(Allegato A-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    Conformemente alla normativa unionale  e  nazionale  vigente,  le
operazioni di elaborazione dei mosti e dei  vini,  di  vinificazione,
ivi compresa la presa di spuma, di imbottigliamento,  di  affinamento
in bottiglia, dell'eventuale invecchiamento in  botti  di  legno,  di
spumantizzazione  e  di  appassimento  delle   uve,   devono   essere
effettuate nell'ambito  del  territorio  della  Provincia  di  Reggio
Emilia per  salvaguardare  la  qualita'  e  la  reputazione,  nonche'
garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli. 
    E' facolta'  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste  consentire  che  le  suddette  operazioni
siano  effettuate  in  stabilimenti  situati  nel  territorio   delle
Province di Parma,  Mantova  e  Modena  a  condizione  che  le  ditte
interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver effettuato  le
dette operazioni da almeno dieci anni dalla data di entrata in vigore
del presente disciplinare e  producano  tradizionalmente  i  vini  in
questione  utilizzando  mosti  o  vini  provenienti  dalla  zona   di
produzione di cui all'art. 3  del  presente  disciplinare  vinificate
secondo le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti  in  uso
nel territorio stesso. Restano valide le autorizzazioni in  deroga  a
vinificare, elaborare e imbottigliare Reggiano  DOC  nelle  immediate
vicinanze  dell'area  di  produzione  fino  ad  oggi  rilasciate  dal
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste, conformemente alle vigenti normative unionali  e  nazionali,
ivi comprese le autorizzazioni in deroga rilasciate per la precedente
denominazione «Lambrusco Reggiano DOC». 
    La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva,  mosti  d'uva
concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati,  tutti  provenienti
da  uve  di  vigneti  iscritti  allo  schedario  viticolo  atte  alla
produzione di vini a DOC «Reggiano» prodotti  nelle  zone  delimitate
dal  precedente  art.  3  o  con   mosto   concentrato   rettificato.
L'arricchimento,  quando  consentito,  puo'  essere  effettuato   con
l'impiego di mosto concentrato rettificato  o,  in  alternativa,  con
mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di  vigneti  idonei  alla
produzione dei vini a DOC «Reggiano»,  o  a  mezzo  concentrazione  a
freddo o altre tecnologie consentite. 
    Il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate
alla produzione dei vini a DOC «Reggiano» aggiunti nell'arricchimento
e nella dolcificazione dovranno  sostituire  un'eguale  quantita'  di
vino DOC «Reggiano». 
    La presa di spuma per la produzione dei vini frizzanti, nell'arco
dell'intera  annata,  deve  effettuarsi  mediante  fermentazione   in
autoclave o in  bottiglia  utilizzando  mosti  di  uve,  mosti  d'uva
concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati,  tutti  provenienti
da uve idonee alla produzione dei vini a DOC «Reggiano» o  con  mosto
concentrato rettificato, anche su prodotti arricchiti. 
    La denominazione di  origine  controllata  «Reggiano»  Lambrusco,
«Reggiano»  Fogarina  e  «Reggiano»  Bianco  spumante   puo'   essere
utilizzata per produrre vino spumante ottenuto con mosti e  vini  che
rispondono alle condizioni ed ai  requisiti  stabiliti  nel  presente
disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga  a  mezzo
di fermentazione in autoclave o in  bottiglia  in  ottemperanza  alle
vigenti norme sulla preparazione degli spumanti. 
    Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  pratiche  enologiche
leali  e  costanti  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari
caratteristiche. 
    Le tipologie «novello» devono essere ottenute con almeno  il  50%
di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve. 
    In  considerazione   delle   tradizionali   tecniche   produttive
consolidate  nel  territorio  e  ai  sensi  della  vigente  normativa
nazionale di settore, per  la  preparazione  dei  mosti  parzialmente
fermentati con sovrappressione inferiore o uguale a 1 bar,  dei  vini
passiti e dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano»,
e' consentito effettuare in data successiva al 31  dicembre  di  ogni
anno la pigiatura e fermentazione delle uve destinate alla produzione
dei vini passiti,  nonche'  la  parziale  o  totale  fermentazione  o
rifermentazione dei mosti, dei  mosti  parzialmente  fermentati,  dei
vini nuovi ancora in  fermentazione  e  dei  vini,  anche  di  annate
precedenti. Tali fermentazioni  o  rifermentazioni  devono  terminare
entro il 30 giugno dell'anno  seguente  e  devono  essere  comunicate
all'ICQRF competente per territorio, nei seguenti termini: 
      entro il 31 dicembre per le fermentazioni gia' in  atto  e  che
proseguono oltre tale data; 
      entro   il   secondo   giorno   precedente   all'inizio   della
fermentazione per quelle che si intendono avviare dopo il 31 dicembre
di ogni anno. 
    E' vietato vendere, porre in  vendita  o  mettere  altrimenti  in
commercio, vini e prodotti a monte del vino, sia allo stato sfuso che
confezionati, con la denominazione di origine controllata «Reggiano»,
limitatamente alle tipologie a nome di vitigno Lambrusco e  Lambrusco
Salamino,  che  presentano  una  intensita'  colorante  superiore  ai
seguenti limiti massimi (secondo il metodo OIV-MA-AS2-07B): 
      prodotti a monte del vino sfuso all'ingrosso: 25; 
      vino sfuso all'ingrosso: 20; 
      vino frizzante, vino spumante e mosto  parzialmente  fermentato
confezionati,   nonche'   vini   sfusi   per   il   consumo   diretto
commercializzati in recipienti di capacita' da 10 litri a  60  litri:
17. 
    Le partite di prodotti oggetto di commercializzazione  che  fanno
registrare  il  superamento  dei  rispettivi  limiti   sopraindicati,
perdono in ogni caso il riferimento alle varieta' Lambrusco e  devono
essere riclassificate a IGT «Emilia» o  «dell'Emilia»  o  a  prodotti
senza DOP/IGP.