Articolo 2
Base ampelografia
1. I vini della Denominazione di Origine Controllata "Sicilia" devono
essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
bianco, anche passito, vendemmia tardiva, superiore e riserva:
- Insolia, Catarratto, Grillo, Grecanico, Chardonnay, Viognier e
Sauvignon da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
- Possono concorrere per la restante parte altri vitigni a bacca
bianca, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia;
rosso, anche vendemmia tardiva, passito e riserva:
- Nero d'Avola, Frappato, Nerello mascalese Perricone, Syrah,
Merlot, Cabernet Sauvignon e Nerello Cappuccio, da soli o
congiuntamente, per almeno il 50%;
- Possono concorrere per la restante parte altri vitigni a bacca
nera, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia;
rosato:
- Nero d'Avola, Frappato, Nerello mascalese, Perricone, Syrah,
Merlot, Cabernet Sauvignon, Nerello Cappuccio e Nocera da soli o
congiuntamente, per almeno il 50%;
- Possono concorrere per la restante parte altri vitigni a bacca
nera, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia;
- Possono altresi' concorrere alla produzione di detto vino per
un massimo del 15%, le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca non
aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia.
Spumante bianco:
- Catarratto, Inzolia, Chardonnay, Grecanico, Grillo, Carricante,
Pinot nero, Nerello Mascalese, Moscato bianco e Zibibbo, da soli o
congiuntamente, per almeno il 50%;
- Possono concorrere per la restante parte altri vitigni a bacca
bianca idonei alla coltivazione nella regione Sicilia;
Spumante rosato:
- Nerello Mascalese, Nero d'Avola, Pinot nero, Frappato, Merlot,
Cabernet Sauvignon, Nerello Cappuccio e Nocera da soli o
congiuntamente, per almeno il 50%;
- Possono concorrere per la restante parte altri vitigni a bacca
nera, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia;
- Possono altresi' concorrere alla produzione di detto vino per
un massimo del 15%, le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca non
aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia.
2. La denominazione d'origine controllata "Sicilia" con le seguenti
specificazioni di vitigno:
Inzolia,
Grillo,
Chardonnay,
Catarratto,
Carricante,
Grecanico,
Fiano,
Damaschino,
Viogner,
Muller Thurgau,
Sauvignon blanc,
Pinot grigio,
Moscato bianco,
Vermentino,
Zibibbo,
Nero d'Avola,
Perricone,
Nerello cappuccio,
Frappato,
Nerello mascalese,
Cabernet franc,
Merlot,
Cabernet sauvignon,
Syrah,
Pinot nero,
Nocera,
Mondeuse,
Carignano,
Alicante,
Petit Verdot,
Sangiovese,
e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti composti dai
corrispondenti vitigni per almeno l'85%.
- Possono concorrere, per la restante parte altri vitigni, a bacca
di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia.
3. La denominazione di origine controllata "Sicilia" con la
specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo compresi fra
quelli di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il vitigno
Zibibbo, e con l'esclusione degli altri vitigni aromatici, e'
consentita a condizione che:
- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai
quali si vuole fare riferimento;
- l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente
rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in
caratteri della stessa dimensione e colore;
- il quantitativo di uva prodotta per il vitigno presente nella
misura minore deve essere comunque superiore al 15% del totale.