Art. 8.
Confezionamento
I vini a denominazione di origine controllata «Reggiano»,
previsti dal presente disciplinare, devono essere immessi al consumo
in bottiglie di vetro, esclusa la dama, aventi capacita' non
superiore a litri 9 e munite di uno dei seguenti dispositivi di
chiusura:
a) per i vini nella versione tranquilla:
tappo raso bocca in sughero o in altro materiale consentito;
tappo a vite a vestizione lunga per le bottiglie di capacita'
fino a 0,75 litri compresa;
b) per i vini nella versione frizzante, comprese le tipologie
appartenenti alla categoria «mosto parzialmente fermentato»:
tappo a fungo ancorato, tradizionalmente usato nella zona,
con eventuale lamina di copertura di altezza non superiore a 7 cm;
tappo a vite per le bottiglie di capacita' fino a 1,5 litri
compresa;
tappo raso bocca, eventualmente trattenuto da legatura a
spago;
tappo a corona per le bottiglie:
i) aventi capacita' fino a litri 0,75 compresa;
ii) per le produzioni con fermentazione naturale in
bottiglia;
c) per i vini nella versione spumante:
chiusura e abbigliamento nel rispetto delle vigenti
disposizioni unionali e nazionali. Devono essere posti in commercio
esclusivamente con il tappo a fungo ancorato a gabbietta, coperto
eventualmente da capsula e/o da lamina. Per le bottiglie con
contenuto nominale non superiore a cl 20 e' ammesso qualsiasi
dispositivo di chiusura idoneo.