(Allegato A-art. 2)
                             Articolo 2 
                          Base ampelografia 
 
1. I vini della Denominazione di Origine Controllata "Sicilia" devono
essere ottenuti dalle uve prodotte dai  vigneti  aventi,  nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica: 
 
  bianco, anche passito, vendemmia tardiva, superiore e riserva: 
    - Insolia, Catarratto, Grillo, Grecanico, Chardonnay, Viognier  e
Sauvignon da soli o congiuntamente, per almeno il 50%; 
    - Possono concorrere per la restante parte altri vitigni a  bacca
bianca, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia; 
 
  rosso, anche vendemmia tardiva, passito e riserva: 
    - Nero d'Avola, Frappato,  Nerello  mascalese  Perricone,  Syrah,
Merlot,  Cabernet  Sauvignon  e  Nerello   Cappuccio,   da   soli   o
congiuntamente, per almeno il 50%; 
    - Possono concorrere per la restante parte altri vitigni a  bacca
nera, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia; 
 
rosato: 
    - Nero d'Avola, Frappato, Nerello  mascalese,  Perricone,  Syrah,
Merlot, Cabernet Sauvignon, Nerello Cappuccio  e  Nocera  da  soli  o
congiuntamente, per almeno il 50%; 
    - Possono concorrere per la restante parte altri vitigni a  bacca
nera, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia; 
 
    - Possono altresi' concorrere alla produzione di detto  vino  per
un massimo del 15%, le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca non
aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia. 
 
  Spumante bianco: 
    - Catarratto, Inzolia, Chardonnay, Grecanico, Grillo, Carricante,
Pinot nero, Nerello Mascalese, Moscato bianco e Zibibbo,  da  soli  o
congiuntamente, per almeno il 50%; 
    - Possono concorrere per la restante parte altri vitigni a  bacca
bianca idonei alla coltivazione nella regione Sicilia; 
 
  Spumante rosato: 
    - Nerello Mascalese, Nero d'Avola, Pinot nero, Frappato,  Merlot,
Cabernet  Sauvignon,  Nerello  Cappuccio   e   Nocera   da   soli   o
congiuntamente, per almeno il 50%; 
    - Possono concorrere per la restante parte altri vitigni a  bacca
nera, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia; 
    - Possono altresi' concorrere alla produzione di detto  vino  per
un massimo del 15%, le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca non
aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia. 
 
2. La denominazione d'origine controllata "Sicilia" con  le  seguenti
specificazioni di vitigno: 
  Inzolia, 
  Grillo, 
  Chardonnay, 
  Catarratto, 
  Carricante, 
  Grecanico, 
  Fiano, 
  Damaschino, 
  Viogner, 
  Muller Thurgau, 
  Sauvignon blanc, 
  Pinot grigio, 
  Moscato bianco, 
  Vermentino, 
  Zibibbo, 
  Nero d'Avola, 
  Perricone, 
  Nerello cappuccio, 
  Frappato, 
  Nerello mascalese, 
  Cabernet franc, 
  Merlot, 
  Cabernet sauvignon, 
  Syrah, 
  Pinot nero, 
  Nocera, 
  Mondeuse, 
  Carignano, 
  Alicante, 
  Petit Verdot, 
  Sangiovese, 
e' riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve  di  vigneti  composti  dai
corrispondenti vitigni per almeno l'85%. 
  - Possono concorrere, per la restante parte altri vitigni, a  bacca
di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia. 
 
3.  La  denominazione  di  origine  controllata  "Sicilia"   con   la
specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo compresi  fra
quelli di cui all'articolo  1,  comma  2,  ivi  compreso  il  vitigno
Zibibbo,  e  con  l'esclusione  degli  altri  vitigni  aromatici,  e'
consentita a condizione che: 
 
  - il vino derivi esclusivamente da  uve  prodotte  dai  vitigni  ai
quali si vuole fare riferimento; 
  - l'indicazione dei vitigni deve  avvenire  in  ordine  decrescente
rispetto all'effettivo apporto  delle  uve  da  essi  ottenute  e  in
caratteri della stessa dimensione e colore; 
  - il quantitativo di uva prodotta per  il  vitigno  presente  nella
misura minore deve essere comunque superiore al 15% del totale.