Allegato 1
Commercianti di olive - istruzioni per la compilazione dei registri
telematici dell'olio di cui al decreto ministeriale 10 novembre
2009 e decreto ministeriale 23 dicembre 2013
Si riportano di seguito le modalita' operative a cui devono
attenersi i commercianti di olive (di seguito commercianti) per
annotare l'orario della consegna delle olive da parte degli
olivicoltori e della successiva cessione delle singole partite.
Operazioni interessate
Le presenti disposizioni di applicano alle operazioni di
acquisizione/cessione delle olive di seguito schematizzate:
dagli olivicoltori ai commercianti;
dai commercianti ad altri commercianti;
dai commercianti ai frantoi.
La consegna delle olive dal primo acquirente al frantoio oleario
e le relative annotazioni nel registro telematico degli oli devono
avvenire entro le sei ore dall'acquisizione delle olive stesse.
Codici operazione interessati
I codici operazione interessati sono elencati nella seguente
tabella:
=====================================================================
| Codici operazione | Descrizione operazione |
+=====================+=============================================+
| A4 |carico di olive da ditta italiana |
+---------------------+---------------------------------------------+
| A5 |carico di olive da ditta comunitaria |
+---------------------+---------------------------------------------+
| A6 |carico di olive da ditta extracomunitaria |
+---------------------+---------------------------------------------+
| A9 |scarico/vendita olive a ditta italiana |
+---------------------+---------------------------------------------+
| A10 |scarico/vendita di olive a ditta estera |
+---------------------+---------------------------------------------+
| T1 |conto terzi - carico di olive |
+---------------------+---------------------------------------------+
| |conto terzi - scarico/vendita olive a ditta |
| T18 |italiana |
+---------------------+---------------------------------------------+
| |conto terzi - scarico/vendita olive a ditta |
| T19 |estera |
+---------------------+---------------------------------------------+
| Z |operazione generica |
+---------------------+---------------------------------------------+
Modalita' indicazione dell'orario e della data
1. L'orario della consegna delle olive da parte degli
olivicoltori e della cessione delle singole partite di olive da parte
dei commercianti dovra' essere riportato nel campo «Note» dei codici
indicati nella suddetta tabella.
2. L'orario di acquisizione delle olive da indicare deve essere
arrotondato all'ora successiva. Da tale orario parte il conteggio
delle sei ore per la loro cessione al frantoio e per le relative
annotazioni.
3. Se la cessione riguarda una partita di olive formata da un
coacervo di piu' acquisizioni, il conteggio delle sei ore parte
dall'orario di acquisizione della partita di olive componente il
massale oggetto di cessione, acquisita per prima.
4. La data di acquisizione e di cessione puo' essere omessa se
coincide con quella del documento commerciale annotato
nell'operazione del registro.