(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                   Caratteristiche di coltivazione 
 
    1) Ai fini del presente disciplinare di produzione: 
      il corpo fondiario  olivetato  e'  costituito  da  una  o  piu'
particelle catastali olivetate contigue; 
      l'oliveto e' costituito da uno o piu' corpi fondiari olivetati. 
    2) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti  destinati
alla produzione dell'olio extra vergine di oliva di  cui  all'art.  1
sono quelle atte a conferire  alle  olive  ed  all'olio  derivato  le
specifiche caratteristiche qualitative. 
    La potatura delle piante  deve  essere  fatta  almeno  una  volta
l'anno.  Lo  sfalcio,  l'aratura  superficiale,  l'erpicatura  devono
essere fatte almeno due volte l'anno. 
    Le piante devono  essere  distribuite  uniformemente  sull'intera
superficie del corpo fondiario olivetato. 
    L'oliveto deve avere una dimensione minima di un ettaro. 
    Le piante non devono presentare danni rilevanti da fitopatie tali
da comprometterne la produttivita' in misura  superiore  al  30%,  ad
eccezione delle piante capitozzate e, congiuntamente,  innestate  con
varieta' consentite dal presente disciplinare. 
    3) La raccolta delle olive destinate  alla  produzione  dell'olio
extra vergine di oliva a denominazione di origine  protetta,  di  cui
all'art. 1, deve essere effettuata entro il 15 novembre di ogni anno. 
    4) La produzione massima di olive dei  corpi  fondiari  destinati
alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a  denominazione  di
origine protetta di cui all'art. 1 non puo' superare  15.000  kg  per
ettaro. 
    5) Prima della raccolta, l'organismo di  controllo  procede  alla
stima della produzione massima di olive dei corpi fondiari  destinati
alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a  denominazione  di
origine per la campagna olearia di riferimento,  con  una  tolleranza
del 15%. 
    La  stima  della   produzione   massima   viene   effettuata   in
contraddittorio  con  l'olivicoltore,  secondo  tempi   e   modalita'
stabiliti nel piano dei controlli. 
    La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 20%.