(Allegato A-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                    Zona di produzione delle uve 
 
    Le uve destinate alla  produzione  di  vino  a  denominazione  di
origine controllata «Reggiano» Lambrusco devono essere  prodotte  nel
territorio della Provincia di Reggio Emilia. In particolare  la  zona
di produzione comprende l'intero  territorio  dei  Comuni  di:  Rolo,
Fabbrico, Campagnola, Rio Saliceto, Correggio, San  Martino  in  Rio,
Bagnolo in Piano,  Novellara,  Cadelbosco  Sopra,  Castelnovo  Sotto,
Gualtieri, Guastalla, Reggiolo, Sant'Ilario  d'Enza,  Reggio  Emilia,
Cavriago, Bibbiano, Montecchio, San  Polo  d'Enza,  Canossa,  Quattro
Castella, Vezzano  sul  Crostolo,  Albinea,  Scandiano,  Casalgrande,
Rubiera,   Viano,   Castellarano,   Campegine,   Poviglio,   Boretto,
Gattatico, Brescello, Carpineti e Baiso. 
    Le uve destinate alla produzione  del  vino  a  denominazione  di
origine controllata  «Reggiano»  Rosso  devono  essere  prodotte  nel
territorio della Provincia di Reggio Emilia. In particolare  la  zona
di produzione comprende l'intero territorio  dei  Comuni  di:  Reggio
Emilia, Cadelbosco Sopra, Bagnolo in  Piano,  Novellara,  Campagnola,
Rolo, Rio Saliceto, Fabbrico, Correggio, San Martino in Rio, Rubiera,
Montecchio,  Campegine,  S.  Ilario  d'Enza,  Gualtieri,   Guastalla,
Reggiolo, Cavriago, Bibbiano, Casalgrande, Albinea, Quattro  Castella
e Scandiano. 
    Le uve destinate alla produzione  del  vino  a  denominazione  di
origine  controllata  «Reggiano»  Lambrusco  Salamino  devono  essere
prodotte  nel  territorio  della  Provincia  di  Reggio  Emilia.   In
particolare la zona di produzione comprende l'intero  territorio  dei
Comuni di: Reggio Emilia, Rubiera, S. Martino in Rio, Correggio,  Rio
Saliceto, Campagnola, Rolo, Fabbrico, Bagnolo in Piano,  Guastalla  e
Novellara. 
    Le uve destinate alla produzione  dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata «Reggiano» Fogarina devono  essere  prodotte  nel
territorio della Provincia di Reggio Emilia. In particolare  la  zona
di produzione comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni
di Boretto, Gualtieri e Guastalla. 
    Le uve destinate alla produzione  del  vino  a  denominazione  di
origine controllata «Reggiano» Bianco spumante devono essere prodotte
nel territorio della Provincia di Reggio Emilia.  In  particolare  la
zona di produzione  comprende  l'intero  territorio  dei  Comuni  di:
Reggio  Emilia,  Rubiera,  S.  Ilario  d'Enza,  S.  Martino  in  Rio,
Correggio, Rio  Saliceto,  Campagnola,  Rolo,  Fabbrico,  Bagnolo  in
Piano, Guastalla, Novellara, Gualtieri, Montecchio, Campegine.