Art. 9.
Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo (prodotti in entrata e prodotti
in uscita) deve essere monitorata e documentata. In questo modo,
attraverso l'iscrizione dei dati in appositi elenchi e registri,
gestiti dall'organismo di controllo, e riguardanti allevatori,
macellatori, sezionatori, elaboratori, affettatori, nonche'
attraverso la dichiarazione tempestiva all'organismo di controllo
delle quantita' lavorate, e' garantita la tracciabilita' e la
rintracciabilita(da monte a valle della filiera di produzione) del
prodotto.
Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei rispettivi
elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di
controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e
dal relativo piano di controllo.