(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                          Varieta' di olivo 
 
    La denominazione di origine protetta  «Terra  d'Otranto/Olio  del
Salento» e' riservata all'olio extra vergine di oliva ottenuto  dalle
seguenti varieta' di olivo presenti, da sole o congiuntamente,  negli
oliveti:  Cellina  di  Nardo',   Ogliarola   (localmente   denominata
Ogliarola leccese o salentina), Leccino, FS17 (denominata  Favolosa),
Lecciana, Leccio del Corno per almeno il 60%. 
    Possono,  altresi',  concorrere  altre  varieta'  presenti  negli
oliveti in misura non superiore al 40%.