(Allegato A-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                           Confezionamento 
 
    I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata   «Reggiano»,
previsti dal presente disciplinare, devono essere immessi al  consumo
in  bottiglie  di  vetro,  esclusa  la  dama,  aventi  capacita'  non
superiore a litri 9 e munite  di  uno  dei  seguenti  dispositivi  di
chiusura: 
      a) per i vini nella versione tranquilla: 
        tappo raso bocca in sughero o in altro materiale consentito; 
        tappo a vite a vestizione lunga per le bottiglie di capacita'
fino a 0,75 litri compresa; 
      b) per i vini nella versione frizzante, comprese  le  tipologie
appartenenti alla categoria «mosto parzialmente fermentato»: 
        tappo a fungo ancorato, tradizionalmente  usato  nella  zona,
con eventuale lamina di copertura di altezza non superiore a 7 cm; 
        tappo a vite per le bottiglie di capacita' fino a  1,5  litri
compresa; 
        tappo raso bocca,  eventualmente  trattenuto  da  legatura  a
spago; 
        tappo a corona per le bottiglie: 
          i) aventi capacita' fino a litri 0,75 compresa; 
          ii)  per  le  produzioni  con  fermentazione  naturale   in
bottiglia; 
      c) per i vini nella versione spumante: 
        chiusura  e  abbigliamento   nel   rispetto   delle   vigenti
disposizioni unionali e nazionali. Devono essere posti  in  commercio
esclusivamente con il tappo a fungo  ancorato  a  gabbietta,  coperto
eventualmente  da  capsula  e/o  da  lamina.  Per  le  bottiglie  con
contenuto nominale  non  superiore  a  cl  20  e'  ammesso  qualsiasi
dispositivo di chiusura idoneo.