Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini «Reggiano» devono essere atte a conferire alle
uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di
qualita'.
Negli impianti che verranno realizzati dopo l'entrata in vigore
del presente disciplinare, le forme di allevamento ammesse sono
quelle a filare con parete produttiva singola e a filare con parete
produttiva sdoppiata. Per i sistemi a filare con parete produttiva
singola la densita' di piantagione, per i nuovi impianti, non potra'
essere inferiore a 1.600 viti per ettaro. Per i sistemi a filare con
parete produttiva sdoppiata la densita' di piantagione, per i nuovi
impianti, non potra' essere inferiore a 2.000 viti per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di
soccorso.
Ferme restando le caratteristiche delle uve, la resa massima di
uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata ammessa per la
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano»
non deve essere superiore ai limiti di seguito specificati:
«Reggiano» Lambrusco anche frizzante, spumante VSQ, novello e
novello frizzante: 18 t per ha;
«Reggiano» Lambrusco Salamino, anche frizzante: 18 t per ha;
«Reggiano» Fogarina anche frizzante, spumante VSQ, novello e
novello frizzante: 18 t per ha;
«Reggiano» Rosso, anche frizzante, novello e novello frizzante:
18 t per ha;
«Reggiano» Bianco spumante VSQ: 18 t per ha.
Nei vigneti in coltura promiscua, le produzioni massime di uva
per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente
coperte dalla vite.
La resa, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovra'
essere riportata a detti limiti, purche' la produzione globale del
vigneto non superi di oltre il 20% i limiti medesimi. Qualora la resa
di uva per ettaro superi il limite stabilito del 20% in piu' l'intera
produzione non potra' rivendicare la denominazione di origine
controllata.
Per la tipologia «Reggiano» Fogarina passito la produzione
massima di uva per ettaro non deve essere superiore a 10 t/ha,
ottenute dalla cernita delle uve destinate alla produzione dei vini
«Reggiano» Fogarina in possesso dei requisiti prescritti per le
diverse tipologie. Il rimanente quantitativo di uva per ettaro puo'
essere destinato alla produzione di tali tipologie «Reggiano»
Fogarina fino al massimo consentito, nel rispetto dei precedenti
commi 4 e 6.
Fatta eccezione per la tipologia Fogarina passito, la resa
massima di vino per la produzione dei vini di cui all'art. 2 del
presente disciplinare di produzione non deve essere superiore al 70%
per tutti i vini.
Qualora la resa uva - vino superi detto limite, ma non il 75%, la
parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine
controllata, oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di
origine controllata di tutto il prodotto.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di
cui all'art. 2 del presente disciplinare i seguenti titoli
alcolometrici volumici naturali minimi:
«Reggiano» Lambrusco, anche frizzante, spumante VSQ, novello e
novello frizzante: 9,50% vol;
«Reggiano» Lambrusco Salamino, anche frizzante: 9,50% vol;
«Reggiano» Fogarina anche frizzante, spumante VSQ, novello e
novello frizzante: 9,50% vol;
«Reggiano» Rosso, anche frizzante, novello e novello frizzante:
9,50% vol;
«Reggiano» Bianco spumante 9,50% vol.
Le uve destinate alla produzione del vino «Reggiano» Fogarina
passito devono assicurare un titolo alcolometrico naturale di almeno
9,5% vol. La loro vinificazione puo' avvenire solo dopo che le stesse
siano state sottoposte ad appassimento naturale con l'ausilio di
impianti di condizionamento ambientale comunque operanti a
temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi
tradizionali di appassimento. Al termine dell'appassimento dette uve
devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di
13% vol e la loro resa massima in vino non deve essere superiore al
50%.