(Allegato A-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla
produzione dei vini «Reggiano» devono essere atte  a  conferire  alle
uve, al mosto ed al vino derivato le  specifiche  caratteristiche  di
qualita'. 
    Negli impianti che verranno realizzati dopo l'entrata  in  vigore
del presente disciplinare,  le  forme  di  allevamento  ammesse  sono
quelle a filare con parete produttiva singola e a filare  con  parete
produttiva sdoppiata. Per i sistemi a filare  con  parete  produttiva
singola la densita' di piantagione, per i nuovi impianti, non  potra'
essere inferiore a 1.600 viti per ettaro. Per i sistemi a filare  con
parete produttiva sdoppiata la densita' di piantagione, per  i  nuovi
impianti, non potra' essere inferiore a 2.000 viti per ettaro. 
    E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di
soccorso. 
    Ferme restando le caratteristiche delle uve, la resa  massima  di
uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata  ammessa  per  la
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano»
non deve essere superiore ai limiti di seguito specificati: 
      «Reggiano» Lambrusco anche frizzante, spumante VSQ,  novello  e
novello frizzante: 18 t per ha; 
      «Reggiano» Lambrusco Salamino, anche frizzante: 18 t per ha; 
      «Reggiano» Fogarina anche frizzante, spumante  VSQ,  novello  e
novello frizzante: 18 t per ha; 
      «Reggiano» Rosso, anche frizzante, novello e novello frizzante:
18 t per ha; 
      «Reggiano» Bianco spumante VSQ: 18 t per ha. 
    Nei vigneti in coltura promiscua, le produzioni  massime  di  uva
per ettaro devono essere  rapportate  alle  superfici  effettivamente
coperte dalla vite. 
    La resa,  anche  in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  dovra'
essere riportata a detti limiti, purche' la  produzione  globale  del
vigneto non superi di oltre il 20% i limiti medesimi. Qualora la resa
di uva per ettaro superi il limite stabilito del 20% in piu' l'intera
produzione  non  potra'  rivendicare  la  denominazione  di   origine
controllata. 
    Per  la  tipologia  «Reggiano»  Fogarina  passito  la  produzione
massima di uva per ettaro  non  deve  essere  superiore  a  10  t/ha,
ottenute dalla cernita delle uve destinate alla produzione  dei  vini
«Reggiano» Fogarina in  possesso  dei  requisiti  prescritti  per  le
diverse tipologie. Il rimanente quantitativo di uva per  ettaro  puo'
essere  destinato  alla  produzione  di  tali  tipologie   «Reggiano»
Fogarina fino al massimo  consentito,  nel  rispetto  dei  precedenti
commi 4 e 6. 
    Fatta eccezione  per  la  tipologia  Fogarina  passito,  la  resa
massima di vino per la produzione dei vini  di  cui  all'art.  2  del
presente disciplinare di produzione non deve essere superiore al  70%
per tutti i vini. 
    Qualora la resa uva - vino superi detto limite, ma non il 75%, la
parte  eccedente  non  ha  diritto  alla  denominazione  di   origine
controllata, oltre il 75% decade il  diritto  alla  denominazione  di
origine controllata di tutto il prodotto. 
    Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini  di
cui  all'art.  2  del  presente  disciplinare   i   seguenti   titoli
alcolometrici volumici naturali minimi: 
      «Reggiano» Lambrusco, anche frizzante, spumante VSQ, novello  e
novello frizzante: 9,50% vol; 
      «Reggiano» Lambrusco Salamino, anche frizzante: 9,50% vol; 
      «Reggiano» Fogarina anche frizzante, spumante  VSQ,  novello  e
novello frizzante: 9,50% vol; 
      «Reggiano» Rosso, anche frizzante, novello e novello frizzante:
9,50% vol; 
      «Reggiano» Bianco spumante 9,50% vol. 
    Le uve destinate alla produzione  del  vino  «Reggiano»  Fogarina
passito devono assicurare un titolo alcolometrico naturale di  almeno
9,5% vol. La loro vinificazione puo' avvenire solo dopo che le stesse
siano state sottoposte ad  appassimento  naturale  con  l'ausilio  di
impianti  di   condizionamento   ambientale   comunque   operanti   a
temperature analoghe a quelle riscontrabili nel  corso  dei  processi
tradizionali di appassimento. Al termine dell'appassimento dette  uve
devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di
13% vol e la loro resa massima in vino non deve essere  superiore  al
50%.