Allegato 1
I. Requisiti comuni di biosicurezza per gli stabilimenti riconosciuti
che detengono animali d'acquacoltura.
1. Misure di gestione:
a) installazione di punti di sanificazione nei luoghi critici
dello stabilimento di acquacoltura;
b) gli abiti e le calzature da lavoro per il personale devono
essere usati esclusivamente nello stabilimento di acquacoltura,
puliti accuratamente e sanificati periodicamente;
c) le attrezzature non devono essere condivise tra diversi
stabilimenti di acquacoltura; tuttavia, qualora la condivisione sia
inevitabile, deve essere attuato un protocollo adeguato di pulizia e
sanificazione delle attrezzature che tenga conto dello stato
sanitario o del livello di rischio dei diversi stabilimenti;
d) i visitatori dello stabilimento di acquacoltura devono
essere controllati, in quanto costituiscono un rischio di
introduzione di malattia. Al fine di consentire l'accesso dei
visitatori allo stabilimento di acquacoltura, l'operatore fornisce ai
visitatori:
i) indumenti protettivi e calzature, monouso, da smaltire
opportunamente;
oppure
ii) indumenti protettivi e calzature non monouso
opportunamente puliti e sanificati;
e) gli animali morti devono essere prontamente rimossi da tutte
le unita' di produzione dello stabilimento, possibilmente con
frequenza giornaliera o comunque con una frequenza tale da assicurare
che la pressione degli agenti infettivi sia mantenuta al minimo in
funzione della specie allevata e del metodo di produzione adottato,
nonche' smaltiti conformemente a quanto prescritto dal regolamento
(CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) le attrezzature dello stabilimento di acquacoltura devono
essere pulite e sanificate almeno alla fine di ogni ciclo di
produzione, per quanto possibile in relazione al metodo di
allevamento;
g) le uova fecondate/embrionate provenienti da altri
stabilimenti devono essere adeguatamente sanificate all'arrivo e
tutti gli imballaggi devono essere sanificati o smaltiti in modo da
garantire la biosicurezza, se cio' risulta biologicamente fattibile e
non interferisce con la tipologia/obiettivi dell'attivita';
h) la documentazione dei trasportatori attestante la pulizia e
la disinfezione dei mezzi di trasporto deve essere verificata prima
che gli animali acquatici siano movimentati in ingresso o in uscita,
in funzione del sistema produttivo;
i) la responsabilita' di attuare le misure previste dal piano
di biosicurezza e' a carico dell'operatore degli stabilimenti di
acquacoltura riconosciuti ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e articoli 4, 12, 13, 14, 15, 16
del regolamento 2020/691.
2. Misure di protezione strutturali:
a) devono essere disponibili attrezzature e strutture idonee al
fine di mantenere adeguate condizioni di allevamento degli animali di
acquacoltura detenuti nello stabilimento;
b) lo stabilimento di acquacoltura deve garantire buone
condizioni di igiene e permettere lo svolgimento di un adeguato
monitoraggio sanitario;
c) le attrezzature e le strutture devono essere costituite da
materiali che possono essere, per quanto tecnicamente possibile,
puliti e sanificati adeguatamente in funzione dell'indirizzo di
attivita' e del metodo di produzione;
d) devono essere adottate misure appropriate di controllo dei
predatori, tenendo conto del rischio di diffusione di malattie che
tali predatori presentano e dei vincoli ambientali dello stabilimento
di acquacoltura;
e) devono essere disponibili attrezzature adeguate alla pulizia
e alla sanificazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi
di trasporto;
f) deve essere prevista un'adeguata separazione mediante
barriere igieniche tra incubatoi, unita' di ingrasso, unita' di
trasformazione, centro di spedizione se presenti nello stabilimento.
II. Requisiti aggiuntivi di biosicurezza per gli stabilimenti di
acquacoltura con status confinato.
1. Misure di gestione:
a) i visitatori devono indossare sempre indumenti protettivi e
calzature forniti dall'operatore, possibilmente monouso;
b) le attrezzature non devono essere condivise con altri
stabilimenti di acquacoltura;
c) le attrezzature dello stabilimento di acquacoltura confinato
devono essere pulite e sanificate con una frequenza appropriata.
2. Misure di protezione strutturali:
a) le differenti unita' funzionali devono essere separate da
barriere igieniche;
b) gli stabilimenti devono essere chiaramente delimitati e
l'accesso di animali acquatici e persone alle strutture riservate
agli animali deve essere controllato;
c) se necessario, devono essere disponibili strutture adeguate
per la quarantena degli animali di acquacoltura provenienti da altri
stabilimenti;
d) devono essere disponibili mezzi adeguati per l'isolamento
degli animali di acquacoltura;
e) le vasche e le altre strutture di detenzione devono essere
di livello adeguato e realizzate in modo da:
1) impedire il contatto con gli animali acquatici presenti
all'esterno e permettere di effettuare agevolmente ispezioni ed
eventuali trattamenti necessari;
2) permettere di pulire e disinfettare facilmente il fondo,
le pareti e tutti gli altri materiali o attrezzature;
f) devono essere presenti adeguate attrezzature di trattamento
delle acque (sanificazione), al fine di garantire che tutte le acque
reflue scaricate dallo stabilimento di acquacoltura confinato siano
trattate in modo da inattivare adeguatamente, prima dello scarico,
eventuali agenti infettivi di malattie elencate o emergenti presenti.
III. Requisiti aggiuntivi di biosicurezza degli stabilimenti di
acquacoltura riconosciuti che producono alimenti di origine animale
ai fini del controllo delle malattie.
1. Misure di gestione:
a) la presenza di visitatori presso lo stabilimento deve essere
evitata; tuttavia, qualora cio' non fosse possibile, tali visitatori
devono essere controllati e l'operatore deve fornire indumenti
protettivi e calzature, che sono smaltiti in modo sicuro oppure
puliti e sanificati dopo l'uso;
b) il personale dello stabilimento riconosciuto ai fini del
controllo delle malattie deve indossare abiti e calzature da lavoro
che devono essere puliti e sanificati con frequenza appropriata;
c) deve essere predisposto un sistema adeguato a garantire la
raccolta e lo smaltimento appropriato dei sottoprodotti di origine
animale in conformita' al regolamento (CE) n. 1069/2009;
d) prima dell'arrivo di nuove partite di animali acquatici
destinati alla trasformazione devono essere completate operazioni di
pulizia e sanificazione adeguate;
e) devono essere adottate misure adeguate a garantire che tutti
i mezzi di trasporto e i relativi contenitori utilizzati per
consegnare animali acquatici a uno stabilimento siano puliti e
sanificati prima di lasciare lo stabilimento.
2. Misure di protezione strutturali:
a) i pavimenti, le pareti e tutti gli altri materiali o
attrezzature devono poter essere puliti e sanificati facilmente;
b) devono essere presenti adeguate attrezzature di
sanificazione, al fine di garantire che tutte le acque reflue
scaricate dallo stabilimento di alimenti di origine acquatica
autorizzato a lottare contro le malattie siano trattate ad un livello
che consente di inattivare adeguatamente, prima dello scarico,
eventuali agenti infettivi di malattie elencate o emergenti presenti;
c) devono essere disponibili attrezzature adeguate, compatibili
con il tipo di attivita' produttive svolte, per la pulizia e la
sanificazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi di
trasporto.
IV. Requisiti aggiuntivi di biosicurezza dei centri di depurazione e
di spedizione.
1. Misure di gestione:
a) le attrezzature devono essere pulite e sanificate alla fine
del ciclo di depurazione o di spedizione;
b) le acque reflue provenienti dal centro di depurazione e di
spedizione non devono essere scaricate direttamente in corpi idrici
senza aver subito un trattamento adeguato, quando possono
compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici in relazione
a malattie elencate o emergenti.
2. Misure di protezione strutturali:
a) il centro deve garantire buone condizioni di igiene;
b) devono essere predisposte adeguate attrezzature di
trattamento delle acque al fine di garantire che le acque reflue
scaricate dal centro di depurazione e spedizione siano trattate
qualora necessario per garantire che gli agenti patogeni di malattie
elencate o emergenti eventualmente presenti siano inattivati prima
dello scarico.
V. Requisiti aggiuntivi per il rilascio del riconoscimento delle zone
di stabulazione.
1. Misure di gestione:
a) gli abiti e le calzature da lavoro per il personale devono
essere usati esclusivamente nella zona di stabulazione, puliti e
sanificati periodicamente;
b) le attrezzature non devono essere condivise tra stabilimenti
di acquacoltura; tuttavia, nei casi in cui la condivisione e'
inevitabile e qualora costituisca un rischio, deve essere predisposto
un protocollo adeguato di pulizia e sanificazione delle attrezzature
(la zona di stabulazione puo' essere vicina allo stabilimento);
c) nella misura del possibile e se applicabile, le attrezzature
della zona di stabulazione devono essere pulite e sanificate alla
fine del ciclo di stabulazione.
VI. Requisiti aggiuntivi per il rilascio del riconoscimento degli
stabilimenti di quarantena o di specie vettrici in isolamento fino al
momento in cui non sono piu' considerati tali.
1. Misure di gestione:
a) se all'interno dello stesso stabilimento sono presenti
unita' di quarantena o di isolamento, devono essere adottate misure
atte a garantire che dette unita' rimangano epidemiologicamente
separate una dall'altra;
b) gli abiti e le calzature da lavoro per il personale devono
essere tenuti nello stabilimento, puliti e sanificati periodicamente;
c) le attrezzature non devono essere condivise tra unita' di
quarantena o di isolamento all'interno dello stabilimento; tuttavia,
nei casi in cui la condivisione sia inevitabile, deve essere
predisposto un protocollo adeguato di pulizia e sanificazione delle
attrezzature; le attrezzature non devono comunque essere condivise
con altri stabilimenti;
d) solo le persone autorizzate possono entrare nello
stabilimento;
e) le persone che entrano nello stabilimento devono indossare
gli indumenti protettivi e le calzature forniti, che devono essere
smaltiti in modo sicuro o puliti e sanificati dopo l'uso;
f) gli animali morti devono essere rimossi da tutte le unita'
con una frequenza tale da assicurare che la pressione degli agenti
infettivi sia mantenuta al minimo e smaltiti conformemente al
regolamento (CE) n. 1069/2009;
g) tutte le attrezzature degli stabilimenti devono essere
pulite e sanificate alla fine di ogni periodo di quarantena o di
isolamento;
h) il periodo di quarantena o isolamento prescritto deve
iniziare quando e' introdotto l'ultimo animale acquatico della coorte
da sottoporre a quarantena o isolamento oppure, se nello stabilimento
di acquacoltura sono presenti diverse unita' di isolamento, il
periodo di isolamento inizia solo quando l'ultimo animale della
coorte e' introdotto nell'unita' di isolamento;
i) ogni unita' di quarantena o isolamento deve essere svuotata
degli animali, pulita e disinfettata al termine del periodo di
quarantena o di isolamento. Le strutture di quarantena devono essere
lasciate vuote per almeno sette giorni prima di introdurvi nuovi
animali acquatici;
j) devono essere prese precauzioni per evitare la
contaminazione incrociata fra le partite di animali acquatici in
entrata e in uscita;
k) gli animali rilasciati dallo stabilimento di quarantena o
isolamento devono soddisfare le prescrizioni relative ai movimenti di
animali di acquacoltura tra Stati membri.
2. Misure di protezione strutturali:
a) lo stabilimento di quarantena deve essere situato a una
distanza sicura oppure deve essere separato strutturalmente e
funzionalmente da altri stabilimenti di quarantena, stabilimenti di
acquacoltura o gruppi di stabilimenti di acquacoltura; tale distanza
e' stabilita dall'autorita' competente sulla base di una valutazione
dei rischi che deve tenere conto dell'epidemiologia delle pertinenti
malattie elencate ed emergenti;
b) gli stabilimenti di quarantena devono essere chiaramente
delimitati e l'accesso di animali e persone deve essere controllato;
c) negli stabilimenti di quarantena devono essere disponibili
mezzi o strutture adeguati all'isolamento degli animali di
acquacoltura, qualora necessario;
d) negli stabilimenti di quarantena il personale incaricato di
effettuare i controlli veterinari deve disporre, ove necessario, di
locali sufficientemente attrezzati, comprendenti spogliatoi e docce;
e) l'acqua fornita allo stabilimento deve essere esente da
agenti patogeni di malattie elencate o emergenti;
f) le acque reflue provenienti dallo stabilimento devono essere
trattate adeguatamente al fine di garantire che gli agenti infettivi
di malattie elencate ed emergenti siano inattivati prima dello
scarico;
g) il sistema di trattamento delle acque reflue dello
stabilimento di quarantena deve essere dotato di un dispositivo di
emergenza fail-safe per garantirne il funzionamento continuo e il
completo contenimento degli agenti infettivi pertinenti;
h) i pavimenti, le pareti e tutti gli altri materiali o
attrezzature devono essere realizzati in modo da poter essere puliti
e sanificati adeguatamente;
i) deve essere predisposto un sistema atto a garantire la
raccolta e lo smaltimento adeguato dei sottoprodotti di origine
animale, in conformita' al regolamento (CE) n. 1069/2009;
j) la parte dello stabilimento di quarantena che ospita gli
animali di acquacoltura deve essere di livello adeguato e realizzata
in modo da impedire il contatto con l'acqua e gli animali all'esterno
e da permettere di effettuare agevolmente ispezioni ed eventuali
procedure necessarie connesse all'allevamento.
VII. Requisiti aggiuntivi per il rilascio del riconoscimento degli
stabilimenti di acquacoltura che sono strutture chiuse o aperte in
cui sono detenuti animali di acquacoltura a scopo ornamentale.
1. Misure di gestione:
a) la documentazione dei trasportatori relativa alla pulizia e
alla disinfezione deve essere verificata prima che gli animali siano
movimentati in ingresso e in uscita, nel caso lo stabilimento sia una
struttura aperta.
VIII. Requisiti aggiuntivi per il rilascio del riconoscimento delle
navi o di altre strutture mobili in cui gli animali di acquacoltura
sono detenuti temporaneamente per essere sottoposti a trattamento o a
un'altra procedura connessa all'allevamento.
1. Misure di gestione:
a) la nave o le strutture mobili e tutte le attrezzature
utilizzate durante il trattamento devono essere pulite e sanificate
quando un trattamento e' stato completato e prima dello spostamento
verso un altro stabilimento di acquacoltura;
b) gli abiti e le calzature da lavoro per il personale devono
essere tenuti nelle navi o nelle altre strutture mobili e puliti e
sanificati periodicamente;
c) le attrezzature non devono essere condivise con altri
stabilimenti di acquacoltura o con navi o altre strutture mobili;
tuttavia, nei casi in cui la condivisione e' inevitabile, deve essere
predisposto un protocollo adeguato di pulizia e sanificazione delle
attrezzature e devono essere conservate prove della sua attuazione;
d) la causa di un'eventuale mortalita' verificatasi durante il
trattamento deve essere inserita nella documentazione e gli animali
morti devono essere rimossi dallo stabilimento di acquacoltura con
una frequenza tale da ridurre al minimo la pressione infettiva e che
sia realizzabile tenuto conto del programma di trattamento degli
animali di acquacoltura interessati;
e) gli animali morti devono essere rimossi con una frequenza
tale da assicurare che la pressione degli agenti infettivi sia
mantenuta al minimo e smaltiti conformemente al regolamento (CE) n.
1069/2009.
2. Misure di protezione strutturali:
a) nei casi in cui vengono utilizzati sistemi automatizzati di
pulizia e sanificazione, la loro efficacia deve essere verificata
prima dell'uso iniziale e successivamente a frequenze appropriate;
b) deve essere predisposto un sistema adeguato a garantire la
raccolta e lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale, in
conformita' al regolamento (CE) n. 1069/2009.