(Allegato A-art. 9)
                               Art. 9. 
                         Prova dell'origine 
 
    Ogni fase del processo produttivo (prodotti in entrata e prodotti
in uscita) deve essere monitorata  e  documentata.  In  questo  modo,
attraverso l'iscrizione dei dati  in  appositi  elenchi  e  registri,
gestiti  dall'organismo  di  controllo,  e  riguardanti   allevatori,
macellatori,   sezionatori,   elaboratori,    affettatori,    nonche'
attraverso la dichiarazione  tempestiva  all'organismo  di  controllo
delle  quantita'  lavorate,  e'  garantita  la  tracciabilita'  e  la
rintracciabilita(da monte a valle della filiera  di  produzione)  del
prodotto. 
    Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte  nei  rispettivi
elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di
controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di  produzione  e
dal relativo piano di controllo.