(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                         Zona di produzione 
 
    La zona di  produzione  delle  olive  destinate  alla  produzione
dell'olio extra vergine di oliva, di  cui  all'art.  1,  comprende  i
territori  olivati  atti  a   conseguire   le   produzioni   con   le
caratteristiche qualitative previste  nel  presente  disciplinare  di
produzione,  compresi  nell'intero  territorio  amministrativo  della
Provincia di Lecce; nel territorio della Provincia  di  Taranto,  con
l'esclusione dei  seguenti  Comuni:  Ginosa,  Laterza,  Castellaneta,
Palagianello, Palagiano, Mottola, Massafra, Crispiano,  Statte  e  la
porzione del Comune di Taranto censita al catasto con la  lettera  A;
nonche' nei seguenti Comuni della Provincia  di  Brindisi:  Brindisi,
Cellino S. Marco,  Erchie,  Francavilla  Fontana,  Latiano,  Mesagne,
Oria, Sandonaci,  San  Pancrazio  Salentino,  San  Pietro  Vernotico,
Torchiarolo e Torre S. Susanna. 
    La zona geografica sopracitata si estende  ad  arco  insinuandosi
fra i mari Jonio ed Adriatico, dalle Murge tarantine e dalle  estreme
pendici brindisine delle Murge di Sud-Est, per il tavoliere di Lecce,
per finire nelle Serre, alla confluenza dei due mari.