(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
I. Requisiti comuni di biosicurezza per gli stabilimenti riconosciuti
che detengono animali d'acquacoltura. 
 
    1. Misure di gestione: 
      a) installazione di punti di sanificazione nei  luoghi  critici
dello stabilimento di acquacoltura; 
      b) gli abiti e le calzature da lavoro per il  personale  devono
essere  usati  esclusivamente  nello  stabilimento  di  acquacoltura,
puliti accuratamente e sanificati periodicamente; 
      c) le attrezzature non  devono  essere  condivise  tra  diversi
stabilimenti di acquacoltura; tuttavia, qualora la  condivisione  sia
inevitabile, deve essere attuato un protocollo adeguato di pulizia  e
sanificazione  delle  attrezzature  che  tenga  conto   dello   stato
sanitario o del livello di rischio dei diversi stabilimenti; 
      d) i  visitatori  dello  stabilimento  di  acquacoltura  devono
essere  controllati,  in   quanto   costituiscono   un   rischio   di
introduzione  di  malattia.  Al  fine  di  consentire  l'accesso  dei
visitatori allo stabilimento di acquacoltura, l'operatore fornisce ai
visitatori: 
        i) indumenti protettivi e  calzature,  monouso,  da  smaltire
opportunamente; 
      oppure 
        ii)   indumenti   protettivi   e   calzature   non    monouso
opportunamente puliti e sanificati; 
      e) gli animali morti devono essere prontamente rimossi da tutte
le  unita'  di  produzione  dello  stabilimento,  possibilmente   con
frequenza giornaliera o comunque con una frequenza tale da assicurare
che la pressione degli agenti infettivi sia mantenuta  al  minimo  in
funzione della specie allevata e del metodo di  produzione  adottato,
nonche' smaltiti conformemente a quanto  prescritto  dal  regolamento
(CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
      f) le attrezzature dello stabilimento  di  acquacoltura  devono
essere pulite  e  sanificate  almeno  alla  fine  di  ogni  ciclo  di
produzione,  per  quanto  possibile  in  relazione   al   metodo   di
allevamento; 
      g)  le   uova   fecondate/embrionate   provenienti   da   altri
stabilimenti devono  essere  adeguatamente  sanificate  all'arrivo  e
tutti gli imballaggi devono essere sanificati o smaltiti in  modo  da
garantire la biosicurezza, se cio' risulta biologicamente fattibile e
non interferisce con la tipologia/obiettivi dell'attivita'; 
      h) la documentazione dei trasportatori attestante la pulizia  e
la disinfezione dei mezzi di trasporto deve essere  verificata  prima
che gli animali acquatici siano movimentati in ingresso o in  uscita,
in funzione del sistema produttivo; 
      i) la responsabilita' di attuare le misure previste  dal  piano
di biosicurezza e' a  carico  dell'operatore  degli  stabilimenti  di
acquacoltura riconosciuti ai sensi dell'art. 6, comma 1, del  decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e articoli 4, 12, 13,  14,  15,  16
del regolamento 2020/691. 
    2. Misure di protezione strutturali: 
      a) devono essere disponibili attrezzature e strutture idonee al
fine di mantenere adeguate condizioni di allevamento degli animali di
acquacoltura detenuti nello stabilimento; 
      b)  lo  stabilimento  di  acquacoltura  deve  garantire   buone
condizioni di igiene e  permettere  lo  svolgimento  di  un  adeguato
monitoraggio sanitario; 
      c) le attrezzature e le strutture devono essere  costituite  da
materiali che possono  essere,  per  quanto  tecnicamente  possibile,
puliti e  sanificati  adeguatamente  in  funzione  dell'indirizzo  di
attivita' e del metodo di produzione; 
      d) devono essere adottate misure appropriate di  controllo  dei
predatori, tenendo conto del rischio di diffusione  di  malattie  che
tali predatori presentano e dei vincoli ambientali dello stabilimento
di acquacoltura; 
      e) devono essere disponibili attrezzature adeguate alla pulizia
e alla sanificazione delle strutture, delle attrezzature e dei  mezzi
di trasporto; 
      f)  deve  essere  prevista  un'adeguata  separazione   mediante
barriere igieniche tra  incubatoi,  unita'  di  ingrasso,  unita'  di
trasformazione, centro di spedizione se presenti nello stabilimento. 
 
II. Requisiti aggiuntivi di  biosicurezza  per  gli  stabilimenti  di
acquacoltura con status confinato. 
    1. Misure di gestione: 
      a) i visitatori devono indossare sempre indumenti protettivi  e
calzature forniti dall'operatore, possibilmente monouso; 
      b) le  attrezzature  non  devono  essere  condivise  con  altri
stabilimenti di acquacoltura; 
      c) le attrezzature dello stabilimento di acquacoltura confinato
devono essere pulite e sanificate con una frequenza appropriata. 
    2. Misure di protezione strutturali: 
      a) le differenti unita' funzionali devono  essere  separate  da
barriere igieniche; 
      b) gli stabilimenti  devono  essere  chiaramente  delimitati  e
l'accesso di animali acquatici e  persone  alle  strutture  riservate
agli animali deve essere controllato; 
      c) se necessario, devono essere disponibili strutture  adeguate
per la quarantena degli animali di acquacoltura provenienti da  altri
stabilimenti; 
      d) devono essere disponibili mezzi  adeguati  per  l'isolamento
degli animali di acquacoltura; 
      e) le vasche e le altre strutture di detenzione  devono  essere
di livello adeguato e realizzate in modo da: 
        1) impedire il contatto con gli  animali  acquatici  presenti
all'esterno e  permettere  di  effettuare  agevolmente  ispezioni  ed
eventuali trattamenti necessari; 
        2) permettere di pulire e disinfettare facilmente  il  fondo,
le pareti e tutti gli altri materiali o attrezzature; 
      f) devono essere presenti adeguate attrezzature di  trattamento
delle acque (sanificazione), al fine di garantire che tutte le  acque
reflue scaricate dallo stabilimento di acquacoltura  confinato  siano
trattate in modo da inattivare adeguatamente,  prima  dello  scarico,
eventuali agenti infettivi di malattie elencate o emergenti presenti. 
 
III. Requisiti  aggiuntivi  di  biosicurezza  degli  stabilimenti  di
acquacoltura riconosciuti che producono alimenti di  origine  animale
ai fini del controllo delle malattie. 
    1. Misure di gestione: 
      a) la presenza di visitatori presso lo stabilimento deve essere
evitata; tuttavia, qualora cio' non fosse possibile, tali  visitatori
devono  essere  controllati  e  l'operatore  deve  fornire  indumenti
protettivi e calzature, che  sono  smaltiti  in  modo  sicuro  oppure
puliti e sanificati dopo l'uso; 
      b) il personale dello stabilimento  riconosciuto  ai  fini  del
controllo delle malattie deve indossare abiti e calzature  da  lavoro
che devono essere puliti e sanificati con frequenza appropriata; 
      c) deve essere predisposto un sistema adeguato a  garantire  la
raccolta e lo smaltimento appropriato dei  sottoprodotti  di  origine
animale in conformita' al regolamento (CE) n. 1069/2009; 
      d) prima dell'arrivo di  nuove  partite  di  animali  acquatici
destinati alla trasformazione devono essere completate operazioni  di
pulizia e sanificazione adeguate; 
      e) devono essere adottate misure adeguate a garantire che tutti
i  mezzi  di  trasporto  e  i  relativi  contenitori  utilizzati  per
consegnare animali  acquatici  a  uno  stabilimento  siano  puliti  e
sanificati prima di lasciare lo stabilimento. 
    2. Misure di protezione strutturali: 
      a) i pavimenti,  le  pareti  e  tutti  gli  altri  materiali  o
attrezzature devono poter essere puliti e sanificati facilmente; 
      b)   devono   essere   presenti   adeguate   attrezzature    di
sanificazione, al  fine  di  garantire  che  tutte  le  acque  reflue
scaricate  dallo  stabilimento  di  alimenti  di  origine   acquatica
autorizzato a lottare contro le malattie siano trattate ad un livello
che  consente  di  inattivare  adeguatamente,  prima  dello  scarico,
eventuali agenti infettivi di malattie elencate o emergenti presenti; 
      c) devono essere disponibili attrezzature adeguate, compatibili
con il tipo di attivita' produttive  svolte,  per  la  pulizia  e  la
sanificazione delle strutture, delle  attrezzature  e  dei  mezzi  di
trasporto. 
 
IV. Requisiti aggiuntivi di biosicurezza dei centri di depurazione  e
di spedizione. 
    1. Misure di gestione: 
      a) le attrezzature devono essere pulite e sanificate alla  fine
del ciclo di depurazione o di spedizione; 
      b) le acque reflue provenienti dal centro di depurazione  e  di
spedizione non devono essere scaricate direttamente in  corpi  idrici
senza  aver  subito   un   trattamento   adeguato,   quando   possono
compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici in relazione
a malattie elencate o emergenti. 
    2. Misure di protezione strutturali: 
      a) il centro deve garantire buone condizioni di igiene; 
      b)  devono  essere   predisposte   adeguate   attrezzature   di
trattamento delle acque al fine di  garantire  che  le  acque  reflue
scaricate dal centro  di  depurazione  e  spedizione  siano  trattate
qualora necessario per garantire che gli agenti patogeni di  malattie
elencate o emergenti eventualmente presenti  siano  inattivati  prima
dello scarico. 
 
V. Requisiti aggiuntivi per il rilascio del riconoscimento delle zone
di stabulazione. 
    1. Misure di gestione: 
      a) gli abiti e le calzature da lavoro per il  personale  devono
essere usati esclusivamente nella  zona  di  stabulazione,  puliti  e
sanificati periodicamente; 
      b) le attrezzature non devono essere condivise tra stabilimenti
di acquacoltura;  tuttavia,  nei  casi  in  cui  la  condivisione  e'
inevitabile e qualora costituisca un rischio, deve essere predisposto
un protocollo adeguato di pulizia e sanificazione delle  attrezzature
(la zona di stabulazione puo' essere vicina allo stabilimento); 
      c) nella misura del possibile e se applicabile, le attrezzature
della zona di stabulazione devono essere  pulite  e  sanificate  alla
fine del ciclo di stabulazione. 
 
VI. Requisiti aggiuntivi per il  rilascio  del  riconoscimento  degli
stabilimenti di quarantena o di specie vettrici in isolamento fino al
momento in cui non sono piu' considerati tali. 
    1. Misure di gestione: 
      a) se  all'interno  dello  stesso  stabilimento  sono  presenti
unita' di quarantena o di isolamento, devono essere  adottate  misure
atte a  garantire  che  dette  unita'  rimangano  epidemiologicamente
separate una dall'altra; 
      b) gli abiti e le calzature da lavoro per il  personale  devono
essere tenuti nello stabilimento, puliti e sanificati periodicamente; 
      c) le attrezzature non devono essere condivise  tra  unita'  di
quarantena o di isolamento all'interno dello stabilimento;  tuttavia,
nei  casi  in  cui  la  condivisione  sia  inevitabile,  deve  essere
predisposto un protocollo adeguato di pulizia e  sanificazione  delle
attrezzature; le attrezzature non devono  comunque  essere  condivise
con altri stabilimenti; 
      d)  solo  le  persone   autorizzate   possono   entrare   nello
stabilimento; 
      e) le persone che entrano nello stabilimento  devono  indossare
gli indumenti protettivi e le calzature forniti,  che  devono  essere
smaltiti in modo sicuro o puliti e sanificati dopo l'uso; 
      f) gli animali morti devono essere rimossi da tutte  le  unita'
con una frequenza tale da assicurare che la  pressione  degli  agenti
infettivi  sia  mantenuta  al  minimo  e  smaltiti  conformemente  al
regolamento (CE) n. 1069/2009; 
      g) tutte  le  attrezzature  degli  stabilimenti  devono  essere
pulite e sanificate alla fine di ogni  periodo  di  quarantena  o  di
isolamento; 
      h) il  periodo  di  quarantena  o  isolamento  prescritto  deve
iniziare quando e' introdotto l'ultimo animale acquatico della coorte
da sottoporre a quarantena o isolamento oppure, se nello stabilimento
di acquacoltura  sono  presenti  diverse  unita'  di  isolamento,  il
periodo di isolamento  inizia  solo  quando  l'ultimo  animale  della
coorte e' introdotto nell'unita' di isolamento; 
      i) ogni unita' di quarantena o isolamento deve essere  svuotata
degli animali, pulita  e  disinfettata  al  termine  del  periodo  di
quarantena o di isolamento. Le strutture di quarantena devono  essere
lasciate vuote per almeno sette  giorni  prima  di  introdurvi  nuovi
animali acquatici; 
      j)   devono   essere   prese   precauzioni   per   evitare   la
contaminazione incrociata fra le  partite  di  animali  acquatici  in
entrata e in uscita; 
      k) gli animali rilasciati dallo stabilimento  di  quarantena  o
isolamento devono soddisfare le prescrizioni relative ai movimenti di
animali di acquacoltura tra Stati membri. 
    2. Misure di protezione strutturali: 
      a) lo stabilimento di quarantena  deve  essere  situato  a  una
distanza  sicura  oppure  deve  essere  separato  strutturalmente   e
funzionalmente da altri stabilimenti di quarantena,  stabilimenti  di
acquacoltura o gruppi di stabilimenti di acquacoltura; tale  distanza
e' stabilita dall'autorita' competente sulla base di una  valutazione
dei rischi che deve tenere conto dell'epidemiologia delle  pertinenti
malattie elencate ed emergenti; 
      b) gli stabilimenti di  quarantena  devono  essere  chiaramente
delimitati e l'accesso di animali e persone deve essere controllato; 
      c) negli stabilimenti di quarantena devono  essere  disponibili
mezzi  o  strutture  adeguati   all'isolamento   degli   animali   di
acquacoltura, qualora necessario; 
      d) negli stabilimenti di quarantena il personale incaricato  di
effettuare i controlli veterinari deve disporre, ove  necessario,  di
locali sufficientemente attrezzati, comprendenti spogliatoi e docce; 
      e) l'acqua fornita allo  stabilimento  deve  essere  esente  da
agenti patogeni di malattie elencate o emergenti; 
      f) le acque reflue provenienti dallo stabilimento devono essere
trattate adeguatamente al fine di garantire che gli agenti  infettivi
di malattie  elencate  ed  emergenti  siano  inattivati  prima  dello
scarico; 
      g)  il  sistema  di  trattamento  delle  acque   reflue   dello
stabilimento di quarantena deve essere dotato di  un  dispositivo  di
emergenza fail-safe per garantirne il  funzionamento  continuo  e  il
completo contenimento degli agenti infettivi pertinenti; 
      h) i pavimenti,  le  pareti  e  tutti  gli  altri  materiali  o
attrezzature devono essere realizzati in modo da poter essere  puliti
e sanificati adeguatamente; 
      i) deve essere predisposto  un  sistema  atto  a  garantire  la
raccolta e lo  smaltimento  adeguato  dei  sottoprodotti  di  origine
animale, in conformita' al regolamento (CE) n. 1069/2009; 
      j) la parte dello stabilimento di  quarantena  che  ospita  gli
animali di acquacoltura deve essere di livello adeguato e  realizzata
in modo da impedire il contatto con l'acqua e gli animali all'esterno
e da permettere di  effettuare  agevolmente  ispezioni  ed  eventuali
procedure necessarie connesse all'allevamento. 
 
VII. Requisiti aggiuntivi per il rilascio  del  riconoscimento  degli
stabilimenti di acquacoltura che sono strutture chiuse  o  aperte  in
cui sono detenuti animali di acquacoltura a scopo ornamentale. 
    1. Misure di gestione: 
      a) la documentazione dei trasportatori relativa alla pulizia  e
alla disinfezione deve essere verificata prima che gli animali  siano
movimentati in ingresso e in uscita, nel caso lo stabilimento sia una
struttura aperta. 
 
VIII. Requisiti aggiuntivi per il rilascio del  riconoscimento  delle
navi o di altre strutture mobili in cui gli animali  di  acquacoltura
sono detenuti temporaneamente per essere sottoposti a trattamento o a
un'altra procedura connessa all'allevamento. 
    1. Misure di gestione: 
      a) la nave o  le  strutture  mobili  e  tutte  le  attrezzature
utilizzate durante il trattamento devono essere pulite  e  sanificate
quando un trattamento e' stato completato e prima  dello  spostamento
verso un altro stabilimento di acquacoltura; 
      b) gli abiti e le calzature da lavoro per il  personale  devono
essere tenuti nelle navi o nelle altre strutture mobili  e  puliti  e
sanificati periodicamente; 
      c) le  attrezzature  non  devono  essere  condivise  con  altri
stabilimenti di acquacoltura o con navi  o  altre  strutture  mobili;
tuttavia, nei casi in cui la condivisione e' inevitabile, deve essere
predisposto un protocollo adeguato di pulizia e  sanificazione  delle
attrezzature e devono essere conservate prove della sua attuazione; 
      d) la causa di un'eventuale mortalita' verificatasi durante  il
trattamento deve essere inserita nella documentazione e  gli  animali
morti devono essere rimossi dallo stabilimento  di  acquacoltura  con
una frequenza tale da ridurre al minimo la pressione infettiva e  che
sia realizzabile tenuto conto  del  programma  di  trattamento  degli
animali di acquacoltura interessati; 
      e) gli animali morti devono essere rimossi  con  una  frequenza
tale da assicurare  che  la  pressione  degli  agenti  infettivi  sia
mantenuta al minimo e smaltiti conformemente al regolamento  (CE)  n.
1069/2009. 
    2. Misure di protezione strutturali: 
      a) nei casi in cui vengono utilizzati sistemi automatizzati  di
pulizia e sanificazione, la loro  efficacia  deve  essere  verificata
prima dell'uso iniziale e successivamente a frequenze appropriate; 
      b) deve essere predisposto un sistema adeguato a  garantire  la
raccolta e lo smaltimento di sottoprodotti  di  origine  animale,  in
conformita' al regolamento (CE) n. 1069/2009.