(Allegato A-art. 2)
                               Art. 2. 
                         Zona di produzione 
 
    Gli  allevamenti  dei  suini  destinati   alla   produzione   del
«Prosciutto di Carpegna» debbono essere situati nel territorio  delle
Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Marche. 
    I suini nati, allevati,  macellati  e  sezionati  nelle  suddette
regioni sono conformi alle prescrizioni di seguito descritte. 
    I suini nati, allevati,  macellati  e  sezionati  nelle  suddette
regioni sono conformi alle prescrizioni di seguito descritte. 
    Caratteristiche genetiche: 
      La materia prima da utilizzare e' costituita da  cosce  fresche
che devono provenire da suini figli di: 
        a) verri  delle  razze  tradizionali  Large  white  italiana,
Landrace italiana e Duroc italiana cosi' come  migliorate  dal  Libro
genealogico italiano, in purezza o  tra  loro  incrociate,  e  scrofe
delle razze tradizionali Large white italiana e Landrace italiana, in
purezza o tra loro incrociate; 
        b) verri delle razze tradizionali di cui alla  lettera  a)  e
scrofe meticce o di altri tipi genetici purche' questi provengano  da
schemi di selezione e/o incrocio di razze  Large  white,  Landrace  e
Duroc  attuati  con  finalita'  compatibili  con  quelle  del   Libro
genealogico italiano, per la produzione del suino pesante; 
        c) verri e scrofe  di  altri  tipi  genetici  purche'  questi
provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large  white,
Landrace e Duroc attuati con finalita'  compatibili  con  quelle  del
Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante; 
        d) verri degli altri tipi geneticidi cui alla  lettera  c)  e
scrofe delle razze tradizionali di cui alla lettera a). 
    Di  seguito  vengono  esplicitati  i  requisiti  genetici   sopra
espressi riportando le combinazioni genetiche ammesse  e  quelle  non
consentite: 
      
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    V (...) = espressamente consentito dalla lettera  (a,  b,  c,  d)
sopra riportata nel testo; X = non consentito; LW = Large white;  LWI
= Large white italiana; L = Landrace; LI =  Landrace  italiana;  D  =
Duroc; DI = Duroc italiana. 
    La lista degli altri tipi genetici approvati viene periodicamente
aggiornata  e  pubblicata  dal  Ministero   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste. 
    Non possono essere utilizzate le cosce suine fresche  provenienti
da: 
      verri e scrofe; 
      suini  portatori  di  caratteri  antitetici,  con   particolare
riferimento alla sensibilita'  agli  stress  (PSS  -  Porcine  stress
sindrome). 
    Allevamento e alimentazione: 
      Le fasi e le tecniche di allevamento, gli alimenti  consentiti,
le loro quantita' e modalita' di impiego sono finalizzate a  ottenere
un suino pesante. 
      Le fasi dell'allevamento sono le seguenti: 
        allattamento; 
        svezzamento; 
        magronaggio; 
        ingrasso. 
      Allattamento: la fase va dal momento della nascita del suinetto
fino ad almeno ventotto giorni di eta', fatto salvo  quanto  previsto
dalla normativa vigente in materia di benessere dei suini. In  questa
fase l'alimentazione avviene  attraverso  l'allattamento  o  naturale
sotto la scrofa o artificiale, nel rispetto della normativa  vigente.
Al fine di  soddisfare  i  fabbisogni  fisiologici  dei  suinetti  in
allattamento  e'  altresi'  possibile  iniziare  a  somministrare  le
materie prime ammesse dalla normativa dell'UE e nazionale vigente, in
materia  di  alimentazione   animale.   E'   ammessa   l'integrazione
vitaminica, minerale e amminoacidica dell'alimentazione el'impiego di
additivi nel rispetto della normativa vigente. 
      In questa fase, entro il  ventottesimo  giorno  dalla  nascita,
l'allevatore iscritto nel  sistema  dei  controlli  deve  apporre  su
entrambe le cosce del suinetto il seguente  tatuaggio  di  origine  a
inchiostro, con le seguenti indicazioni. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
      Il tatuaggio di origine reca lettere  e  cifre  riprodotte  con
caratteri  maiuscoli  mediante  punzoni  multiago  disposti   secondo
precise coordinate su piastre di dimensioni 30 mm per  30  mm.  Nello
specifico il tatuaggio di origine presenta: la sigla della  provincia
dove e' ubicato l'allevamento iscritto al sistema di controllo in cui
i suinetti sono nati in  luogo  delle  lettere  «XX»;  il  numero  di
identificazione dell'allevamento  in  luogo  delle  cifre  «456»;  la
lettera identificativa del mese di nascita del suino in  luogo  della
lettera «H». 
      La seguente tabella  associa  i  mesi  dell'anno  alle  lettere
identificative del mese di nascita del  suinetto  da  riprodurre  con
iltatuaggio di origine in luogo della lettera «H»: 
        
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      In sostituzione o in  associazione  al  presente  tatuaggio  di
origine  sara'  consentito  l'utilizzo  anche  di  altro  dispositivo
identificativo validato dall'organismo di controllo  che  assicuri  e
garantisca la tracciabilita' e la rintracciabilita'  del  «Prosciutto
di Carpegna». 
      Ai fini del presente disciplinare l'eta' dei suini in  mesi  e'
data  dalla  differenza  tra  il  mese  in   cui   si   effettua   la
determinazione dell'eta' e il mese di nascita ed e'  accertata  sulla
base del tatuaggio di origine e/o del dispositivo  identificativo  di
cui sopra. 
      Svezzamento: e' la fase successiva all'allattamento,  che  puo'
prolungarsi fino a tre mesi di eta' dell'animale. Il suino in  questo
stadio di crescita raggiunge un peso massimo  di  40  chilogrammi  e,
allo scopo di soddisfare i suoi fabbisogni fisiologici, gli  alimenti
possono essere costituiti dalle materie prime ammesse dalla normativa
vigente in materia di alimentazione animale. L'alimento  puo'  essere
presentato sia in forma liquida (broda) mediante l'utilizzo di  acqua
e/o di siero di latte e/o di  latticello,  che  in  forma  secca.  E'
ammessa   l'integrazione   vitaminica,   minerale   e   amminoacidica
dell'alimentazione  e  l'impiego  di  additivi  nel  rispetto   della
normativa vigente. 
      Magronaggio: e' la fase successiva allo svezzamento,  che  puo'
prolungarsi fino  a  cinque  mesi  di  eta'  dell'animale.  Il  suino
raggiunge un peso massimo di 85  chilogrammi.  In  questa  fase  sono
consentiti gli alimenti  costituiti  dalle  materie  prime  riportate
nella seguente tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      L'alimentazione del suino nella fase di magronaggio deve  tener
conto delle seguenti specifiche: 
        sono  ammessi  l'utilizzo  di  minerali,  l'integrazione  con
vitamine  e  l'impiego  di  additivi  nel  rispetto  della  normativa
vigente; 
        l'alimento  puo'  essere  presentato  sia  in  forma  liquida
(broda) mediante l'utilizzo di acqua e/o di siero  di  latte  e/o  di
latticello, che in forma secca; 
        e' consentita una presenza massima di acido linoleico pari al
2% e di grassi pari al 5% della sostanza secca della dieta; 
        la presenza di sostanza secca  da  cereali  non  deve  essere
inferiore al 45% di quella totale. 
      Almeno il 50% della sostanza secca degli alimenti per i  suini,
su base annuale, proviene dalla zona geografica di allevamento di cui
all'art. 2, primo capoverso. 
      Ingrasso:  e'  l'ultima  fase  dell'allevamento,  interviene  a
magronaggio completato e prosegue fino  all'eta'  della  macellazione
che deve essere di almeno dieci mesi. In questa fase sono  consentiti
gli alimenti costituiti dalle materie prime riportate  nella  tabella
delle materie prime ammesse nelle quantita'  indicate,  a  esclusione
della soia integrale tostata e/o panello di soia e  della  farina  di
pesce. L'alimentazione del suino nella fase di ingrasso deve  inoltre
tener conto di tutte le specifiche  gia'  previste  per  la  fase  di
magronaggio, con la sola eccezione della presenza di  sostanza  secca
da cereali che non deve essere inferiore al  55%  di  quella  totale.
Alla fine della fase di ingrasso  dovra'  essere  ottenuto  un  suino
pesante che avra' raggiunto in fase di macellazione il peso  carcassa
indicato nel successivo paragrafo «Macellazione  e  sezionamento  dei
suini». 
    Macellazione e sezionamento dei suini: 
      L'eta' minima del suino alla macellazione  e'  di  dieci  mesi;
viene  accertata  sulla  base  del  tatuaggio  di   origine   apposto
dall'allevatore entro il ventottesimo giorno dalla nascita del suino,
e/o del dispositivo identificativo in sostituzione o in associazione. 
      Il computo dell'eta' in mesi e' dato dalla  differenza  tra  il
mese in cui avviene la macellazione e il mese di nascita. 
      Le cosce suine fresche da utilizzare devono provenire  solo  da
carcasse classificate H Heavy, con peso della carcassa  compreso  fra
un minimo di 110,1 chilogrammi e un massimo di  168,0  chilogrammi  e
appartenenti alle classi «U»,  «R»,  «O»  della  tabella  dell'Unione
europea per la classificazione delle carcasse suine.  Il  peso  e  la
classificazione delle carcasse vengono  accertati  al  momento  della
macellazione. 
      Le operazioni di  sezionamento  della  carcassa  suina  possono
essere eseguite anche  in  laboratori  di  sezionamento  iscritti  al
sistema  di  controllo  diversi   dal   macello   che   ha   eseguito
l'abbattimento degli animali. 
      Il peso delle cosce fresche rifilate (taglio  corto)  non  deve
essere inferiore a 12 kg. 
      Il  macello  deve  apporre  sulle  cosce  fresche   idonee   da
utilizzare ai fini della DOP, munite del tatuaggio di origine e/o del
dispositivo  identificativo  sopra  indicati,  in  modo  visibile  ed
inamovibile il seguente timbro identificativo: 
 
                  Timbro identificativo del macello 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
      Il timbro identificativo del macello e' costituito da una sigla
di larghezza 30 mm e altezza 8 mm che identifica il macello  iscritto
al sistema di controllo,  rappresentata  da  una  lettera  e  da  due
numeri, posta  in  luogo  dei  caratteri  «A88»  a  cui  puo'  essere
anteposta la sigla «PP». 
      In  sostituzione  o  in   associazione   al   presente   timbro
identificativo del macello sara' consentito l'utilizzo anche di altro
dispositivo identificativo validato dall'organismo di  controllo  che
assicuri e garantisca la tracciabilita' e  la  rintracciabilita'  del
«Prosciutto di Carpegna». 
      L'elaborazione del «Prosciutto di Carpegna» deve avvenire nella
zona tradizionalmente vocata del Comune  di  Carpegna  (Provincia  di
Pesaro-Urbino, Regione Marche). 
      Il regime climatico dell'area di elaborazione  del  «Prosciutto
di Carpegna» e' determinante nella dinamica del ciclo produttivo  che
e' strettamente collegato all'andamento meteorologico  caratteristico
ed alle particolari condizioni ambientali.