Articolo 7
Etichettatura e presentazione
1. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art.1 e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
«fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito
l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni
sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non
idonei a trarre in inganno il consumatore.
2. E' consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che
facciano riferimento alle vigne dalle quali effettivamente provengono
le uve da cui il vino cosi' qualificato alle condizioni di cui
all'art. 31 comma 10 della Legge n.238 del 12 dicembre 2016.
3. Nell'etichettatura e presentazione delle tipologie dei vini
"Sicilia" Zibibbo e "Sicilia" Zibibbo spumante e' vietato utilizzare
i sinonimi ufficialmente riconosciuti per il predetto vitigno
"Zibibbo".
4. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, con
l'esclusione delle tipologie spumante, e' obbligatoria l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.
5. La denominazione "Sicilia" puo' essere utilizzata quale unita'
geografica piu' grande per i vini DOP della Regione Siciliana,
purche' l'utilizzo sia espressamente previsto dai rispettivi
disciplinari di produzione.