(Allegato A-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                    Etichettatura e presentazione 
 
    Alla denominazione di origine controllata «Reggiano»  e'  vietata
l'aggiunta di qualificazioni diverse da quelle previste dal  presente
disciplinare di produzione, ivi  compresi  gli  aggettivi  superiore,
extra, fine, scelto, selezionato e similari. 
    E' consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a
nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non   aventi   significato
laudativo  e  non  idonei  a  trarre  in  inganno  l'acquirente.   Le
indicazioni   tendenti    a    specificare    l'attivita'    agricola
dell'imbottigliatore quali: viticoltore,  fattoria,  tenuta,  podere,
cascina ed altri termini  similari,  sono  consentite  in  osservanza
delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia. 
    Nella designazione e presentazione dei vini  «Reggiano»  Fogarina
e'  consentito  il  riferimento  all'unita'   geografica   aggiuntiva
«Gualtieri» descritta nell'allegato A del presente disciplinare. 
    Nella designazione e presentazione  dei  vini  Reggiano  Fogarina
l'indicazione  dell'unita'   geografica   aggiuntiva   deve   seguire
l'indicazione del vitigno Fogarina  e  qualora  figuri  nello  stesso
campo visivo della denominazione di origine «Reggiano» deve  figurare
dopo  la  denominazione  di  origine  e  la   menzione   tradizionale
«denominazione di origine controllata». 
    Per i vini a  denominazione  di  origine  controllata  «Reggiano»
nelle versioni «rosato» e'  ammessa,  in  alternativa,  l'indicazione
«rose'». 
    Nell'etichettatura    delle    tipologie    frizzanti    prodotte
tradizionalmente  con  rifermentazione  in  bottiglia,  puo'   essere
utilizzata la dicitura «rifermentazione in bottiglia». 
    Nella presentazione e designazione dei vini di  cui  all'art.  1,
con l'esclusione delle tipologie spumante, frizzante e'  obbligatoria
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.