Art. 7.
Etichettatura e presentazione
Alla denominazione di origine controllata «Reggiano» e' vietata
l'aggiunta di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore,
extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Le
indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere,
cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza
delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
Nella designazione e presentazione dei vini «Reggiano» Fogarina
e' consentito il riferimento all'unita' geografica aggiuntiva
«Gualtieri» descritta nell'allegato A del presente disciplinare.
Nella designazione e presentazione dei vini Reggiano Fogarina
l'indicazione dell'unita' geografica aggiuntiva deve seguire
l'indicazione del vitigno Fogarina e qualora figuri nello stesso
campo visivo della denominazione di origine «Reggiano» deve figurare
dopo la denominazione di origine e la menzione tradizionale
«denominazione di origine controllata».
Per i vini a denominazione di origine controllata «Reggiano»
nelle versioni «rosato» e' ammessa, in alternativa, l'indicazione
«rose'».
Nell'etichettatura delle tipologie frizzanti prodotte
tradizionalmente con rifermentazione in bottiglia, puo' essere
utilizzata la dicitura «rifermentazione in bottiglia».
Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1,
con l'esclusione delle tipologie spumante, frizzante e' obbligatoria
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.