(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                     Modalita' di oleificazione 
 
    1) La zona di oleificazione dell'olio extra vergine  di  oliva  a
denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto/Olio del  Salento»
comprende l'intero  territorio  amministrativo  dei  comuni  indicati
all'art. 3. 
    2) La raccolta delle olive destinate  alla  produzione  dell'olio
extra vergine di oliva a denominazione di  origine  protetta  di  cui
all'art. 1 deve avvenire direttamente dalla pianta. 
    3) Per l'estrazione dell'olio  extra  vergine  di  oliva  di  cui
all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a
garantire  l'ottenimento  di  oli  senza  alcuna  alterazione   delle
caratteristiche qualitative contenute nel frutto. 
    4) Le operazioni di oleificazione devono avvenire  entro  24  ore
dalla raccolta delle olive. 
    5) Le operazioni di confezionamento dovranno concludersi entro  e
non oltre il  15  novembre  dell'anno  successivo  alla  campagna  di
produzione; l'olio D.O.P. sfuso in giacenza alla data del 16 novembre
dell'anno  successivo  alla  campagna  di  produzione  dovra'  essere
declassato. 
    6) Il quantitativo minimo di ciascun lotto di molitura  di  olive
atte a divenire D.O.P. non potra' essere  inferiore  a  15  quintali,
affinche' l'olio ottenuto sia classificabile come  «atto  a  divenire
D.O.P.».