Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extra vergine di oliva, di cui all'art. 1, comprende i
territori olivati atti a conseguire le produzioni con le
caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di
produzione, compresi nell'intero territorio amministrativo della
Provincia di Lecce; nel territorio della Provincia di Taranto, con
l'esclusione dei seguenti Comuni: Ginosa, Laterza, Castellaneta,
Palagianello, Palagiano, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte e la
porzione del Comune di Taranto censita al catasto con la lettera A;
nonche' nei seguenti Comuni della Provincia di Brindisi: Brindisi,
Cellino S. Marco, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne,
Oria, Sandonaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico,
Torchiarolo e Torre S. Susanna.
La zona geografica sopracitata si estende ad arco insinuandosi
fra i mari Jonio ed Adriatico, dalle Murge tarantine e dalle estreme
pendici brindisine delle Murge di Sud-Est, per il tavoliere di Lecce,
per finire nelle Serre, alla confluenza dei due mari.