Art. 2.
Varieta' di olivo
La denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto/Olio del
Salento» e' riservata all'olio extra vergine di oliva ottenuto dalle
seguenti varieta' di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli
oliveti: Cellina di Nardo', Ogliarola (localmente denominata
Ogliarola leccese o salentina), Leccino, FS17 (denominata Favolosa),
Lecciana, Leccio del Corno per almeno il 60%.
Possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti negli
oliveti in misura non superiore al 40%.