Articolo 8
Confezionamento
1. I vini della Denominazione di Origine Controllata "Sicilia" devono
essere immessi al consumo in recipienti in vetro del volume nominale
massimo di 3 litri. Da questa limitazione sono escluse le bottiglie
di forma tradizionale bordolese o borgognotta e renana, fino alla
capacita' massima di 18 litri.
2. Per i vini a Denominazione di Origine Controllata "Sicilia", a
esclusione della tipologia riserva, vendemmia tardiva, superiore,
passito, vigna e spumante, e' consentito l'uso di contenitori idonei
a venire al contatto con gli alimenti, non inferiori a due litri e
non superiori a 6 litri.
3. Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi,
escluso il tappo a corona.