(Allegato A-art. 7)
                             Articolo 7 
                    Etichettatura e presentazione 
 
1. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui  all'art.1  e'
vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle
previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi
«fine», «scelto», «selezionato» e similari.  E'  tuttavia  consentito
l'uso  di  indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi,  ragioni
sociali, marchi privati,  non  aventi  significato  laudativo  e  non
idonei a trarre in inganno il consumatore. 
 
2. E' consentito l'uso di indicazioni toponomastiche  aggiuntive  che
facciano riferimento alle vigne dalle quali effettivamente provengono
le uve da cui il  vino  cosi'  qualificato  alle  condizioni  di  cui
all'art. 31 comma 10 della Legge n.238 del 12 dicembre 2016. 
 
3.  Nell'etichettatura  e  presentazione  delle  tipologie  dei  vini
"Sicilia" Zibibbo e "Sicilia" Zibibbo spumante e' vietato  utilizzare
i  sinonimi  ufficialmente  riconosciuti  per  il  predetto   vitigno
"Zibibbo". 
 
4. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, con
l'esclusione delle tipologie spumante, e' obbligatoria  l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve. 
 
5. La denominazione "Sicilia" puo'  essere  utilizzata  quale  unita'
geografica piu' grande  per  i  vini  DOP  della  Regione  Siciliana,
purche'  l'utilizzo  sia  espressamente   previsto   dai   rispettivi
disciplinari di produzione.