(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    1) Le operazioni di confezionamento dell'olio  extra  vergine  di
oliva a denominazione di origine protetta di cui  all'art.  1  devono
avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata all'art. 3. 
    2) Alla denominazione di origine protetta di cui  all'art.  1  e'
vietata l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non  espressamente
prevista dal presente disciplinare di produzione,  ivi  compreso  gli
aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». 
    3) E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da
trarre in inganno il consumatore. 
    4) L'uso di altre indicazioni geografiche  riferite  a  comuni  e
frazioni da cui derivano le olive, deve essere riportato in caratteri
diversi e non superiori di  quelli  utilizzati  per  la  designazione
della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1. 
    5) Il  nome  della  denominazione  di  origine  protetta  di  cui
all'art. 1  deve  figurare  in  etichetta  con  caratteri  chiari  ed
indelebili con colorimetria di ampio  contrasto  rispetto  al  colore
dell'etichetta  e  tale  da  poter  essere  nettamente  distinto  dal
complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione
deve altresi' rispettare le norme  di  etichettatura  previste  dalla
vigente legislazione. 
    6) L'olio extra vergine di oliva di cui all'art.  1  deve  essere
immesso  al  consumo  in  recipienti  in  vetro,  ceramica,  acciaio,
alluminio,  banda  stagnata,  poliaccoppiato  tipo  bag  in  box,  di
capacita' non superiore a litri 3. 
    I recipienti utilizzati devono comunque consentire la  protezione
dell'olio dai raggi ultravioletti. 
    7) E' obbligatorio indicare in etichetta la campagna di raccolta.