Art. 8.
Designazione e presentazione
1) Le operazioni di confezionamento dell'olio extra vergine di
oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono
avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata all'art. 3.
2) Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compreso gli
aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».
3) E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
4) L'uso di altre indicazioni geografiche riferite a comuni e
frazioni da cui derivano le olive, deve essere riportato in caratteri
diversi e non superiori di quelli utilizzati per la designazione
della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1.
5) Il nome della denominazione di origine protetta di cui
all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed
indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore
dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal
complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione
deve altresi' rispettare le norme di etichettatura previste dalla
vigente legislazione.
6) L'olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere
immesso al consumo in recipienti in vetro, ceramica, acciaio,
alluminio, banda stagnata, poliaccoppiato tipo bag in box, di
capacita' non superiore a litri 3.
I recipienti utilizzati devono comunque consentire la protezione
dell'olio dai raggi ultravioletti.
7) E' obbligatorio indicare in etichetta la campagna di raccolta.