(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
Commercianti di olive - istruzioni per la compilazione  dei  registri
  telematici dell'olio di cui al  decreto  ministeriale  10  novembre
  2009 e decreto ministeriale 23 dicembre 2013 
 
    Si riportano di seguito  le  modalita'  operative  a  cui  devono
attenersi i commercianti  di  olive  (di  seguito  commercianti)  per
annotare  l'orario  della  consegna  delle  olive  da   parte   degli
olivicoltori e della successiva cessione delle singole partite. 
Operazioni interessate 
    Le  presenti  disposizioni  di  applicano  alle   operazioni   di
acquisizione/cessione delle olive di seguito schematizzate: 
      dagli olivicoltori ai commercianti; 
      dai commercianti ad altri commercianti; 
      dai commercianti ai frantoi. 
    La consegna delle olive dal primo acquirente al frantoio  oleario
e le relative annotazioni nel registro telematico  degli  oli  devono
avvenire entro le sei ore dall'acquisizione delle olive stesse. 
Codici operazione interessati 
    I codici operazione  interessati  sono  elencati  nella  seguente
tabella: 
 
=====================================================================
|  Codici operazione  |           Descrizione operazione            |
+=====================+=============================================+
|         A4          |carico di olive da ditta italiana            |
+---------------------+---------------------------------------------+
|         A5          |carico di olive da ditta comunitaria         |
+---------------------+---------------------------------------------+
|         A6          |carico di olive da ditta extracomunitaria    |
+---------------------+---------------------------------------------+
|         A9          |scarico/vendita olive a ditta italiana       |
+---------------------+---------------------------------------------+
|         A10         |scarico/vendita di olive a ditta estera      |
+---------------------+---------------------------------------------+
|         T1          |conto terzi - carico di olive                |
+---------------------+---------------------------------------------+
|                     |conto terzi - scarico/vendita olive a ditta  |
|         T18         |italiana                                     |
+---------------------+---------------------------------------------+
|                     |conto terzi - scarico/vendita olive a ditta  |
|         T19         |estera                                       |
+---------------------+---------------------------------------------+
|          Z          |operazione generica                          |
+---------------------+---------------------------------------------+
 
Modalita' indicazione dell'orario e della data 
    1.  L'orario  della  consegna  delle   olive   da   parte   degli
olivicoltori e della cessione delle singole partite di olive da parte
dei commercianti dovra' essere riportato nel campo «Note» dei  codici
indicati nella suddetta tabella. 
    2. L'orario di acquisizione delle olive da indicare  deve  essere
arrotondato all'ora successiva. Da tale  orario  parte  il  conteggio
delle sei ore per la loro cessione al  frantoio  e  per  le  relative
annotazioni. 
    3. Se la cessione riguarda una partita di  olive  formata  da  un
coacervo di piu'  acquisizioni,  il  conteggio  delle sei  ore  parte
dall'orario di acquisizione della  partita  di  olive  componente  il
massale oggetto di cessione, acquisita per prima. 
    4. La data di acquisizione e di cessione puo'  essere  omessa  se
coincide   con   quella   del    documento    commerciale    annotato
nell'operazione del registro.