Art. 6.
Modalita' di oleificazione
1) La zona di oleificazione dell'olio extra vergine di oliva a
denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto/olio del Salento»
comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati
all'art. 3.
2) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui
all'art. 1 deve avvenire direttamente dalla pianta.
3) Per l'estrazione dell'olio extra vergine di oliva di cui
all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a
garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle
caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
4) Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro
ventiquattro ore dalla raccolta delle olive.
5) Le operazioni di confezionamento dovranno concludersi entro e
non oltre il 15 novembre dell'anno successivo alla campagna di
produzione; l'olio D.O.P. sfuso in giacenza alla data del 16 novembre
dell'anno successivo alla campagna di produzione dovra' essere
declassato.
6) Il quantitativo minimo di ciascun lotto di molitura di olive
atte a divenire D.O.P. non potra' essere inferiore a 15 quintali,
affinche' l'olio ottenuto sia classificabile come «atto a divenire
D.O.P.».