(Allegato A-art. 1)
 
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
                         DEI VINI "SICILIA" 
 
                             Articolo 1 
                        Denominazione e vini 
 
1. La Denominazione di Origine Controllata "Sicilia" e' riservata  ai
vini che rispondono alle condizioni  e  ai  requisiti  stabiliti  nel
presente  disciplinare  di  produzione  per  le  seguenti  tipologie,
menzioni o specificazioni aggiuntive: 
 
  -Bianco, anche vendemmia tardiva, passito, superiore e riserva; 
  -Rosso, anche vendemmia tardiva, passito e riserva; 
  -Rosato; 
  -Spumante bianco, ottenuto con metodo classico e charmat; 
  -Spumante rosato o rose', ottenuto con metodo classico e charmat; 
  -con specificazione di uno dei seguenti vitigni o dei loro relativi
sinonimi: 
  -Inzolia anche vendemmia tardiva, superiore e riserva; 
  -Grillo anche vendemmia  tardiva,  passito,  superiore,  riserva  e
spumante; 
  -Chardonnay anche vendemmia tardiva, passito, superiore  riserva  e
spumante; 
  -Catarratto anche vendemmia tardiva, passito, superiore, riserva  e
spumante; 
  -Carricante anche spumante; 
  -Grecanico anche vendemmia tardiva, superiore, riserva e spumante; 
  -Fiano anche riserva; 
  -Damaschino; 
  -Viogner anche riserva; 
  -Muller Thurgau; 
  -Sauvignon anche riserva; 
  -Pinot grigio anche spumante; 
  -Nero d'Avola anche rosato, vendemmia tardiva, passito,  riserva  e
spumante; 
  -Perricone anche rosato e vendemmia tardiva; 
  -Nerello cappuccio; 
  -Frappato anche rosato e spumante; 
  -Nerello mascalese anche rosato e spumante; 
  -Cabernet franc anche rosato; 
  -Merlot anche rosato e riserva; 
  -Cabernet sauvignon anche rosato e riserva; 
  -Syrah anche rosato, riserva, vendemmia tardiva, passito; 
  -Pinot nero anche rosato, riserva e spumante; 
  -Nocera; 
  -Mondeuse; 
  -Carignano; 
  -Alicante; 
  -Moscato bianco anche vendemmia tardiva, passito e spumante; 
  -Vermentino; 
  -Zibibbo anche spumante; 
  -Petit Verdot anche riserva; 
  -Sangiovese anche rosato. 
2. La Denominazione di  Origine  Controllata  "Sicilia"  e'  altresi'
riservata ai vini designati con la specificazione di  due  vitigni  a
bacca di colore analogo tra quelli previsti al comma precedente,  ivi
compreso il vitigno Zibibbo e con l'esclusione  degli  altri  vitigni
aromatici.