(Allegato A-art. 8)
                             Articolo 8 
                           Confezionamento 
 
1. I vini della Denominazione di Origine Controllata "Sicilia" devono
essere immessi al consumo in recipienti in vetro del volume  nominale
massimo di 3 litri. Da questa limitazione sono escluse  le  bottiglie
di forma tradizionale bordolese o borgognotta  e  renana,  fino  alla
capacita' massima di 18 litri. 
 
2. Per i vini a Denominazione di  Origine  Controllata  "Sicilia",  a
esclusione della tipologia  riserva,  vendemmia  tardiva,  superiore,
passito, vigna e spumante, e' consentito l'uso di contenitori  idonei
a venire al contatto con gli alimenti, non inferiori a  due  litri  e
non superiori a 6 litri. 
 
3. Sono ammesse tutte le chiusure  consentite  dalle  vigenti  leggi,
escluso il tappo a corona.