decreto
legislativo 4 luglio 2014 n. 102.
Con riguardo alle attivita' sopracitate, che sono propedeutiche
alla realizzazione di interventi di risparmio energetico e
riqualificazione ambientale degli edifici-impianti, e' opportuno che
il Contratto abbia durata compatibile con i tempi di ritorno
dell'investimento.
Verifica
DE conforme alla norma UNI CEI EN 16247 presentata dall'EGE,
certificato da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339
oppure da ESCo certificate da un organismo accreditato secondo la
norma UNI CEI 11352.
3.4.3 Programmazione e controllo operativo
Criterio
L'Appaltatore/Concessionario governera' le attivita' inerenti
all'erogazione dell'EPC ST con un sistema di processi efficaci e
opportunamente informatizzati.
La Programmazione delle attivita' e degli interventi viene
formalizzata attraverso la stesura dei seguenti documenti:
- il "Programma di Manutenzione";
- il "Programma Operativo degli Interventi di adeguamento
normativo"
- il "Programma Operativo degli Interventi di manutenzione
straordinaria e riqualificazione energetico-ambientale";
- il "Programma Operativo degli Interventi di realizzazione dei
Sistemi automatici di gestione e monitoraggio;
- il "Verbale di Controllo" che certifica la regolare esecuzione
a regola d'arte delle attivita' di cui al Programma Operativo.
Ognuno dei documenti citati, che riporta i parametri
energetico/ambientali pertinenti, deve essere fornito all'Affidatario
all'avvio del Contratto e con cadenza almeno semestrale.
Inoltre, per consentire l'attuazione di quanto previsto dall'art 19
della legge 10/91, l'Appaltatore/Concessionario inviera' entro aprile
di ogni anno una relazione con l'indicazione dei TEP equivalenti ai
kWh termici erogati al cliente nell'ambito del Contratto EPC ST, in
modo da consentire all'Affidatario di rispettare detto termine.
Verifica
In fase di esecuzione del Contratto, attraverso la presentazione
dei documenti citati.
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso
la corretta installazione e il corretto funzionamento del sistema
offerto, pena l'applicazione delle penali per ritardato adempimento.
3.4.4 Sensibilizzazione del personale dell'utente
Criterio
L'Appaltatore/Concessionario fornisce all'Affidatario materiale
informativo e formativo, da mettere a disposizione del personale e
dell'utenza che usufruisce del servizio e prevede l'erogazione di
specifici corsi di formazione, anche in modalita' remota, da erogare
entro sei mesi dall'avvio del Contratto, relativamente a:
- orari e modalita' di erogazione del servizio;
- modalita' corrette di utilizzo del servizio da parte degli
utenti;
- uso corretto degli impianti per la riduzione degli impatti
ambientali e del consumo di energia,
- acquisti pubblici sostenibili e applicazione dei CAM per
l'affidamento di servizi energetici per edifici, con particolare
riferimento ai CAM EPC ST.
Il materiale deve essere redatto in modo chiaro e sintetico in modo
da risultare di facile lettura e comprensione ed essere accessibile
anche a distanza.
Verifica
Consegna del materiale informativo e formativo.
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso
la corretta installazione e il corretto funzionamento del sistema
offerto, pena l'applicazione delle penali per ritardato adempimento.
3.4.5 Informazioni agli occupanti
Criterio
L'Appaltatore/Concessionario fornisce ed installa, all'esterno ed
all'interno degli ambienti di ingresso di ciascun edificio-impianto
oggetto del Contratto EPC ST, in modo che siano ben visibili al
pubblico, apposite targhe o cartelloni che informino i dipendenti e
il pubblico circa il servizio ST erogato nel rispetto di criteri
ambientali definiti a livello nazionale.
Tali targhe/cartelloni debbono riportare almeno le seguenti
informazioni:
- gli estremi del decreto ministeriale di approvazione dei
pertinenti criteri ambientali minimi;
- il valore dei consumi energetici annui per impianti termici,
con indicazione dei consumi da fonte rinnovabile prima e dopo le
opere di adeguamento normativo ed efficientamento, ricavati anche dal
sistema di monitoraggio;
- le fonti energetiche utilizzate nell'erogazione del servizio
oggetto del Contratto EPC ST;
- il livello del fabbisogno energetico desumibile da APE, (per
siti >250 mq);
- il servizio termico erogato nel rispetto di criteri ambientali
definiti a livello nazionale
- l'utilizzo e la tipologia dei gas refrigeranti utilizzati e le
caratteristiche dell'impianto.
Verifica
Consegna del materiale informativo e formativo
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso
la corretta installazione e il corretto funzionamento del sistema
offerto, pena l'applicazione delle penali per ritardato adempimento.
(1) Si richiama l'attenzione sulla opportuna verifica di eventuali
risorse finanziarie disponibili per la copertura delle spese
della DE (es, conto termico)
(2) Sendai Framework for disaster Risk Reduction 2015-2030
(3) Il tecnico di controparte e' definito dall'Allegato II al D.lgs.
115/2008, art.1 comma 4 lettera p)
(4) La figura del "Responsabile per la conservazione e l'uso
razionale dell'Energia", piu' comunemente noto come Energy
Manager, definita dalla legge n.308 del 1982 e' stata estesa
dalla legge n.10/91 alle imprese con un consumo non inferiore a
1.000 TEP/anno.
(5) L'Affidatario ha la possibilita' di derogare all'applicazione dei
CAM relativi all'EPC-servizio in oggetto qualora, per tutti gli
edifici-impianti in uso a qualsiasi titolo, il medesimo
Affidatario alleghi alla procedura di acquisizione una relazione
di un Esperto in Gestione Energia (EGE), certificato da organismo
accreditato secondo la norma UNI CEI 11339, che attesti, tenuto
conto della norma UNI CEI EN 17463, che il costo
dell'investimento previsto all'interno dell'appalto EPC-servizio
in un ciclo di vita pari al tempo di ritorno dell'investimento,
sia maggiore ai benefici conseguibili.
(6) Le disposizioni dei documenti e dati da fornire non si applicano
alle Centrali di Committenza ed ai soggetti aggregatori nei casi
in cui non sono determinate a priori le pubbliche amministrazioni
che potranno aderire ai contratti da essi stipulati o della
identificazione degli immobili interessati dal Contratto; le
centrali di committenza e i soggetti aggregatori disciplineranno
nella documentazione di gara i documenti da produrre in fase di
adesione, tra cui la DE dei singoli edifici-impianti .
(7) Nelle procedure realizzate dalle centrali di committenza o dai
soggetti aggregatori per la stipula di strumenti in cui la
stazione appaltante aderente e i relativi edifici-impianti non
sono gia' individuati in fase di gara, l'indicazione di obiettivi
di risparmio energetico e di proposte di interventi per la
riqualificazione energetico-ambientale in relazione ad ipotetici
scenari tipo degli edifici-impianti sara' oggetto di successiva
declinazione al momento della redazione del piano
tecnico-economico dei servizi relativi agli specifici
edifici-impianti oggetto di affidamento, elaborato in fase di
adesione della Stazione Appaltante aderente ai suddetti
strumenti,
(8) Cfr. nota n. 1
(9) https://www.efficienzaenergetica.enea.it/servizi-per/imprese/diag
nosi-energetiche/normativa-di-riferimento/rendicontazione-
secondo-l-articolo-7-comma-8-del-d-lgs-102-14.html
(10) Cfr. nota precedente
(11) Vedi definizione all'art. 2 c.1 a) del D. Lgs 3 marzo 2011, n.
28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
(11G0067) -GU n. 71 del 28-3-2011 - Suppl. Ordinario n.81.
(12) Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 settembre
2011.
(13) Legge 222/2007 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l'equita' sociale", art. 26 c.4bis; decreto 25/11/2008 Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di
concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico "Disciplina
delle modalita' di erogazione dei finanziamenti a tasso
agevolato ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della legge
27 dicembre 2007, n. 296 - Fondo Rotativo per il finanziamento
delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di
Kyoto." art.2 c.1; decreto MPAAF 2 marzo 2010 "Attuazione della
Legge 27 dicembre 2006, n.296, sulla tracciabilita' delle
biomasse per la produzione di energia elettrica", Art.2 punto
c).
(14) Delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
"Condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di
vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili" ARG/elt 104/11.
(15) Decreto MASE 14/7/2023 "Attuazione dell'articolo 46 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n.199 in materia di garanzie di
origine"
(16) Vedi nota 13.
(17) L'Affidatario ha la possibilita' di derogare all'applicazione
dei CAM relativi all'EPC-servizio in oggetto qualora, per tutti
gli edifici-impianti in uso a qualsiasi titolo, il medesimo
Affidatario alleghi alla procedura di acquisizione una relazione
di un Esperto in Gestione Energia (EGE), certificato da
organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339, che
attesti, tenuto conto della norma UNI CEI EN 17463, che il costo
dell'investimento previsto all'interno dell'appalto EPC-servizio
in un ciclo di vita pari al tempo di ritorno dell'investimento,
sia maggiore ai benefici conseguibili.
(18) 18 Le disposizioni dei documenti e dati da fornire non si
applicano alle Centrali di Committenza ed ai soggetti
aggregatori nei casi in cui non sono determinate a priori le
pubbliche amministrazioni che potranno aderire ai contratti da
essi stipulati o della identificazione degli immobili
interessati dal Contratto; le centrali di committenza e i
soggetti aggregatori disciplineranno nella documentazione di
gara i documenti da produrre in fase di adesione, tra cui la DE
dei singoli edifici-impianti .
(19) Nelle procedure realizzate dalle centrali di committenza o dai
soggetti aggregatori per la stipula di strumenti in cui la
stazione appaltante aderente e i relativi edifici-impianti non
sono gia' individuati in fase di gara, l'indicazione di
obiettivi di risparmio energetico e di proposte di interventi
per la riqualificazione energetico-ambientale in relazione ad
ipotetici scenari tipo degli edifici-impianti sara' oggetto di
successiva declinazione al momento della redazione del piano
tecnico-economico dei servizi relativi agli specifici
edifici-impianti oggetto di affidamento, elaborato in fase di
adesione della Stazione Appaltante aderente ai suddetti
strumenti,
(20) Cfr. nota n. 1
(21) https://www.efficienzaenergetica.enea.it/servizi-per/imprese/dia
gnosi-energetiche/normativa-di-riferimento/rendicontazione-
secondo-l-articolo-7-comma-8-del-d-lgs-102-14.html
(22) Cfr. nota precedente