Allegato A
Disciplinare di produzione della denominazione
di origine controllata dei vini «Reggiano»
Art. 1.
Denominazione e tipologie
La denominazione di origine controllata «Reggiano» e' riservata
ai vini e ai mosti parzialmente fermentati che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione
per le seguenti tipologie:
«Reggiano» Lambrusco (anche frizzante e spumante VSQ);
«Reggiano» Lambrusco novello (anche frizzante);
«Reggiano» Lambrusco Salamino (anche frizzante);
«Reggiano» Fogarina (anche frizzante e spumante VSQ);
«Reggiano» Fogarina novello (anche frizzante);
«Reggiano» Fogarina passito (categoria vino);
«Reggiano» Rosso (anche frizzante);
«Reggiano» Rosso novello (anche frizzante);
«Reggiano» Bianco spumante VSQ.