Art. 4.
Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando,
per ognuna, gli input e gli output. Attraverso l'iscrizione in
appositi elenchi degli olivicoltori (aziende agricole), dei
frantoiani, dei confezionatori e degli intermediari gestiti dalla
struttura di controllo, e' garantita la rintracciabilita' del
prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei
relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte
dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare
di produzione e dal relativo piano di controllo.