Art. 5.
Stagionatura
Dopo le stuccature il prodotto viene trasferito in appositi
ambienti di stagionatura caratterizzati da temperature comprese tra
15°C e 22°C ed umidita' relativa del 40-70%.
Durante la stagionatura e' consentita la ventilazione,
l'esposizione alla luce ed all'umidita' naturale, tenuto conto dei
fattori climatici presenti nel Comune di Carpegna. Il periodo di
stagionatura, dalla salagione alla commercializzazione, non dura meno
di quattordici mesi.