Art. 4.
Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando,
per ognuna, gli input e gli output.
Attraverso l'iscrizione in appositi elenchi degli olivicoltori
(aziende agricole), dei frantoiani, dei confezionatori e degli
intermediari gestiti dalla struttura di controllo, e' garantita la
rintracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o
giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al
controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto
disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di
controllo.