Art. 5.
Caratteristiche di coltivazione
1) Ai fini del presente disciplinare di produzione:
il corpo fondiario olivetato e' costituito da una o piu'
particelle catastali olivetate contigue;
l'oliveto e' costituito da uno o piu' corpi fondiari olivetati.
2) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1
sono quelle atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le
specifiche caratteristiche qualitative.
La potatura delle piante deve essere fatta almeno una volta
l'anno. Lo sfalcio, l'aratura superficiale, l'erpicatura devono
essere fatte almeno due volte l'anno.
Le piante devono essere distribuite uniformemente sull'intera
superficie del corpo fondiario olivetato.
L'oliveto deve avere una dimensione minima di un ettaro.
Le piante non devono presentare danni rilevanti da fitopatie tali
da comprometterne la produttivita' in misura superiore al 30%, ad
eccezione delle piante capitozzate e, congiuntamente, innestate con
varieta' consentite dal presente disciplinare.
3) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta, di cui
all'art. 1, deve essere effettuata entro il 15 novembre di ogni anno.
4) La produzione massima di olive dei corpi fondiari destinati
alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di
origine protetta di cui all'art. 1 non puo' superare 15.000 kg per
ettaro.
5) Prima della raccolta, l'organismo di controllo procede alla
stima della produzione massima di olive dei corpi fondiari destinati
alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di
origine per la campagna olearia di riferimento, con una tolleranza
del 15%.
La stima della produzione massima viene effettuata in
contraddittorio con l'olivicoltore, secondo tempi e modalita'
stabiliti nel piano dei controlli.
La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 20%.