Art. 7.
Designazione e presentazione
Il «Prosciutto di Carpegna» e' immesso al consumo provvisto di
apposito contrassegno che identifica il prodotto.
Il contrassegno e' costituito dal simbolo che segue nella figura
1, recante la dicitura «Prosciutto di Carpegna» apposto con
marchiatura a fuoco.
Parte di provvedimento in formato grafico
Figura 1
Il prodotto viene commercializzato anche come «disossato
pressato» o «disossato all'addobbo» previa asportazione totale dello
stucco e dei grassi esterni superflui.
E' consentito il confezionamento del prodotto, anche affettato,
sottovuoto o in atmosfera modificata, utilizzando prosciutti
stagionati di almeno quindici mesi.
La designazione della denominazione di origine protetta
«Prosciutto di Carpegna» deve essere fatta in caratteri chiari e
indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che
compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione
«denominazione di origine protetta».
Tali indicazioni sono abbinate allogo della denominazione.
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non
espressamente prevista. E' tuttavia consentito l'utilizzo di
indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o
marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o tali da
trarre in inganno l'acquirente, nonche' l'eventuale nome di aziende
suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva.