(Allegato A-art. 7)
                               Art. 7. 
                    Designazione e presentazione 
 
    Il «Prosciutto di Carpegna» e' immesso al  consumo  provvisto  di
apposito contrassegno che identifica il prodotto. 
    Il contrassegno e' costituito dal simbolo che segue nella  figura
1,  recante  la  dicitura  «Prosciutto  di  Carpegna»   apposto   con
marchiatura a fuoco. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
    Figura 1 
    Il  prodotto  viene  commercializzato   anche   come   «disossato
pressato» o «disossato all'addobbo» previa asportazione totale  dello
stucco e dei grassi esterni superflui. 
    E' consentito il confezionamento del prodotto,  anche  affettato,
sottovuoto  o  in  atmosfera   modificata,   utilizzando   prosciutti
stagionati di almeno quindici mesi. 
    La  designazione  della   denominazione   di   origine   protetta
«Prosciutto di Carpegna» deve essere  fatta  in  caratteri  chiari  e
indelebili,  nettamente  distinguibili  da  ogni  altra  scritta  che
compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla  menzione
«denominazione di origine protetta». 
    Tali indicazioni sono abbinate allogo della denominazione. 
    E'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   non
espressamente  prevista.  E'  tuttavia   consentito   l'utilizzo   di
indicazioni che facciano riferimento  a  nomi  o  ragioni  sociali  o
marchi privati purche' non abbiano significato laudativo  o  tali  da
trarre in inganno l'acquirente, nonche' l'eventuale nome  di  aziende
suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva.